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Il generale Vito BARDI ha firmato ordinanza numero 6~7~8

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Anno 2021 N. 20
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE BASILICATA

Potenza, 15 marzo 2021

ORDINANZE DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Ordinanza 15 marzo 2021, numero 6

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. pag.1

Ordinanza 15 marzo 2021, numero 7

Prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. – pag.12

Ordinanza 15 marzo 2021, numero 8

Prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. pag.19

REGIONE BASILICATA
PRESIDENTE DELLA GIUNTA, UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE


Ordinanza 15 marzo 2021, numero 6

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Speciale N. 20 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA – 15/03/2021 2
ORDINANZA NR. 6 DEL 15 MARZO 2021

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTA
la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;


VISTO
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;


VISTO
l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all’articolo 117 (Interventi d’urgenza), si prevede che: “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTA
la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;


VISTA
la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale;


VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;


VISTA
l’ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020;


VISTA
dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;


VISTA
la successiva dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;


VISTO
l’articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;


VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;


VISTO
il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”, come richiamato dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO
che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;


VISTO
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;


VISTO
il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e ss.mm.ii.;


VISTO
il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;


VISTO
il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;


VISTO
il decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, art. 1, comma 2.;


VISTO
il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti

per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO
il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;


VISTO
il decreto-legge 14 gennaio 201 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;


VISTA
la Legge n. 157 del 11 febbraio 1992 e ss.mm. ii “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ed in particolare gli artt. 18 e 19;

VISTA la Legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992”;

VISTA
la Legge 6 dicembre 1991, n.394 recante “Legge quadro sulle aree protette”;


VISTO
l’art. 11-quaterdecies, comma 5, D. L. 30 settembre 2005, n. 203 coordinato con legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 dispone che “Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157”;


VISTA
la Legge Regionale n.2 del 9 gennaio 1995 (e ss.mm.ii.) che detta “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” in particolare:

– l’art 28 “Controllo della fauna selvatica”; prevede che la Regione in caso di ravvisata inefficacia, verificata da parte dell’ISPRA, autorizza i piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate.
Tali piani di abbattimento vengono attuati dal Corpo di polizia provinciale e dalla Polizia locale muniti di licenzia per l’esercizio venatorio nonché, previa intesa tra Regione Basilicata ed il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dall’Arma dei Carabinieri, ai sensi del comma 5, dell’articolo 13, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia ai razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).
Per la realizzazione dei piani la Regione può altresì autorizzare i proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio.
Inoltre, la Regione per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell’anno, i proprietari o conduttori dei fondi interessati al controllo dei cinghiali;

– l’art. 30 “Calendario venatorio e specie cacciabili”;
– l’art. 31 bis “Abilitazione alla caccia di selezione” prevede che la caccia di selezione è esercitata da cacciatori abilitati ed iscritti nell’apposito registro regionale;
– l’art. 34 disciplina il risarcimento danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, nello specifico attribuisce il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina alla Regione mentre il risarcimento dei danni nel territorio a caccia programmata agli ambiti territoriali di caccia;

VISTA
la Legge Regionale n. 37/2018 e ss.mm.ii. recante “Misure straordinarie per contrastare l’emergenza cinghiale in Basilicata”;


VISTA
la Legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, e s.m.i.,


RICHIAMATA
la Deliberazione di Giunta Regionale n.1 del 12.01.2021 recante “Art. 11-quaterdecies, co. 5, L.248/2005 – L. N. 157/92 – L.R.2/95 – L.R. n. 37/2018 – Approvazione: Piano di abbattimento selettivo e controllo della specie (Sus Scrofa)”,

Disciplinare per la caccia di selezione – anno 2021 e Disciplinare per l’attuazione del piano di controllo della specie cinghiale (Sus scrofa) 2021-2023”;

DATO ATTO
che sul territorio regionale i danni causati dalla specie cinghiale alle produzioni agricole nonché ai veicoli sono aumentati in modo esponenziale, sono dovuti al proliferare della specie oltre che alla mancata attuazione dei piani di prelievo determinata dall’emergenza sanitaria nazionale;


