È GIUSTO INFORMARE

SENTENZA LIPARI
VISTA LA GRAVITÀ DEI FATTI E I PERSONAGGI NOTI ALLA PUBBLICA OPINIONE, L’ARTICOLO CON INTEGRALE SENTENZA È DI INTERESSE PER LA
COLLETTIVITÀ
LA SENTENZA DI CONDANNA DEL PLURI PREGIUDICATO LUCIO CARMELO
LIPARI DI ALBISOLA È ATTO PUBBLICO

IN OGNI CASO, CHIUNQUE DEI SOGGETTI INTERESSATI E CITATI NEL PRESENTE
ARTICOLO E SENTENZA DOVESSE RITENERE DI VOLERE ESERCITARE IL
PROPRIO DIRITTO DI CRITICA, CRONACA O ESPRIMERE DOCUMENTATE
CORREZIONI E CHIEDERE RELATIVE RETTIFICHE PUÒ CONTATTARE LA
NOSTRA REDAZIONE.
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Dott. Gianluigi Dettori, alla pubblica udienza del 28.10.2024, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
Nei confronti di LIPARI Lucio Carmelo, nato a Savona il 20.12.1974
Libero – presente
IMPUTATO
Del reato previsto dall’art. 612 bis del codice penale perché, in concorso con altri soggetti allo stato ignoti in quanto titolari di profili Facebook fake, con condotte reiterate minacciava e molestava la dottoressa SIONIS Elisabetta. (consulente di parte per conto dei genitori di Manuel Piredda nel procedimento a carico di Valentina Pitzalis, che aveva dato origine ad un’aspra polemica mediatica relativa alla morte di Manuel Piredda ed alle gravissime lesioni subite da sua moglie Valentina Pitzalis) in modo da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia o di paura e da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria e dei suoi familiari e costringendola altresi ad alterare le proprie abitudini di vita.
Condotte consistite in:
– in data 07/01/2022, nell’aver pubblicato, sul profilo Facebook Luciesko Liparenko e sul profilo Facebook Lallo Crime, un filmato ove un uomo travestito da donna nel corso di una scenetta introduce “la criminologa sarda Sionis o Sionisi” imitando la cadenza sarda e denigrando la persona offesa con discorsi dai chiari contenuti sessuali e rappresentandola come una donna dai facili costumi.
– In data 22/01/2022 nell’aver pubblicato sul profilo Facebook Lallo Crime una foto con una bara coperta da una bandiera dei quattro mori. precisando. in risposta ad un altro utente, che si tratta de “La criminologa Sarda”. nell’aver altresi pubblicato dati sensibili della p.o. fra i quali il numero di telefono con alcune cifre oscurate. la pubblicazione di una foto aerea di .********* ed uno screenshot con indicato itinerario Savona (residenza dell’indagato)-Località ******** (domicilio della p.o.) e relativa prenotazione tratta aerea Milano Cagliari 7-11 febbraio 2022.
– in data 23/01/2022. nell’aver pubblicato sul profilo Facebook
Lallo Crime un video riproducente il volto della dottoressa SIONIS doppiato con l’audio dal contenuto osceno e diffamatorio che il profilo Facebook “Marisa Galvani” avrebbe inviato ad alcuni utenti della rete. accusando altresi p.o. di nascondersi dietro quest’ultimo profilo fake. con il quale l’avrebbe ingiuriato attraverso il messenger di Facebookin data 26/01/2022. nell’aver pubblicato sul profilo Facebook Lallo Crime. un post raftigurante il gioco di società “Indovina chi?” nelle cui figure da indovinare vi era la foto di un uomo con la scritta SOFIA (il nome della figlia. minorenne. della SIONIS) e un’immagine riproducente l’avatar in versione cartoon della predetta ragazzina.
In data 26/01/2022. nell’aver provato a contattare telefonicamente per 2 volte. attraverso il numero di telefono ********** a lui intestato l’utenza telefonica della persona
Tenuto conto che quanto sopra descritto è stato pubblicato su delle pagine Facebook pubbliche il cui contenuto è visualizzabile da un numero indefinito di persone. Fatti commessi a ********* e in luogo indefinito attraverso la rete internet dal 7 gennaio al 26 gennaio 2022
Con la recidiva aggravata specifica
CONCLUSIONI
Pubblico Ministero: ritenuta provata la penale responsabilità del LIPARI. e concesse attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, chiede la condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione
Difesa della parte civile (avv.to Marcialis): previo accertamento della penale responsabilità del LIPARI, chiede la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dal reato, in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in maniera non inferiore a € 80.000.00= oltre ad una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore a € 40.000.00=, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa come da nota allegata, in favore dello Stato essendo la P.C. ammessa al patrocinio gratuito
Difesa della parte civile (avv.to Luchi): affermata la penale responsabilità del LIPARI in ordine al reato ascrittogli, chiede la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dal reato commesso, in favore della parte civile, da liquidarsi in misura non inferiore a € 100.000,00=;
in caso di mancata liquidazione, assegnare alla parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva non inferiore a € 40.000,00=, oltre alla condanna alla rifusione delle spese e dei compensi, come da tariffario forense.
Difesa dell’imputato: si riporta alla memoria ex art. 121 c.p.p..
Eccepisce la nullità delle conclusioni scritte della P.C. in quanto la minore, divenuta maggiorenne nel maggio 2024, avrebbe dovuto provvedere a nuova nomina, e chiede la revoca della costituzione.
Nel merito chiede sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato o perché l’imputato non lo ha commesso; in subordine chiede l’assoluzione per mancanza, insufficienza e/o contraddittorietà della prova o perché l’imputato non l’ha commesso ex art. 530 Il comma c.p.p..
In ulteriore subordine, riqualificato il reato in contravvenzione ex art. 660 c.p.. e concesse attenuanti generiche prevalenti, chiede il minimo della pena con tutti i benefici di legge
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto che dispone il giudizio in data 29.3.2023, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cagliari rinviava davanti a questo Tribunale monocratico il sig. LIPARI Lucio Carmelo, per rispondere del reato di atti vessatori ex art. 612 bis c.p., meglio descritto in epigrafe.
All’udienza del 28.6.2024, dopo la conferma delle richieste istruttorie delle parti (a seguito del mutamento della persona fisica del primo giudice assegnatario), il processo si celebrava nelle forme del rito ordinario, con audizioni testimoniali, produzioni documentali, e esame dell’imputato all’udienza del 26.9.2024.
Quindi, all’udienza del 28.10.2024, dopo le conclusioni delle parti, il Giudice dava lettura del dispositivo in atti.
All’esito del dibattimento, i fatti processualmente rilevanti possono essere cosi compendiati.
La P.O. SIONIS Elisabetta riferiva di essere vittima dal 2018 di atti persecutori agiti coralmente da un gruppo coeso che a suo dire si muoveva all’unisono su più siti online nelle piattaforme Facebook, YouTube, nel motore di ricerca Google, nella piattaforma televisiva Twitch Tv di Amazon, una televisione di Amazon.
In tali siti, alcune persone facenti parte di un gruppo Facebook avevano un canale televisivo;
spesso e volentieri producevano delle dirette che poi venivano rilanciate in maniera esponenziale sul loro canale YouTube e su Facebook.
Il gruppo si faceva chiamare Bruzzone & Co. e prendeva il nome dalla sua leader, ossia Roberta BRUZZONE, nota criminologa imputata a Roma in concorso con il suo Avvocato Serena GASPERINI, con suo marito Massimo MARINO dirigente dell’anticrimine e con uno psicologo di Fertilia iscritto all’ordine degli psicologi del Lazio tale Antonio BARDINI, amico personale della BRUZZONE.
Spiegava di essere anch’ella criminologa e di lavorato per quasi trent’anni per il Ministero della Giustizia, di essere svolto per tre mandati consecutivi triennali funzioni di Giudice onorario al GUP del Tribunale per i minorenni, di perito per il Tribunale di sorveglianza dei magistrati di sorveglianza per una trentina d’anni. di docente per la formazione delle tematiche specifiche con nomina del dipartimento del Ministero della giustizia sia per quanto riguardava la formazione centrale che decentrata. etc..
Nell’ambito della sua professione a fine gennaio 2017 si era occupata per la prima volta di una consulenza di parte dalla PC in un processo in cui Valentina PITZALIS era indagata per omicidio volontario e incendio doloso del cadavere di Manuel PIREDDA.
Tramite quella consulenza aveva fatto aprire ulteriori indagini nel 2017, riesumare il cadavere del PIREDDA, fatto fare l’autopsia che non era mai stata fatta e il tutto aveva portato ad un’indagine a carico della PITZALIS per omicidio volontario e incendio doloso.
I suoi problemi erano iniziati dall’agosto 2017 quando, a seguito di una fuga di notizie, la stampa aveva riportato l’apertura di tale indagine a carico di Valentina PITZALIS.
Il 31 agosto 2017 Roberta BRUZZONE sul suo profilo Facebook aveva iniziato a occuparsi di lei, dopo aver letto il suo nominativo dalla stampa. affermando che non l’aveva mai sentita nominare:
segnatamente, nel 2018 aveva fatto un singolare exploit, da lei percepito come una vera e propria caccia alla sua persona. definendola una lavastovigliologa. una che non aveva i titoli, con una serie di epiteti denigratori, umilianti. vessatori in concorso con un nutrito clan del quale si circondava composto da soggetti con profili Facebook reali e con reali identità, e attraverso altri che si celavano dietro false identità (o profili fake).
Nella primavera del 2018 la BRUZONE aveva fatto sapere di essersi recata in Sardegna, di aver chiesto in giro e di aver constatato che nessuno conosceva la dott.ssa SIONIS.
Da quel momento in poi si erano scatenati una serie di soggetti. tra cui tale Piero MARCONCINI di Cagliari (a suo dire, soggetto pluripregiudicato attualmente imputato in un altro procedimento per stalking in cui erano persone offese due Avvocati di Cagliari e i loro bambini piccoli) il quale iniziava a descrivere compiutamente le caratteristiche della sua abitazione, la persona offesa specificava infatti di abitare in agro di Soleminis, in un ettaro di terreno circondato da muro di cinta in muratura, dunque non visibile dall’esterno ma l’uomo, nel profilo della BRUZZONE e nel profilo di Giovanni LANGELLA, soggetto indagato o imputato a Cremona nel procedimento penale numero 73/2023 r.n.r. mod. 21, aveva descritto correttamente le pertinenze di casa sua, dando informazioni corrette sul fatto che aveva un campo di tennis, accanto al quale scorreva un ruscello – esclusivamente in periodi di piena – circostanza che le aveva fatto pensare che gli fosse stato riferito in quanto in quel periodo il letto era asciutto e dunque non era intuibile che si trattasse di un ruscello.
