È GIUSTO INFORMARE


PROCURATRICE DI PIACENZA, GRAZIA PRADELLA: «STANNO BENE MA NON VOGLIONO ESSERE RINTRACCIATI»


UN CASO ALLA VOLTA FINO ALLA FINE

Procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella: «Trovati e stanno tutti bene»

«Stanno bene ma non vogliono essere rintracciati»

Sonia Bottacchiari è stata trovata insieme ai suoi figli: stanno bene

Rintracciata Sonia Bottacchiari con i figli di 14 e 16 anni.
Stanno tutti bene.

Le indagini però sono ancora in corso per chiarire la vicenda e tutelare i minori coinvolti. 

Secondo quanto dichiarato dalla donna ai Carabinieri, la sua vicenda familiare sarebbe “fortemente problematica”

Sonia Bottacchiari, ritrovata la donna scomparsa con i due figli in Friuli:

«Stanno bene ma non vogliono essere rintracciati»


Lo riferisce la procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella: «Non verranno resi pubblici altri particolari, perché qualora venisse scoperto il luogo dove si trova, la donna si renderebbe di nuovo irreperibile»

«Trovati e stanno tutti bene»

A comunicarlo è la procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella.

La 49enne Sonia Bottacchiari e i suoi due figli minorenni sono stati rintracciati dai carabinieri di Piacenza e dai loro colleghi di Udine che hanno lavorato in stretta sinergia con la procura del capoluogo emiliano.

«Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita»

Ancora ignoti i motivi che hanno portato la donna e i due ragazzi a far perdere le proprie tracce dal 20 aprile scorso, giorno della loro partenza da Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, per raggiungere un campeggio a Gemona, in provincia di Udine, in Friuli.

Così almeno i figli avevano riferito al loro papà, Yuri Groppi, separato dalla moglie dal 2012.

Ma in quel campeggio non sono mai arrivati. 

«L’allontanamento dei ragazzi da ritenersi allo stato consenziente»

Anzi, da quel giorno si sono perse completamente le loro tracce.

Su questo la procura precisa:

«Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata, esplicitando, ove ciò avvenisse, l’intenzione di rendersi nuovamente irreperibile».

Già ieri la procuratrice  aveva ribadito più volte che gli inquirenti

erano positivi circa un possibile ritrovamento che sarebbe potuto avvenire in un breve arco temporale. Con la novità di oggi, Pradella auspica che «attraverso un paziente lavoro di ascolto delle problematiche dalla medesima evidenziate, si riesca a ricomporre una situazione familiare rappresentata dalla Bottacchiari come fortemente problematica, al fine di consentire un rientro della donna e dei due figli nel luogo di residenza».

In procura era stato aperto un fascicolo «per i reati di cui agli artt. 573 c.p. (sottrazione consensuale di minorenni, ndr) e 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, ndr)», ricorda Pradella. 

Indagini che proseguono e sono «finalizzate a chiarire tutti i contorni della vicenda, nel costanze sforzo , è bene evidenziare, di preservare il benessere dei due minori, con particolare riferimento alla loro reintegrazione nel contesto sociale e scolastico, sottolineando che i due ragazzi, sino al momento del loro allontanamento, da ritenersi allo stato consenziente, seguivano i percorsi scolastici con continuità e profitto»., conclude la procura. 

Il ritrovamento delle lettere

Imponente il dispositivo di ricerca messo in campo per le ricerche in questi giorni.

Centinaia tra volontari della protezione civile, vigili del fuoco e carabinieri hanno passato al setaccio per giorni (anche con l’ausilio di elicotteri e droni) i boschi friulani, in particolare un ampio raggio di decine di chilometri attorno a Tarcento (Udine), dove la scorsa settimana era stata rinvenuta, parcheggiata, l’auto con la quale erano partiti e con la quale avrebbero dovuto far rientro il 24 aprile.

Ma, come detto, oltre a non essere rientrati sono letteralmente scomparsi dai radar. Praticamente nello stesso istante tutti i loro quattro telefoni cellulari hanno cessato di funzionare, risultando irraggiungibili.