RITENUTO
che le azioni di contenimento della specie cinghiale rappresentano un’attività di gestione faunistica essenziale per la tutela delle produzioni agricole e per la limitazione del pericolo all’incolumità pubblica, dovuta ai sinistri stradali;


RITENUTO
che a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 vi è l’impossibilità di procedere all’attuazione dei piani di abbattimento selettivi con le modalità previste, al di fuori del proprio Comune o nel proprio Comune di residenza da parte dei soggetti autorizzati dagli Enti territorialmente competenti;


CONSIDERATO
che la tracciabilità degli spostamenti in autocertificazione dei soggetti autorizzati è garantita dall’assegnazione del numero definito dei capi da abbattere, secondo quanto previsto dai piani approvati;


RITENUTO
per le ragioni sopra indicate che l’attuazione dei piani di abbattimento e le attività di monitoraggio faunistico, con le modalità ed i tempi indicati dalla Regione o dagli Enti territorialmente competenti, debbano essere considerati servizi di pubblica utilità e come tale l’esercizio possa essere equiparato a quelle attività che sono sottratte alle restrizioni determinate dai provvedimenti tesi al contenimento del contagio da COVID-19;


CONSIDERATO
che le attività di prelievo e di monitoraggio faunistico vengono esercitate in forma individuale;


VISTA l’evoluzione epidemiologica sul territorio regionale, secondo i dati Report nr. 43 (integrato) del Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020, dati relativi alla settimana 1° marzo 2021-7 marzo 2021 (aggiornati al 10 marzo 2021) basato su dati rettificati alle ore 8:00 del 13 marzo 2021 come richiesto dalla Regione Basilicata, i casi totali sono stati 16594, con una incidenza cumulativa di 2999.35 per 100000 abitanti. I casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1° marzo 2021 – 7 marzo 2021 sono stati 946, con una incidenza pari a 170.99 per 100000 abitanti e un Rt: 1.16 (CI: 0.78-1.62) sulla media di 14 giorni.

Alla data del 13 marzo 2021 si registrano complessivamente 3808 soggetti diagnosticati positivi al virus SARS-Cov2, di cui 3672 si trovano in isolamento domiciliare, e 136 ricoverati nelle strutture ospedaliere della Regione, di cui 14 ricoverati in terapia intensiva;


VISTO
l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;


RITENUTO
che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

emana la seguente

ORDINANZA
Art. 1
(Disposizioni per le attività faunistico venatorie)

1. Per le motivazioni espresse in premessa, a far data dal 16 marzo 2021 sia in situazioni di elevata gravità (cd zona arancione) che di massima gravità (cd zona rossa), è consentito, in forma individuale, sull’intero territorio regionale (Parchi Nazionali, Parchi regionali e territorio a caccia programmata) lo svolgimento del prelievo selettivo della specie cinghiale, previa autorizzazione ed in applicazione ai piani approvati dai relativi Enti, con le seguenti modalità:
– nel Comune di residenza, domicilio o abitazione;
– nell’Ambito Territoriale di Caccia di residenza venatoria;
È consentito altresì, sul territorio regionale, previa autorizzazione da parte degli Enti preposti, il monitoraggio faunistico in forma individuale.
2. In sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti abilitati l’esibizione dell’autorizzazione nonché il tesserino rilasciato dagli Enti competenti.

Art. 2
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. A decorrere dal 16 marzo fino al 6 aprile 2021 è disposto che sul territorio regionale i servizi di trasporto pubblico locale siano esercitati secondo i criteri riportati al successivo comma 3 del presente articolo.

2. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tutte le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale devono esercitare i servizi nel pieno e totale rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato 14 recante “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”, nonché dell’Allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” 

3. Devono essere garantiti i servizi di Trasporto pubblico locale, così come previsto dai contratti di servizio con gli Enti affidanti competenti attualmente in esecuzione, per il cui esercizio deve essere rispettato un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al cinquanta per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.
In particolare:
a) i servizi da e verso tutte le aree industriali della regione in cui vi sono stabilimenti produttivi in attività devono essere effettuati dal COTRAB sulla base dei programmi di esercizio di cui ai contratti di servizio provinciali attualmente in esecuzione, opportunamente adattati anche in relazione alla effettiva pianificazione produttiva della FCA di San Nicola di Melfi, potenziando le corse dei servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. Il COTRAB è tenuto altresì a garantire, con le stesse modalità, i servizi di trasporto pubblico da e verso tutte le aree industriali della regione aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei contratti di servizio provinciali, attualmente in esecuzione, come riportati di seguito:

• Linea Ferrandina – Pisticci – Viggiano Zona Industriale; • Linea Irsina-San Nicola di Melfi-Crob Rionero;
Corse automobilistiche Avigliano – San Nicola di Melfi, previste in parallelo con la linea n.265 del contratto di servizio provinciale, con capolinea ad Avigliano e ritorno;
Corse automobilistiche sulla relazione Lagopesole – San Nicola di Melfi in andata e San Nicola di Melfi – San Nicola di Pietragalla al ritorno, a completamento della linea n. 266 del contratto di servizio provinciale;
• Linea Potenza – Viggiano (Centro Oli) con percorso Potenza-Brienza- Autostazione Paterno/Galaino-Viggiano (Centro Oli) e viceversa;
b) tutti gli altri servizi, devono essere effettuati dal COTRAB sulla base dei programmi di esercizio di cui ai contratti di servizio provinciali attualmente in esecuzione, potenziando le corse dei servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi;
c) i potenziamenti dei servizi di TPL devono essere effettuati in modo puntuale e i Gestori dei servizi COTRAB e FAL S.r.l. procedono all’utilizzo di autobus adibiti a noleggio, sia nella disponibilità delle stesse aziende e per i quali le amministrazioni provinciali devono provvedere tempestivamente a rilasciare al COTRAB e alle relative aziende consorziate specifica autorizzazione all’impiego dei mezzi su linee di TPL, sia ricorrendo al mercato del noleggio.

4. Al fine dell’applicazione omogenea delle misure di carattere generale di contenimento della diffusione del COVID-19, delle raccomandazioni da dare agli utenti dei mezzi di trasporto, nonché delle misure specifiche applicabili alla modalità del trasporto automobilistico, il COTRAB è tenuto ad impartire a tutte le aziende consorziate precise disposizioni e direttive per il pieno rispetto delle prescrizioni della presente Ordinanza e degli Allegati 14 e 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, in modo che ciascuna azienda applichi le suddette misure di sicurezza.

5. Il COTRAB deve inviare con cadenza settimanale, alle Province Enti affidanti competenti e titolari dei contratti di servizio attualmente in esecuzione ed alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, il programma di potenziamento dei servizi attuato, con la rendicontazione analitica per le corse potenziate delle percorrenze svolte, l’indicazione delle linee, corse, orari di effettuazione, percorrenze e corrispondenti oneri, attestazione del riempimento che le stesse linee avevano nel periodo antecedente al COVID-19, nonché i dati di monitoraggio sul riempimento delle corse effettuate, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui alle disposizioni finali della presente ordinanza da parte delle Province.

6. Per garantire il rispetto della presente Ordinanza, le Province tramite i propri uffici preposti, devono:
– Richiedere al COTRAB la tempestiva trasmissione dei programmi di esercizio e di potenziamento attuati, nonché i dati di monitoraggio delle frequentazioni e procedere ad effettuare le relative verifiche degli stessi, applicando in caso di inadempienza le relative sanzioni;