Anche LIPARI aveva geolocalizzato la sua abitazione, arrivando addirittura a diffonderne l’indirizzo; tutte queste informazioni sulla sua casa e la sua vita privata venivano indicate nei profili social di Roberta BRUZZONE e di LANGELLA, accompagnate ad alcune considerazioni sul fatto che lei “avrebbe pagato il conto”, che “si sarebbero accontentati di una villa con il campo da tennis con il ruscello e con il bungalow”, perché la BRUZZ.ONE sosteneva che lei fosse la sua stalker e la •stalker di Valentina PITZALIS, e che le perseguitasse perché aveva prodotto una consulenza dai contenuti a suo dire clamorosi”.
Specificava di non aver mai inserito in alcuno dei suoi atti professionali il suo indirizzo di residenza; non aveva biglietti da visita e non era iscritta ad alcun albo di appartenenza, solo alle liste del Ministero della Giustizia in cui non era indicato il domicilio. Non essendo una libera professionista, non aveva un domicilio professionale.
La dott.ssa BRUZZONE non era consulente della PITZ.ALIS, non c’era mai stata la sua nomina nel procedimento; aveva prodotto una nomina l’11 giugno 2019 a incidente probatorio concluso, non in ambito penale ma in ambito civile, in quanto la PO a gennaio del 2019 aveva instaurato un ricorso ex art. 700 c.p.p. con la vana speranza che lei rimuovesse tutti i post vessatori che aveva scritto nei suoi riguardi dal 2018 a quella data, compreso il fatto che lei possedesse foto che la ritraevano in pose lusinghiere dando cosi avvio alla gogna persecutoria di stampo sessuale osceno ripresa anche da LIPARI.
Dall’agosto del 2019 aveva iniziato a scrivere post non veritieri riguardanti un asserito furto di vibratori che la SIONIS teneva occultati nella sua auto parcheggiata all’interno di un penitenziario quando stava svolgendo il suo mandato istituzionale ex art. 80 ord. pen.
Per sette anni, senza soluzione di continuità, le erano stati attribuiti profili Facebook, YouTube e di altre piattaforme verosimilmente fake: in questi profili gli agenti attaccavano la BRUZZONE, oppure attaccavano Piera MAGGIO. la madre di Denise PIPITONE: ossia indirizzavano le attenzioni su soggetti fragili che creavano ulteriore disprezzo e odio nei suoi riguardi.
Il 28 ottobre 2021 le avevano attribuito per l’ennesima volta la paternità di un profilo (che lei aveva ritenuto “fake” come a suo dire poi confermato dalle successive indagini) denominato “Marisa GALVANI”
Tale Marisa GALVANI non era sarda. su Facebook c’era scritto fosse di Bari o comunque pugliese, come si capiva anche dall’accento regionale.
Tali soggetti l’avevano minacciata, creando altri profili Facebook, utilizzando delle parole chiave create da loro nel corso degli anni, etichette vessatorie utili a identiticarla come bersaglio anche quando non veniva esplicitamente fatto il suo nome. quali “fallita. fallita seriale. vecchia. quella che non trova i bottoni* e cosi via.
LIPARI. per esempio. aveva girato dei video in cui si metteva la parrucca e interpretava la criminologa sarda “SIONIS”. che utilizzava i giocattolini. etc.. video poi pubblicati su Facebook dai due profili utilizzati dal LIPARI. Lucesko Liparenko e Lallocrime, poi rilanciati da SANTANICO e altri profili.
Sapeva che tali profili fossero utilizzati dal LIPARI in quanto cosi era stato accertato dalle indagini, come aveva riferito LANGELLA a SIT. e per il fatto che c’erano i suoi video e le sue foto.
Era stata definita una depravata perché la (o le) persone che si celavano dietro il profilo “Mariana GALVANI” lasciavano dei messaggi. sia vocali che scritti, dai contenuti osceni, delle vere e proprie moleste sessuali.
Il 28 ottobre 2021, mentre lei si trovava in una clinica per un intervento chirurgico, aveva ricevuto molti messaggi e, non potendo leggerli immediatamente, la signora Chiara BIGIARINI di Arezzo – di professione social media manager – aveva nel frattempo registrato con degli screenshot i post, commenti e i video che erano stati creati, di matrice pornografica con il suo volto applicato in corpi di donne che usavano vibratori, che compivano atti sessuali; tale situazione l’aveva fortemente spaventata.
Il 3 di novembre, dopo aver parlato con i suoi avvocati, aveva sporto una denuncia – querela e aveva chiesto che la Procura identificasse anche questo profilo, che fino a quel momento le era stato falsamente attribuito da costoro.
Lei non conosceva il signor LIPARI, aveva letto il suo nome in altri post vessatori di SANTANICO, nel gruppo Facebook di Monica COLLU che si chiamava al tempo “Casi di Cronaca”, all’interno del quale erano iscritti tutti i soggetti che a vario titolo avevano partecipato alla gogna persecutoria a suoi danni, ai danni di sua figlia, di suo marito, di suo padre e dei suoi fratelli Marco e Davide.
Non sapeva se l’uomo si fosse mai recato presso casa sua o si fosse avvicinato ai luoghi abitualmente da lei frequentati perché non lo conosceva, quindi non lo avrebbe potuto riconoscere anche se lo avesse incrociato.
Dopo i post di tale “Marisa GALVANI”, Monica COLLU aveva pubblicato un proprio post di denuncia di questi fatti attribuiti alla PO; il 26 dicembre 2021 una neurologa di nome Giovanna BELLINI aveva pubblicato un post in quanto anche lei era stata molestata da Marisa GALVANI, che le aveva scritto delle cose oscene; in quel post erano intervenuti Giovanni LANGELLA, Roberta BRUZZONE e Serena GASPERINI e Michela FOLCAT i quali le avevano rivelato di sapere chi si celasse dietro il profilo “Marisa GALVANI” e promettendole di fornirle tutti i dati in modo da poter perfezionare la denuncia – querela che era intenzionata a sporgere.
Il 2 gennaio 2022, in un altro profilo fake amico del LIPARI e del clan, era stato pubblicato un video della BRUZZONE e della GASPERINI; la sedicente Marisa GALVANI aveva lasciato un commento con delle frasi oscene, a seguito del quale era intervenuto SANTANICO e altri profili amici della BRUZZONE, e avevano divulgato il suo nome, e anche la sua altezza (cosi come riportata nei documenti allegati alle denunce – querele, circostanza che le aveva fatto capire che questi profili fake erano in possesso di atti giudiziari).
In quello stesso giorno SANTANICO aveva aperto sia nel suo profilo che su YouTube la caccia alla sua persona, pubblicando degli audio osceni. volgarissimi, pronunciati da Marisa GALVANI” e attribuiti a lei, chiamata “Caccia Betti”
“la depravata dal cagliaritano” “la stalker di Valentina Pitzalis* etc.
Avevano inoltre pubblicato fotografie di suo padre di 86 anni con un pene disegnato in testa di suo fratello Marco, di suo fratello Davide.
Il LIPARI si inseriva in questa situazione perché il 7 gennaio 2022 a sua volta aveva iniziato a confezionare post nei suoi riguardi: sebbene LIPARI fosse comparso in vari commenti. la P.O. non l’aveva mai querelato. perché non aveva mai lasciato commenti gravi direttamente con il suo vero nome.
La sua prima ‘apparizione” era stata una scenetta, un video pubblicato nei suoi profili
“LuceskoLiparenko” e “Lallocrime” in cui lui interpretava due personaggi. uno con la parrucca rossa e l’altro con la parrucca castana. con il rossetto sbavato e con delle bottiglie di superalcolici. e veniva introdotta dal personaggio con la parrucca rossa la criminologa “Sionis o Sionisi”, descritta come una donna di facili costumi, che utilizzava giocattoli e vibratori e che tradiva il marito, il tutto imitando l’accento sardo.
Inoltre. nella attività vessatoria la BRUZZONE le aveva dato della “alcoldipendente”
Nei giorni successivi tale produzione era diventata sempre più frequente. sempre più pressante e feroce, fino a portare la PO a chiamare il 113 anche di notte dopo aver ricevuto screen shot in cui LIPARI aveva pubblicato l’esatto indirizzo di casa sua, ovviamente mai pubblicizzato da lei stessa o dai suoi familiari non solo per motivi di riservatezza, ma anche in considerazione del delicato lavoro che svolgeva;
l’uomo aveva pubblicato una prenotazione di un biglietto aereo su scritto Savona – ******** (suo luogo esatto di residenza) e la scritta “Aio sto arrivando”
In questo post interveniva Marisa GALVANI. la quale scriveva “si vieni, ti lascio la porta aperta”
Il giorno dopo, I’11 gennaio, aveva sporto la prima denuncia querela in cui aveva riportato i fatti avvenuti fino a quel momento, ma la situazione era proseguita.
Il LIPARI inoltre aveva creato un altro video con una parte del suo volto, ricalcando delle condotte di matrice pornografica, una sorta di revenge porn artigianale in cui era stata artificialmente ingrandita la sua bocca, animata la sua immagine che ripeteva le frasi che la sedicente “Marisa GALVANI* rilasciava a varie donne tra cui una signora albanese, tale Nina Bulla, e Monica COLLU.
Con questa animazione le venivano fatte dire frasi volgarissime con un tono di voce da prostituta online.
Nei commenti Giuliano MARCALONI scriveva: “Betti?”, in riferimento al suo nome. Elisabetta.
Il profilo fake SANTANICO aveva aperto numerosi canali YouTube in cui, per esempio, faceva dei video con la musica di Dario Argento, un albero di Natale con i mitra, gole di sangue con il pugnale immerso nel sangue con la scritta “goodbye”.
In un commento il signor LIPARI, chiamandola “GALVANI”, “GALVA”, le aveva scritto di chiamarlo al suo telefono cellulare che avrebbe trovato su Google – grazie al quale era stato trovato dalla Polizia giudiziaria.
