Pubblica Sant’Agata, processo bis per Sartori: 4 pc spariti
L’ex presidente accusata di peculato replica in aula: “Non li ho presi. Le chiavi della sede sono state restituite dopo le mie dimissioni. Ma altri ne avevano copie”
PAOLO MARINO
2 MESI FA
«Sono cinque anni che aspetto di parlare. Ho sentito tante inesattezze su diversi punti ed era mio desiderio far comprendere come stanno le cose»
Con queste parole Katia Sartori, ex presidente della pubblica assistenza Sant’Agata, ieri si è rivolta alla giudice Isabella Farini che, vista l’ora (erano le 13.30 e un altro processo era fissato per le 13), avrebbe voluto rinviare al prossimo 26 marzo il momento in cui esaminarla. La richiesta dell’imputata è stata accolta e ha quindi potuto replicare all’accusa di aver sottratto quattro computer (due fissi e due portatili) alla Pubblica rivergarese.
Essendo stata per tre anni a capo di un’associazione che svolgeva servizi in convenzione col 118, secondo la Procura Sartori era incaricata di pubblico servizio: come tale, il reato contestato è quello di peculato (un reato contro la pubblica amministrazione). Alla domanda diretta, posta dall’avvocato Emanuele Solari, se avesse sottratto i computer, l’imputata ha risposto negativamente: «No, non li ho presi. Anzitutto, perché quei computer sono serviti per il funzionamento ordinario della Pubblica fino al novembre 2021, cioè dopo la misura cautelare ai domiciliari nei miei confronti, eseguita il 15 ottobre di quell’anno».
Il processo celebrato ieri davanti al collegio presieduto dalla giudice Farini – a latere Luigia Ranza e Ilaria Pienzi – è una costola di quello principale, ancora in corso al tribunale di Piacenza, che vede Sartori accusata di aver usato fondi dell’associazione per spese personali (si parla di una cifra complessiva di 100mila euro), utilizzato per scopi privati un mezzo di soccorso e falsificato documenti assembleari. L’ex presidente ha spiegato d’essere entrata nella Sant’Agata nel 2003, quando era ancora diciassettenne, e dopo anni di servizio civile e volontario d’esserne diventata presidente il primo luglio 2018.
«Ho trovato situazioni abbastanza gravi da un punto di vista organizzativo e finanziario – ha raccontato -. La Pubblica aveva debiti e tanti dipendenti che non poteva permettersi. Insieme al consiglio abbiamo deciso, in termini un po’ spicci, di chiudere i rubinetti per fare andare avanti l’associazione nel migliore dei modi».
Sartori ha spiegato di aver ricevuto un avviso di garanzia il 9 dicembre 2020, in occasione della prima perquisizione a casa sua e nella sede della pubblica, e di aver informato della situazione i soci nel corso di un’assemblea tenuta in collegamento via computer a gennaio 2021. «In seguito alle mie dimissioni, presentate il 19 ottobre 2021 dopo essere stata messa ai domiciliari, il 21 ottobre ho chiesto a mio marito di riconsegnare le chiavi della sede». L’imputata ha poi precisato che «tutti avevano le chiavi della Sant’Agata», riferendosi a «una cinquantina di persone tra volontari e dipendenti». E ha aggiunto: «L’associazione ha continuato a operare fino a novembre e chi aveva le chiavi ha continuato ad andare avanti e indietro». Al pubblico ministero Luca Morisi, l’ex presidente ha confermato la presenza di quattro computer, di cui un portatile non funzionante.
L’ex presidente Katia Sartori
SENT. N. 62/2024/R
L’ex presidente Katia Sartori
per opportuna conoscenza e corretta informazione si riporta il testo integrale della sentenza: SENT. N. 62/2024/R 42 pagine
🔹 PUBBLICA SANT’AGATA, PROCESSO BIS PER KATIA SARTORI: 4 PC SPARITI SENT. N. 62/2024/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
composta dai seguenti magistrati:
Vittorio RAELI Presidente
Marco CATALANO Consigliere
Riccardo PATUMI Consigliere – relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46209 del registro di segreteria, promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di:
Katia SARTORI, nata a Ponte dell’Olio (PC) l’11/3/1985, c.f. SRTKTA85C51G842F, rappresentata e difesa dagli Avvocati Antonio Ingroia ed Eolo Alessandro Magni;
Cristian SORRENTINO, nato a Piacenza (PC) il 14/7/1986, c.f. SRRCST86L14G535O, rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio Ingroia;
Stefano BULLA, nato a Piacenza il 9/10/1968, c.f. BLLSFN68R09G535Q, rappresentato e difeso dall’Avvocato Leone Astrua;
Sabina VENTURI, nata a Piacenza il 9/5/1970, c.f. VNTSBN70E49G535Y, rappresentata e difesa dall’Avvocato Leone Astrua;
Manuele BULLA, nato a Piacenza l’1/5/1989, c.f. BLLMNL89E01G535A, rappresentato e difeso dall’Avvocato Leone Astrua;
Visto l’atto di citazione;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi, nell’udienza pubblica del 5 giugno 2024 tenuta con l’assistenza della segretaria Dottoressa Roberta Onorati, il relatore Consigliere Riccardo Patumi, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Guida Iorio, l’Avvocato Eolo Alessandro Magni per Katia Sartori nonché per Cristian Sorrentino in sostituzione dell’Avvocato Antonio Ingroia, e l’Avvocato Astrua Leone per i convenuti Bulla Stefano, Sabina Venturi e Bulla Manuele.