– proporre e organizzare, coordinandosi con la Regione, le eventuali variazioni dei programmi di potenziamento in relazione all’evoluzione della domanda di trasporto, che le Province devono acquisire e valutare anche di concerto rispettivamente con lo stabilimento FCA di San Nicola di Melfi per i servizi operai;
– rilasciare tempestivamente le autorizzazioni richieste dalle aziende del COTRAB e di aziende esterne per l’impiego di mezzi da noleggio per l’esercizio di servizi di potenziamento del TPL previsti;
– verificare che le aziende da noleggio esterne affidatarie di servizi di TPL procedano ad acquisire dai competenti Uffici della Motorizzazione Civile le autorizzazioni necessarie all’impiego dei mezzi su linee di TPL;
– impartire tutte le disposizioni autorizzative al COTRAB affinché sia garantito l’esercizio di tutte le citate corse di potenziamento dei servizi di TPL, come disposto dalla presente Ordinanza.
Le Amministrazioni provinciali svolgono altresì i necessari controlli, verificando puntualmente l’effettivo affollamento sulle linee di TPL di competenza, anche avvalendosi delle Forze di Polizia locali di concerto con le Amministrazioni comunali interessate, trasmettendone le risultanze alla Regione.

7. Le Società Trenitalia S.p.A. e Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. svolgono tutti i servizi ferroviari ed automobilistici di TPL contrattualmente previsti, garantendo il rispetto delle misure specifiche per il settore del trasporto pubblico locale di cui agli Allegati 14 e 15 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” e potenziando i servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. Per i servizi di TPL esercitati su ferro deve essere rispettato un coefficiente di riempimento dei treni pari al 50% dei posti omologati, con l’occupazione prioritaria dei posti a sedere.

8. La società Trenitalia S.p.A. Direzione regionale Basilicata e la società Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. per i servizi ferroviari ed automobilistici di competenza, comunicano alla Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata l’attuazione dei servizi di TPL secondo i criteri di cui ai precedenti commi 3 e 7 e trasmettono con cadenza settimanale, il relativo programma di esercizio di potenziamento con la rendicontazione analitica per le corse potenziate delle percorrenze svolte, l’indicazione delle linee, corse, orari di effettuazione, percorrenze e corrispondenti oneri, attestazione del riempimento che le stesse linee avevano nel periodo antecedente al COVID-19, nonché i dati di monitoraggio sul riempimento delle corse effettuate, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui alle disposizioni finali della presente ordinanza da parte della Regione.

9. Agli oneri conseguenti all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale relativi al potenziamento delle corse di cui ai commi 3 e 7 del presente articolo, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 22-ter della Legge 18 dicembre 2020, n. 176 e delle risorse di cui all’art 1, comma 816 della Legge di Bilancio dello Stato 30 dicembre 2020, n. 178.

10. In relazione a quanto disposto con la presente ordinanza, tutte le aziende esercenti servizi di TPL automobilistico e ferroviario sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonché alle stazioni e devono svolgere una rilevazione giornaliera delle frequentazioni su tutte le corse effettuate, da trasmettere perentoriamente alle rispettive amministrazioni titolari dei contratti di servizio.

11. I Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale comunale /urbano procedono alla verifica che i servizi di competenza siano esercitati da parte dei rispettivi gestori nel rispetto della presente ordinanza, impartendo le doverose disposizioni ai gestori dei servizi affinché sui mezzi di TPL urbano sia rispettato un coefficiente di riempimento complessivo (posti a sedere + posti in piedi) che non superi il 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.
Le Amministrazioni comunali svolgono altresì i necessari controlli riscontrando, mediante opportune verifiche, l’effettivo affollamento sulle linee di trasporto pubblico locale di competenza, anche avvalendosi delle Forze di Polizia locali.

Art. 3
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e dei relativi allegati.

2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della Salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.

3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

4 Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dal 16 marzo 2021 per quanto disposto e sono efficaci fino al 6 aprile 2021, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

6. La presente Ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.

Potenza, 15 marzo 2021

BARDI

REGIONE BASILICATA
PRESIDENTE DELLA GIUNTA, UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE
Ordinanza 15 marzo 2021, numero 7


Prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. 


