Politica

FONTI RINNOVABILI: «LA REGIONE ADOTTI LE LINEA GUIDA»

Il 12 Luglio scorso la giunta regionale ha adottato le “Linee Guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti

pergolaIl 12 Luglio scorso la giunta regionale ha adottato le “Linee Guida per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore ad 1 Mw” e ha trasmesso alla Terza Commissione consiliare regionale tale documentazione per gli adempimenti consequenziali. Ritengo necessaria – sostiene in una sua nota l’assessore all’Urbanistica Rocco Pergola – l’approvazione rapida di tali Linee Guide in quanto da tempo richieste per evitare l’aggressione dei nostri territori in quanto vanno a regolamentare meglio l’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sull’intero territorio regionale garantendo una maggiore tutela e sicurezza. In qualità di assessore all’Urbanistica ho dato mandato all’Unità di Direzione-Assetto del Territorio di valutare già in questa fase le Linee Guida adottate per individuare una serie di suggerimenti e chiarimenti costruttivi da sottoporre all’attenzione dei membri della terza commissione consiliare regionale e al presidente della Commissione Vincenzo Robortella che ho prontamente informato della necessità di introdurre una serie di correttivi che possono ulteriormente soddisfare i principi per cui le Linee Guida sono state formulate in particolare per: -razionalizzare il procedimento autorizzativo; elaborare uno strumento concorde con il P.I.E.A.R. (Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale); chiarire e definire ai soggetti coinvolti i criteri e i parametri per la realizzazione degli impianti. Le richieste che verranno inviate alla regione Basilicata sono state condivise anche con la sesta commissione consiliare del Comune di Potenza presieduta da Donato Nolè in un clima di collaborazione costruttiva e con un confronto funzionale per approfondire un tema importante per il nostro territorio comunale. In particolare una delle principali richieste è di aumentare la fascia da 2000m a 3000m dai perimetri urbani e degli aggregati edilizi (a forte densità abitativa) dei territori comunali per sottoporre gli impianti con potenza inferiore ad 1 Mw  ad Autorizzazione Unica e non a PAS così come avviene per gli impianti con potenza superiore ad 1Mw. La procedura di Autorizzazione Unica dobbiamo specificare che non impedisce l’istallazione degli impianti ma ne garantisce una maggiore analisi e verifica di compatibilità con il territorio ed il paesaggio.  Le nuove linee guida rappresentano un importante passo avanti verso quella regolamentazione necessaria a fare chiarezza sul come e sul dove si possono istallare detti impianti. Regolamentazione che in passato soprattutto per alcune tipologie di impianti lasciava le amministrazioni sprovviste di opportuni strumenti legislativi per agire e regolamentare meglio gli impianti di fonti rinnovabili. Oltre ad alcuni accorgimenti tecnici sono state suggerite alcune procedure che possono garantire un maggiore controllo attraverso uno scambio di informazioni tra i vari enti ed uffici che rilasciano le autorizzazioni e i parei necessari all’istallazione degli impianti. Il nostro territorio comunale è caratterizzato nelle nostre contrade dalla presenza di agglomerati abitativi importanti con l’insediamento di numerosi abitanti, la densità abitativa di tali aggregati è assimilabile a quella dell’ambito urbano. Chiedo alla terza commissione consiliare di valutare attentamente tale aspetto per la tutela della sicurezza e della salute dei nostri concittadini che abitano nelle zone rurali maggiormente interessati dal fenomeno del mini-eolico. In particolare sono state inviate le seguenti richieste: Art. 3 – Aree non idonee: alla voce “Centri urbani” modificare il buffer a 3000 m sia per i perimetri degli ambiti urbani che per gli aggregati edilizi, di cui all’ art. 16 della  LUR, ciò in funzione della compatibilità acustica; Art. 4 – Definizioni: alla voce “ambito urbano”  specificare che sono identificabili come ambito urbano anche gli aggregati edilizi, di cui all’ art. 16 della  LUR; inserire la verifica della compatibilità acustica per i lotti di impianto e/o la verifica in caso siano presenti nell’area oggetto di intervento aerogeneratori già installati. La verifica deve essere effettuata non solo per i nuovi aerogeneratori considerati singolarmente ma anche tenendo conto la presenza di aerogeneratori  già esistenti; distanza da singole abitazioni non inferiore a 200 m per aerogeneratori con potenza inferiore a 200 kW (come stabilito per impianti superiori a 200 kW – punto 1.2.2.1 del PIEAR); Art. 6 – Modalità di presentazione dei progetti ed elaborati minimi per la PAS: ai sensi dell’art. 6 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, tra i documenti da allegare contestualmente alla presentazione della PAS bisogna inserire gli elaborati necessari per richiedere, tramite sportello unico per l’edilizia, gli atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale e/o uffici diversi da quello urbanistico. Si ricorda che il D.P.R. 380/2001 e s.m.i. all’ art. 5 – “Sportello unico per l’edilizia”, recita quanto segue: “1-Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività; 1-bis. (L) Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell’assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160
1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l’edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l’edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente; Specificare che l’EFFICACIA della PAS deve intendersi quando risultano acquisiti tutti gli atti di assenso dovuti a specifiche norme di legge che interessano il sito oggetto di intervento (art. 6 del D. Lgs. 28/2011). In conclusione la Regione Basilicata con la legge n.54 del 30 Dicembre del 2015 ha dotato le amministrazioni di una legge innovativa che va a normare il corretto inserimento nel territorio di impianti che a volte hanno impatti significativi andando a modificare il paesaggio, il territorio agricolo e la viabilità rurale. Occorre con urgenza procedere all’approvazione di tali Linee Guida con gli aspetti che abbiamo segnalato che rappresentano dei tasselli importantissimi per poter risolvere definitivamente alcune delle criticità tecniche/amministrative legate a tale tema. Visto il clima di collaborazione istituzionale instaurato tra l’amministrazione comunale e quella regionale, visto il lavoro svolto dall’ufficio regionale competente sono fiducioso che i suggerimenti proposti potranno garantire un contributo qualificato ed utile alla definizione delle Linee Guida regionali” conclude Pergola.

 

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