Il 22 gennaio 2022 aveva divulgato il suo numero di cellulare al quale aveva occultato un paio di numeri: il 26 gennaio del 2022 le aveva scritto: *domani ti chiamo”.
Nel corso della notte aveva ricevuto una telefonata da LIPARI dal suo numero di cellulare, a seguito della quale cra rimasto registrato un messaggio nella segreteria – un rutto, riferendosi al fatto che la sedicente Marisa GALVANI veniva accusata di lasciare dei rutti nei telefoni altrui – e contestualmente in quella giornata aveva pubblicato dal profilo LALLOCRIME una immagine di una bara con una bandiera dei Quattro Mori, con su scritto “la criminologa sarda”; nei commenti gli chiedevano chi fosse, e la signora COLLU rispondeva “sta schifosa”.
Aveva dedotto che l’epiteto “la criminologa sarda” si riferisse alla sua persona dal contesto, dai commenti in cui vi erano riferimenti a lei e così via; il 20 settembre 2019 aveva rilasciato un’intervista ad ADN Kronos in cui parlava dell’abbandono virtuale dei minori, ricondivisa dal LIPARI per identificarla come bersaglio, in cui lei nel video veniva presentata come “Elisabetta SIONIS, criminologa, già magistrato minorile”
SANTANICO aveva poi pubblicato una sua foto con il volto sfregiato dall’acido e Monica DEMMA dal suo profilo Claudia ANCONA – divenuto poi Leiovine – scriveva: “comunque si sente che è sarda” a cui Monica COLLU rispondeva: “eh. a voglia che si sente”.
Dal 2018 era stata presa di mira anche sua figlia. che all’epoca aveva 12 anni: il 26 gennaio aveva pubblicato un post con l’immagine del gioco di società *Indovina chi?” in cui su una delle caselline della immagine era stata applicata una foto del volto della SIONIS. con scritto: “è una criminologa?”
“No”: in un’altra casellina c’era una bambina che somigliava a sua figlia (una normale casellina del gioco) con scritto il nome Sofia – sua figlia – applicata una foto maschile di Jonny Stecchino, il mafioso.
Il LIPARI in numerosi post si lamentava del fatto che questa Marisa GALVANI – che il LIPARI individuava nella sua persona – aveva molestato sua figlia. dunque si trattava di una sorta di vendetta.
SANTANICO aveva divulgato video pedopornografici con il volto di sua figlia, aveva scritto che sua figlia era in realtà figlia del Sostituto Procuratore dott. Danilo TRONCI, notizia asseritamente appresa da tale Franco, un ex dipendente di suo marito Costanzo ****** .
Suo marito Costanzo veniva chiamato con nome e cognome, e chiamato “elettricista” in luogo di ingegnere elettrico; inoltre era indicato che lei (la PO) si prostituiva con tutti magistrati di Cagliari per fare carriera. e che il dot. TRONCI le lasciava pochi euro nel comodino per la sua prostituzione, e che faceva prostituire anche sua figlia, al tempo quattordicenne.
A tali interlocuzioni partecipavano, oltre al profilo fake SANTANICO, tali Monica COLLU e Giovanni LANGELLA, il quale le dava della putrefatta, che “non sta bene con la testa” ossessionata, invidiosa viscerale della BRUZZONE.
Il 5 ottobre 2022, dopo che il L.IPARI aveva ricevuto l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. e la COLLU la citazione diretta a giudizio, la BRUZZONE aveva reso noto che il marito fosse stato trasferito all’Anticrimine di Cagliari, ossia dove era stata aperta l’indagine.
Il LIPARI a quell punto scriveva: “attendendo l’edizione Cagliaritana”: la BRUZZONE rispondeva: “li si che si ballerà davvero”, e la COLLU a sua volta: “le faremo ballare la rumba” : la DEMMA, con il profilo fake Leiovine, scriveva che la lei era “una pazza furiosa”
1,2 e 3 febbraio 2024, il giorno della precedente udienza del procedimento in corso, SANTANICO aveva creato un post con una locandina verosimilmente del libro “Nessun testimone” con il nome Elizabeth (nome dell’autrice Elizabeth GEORGE).
Sotto tale post era intervenuta Monica DEMMA con il suo vero profilo la quale aveva scritto: “Miss carta igienica, le canzoni della Tenderly” (erano soliti chiamarla anche Miss carta igienica, epiteto vessatorio creato e divulgato dalla BRUZZONE e poi ripreso dai suoi sodali).
“Leiovine è il tuo incubo peggiore, guai giudiziari in vista”: era intervenuto anche il LIPARI con il suo vero profilo e aveva pubblicato un meme, un’immagine di due mani che si scambiavano un testimone.
In data 22 febbraio 2024, il giorno prima del suo esame nel procedimento a carico di COLLU Monica presso il Giudice Monocratico Andrea DEIDDA, avevano girato un video caricato su Youtube – ricondiviso dal LIPARI -, condotto da Monica DEMMA insieme a Giovanni LANGELLA e ad un personaggio che diceva di essere una delle utilizzatrici di SANTANICO.
Durante la trasmissione era stato detto che la PO faceva parte di una associazione a delinquere finalizzata, tra le varie cose, alla calunnia nei confronti di Giovanna LANGELLA e Lucio LIPARI e che lei si era accordata con altre persone per effettuare querele calunniose e portare a processo i due.
Il 4 maggio 2024 SANTANICO aveva fatto un post in cui scriveva che la Procura di Cagliari non aveva creduto alla PO e che lei era ben consapevole che sua figlia divulgasse filmati pedopornografici suoi con il suo consenso.
Sul profilo di LIPARI erano ancora presenti la geolocalizzazione del suo luogo di residenza, il post con la bara con la bandiera e il post di “Indovina Chi?” del 26 gennaio 2022, in cui figurava la casellina con il nome Sofia.
La PO spiegava di aver vissuto tali eventi con grande apprensione, soprattutto perché tali soggetti dimostravano di conoscere gli atti giudiziari, di avere qualcuno che facesse delle perlustrazioni a casa sua, come in particolar modo emerso nel profilo fake SANTANICO – non ancora identilicato -, Leiovine e Claudia ANCONA- identificate per sua stessa ammissione nella unica disponibilità di Monica DEMMA, la quale lo aveva dichiarato durante la puntata di YouTube del 22 febbraio 2024 nel loro canale Crimedoors, in cui lei stessa ammetteva di far parte di una banda insieme a SANTANICO. LANGELLA etc.
Tale LEIOVINE citava la esatta tipologia di tende che la PO aveva dovuto collocare attorno al loggiato a causa di alcuni commenti che dimostravano di conoscere alcuni fatti che si erano verificati in casa loro; inoltre. erano state mandate delle e-mail anonime con il nome del suo gatto Dorian Grey, nome da pedigree di un gatto British Shorthair, alla giornalista che in quel periodo si stava occupando della cronaca dei fatti di Manuel PIREDDA, nonché con una foto di una serata con un tramonto molto rosso e lei. suo marito e sua figlia con Dorian si trovavano sul divano: il profilo fake aveva la fotografia con il gatto con la mascherina nera con scritto Dorian Grey e il commento: “Rosso di sera, nottata agitata si spera”*
Tali video avevano aumentato esponenzialmente la sua agitazione, l’avevano costretta a modificare tutte le abitudini di vita, avevano dovuto mettere le tende attorno al loggiato, avevano dovuto impedire alla bambina di girare tranquillamente nel loro terreno fino al campo da tennis come invece prima poteva fare liberamente: lei e suo marito la accompagnavano in qualsiasi sua attività, avevano dovuto cambiare percorsi e itinerari per andare a Cagliari, aveva dovuto rinunciare a rilasciare interviste perché ogni volta tutte le persone legate al gruppo facevano uno screen oppure lo ricondividevano dando il via ad un massacro mediatico una gogna persecutoria: ma soprattutto avevano dovuto limitare tantissimo la libertà personale della figlia minore. che era stata allontanata da alcuni amici e da familiari i quali conoscendo la situazione avevano paura a loro volta per i loro figli, causando stati d’ansia. paura e agitazione, Monica COLLU scriveva di essere protetta dalle Procure, che le querele della SIONIS finivano come carta igienica, pubblicava fotografie e video con il Carabiniere Fabio MASSA che lavorava nella Procura della Repubblica: la BRUZZONE e Patrizia DI CICCO interagivano con i post, citavano il nome dell’ispettore Andrea MULAS delegato dal dottor GANASSI per le indagini di altri procedimenti riguardanti la BRUZZONE e cosi via: vi era poi un audio di Monica DEMMA che interloquiva con il profilo fake Santanico, in cui quest’ultimo diceva: “voglio vedere la SIONIS bruciare viva” e la DEMMA rispondeva: “Si, anche io perché è una putrida, una marcia, una persona così cattiva non l’ho mai vista in vita mia”
La PO spiegava di non aver mai conosciuto la signora DEMMA.
Le venivano attribuiti ciclicamente dei falsi profili, sia fake che con il nome reale, come Michele FABRI – che dava del cornuto al marito della BRUZZONE sul profilo della stessa l’8 luglio del 2021 -, Daniele BASSI che invitava la signora Piera MAGGIO, madre di Denise PIPITONE, a smetterla di andare in tv a chiedere che venisse trovata sua figlia perché “aveva rotto i coglioni”, nonché il profilo della signora Roberta MAMUSA, madre del defunto Manuel PIREDDA e dei profili che transitavano sul gruppo “Verità e Giustizia per Manuel Piredda”.
Era stata Roberta BRUZZONE ad attribuirle la paternità di tali profili, sia nelle sue denunce –querele che nei suoi post, nonché altri soggetti di questo gruppo.
Le denunce – querele della BRUZZONE erano state archiviate e il G.I.P. dottor ALTIERI aveva evidenziato il fatto che le stesse fossero querele “matrioska”, una dietro l’altra sempre con gli stessi contenuti.
La dott.ssa BRUZZONE sosteneva nella querela di avere una consulenza tecnica informatica che stabiliva oggettivamente che la SIONIS fosse l’utilizzatrice del profilo Roberta PIREDDA in uso alla signora Roberta MAMUSA sposata in PIREDDA e al gruppo “Verità e Giustizia per Manuel Piredda”; tale relazione tecnica informatica avrebbe dovuto stabilire oggettivamente, tramite l’acquisizione del suo Ip, che lei si collegasse da via Romagna n- 16 dal Wi-Fi dell’ufficio ARPAS e nonché da casa sua per molestare la BRUZZONE e altri soggetti.