FATTO
1. Con atto di citazione depositato in data 2 febbraio 2024 la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio i soggetti sopra indicati chiamandoli a rispondere per l’impiego, asseritamente illecito in quanto per spese estranee ai compiti di istituto, di fondi, in gran parte di provenienza pubblica, della Pubblica Assistenza Sant’Agata di Rivergaro (d’ora in avanti Pubblica Assistenza Sant’Agata o, anche, Associazione), associazione di volontariato deputata all’effettuazione del servizio di emergenza 118 in convenzione con l’AUSL di Piacenza.
In particolare, la sig.ra Katia Sartori e il marito sig. Cristian Sorrentino rivestivano rispettivamente le cariche di Presidente e di Vicepresidente dell’Associazione, mentre Stefano Bulla, Sabina Venturi e Manuele Bulla componevano il collegio dei revisori.
1.1. Da un procedimento penale a carico di Katia Sartori e di Cristian Sorrentino, dal quale ha tratto origine l’azione del Pubblico Ministero erariale, sarebbe emerso, secondo la prospettazione attorea, quanto segue: la sig.ra Katia Sartori aveva totalmente accentrato su di sé la gestione del patrimonio associazionistico, tanto da detenere anche la cassa; la documentazione fiscale era disordinata e non idonea a consentire riscontri sull’attività gestoria; gli organi di controllo erano di fatto non operativi; a giustificazione delle uscite di denaro risultavano falsamente predisposti moduli di rimborso spese in favore di volontari; un automezzo di proprietà dell’Associazione veniva utilizzato in via prevalente dalla sig.ra Katia Sartori anche per spostamenti privati, in particolare per recarsi dalla propria residenza alla sede della Pubblica Assistenza in argomento.
Gli accertamenti bancari effettuati dalla Guardia di Finanza, agli atti, hanno inoltre consentito di constatare che la sig.ra Katia Sartori si sarebbe appropriata indebitamente di somme di denaro appartenenti all’associazione secondo le seguenti modalità:
a) trasferendo, dal conto corrente intestato alla Pubblica Assistenza Sant’Agata a carte di credito a lei intestate, l’importo complessivo di 51.950,00 euro, successivamente utilizzato per acquistare beni di consumo non inerenti all’attività associativa;
b) prelevando per cassa dal predetto conto corrente (senza alcuna giustificazione) la somma complessiva di euro 36.610,00;
c) disponendo un bonifico di 2.000,00 euro a favore del marito Sorrentino Cristian (recante quale causale “Contrib. per convenzione Fly”).
Inoltre, come già accennato, utilizzando regolarmente l’automedica Jeep Renegade intestata alla Pubblica Assistenza Sant’Agata per finalità personali.
L’Associazione, che aveva tra i suoi scopi l’organizzazione del soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti, per lo svolgimento della propria attività traeva risorse principalmente da erogazioni pubbliche, anche a titolo di rimborsi derivanti da convenzioni, oltreché dai contributi degli aderenti, dei privati, nonché da lasciti e donazioni. Le uscite erano costituite, tra l’altro, da rimborsi spese ai volontari e dipendenti, attestate mediante moduli.
Per i fatti sopra esposti la Procura della Repubblica di Piacenza ha esercitato l’azione penale nei confronti di Katia Sartori e Cristian Sorrentino per peculato in quanto, in qualità di vertici dell’Associazione, avendo in ragione del loro servizio la disponibilità di beni appartenenti all’associazione e vincolati all’assolvimento di finalità pubblicistiche, se ne sarebbero appropriati indebitamente. Inoltre, alla sig.ra Katia Sorrentino è stato altresì contestato il reato di falso in atto pubblico per aver redatto moduli di rimborso non veritieri, attestando falsamente che i collaboratori interessati avevano sostenuto le spese ivi indicate.
Per i fatti sopra esposti nei confronti della sig.ra Katia Sartori, era stata disposta l’applicazione della custodia cautelare agli arresti domiciliari, e nei confronti sia di quest’ultima che del sig. Cristian Sorrentino, il sequestro preventivo di beni.
L’azione erariale è stata invece esercitata, oltre che nei confronti dei vertici sopra menzionati, già sottoposti, come si è detto, ad azione penale, anche rispetto ai tre componenti del collegio dei revisori dei conti.
1.2. La Procura contabile evidenzia che la Pubblica Assistenza Sant’Agata offre prestazioni di volontariato favorite dall’intervento pubblico mediante incentivi. Alla base vi è la normativa per la quale le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato convenzioni aventi ad oggetto il trasporto sanitario di emergenza e urgenza, come nel caso in questione.
Ai fini della giurisdizione, sempre secondo la prospettazione attorea, non rileverebbe la natura giuridica del soggetto responsabile, ma quella pubblicistica del patrimonio danneggiato e delle finalità perseguite mediante il sostegno pubblico. Tra le pubbliche amministrazioni che erogano contributi e il soggetto privato percettore si configurerebbe, infatti, un collegamento funzionale integrante un rapporto di servizio, in quanto il privato diventerebbe compartecipe del programma pubblico di intervento.
