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SULLA “CASA DELLA COMUNITÀ” A VIGGIANELLO, ROTONDA VINCE ANCORA: ANNULLATA LA SCELTA

Per il Tar vizio di incompetenza, lo schema della Giunta non basta: serve l’approvazione del Consiglio regionale

Pnrr e “Case di Comunità” in Basilicata. In relazione a quella della Valle del Mercure, l’investimento vale 1 milione di euro, nel “derby” tra Viggianello, scelto prima e riconfermato poi dalla Giunta regionale quale Comune destinatario dell’intervento, e Rotonda, ancora un annullamento: dall’originario vizio invalidante corrispondente al difetto di istruttoria e di motivazione, successivamente formalmente sanato, all’attuale riscontrato vizio di incompetenza. Ancora una volta, come l’anno scorso, il Tribunale amministrativo regionale (Tar) di Basilicata, accogliendo il ricorso del Comune di Rotonda e annullando la scelta di Viggianello, pur non entrando nel merito della scelta, entrambi i paesi hanno strutture idonee per concretizzare l’intervento, e sottolineando, pertanto, l’apprezzamento ampiamente discrezionale dell’Amministrazione sulla localizzazione in questione, ha stigmatizzato il fallace agire burocratico di via Verrastro. Trattandosi di rilevato vizio di incompetenza, che in linea teorica può essere relativa o assoluta, con relativi effetti di annullabilità o nullità del provvedimento, il vulnus dovrebbe travalicare la Valle del Mercure per estendersi all’intero atto varato dalla Giunta regionale che nell’ambito nell’ambito della Misura 6 del Pnrr, oltre 25 milioni di euro assegnati alla Basilicata, ha previsto 13 Case della Comunità in provincia di Potenza e 6 in provincia di Matera. Per il Tar c’è stato un errore di attribuzione di potere tra organi appartenenti allo stesso ramo dell’Amministrazione, dovendo «il Consiglio regionale adottare la scelta dell’ubicazione in Viggianello della casa della comunità della Valle del Mercure tramite lo strumento del “Piano sanitario regionale”». Per la normativa nazionale, attraverso i Piani sanitari regionali che sono uniformati alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, le Regioni Regioni organizzano i servizi e le attività destinata alla tutela della salute. A cascata, in base alla relativa Legge regionale, il Piano sanitario regionale è adottato dal Consiglio regionale, sulla base dello schema proposto dalla Giunta regionale che provvede ad acquisire il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, nonché quello del Ministro della sanità. Dato che il Piano sanitario regionale è tipico atto di programmazione sanitaria e rappresenta uno degli aspetti più tipici e qualificati delle modalità di gestione del Servizio sanitario nazionale, per il Tar nessun dubbio sul fatto che la scelta localizzativa delle Case di Comunità, che hanno un «impatto di speciale rilievo, tale da incidere profondamente sull’articolazione dei servizi e sulle modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie», trovi allocazione «nel massimo atto di programmazione sanitaria regionale», ovvero il Piano citato che deve essere approvato dal Consiglio regionale. A nulla è valsa la difesa della Regione che ha motivato l’errore con l’intento di «accelerazione delle procedure», poichè mancanti disposizioni espresse «che autorizzino o sottendano la deroga all’ordinario regime legale delle competenze in relazione all’attività di attuazione delle misure recate dal Pnrr». Del resto, già nel primo ricorso sul difetto di istruttoria, lo stesso Tar aveva sottolineato a beneficio della memoria dei burocrati regionali che si «dovesse necessariamente tenere conto dell’ordinario regime delle competenze delineato dal quadro normativo di riferimento, non derogato stabilmente dalla mera urgenza dell’agere amministrativo». Nel limite dell’interesse fatto valere dal Comune di Rotonda, il Tar di Basilicata ha annullato la scelta della Giunta di posizionare la Casa della Comunità a Viggianello. Servizi sanitari, su organizzazione e programmazione, fondi Pnrr inclusi, la Giunta propone lo schema e il Consiglio regionale approva il Piano sanitario della Basilicata. Quale sia la scelta tra Viggianello o Rotonda, con incompetenza di fondo rilevata dal Tar estendibile anche alle altre Case di Comunità, la stessa non può non passare dall’ok conclusivo del Consiglio regionale.

Ferdinando Moliterni

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