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RIAPERTO IL CASO PER 90GIORNI SULLA MORTE DI TIZIANA CANTONE

“nomina di un perito che, analizzando l’attrezzo ginnico, il foulard adoperato e la posizione in cui la Cantone veniva rinvenuta, possa, mediante esperimento giudiziale che ne consenta una riproduzione, verificare la compatibilità di essi con un decesso per asfissia da impiccagione”

MORTE TIZIANA CANTONE 

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Tiziana Cantone, riaperto il caso:

«Indagare sulla panchetta ginnica»


È stato il giudice di Napoli nord a firmare una ordinanza con cui viene riaperto il caso

Nuove indagini per far analizzare da un perito l’attrezzo ginnico e il foulard per verificare la compatibilità con il suicidio

9️⃣0️⃣ giorni ancora per fare indagini sul #foulard e sulla #panchettaginnica
È stato il giudice di Napoli nord a firmare una ordinanza con cui viene riaperto il caso sulla morte di Tiziana Cantone, la donna di #Mugnano trovata deceduta all’interno della tavernetta della sua abitazione, a settembre
del 2019 

Il giudice ha accolto l’opposizione alla richiesta di archiviazione, seguendo il ragionamento difensivo degli avvocati Luca Condrò, Stefano Marcialis ed Emiliano Iasevoli, che avevano posto l’attenzione su alcune anomalie emerse al termine delle indagini:
la posizione di Tiziana Cantone, in ginocchio e con le gambe incrociate poco si confaceva a un suicidio, in quanto il presunto cappio era legato a una panchetta ginnica che non avrebbe retto alle oscillazioni.

E ora il giudice chiede di fare accertamenti sulla panchetta, ma anche sul foulard che non era in tensione massima.

TESTO COMPLETO ORDINANZA 

N. 515111/20 R.G. NR

TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Uficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Il Giudice dr. Raffaele Coppola,

sull’opposizione proposta dalia p.o. Maria Teresa Giglio, in atti gencralizzata, alla richiesta del P. M. di archiviazione del procedimento promosso nei confronti di IGNOT in relazione al reato di cui all’art. 575 c.p.

all’esito dell’udienza camerale del 14.2.23, ha emanato la seguente

ORDINANZA

Il presente procedimento veniva iscritto in seguito alla denuncia/querela sporta da Giglio Maria Rosaria per il reato di cui all’art. 575 c.p. a danni della figlia Tiziana Cantone.

La donna rappresentava di aver inizialmente conferito incarico al suo difensore, avv. Salvatore

Pettirossi, di ritirare presso gli Uffici della Legione Campania – Compagnia di Giugliano in Campania il foulard ivi custodito come corpo del reato, mediante il quale la Cantone si era suicidata; tale decisione veniva presa in seguito al parere espresso dal dott. Agostini il 22.10.20, secondo il quale il predetto foulard non sarebbe stato in alcun modo in grado di provocare la morte per soffocamento della donna e di lasciare sul di lei collo un solco di 2,5 cm di diametro.

Inoltre, la Giglio, dopo aver richiesto dagli Uffici statunitensi di Emme Team di effettuare un controllo sui dispositivi elettronici della Cantone, conservati presso la Legione Carabinieri Campania (Comando Provinciale di Napoli, reparto Operativo – Nucleo Investigativo), riscontrava – a suo dire – la manomissione dei predetti, è corroborava tale tesi richiamando una conversazione intrattenuta tra Di Paolo Sergio e l’amico Mirko Rivola, dalla quale emergeva la preoccupazione del primo in ordine a ciò che i militari avrebbero potuto rinvenire sui predetti dispositivi elettronici.

Alla luce di tali anomalie, l’avv. Pettirossi provvedeva, come accennato, a ritirare il foulard adoperato dalla Cantone al fine di sottoporlo ad esame biologico, all’esito del quale venivano rinvenuti un capello della Cantone e uno della di lei zia, Maria Dell’Arco Ieluzzo, nonché, mediante un esame biologico, residui di DNA maschile, giungendo per ciò solo alla conclusione che un uomo avrebbe stretto il foulard la collo della Cantone provocandone la morte.

La Giglio, stigmatizzando l’andamento delle indagini, in particolare il non essere stati disposti una autopsia all’epoca del decesso, un esame tossicologico o una verifica del DNA sulla vittima, ha insomma messo in discussione la conclusione dell’impiccagione alla quale era pervenuto il medico legale intervenuto.

Inoltre la Emme Team, negli Stati Uniti, simulava quanto descritto dal medico legale nel 2016 tramite test su manichino e su persona fisica, constatando, malgrado dodici differenti tentativi, l’impossibilità di provocare sulla vittima un solco sulla pelle della circonferenza e profondità di 2,5 cm; conclusione confermata dal dott. Agostini, il quale evidenziava non solo che il peso del corpo della donna avrebbe dovuto anche provocare un assottigliamento del foulard, ma anche che la Cantone veniva rinvenuta dalla zia in ginocchio sulla panca dell’attrezzo ginnico adoperato per suicidarsi, col foulard intorno al collo e legato all’estremità superiore del macchinario, ciò che rendeva impossibile il penzolamento con conseguente asfissia.

Questi i fatti, deve innanzitutto evidenziarsi che lo stato scheletrico del corpo della Cantone, riesumato a distanza di circa cinque anni, rende impossibile qualsivoglia valutazione sulle consulenze di parte disposte dal P.m. e dalla persona offesa

Se, infatti, la dott.ssa Palma, consulente del P.m., evidenziava l’impossibilità di risalire alle cause della morte della Cantone proprio per lo stato scheletrico dei resti riesumati, anche le critiche mosse dai Professori Fineschi e Maiese, consulenti della persona offesa, sono fondate su mere ipotesi e illazioni, concludendo per stigmatizzare l’omesso esame autoptico e istologico cinque anni or sono, nonostante la chiara indicazione del medico legale intervenuto, dott. Pennacchio.

Insomma, a fronte delle anomalie riscontrate subito dopo la morte della Cantone, tra le quali l’inidoneità del foulard e dell’attrezzo ginnico adoperato per suicidarsi, nonché l’anomala posizione in cui il corpo veniva rinvenuto (con gambe incrociate e piegate), sta di fatto che, a distanza di circa cinque anni, si può ipotizzare una metodica asfittica riconducibile a strangolamento al pari di un soffocamento da suicidio.

Al netto, quindi, di riscontri medico-legali che sarà impossibile avere, alla luce delle incongruenze emerse dalle indagini poste in essere dall’opponente, l’unico ulteriore approfondimento al fine di risalire alle effettive ragioni del decesso, consiste nella nomina di un perito che, analizzando l’attrezzo ginnico, il foulard adoperato e la posizione in cui la Cantone veniva rinvenuta, possa, mediante esperimento giudiziale, accertare la compatibilità di essi con un decesso per asfissia da impiccagione.

P.Q.M.

Dispone che il PM effettui ulteriori indagini nel termine di giorni 90:

“nomina di un perito che, analizzando l’attrezzo ginnico, il foulard adoperato e la posizione in cui la Cantone veniva rinvenuta, possa, mediante esperimento giudiziale che ne consenta una riproduzione, verificare la compatibilità di essi con un decesso per asfissia da impiccagione”

Dispone la comunicazione del presente provvedimento alla Procura Generale a norma dell’art. 128 disp. att. c.p.p.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Aversa, 14.2.23

Tribunale di Napoli Nord

Depositato in Udienza

Data 14/02/2023

Il Cancelliere

L’Assistente Giudiziario

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