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STEFANO MELE : Abbattiamo le Barriere Architettoniche

Cosa sono le barriere architettoniche? La barriera architettonica può essere una scala, un gradino, una rampa troppo ripida. Qualunque elemento

Cosa sono le barriere architettoniche?

La barriera architettonica può essere una scala, un gradino, una rampa troppo ripida. Qualunque elemento architettonico può trasformarsi in barriera architettonica e l’accessibilità dipende sempre dalle caratteristiche personali della singola persona.

Per limitare al massimo il criterio di soggettività sono state sancite delle leggi e stabilite delle regole comuni.

LA NORMATIVA

L’accessibilità in Italia si fonda sulla Costituzione, ma la normativa che disciplina l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche è la Legge 13/89, che stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita l’accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici.

La Legge13/89 concede ai cittadini contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti).

Il D.M. 236/89, attuativo della Legge in questione, è però molto più preciso nell’identificazione di termini e concetti.

Accessibilità : possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Visitabilità : Si intende la possibilità , anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Per spazi di relazione s’intende gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio privato e quelli corrispondenti del luogo di lavoro, servizio e incontro. In altre parole, la persona può accedere in maniera limitata alla struttura, ma comunque le consente ogni tipo di relazione fondamentale.

Adattabilità : È la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente fruibile lo stabile o una parte di esso anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Un edificio si considera adattabile quando, con l’esecuzione di lavori differiti, che non modificano né la struttura portante né la rete degli impianti comuni, può essere reso accessibile.

Il D.M. 236/89 stabilisce anche, per gli edifici e gli spazi privati, i parametri tecnici e dimensionali correlati al raggiungimento dei tre livelli di qualità sopra riportati: per esempio le dimensioni minime delle porte, le caratteristiche delle scale, la pendenza delle rampe pedonali, gli spazi necessari alla rotazione di una sedia a ruote, le dimensioni degli ascensori e le casistiche della loro necessità , le caratteristiche di un servizio igienico accessibile ed altri ancora. I requisiti vengono stabiliti in modo differenziato a seconda della tipologia degli edifici e degli spazi. Ogni nuova costruzione deve infatti rispettare tali norme, ed i vecchi edifici devono essere opportunamente adeguati alla normativa in caso di ristrutturazione (D.M. 236/89, art. 6).

Per quanto riguarda gli edifici e gli spazi pubblici vi è stata l’emanazione di un ulteriore decreto attuativo.

OTTENERE I CONTRIBUTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE SU IMMOBILI PRIVATI

La Legge n. 13 del 1989 è il principale strumento legislativo contro le barriere architettoniche in Italia.

Tale legge concede infatti contributi per interventi atti al superamento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti).

A CHI VA FATTA LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda deve essere presentata al sindaco del comune nel quale si trova l’immobile, in carta da bollo, entro il 1° marzo di ogni anno, dal disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la patria potestà ), per l’immobile nel quale egli risiede in modo abituale e per opere dedicate a rimuovere ostacoli alla sua mobilità .

COSA OCCORRE ALLEGARE

  • – descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista,
  • – certificato medico: in carta semplice, che può essere redatto e sottoscritto da un qualsiasi medico, deve attestare l’handicap del richiedente, indicare la patologie e le connesse obiettive difficoltà alla mobilitazione, l’eventuale menomazione o limitazione funzionale permanente (le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all’immobile ove risiede il richiedente),
  • – autocertificazione nella quale indicare l’ubicazione dell’immobile dove risiede il richiedente e oggetto dell’intervento programmato, gli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.

Qualora il richiedente sia disabile riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, ha diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi. Qualora voglia avvalersi di questo diritto deve allegare alla domanda la relativa certificazione della ASL.

L’interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si chiede il contributo non sono già stati realizzati o in corso di esecuzione e se, per le stesse opere, gli siano stati concessi altri contributi.

PER QUALI OPERE VENGONO CONCESSI I CONTRIBUTI

Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:

  • – parti comuni di un edificio (per esempio una rampa di scale);
  • – immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all’interno di un’abitazione);

Il contributo può essere erogato per:

  • – una singola opera
  • – un insieme di opere connesse funzionalmente, cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l’accesso a soggetto non deambulante).

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

I finanziamenti sono differenziati a seconda della spesa prevista:

  • – fino a €š¬ 2.582,28 il contributo copre l’intera opera di ristrutturazione;
  • – fino a €š¬ 12.911,42 è rimborsato il 25% della spesa sostenuta (oltre la quota base di €š¬ 2.582,28);
  • – tra i €š¬ 12.911,42 e i €š¬ 51.645,69 è rimborsato il 5% (oltre la quota di €š¬ 12.911,42);
  • – per una spesa pari o superiore a €š¬ 51.645,69 la quota di rimborso è di €š¬ 7.101,28.