L’illiceità delle condotte emergerebbe innanzitutto dall’analisi della documentazione bancaria, che farebbe emergere i plurimi episodi distrattivi;
inoltre, dalle scritture associative sequestrate, che evidenzierebbero l’inattendibilità dei dati ivi riportati. Risulterebbe la mancata inerenza alle finalità dell’Associazione delle spese oggetto degli scontrini sequestrati, in quanto palesemente rispondenti alla soddisfazione di interessi personali della Presidente Katia Sartori e del suo nucleo familiare. Inoltre, verrebbero in rilievo plurimi pagamenti mediante carta di credito intestata all’indagata che beneficiava degli accrediti provenienti dai conti dalla Pubblica Assistenza Sant’Agata.
La Procura regionale ricorda altresì il rilievo che assume nel giudizio di responsabilità l’inversione dell’onere della prova che incombe sul destinatario di pubbliche risorse che siano state erogate per il perseguimento di finalità di natura pubblicistica, dovendo dare conto della legittimità e della regolarità delle spese effettuate.
1.2.1. Per quanto specificamente riguarda la posizione della sig.ra Katia Sartori, la Pubblica Accusa sviluppa le seguenti argomentazioni.
A termini del regolamento della Pubblica Assistenza Sant’Agata, il Presidente ha autonomia di spesa senza il previo consenso del consiglio direttivo, in caso di urgenza, con il limite di euro 1.000, salva necessità di una successiva ratifica dell’importo nella prima riunione del consiglio stesso.
Detta indicazione è risultata disattesa, in quanto la sig.ra Sartori, dopo essersi riservata la piena disponibilità dei fondi associazionistici, ha compiuto atti di disposizione delle somme, appropriandosene e trasferendole su carte di credito personali, senza chiedere al consiglio la successiva ratifica delle spese effettuate.
Peraltro, il modus operandi nella gestione dei beni strumentali non ha consentito di eseguire, neanche a posteriori, adeguati riscontri delle operazioni poste in essere.
Nel corso delle perquisizioni è stata rinvenuta documentazione costituita da molteplici ricevute per rimborso spese volontari, alcune delle quali addirittura abbinate a pezzi di carta chimica per scontrini che è risultata essere completamente bianca, quindi non semplicemente scolorita. Un dipendente dell’Associazione con qualifica di soccorritore ha dichiarato che nella maggioranza dei casi le spese allegate ai moduli in realtà non erano state sostenute dai volontari che, sulla base della documentazione, risultavano essere i richiedenti i rimborsi.
Il sig. Pradelli, inoltre, responsabile dei mezzi associazionistici, ha affermato di aver constatato che l’autovettura Jeep Renegade, intestata all’Associazione, era utilizzata dalla sig.ra Sartori per commissioni personali e che quest’ultima non ne aveva mai consentito l’utilizzo ad altri dipendenti o volontari.
Da ultimo, la Procura contabile evidenzia che dagli atti è emerso che la cassa dell’associazione, che avrebbe dovuto essere detenuta dal tesoriere, era di fatto tenuta dalla Presidente, come confermato dal tesoriere stesso.
1.2.2. Il sig. Cristian Sorrentino, Vicepresidente della Pubblica Assistenza Sant’Agata, secondo la Procura contabile regionale avrebbe concorso con la moglie Katia Sartori, Presidente, nelle condotte appropriative di somme di denaro appartenenti all’Associazione, favorendo o quantomeno non ostacolando l’operato della prima, e beneficiando indirettamente delle attività illecite della moglie. Inoltre, in data 5 giugno 2020 dal conto corrente intestato alla Pubblica Assistenza Sant’Agata è stato disposto un bonifico di 2.000 euro nei confronti di Sorrentino Cristian, con causale “contrib. per convenzione Fly” (la Fly for freedom è un’associazione di volontariato costituita dal sig. Sorrentino), in assenza di una convenzione tra le due organizzazioni che potesse giustificare l’accordo sotteso alla dazione e chiarirne i termini.
1.2.3. Per quanto riguarda la posizione dei revisori dei conti, la Procura regionale ricorda la delibera assembleare trascritta sul libro verbali delle assemblee in data 1/7/2018, che annovera quali membri del collegio dei revisori dei conti i signori Bulla Manuele, Bulla Stefano e Venturi Sabina.
Afferma la Parte Pubblica che tali membri non avevano tuttavia mai di fatto esercitato le loro funzioni. Evidenzia che, come emerge dagli atti d’indagine, nel corso di una cena il Presidente mostrò ai revisori il bilancio della Pubblica Assistenza Sant’Agata relativo all’anno 2018, facendo visionare, rapidamente e a campione, le ricevute di incasso, ma non anche le spese e i costi addebitati all’Associazione; inoltre, che la sig.ra Venturi Sabina ha riferito di aver partecipato ad un incontro per la revisione dei conti organizzato dalla sig.ra Katia Sartori. Non sono documentate altre attività svolte dal collegio nei tre anni in cui ha operato.
Afferma conseguentemente che il collegio dei revisori dei conti, che avrebbe dovuto assolvere al compito di presidio legale e di garanzia, risultava di fatto istituito solo formalmente e ricorda che neanche era presente un registro delle movimentazioni di cassa.
