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FINALE COPPA ITALIA DI PROMOZIONE LUCANA 2023/24 AVIGLIANO.~ MELFI

TOLLERANZA ZERO CHI HA SBAGLIATO DEVE PAGARE SPORTIVAMENTE

#perfortunanonmioccupodipolitica

ma una cosa è certa adesso è necessario precisare che in molti non conoscono e non applicano il regolamento sportivo  

FINALE COPPA ITALIA DI PROMOZIONE LUCANA 2023/24 AVIGLIANO.~ MELFI

TOLLERANZA ZERO CHI HA SBAGLIATO DEVE PAGARE

Da ex arbitro di calcio italiano e da oltre 50anni COMMISSARIO SPORTIVO ACI/CSAI ~ ACI/SPORT qualche osservazione sportiva sugli ultimi episodi entrati di diritto sotto la lente d’ingrandimento della cronaca locale prima di finire nel tritacarne mediatico nazionale, è doveroso farli 

Realmente mi auguro che il D.G. Sig. LETTIERI abbia scritto tutto e riportato integralmente quanto effettivamente avvenuto, compreso eventuali minacce e/o frasi ingiuriose nei suoi confronti, nel RAPPORTO DI GARA ed anche nel SUPPLEMENTO

Mi auguro che anche OSSERVATORE e GIUDICE DI CAMPO abbiano relazionato correttamente gli episodi per una completa analisi della giustizia sportiva

Ci tengo immediatamente a condannare il comportamento del presidente LND poiché NESSUNO può avvicinarsi al Direttore di Gara, per nessuna ragione al mondo, non può farlo l’OSSERVATORE ed il GIUDICE DI CAMPO a maggior ragione è ingiustificabile che lo faccia tal EMILIO FITTIPALDI

L’operato dell’arbitro di calcio italiano è sempre insindacabile giudizio specialmente nei campionati regionali di calcio dilettantistico

NON è possibile che tale EMILIO FITTIPALDI, che sicuramente ignora, o non conosce il SUO regolamento, redatto ed approvato in sede regionale dal SUO stesso comitato, pertanto ribadisco che è sempre inaccettabile ed inconcepibile tale comportamento posto in essere da EMILIO FITTIPALDI cercando di mettere in cattiva luce l’operato dell’arbitro LETTIERI con il rischio di alimentare polemiche ed anche violenza con rischi per intera terna arbitrale

Senza ipocrisia sottolineo che è doveroso salvare l’operato del’arbitro il sig. Lettieri della sez. di Venosa con i suoi assistenti Salvatore e lacovino della sez. di Moliterno, ha applicato il regolamento, conoscendolo

Non sembra voler terminare la vicenda legata alla finale di Coppa Italia di Promozione Lucana 2023/24 che ha visto un episodio surreale a quanto detto da vari addetti ai lavori e come evidenziato prima da una nota e poi un comunicato stampa dell’A.S. Melfi dove sono state chieste le dimissioni del Presidente della LND Basilicata Emanuele Fittipaldi

Di seguito riportiamo integralmente il Comunicato della Lega su tutte le decisioni prese, comunicazioni e ricorsi

Si è scoperto, nel CUN 63 del 19 gennaio 2024, che l’Avigliano Calcio ha presentato ricorso per il match della finale.

Il giudice sportivo ha confermato la decisione che era stata correttamente presa già dalla terna arbitrale sul campo.

Dunque, l’arbitro LETTIERI non ha commesso nessun errore e, anche il giudice sportivo ha dato ragione ad arbitro e all’AS Melfi che ora si può godere a tutti gli effetti questa Coppa Italia.

Di seguito il comunicato del giudice sportivo 

Il Giudice Sportivo;  

Letti gli atti ufficiali di gara;  

Considerato il C. U. N. 76/A pubblicato su C.U. CR Basilicata n. 11 del 22.08.23 “ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2023/2024)”;  

Pervenuti il preannuncio ed il reclamo della Società Avigliano calcio nei termini di cui alla normativa vigente;  

Verificato che la società ricorre ritenendo che il DG avrebbe dovuto prevedere, al termine dei tempi supplementari, l’effettuazione dei calci di rigore, validi per l’assegnazione della Coppa Italia Regionale – Promozione. 