 

Il contributo della legge 13/89 è cumulabile con altri contributi, purchè l’importo complessivo non superi la spesa effettivamente sostenuta.

TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Subito dopo la presentazione della domanda l’amministrazione comunale deve effettuare un immediato accertamento riguardante l’ammissibilità della domanda, verificando la presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, la sussistenza dei requisiti in capo al richiedente, l’inesistenza dell’opera, il mancato inizio dei lavori e la congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

L’interessato deve avere effettiva, stabile e abituale dimora nell’immobile su cui si intende intervenire.

Il contributo viene determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Eventuali acconti al fornitore delle opere possono essere pagati anche prima della presentazione della domanda per la concessione del contributo e godono del contributo.

L’entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato.

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al disabile; tuttavia, qualora l’altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l’erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. Infatti il contributo è pari alla effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici.

L’erogazione del contributo avviene dopo l’esecuzione dell’opera e in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l’onere di comunicare al sindaco la conclusione del lavori con trasmissione della fattura.

Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità : esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell’istante in altra dimora).

Si suggerisce comunque, al fine di verificare l’applicabilità di tali norme alle specifiche condizioni di ogni contribuente, di rivolgersi a un consulente fiscale.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Di seguito, per conoscenza, l’iter burocratico amministrativo che sta dietro all’ergoazione dei contributi.

L’interessato presenta la domanda entro il 1° marzo di ciascun anno.

L’amministrazione comunale effettua un immediato accertamento sull’ammissibilità della domanda, subordinata alla presenza di tutte le indicazioni e documentazioni, alla sussistenza di tutti i requisiti necessari alla concessione del contributo, all’inesistenza dell’opera, al mancato inizio dei lavori ed alla verifica della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune e forma l’elenco che deve essere reso pubblico mediante affissione presso le casa comunale.

Il Sindaco comunica alla regione il fabbisogno, unitamente ad un elenco delle domande ammesse ed a copia delle stesse

La regione determina il fabbisogno complessivo e trasmette al Ministro dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo per la eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Il Fondo viene annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto interministeriale in proporzione al fabbisogno indicato dalle regioni.

Le regioni ripartiscono le somme assegnate ai comuni richiedenti, privilegiando il fabbisogno dei comuni ove sono state presentate domande con diritto di precedenza.

I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità assegnano, dandone tempestiva comunicazione al richiedente, i contributi agli interessati. Nell’ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno, primo criterio da applicare è quello della assoluta precedenza per le domande presentate da disabili riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali; criterio subordinato è quello dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il contributo così computato deve essere erogato entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture.

Val la pena ricordare che la legislazione nazionale è integrata da Disposizioni di Regioni, Province e Comuni che, pur riferendosi alle leggi vigenti, in forme diverse in quanto a contenuti e campi di applicazioni, costituiscono comunque un complesso normativo che deve essere rispettato in fase di progettazione ed esecuzione delle opere.

Alcune Regioni poi prevedono ciclicamente contributi relativi ad ausili e attrezzature e abbattimento delle barriere architettoniche. Potete consultare il nostro approfondimento dedicato alle AGEVOLAZIONI FISCALI REGIONALI PER DISABILI.

CONSIGLI E PROGETTI DI UN PROGETTISTA

L’attenzione di progettisti ed architetti si concentra sul problema delle barriere architettoniche e sulla creazione di prodotti “particolari” per casi “speciali”, ma anche sulla ricerca di componenti ed oggetti, che possano rispondere alle necessità di una sfera più ampia di utenti.

Questi ultimi possono così scegliere, all’interno di una gamma di prodotti di serie, quello che più si avvicina alle proprie esigenze specifiche.

Dal momento che la battaglia contro le barriere architettoniche deve essere affrontata soprattutto coinvolgendo i progettisti, Disabili.com, grazie all’apporto dell’ingegnere Saverio Crisci, mette a disposizione di tutti disegni, particolari costruttivi, schemi, etc. – suddivisi per argomenti -, che possano indicare dimensioni da rispettare di bagni piuttosto che di camere, di parcheggi piuttosto che di biblioteche, di rampe piuttosto che di ascensori, e links a siti che offrano la possibilità di trovare materiale del genere…

Certo ci sono le leggi che obbligano… i testi specializzati, con le dovute figure, da acquistare… per questo ci è sembrato giusto aumentare la conoscenza del problema soprattutto tra chi quelle barriere le progetta, coinvolgendo intanto un progettista in prima persona.

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