Per quanto riguarda specificamente la posizione del sig. Manuele Bulla, che in sede di deduzioni ha affermato di non essere stato a conoscenza dell’atto di nomina, la Procura contabile richiama la delibera assembleare trascritta sul libro verbali delle assemblee del 1/7/2018 che annovera anche quest’ultimo tra i membri del collegio dei revisori dei conti, nonché le dichiarazioni rese il 16/4/2021 dal sig. Stefano Bulla secondo il quale suo nipote Manuele Bulla avrebbe accettato la proposta di far parte del collegio in argomento. In ogni caso, secondo la Procura non si comprenderebbe come il sig. Manuele Bulla possa essere rimasto ignaro della sua posizione nell’organo di revisione per un così lungo periodo.
1.3. In ragione della provenienza pubblica di grandissima parte dei fondi gestiti dalla Pubblica Assistenza Sant’Agata, in particolare erogazioni pubbliche e rimborsi provenienti dall’AUSL di Piacenza, gli odierni convenuti secondo l’Accusa avrebbero cagionato un danno da sviamento di mezzi e risorse dalle finalità pubblicistiche in ambito sanitario, oltreché da disservizio.
1.3.1. Il danno erariale da sviamento di mezzi e risorse dalla finalità pubblicistica viene commisurato dal Pubblico Ministero al 90% degli importi riferiti ai fatti per i quali è stata esercitata l’azione penale, tenendo così conto della percentuale di erogazioni pubbliche sul totale delle risorse delle quali ha potuto disporre l’Associazione.
L’indebita appropriazione di fondi associazionistici sarebbe stata ottenuta mediante:
– trasferimento di somme dal conto bancario dell’Associazione alle carte personali della Presidente (pari a 51.950,00 euro);
– prelevamento di denaro contante dal conto dell’Associazione (per complessivi 36.610,00 euro);
– trasferimento di 2.000,00 euro dal conto dell’associazione al conto del sig. Cristian Sorrentino.
Quanto sopra per un totale di 90.560,00 euro.
Altra voce di danno da sviamento è quella specificamente relativa all’utilizzo personale, da parte della sig.ra Sartori, dell’auto medica Jeep Renegade di proprietà della Pubblica Assistenza Sant’Agata. Il danno viene determinato dalla parte Pubblica, in via equitativa, in 7.600,00 euro, con l’ausilio delle tabelle Aci, sulla base del percorso tra la residenza a Travo della sig.ra Katia Sartori e la sede della Pubblica Assistenza di Rivergaro per i tre anni della sua carica (2018, 2019 e 2020), escludendo i giorni feriali e non lavorativi.
Come già accennato, dalla somma delle due poste di danno da sviamento, pari a 98.160,00 euro, la Procura decurta il 10%, pari alle entrate dell’Associazione non riconducibili a risorse pubbliche, così quantificando il danno da sviamento che sarebbe stato cagionato alle amministrazioni che hanno finanziato l’Associazione in 88.344,00 euro.
1.3.2. Una posta di danno da disservizio azionata dalla Procura è correlata all’interruzione della copertura dei servizi erogati dalla Pubblica Assistenza Sant’Agata a partire dal 25/11/2021, che ha fatto seguito alla vicenda descritta e all’arresto della Presidente, conducendo alla paralisi dei servizi di emergenza, giacché l’AUSL di Piacenza ha dovuto fare ricorso, con maggiori costi, quantificati in 30.325,00 euro, a operatori sostitutivi per garantire la continuità dei servizi sul territorio di competenza dell’Associazione mediante redistribuzione delle ore di attività già ad essa assegnate alle altre associazioni della provincia di Piacenza firmatarie della Convenzione per il trasporto infermi.
La Procura erariale chiama a rispondere i convenuti anche in riferimento a una seconda posta di danno da disservizio, conseguente ai costi della gestione della situazione contrattuale venutasi a creare, che ha comportato uno straordinario lavoro gestionale ed amministrativo che ha coinvolto diverse articolazioni organizzative dell’AUSL di Piacenza. Quest’ultima con apposita tabella ha quantificato i costi di cui sopra in 7.998,00 euro.
Il totale delle due voci di danno da disservizio azionato è pari a 38.323,00 euro.
1.3.3. La Procura regionale individua le Amministrazioni danneggiate come segue.
Danno da sviamento dalla finalità pubblicistica: 88.344,00 euro, di cui 81.504,00 euro (90% di 90.560,00 euro), per appropriazioni indebite di beni strumentali allo svolgimento delle finalità istituzionali della Pubblica Assistenza Sant’Agata e 6.840,00 euro (90% di 7.600,00 euro) per l’utilizzo a fini personali dell’automezzo di servizio, in favore delle seguenti amministrazioni erogatrici di contributi pubblici:
1) Unione comuni Bassa Val Trebbia, destinataria della quota parte determinata nella percentuale del 7,54% (euro 6.661,14);
2) Comune di Rivergaro, per la quota del 14,14% (euro 12.491,84);
3) 5×1000 – Ministero Economia e Finanze, per la quota del 45,54% (euro 40.231,86);
4) Quanto alla pubblica assistenza Croce bianca, la quota parte riconducibile alle erogazioni pubbliche da questa ricevute viene determinata nella percentuale del 32,78% (euro 28.959,16), da ripartire tra le amministrazioni pubbliche erogatrici di contributi secondo le seguenti percentuali:
a) AUSL di Piacenza: 77,21% (euro 22.359,37);
b) Comune di Piacenza: 13,61% (euro 3.941,34);
c) Asp Città di Piacenza: 0,03% (euro 8,69);
d) Comune di San Rocco al Porto: 1,61% (euro 466,24);
e) Agenzia delle Entrate direzione regionale 5×1000: 2,52% (euro 729,77);
f) Comune di Gossolengo: 2,34% (euro 677,64);
g) Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 2,68 % (euro 776,11).