A far crescere l’angoscia anche il ritrovamento fortuito, avvenuto lunedì, di due lettere scritte a mano che erano a casa di Riccardo Bottacchiari, padre della 49enne (la donna abita con i figli in un’altra ala di quella stessa villetta a Castell’Arquato ).

A trovarle il giornalista di Sky Tg24 Falvio Isernia mentre si trovava nell’abitazione del padre della donna per intervistarlo.

Il cronista, mentre osservava alcune borse della spesa cariche di generi alimentari – lasciate dalla stessa 49enne il giorno della partenza – ha notato la missiva che ha subito consegnato ai carabinieri.

Il contenuto del testo non è stato diffuso ma dalle parole scritte nero su bianco era emersa

«una situazione di sofferenza e di inquietudine». 

🔹

Sonia Bottacchiari e i due figli “stanno bene”: rintracciata la famiglia scomparsa in Friuli.

“La donna ha paura”

“I minori hanno acconsentito ad allontanarsi”: lo ha reso noto la procuratrice di Piacenza, mantenendo però il massimo riserbo su dove si trovino in questo momento.

Ecco il perché

“È stata rintracciata Sonia Bottacchiari, unitamente ai figli. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e, in generale, di vita”

Le parole della Procuratrice di Piacenza, Grazia Pradella, riportate in una nota della Procura, fanno tirare un

sospiro di sollievo per la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile,

scorso, giorno da cui si erano perse le loro tracce tra le montagne del Friuli.

Ma in poche righe successive si comprende come la situazione sia tutt’altro che semplice e conclusa: “Non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, in quanto la donna ha manifestato timori e preoccupazioni ove venisse scoperto il luogo ove si è rifugiata- prosegue infatti la procuratrice- esplicitando, ove ciò avvenisse, l’intenzione di rendersi nuovamente irreperibile”

E ancora, prosegue la PM:

“Si auspica, che attraverso un paziente lavoro di ascolto delle problematiche dalla medesima evidenziate si riesca a ricomporre una situazione familiare rappresentata dalla Bottacchiari come fortemente problematica, al fine d consentire un rientro della donna e dei due minori nel luogo di residenza”

LA SCOMPARSA, GLI APPELLI E LE RICERCHE: UN MESE DI APPRENSIONE E SILENZI

Sonia Bottacchiari, 49 anni, i suoi figli di 16 e 14 anni, Nishanta e Joshua, erano spariti nel nulla con i loro 4 cani lo scorso 20 aprile, quando si erano allontanati dal loro paese di residenza, Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, per una vacanza in montagna, tra le vette delle Prealpi Giulie, in Friuli Venezia Giulia. Nei giorni successivi l’ex marito e padre dei ragazzi, Yuri Groppi, aveva lanciato un appello per ricercare i figli, denunciandone dapprima la scomparsa, poi è stata aperta un’indagine per sottrazione di minori ei confronti dell’ex moglie.

Le preoccupazioni sul loro destino sono accresciute con il recente ritrovamento di alcune lettere della donna a casa di suo padre.

Dal 20 aprile scorso nei dintorni di Tarcisio, luogo di ritrovamento dell’auto su cui viaggiava la famiglia, si erano attivate le ricerche con decine di uomini delle forze dell’ordine e di soccorritori impegnati a ritrovare la donna e i due ragazzi ma, nonostante diverse segnalazioni di avvistamento, non erano ancora stati ritrovati.

Fino ad oggi.

LA PROCURA:

“PROSEGUONO LE INDAGINI PER CHIARIRE I CONTORNI DELLA VICENDA”

Nella nota della Procura di Piacenza, la procuratrice Pradella fa infine riferimento proprio alle indagini tuttora in corso per i reati di

“Sottrazione consensuale di minorenni” e di

“Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice”

articoli 573 e 388 del codice penale: gli accertamenti degli inquirenti “saranno finalizzati- si legge infine- a chiarire tutti i contorni della vicenda, nel costante sforzo di preservare il benessere dei due minori, con particolare riferimento alla loro reintegrazione nel contesto sociale e scolastico, sottolineando che i due ragazzi sino al momento del loro allontanamento da ritenersi allo stato consenziente, seguivano i percorsi scolatici con continuità e profitto”

🔹

L’articolo 573 del Codice Penale italiano disciplina la sottrazione consensuale di minorenni, punendo chiunque sottragga un minore che abbia compiuto i 14 anni (col suo consenso) al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, oppure lo mantenga contro la loro volontà.