Detto assunto veniva effettuato invocando la ripetizione della gara di ritorno della finale di Coppa Italia Regionale di Promozione, disputata ad Avigliano in data 17.01.2024, a causa di errore tecnico commesso dal DG che decretava erroneamente la vittoria a favore del AS Melfi 1929. Secondo tale ricostruzione, il DG avrebbe ignorato, a dire della ricorrente, il contenuto delle norme regolamentari da applicare nel caso di specie;  

Ritenuto che l’errore tecnico dell’arbitro si verifica allorquando il direttore di gara non applica correttamente il regolamento ammettendo l’errore in via ufficiale sul referto di gara in modo che il giudice sportivo possa valutare se l’errore tecnico abbia influito sullo svolgimento regolare della partita; 

Premesso che la gara di andata disputata a Melfi il 23.12.23 si era conclusa con il seguente risultato: AS MELFI 1929-AVIGLIANO CALCIO 1-0; 

Visto che il C.U. n. 3 del 06.07.2023 recante le “NORME DI CARATTERE GENERALE E DISPOSIZIONI RELATIVE AI CAMPIONATI INDETTI DAL C.R. BASILICATA”  prevede al paragrafo 3.10 “COPPA ITALIA DILETTANTI “MAURO TARTAGLIA” – SOCIETA’ DI PROMOZIONE” lettera D – Finale che “le squadre vincenti il turno di semifinale disputeranno la Finale con gare di andata e ritorno.  La gara di andata verrà disputata sul campo della squadra prima nominata a seguito di sorteggio. Risulterà vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità al termine della gara di ritorno, dopo i tempi regolamentari, per determinare la squadra vincente, si darà luogo all’effettuazione di due tempi supplementari ed eventualmente, persistendo la parità di reti segnate in detti tempi supplementari, si darà luogo all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.”; 

Chiesto da questo organo giudicante, per il tramite del rappresentante AIA presso la giustizia sportiva, il supplemento di rapporto in cui il DG confermava di aver decretato la fine della gara, al termine dei due tempi supplementari, applicando, a suo dire, il regolamento contenuto nel C.U. CR Basilicata n. 3 del 06.07.2023 per la stagione sportiva 2023/2024 secondo cui nei tempi supplementari vigerebbe la regola, in caso di parità, del maggiore numero di reti segnate in trasferta; 

Ritenuto che dalla lettura della norma non si può escludere, durante i tempi supplementari, l’applicazione della regola secondo cui prevale il maggior numero di reti segnate in trasferta in caso di parità di reti complessive realizzate; 

Valutato, pertanto, che nel computo delle reti complessive realizzate, in base al punto sopra richiamato, risultava che non persisteva la parità di reti segnate in trasferta, dal momento che la compagine del AS Melfi 1929 ne aveva totalizzata 1 (UNA) rispetto all’Avigliano Calcio Pz che non ne aveva segnata alcuna;   

P.Q.M. 

DELIBERA

• di respingere il reclamo presentato dalla Società Avigliano Calcio Pz per le ragioni sopra esposte;
• di omologare, il risultato conseguito sul campo AVIGLIANO CALCIO PZ – AS MELFI 1929 2-1;
• di trattenere la tassa reclamo;
• di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza. 

Milioni di italiani seguono le partite di calcio, alla tv oppure direttamente allo stadio. Tutte queste persone sono accomunate non solo dalla passione per questo sport ma anche per l’avversione che spesso nutrono nei confronti del direttore di gara, reo di aver arbitrato male l’incontro facendo così perdere la propria squadra. Con questo articolo affronteremo il seguente quesito: l’arbitro di calcio è un pubblico ufficiale?

L’arbitro è un pubblico ufficiale?

L’arbitro di calcio rientra all’interno della categoria dei pubblici ufficiali? Secondo la Corte di Cassazione no.