Danno da disservizio: 38.323,00 euro da risarcire all’AUSL di Piacenza.
1.4. Nel rassegnare le conclusioni la Procura contabile regionale chiede la
condanna:
– di Katia Sartori e di Cristian Sorrentino, in via principale, a titolo di dolo e con il vincolo della solidarietà, a pagare la somma complessiva di euro 126.667,00 di cui euro 88.344,00 per il danno da sviamento di mezzi e risorse dalle finalità pubblicistiche in favore delle amministrazioni erogatrici nel 2020 di contributi pubblici, secondo la ripartizione sopra specificata (in particolare, euro 81.504,00 per appropriazioni indebite ed euro 6.840,00 per l’utilizzo a fini personali dell’automezzo di servizio) e di euro 38.323,00, per il nocumento da disservizio, da risarcire all’AUSL di Piacenza;
– di Stefanio Bulla, Sabina Venturi e Manuele Bulla, in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, in parti uguali tra loro, per omessa vigilanza e controllo in relazione alle poste di danno sopra specificate, nei limiti della quota di 42.222,33 euro ciascuno, o della diversa somma ritenuta di giustizia da questa Sezione, oltre alla rivalutazione monetaria a decorrere dall’illecito sino alla data di pubblicazione della sentenza e agli interessi legali su tale somma fino alla data dell’effettivo soddisfo, con condanna al pagamento integrale delle spese.
2. La sig.ra Katia Sartori si è costituita in giudizio depositando una memoria in data 16 maggio 2024.
Innanzitutto, afferma che il sig. Paolo Pradelli, autore della denuncia dalla quale hanno avuto origine sia il procedimento penale che quello dinanzi a questa Corte, aveva motivi di astio personale nei suoi confronti; inoltre, che era un semplice dipendente con nessun titolo che lo legittimasse a controllare l’attività dell’Associazione e che l’accesso alla documentazione sulla base del quale ha sporto denuncia sarebbe avvenuto in circostanze poco chiare.
Ricorda, inoltre, di aver denunciato il padre di Paolo Pradelli, appartenente alla Guardia di Finanza in servizio a Genova, il quale si sarebbe offerto per una collaborazione in favore della Pubblica Assistenza, peraltro chiedendo un corrispettivo “in nero”.
La carta conto intestata alla sig.ra Katia Sartori sarebbe stata chiesta in quanto si era resa necessaria per determinate operazioni della Pubblica Assistenza Sant’Agata, né avrebbe potuto essere intestata all’Associazione.
Inoltre, aggiunge che tutte le operazioni eseguite con tale carta sarebbero state riportate nella contabilità associativa.
Evidenzia, per quanto specificamente riguarda le contestazioni relative all’utilizzo dell’autovettura Jeep Renegade, che quest’ultima era a completa disposizione di tutti i volontari e dipendenti dell’Associazione; le chiavi, infatti, erano detenute presso i locali della sede operativa dell’Ente. Produce la fattura di acquisto del 13 maggio 2019 allo scopo di confutare i calcoli operati dalla Procura regionale che tengono conto dei tre anni in cui la Presidente è stata in carica. Inoltre, afferma che l’autovettura sarebbe stata acquistata con fondi provenienti da elargizioni private dell’associazione, nonché dalla vendita di un altro veicolo della stessa Pubblica Assistenza e che, come evidenziato dalla stessa Procura, tale autovettura non aveva le autorizzazioni ad operare interventi di soccorso.
Continua la difesa della convenuta evidenziando che le entrate della Pubblica Assistenza in argomento provenivano anche da soggetti privati, in favore dei quali erano erogate prestazioni; circostanza che non sarebbe stata adeguatamente considerata nelle informative di Polizia giudiziaria e dalla Procura regionale.
Le prestazioni oggetto di convenzione con l’azienda sanitaria, inoltre, non sarebbero mai state oggetto di contestazione.
Le firme false sui rimborsi spese, poi, sarebbero state apposte non dalla signora Katia Sartori, ma dalla signora Antonella Ferri, già dipendente della Pubblica Assistenza Sant’Agata, senza il consenso dell’odierna convenuta.
Asserisce che per tutta la durata della presidenza della sig.ra Katia Sartori l’Associazione ha sempre adempiuto ad ogni suo dovere nei confronti dell’AUSL di Piacenza, specificatamente per tutto ciò che era oggetto di convenzione. Deposita, inoltre, documentazione che attesta come la convenuta in argomento abbia continuato, anche dopo che era stata sottoposta agli arresti domiciliari, ad inviare disposizioni collaborando con i soggetti istituzionalmente preposti, stante il suo impedimento, per assicurare nei limiti del possibile la gestione dell’associazione. Ne consegue, secondo la difesa della convenuta, che ad essa non potrebbe essere imputata l’interruzione dei servizi in convenzione e il conseguente affermato danno da disservizio.
