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RESPINTO IL RICORSO CANDIDATO SINDACO DEL COMUNE DI SCANZANO JONICO (MT)

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge

Pubblicato il 20/05/2022

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N. 04015/2022REG.PROV.COLL.

N. 01541/2022 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1541 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Agostino Meale e Livia Lauria, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

contro

Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali per l’elezione diretta del sindaco del Comune di Scanzano Jonico (Mt), Commissione elettorale circondariale di -OMISSIS-, Comune di Scanzano Jonico (Mt), non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, Sezione Prima, n. 000-OMISSIS-/2022, resa tra le parti, concernente l’annullamento del verbale delle operazioni dell’Adunanza dei Presidenti delle Sezioni elettorali del Comune di Scanzano Jonico del 8/11/2021 nella parte in cui è stata dichiarata la mancata proclamazione del ricorrente alla carica di Sindaco;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 maggio 2022 il Cons. Carmelina Addesso e udito per la parte appellante l’Avv. Vincenzo Cerulli Irelli, in sostituzione dell’Avv. Agostino Meale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al TAR Basilicata il signor -OMISSIS–candidato alla carica di Sindaco del Comune di Scanzano Jonico per la lista “Scanzano Rinasce” nelle elezioni amministrative svoltesi in data 7/11/2021-impugnava il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali del Comune del 8/11/2021 nella parte in cui era stata dichiarata la sua mancata proclamazione a Sindaco.

1.1 La mancata proclamazione si fondava sull’accertamento di una causa di incandidabilità dell’interessato in ragione della condanna per abuso d’ufficio disposta dal Tribunale di -OMISSIS- in data 25 ottobre 2010 e confermata con sentenza della Corte d’Appello di -OMISSIS-del 16 novembre 2012.

1.2 In particolare la Prefettura di -OMISSIS- – anche in vista della convalida degli eletti da eseguire, ai sensi dell’art. 49 d.lgs. n. 267/2000, nella prima seduta del Consiglio comunale – effettuava, dopo la presentazione delle liste, i necessari riscontri sui candidati alla carica di Sindaco (e sulle liste collegate), acquisendo i relativi certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Dagli accertamenti disposti nei confronti del signor -OMISSIS- emergeva l’esistenza di una condanna per abuso d’ufficio, prevista tra le cause di incandidabilità dall’art. 10, comma 1, lett. c), d. lgs 235/2012, per la quale non era intervenuta la riabilitazione, come confermato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di -OMISSIS-con nota del 5 novembre 2021.

1.3 La causa di incandidabilità veniva quindi comunicata con nota prot. -OMISSIS-2021 dalla Commissione elettorale circondariale di -OMISSIS- al Presidente dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali del Comune Scanzano Jonico che dichiarava conseguentemente la mancata proclamazione del ricorrente a Sindaco.

1.4 Il T.A.R., con sentenza n. -OMISSIS- del 27/01/2022, respingeva il ricorso, rilevando che il provvedimento impugnato era conforme alla previsione dell’art. 12, comma 4, d.lgs 235/2012 (che dispone: “Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall’ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti”), oltre che congruamente motivato con rinvio alla comunicazione della Commissione elettorale circondariale n. 30/2021, e che l’estraneità della condanna del -OMISSIS-al perimetro dell’intervenuta riabilitazione era circostanza autonomamente supportata dall’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, acquisita dalla Prefettura di -OMISSIS- unitamente al parere del Presidente del Tribunale.