Per la precisione, la Suprema Corte ha osservato che l’arbitro, pur essendo associato all’AIA (Associazione italiana arbitri), la quale è componente della FIGC (Federazione italiana giuoco calcio, associazione con personalità giuridica di diritto privato), a sua volta federata al CONI (Comitato olimpico nazionale italiano, ente pubblico), è soggetto estraneo alla struttura organizzativa della pubblica amministrazione.

Pertanto, l’arbitro non è un pubblico ufficiale, non contribuendo alla formazione e alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione.

Nemmeno può dirsi che i suoi atti siano espressione dei poteri autoritativi o certificativi che la legge attribuisce normalmente ai pubblici ufficiali, come ad esempio al cancelliere e al notaio

Da tanto deriva che il direttore di gara può essere equiparato all’arbitro designato, secondo le leggi civili, dai privati cittadini per far decidere una controversia fra loro sorta.

In ciò l’arbitro non svolge una pubblica funzione in quanto riceve i necessari poteri non dallo Stato bensì dal competente organo sportivo.

La circostanza che egli possa infliggere punizioni o decretare espulsioni non significa che i suoi provvedimenti assumano valore di atti amministrativi o legislativi. In questi casi è evidente l’esercizio di una pubblica funzione, mentre le decisioni dell’arbitro rientrano nelle facoltà conferitegli dalle parti al fine del regolare svolgimento della partita.

La direzione della partita di calcio non è pertanto attività dello Stato né del Coni (che pure è ente pubblico), bensì una semplice manifestazione sportiva che, seppur di grande interesse pubblico, è giuridicamente irrilevante per lo Stato se non nei limiti del controllo e della regolamentazione dei pubblici spettacoli.

Da tanto deriva che non commette reato il calciatore che insulta l’arbitro oppure che gli impedisce di estrarre il cartellino (salvo il ricorrere del delitto di violenza privata), né i verbali e gli atti redatti dal direttore di gara possono essere equiparati ad atti pubblici

Vi invito a consultare

Il Regolamento del Giuoco del Calcio corredato delle Decisioni Ufficiali FIGC e della Guida Pratica AIA

L’arbitro

REGOLA 5 REGOLAMENTO

1. L’AUTORITÀ DELL’ARBITRO

Ogni gara si disputa sotto il controllo di un arbitro, al quale è conferita tutta l’autorità necessaria per far osservare le Regole del Gioco nell’ambito della gara che e chiamato a dirigere.

2. DECISIONI DELL’ARBITRO

Le decisioni saranno assunte dall’arbitro al meglio delle sue possibilità in conformità con le Regole del Gioco e lo “spirito del gioco” e saranno basate sul giudizio dell’arbitro, che ha la discrezionalità di assumere azioni appropriate nel quadro delle Regole del Gioco.

Le decisioni dell’arbitro su fatti relativi al gioco, compreso se una rete è stata segnata o no e il risultato della gara, sono inappellabili. Le decisioni dell’arbitro e di tutti gli altri ufficiali di gara devono essere sempre rispettate.

L’arbitro non può cambiare una decisione relativa ad una ripresa di gioco, se si rende conto che è errata o su indicazione di un altro ufficiale di gara, qualora il gioco sia stato ripreso o abbia segnalato la fine del primo o del secondo periodo (inclusi i supplementari) e lasciato il terreno di gioco o qualora la gara sia sospesa definitivamente. Tuttavia, se alla fine del periodo di gioco, l’arbitro lascia il terreno di gioco per andare nell’area di revisione o per istruire i calciatori a ritornare sul terreno di gioco, ciò non impedisce che una decisione possa essere cambiata per un episodio accaduto prima della fine del periodo.

Fatto salvo quanto descritto nella Regola 12 punto 3 e nel protocollo VAR, un provvedimento disciplinare può essere assunto dopo che il gioco è ripreso soltanto se un altro ufficiale di gara ha rilevato l’infrazione e ha tentato di comunicarla all’arbitro prima che il gioco fosse ripreso; in tali casi, però, non si esegue la ripresa di gioco relativa al provvedimento.

