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LOTTO, LA CONDANNA LUCANA

Concessionario di ricevitoria non versa proventi e si dichiara ludopatico: dovrà risarcire l’Agenzia Monopoli

Concessionario lucano di ricevitoria non versa all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, proventi per il gioco del lotto per un importo totale pari a 17mila e 850 euro: la linea difensiva punta sulla privata capacità di intendere per un disturbo della personalità assimilabile ad un’infermità, la ludopatia, ma per la Corte dei Conti di Basilicata, le carte mediche non reggono: concessionario condannato a ripianare il buco erariale. Le giocate incriminate, risalgono alle due settimane tra la fine di giugno e l’inizio di luglio del 2021 La procura contabile regionale ha quantificato il danno in 11mila e 850 euro, avendo scorporato il deposito cauzionale di 6mila euro. Scoperto l’ammanco, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli aveva disposto la sospensione cautelare della ricevitoria, disattivandone il terminale e, quindi, la revoca della relativa concessione, con contestuale incameramento del deposito cauzionale, per 6mila euro, posto a garanzia dell’osservanza degli obblighi contrattuali «assunti e disattesi». La Corte dei Conti di Basilicata, ha ritenuto, alla luce delle risultanze della certificazione sanitaria di parte già vagliata, superflue le richieste di acquisizioni documentali e di ctu medica finalizzata ad accertare la capacità di intendere e di volere del concessionario all’epoca dei fatti. Circa la non imputabilità poichè il concessionario incapace di intendere e di volere, per il Collegio giudicante, un indimostrato assunto, risultando, invece, «chiari riscontri in senso contrario». Risultato un disturbo da gioco d’azzardo, ma, come da documentazione medica prodotta dallo stesso concessionario, in un quadro di «discreto compenso psichico» e non di integrale incapacità di autodeterminazione. Nel merito della controversia, ribandendo l’incontroverso rapporto di servizio del concessionario della ricevitoria, circa l’antigiuridicità della condotta si riscontra, sotto il profilo giuscontabile degli effetti, rilevata «un’assoluta equivalenza tra l’omesso incasso, come nel caso di specie, trattandosi di giocate effettuate dallo stesso concessionario della ricevitoria, e l’appropriazione dei proventi introitati dalle giocate al lotto, in quanto in entrambe le situazioni il pregiudizio erariale si configura in ragione del mancato dovuto riversamento del corrispettivo conseguito o che, comunque, si sarebbe dovuto conseguire da ogni giocata». Per questi ed altri motivi, sui reiterati omessi versamenti dei proventi del lotto, la Corte dei Conti di Basilicata ha condannato il concessionario di ricevitoria a risarcire l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, versando la somma di 11mila e 850 euro.

Ferdinando Moliterni

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