Ecco i dettagli principali:

  • Requisiti: Il minore deve aver compiuto 14 anni e aver prestato il proprio consenso.
  • Pena: Reclusione fino a due anni.
  • Procedibilità: Il reato è procedibile a querela del genitore o tutore.
  • Circostanze: La pena è ridotta se il fatto è commesso a scopo di matrimonio, mentre è aumentata se commesso a fine di libidine.
  • Differenze: Si distingue dalla sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.) dove il minore ha meno di 14 anni o manca il consenso.

🔻

Articolo 573 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/02/2026]

Sottrazione consensuale di minorenni

Dispositivo dell’art. 573 Codice Penale

Chiunque sottrae un minore [2], che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso(1), al genitore esercente la responsabilità genitoriale(2) o al tutore [346], ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore(3), è punito, a querela di questo [120], con la reclusione fino a due anni.

La pena è diminuita [65], se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata [64], se è commesso per fine di libidine(4).

[Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544](5).

Note

(1) Si ricordi che il minore non può considerarsi compartecipe del reato, piuttosto oggetto materiale dello stesso, quindi il suo eventuale consenso non può configurare la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 5.

(2) Il riferimento alla responsabilità genitoriale è stato inserito dall’art. 93, comma 1, lett. p), del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

(3) Anche se non espresso, si ritiene che debba considerarsi quale elemento necessario della fattispecie in esame il dissenso del genitore o del tutore, che dunque deve essere accertato e non solo presunto.

(4) Non si ritiene che la libidine sia il medesimo concetto in precedenza sottesa all’abrogato art. 521 e quindi relativo alle forme di appagamento dell lussuria, quanto a tutti i casi in cui la sottrazione del minore è diretta al soddisfacimento di appetiti sessuali.

(5) Gli artt. 525 e 544 sono stati abrogati rispettivamente dall’art. 1, l. 15 febbraio 1996, n. 66 e dalla l. 5 agosto 1981, n. 442.

Ratio Legis

La ratio di tale norma si riscontra nell’esigenza di tutelare il diritto di vigilanza sul minore, che spetta al genitore e al tutore dello stesso.

🔴🟠🟡🟢🔵

L’articolo 388 del Codice Penale italiano punisce la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, un delitto contro l’amministrazione della giustizia. È punito chiunque, per sottrarsi all’adempimento di obblighi civili (es. separazione, divorzio, obblighi di fare/non fare) imposti dal giudice, compie atti fraudolenti o elusivi.

Aspetti chiave dell’Art. 388 c.p.:

  • Condotta (comma 1): Compiere atti simulati o fraudolenti (es. nascondere beni, trasferire residenza) per non rispettare un ordine giudiziario.
  • Elusione (comma 2): Chiunque elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice (spesso usato in casi di violazione degli obblighi di visita dei figli).
  • Pena: Reclusione fino a 3 anni o multa da 103 a 1.032 euro.
  • Tutela: Protegge l’effettività delle decisioni giudiziarie e la proprietà (in caso di pignoramento).
  • Contesto Familiare: Molto frequente nei casi in cui uno dei genitori ostacola il diritto di visita dell’altro.

Differenze importanti:

  • L’art. 388 richiede il dolo, ovvero la consapevole volontà di non eseguire l’ordine.
  • Non si applica per ogni singola violazione formale, ma per comportamenti che rendono vane le pretese altrui.
  • È distinto dall’art. 650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità), che è una contravvenzione di carattere generale.

🔻

Articolo 388 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 25/02/2026]

Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice

Dispositivo dell’art. 388 Codice Penale

(1)Chiunque, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da provvedimento dell’autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l’accertamento dinanzi all’autorità giudiziaria stessa(2), compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all’ingiunzione di eseguire il provvedimento(3), con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La stessa pena si applica a chi elude(4) l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, ovvero amministrativo o contabile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possessoo del credito(10).