Se un arbitro è temporaneamente impossibilitato a svolgere la propria funzione, il gioco può continuare sotto il controllo degli altri ufficiali di gara fino a quando il pallone non sarà più in gioco.

3. POTERI E DOVERI

L’arbitro:

  •   fa osservare le Regole del Gioco
  •   dirige la gara in collaborazione con gli altri ufficiali di gara
  •   funge da cronometrista, prende nota degli episodi accaduti nel corso della gara e relaziona le autorità competenti con un rapporto contenente le informazioni relative ai provvedimenti disciplinari adottati e a tutti gli altri episodi accaduti prima, durante e dopo la gara
  •   soprintende e/o indica la ripresa di gioco (a seguito di un’interruzione)

VANTAGGIO

• consente che il gioco prosegua quando un’infrazione viene commessa e la squadra avversaria del colpevole trarrà beneficio dal vantaggio e sanziona l’infrazione se il vantaggio previsto non si concretizza nell’immediatezza o entro

pochi secondi

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

• punisce l’infrazione più grave in termini di provvedimento disciplinare, ripresa del gioco, gravità fisica e impatto tattico, quando più infrazioni si verificano

contemporaneamente

•adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei calciatori colpevoli di infrazioni

passibili di ammonizione e di espulsione

  •   ha l’autorità di adottare provvedimenti disciplinari dal momento in cui entra sul terreno di gioco per il sopralluogo pre-gara fino al momento in cui lo abbandona dopo la fine della gara (inclusi i tiri di rigore). Se, prima di entrare sul terreno di gioco all’inizio della gara, un calciatore commette un’nfrazione da espulsione, l’arbitro ha l’autorità di inibire al calciatore di prendere parte alla gara (vedi Regola 3, punto 6); l’arbitro riporterà ogni altra scorrettezza (nel proprio rapporto di gara)
  •   ha il potere di mostrare cartellini gialli o rossi e, se il regolamento della competizione lo prevede, espellere temporaneamente un calciatore, dal momento in cui entra sul terreno di gioco all’inizio della gara fino a dopo che la gara è terminata, compreso durante l’intervallo, i tempi supplementari e i tiri di rigore
  • adotta provedimenti nei confronti dei dirigenti che non tengono un comportamento responsabile e li richiama ufficialmente o mostra loro un cartellino giallo per ammonirli o un cartellino rosso per espellerli dal recinto di gioco; se il colpevole non può essere individuato, il primo allenatore presente nell’area tecnica riceverà il provvedimento. Un membro dello staff medico che commette un’infrazione passibile di espulsione può rimanere, se la squadra non ha altro personale medico disponibile, e intervenire se un calciatore necessita di cure
  • interviene su indicazione degli altri ufficiali di gara per quanto concerne episodi
  • non direttamente visti

INTERFERENZA ESTERNA

  •   interrompe, sospende temporaneamente o definitivamente la gara per qualsiasi infrazione alle Regole o a causa di un’interferenza esterna, ad esempio se:
  •   l’illuminazione artificiale risulta inadeguata
  •   un oggetto lanciato da uno spettatore colpisce uno degli ufficiali di gara o un calciatore o un dirigente; l’arbitro può consentire che la gara prosegua, interromperla, sospenderla temporaneamente o definitivamente secondo la
  • gravita dell’episodio
  •   uno spettatore emette un fischio che interferisce col gioco; l’arbitro interrompera il gioco e lo riprenderà con una propria rimessa
  •   un secondo pallone, un altro oggetto o un animale entrano sul terreno di gioco durante la gara; l’arbitro deve:
    o interrompere il gioco (e riprenderlo con una propria rimessa) soltanto se l’elemento esterno interferisce con il gioco, tranne che il pallone stia entrando in porta e l’interferenza non impedisca ad un difendente di giocare il pallone, la rete sarà convalidata se il pallone entra in porta (anche se c’è contatto con il pallone) a meno che l’interferenza non sia stata causata dalla squadra attaccante
  •   lasciare proseguire il gioco se l’elemento esterno non interferisce con il gioco e farlo rimuovere prima possibile
  •   non consente che persone non autorizzate entrino sul terreno di gioco