Era però risultato successivamente che tale consulenza non fosse mai stata prodotta in atti.
Esisteva un altro procedimento (aperto sempre su querela della dottoressa BRUZZONE) in cui la P.O. invece era imputata insieme alla signora Roberta MAMUSA per diffamazione aggravata a mezzo stampa, legata ad una conferenza stampa fatta con il suo team difensivo format dall’avv. MARCIALIS, l’avv. Flavio LOCCI e il medico legale, relativa all’incarico che lei aveva ricevuto dalla PIREDDA in relazione alla riapertura delle indagini di cui si era occupata.
Con riferimento a sua figlia Sofia. che ormai (28 giugno 2024. n.d.r.) aveva compiuto 18 anni ma al momento dei fatti era ancora minorenne. la situazione vissuta l’aveva messa in grave crisi, al punto che la SIONIS si era vista costretta a portarla da uno psicologo. nonostante lei stessa e suo marito avessero cercato di fare il possibile per non farle pesare la situazione.
Aveva dovuto chiamare numerose volte i Carabinieri. anche di notte, perché il signor MARCONCINI scriveva su Facebook che la stavano intercettando illegalmente, che potevano entrare dalla sua connessione, faceva il nome della bambina e descriveva casa sua.
Sofia era stata male anche fisicamente. aveva cominciato cederle una gamba e cadeva:
sembrava un problema neurologico, era stata visitata da un neurologo che non aveva trovato alcun problema fisico e aveva ipotizzato che la bambina stesse somatizzando uno stato di stress determinato da una causa che lui non conosceva, Sofia estrinsecava la sua angoscia limitando la sua libertà personale, usciva pochissimo. era sempre controllata dai genitori con un’applicazione sul cellulare.
In più occasioni suo marito. che si occupava di impianti industriali di alta tensione, aveva dovuto lasciare il cantiere perché lei quel giorno non poteva andare a prendere la figlia, in quanto a causa delle minacce ricevute avevano il terrore di lasciarla da sola.
Anche i loro animali domestici avevano subito azioni da parte di queste persone: SANTANICO aveva nominato Bijous, una sua gatta, che era stata fotografata e pubblicata da un profilo fake su Facebook; Bijoux era stata bruciata sulla schiena con un tizzone che l’aveva ustionata fino alla carne viva. Soggetti ignoti, a fine maggio 2024, le avevano rubato sei gattini di 2-3 settimane: ne aveva trovato alcuni, morti. davanti alla sua porta di casa.
Si era spaventata ancora di più dopo aver ottenuto l’accesso agli atti e aver letto che il LIPARI era un recidivo specifico infraquinquennale con pena sospesa, in quanto essendo criminologa sapeva cosa significasse.
All’udienza del 26.09.2024 veniva escusso LANGELLA Giovanni, il quale riferiva di avere
avuto interazioni esclusivamente virtuali con i profili Facebook denominati “Luciesko Liparenko”, “Lallo Crime” e “Santanico”.
Tramite un raffronto tra le immagini profilo, aveva ricondotto il profilo Facebook “Lallo Crime” a quello di “Lucio LIPARI” (che era già tra i suoi contatti), deducendo il collegamento dal fatto che entrambi gli account presentavano le medesime fotografie.
Il LANGELLA affermava di avere avuto dei contatti sporadici con il LIPARI mediante l’utenza telefonica ********** intercorsi in occasioni di feste o compleanni.
Riferiva di non avere mai condiviso i video pubblicati dal profilo “Luciesko Liparenko” e affermava di non avere interagito con l’account “Santanico” in merito alla pubblicazione del video di cui al capo di imputazione.
Riferiva di avere notato l’interazione del profilo denominato “Elle lovine” che intervento quando si erano occupati del caso giudiziario Emme Team.
Non si era accorto del cambio di nome in “Claudia ANCONA” ma sapeva che la utilizzatrice dell’account era Monica DEMMA.
Affermava di non avere mai offeso la dott. SIONIS dandole della “putrefatta” e dichiarava di ricordare che il video del 7 gennaio 2022 era stato pubblicato dal profilo “Lallo Crime” o da altri profili.
Il Commissario CANNAS Giuseppe, in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Cagliari, riferiva di avere analizzato i file consegnati dalla persona offesa in occasione della presentazione delle querele relative alla pubblicazione mediante Facebook di messa video e fotografie dal tenore denigratorio, molesto e minaccioso.
Il teste riferiva di avere analizzato i profili Facebook denominati SAN SANTANICO, il canale YouTube Walter Rossellini, il profilo Facebook con denominazione geroglifica, il profilo Facebook Elena BALDI, il profilo Facebook Gianluca LAMINE, il profilo Facebook SANTARELLI Stefano, il profilo Facebook Luciesko Liparenko e il profilo Facebook Lallo Crime.
Affermava inoltre di avere effèttivamente riscontrato la presenza dei messaggi indicati nella querela nei relativi profili Facebook
Il primo DVD (consegnato con la denuncia querela del 24 gennaio 2022) riportava un file video formato MP4 pubblicato postato il 7 gennaio 2022 dal profilo Facebook “Luciesko Liparenko”
Il filmato mostrava un uomo che. seppur travisato, presentava le fattezze di LIPARI Lucio Carmelo.
L’uomo, che indossava una parrucca. interpretava una donna che, entrata in scena con in mano un grosso coltello, iniziava a parlare del docufilm della dott.ssa BRUZZONE, anticipando in modo sarcastico che nel corso della serata ci sarebbero stati molti ospiti e che sarebbero state smascherate molte menzogne.
Dopo questa introduzione. veniva introdotta una “nota criminologa” (minuto 7:50).
Per questa scena l’uomo indossava una parrucca di colore castano e un impermeabile bianco.
Nella parodia (minuto 8.12). la donna. imitando l’accento sardo. pronunciava le seguenti frasi *diciamo che io non voglio e entrarci niente a questa cosa perché comunque è sempre cose che non mi interessano, io ho sempre l’Eneide, io non c’entro niente, io non so, io non sono su Facchook, non sono su Facebook perché a me la Galvani l’ha detto, no, no, ci penso io alla Galvani, sì sì, si, comunque io non so niente di questo Zeppelini, Sofia, Elia ecco e quindi mi dispiace poche cose. Per voglio sapere il tuo marito là là, ce l’ha un marito, ecco volevo sapere se me lo presenti per favore, perché io comunque c’ho già anche tanti giocattoli, comunque c’ho giocattoli di lavoro, va hene ok, va bene vi saluto e grazie per questa mia possibile, grazie per questo spazio, grazie, ancora grazie a tutti a casa, ciao, ciao. ciao, buona, arrivederci, toys, foy. foy: ciao, ciao”.
Il video proseguiva poi con la parodia recitata dalla donna con la parrucca rossa, che pronunciava testualmente la frase “grazie a le, grazie, sì criminologa Sionis, sioninisis, sionisi. ch eh. Silunos. Silanos” (minuto 9:19).
Il filmato era stato condiviso dai profili Facebook “San Santanico” e “Lallo Crime”.
Rispetto a questo video, il Commissario CANNAS riferiva che l’uomo ritratto con la parrucca da donna era verosimilmente Lucio LIPARI perché, oltre al nickname aveva delle foto e dei video compatibili con la sua persona.
Nel secondo post – che era stato pubblicato in data 22 gennaio sulla pagina Facebook “Lallo Crime” – veniva raffigurata l’esatta residenza di SIONIS Elisabetta con l’immagine della tratta aerea da Savona a ******** (località in agro di ******** dove vive la vittima) insieme ad un post di minaccia relativo al fatto che, conoscendo la sua residenza, poteva essere raggiunta in ogni momento.
Lo screenshot di tale pubblicazione mostrava poi che nel post veniva evidenziato anche il numero dell’utenza mobile di SIONIS Elisabetta con alcuni numeri omessi seguito dalla scritta “Galva domani ti chiamo”, riferita al fatto che la P.O. veniva ritenuta essere “Marisa Galvani” che aveva pubblicato dei messaggi osceni.
Sempre con lo screenshot del 22 gennaio veniva mostrato il post pubblicato dal profilo Facebook “Lallo Crime” dal chiaro tenore minaccioso e diffamatorio.
Il messaggio iniziava con la frase “Galvani vuol dire fiducia, e sì la fiducia di chi si cela dietro il tuo fake” ed era seguito dall’immagine di una bara avvolta dalla bandiera dei quattro mori, con la scritta di chiara matrice sessuale “è inutile che togli tutto fallito, non era tuo lo sperma, devi accettarlo”
La terza pubblicazione atteneva ad un video del 23 gennaio 2022 in cui veniva immortalato una parte del volto della dott.ssa SIONIS a cui, mediante un’applicazione, venivano fatti pronunciare i messaggi volgari che erano stati pubblicati dall’account “Marisa Galvani”.
Il post era stato oggetto di interazione da parte del profilo di Lucio LIPARI e degli altri account.
Il teste riferiva dello screenshot del 26 gennaio del file mp4 della segreteria dell’utenza telefonica di SIONIS Elisabetta, relativo ad un messaggio pervenuto sulla segreteria telefonica della P.O. alle delle ore 0:22 a seguito di una chiamata proveniente dell’utenza mobile 347******* dell’operatore Vodafone.
Dagli accertamenti esperiti. l’utenza telefonica era risultata intestata a LIPARI Lucio Carmelo.
Inoltre, l’analisi degli screenshot relativi al cellulare di SIONIS Elisabetta aveva rilevato un’altra telefonata alle ore 09.22. del 26 gennaio 2022.
Tramite un controllo delle fonti aperte, l’utenza era stata ricondotta alla ditta Idrogas di Albissola Marina (Savona) che era risultata essere riconducibili a LIPARI Lucio in quanto titolare.
Successivamente venivano acquisiti tramite la Procura i tabulati telefonici riguardanti le telefonate del giorno. dal quale veniva confermata la chiamata da parte di LIPARI Lucio Carmelo.
Sempre in data 26 gennaio 2022. dal profilo “Lallo crime” veniva pubblicato un post con evidente tenore intimidatorio.
Si trattava. in particolare. della pubblicazione di un’immagine raffigurante il gioco di società
“Indovina Chi?” e veniva riprodotto un uomo con un cappello con sottoscritto il nome “Sofia” e nella casellina immediatamente dietro la fotografia riproducente l’avatar cartoon avente le fattezze della figlia quindicenne della SIONIS che si chiama Sofia. sotto la scritta ANM.
