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ADI, LA SUARB È OK AUXILIUM SOCCOMBE

I giudici amministrativi approvano l’operato del Dg Suarb, Del Corso, sul maxi appalto milionario per l’assistenza domiciliare


TAR, LA SENTENZA


Con i soldi pubblici incassati dalle proroghe delle proroghe, la Cooperativa sociale Auxilium ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar) di Basilicata, contro la Regione che, su impulso dell’operato del Direttore generale della Stazione unica appaltante Suarb, Donato Del Corso, sta tentando, nel merito, proprio di porre fine al “bubbone” delle deroghe: il ricorso, però, è stato giudicato «infondato» e, pertanto, respinto.

L’«interesse», perseguito da Auxilium con il ricorso, «di continuare a svolgere in regime di proroga l’appalto di cui è causa», come stabilito dai giudici amministrativi lucani, non può trovare sponda in coperture normative.

La vicenda è quella del maxi appalto milionario per l’affidamento triennale, con riserva di rinnovo per ulteriori 2 anni, del servizio di assistenza domiciliare sanitaria, farmacologica, infermieristica, riabilitativa, medico, psicologica e di aiuto infermieristico nel territorio delle Aziende Sanitarie locali di Potenza (Asp) e di Matera (Asm).

Il relativo bando è stato pubblicato lo scorso febbraio e l’importo a base di gara è pari a 49 milioni e 319 mila euro, per un valore massimo stimato dell’appalto, che è suddiviso in 4 lotti, di 91 milioni e 983 mila euro, relativo ai fabbisogni dell’Asp e dell’Asm. Come rilevato dal Tar, e come Cronache Lucane sul “bubbone” proroghe aveva riportato, la Cooperativa Sociale Auxilium, è, in proroga, l’«attuale gestore del servizio».

Auxilium, in un certo senso, pretendeva di cambiare terminologia, continuando a gestire con approssimativa certezza il servizio in questione: dalle proroghe, voleva che la Regione, «anziché indire la gara, ricorresse transitoriamente erogasse il servizio di assistenza domiciliare «anche tramite concessione di licenze o autorizzazioni provvisorie». Con pochi passaggi, il Tar ha liquidato l’Auxilium che non voleva venisse indetto l’appalto.

Peccato che, la Legge 1994, ma tuttora vigente, fortunatamente, verrebbe naturale aggiungere, denominata “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, prescriva testualmente: «È vietato il rinnovo tacito dei contratti della Pubblica Amministrazione per la fornitura di bene e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi Albi».

La stessa Legge, inoltre, specifica espressamente che «i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli». Agevoli le conclusioni dei giudici amministrativi lucani.

La Legge impone che che, quando i contratti di appalti pubblici di servizi sono scaduti e le lex specialis delle gare, in base alle quali sono stati aggiudicati, non hanno previsto la proroga e-o il rinnovo del contratto per un ulteriore periodo di tempo prestabilito, le Pubbliche Amministrazioni «devono indire un nuovo procedimento di evidenza pubblica ed è consentita esclusivamente la proroga dei contratti per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti all’esito delle relative gare», come, tra l’altro, prescritto dalla relativa Legge del 2005, tuttora vigente, ovvero: «I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i 6 mesi».

L’appalto, in corso e, pertanto, non ancora aggiudicato, ha retto all’assalto della Società cooperativa Auxilium che, invece, voleva l’annullamento.


 

Ferdinando Moliterni

3807454583

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