Per tutto quanto sopra esposto, la difesa della sig.ra Katia Sartori ne domanda l’assoluzione.
3. Sempre in data 16 maggio 2024 si è costituito il sig. Christian Sorrentino.
Evidenzia che, rispetto alla più generale contestazione mossa alla sig.ra Katia Sartori, la Procura lo ha chiamato a rispondere per il bonifico di 2.000,00 euro proveniente dalla Pubblica Assistenza Sant’Agata, ricevuto dall’Associazione “Fly for freedom” della quale è Presidente.
Produce l’atto costitutivo di quest’ultima Associazione nel quale sono evidenziate le finalità di solidarietà sociale per le quali è stata costituita, nonché la convenzione, in data antecedente rispetto a quella del bonifico, contenente tra l’altro l’impegno della “Fly for freedom”, di monitorare all’occorrenza il territorio a fini di prevenzione, nonché di ricercare persone scomparse. Da quanto sopra conseguirebbe la liceità dell’erogazione.
Afferma, infine, che le accuse mosse nei suoi confronti sarebbero basate sulla costruzione di una sorta di “responsabilità da matrimonio”, conseguente al fatto di essere marito della sig.ra Katia Sartori, principale incolpata.
Per quanto sopra, chiede di essere assolto da tutte le contestazioni.
4. Anche i convenuti sigg. Bulla Stefano, Venturi Sabina e Bulla Manuele hanno depositato una comparsa di costituzione il 16 maggio 2024.
Il loro difensore afferma che nel corso del 2018 la signora Katia Sartori aveva persuaso i signori Bulla Stefano e Venturi Sabina ad accettare la carica di revisori dei conti, rassicurandoli circa la marginalità del loro ruolo e l’irrilevanza del loro compito, che non avrebbe richiesto particolare impegno, atteso che la contabilità dell’Associazione era curata da un professionista esperto, indicato dalla Presidente nella persona del dott. Mauro Bugoni, noto commercialista.
Convinti dalla Presidente, i signori Venturi Sabina e Bulla Stefano avevano sì accettato informalmente il suddetto compito, ma senza mai firmare i relativi atti di assunzione dell’incarico, ai quali, come rilevato dalla stessa Procura contabile, risultano apposte sottoscrizioni non autentiche.
Sostiene, altresì, che la Presidente della Pubblica Assistenza Sant’Agata avrebbe ostacolato le richieste del sig. Stefano Bulla di visionare la documentazione contabile e che l’attività di revisione si sarebbe limitata a due brevi incontri, uno dei quali tenutosi presso l’abitazione del sig. Stefano Bulla in occasione di una cena.
In riferimento alla specifica posizione del sig. Manuele Bulla, afferma che non sarebbe stato a conoscenza della propria nomina e che non avrebbe mai partecipato ad alcuno degli incontri per la revisione dei conti. Allo stesso sarebbe stata effettivamente richiesta informalmente la disponibilità a ricoprire l’incarico di componente del collegio dei revisori; tuttavia, tale disponibilità non avrebbe avuto seguito né in un atto di nomina, né in un’accettazione dell’incarico.
In diritto, innanzitutto rimarca come la responsabilità di chi è riconosciuto responsabile a titolo di colpa grave sia sussidiaria rispetto a quella principale di chi ha agito con dolo.
In merito al requisito della gravità della colpa evidenzia che secondo la Procura regionale la signora Sartori Katia “aveva totalmente accentrato su di sé la gestione del patrimonio” dell’Associazione, dando luogo a un contesto per cui l’operatività del collegio dei revisori sarebbe stata di fatto impedita dal comportamento di quest’ultima. L’organo di controllo, quindi, sarebbe esistito solo “sulla carta”, anche perché costituito da persone inesperte e prive della necessaria competenza. Inoltre, le verifiche dei revisori sarebbero state inficiate dalla presenza agli incontri della Presidente, che avrebbe evitato di sottoporre la documentazione che avrebbe potuto portare alla scoperta degli illeciti, occultando parte della contabilità.
Evidenzia che i revisori erano volontari non retribuiti e afferma che il collegio dei revisori non potrebbe essere considerato responsabile per l’assenza di un registro di cassa; inoltre, che non sarebbe tenuto a controllare la legittimità degli atti; infine, che i giustificativi di spesa, comunque controllati a campione senza che fossero emerse criticità, erano formalmente regolari.
Ricorda che il commercialista che aveva accettato l’incarico di redigere il bilancio relativo all’esercizio 2018 interruppe il rapporto professionale dopo l’approvazione del bilancio stesso, avendo ravvisato il carattere frammentario e disordinato della documentazione contabile fornita dalla sig.ra Sartori e in ragione delle conseguenti difficoltà che aveva incontrato nella ricostruzione della contabilità.
In subordine, chiede l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito nella misura più ampia possibile.
