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A ROTONDA NON RIESCE IL “TRIPLETE”

Sanità il Tar ha respinto il terzo ricorso contro la regione che ha scelto Viggianello. Pnrr e “Casa della Comunità”, dopo 2 vittorie per il Comune arriva la sconfitta

Pnrr e “Case di Comunità”: per quella della Valle del Mercure, investimento da oltre 1 milione di euro, sulla scelta effettuata dalla Regione in favore di Viggianello, per il Comune di Rotonda dopo 2 ricorsi vinti al Tribunale amministrativo regionale (Tar) di Basilicata, la sconfitta. Nei precedenti verdetti del novembre 2022 e del maggio scorso, il Tar, per differenti motivazioni, aveva accolto i ricorsi del Comune di Rotonda sulla scorta di vizi procedurali e pertanto senza mettere in discussione l’apprezzamento ampiamente discrezionale della Regione sulla scelta circa la localizzazione di un’opera pubblica e dei servizi che essa è chiamata a includere. La Regione, adeguandosi, è andata avanti e, per competenza specifica, an- che l’Azienda sanitaria locale di Potenza (Asp). Col nuovo ricorso, il Comune di Rotonda ha primariamente contestato l’atto del Consiglio regionale relativo al regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale e il provvedimento generale di programmazione, in sintesi il piano operativo territoriale al cui interno è indicato Viggianello come sede di una “Casa della comunità” di tipo Spoke. In secondo luogo, il Comune ha contestato anche i conseguenziali atti dell’Asp. Questi ultimi, risalenti al periodo compreso dal giugno all’agosto scorso, si riferiscono all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica e del progetto definito dei lavori di realizzazione della casa di comunità di Viggianello, importo complessivo da 1milione e 306mila euro, e all’indi- zione dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori. Il Tar ha bollato come irricevibile, per ritardo di impugnazione, il ricorso nella parte relativa all’atto consiliare della Regione, e giudicato lo stesso inammissibile, per difetto d’interesse, per la parte finalizzata all’annullamento dei provvedimenti Asp. Come precisato dal Tar, poichè che nel citato piano operativo territoriale è «chiaramente stabilita» l’ubicazione della sede della “Casa della Comunità” nel comprensorio territoriale di Viggianello, i provvedimenti dell’Asp sono l’«attuazione di una scelta amministrativa» superiore che oltre a non esser stata «tempestivamente oppugnata», si caratterizza, qualora esente da vizi procedurali, per la connotazione di «insindacabilità» in sede giurisdizionale. La “Casa della Comunità” per l’erogazione di interventi sanitari e di integrazione sociale, sia nell’accezione Hub che in quella Spoke, è stata ideata per proporre un’offerta di servizi costituita da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali interni, infermieri di famiglia e comunità, presenza di tecnologie diagnostiche di base. I vizi procedurali rilevati con le precedenti sentenze, in estrema sintesi, risultano sanati dalla Regione sia riguardo alla motivazione della scelta di Viggianello in luogo di Rotonda, e sia riguardo al Piano operativo territoriale.

Ferdinando Moliterni

3807454583

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