SELLATA-PIERFAONE, LEGAMBIENTE: «IL TAR NON HA RESPINTO IL RICORSO»L’associazione, attraverso l’avv. Luca Lorenzo, chiarisce: nessuna decisione sul merito e domanda cautelare fissata al 23 settembre

SELLATA-PIERFAONE, LEGAMBIENTE: «IL TAR NON HA RESPINTO IL RICORSO»

All’indomani delle dichiarazioni del sindaco di Abriola Romano Triunfo sul ricorso al Tar di Legambiente in merito al progetto di riqualificazione del comprensorio sciistico Sellata Pierfaone, Legambiente ha ritenuto necessario, per il tramite del suo difensore Luca Lorenzo, «fornire alcune precisazioni tecniche, affinché il contenuto del decreto pronunciato dal Presidente del TAR Basilicata venga rappresentato nella sua completezza».

«Seppur è formalmente corretto affermare che, nella fase monocratica, il TAR non abbia disposto la sospensione degli atti impugnati.

Tale circostanza, tuttavia, non può essere isolata dal complessivo percorso motivazionale del decreto né essere interpretata come un rigetto del ricorso, come una valutazione favorevole sulla legittimità degli atti o come un’autorizzazione alla prosecuzione dei lavori. – si legge nella nota –

Il TAR non ha ancora esaminato il merito delle censure proposte da Legambiente Basilicata e non si è pronunciato neppure sulla domanda cautelare collegiale.

Il Presidente ha valutato esclusivamente la ricorrenza dei presupposti eccezionali richiesti dall’art. 56 c.p.a. per l’adozione di una misura monocratica, destinata a operare soltanto quando il pregiudizio sia di estrema gravità e urgenza e non consenta di attendere neppure la camera di consiglio».

«Il decreto chiarisce, anzitutto, che nella fattispecie trova applicazione il rito abbreviato in materia di appalti previsto dall’art. 120 c.p.a., caratterizzato dal dimezzamento dei termini processuali.

Proprio tale disciplina ha consentito di fissare la trattazione collegiale della domanda cautelare già per il 23 settembre 2026, dunque a distanza di pochissimi giorni» prosegue la nota.

«In un intervallo temporale così ristretto, il Presidente ha ritenuto corretto privilegiare la regola generale della decisione assunta nel pieno contraddittorio tra tutte le parti, consentendo alle amministrazioni e agli altri soggetti interessati di costituirsi e al Collegio di acquisire la documentazione necessaria.

La tutela monocratica rappresenta, infatti, una deroga eccezionale al principio del contraddittorio e può essere accordata soltanto quando non sia possibile attendere neppure una camera di consiglio fissata in tempi tanto ravvicinati. – continua –

Vi è poi un ulteriore elemento, decisivo, che nelle dichiarazioni del sindaco non viene considerato. Il decreto richiama espressamente il provvedimento di sequestro adottato in sede penale, precisando testualmente che esso “di per sé inibisce qualunque tipo di attività esecutiva dei lavori”».

«Ciò significa che, nel valutare l’attualità del pericolo sino al 23 settembre, il TAR ha tenuto conto del fatto che l’area interessata era già sottoposta a sequestro e che, pertanto, le lavorazioni non avrebbero potuto proseguire.

Il rischio di un avanzamento immediato delle opere risultava quindi attenuato, se non neutralizzato, proprio dall’esistenza del vincolo penale».

«Tale circostanza – ribadisce Legambiente sempre per il tramite dell’avvocato Luca lorenzo – ha trovato ulteriore conferma nella giornata del 7 settembre, quando il GIP del Tribunale di Potenza ha convalidato il sequestro richiesto dalla Procura della Repubblica ed emesso il corrispondente provvedimento giudiziale.

Non si è trattato, dunque, di un vincolo destinato automaticamente a venir meno, ma di una misura sottoposta all’autonomo vaglio del giudice e confermata sulla base dei presupposti cautelari ravvisati allo stato degli atti».

«Il Decreto, quindi, tiene presente, da un lato, l’imminenza della camera di consiglio (23 settembre), resa possibile dall’applicazione del rito abbreviato e dal dimezzamento dei termini; dall’altro, l’esistenza di un sequestro penale che impedisce la prosecuzione delle attività nell’area interessata. – conclude –

La situazione processuale è pertanto molto chiara: il TAR non ha ancora valutato la fondatezza delle censure né la legittimità degli atti impugnati; il cantiere interessato dal provvedimento resta sottoposto a sequestro; il vincolo è stato convalidato dal GIP e la domanda cautelare sarà discussa a breve nel pieno contraddittorio tra le parti»

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