Il teste riferiva di avere ricevuto alcune delle querele della SIONIS che era apparsa provata e spaventata per quello che stava subendo. tanto che le era stato consigliato di rivolgersi ai numeri di emergenza qualora avesse percepito dei pericoli immediati
Il Commissario riferiva di un profilo Facebook che come nome aveva un geroglifico che riportava dei commenti relativi ad un post pubblicato il 2 gennaio 2022 dal profilo Facebook “Elena BALDI” ove e veniva condiviso un video relativo all’Avvocato GASPERINI e alla criminologa BRUZZONE.
Nei commenti relativi a questa pubblicazione, il profilo Facebook geroglifico aveva pubblicato delle foto del padre e dei fratelli della Sionis modificate con un segno fallico sulla testa.
Riferiva infine delle interazioni con i profili Ciccio Pina. Ciocciolina e Davide di Napoli, tutti interessati a capire se “Galvani Marisa” fosse in realtà SIONIS Elisabetta.
Sul punto ricordava un commento che asseriva che quella era la voce della “depravata cagliaritana Betti”
Deve infine darsi atto delle produzioni effettuate dalle parti nelle varie udienze.
In particolare, all’udienza del 28.6.2024 il Pubblico Ministero ebbe a produrre un DVD contenente identificativo IP del profilo Marisa Galvani e relativo traffico telematico dei provider MM e ILIAD, e il difensore una memoria difensiva della persona offesa; all’udienza del 26.9.2024 il difensore ha prodotto una istanza per il rilascio di un certificato carichi pendenti a nome di DE SALVE Stefano, e alcune fotografie (relative al gioco “indovina chi?”) mentre la difesa della P.C. produceva una memoria difensiva con allegati; da ultimo, all’udienza del 28.10.2024 la PC produceva ulteriore memoria difensiva.
* * *
Preliminarmente, alla luce della emergenza processuale dell’esistenza di numerosi procedimenti in fase di indagine sparsi per alcuni Tribunali della Penisola, ritiene il Tribunale che esigenze di coordinamento e di connessione avrebbero dovuto suggerire (in termini di collegamento probatorio, quindi non vincolante per il Tribunale, che peraltro lo aveva suggerito nella prima udienza, ma di certo opportuno per l’accusa) al Pubblico Ministero di concentrare l’istruzione in un unico centro investigativo e, successivamente, davanti ad un’unica autorità giudicante. Come si vedrà, infatti, la strutturazione di un gruppo collegato di soggetti (quale quello emerso inequivocabilmente dall’istruttoria) unitariamente rivolto alle condotte lamentate dalla SIONIS, avrebbe dovuto suggerire
– per una maggiore efficacia dell’accertamento e per la “comunicabilità” della prova in termini indiziari e concorsuali – di concentrare l’istruttoria dibattimentale davanti ad un unico Tribunale.
Alla luce però della (a questo punto circoscritta) ampiezza soggettiva dell’istruttoria, deve limitarsi l’esame delle condotte alle sole riferibili al LIPARI, come riportate nel capo di imputazione.
E il Tribunale stima che tali condotte siano state tutte accertate nel corso dell’istruttoria.
Segnatamente, le condotte addebitate sono le seguenti:
– in data 07/01/2022. nell’aver pubblicato. sul profilo Facebook Luciesko Liparenko e sul profilo Facebook Lallo Crime. un filmato ove un uomo travestito da donna nel corso di una scenetta introduce “la criminologa sarda Sionis o Sionisi” imitando la cadenza sarda e denigrando la persona offesa con discorsi dai chiari contenuti sessuali e rappresentandola come una donna dai facili costumi.
• In data 22/01/2022 nell’aver pubblicato sul profilo Facebook Lallo Crime una foto con una bara coperta da una bandiera dei quattro mori, precisando, in risposta ad un altro utente, che si tratta de “La criminologa Sarda”, nell’aver altresi pubblicato dati sensibili della p.o. fra i quali il numero di telefono con alcune cifre oscurate, la pubblicazione di una foto aerea di ********** ed uno screenshot con indicato itinerario Savona (residenza dell’indagato)-Località ******** (domicilio della p.o.) e relativa prenotazione tratta aerea Milano Cagliari 7-11 febbraio 2022, in data 23/01/2022, nell’aver pubblicato sul profilo Facebook Lallo Crime un video riproducente il volto della dottoressa SIONIS doppiato con l’audio dal contenuto osceno e diffamatorio che il profilo Facebook “Marisa Galvani” avrebbe inviato ad alcuni utenti della rete, accusando altresi la p.o. di nascondersi dietro quest’ultimo profilo fake, con il quale l’avrebbe ingiuriato attraverso il messenger di Facebook:
– in data 26/01/2022. nell’aver pubblicato sul profilo Facebook Lallo Crime. un post raffigurante il gioco di società “Indovina chi?” nelle cui figure da indovinare vi era la foto di un uomo con la scritta SOFIA (il nome della figlia. minorenne, della SIONIS) e un’immagine riproducente l’avatar in versione cartoon della predetta ragazzina.
In data 26/01/2022. nell’aver provato a contattare telefonicamente per 2 volte, attraverso il numero di telefono 347******* a lui intestato. l’utenza telefonica della persona offesa.
Tenuto conto che quanto sopra descritto è stato pubblicato su delle pagine Facebook pubbliche il cui contenuto è visualizzabile da un numero indefinito di persone.
Fatti commessi a .********* e, in luogo indefinito attraverso la rete internet dal 7 gennaio al 26 gennaio 2022.
Ritiene il Tribunale che gli elementi emersi nel giudizio siano pienamente dimostrativi della responsabilità penale dell’imputato LIPARI Lucio Carmelo, per le sopradescritte condotte.
Anzitutto, il Tribunale stima come credibile, coerente, riscontrata, priva di contraddizioni e pienamente utilizzabile ai fini della decisione la deposizione della persona offesa Elisabetta SIONIS.
Preliminarmente infatti non può trascurarsi che la persona offesa è soggetto culturalmente attrezzato, istruito giuridicamente, pienamente inserito nella struttura sociale e familiare, privo di elementi di sospetto a suo carico (di qualunque tipo); ma altresi è professionalmente competente (si tratta di una criminologa. già giudice esperto per il Ministero della Giustizia – Tribunale per i minorenni, perito per il Tribunale di sorveglianza per una trentina d’anni, docente per la formazione delle tematiche specifiche con nomina del Dipartimento del Ministero della giustizia che si occupa di formazione).
Sebbene dunque tali caratteristiche non possano costituire “patente di veridicità”, esse a parere del Tribunale non possono essere obnubilate nella valutazione della credibilità soggettiva della persona offesa.
Ma al di là del profilo personale, le dichiarazioni della SIONIS appaiono pienamente credibili, avendo ella riferito circostanze – pur nella loro singolarità – perfettamente dotate di coerenza interna, mai riferite con iperboli lessicali o esagerazioni, prive di qualunque intento calunnioso (anche tenuto conto della perfetta consapevolezza della SIONIS del significato giuridico e penale della calunnia, alla luce del riferito ruolo trentennale negli uffici giudiziari).
Le circostanze riferite dalla teste sono apparse dunque perfettamente coerenti con le caratteristiche pretesa dalla costante e granitica giurisprudenza (solo da ultimo Sez. 4, Sentenza n. 410 del 09/11/2021) secondo cui “Le dichiarazioni del soggetto danneggiato dal reato che si sia costituito parte civile possono essere legittimamente poste da sole a fondamento della responsabilità dell’imputato, senza la necessilà di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192 commi 3 e t cod. proc. pen. purchè il narrato sia soggetto ad un più rigoroso controllo di attendibilità, opportunamente corroborato dall’indicasione di altri elementi di riscontro”
Superato il vaglio di credibilità intrinseca, deve poi evidenziarsi che I SIONIS sono state perfettamente confermate dai numerosi riscontri esterni acquisti e l dibattimento.
Anzitutto, il Commissario CANNAS. in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Cagliari, ha confermato – ha analizzato i file consegnati dalla persona offesa in occasione della presentazione delle querele relative alla pubblicazione mediante Facebook di messa video e fotografie dal tenore denigratorio, molesto e minaccioso – i profili Facebook denominati SAN SANTANICO, il canale YouTube Walter Rossellini, il profilo Facebook con denominazione geroglifica. il profilo Facebook Elena BALDI. il profilo Facebook Gianluca LAMINE. il profilo Facebook SANTAREI.LI Stefano, il profilo Facebook Luciesko Liparenko e il profilo Facebook Lallo Crime.
Confermata in tutti quei siti la presenza dei post e dei messaggi lamentati dalla persona offesa, costui ha accertato che nel file video formato MP4 pubblicato postato il 7 gennaio 2022 dal profilo Facebook “Luciesko Liparenko” era contenuto il filmato di un uomo che. seppur travisato. presentava le fattezze di LIPARI Lucio Carmelo il quale interpretava una donna (indossando una parrucca) che, entrata in scena con in mano un grosso coltello, iniziava a parlare del docufilm della dott.ssa BRUZZONE, anticipando in modo sarcastico che nel corso della serata ci sarebbero stati molti ospiti e che sarebbero state smascherate molte menzogne. Dopo questa introduzione, veniva introdotta una “nota criminologa” (minuto 7:50). Per questa scena l’uomo indossava una parrucca di colore castano e un impermeabile bianco.
Nella parodia (minuto 8.12). la donna. imitando l’accento sardo, pronunciava le seguenti frasi “diciamo che io non voglio c entrarci niente a questa cosa perché comunque è sempre cose che non mi interessano, in ho sempre l’Eneide, io non c’entro niente, io non so, io non sono su Facebook, non sono su Facebook perché a me la Galvani l’ha detto, no, no, ci penso io alla Galvani, sì, sì, sì, comunque io non so niente di questo Zeppelini, Sofia, Elia ecco e quindi mi dispiace poche cose. Per voglio sapere il tuo marito là là, ce l’ha un marito, ecco volevo sapere se me lo presenti per favore, perché io comunque c’ho già anche tanti giocattoli, comunque c’ho giocattoli di lavoro, va bene ok, va hene vi saluto e grazie per questa mia possibile, grazie per questo spazio, grazie, ancora grazie a tutti a casa, ciao, ciao, ciao, buona, arrivederci, toys, foy, toy, ciao, ciao”.
