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L’AUTO DELL’AVVOCATO SI GUASTA: È LEGITTIMO IMPEDIMENTO PER L’UDIENZA?

Il Collegio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria, condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.

IL NUOVO MODO DI ESSERE AVVOCATI

Le #novità #giurisprudenziali a cura dello Studio Legale Busetto

L’AUTO DELL’AVVOCATO SI GUASTA: È LEGITTIMO IMPEDIMENTO PER L’UDIENZA?

Il guasto all’auto, può essere considerato #legittimoimpedimento tale da giustificare l’assenza dell’#avvocato all’udienza?
Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 26535/18 del 19 ottobre 2018
Si ringrazia Avvocati Con la collaborazione dell’Avvocato Alessandra Di Raimondo #studiolegalebusettoo #ilnuovomododiessereavvocati

 

Il guasto all’auto, può essere considerato legittimo impedimento tale da giustificare l’assenza dell’avvocato all’udienza?

Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ordinanza n. 26535/18 del 19 ottobre 2018  

ORDINANZA sul ricorso 19225-2017 proposto da: ARIANO PICCIALLO FILOMENA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO CASAREALE;

– ricorrente –

contro

CONFRATERNITA REALE ARCICONFRATERNITA S.M. DELLA MERCEDE E SANT’ALFONSO M. DE LIGUORI, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 192/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 09/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2018 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

Rilevato che:

  1. Ariano Picciallo Filomena ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi e illustrato da memoria contro la Reale Arciconfraternita S.M. della Mercede e ant’Alfonso de Liguori nonché contro UnipolSai Ass.ni s.p.a., avverso la sentenza n. 192\2017 del Tribunale di Napoli.
  2. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
  3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso con declaratoria di manifesta infondatezza dello stesso. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta sono stati notificati agli avvocati delle parti.

Considerato che:

  1. Il Collegio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria, condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.
  2. La Ariano Picciallo conveniva in giudizio la Arciconfraternita e la compagnia di assicurazioni di questa, chiedendo di essere risarcita dei danni alla persona subiti a seguito della caduta di alcuni calcinacci dalla struttura della chiesa della confraternita. Il difensore della ricorrente, assente all’udienza fissata per la compiuta articolazione dei mezzi istruttori ex art. 320 c.p.c., chiedeva di essere rimesso in  termini. Con la sentenza, il giudice di pace rigettava la richiesta di rimessione in termini e rigettava la domanda dell’attrice in quanto non provata. L’appello della Ariano Picciallo veniva rigettato eccependo le motivazioni del primo giudice.

Il primo motivo, con il quale la ricorrente deduce la violazione degli artt. 153, II comma e 294, secondo comma c.p.c., ed il secondo, con il quale si denuncia una insanabile contraddizione della motivazione, sono entrambi infondati. A mezzo di esso la ricorrente vuole ridiscutere la correttezza della valutazione del giudice di merito sulla idoneità del fatto che impedì al suo avvocato di essere presente all’udienza (essere rimasto in panne con la macchina sulla strada che dal suo studio in Gravina di Puglia conduceva a Napoli di fronte all’ufficio giudiziario del giudice di pace adito), del quale il giudice di pace ha escluso che fosse impedimento atto a giustificare la rimessione in termini non essendo provata né l’impossibilità di raggiungere il tribunale con altro mezzo, né di delegare un sostituto né di comunicare tempestivamente l’accaduto.

Ne consegue che nessuna violazione o contraddittorietà è riscontrabile, atteso che il giudice di merito, con giudizio di fatto non rinnovabile, ha ritenuto che l’evento impeditivo (il guasto alla macchina) non avesse i requisiti necessari ad integrare il legittimo impedimento a comparire del procuratore e a ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 10 luglio 2018

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26535/18 del 19 ottobre 2018, si pronuncia in tema di legittimo impedimento del difensore, relativamente alla circostanza della sua mancata presenza all’udienza a causa di un guasto all’auto occorsogli mentre dal suo studio, si recava presso il Giudice di Pace ove appunto avrebbe dovuto sostenerla.

Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli, nella veste di Giudice di Appello, confermava la sentenza di primo grado nella quale il giudice di pace, rigettava la richiesta di rimessione in termini avanzata dalla ricorrente per l’assenza del suo difensore all’udienza fissata per la compiuta articolazione dei mezzi istruttori ex art. 320 c.p.c,. Rigettava, altresì, la sua domanda di risarcimento danni alla persona, subiti a seguito della caduta di alcuni calcinacci dalla struttura della chiesa che ospitava la confraternita di cui faceva parte, in quanto non provata.

La ricorrente, soccombente nei primi due gradi di giudizio, proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo, la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 153, II comma e 294, secondo comma c.p.c.; con il secondo, denunciava una insanabile contraddizione della motivazione.

Entrambi i motivi, debbono ritenersi infondati. A mezzo di esso la ricorrente, infatti, voleva ridiscutere la correttezza della valutazione del giudice di merito sulla idoneità del fatto che impedì al suo avvocato di essere presente all’udienza (essere rimasto in panne con la macchina sulla strada che dal suo studio in Gravina di Puglia conduceva a Napoli di fronte all’ufficio giudiziario del giudice di pace adito). Il giudice di pace, aveva escluso che tale circostanza potesse essere riconducibile ad un impedimento atto a giustificare la rimessione in termini, non essendo provata né l’impossibilità di raggiungere il tribunale con altro mezzo, né di delegare un sostituto né, ancora, di comunicare tempestivamente l’accaduto.

Il Collegio, tenuto conto anche delle osservazioni contenute nella memoria, condivide le valutazioni contenute nella proposta del relatore nel senso della manifesta infondatezza del ricorso.
Per gli Ermellini, nessuna violazione o contraddittorietà è riscontrabile, atteso che il giudice di merito, con giudizio di fatto non rinnovabile, ha ritenuto che l’evento impeditivo (il guasto alla macchina) non avesse i requisiti necessari ad integrare il legittimo impedimento a comparire del procuratore e a giustificarne la rimessione in termini. Ciò in conformità e nel rispetto della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale occorre provare che l’impedimento sia stato improvviso, imprevedibile ed indipendente dalla volontà dell’opponente o del procuratore, con la precisazione che per imprevedibile, si intenda una imprevedibilità oggettiva ovvero un evento che non è considerabile nell’arco delle evenienze più o meno ricorrentemente occorrenti in relazione ad una determinata fattispecie. Il guasto al motore, in relazione ad una vettura con la quale si intendono percorrere centinaia di chilometri per recarsi presso un ufficio giudiziario, è un evento non frequente ma ipotizzabile e rispetto al quale è ragionevole attendersi da un professionista delle contromisure di cautela che garantiscano al proprio cliente l’assistenza in udienza.

Per questi motivi il ricorso va pertanto rigettato.

Avv. Alessandra Di Raimondo  

Domenico Leccese

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