2. Con un unico, articolato, motivo di appello, il sig. -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza di primo grado, di cui lamenta l’erroneità per le seguenti ragioni: i) la Commissione elettorale circondariale ha effettuato i controlli con notevole ritardo (solo in data 8.11.2021), addirittura il giorno dopo lo svolgimento della tornata elettorale in violazione dell’art. 30 del d.p.r. n. 570/1960; ii) sono del tutto illogiche, oltre che infondate rispetto ai documenti del giudizio, le argomentazioni del T.A.R. secondo cui la decisione sulla sussistenza della incandidabilità sarebbe stata presa dalla Commissione elettorale in autonomia, in quanto il presunto accertamento si fonda solo sul parere del Presidente del Tribunale di Sorveglianza; iii) erroneamente il T.A.R. ha affermato che l’estraneità della condanna del -OMISSIS-al perimetro della riabilitazione è supportata autonomamente dall’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, in quanto si tratta di questione che esula dalla sua giurisdizione, spettando ogni accertamento al giudice ordinario, ed è comunque infondata perché la riabilitazione è stata concessa su espressa richiesta dell’interessato anche in relazione alla condanna della Corte di Appello; iv) l’Adunanza dei presidenti non ha verificato l’esistenza della segnalata condizione di incandidabilità, come previsto dal punto 6.2 delle Istruzioni ministeriali, ma si è limitata al mero e asettico richiamo alla comunicazione della Commissione elettorale, senza indicare le ragioni per cui ha ritenuto accertata la condizione di incandidabilità.

2.1 Si è costituito con memoria di stile il Ministero dell’Interno.

2.2 Il Comune di Scanzano Jonico e la Commissione elettorale circondariale di -OMISSIS-, ritualmente evocati, non si sono costituiti in giudizio.

2.3 In data 3 maggio 2022 l’appellante- premesso di aver presentato in data 8 aprile 2022 al Tribunale di Sorveglianza un’istanza di correzione di errore materiale per la mancata menzione nel provvedimento di riabilitazione anche della condanna della Corte d’Appello di -OMISSIS-del 16/11/2012- ha formulato istanza di rinvio in attesa del pronunciamento del Tribunale.

3. All’udienza del 10 maggio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. In via preliminare è necessario esaminare l’istanza di rinvio della trattazione della causa depositata dalla difesa di parte appellante in data 3 maggio 2022 e reiterata in sede di discussione orale.

4.1 La richiesta non può essere accolta, non integrando uno dei casi eccezionali che consentono il rinvio ai sensi dell’art. 73 comma 1 bis c.p.a.

4.2 L’accertamento della sussistenza in concreto della causa di incandidabilità, infatti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario ed è totalmente estraneo al petitum e alla causa petendi del giudizio avverso il provvedimento di mancata proclamazione alla carica di Sindaco.

4.3 La legittimità dell’atto impugnato deve essere valutata alla luce del paradigma normativo e fattuale esistente al momento della sua adozione, senza che possa assumere rilievo la distinta, anche se connessa, questione dell’insussistenza della causa incandidabilità- che, tuttavia, risulta ex actisalla data del provvedimento- in ragione di un asserito errore materiale commesso dal Tribunale di Sorveglianza.

4.4 Le considerazioni sopra svolte si collocano nel solco dei principi espressi dalla Corte di Cassazione che, nel definire i confini tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale, ha statuito che “Le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo e passivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, la quale non viene meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza, o non, dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l’impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull’annullamento dell’atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all’elettorato suddetto” (Cass. S.U. ord. 26 maggio 2017 n. 13403).

4.5 D’altra parte, lo stesso appellante ha puntualizzato nell’atto di appello di aver “censurato esclusivamente l’illegittimo comportamento dell’Organo elettorale per cui, in assenza di un legittimo e valido presupposto, non avrebbe dovuto arrestare il procedimento ma concluderlo secondo legge” (pag. 3 del ricorso in appello), confermando che il petitum del ricorso è unicamente l’annullamento del provvedimento, a cui è estraneo ogni profilo relativo al diritto di elettorato passivo.

5. Premesso quanto sopra, nel merito l’appello è infondato.

5.1 La mancata proclamazione dell’appellato a Sindaco si fonda su una causa di incandidabilità emergente sia dal certificato del casellario giudiziale che dall’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza acquisita in data 5 novembre 2021.

5.2 E’ quest’ultimo provvedimento, in particolare, che ha consentito di dissolvere in via definitiva ogni dubbio in merito alla mancata riabilitazione dell’appellante in relazione alla condanna per abuso d’ufficio della Corte d’Appello di -OMISSIS-del 16/11/2012.