6. RESPONSABILITÀ DEGLI UFFICIALI DI GARA

Un arbitro o un altro ufficiale di gara non può essere ritenuto responsabile per:

  •   alcun infortunio subito da un calciatore, da un dirigente o da uno spettatore
  •   alcun danno materiale di qualunque genere
  •   alcun danno subito da una persona fisica, da una società sportiva o non, da una impresa, da un’associazione o da qualunque altro organismo che sia imputabile ad una decisione presa in base alle Regole del Gioco o alle normali procedure previste per organizzare una gara, disputarla o dirigerla

Quanto sopra può riferirsi alla decisione:

• di consentire o di impedire lo svolgimento di una gara in conseguenza dello stato del terreno di gioco e del campo di gioco o in ragione delle condizioni

meteorologiche

  •   di sospendere definitivamente una gara quali che siano i motivi
  •   relativa all’idoneità delle attrezzature e delle dotazioni del terreno di gioco e del
  • pallone utilizzato durante la gara
  •   di interrompere o no una gara per ragioni imputabili alle interferenze degli spettatori o a problemi creatisi nelle zone riservate ai medesimi
  •   di interrompere o no il gioco per consentire che un calciatore infortunato sia fatto
  • uscire dal terreno di gioco per ricevere le cure
  •   di richiedere che un calciatore infortunato esca dal terreno di gioco per ricevere
  • le cure
  •   di consentire o di vietare ad un calciatore di indossare determinati indumenti o

equipaggiamento

• per quanto possa rientrare nella sua competenza, di consentire o impedire a qualsiasi persona (compresi dirigenti di società o responsabili dello stadio, forze dell’ordine, fotografi o altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione) di essere presenti in prossimità del terreno di gioco

Può, inoltre, riferirsi a tutte le altre decisioni assunte dall’arbitro in conformità con le Regole del Gioco o con i suoi doveri così come sono definiti nei regolamenti e nelle norme della FIFA, delle Confederazioni, delle Federazioni nazionali o degli organizzatori di una competizione sotto la cui responsabilità si disputa la gara.

Decisioni Ufficiali FIGC

Direzione delle gare ufficiali

1) Le gare considerate ufficiali – o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal SGS e dai Comitati – debbono essere dirette da un arbitro designato dal competente organo tecnico dell’Associazione Italiana Arbitri.

Soltanto per le gare delle categorie giovanili “esordienti” e “pulcini” possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i dirigenti delle società 1bis) L’arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati.

II rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari.

Poteri e doveri dell’arbitro in ordine all’inizio, alla prosecuzione o alla interruzione delle gare

  1.   Durante la gara l’arbitro esercita i poteri che gli sono conferiti dalle “Regole del Gioco” e dalle “Decisioni Ufficiali della FIGC”.
  2.   L’arbitro deve astenersi dall’iniziare o far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio, anche a seguito del lancio di oggetti, dell’uso di materiale pirotecnico di qualsiasi genere o di strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere. L’arbitro ha facoltà di far proseguire la gara, pro forma, esclusivamente per fini cautelativi o di ordine pubblico.
  3.   È fatto obbligo all’arbitro di astenersi dal dare inizio o dal far proseguire la gara. qualora, anche al di fuori del verificarsi dei fatti o delle situazioni previste al precedente comma, si siano introdotte nel recinto di gioco persone la cui presenza non sia consentita dalle disposizioni federali.

In tal caso, impregiudicato ogni successivo giudizio da parte degli organi disciplinari, la gara non iniziata o sospesa deve essere disputata secondo le disposizioni delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati competenti.

Altri doveri dell’arbitro

1) È dovere dell’arbitro, come di ogni dirigente federale o di Società e di qualsiasi altro tesserato, informare senza indugio la Federazione di atti o fatti, compiuti da parte di chiunque, contro i principi della lealtà e della probità sportiva e che comunque non siano compatibili con le esigenze agonistiche e la regolarità delle competizioni sportive o con la dignità, il decoro ed il prestigio della Federazione.

#sapevatelo2024

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