Il video proseguiva poi con la parodia recitata dalla donna con la parrucca rossa, che pronunciava testualmente la frase “grazie a te, grazie, sì criminologa Sionis, sioninisis, sionisi, eh, eh, Silanos, Silanos” (minuto 9:19).
Il filmato era stato poi condiviso dai profili Facebook “San Santanico” e “‘Lallo Crime”.
Il Commissario CANNAS riferiva che l’uomo ritratto con la parrucca da donna era verosimilmente Lucio LIPARI perché, oltre al nickname aveva delle foto e dei video compatibili con la sua persona.
È evidente – e non pare che occorra spendere troppe parole – che le fattezze femminili di un ignoto autore (verosimilmente ricondubicili a LIPARI), che non solo imitava la cadenza della parlata sarda ma ne “storpiava” anche il cognome, sono finalizzate ad ironizzare e richiamare alla mente proprio la persona offesa, Elisabetta SIONIS.
Ed infatti, tale doloso intendimento è poi stato perfettamente confermato dal secondo post –pubblicato in data 22 gennaio sulla pagina Facebook “Lallo Crime” – nel quale veniva raffigurata invece l’esatta residenza di SIONIS Elisabetta con l’immagine raffigurante la tratta aerea da Savona a ******** (località in agro di ********* dove vive la vittima) insieme ad un post di minaccia relativo al fatto che, conoscendo la sua residenza, poteva essere raggiunta in ogni momento, e alla indicazione del numero dell’utenza mobile della P.O.
Ancora.
La terza pubblicazione era relativa ad un video del 23 gennaio 2022 in cui veniva immortalato una parte del volto reale della dott.ssa SIONIS a cui, mediante un’applicazione, venivano fatti pronunciare i messaggi volgari che erano stati pubblicati dall’account “Marisa Galvani”.
Il post era stato oggetto di interazione da parte del profilo di Lucio LIPARI e degli altri account.
Tutti questi post dunque appaiono evidentemente provenire da una stessa mente. e sono finalizzati a ledere l’onore e la reputazione della persona offesa, e quindi anche a molestarla, non potendosi negare che la reiterata pubblicazione di post avente un contenuto offensivo/diffamatorio costituisca violazione della tranquillità e della normale tollerabilità di un soggetto.
Quanto alla identificazione dell’autore delle condotte moleste e minacciose. l’Isp. CANNAS proseguiva poi riferendo di avere personalmente acquisito uno screenshot del 26 gennaio relativo al file mp4 della segreteria dell’utenza tclefonica di SIONIS Elisabetta. relativo ad un messaggio pervenuto sulla segreteria telefonica della P.O. alle delle ore 0:22 a seguito di una chiamata proveniente dell’utenza mobile 347******* dell’operatore Vodafone, utenza che dagli accertamenti effettuati era risultata appartenere proprio a LIPARI Lucio Carmelo.
Ancora. Una seconda telefonata (ore 09.22 del 26 gennaio 2022) era stata indirizzata alla utenza della P.O. da parte della ditta Idrogas di Albissola Marina (Savona). il cui titolare era risultato essere LIPARI Lucio Carmelo.
I predetti dati telefonici furono confermati dai risultati dei tabulati telefonici.
E dunque dato certo che tali due chiamate furono indirizzate da LIPARI alla P.O.. costituendo anch’esse – soprattutto se interpretate all’interno della vicenda complessiva – molestie nel senso previsto dall’art. 660 c.p.
L’ufficiale di PG escusso ha anche riferito che in data 26 gennaio 2022. dal profilo “Lallo crime* veniva pubblicato un post con evidente tenore intimidatorio, costituito dalla pubblicazione di un’immagine raffigurante il gioco di società “Indovina Chi?” e veniva riprodotta l’immagine di un uomo con un cappello con il nome “Sofia” e nella casellina immediatamente dietro la fotografia riproducente l’avatar cartoon avente le fattezze della figlia quindicenne della SIONIS che si chiama Sofia. e sotto la scritta ANM.
Proseguendo nell’analisi delle pubblicazioni, il teste riferiva di un profilo Facebook (con un nome in caratteri geroglifici) che riportava dei commenti relativi ad un post pubblicato il 2 gennaio 2022 dal profilo Facebook “Elena BALDI” nel quale era stato condiviso un video relativo all’Avvocato GASPERINI e alla criminologa BRUZZONE. Nei commenti relativi a questa pubblicazione, il profilo Facebook geroglifico aveva pubblicato delle foto del padre e dei fratelli della SIONIS modificate con un segno fallico sulla testa.
Riferiva infine delle interazioni con i profili Ciccio Pina, Ciocciolina e Davide di Napoli, tutti interessati a capire se “Galvani Marisa” fosse in realtà SIONIS Elisabetta.
Sul punto ricordava un commento che asseriva che quella era la voce della “depravata cagliaritana Betti”
Anche tale ultima pubblicazione – come le precedenti – pare integrare una delle condotte moleste pretesa dalla norma incriminatrice ipotizzata, posto che la figlia della persona offesa si chiama Sofia, e che tale – apparentemente casuale e innocuo elemento – costituisce al contrario grave violazione della privacy della persona offesa, della quale evidentemente furono reperite informazioni personali (si pensi al privato domicilio, al nome dei familiari). Tali informazioni hanno avuto il duplice scopo di intimidire la persona offesa (che evidentemente si è sentita più vulnerabile) e di farla temere per l’incolumità non solo propria ma anche dei familiari (segnatamente, della figlia adolescente)
Ed infatti, anche l’Ispettore aveva avuto modo di constatare che la P.O. era apparsa provata e spaventata per quello che stava subendo, ed il pericolo era stato ritenuto tanto concreto e reale da indurre la P.G. a suggerire alla SIONIS di rivolgersi ai numeri di emergenza qualora avesse percepito dei pericoli immediati.
Ma ulteriore conferma esterna alle dichiarazioni della P.O. emerge dalla deposizione di LANGELLA Giovanni, il quale riferiva di avere avuto interazioni esclusivamente virtuali con i profili Facebook denominati “Luciesko Liparenko”, “Lallo Crime” e “Santanico”, e che tramite un raffronto tra le immagini del profilo Facebook aveva egli stesso ricondotto “Lallo Crime” a quello di “Lucio LIPARI* (che era già tra i suoi contatti). deducendo il collegamento dal fatto che entrambi gli account presentavano le medesime fotografie.
Premesso dunque che è emersa la prova dichiarativa della riconducibilità dei messaggi telefonici e delle telefonate all’indagato (sulla base quantomeno dei tabulati telefonici e della intestazione dell’utenza). sussistono una serie di elementi indiziari (gravi. precisi e concordanti) che- a parere del tribunale consentono di ricondurre a Lucio Carmelo LIPARI anche la pubblicazione dei post individuati dalla persona offesa e sommariamente richiamati nell’imputazione.
L’interazione del LIPARI nei post – fossero anche creati da altri ignoti soggetti – attraverso la pubblicazione in essi delle condotte sopra esaminate (messaggi. minacce. filmati. scenette ironiche) consente di addebitargli pienamente le condotte moleste e minacciose complessive e quindi anche il concorso ex art. 110 c.p.. e conseguentemente di avere contribuito agli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.
Peraltro, tali elementi dichiarativi – già di per sé stessi collimanti con quanto emerso dalla deposizione della SIONIS – sono stati perfettamente confermati dalle produzioni etfettuate dalle parti nelle varie udienze.
Venendo alle produzioni documentali. e alle memorie difensive della persona offesa. anche da tali fonti di prova emerge conferma della ricostruzione effettuata dalla SIONIS nelle sue dichiarazioni.
Prendendo infatti le mosse dall’inizio della vicenda. le molestie e minacce principali (all’interno di un gruppo di soggetti. alcuni reali ed altri fake) provengono dai profili “Lucieske Liparenko, Lucio Lipari, Lallo Crime, Elle lovine, San Santanico
Singolare appare la denominazione di alcuni di tali profili: Luciesko Liparenko richiama immediatamente il nominativo di Lucio Lipari, così come Lallo Crime ha casualmente le medesime iniziali di Lucio Carmelo.
In data 26.1.2022 nel profilo di Lallo Crime era stato pubblicato il posto del gioco “indovina chi?”, nel quale compariva l’immagine avatar della figlia della SIONIS, e nella stessa data furono indirizzate alla SIONIS due chiamate dal numero di telefono 347******* intestato al LIPARI.
Nello stesso profilo Lallo Crime il 7.1.2022 era stata pubblicata l’esatta ubicazione della abitazione della SIONIS con la sua localizzazione geografica e con il suo numero di telefono cellulare, sebbene con alcune cifre occultate (in questo ultimo post l’autore minacciava di chiamare telefonicamente la SIONIS, come poi è avvenuto realmente il 26.1.2022 ad opera del LIPARI) in persona
Anche nel corso del procedimento (come documentalmente provato dalle produzioni della offesa). profilo nel f a k e Irene Santarelli
(cod. ID univoco http://www.facebook.com/xcfgvtrmnjkoiuyt123456777813578009876555) comparivano gli articoli di stampa relativi al presente procedimento in corso, in cui si dava conto di alcune dichiarazioni rese dalla SIONIS.
Del resto, che il LIPARI fosse il reale intestatario (o quantomeno utilizzatore) dei profili da cui provengono le molestie e minacce contro la SIONIS e sua figlia Sofia emerge dalle produzioni allegate alla memoria difensiva della P.C. (mai contestate peraltro dalla difesa dell’imputato).
Segnatamente, nel profilo Luciesko Liparenko viene pubblicato un post (*di dove sono, dove abito …” etc) sottoscritto proprio da Lucio LIPARI; nel profilo Silvy Mirabelli compare un post in cui si legge “Luciesco Liparenko Alias Lucio Lipari”; nel profilo Lallo Crime è pubblicata una fotografia del LIPARI travestito da donna con una parrucca rossa utilizzata per interpretare la SIONIS in uno dei video già richiamati; nel profilo John Lallo Crime il 31.10.2023 viene pubblicato il decreto di archiviazione del GIP di Savona in relazione alla posizione di Lucio LIPARI.