5.3 Sebbene dal certificato del casellario giudiziale, acquisito in data 11/10/2021, emergesse che la riabilitazione era stata concessa per i titoli esecutivi di cui al decreto di cumulo della Procura della Repubblica del 13/10/2010 (punto 6 del certificato), tra cui non rientrava la condanna della Corte d’Appello del 16/11/2012, divenuta irrevocabile in data 17/01/2014 (indicata al successivo punto 7 del certificato), il dubbio in ordine alla riconducibilità anche del suddetto titolo nel perimetro della riabilitazione era giustificato sia dall’anteriorità cronologica dello stesso rispetto all’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza datata 12.12.2018 (potenzialmente idonea a ricomprenderlo), sia dalla dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità redatta dal candidato ai sensi dell’art 46 d.p.r. 445/2000 in sede di presentazione della candidatura.

5.4 La Commissione ha quindi acquisito il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, da cui emerge de plano che la riabilitazione ha riguardato le “condanne inflitte e confluite nel seguente titolo giuridico: 1) cumulo procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS- del 13.10.10”, condanne tra le quali non è compresa quella per abuso d’ufficio del 16/11/2012, divenuta irrevocabile in data 17/01/2014.

5.5 La nota a firma del Presidente del Tribunale di Sorveglianza, trasmessa contestualmente all’ordinanza, non assolve alcuna funzione integrativa del provvedimento giurisdizionale, al contrario di quanto sembra ritenere l’appellante laddove osserva che “l’unico presupposto su cui fonda la ritenuta non inclusione della condanna emessa dalla Corte d’Appello di -OMISSIS-il 16.11.2012 nel provvedimento di riabilitazione è quanto affermato dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza” (pag. 8 del ricorso in appello).

5.6 La nota in questione infatti nulla aggiunge al contenuto del provvedimento di riabilitazione che testualmente si riferisce al solo decreto di cumulo datato 13.10.2010.

5.7 E’ solo sul provvedimento del Tribunale, il cui contenuto è coerente con quanto risulta dal certificato del casellario giudiziale, che si fonda la mancata proclamazione alla carica di Sindaco, in ragione dell’avvenuto riscontro documentale della causa di incandidabilità prevista dall’art. 10, comma 1, lett. c), d.lgs 235/2012.

6. Nessuna valenza può assumere la circostanza, dedotta dalla difesa, che l’istanza di riabilitazione era stata richiesta anche con riferimento alla condanna di cui al punto n. 7 del certificato del casellario, atteso che non compete né alla Commissione elettorale, né al giudice amministrativo sindacare il contenuto del provvedimento del Giudice ordinario.

6.1 Un sindacato di tale portata non è consentito nemmeno all’Adunanza dei presidenti delle sezioni, la quale, una volta ricevuta la nota della Commissione n. 30/2021, unitamente a tutta la documentazione da cui emergeva l’incandidabilità del sig. -OMISSIS-, ha verificato, quale mero fatto storico, che era stata accertata la causa di incandidabilità (punto 6.2 delle istruzioni operative richiamate da parte appellante) e ha proceduto alla dichiarazione di mancata proclamazione ai sensi art. 12, comma 4, d.lgs 235/2012.

6.2 Quest’ultima disposizione sancisce testualmente che, qualora la situazione di incandidabilità sia stata accertata successivamente alle operazioni di presentazione delle liste- come nel caso di specie, a seguito dell’acquisizione dell’ordinanza di riabilitazione in data 5 novembre 2021, la condizione viene rilevata dall’ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti: di qui l’infondatezza della censura relativa al ritardo nell’accertamento dell’incandidabilità.

6.3 Sotto quest’ultimo profilo ci si limita ad osservare che l’art. 30 d.p.r. 16/05/1960, n. 570, richiamato da parte appellante, non contempla alcuna preclusione temporale ad approfondimenti istruttori (sulle cause di incandidabilità) successivi alla presentazione delle liste e che l’assenza di un limite temporale rende la disciplina ivi contenuta coerente con il disposto dell’art. 12 d.lgs 235/2012 sopra richiamato.

7. In conclusione l’appello è infondato e deve essere respinto.

8. L’esiguità delle difese svolte dal Ministero appellato giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, mentre non si dà luogo a pronuncia sulle spese con riferimento alle parti non costituite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate tra le parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Italo Volpe, Consigliere

Francesco Frigida, Consigliere

Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore

Maria Stella Boscarino, Consigliere

 

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carmelina Addesso Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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