LA MORTE DI BEATRICE
La morte della piccola Beatrice oltre ad averci sconvolto, ci pone davanti ad alcuni interrogativi dolorosi e inevitabili: chi poteva intervenire prima? Chi ha visto, sentito o sospettato?
E soprattutto, chi ha taciuto? Sono interrogativi che richiedono prudenza e rispetto per il lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine.
Nessuno può attribuire responsabilità senza prove e nessuno può essere condannato sulla base di semplici supposizioni.
Ma accanto all’accertamento dei fatti, esiste una riflessione che il Paese non può continuare a rinviare.
Oggi, in Italia, il cittadino comune non ha un obbligo generale di denuncia quando viene a conoscenza di un reato, poiché l’obbligo esiste solo per pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio che, nell’esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di reati perseguibili d’ufficio.
La loro omissione può integrare uno specifico illecito penale previsto dagli articoli 361 e 362 del Codice Penale. Per il vicino di casa, il parente, l’amico o il conoscente, invece, la regola è diversa, infatti, salvo casi particolari, non esiste un reato che punisca il semplice fatto di sapere che un minore subisce maltrattamenti e non segnalarlo alle autorità.
Il nostro ordinamento prevede un’ipotesi eccezionale di omessa denuncia per i cittadini, solo in presenza di alcuni gravissimi delitti contro la personalità dello Stato.
È una scelta giuridica che affonda le proprie radici nella tutela delle libertà individuali e nella difficoltà di stabilire quando una persona possa dirsi realmente a conoscenza di un fatto criminale.
Ma è una scelta che, davanti a casi come quello di Beatrice, merita forse di essere riesaminata. Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, disciplinato dall’articolo 572 del Codice Penale, punisce severamente le condotte violente e prevede aggravanti quando le vittime sono minori.
La legislazione degli ultimi anni ha inoltre rafforzato gli strumenti di contrasto alla violenza domestica e ai reati del cosiddetto “Codice Rosso”.
Ma la domanda che ci poniamo oggi è se sia sufficiente intervenire quando la violenza è già emersa, o se forse sia opportuno creare un sistema che responsabilizzi maggiormente anche chi assiste passivamente. L’idea di introdurre un reato specifico per chi, pur essendo a conoscenza di gravi maltrattamenti su minori, omette di segnalarli, presenta evidenti criticità.
Bisognerebbe definire con precisione il concetto di “conoscenza”, evitare denunce strumentali, tutelare chi agisce in buona fede e soprattutto scongiurare il rischio di tra- sformare semplici sospetti in accuse infondate.
Ma sarebbe sbagliato liquidare il tema come impraticabile.
In assenza di assistenti sociali presenti ovunque, di controlli continui e di segnali già acquisiti dalle autorità, la rete di protezione più vicina ai bambini resta spesso quella composta da parenti, amici, vicini di casa, insegnanti e conoscenti.
Quando questa rete funziona, molte tragedie vengono evitate, però quando fallisce, il prezzo può essere altissimo.
Nessuna legge potrà eliminare del tutto la violenza sui minori, così come nessuna norma potrà sostituire la coscienza individuale.
Ma una società civile ha il dovere di interrogarsi su ogni possibile strumento capace di rafforzare la tutela dei più fragili.
Per questo la domanda non dovrebbe essere se il tema sia scomodo o divisivo, ma se possiamo continuare ad accettare che chi sa resti in silenzio, senza che il legislatore si interroghi almeno sulla possibilità di intervenire.
La morte di una bambina impone rispetto, dolore e giustizia, ma impone anche il coraggio di aprire un dibattito che riguarda tutti.
Walter Rodinò