In merito all’utilizzo per fini personali da parte della Presidente dell’auto medica intestata all’associazione, afferma che non poteva pretendersi che i revisori verificassero il posteggio notturno del mezzo nei pressi dell’abitazione di quest’ultima; inoltre, che si tratta di una situazione che non rientrava nell’ambito dei controlli contabili di loro competenza.
Circa il danno da disservizio, sostiene che non potrebbe essere ascritto al collegio dei revisori, in quanto causato dalla paralisi della Pubblica Assistenza Sant’Agata conseguente all’arresto della Presidente.
Nel rassegnare le conclusioni la difesa dei revisori dei conti chiede:
– in via principale, il rigetto delle domande attrici;
– in via subordinata, l’esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione.
Con vittoria di spese.
5. In data 4 giugno 2024 la sig.ra Katia Sartori, tramite i propri difensori, ha depositato note d’udienza tardive.
Innanzitutto, contesta l’affermazione del convenuto Manuele Bulla il quale ha affermato di non essere stato a conoscenza della sua nomina a revisore. A supporto, produce gli screen shot di uno scambio di messaggi che sarebbe intercorso tra lei e quest’ultimo. Con tali messaggi il sig. Manuele Bulla aveva inviato alcuni dati personali necessari all’Assemblea ordinaria della Pubblica Assistenza Sant’Agata per verificare le candidature per il rinnovo delle cariche degli organi statutari. Inoltre, afferma che “il signor Manuele Bulla non poteva non sapere di essere revisore dei conti, anche perché vi era un interessamento familiare all’associazione, in quanto proprio il Sig. Stefano Bulla lo aveva sollecitato a ricoprire quell’incarico”.
Sostiene, altresì, l’infondatezza delle argomentazioni dei revisori dei conti secondo cui non avrebbero avuto contezza dei conti dell’associazione e che lei non li avrebbe resi partecipi dell’attività associativa. In proposito, produce ulteriori screen shot di messaggi relativi tra l’altro a una cena presso l’abitazione del sig. Stefano Bulla in occasione della quale quest’ultimo, unitamente alla signora Sabina Venturi, alla sua presenza, avrebbe eseguito alcune verifiche.
Rileva che l’organo di revisione aveva il dovere di chiedere la documentazione contabile e che, al contrario, non era suo onere sollecitare l’esecuzione dei controlli; in ogni caso, sarebbe falsa l’affermazione secondo la quale si sarebbe rifiutata di mostrare la documentazione contabile ai soci e ai membri del collegio dei revisori, che avrebbero in realtà avuto pieno accesso alla contabilità dell’Associazione.
Da ultimo, ricorda che lo stesso Stefano Bulla ha dichiarato di avere visto l’autovettura Jeep Renegade presso l’abitazione della sig.ra Katia Sartori.
6. L’udienza si è tenuta in data 5 giugno 2024.
La Procura regionale circa l’uso a fini personali dell’auto di servizio da parte della sig.ra Katia Sartori ha fatto riferimento a uno stralcio dell’interrogatorio di garanzia da cui risulta che quest’ultima la utilizzava perché non ne aveva una propria; ha evidenziato che la carta di credito sulla quale venivano accreditati i rimborsi pubblici era a lei intestata; che le spese che effettuava erano completamente estranee all’oggetto sociale dell’Associazione, nonché la mancanza di prova in ordine alla legittimità delle stesse.
L’Avvocato Eolo Alessandro Magni, per i convenuti Katia Sartori e Cristian Sorrentino, ha sostenuto che l’Accusa sarebbe basata su un compendio probatorio solo indiziario, evidenziando che l’udienza penale è fissata per il 18 giugno 2024 e affermando che solo parte degli atti d’indagine sarebbe stata trasfusa nel processo penale. Ha ricordato che le parti non hanno la qualifica di pubblici ufficiali e, sulla base di quest’ultima circostanza, ha contestato la loro legittimazione passiva, citando giurisprudenza a supporto. Ha prospettato la richiesta di perizia grafologia sulle firme apposte della sig.ra Sartori. Ha argomentato che non sussisterebbe un danno da disservizio alla luce del fatto che il servizio di soccorso è stato comunque svolto, seppure da altri soggetti.
Ha ricordato che l’autovettura Jeep Renegade non era un’auto medica, ma aziendale. In ordine alle note di udienza, ha richiamato l’art. 91, comma 8, del codice della giustizia contabile, chiedendo conseguentemente al Collegio che siano dichiarate ammissibili.
L’Avvocato Leone Astrua rispetto alla posizione di Manuele Bulla ha affermato che quest’ultimo non è stato mai presente alle riunioni del collegio dei revisori dei conti e ha rilevato che la chat esibita con le note d’udienza dai due convenuti in via principale si riferisce a un colloquio tra Katia Sartori e Sabina Venturi. Per quanto concerne gli altri due revisori suoi assistiti, ha ricordato che la funzione è stata svolta a titolo gratuito e ha affermato che il numero esiguo di riunioni sarebbe dipeso anche dalle restrizioni conseguenti all’epidemia da covid-19.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale dev’essere riconosciuta la giurisdizione di questa Corte.
Non si ravvisa ragione, infatti, per discostarsi dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte dei conti che ravvisano un rapporto di servizio tra la Pubblica Amministrazione che eroga un contributo e il privato percettore nel caso in cui detto contributo sia finalizzato alla realizzazione di un programma di pubblico interesse al quale partecipa il beneficiario (cfr. Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 29/2024).