ORDINANZA NR. 7 DEL 15 MARZO 2021

OGGETTO: Prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO
l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTA
la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;


VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;


VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all’articolo 117 (Interventi d’urgenza), si prevede che: “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;


VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;


VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;


VISTA dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;


VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;


VISTO l’articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;


VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”, come richiamato dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;


VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e ss.mm.ii.;


VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;


VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;


VISTO il decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, art. 1, comma 2.;


VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti

per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;


VISTO il decreto-legge 14 gennaio 201 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021», convertito, con modificazione, nella Legge 12 marzo 2021 n. 29;


VISTA l’evoluzione epidemiologica sul territorio regionale, secondo i dati Report nr. 43 (integrato) del Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020, dati relativi alla settimana 1 marzo 2021-7 marzo 2021 (aggiornati al 10 marzo 2021) basato su dati rettificati alle ore 8:00 del 13 marzo 2021 come richiesto dalla Regione Basilicata, i casi totali sono stati 16594, con una incidenza cumulativa di 2999.35 per 100000 abitanti. I casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1 marzo 2021- 7 marzo 2021 sono stati 946, con una incidenza pari a 170.99 per 100000 abitanti e un Rt: 1.16 (CI: 0.78-1.62) sulla media di 14 giorni. Alla data del 13 marzo 2021 si registrano complessivamente 3808 soggetti diagnosticati positivi al virus SARS-Cov2, di cui 3672 si trovano in isolamento domiciliare, e 136 ricoverati nelle strutture ospedaliere della Regione, di cui 14 ricoverati in terapia intensiva;

PRESO ATTO del report di monitoraggio settimanale della cabina di regia, relativo alla settimana 1-7 marzo 2021, che evidenzia che: “Per la sesta settimana consecutiva si riporta un peggioramento nel livello generale del rischio epidemico in Italia con una ulteriore accelerazione nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale ed un Rt medio in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra la soglia epidemica. Dall’andamento osservato, è verosimile che la soglia di 250 casi per 100.000 abitanti a livello nazionale sia stata superata nel corso della settimana corrente, e che questo potrebbe essere documentato con i dati consolidati nella prossima settimana di valutazione (relativa al periodo 8-14 marzo 2021).

VISTA la nota della Task-Force regionale del 15 marzo 2021, che riporta: “Per quanto concerne la valutazione dell’andamento attuale dell’epidemia nella regione Basilicata, anche in base al monitoraggio nazionale contenuto nel Report n. 43 a pag. 3 a cura dell’ISS, si deve evidenziare che, sebbene l’indice Rt sia pari a 1,09, è presente un incremento rilevante dei ricoveri ospedalieri per Covid. Questo valore, di per sé non preoccupante per la tenuta della rete ospedaliera che allo stato attuale è ancora lontana dai livelli critici, risulta essere però sicuramente indicativo per un incremento del contagio dovuto, probabilmente, anche alla diffusione di alcune varianti del SARS-CoV-2 attualmente allo studio.
A tutto ciò si aggiunge la rilevazione di un trend incrementale dal 24.01.2021 dei casi di positività nelle fasce di età scolastiche, in particolare in quella 0-16 anni di età. Incremento che, ancorché non veloce e preoccupante è, purtuttavia, costante nonostante le misure restrittive adottate.
Da tale contesto, letto anche alla luce delle possibili influenze delle varianti, appare evidente una situazione di rilevante criticità circa l’evoluzione dell’epidemia in senso peggiorativo con aumento dei casi positivi. Alla luce del suddetto quadro epidemiologico la cabina di monitoraggio della Task Force Regionale conviene sulla necessità, in ossequio al principio di cautela stante il permanere dell’indice RT ancora a valori superiori ad 1, di suggerire come opportuno il differimento ulteriore, almeno per un’altra settimana, della ripresa in presenza delle attività didattiche di ogni ordine e grado con esclusione gli asili nido (0-3 anni).
Tanto anche al fine di consentire il completamento della campagna vaccinale COVID nei confronti del personale dipendente della Scuola”