In questo senso. infondata appare la difesa del LIPARI in merito alla carenza di prova in ordine alla riconducibilità delle condotte, per non avere il PM provveduto alla perquisizione e al sequestro degli apparecchi informatici in uso al LIPARI al fine di verificare se costui fosse il reale utilizzatore dei medesimi.
Anzitutto, infatti. la riconducibilità al l.IPARI – come visto – emerge documentalmente. salvo che l’imputato non voglia sostenere che un ignoto soggetto si sia impossessato della sua identità e abbia così inteso calunniarlo. sostituendosi a lui nella commissione del reato.
Di tale evenienza però non solo non vi è alcuna traccia indiziaria, ma il LIPARI stesso non ha mai inteso lamentarsene (per esempio rendendo dichiarazioni). per esempio sporgendo denuncia per calunnia. nemmeno dopo che era venuto a conoscenza dell’addebito a suo carico.
E il dato peraltro contrasta con i due tentativi di telefonate del 26.1.2022. con certezza riconducibili al LIPARI poiché provenienti dalla sua utenza personale e da quella della propria azienda.
Appare quindi certa la riconducibilità al LIPARI dei profili da cui furono pubblicate le moleste e le minacce a danno della SIONIS.
Alla luce di quanto sopra. infatti, deve ritenersi provata la pubblicazione:
– in data 07/01/2022. sul profilo Facebook “Luciesko Liparenko” e sul profilo Facebook “Lallo Crime”. del filmato ove un uomo travestito da donna nel corso di una scenetta introduce “la criminologa sarda Sionis o Sionisi” imitando la cadenza sarda e denigrando la persona offesa con discorsi dai chiari contenuti sessuali e rappresentandola come una donna dai facili costumi.
– in data 22/01/2022 sul profilo Facebook “Lallo Crime” di una foto con una bara coperta da una bandiera dei quattro mori. precisando. in risposta ad un altro utente. che si tratta de “La criminologa Sarda”. nell’aver altresì pubblicato dati sensibili della p.o. fra i quali il numero di telefono con alcune cifre oscurate. la pubblicazione di una foto aerea di Soleminis ed uno screenshot con indicato itinerario Savona (residenza dell’indagato)-Località ********
(domicilio della p.o.) e relativa prenotazione tratta aerea Milano Cagliari 7-11 febbraio 2022.
– in data 23/01/2022, sul profilo Facebook “Lallo Crime” di un video riproducente il volto della dottoressa SIONIS doppiato con l’audio dal contenuto osceno e diffamatorio che il profilo Facebook “Marisa Galvani” avrebbe inviato ad alcuni utenti della rete, accusando altresì la p.o. di nascondersi dietro quest’ultimo profilo fake, con il quale l’avrebbe ingiuriato attraverso il messenger di Facebook
– in data 26/01/2022, sul profilo Facebook “Lallo Crime”, di un post raffigurante il gioco di società “Indovina chi?” nelle cui figure da indovinare vi era la foto di un uomo con la scritta SOFIA (il nome della figlia, minorenne, della SIONIS) e un’immagine riproducente l’avatar in versione cartoon della predetta ragazzina.
Inoltre, è documentalmente provato (oltre che riscontrato dalla prova dichiarativa della P.O.) che in data 26/01/2022 il LIPARI ha provato a contattare telefonicamente per 2 volte, attraverso il numero di telefono 347******* a lui intestato, l’utenza telefonica della persona offesa.
Come noto, si tratta di delitto che pretende atti reiterati, perfettamente emergenti nella fattispecie concreta.
E del resto, pacificamente integrano il delitto di atti persecutori, di cui all’art. 612-bis c.p.. anche due sole condotte di minaccia o di molestia, come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (Cassazione, sentenza 21 gennaio 2010, n. 6417); e nel caso di specie si tratta evidentemente di plurime condotte reiterate.
Non pare che inoltre possa contestarsi che si tratti di un atteggiamento complessivo di contingente aggressività (peraltro motivato da motivi non chiari, e comunque futili), sostanziatosi in plurimi atti di minaccia e molestia.
Venendo alla natura delle condotte, e alla loro idoneità minacciosa o molesta, pare al Tribunale che sia evidente che esse costituiscano, per la loro oggettiva idoneità e per il coordinamento oggettivo e soggettivo) rivolto alla persona della SIONIS. base ontologica per affermare la sussistenza del delitto ipotizzato.
Non pare infatti di doversi soffermare sulla idoneità della condotta di pubblicazione di elementi individualizzanti della figlia Sofia (con riferimenti a presunte e non meglio argomentate paternità illegittime), o dell’indirizzo dell’abitazione o ancora del numero di telefono. a fondare una giusta causa di causazione di ansia. Si tratta invero di elementi che interferiscono pesantemente sulla privacy del soggetto e sulla sua rassicurazione della sicurezza della propria abitazione.
Cosi come non pare potersi contestare che la pubblicazione di video dal contenuto “canzonatorio” con riferimenti alla professione e alla vita privata della P.O. costituisca molestia. nel senso previsto dall’art. 660 c.p..
E ciò non solo per l’attitudine diffamatoria del video. ma anche – ancora una volta – perché l’autore dimostra di conoscerne la professione. le abitudini. l’origine geografica e la residenza (che peraltro diffonde, con oggettivo rischio di emulazione e di appropriazione anche da parte di soggetti non mentalmente stabili).
È altresì chiaro che una situazione del genere – oltre ad avere l’oggettiva (e concreta) idoneità a cagionare uno stato di ansia – concretizza la paura per l’incolumità propria e dei propri familiari (espressamente presi di mira. come la figlia Sofia). e che conseguentemente cagiona la modifica delle abitudini di vita della persona offesa.
Riscontro anche in tale direzione proviene dalle dichiarazioni della SIONIS. che ha espressamente (e congruamente) riferito che tali condotte avevano “aumentato esponenzialmente la sua agitazione, l’avevano costretta a modificare tutte le abitudini di vita” costringendo il nucleo familiare a mettere le tende attorno al loggiato, ad impedire alla bambina di girare liberamente nel loro terreno fino al campo da tennis come invece prima poteva fare liberamente: ad accompagnarla in qualsiasi sua attività. a cambiare percorsi e itinerari per andare a Cagliari. a rinunciare a rilasciare interviste perché ogni volta tutte le persone legate al gruppo facevano uno screen oppure lo ricondividevano dando il via ad un massacro mediatico, a limitare tantissimo la libertà personale della figlia minore, che era stata allontanata da alcuni amici e da familiari i quali conoscendo la situazione avevano paura a loro volta per i loro figli, causando stati d’ansia, paura e agitazione.
Sussistono contemporaneamente dunque tutti gli eventi (sarebbe stato sufficiente uno solo di essi, essendo previsti alternativamente) previsti dalla norma incriminatrice ipotizzata.
Come noto, infatti (da ultimo, Sez. S, Sentenza n. 3781. del 24/11/2020) “Il delitto di atti –persecutori, che ha natura di reato abituale e di danno ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, ciascuno dei quali idoneo a configurarlo, si consuma al compimento dell’ultimo degli atti della sequenza criminosa integrativa della abitualità del reato, cosicché l’unitarieta della condotta di “stalking” non può essere interrotta dall’essersi realizzato prima l’uno o l’altro dei plurimi eventi previsti dalla disposizione incriminatrice.”
In questa direzione è ancora una volta infondata la difesa del LIPARI, posto che se è vero che la giurisprudenza ha escluso la configurabilità del delitto di stalking attraverso la pubblicazione di post diffamatori (Cass. pen. Sez. V n. 34512 del 3.11.2020), è altresi vero che nel caso di specie tali pubblicazioni non hanno solo contenuto diffamatorio ma (più o meno esplicitamente) minaccioso e molesto (non solo per la ricorrenza, ma anche per il contenuto) e soprattutto sono coordinati all’interno di una azione più complessiva del LIPARI stesso (si pensi alle telefonate del 26.1.2022) e di altri soggetti a lui collegati.
Altresì infondata è la difesa relativa alla mancanza di prova dello stato di ansia, poiché assertivamente non certificata. In tema di atti persecutori, infatti, la giurisprudenza (Sez. 5, Sentenza n. 7559 del 10/01/2022) ritiene che “la prova del grave e perdurante stato d’ansia o di paura denunciato dalla vittima del reato può essere dedotta anche dalla natura dei comportamenti tenuti dall’agente, qualora questi siano idonei a determinare in una persona comune tale effetto destabilizzante, ovvero aggravino una preesistente situacione di disagio psichico della persona offesa.”
Sussistono dunque, a parere del Tribunale, tutti gli elementi che integrano la fattispecie contestata al LIPARI. e per tale motivo deve dichiararsene la responsabilità penale.
Venendo alla dosimetria della pena. a parere del Tribunale sono concedibili le attenuanti generiche. alla luce della particolarità della vicenda e del coinvolgimento dell’imputato in un più ampio gruppo di persone. con conseguente “effetto troll” difficilmente controllabile: inoltre. si tratta di condotte che, pure nella loro gravità, sono commesse a distanza geografica notevole.
Non può invece escludersi la recidiva contestata. posto che si tratta di precedente specifico che dimostra che il LIPARI non ha compreso la gravità di condotte del genere e non ha fatto emenda della precedente vicenda penale. reiterando condotte similari. La comparazione della recidiva può essere accordata solo in termini di equivalenza. posto che le conseguenze cagionate dalla condotta appaiono non di scarso momento e hanno coinvolto anche minori di età.
Pena congrua per il fatto concreto appare dunque quella di anni due di reclusione (con
attenuanti generiche equivalenti alla recidiva), marginalmente superiore al minimo edittale proprio per la insidiosità della condotta. per la abilità nell’utilizzo di mezzi informatici attraverso profili fake, e per la gravità delle conseguenze nella persona offesa e nei suoi familiari. oltre che infine per la futilità dei motivi a delinquere,
i precedenti penali del LIPARI (due condanne per guida in stato di ebbrezza estinte per esito positivo della messa alla prova. ma soprattutto una condanna per atti vessatori con condanna a pena sospesa) non consentono di formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine alla concessione dei benefici di legge. peraltro non concedibili in virtù dell’ammontare della pena inflitta con la presente condanna.
All’affermazione della penale responsabilità del LIPARI consegue la sua condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita SIONIS Elisabetta, per sé e per la figlia minore (all’epoca dei fatti) Sofia ******, essendo evidente la gravità delle conseguenze derivate alle stesse dalla condotta ascritta all’imputato, costituite quantomeno dal pretium doloris derivante dal reato.
