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GLI ALBANESI PUNTANO AL CAVILLO: IL CASO LUCANO ALLE SEZIONI UNITE

Spaccio, chat decriptate all’estero e utilizzabilità messaggi

Bucare i server all’estero per l’acquisizione di materiale informatico riconducibile a soggetti indagati: nell’ambito della giurisprudenza di legittimità, la problematica che il Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, Francesco Curcio, aveva posto all’attenzione della presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, Chiara Colosimo, nel corso del convegno svoltosi lo scorso novembre nel Palazzo di Giustizia del capoluogo, è stata rimessa alle Sezioni Unite. A farlo, la Cassazione chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell’albanese classe ‘91, Gjuzi Ermal, che ha impugnato il verdetto del Riesame di Potenza che nel giugno scorso rigettò l’istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, così come emessa dal Gip del capoluogo.

L’OPERAZIONE LUCANA ED IL NARCOTRAFFICO INTERNAZIONALE L’operazione dell’Antimafia di Potenza, sviluppatasi nel contesto di una più vasta indagine sul riciclaggio ed il narcotraffico, avviata dalla Dda di Trento e coordinata a livello nazionale ed internazionale dalla Direzione nazionale antimafia con il concorso di diverse Dda nazionali, ha mirato a chiudere il cerchio sul presunto sodalizio criminale, costituito da cittadini italiani e albanesi, insediato prevalentemente nel comune di Scanzano Jonico, ma con ramificazioni in Puglia e in altre zone del territorio nazionale, finalizzato al traffico internazionale di sostanze stupefacenti provenienti dall’Albania, in particolare eroina, cocaina, hashish e marijuana, nonché al riciclaggio dei relativi proventi illeciti. Gjuzi Ermal è considerato dagli inquirenti tra i più stretti collaboratori di Hajri Marsel, ritenuto al vertice del sodalizio che operava, tra le altre cose, tramite un complesso sistema di chat criptate con l’utilizzo, inoltre, di criptofonini anti-intercettazione.

LA CRIPTOFONIA

In estrema sintesi, la questione sollevata dalla difesa di Ermal riguarda l’utilizzabilità o meno delle prove acquisite dagli inquirenti, con particolare riferimento ai dati informatici presenti sul server della Sky Global e relativi a conversazioni già intercorse mediante lo strumento di Sky-Ecc. Dati informatici ottenuti dalla Autorità giudiziaria quali dati conservati all’estero presso l’Autorità giudiziaria francese, che, per la difesa dell’albanese, non sarebbero stati acquisiti, così come in parte consentito da una precisa prescrizione del codice penale, direttamente presso un privato avente sede in altro Stato e con il suo consenso, senza attivazione di alcuna rogatoria, bensì mediante Ordine europeo di indagine per la cui emissione è imposto che l’atto di indagine richiesto debba essere emesso alle stesse condizioni di un caso interno analogo. Tra i vari punti critici rappresentati, anche quello relativo alla verifica della legittimazione del Pubblico ministero a richiedere, ai fini di una istruttoria penale, l’accesso ai dati relativi al traffico e ai dati relativi alla ubicazione come anche ai dati di contenuto, ai fini di una istruttoria penale, «senza una previa autorizzazione del giudice, posto che si tratterebbe di parte nel processo, priva del requisito di indipendenza e imparzialità, da richiedersi alla autorità incaricata di un controllo preventivo in ordine all’accesso ai dati in questione».

IL SERVER BUCATO

Ricordato dalla Cassazione che quanto alla piatta- forma Sky-Ecc, lo sforzo congiunto della polizia francese, belga ed olandese, coordinati da Europol, ha permesso a quegli organismi di introdursi nella rete criptata Sky-Ecc avendo accesso alle comunicazioni di soggetti dediti ad attività illecite. Nel marzo del 2021, la polizia belga ha dato esecuzione ad una maxi operazione su base internazionale, così rendendo pubblica l’avvenuta violazione del sistema criptato Sky-Ecc. L’operazione ha permesso di decrittare i contenuti delle chat «scambiate dai criminali», avendo accesso ai flussi di informazioni di oltre 70mila utenti. Contenuti che la Cooperazione internazionale guidata da Europol ha poi permesso di rendere disponibili in favore di Autorità giudiziarie comunitarie, tramite Eurojust e l’emissione di appositi Ordini europei di indagine. Per quanto riguarda la mala italo-albanese per la Procura operativa pure in Basilicata, il materiale indiziario è costituito anche da messaggi scambiati con il sistema cifrato Sky-Ecc utilizzato dagli indagati. Il Riesame di Potenza, aveva respinto la tesi difensiva della assenza di autorizzazione del Gip alla effettuazione di intercettazioni con violazione di legge, sottolineando la natura documentale e non captativa delle chat in questione: acquisizione di messaggi costituenti «dati “freddi”», ovvero estranei, nella loro acquisizione, ad un «flusso di comunicazioni in corso». Decriptazione, intesa come attività non rientrante nella disciplina delle intercettazioni, per trasformare stringhe informatiche in dati comunicativi intellegibili che gli inquirenti poi valorizzano a fini dimostrativi della tesi accusatoria. Si tratterebbe di una richiesta di acquisizione degli esiti documentali di attività d’indagine che l’Autorità straniera ha già svolto, nella sua piena autonomia, nel rispetto della sua legislazione in relazione ad altri reati. Divieti e modalità, che cambiano a seconda che si tratti di intercettazioni o di acquisizione e decifra- zione di dati comunicativi.

I QUESITI PER LE SEZIONI UNITE

La Cassazione, in considerazione delle diverse impostazioni giurisprudenziali in materia, «non sempre uniformemente orientate», e della «particolare rilevanza della questione», ha ritenuto fondata la sussistenza di una duplice questione di diritto che «pare idonea a dare luogo ad un contrasto giurisprudenziale». Per questi ed altri motivi, la rimessione del ricorso dell’albanese Ermal alle Sezioni Unite per decidere se in tema di mezzi di prova, l’acquisizione, mediante Ordine europeo d’indagine presso Autorità giudiziaria straniera che ne ha eseguito la decrittazione, di messaggi su chat di gruppo scambiati con sistema cifrato, costituisca acquisizione di documenti e di dati informatici normata dalla parte del codice penale in cui prescrive che «è sempre consentita l’acquisizione di documenti e dati informatici conservati all’estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest’ultimo caso, del legittimo titolare», o sia riconducibile in altra disciplina relativa all’acquisizione di prove. L’altro quesito, infine, riguarda il se tale acquisizione debba essere oggetto, ai fini dell’utilizzabilità dei dati, di preventiva o successiva verifica giurisdizionale della sua legittimità da parte della Autorità giurisdizionale nazionale.

Ferdinando Moliterni

3807454583

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