VALUTATI i rapporti incrementali di contagi nella popolazione studentesca nelle ultime due settimane, dal 3 marzo 2021 al 12 marzo 2021, nelle quali – nonostante le disposizioni di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021 (zona rossa) con conseguente disposizione della didattica a distanza generale, è stata comunque constatata una variazione significativa nelle fasce di età da 3 a 18 anni, i cui contagi sono stati quantificati tra lo 0,10% e lo 0,18% sul totale regionale.
Significativi i dati dell’ultima settimana considerata nella quale stati contagiati 11 bambini nella fascia 3/6 anni, 32 bambini nella fascia 6/10, 20 giovani nella fascia 11/13 anni e 48 nella fascia 14/19;

VISTA la particolare conformazione ed antropizzazione del territorio regionale, con costanti ed intensi flussi scolastici da e per i capoluoghi di provincia nonché le altre sedi di istituti superiori dai 131 comuni della Basilicata, e – conseguentemente, considerata l’alta probabilità, atteso il quadro di situazione di cui sopra, di ulteriori ed estesi contagi con la didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado;

VALUTATA
la situazione con i doverosi criteri di precauzione sulla base delle considerazioni che precedono, anche alla luce del fatto che in diversi comuni della regione i rapporti 250 contagiati/100000 abitanti siano già stati raggiunti, così come comunicato dalla Task-Force regionale;


VISTO l’art. 21 comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35”;


VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;


VISTO il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante “Misure urenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”


RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

emana la seguente 


ORDINANZA

Art. 1
(Istituzioni scolastiche)

1. Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Art. 2
(Disposizioni finali)

1.Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 e dei relativi allegati.

2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.

3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dalla data del 16 marzo 2021 e sono efficaci fino al 26 marzo 2021, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.

Potenza, 15 marzo 2021

BARDI

 

 

 

REGIONE BASILICATA
PRESIDENTE DELLA GIUNTA, UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE
Ordinanza 15 marzo 2021, numero 8


Prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.


ORDINANZA NR. 8 DEL 15 MARZO 2021


OGGETTO
: Prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. 


IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione.

VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata.

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”.


VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”.


VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all’articolo 117 (Interventi d’urgenza), si prevede che: “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”.

VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria.


VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale.


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.


VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 25 gennaio 2020;


VISTA dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.


VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.


VISTO l’articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento.


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020.


VISTO il decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”, come richiamato dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;


VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35


VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e ss.mm.ii..


VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19.


VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.


VISTO il decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, art. 1, comma 2..


VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti

per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19».


VISTO il decreto-legge 14 gennaio 201 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»

VISTA l’evoluzione epidemiologica sul territorio regionale, secondo i dati Report nr. 43 (integrato) del Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020, dati relativi alla settimana 1° marzo 2021 – 7 marzo 2021 (aggiornati al 10 marzo 2021) basato su dati rettificati alle ore 8:00 del 13 marzo 2021 come richiesto dalla Regione Basilicata, i casi totali sono stati 16594, con una incidenza cumulativa di 2999.35 per 100000 abitanti. I casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 1° marzo 2021- 7 marzo 2021 sono stati 946, con una incidenza pari a 170.99 per 100000 abitanti e un Rt: 1.16 (CI: 0.78-1.62) sulla media di 14 giorni.
Alla data del 13 marzo 2021 si registrano complessivamente 3808 soggetti diagnosticati positivi al virus SARS-Cov2, di cui 3672 si trovano in isolamento domiciliare, e 136 ricoverati nelle strutture ospedaliere della Regione, di cui 14 ricoverati in terapia intensiva.


VISTA la nota della Task-Force regionale pervenuta in data 15 marzo 2021, nella quale si evidenzia che: “Il [suddetto] “Sistema di Monitoraggio” si basa prevalentemente su: percentuale di casi positivi per Covid-19 ogni 100.000 abitanti, settimanale per Comune,

a. percentuale di casi positivi per Covid-19 sui casi testati, settimanale per Comune,

b. indicatori elaborati sui casi positivi per Covid-19 segnalati sulla piattaforma
regionale nella settimana precedente a quella della rilevazione,

c. incidenza dei casi positivi settimanali sulla popolazione del comune.