Non avendo gli elementi per procedere alla liquidazione del danno in questa sede, occorre
rimettere le parti per la sua esatta liquidazione davanti al competente giudice civile assegnando sin d’ora alla parte civile la somma di euro 10.000 ciascuna a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, essendo assai verosimile che il pretium doloris (sulla base dei criteri derivanti dalla c.d. Tabelle milanesi e dalla giurisprudenza di merito) assommi ad ammontare superiore.
Segue la condanna del LIPARI anche al pagamento delle spese processuali sostenute dalla
parte civile SIONIS Elisabetta ex art. 541 c.p.p., che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della complessità, alla durata e alla natura dell’attività professionale espletata e che vengono devoluto all’Erario in forza dell’ammissione della P.C. al Patrocinio a Spese dello Stato.
Deve invero darsi conto della eccezione della difesa dell’imputato in ordine al mancato rilascio della procura speciale della minore Sofia ****** (oggi divenuta maggiorenne) al suo difensore. Ritiene infatti la difesa che il raggiungimento della maggiore età non è evento
imprevedibile e che pertanto – al suo verificarsi – la ****** avrebbe dovuto rilasciare procura “diretta” al proprio difensore.
L’eccezione appare destituita di fondamento, atteso che – per il principio di immanenza della
costituzione di parte civile – la costituzione di parte civile regolarmente effettuata continua a spiegare i suoi effetti, salva revoca del soggetto persona offesa divenuto nel frattempo maggiorenne.
Infatti (Sez. 4, Sentenza n. 9098 del 29/06/1981) “Nell’ipotesi in cui la madre di un minore, nel giudizio di primo grado, si sia costituita parte civile “in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio”, mediante procuratore speciale, e nel corso del processo, il figlio abbia raggiunto la maggiore età, gli effetti del mandato permangono anche nel giudizio di appello, in assenza di revoca del soggetto divenuto maggiorenne. Infatti il mandato, come qualsiasi atto compiuto dal genitore, esercente la potestà, in rappresentanza del figlio minore, appartiene sostanzialmente e formulmente a quest’ultimo, salvo valida impugnativa, sia prima che dopo il raggiungimento della maggiore età:
esso quindi continua a spiegare i suoi effetti fino ad una manifestazione – espressa o tacita – di volontà contraria, da parte del rappresentato.”
Infine, ritiene il Tribunale che nelle dichiarazioni rese da LANGELLA Giovanni debbano
ravvisarsi estremi di reato. Invero. la difformità delle sue dichiarazioni in dibattimento. rispetto a quanto a suo tempo riferito in altri procedimenti e al Pubblico Ministero, ma soprattutto alla luce delle ulteriori emergenze (anche documentali) in questo giudizio. consentano di ipotizzare alternativamente i delitti di falsa testimonianza o calunnia, sui cui quindi appare opportuno e doveroso un vaglio del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Visti gli artt. 62 bis. 69. 99 c.p.. 533 – 535 c.p.p. dichiara LIPARI Lucio Carmelo responsabile
del reato a lui ascritto e. previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. lo condanna alla pena di anni due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p. condanna LIPARI Lucio Carmelo al risarcimento dei danni in
favore della parte civile costituita SIONIS Elisabetta, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ****** Sofia, rimettendo le parti. per la loro esatta liquidazione. davanti al competente giudice civile e assegnando loro la somma di curo 10.000.00= ciascuna a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva.
Visto l’art. 541 c.p.p. liquida in favore della parte civile costituita SIONIS Elisabetta e a carico dell’Erario essendo la parte civile ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, le spese di costituzione e difesa che determina in euro 1.700.00= per ciascuna parte civile. oltre accessori di legge
Dispone la trasmissione del verbale di udienza del 26.9.2024 al Pubblico Ministero in sede per quanto riterrà di competenza in ordine alle dichiarazioni rese da Giovanni LANGELLA.
Visto l’art. 544 3° comma c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.
Cagliari, 28.10.2024
Il giudice
dott. Gianluigi Dettori
Depositato in Cancelleria
Cagliari, 19.12.2024
🔹
VISTA LA GRAVITÀ DEI FATTI E I PERSONAGGI NOTI ALLA PUBBLICA OPINIONE,
L’ARTICOLO CON INTEGRALE SENTENZA È DI INTERESSE PER LA
COLLETTIVITÀ.
LA SENTENZA DI CONDANNA DEL PLURI PREGIUDICATO LUCIO CARMELO
LIPARI DI ALBISOLA È ATTO PUBBLICO.
IN OGNI CASO, CHIUNQUE DEI SOGGETTI INTERESSATI E CITATI NEL PRESENTE
ARTICOLO E SENTENZA DOVESSE RITENERE DI VOLERE ESERCITARE IL
PROPRIO DIRITTO DI CRITICA, CRONACA O ESPRIMERE DOCUMENTATE
CORREZIONI E CHIEDERE RELATIVE RETTIFICHE PUÒ CONTATTARE LA
NOSTRA REDAZIONE.
PER MOTIVI DI RISERVATEZZA SUI DATI DELLA MINORE VITTIMA E FIGLIA DELLA
DOTT.SSA SIONIS, LA REDAZIONE HA CANCELLATO IL DI LEI COGNOME ed altri dati sensibili.
Dalla integrale lettura della Sentenza di condanna al pluri pregiudicato Lucio Carmelo Lipari di Albisola marina, intimo amico di BRUZZONE Roberta, di LANGELLA Giovanni e di DEMMA Monica, emerge che Demma Monica di Misilmeri, sedicente praticante avvocato, membro di alcune associazioni gestite da Bruzzone Roberta, sia stata compiutamente identificata come unica
utilizzatrice del profilo fake persecutorio “ELLE IOVINE” alias “CLAUDIA ANCONA” complice ossia partner in crime del profilo Facebook fake SANTANICO con tutti i suoi alias, pedofilo sex offender e aguzzino ricercato in tutta la Nazione

{FOTO: Bruzzone Roberta con il suo carissimo amico pregiudicato per stalking LUCIO CARMELO
LIPARI DI ALBISOLA A LUGLIO 2022}
Emerge, altresì che il Giudice cagliaritano Dettori Gianluigi abbia appurato l’esistenza di un gruppo denominato “Bruzzone and Co, che prende il nome dalla sua leader Bruzzone Roberta noto personaggio televisivo “.
All’interno del gruppo in questione vi sarebbero diversi individui che
hanno perseguitato l’intera famiglia della criminologa dottoressa Sionis Elisabetta e persino sua figlia minorenne sin dalla tenera età di anni 12″. Rendendo la loro vita un incubo.
Secondo il Giudice Dettori, Il gruppo Bruzzone &co è risultato essere costituito anche da diversi pregiudicati tra i quali LIPARI LUCIO CARMELO (CON PRECEDENTI ANCHE PER
STALKING ED ALTRO), MARCONCINI PIERO DI CAGLIARI, ed altri, amici e contatti social di BRUZZONE ROBERTA, e dai I FAKE VESSATORI TRA I QUALI SPICCANO IL
PEDOFILO E SEX OFFENDER SANTANICO (ricercato da numerose Procure sparse nel
territorio nazionale) E DALLA SUA COMPLICE ELLE IOVINE (gestito da DEMMA MONICA
DI MISILMERI, ormai identificata e collaboratrice di Bruzzone Roberta e della di lei avvocata GASPERINI SERENA.
Gasperini, secondo quanto riportato dal Giudice Dettori è coimputata a Roma, insieme a BRUZZONE Roberta e in concorso con MARINO MASSIMO DIRIGENTE DEL VI
COMMISSARIATO CASILINO A ROMA, nonché marito di Bruzzone, per diffamazione aggravata reiterata ai danni della criminologa Dott.ssaElisabetta Sionis di Cagliari.

Foto estratta da video di Demma Monica utilizzatrice del profilo fake persecutorio “ELLE IOVINE” precedentemente denominato “CLAUDIA ANCONA”
PARTNER IN CRIME
(complice) del fake RICERCATO IN TUTTA ITALIA ” SANTANICO ” con i suoi vari alias

Foto estratta da video con LANGELLA GIOVANNI, originario di TORRE DEL GRECO, supplente della scuola pubblica dell’obbligo in provincia di Trento.
Da qualche mese nominato affianco a BRUZZONE ROBERTA E DEMMA MONICA come consulente di DASSILVA LOUIS INDAGATO PER L’OMICIDIO DI PIERINA PAGANELLI.
IL LANGELLA SEMBREREBBE ANCHE AL CENTRO DI UN RECENTE SCANDALO PER
AVER PARTECIPATO AD UNA TRASMISSIONE DEL 18 DICEMBRE 2024 PRESSO IL CANALE YOUTUBE E RADIO “RADIO LIBERTÀ ” INSIEME ALLA GIORNALISTA LAURA MARINARO (amica del LANGELLA e di Bruzzone Roberta) durante la quale sarebbe stato trasmesso per la prima volta il video integrale con l’audio non censurato delle urla dell’omicidio della signora Pierina Paganelli di Rimini.
Ovvero il filmato/audio registrato dal signor RUSSO SERGIO, tramite la sua telecamera nel garage durante l’omicidio.
Il Giudice, ritenuto che il testimone LANGELLA Giovanni possa aver effettuato i reati di calunnia o falsa testimonianza ha disposto l’invio della sua testimonianza all’ufficio della procura al fine di
valutarne eventuali responsabilità.
Secondo quanto riferito diverse volte presso i loro canali You tube e Twitch da LANGELLA
Giovanni e DEMMA Monica, attualmente essi sarebbero stati nominati insieme a Bruzzone
Roberta come consulenti di DASSILVA LOUIS unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli

Due immagini della sedicente SANTANICO: Qualcuno riconosce il viso della “donna” che il 22 febbraio 2024 nel corso della intervista rilasciata su YOUTUBE ai suoi amici DEMMA MONICA E LANGELLA GIOVANNI HA SOSTENUTO DI ESSERE UNA DELLE UTILIZZATRICI DEL PROFILO FAKE PEDOFILO AGUZZINO SEX OFFENDER SANTANICO E DI ESSERE
RICERCATA DALLE PROCURE ITALIANE?
Potrebbe costituire reato avere intervistato una ricercata dalle Procure ben sapendo che sia ricercata?
#sapevatelo2025


