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ASTENSIONE AVVOCATI, LA CAMERA PENALE DI BASILICATA ADERISCE

Tre giorni di protesta a partire da oggi contro «il diffuso convincimento che per risolvere i conflitti, basti l’inasprimento delle pene»

La Camera penale della Basilicata aderisce all’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale così come proclamata per oggi, domani ed il 9 febbraio dall’Unione Camere penali italiane, «per denunciare come ormai sia diffuso il convincimento che qualsivoglia conflitto sociale possa trovare composizione all’interno del sistema penale e che, unica soluzione sia l’inasprimento delle pene e la successiva inevitabile carcerazione». Ad annunciarlo la presidente della Camera penale della Basilica, Shara Zolla, che ha messo in evidenza come «le carenze strutturali delle carceri italiane determinano, però, situazioni di profondo disagio all’interno dell’animo umano, con diniego della funzione rieducativa della pena, tant’è che i numeri dei suicidi in carcere aumentano esponenzialmente».

LE IMPUGNAZIONI

«La funzione ed il ruolo difensivo – ha spiegato Zolla – oggi è messo in discussione non solo in quegli Stati e realtà culturali a noi lontane, ma, sempre più, anche nei nostri codici, nei nostri processi. La nuova formulazione dell’articolo 581 codice di procedura penale, che limita il potere di impugnazione del difensore, svilisce quel diritto costituzionalmente garantito, il diritto di difesa, la sua effettività e soprattutto la centralità dell’accertamento della responsabilità penale attraverso un doppio grado di giudizio. Oltre a ledere la dignità del difensore e a restringerne le facoltà proprie, nuoce gravemente ai soggetti più deboli che usufruiscono dell’istituto della difesa d’ufficio. Ed a pagarne le conseguenze sono proprio quei cittadini, imputati, più disagiati, che non vedranno garantito il loro diritto ad un giusto processo, se non di fronte ad uno specifico mandato difensivo per impugnare la sentenza di condanna. Mandato ad impugnare molto spesso difficile da “raccogliere” per quelle persone “ultime”, difficilmente raggiungibili, per le più disparate difficoltà: pensiamo ai senza tetto o senza fissa dimora».

INTERCETTAZIONI: «L’ORECCHIO ABUSIVO»

Lasciano «attoniti e sgomenti», ha aggiunto Zolla, le intercettazioni di colloqui o conversazioni tra il difensore ed il proprio assistito: «Non è accettabile l’intromissione di chicchessia nella fase più delicata del processo penale, allorquando si è chiamati a predisporre una adeguata scelta difensiva». «Non si tratta – ha sottolineato la presidente della Camera penale della Basilicata – di una rivendicazione di immunità per gli avvocati ma di tutela di un diritto, del diritto di difesa del cittadino che deve confrontarsi liberamente con il proprio difensore, senza temere che un “orecchio abusivo” possa captare ciò che da tempo la legge vieta. Agire diversamente, non solo svilisce il diritto, ma mette in crisi l’intero sistema di garanzie processuali». L’Unione delle Camere Penali ha appreso con «grande soddisfazione» la notizia dell’approvazione da parte della Commissione Giustizia del Senato della norma con la quale, «finalmente, si impone in modo espresso l’obbligo di interrompere immediatamente le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni che intercorrono tra difensori, investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al pro- cedimento, consulenti tecnici e lo- ro ausiliari, e quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite». «Al contempo, però – ha concluso Zolla -, non può non rilevarsi che se da un lato si afferma di voler contenere l’abuso dello strumento intercettativo, dall’altro si è provveduto ad un abnorme ed irragionevole allargamento del suo utilizzo a tutti i reati laddove siano aggravati dall’articolo 416-bis 1 c.p. e dunque al di fuori del ricorrere di fenomeni di “criminalità organizzata”, emergendo dunque anche in questa materia l’urgente necessità di un intervento più organico di riforma: si tratta di una garanzia fondamentale per la tutela dell’effettività del diritto di difesa ed impellente è l’esigenza che tale divieto di ascolto non possa essere in alcun modo aggirato».

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