Tale “Sistema di Monitoraggio”, supportato anche da altri elementi ed indicatori ritenuti di volta in volta dirimenti, può fornire utili e necessarie indicazioni al decisore politico per individuare, secondo più robusti criteri di oggettività, eventuali zone rosse in ambito comunale, zonale o provinciale.
Tutto nasce dalla necessità di un dettagliato monitoraggio finalizzato all’attuazione di misure di contrasto e contenimento del contagio virale sempre più puntuali e riferite a singole zone e/o comuni dove si sono sviluppati focolai, in modo da essere sempre più rapidi nella delimitazione degli stessi.

Questa procedura è stata condivisa dall’Unità di Crisi nella riunione del 14 marzo 2021 e, pertanto, a partire da lunedì 22.03.2021, la cabina di monitoraggio della Task Force regionale provvederà a fornire settimanalmente una relazione circa l’andamento dell’epidemia nei singoli comuni lucani ed a suggerire eventuali misure di contrasto riferite a singoli comuni e/o ambiti territoriali con più comuni e/o province. Comunque, da una valutazione eseguita alla data odierna, in relazione ai criteri su esposti, per i seguenti Comuni della Regione si suggeriscono misure di contrasto da zona rossa in ambito comunale.

Per la Provincia di Potenza: Francavilla in Sinni, Latronico e Senise.

Quest’ultimo comune, sebbene presenti valori discordanti, si ritiene opportuno contemplarlo tra i comuni zona rossa in quanto inserito nell’area dei suddetti comuni ed in considerazione del parere espresso in tal senso dalla Dirigente dell’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente, dott.ssa Caterina Focaraccio, nonché dalla richiesta del Sindaco dello stesso Comune, quale massima autorità sanitaria locale.

Per la Provincia di Matera: Montescaglioso.


Per quanto riguarda i seguenti comuni: Moliterno, Rionero in Vulture, Teana, Grottole, Stigliano e Tursi, i dati indicano la necessità di un costante monitoraggio ed un’attenta analisi finalizzate ad eventuali misure di contenimento (zone rosse) da definire nei prossimi 2/3 giorni”.


CONSIDERATO che nei comuni di cui alla tabella sottostante, secondo il monitoraggio effettuato con tamponi rinofaringei nella settimana 7/14 marzo 2021 hanno evidenziato scostamenti – rispetto alla popolazione complessiva – superiori al rapporto 250 contagiati/100000 abitanti, pari allo 0,25%, ovvero, come nel caso specificato dalla nota

4 Task-Force regionale per il Comune di Senise inferiore ma da considerarsi comunque in un contesto di grave rischio epidemiologico valutato in sede locale:

a. Francavilla in Sinni 45 contagiati pari allo 1,09% della popolazione;

 

b. Latronico 16 contagiati pari allo 0,37% della popolazione;

c. Montescaglioso 25 contagiati pari allo 0,26% della popolazione;

d. Senise 11 contagiati pari allo 0,16% della popolazione.

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.


VISTO l’art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 marzo 2021 n. 30.


RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le

condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

emana la seguente


ORDINANZA

Art. 1
(Disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con decorrenza 16 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021, ai territori comunali di Francavilla in Sinni, Latronico e Senise (Provincia di Potenza) e Montescaglioso (Provincia di Matera) si applicano le disposizioni del capo V° – Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa -, dall’articolo 38 all’articolo 48 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021.

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e dei relativi allegati.

2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.


3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

4 Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

5. Le disposizioni della presente Ordinanza si applicano dal 16 marzo 2021 per quanto disposto e sono efficaci fino al 21 marzo 2021, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.


6. La presente Ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.

Potenza, 15 marzo 2021
BARDI    

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