La stessa pena si applica a chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice che prescriva misure inibitorie o correttive a tutela dei diritti di proprietà industriale(5).

È altresì punito con la pena prevista al primo comma chiunque, essendo obbligato alla riservatezza per espresso provvedimento adottato dal giudice nei procedimenti che riguardino diritti di proprietà industriale, viola il relativo ordine(5).

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 309(6).

Si applicano la reclusione da due mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se il fatto è commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia e la reclusione da quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa(6).

Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 516(6).

La pena di cui al settimo comma si applica al debitore o all’amministratore, direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall’ufficiale giudiziario a indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione(7)(8).

Il colpevole è punito a querela della persona offesa(9).

Note

(1) Tale articolo è stato così sostituito dall’art. 3, comma 21, della l. 15 luglio 2009, n. 94.

(2) Trai soggetti attivi rientrano solo coloro che sono obbligati in forza di una decisione giudiziale, individuata al comma prima in una sentenza di condanna, qui intesa in senso ampio, quindi comprensiva anche delle ordinanze che ne sanciscono l’adempimento (rimangono dubbi invece circa il decreto ingiuntivo) e al comma secondo in un provvedimento riguardante l’affidamento di minori e incapaci, da intendersi non di contenuto patrimoniale, quindi esclusivamente riferito ai provvedimenti volti a disciplinare la custodia, tutela e potestà.

(3) L’inottemperanza all’ingiunzione è un’ulteriore presupposto richiesto ai fini dell’integrazione del reato. Tradizionalmente veniva considerata una condizione obiettiva di punibilità sottoposta come tale alla disciplina di cui all’art. 44, tuttavia ora si preferisce ritenerla un elemento costitutivo del reato che deve, perciò, formare oggetto di rappresentazione e volizione ex art. 43 e che riguarda nello specifico l’evento del reato.

(4) Le parole “l’ordine di protezione previsto dall’articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero ancora” sono state inserite dall’art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018, n. 21 concernente “Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103”, con decorrenza dal 06/04/2018.

(5) Comma aggiunto dall’art. 9, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63 con decorrenza dal 22 giugno 2018.

(6) Si tratta di ipotesi speciali rispetto a quelle previste nell’art. 334, in materia di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, da cui si differenziano per il particolare vincolo cui è sottoposta la cosa sulla quale ricade l’azione tipica, ovvero il sequestro giudiziario o conservativo ovvero il pignoramento.

(7) Viene qui anticipata la tutela del credito ad un momento antecedente al pignoramento, ovvero quando l’ufficiale giudiziario si attiva pe l’individuazione dei beni pignorabili, quindi il presupposto del reato diventa il semplice avvio di un procedimento esecutivo, che comporti la necessità di rintracciare dei beni da sottoporre appunto a pignoramento.

(8) Comma modificato dall’art. 9, D.Lgs. 11 maggio 2018, n. 63 con decorrenza dal 22 giugno 2018.

(9) Comma modificato dall’art. 2, D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 con decorrenza dal 6 maggio 2018.

(10) Il comma 2 è stato modificato dall’art. 9, comma 1, lettera b) della L. 24 novembre 2023, n. 168.

Ratio Legis

La norma in esame prevede diversi reatii quali riguardano tutti casi di mancata esecuzione dolosa di provvedimenti giurisdizionali in materia di rapporti di diritto civile. Tradizionalmente, si riteneva che tale disposizione fosse stata inserita nel codice penale al fine di tutelare l’autorità delle decisioni giudiziarie. Tuttavia, ora si preferisce considerare che la ratio di tale disposizione si situi nell’esigenza di tutelare l’interesse all’esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti.

SCOMPARSI IL 20 APRILE 2026 DA TARCETO 

RITROVATI ORE 13 DEL 13 MAGGIO 2026 

ERANO IN UN ALLOGGIO ADEGUATO STANNO BENE E SONO AL SICURO
INDAGINI IN CORSO PER CAPIRE LE CIRCOSTANZE ALLONTANAMENTO 
LA DONNA HA ESPRESSO IL DESIDERIO DI RIMANERE IRREPERIBILE 

#sapevatelo2026 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Contentuti protetti