AttualitàBasilicataBlog

AL TAR LUCANO PER L’AVV FIENGO DEBACLE TOTALE DE IURE E DE FACTO

Asi Potenza liquidato il liquidatore: vince la regione

Per l’avvocato Giuseppe Fiengo nulla da fare: mancato, ed anche malamente, soprattutto, verrebbe naturale aggiungere, per un già vice avvocato Generale dello Stato, senza contare i vari incarichi presso Ministeri, l’obiettivo di far annullare la revoca anticipata dell’incarico di liquidatore del consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza, così come operata dalla Giunta regionale ad inizio anno. Il Tribunale regionale amministrativo (Tar) di Basilicata, ha definitivamente respinto il ricorso, condannando Fiengo, che, invece, sperava di ottenere anche un risarcimento del presunto danno subito, alla rifusione delle spese di lite in favore del Consorzio in liquidazione, della Api-Bas Spa, e della Regione, costituitasi in giudizio e rappresentata dall’avvocato Vito Iorio. Salva, di conseguenza, anche la nomina dell’Amministratore unico dell’Apibas SpA, Luigi Vergari, quali sostituto di Fiengo all’Asi di Potenza. Contro un provvedimento di “defenestrazione” anticipata «plurimotivato», Fiengo non solo ha opposto parziali contestazioni, non investendo di critica l’intero atto, ovvero indenni dalle censure dello stesso ex Commissario liquidatore buona parte dei rilievi azionati dalla Regione, ma lo ha fatto anche in modo del «tutto generico e inconsistente». Su binario separato, ma parallelo, ai documentati motivi posti dalla Regione a fondamento della revoca dell’incarico, anche, come emerso durante il procedimento amministrativo, una particolarissima questione burocratica. Fermo restando il valore inconcludente del ricorso di Fiengo, elemento «di per sé dirimente», per ragioni di completezza il Tar ha inteso evidenziare come, quand’anche fosse stato il ricorso giusto nel merito, comunque l’ex liquidatore non avrebbe potuto ottenere l’ambito scopo prefissatosi.

L’AVVOCATO CASCA ANCHE SULLA QUIESCENZA

Ciò data «l’ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso» secondo cui Fiengo non potrebbe comunque rivestire l’incarico in questione, stante i divieti normativi che precludono «l’attribuzione a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di incarichi di studio e di consulenza o incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni e degli enti e società da esse controllati, salvo che a titolo gratuito e comunque per una durata non superiore a un anno». Per il Tar, «è del tutto incontroverso» che Fiengo «sia dipendente pubblico in quiescenza ed abbia agito, in antitesi coll’attributo della gratuità, in questa sede per conseguire parte della remunerazione asseritamente spettantegli ed abbia svolto l’incarico per più di un anno». Quanto all’avvenuto conferimento dell’incarico, in violazione del quadro normativo citato, tanto la Regione Basilicata quanto il Consorzio hanno evidenziato come dall’atto di accettazione dell’incarico «non emerga la specifica e doverosa comunicazione della condizione di lavoratore pubblico in quiescenza». Per questo, «stante la lampante preclusione “ab origine” al conferimento dell’incarico, alcun risultato utile potrebbe derivare in capo a Fiengo dalla coltivazione del ricorso, non potendo lo stesso, ostandovi la legge, tornare a rivestire il ruolo di commissario liquidatore».

I RILIEVI DELLA REGIONE

L’avvocato Giuseppe Fiengo aveva nel maggio del 2021 accettato l’incarico che, sulla carta, era finanche eventualmente «prorogabile» al termine dei 3 anni, ma nel corso del tempo le troppe criticità accumulatesi in riferimento alla gestione liquidatoria dell’Asi, hanno condotto la Giunta, che di fronte alla combattiva opposizione della controparte comunque aveva in parte provveduto a blindare giuridicamente la decisione, a rescindere il contratto. Per citare a titolo esemplificativo e non esaustivo qualche esempio delle “barricate” legali, il parere prodotto dall’Avvocatura regionale nell’agosto scorso che «oltre ad eccepire la nullità degli atti e contratti del Commissario liquidatore Fiengo in violazione dei divieti di cui alle norme della Liquidazione coatta amministrativa, rileva gravi e reiterate violazioni di legge nell’operato del Commissario liquidatore», e l’ultimo parere, arrivato proprio poche ore prima della revoca, circa l’applicazione della liquidazione coatta amministrativa disposta dalla Giunta, giudicata «idonea a consentire la soluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni». Dal caso delle segretaria, da ricordare il divieto di nuove assunzioni, non consentite neanche per la sostituzione di personale in posti che si rendano vacanti, ad altri ancora, tante le azioni di Fiengo apparse o al limite o addirittura oltre. Nell’ultimo rapporto redatto dal Comitato di Sorveglianza sulla relazione semestrale di Fiengo in qualità di Commissario liquidatore del Consorzio, segnalate una serie di criticità. Tra queste, il ritardo nel trasferimento del personale del Consorzio alla neocostituita società Apibas SpA, avvenuto solamente a far data dal 1 gennaio 2022, con inevitabili costi a carico delle casse del Consorzio, l’affidamento ai professionisti esterni dello studio Cocconi & Cocconi di Roma), il fatto che circa l’esistenza di crediti non recuperabili andasse verificato l’avvenuto recupero del crediti Iva e via discorrendo. Soprattutto, però, evidenziato il «ritardo» nella ricognizione della situazione debitoria e dell’attivo patrimoniale dell’Asi e comunque, la necessità e l’urgenza di disporre il «trasferimento immediato» per la gestione delle aree consortili alla società Apibas SpA, per garantire la corretta conduzione e manutenzione delle Aree industriali della provincia di Potenza all’esito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa. Vicenda articolata e complessa quella della gestione liquidatoria a marca Fiengo, tanto che anche il Tar ha sottolineato in più circostanze le «numerose criticità» evidenziate negli atti. Tra gli «innumerevoli incarichi legali conferiti ai singoli professionisti» con casi in cui per la nomina «non si comprendono i criteri adottati dal Commissario Liquidatore nella scelta dei professionisti», a vendita di lotti «in mancanza di autorizzazione dell’Autorità di vigilanza» ed altro ancora, per arrivare soprattutto alla «mancanza di una completa definizione dello stato passivo, in quanto anche dalla seconda relazione semestrale, così come già rilevato in relazione alla prima, non emerge un quadro completo della situazione debitoria del Consorzio», con non fornito «inoltre, elenco completo di tutti i crediti e quello delle varie posizioni, crediti privilegiati, chirografari e via discorrendo», così come assente «il piano di riparto». L’avvocato voleva rientrare all’Asi di Potenza via Tar, ma proprio i giudici amministrativi lucani gli hanno completamente sbarrato l’accesso.

Ferdinando Moliterni

3807454583

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Contentuti protetti