2. Preliminarmente, si deve rilevare che le note d’udienza depositate dalla difesa della signora Katia Sartori sono irrilevanti ai fini del decidere, in quanto non forniscono sostanziali elementi di novità rispetto alla documentazione in atti.
3. Le condotte di Katia Sartori e di Cristian Sorrentino sono caratterizzate dall’elemento dell’antigiuridicità.
3.1. La sig.ra Katia Sartori per anni ha distratto risorse dal patrimonio dell’Associazione senza mai rendicontarle, anzi attuando un sistema organizzativo e contabile del tutto accentrato su di lei e in grado di rendere difficoltosi i controlli e la ricostruzione dell’impiego delle risorse stesse. Una grande quantità di documentazione, in particolare quella relativa ai rimborsi spese, a tal fine è stata addirittura falsificata.
Connotato da antigiuridicità è anche l’utilizzo dell’auto medica, impiegata per fini quasi del tutto personali della sig.ra Sartori.
È quindi evidente che la convenuta di cui sopra ha contravvenuto, con una condotta antigiuridica, agli obblighi, su di lei gravanti in quanto Presidente della Pubblica Assistenza Sant’Agata, di utilizzare le risorse dell’Associazione per le finalità statutarie di interesse pubblico.
In proposito, non assumono alcun rilievo i motivi di astio che, secondo la difesa della sig.ra Sartori, avrebbero indotto il sig. Paolo Pradelli ad inoltrare la denuncia dalla quale hanno avuto avvio i procedimenti penale e contabile.
Neanche interessa, in questa sede, accertare chi siano stati gli effettivi autori materiali delle firme false sulla documentazione con la quale sono stati chiesti i rimborsi delle spese, in quanto ai fini della responsabilità erariale rileva solo che la sig.ra Katia Sartori si è avvantaggiata da tale attività, della quale è poco plausibile non fosse a conoscenza.
3.2. La difesa del sig. Cristian Sorrentino afferma che la Procura contabile non avrebbe fornito prove della sua responsabilità e che in caso di condanna si configurerebbe una “responsabilità da matrimonio”.
In realtà, le condotte del sig. Cristian Sorrentino sono di per se stesse antigiuridiche. L’ordinanza di applicazione di misure cautelari adottata dal GIP del Tribunale di Piacenza, R.G. n. 3578/2020 del 6 ottobre 2021, espone nel dettaglio gli indizi di colpevolezza a carico non solo della signora Katia Sartori, ma anche del signor Sorrentino per concorso nel reato di peculato continuato.
Comunque, la responsabilità erariale di quest’ultimo si configura a prescindere dalla prova del concorso nel reato di peculato, essendo a tal fine del tutto sufficiente la consapevole violazione degli obblighi di servizio che gli avrebbero imposto, in quanto Vice Presidente, di denunciare le condotte appropriative della Presidente (sua moglie), condotte delle quali era sicuramente a conoscenza anche perché consentivano alla sua famiglia un tenore di vita che altrimenti, con le sole entrate lecite, sarebbe stato insostenibile.
Anche il bonifico di 2.000,00 euro in favore di Cristian Sorrentino per la convenzione con l’Associazione Fly for freedom è ingiustificato e antigiuridico.
La sede dell’associazione di volo era all’interno della Pubblica Assistenza Sant’Agata e la Guardia di Finanza non ha rinvenuto alcuna convenzione in grado di chiarire le ragioni e l’accordo sotteso alla dazione di cui sopra.
In proposito, la difesa del sig. Cristian Sorrentino ha prodotto una scrittura privata di convenzione tra la Pubblica Assistenza Sant’Agata e la Fly for freedom con la quale la prima garantisce assistenza presso il campo volo in occasione degli eventi e al trasporto dei passeggeri disabili, mentre la Fly for freedom s’impegna a operare un monitoraggio del territorio dall’alto ai fini di prevenzione, a ricercare persone scomparse e a svolgere ulteriori attività di competenza della Pubblica Assistenza. Quest’ultima produzione non convince, sia in quanto la scrittura privata è stata depositata in giudizio, ma non era stata rinvenuta dalla Guardia di Finanza a seguito delle proprie attività, quindi potrebbe semplicemente essere stata elaborata successivamente, sia in considerazione della circostanza che comunque non dimostra l’effettiva inerenza della spesa rispetto agli obiettivi statutari dell’Associazione, piuttosto apparendo come finalizzata a finanziare l’hobby del volo da diporto del sig. Cristian Sorrentino.
Ne consegue che l’atto di disposizione è ingiustificato ed illecito.
4. Accertata l’antigiuridicità che ha caratterizzato la condotta dei convenuti in via principale, è necessario verificare la sussistenza delle singole poste di danno azionate dalla Procura contabile.
4.1. La Pubblica Accusa innanzitutto chiede che i convenuti rispondano del danno erariale conseguente allo sviamento di risorse dalla finalità pubblicistica.
4.1.1. Dalle condotte appropriative tenute dalla sig. Katia Sartori rispetto alle risorse della Pubblica Assistenza Sant’Agata, trasferite presso i suoi conti personali o prelevate per cassa, è conseguito un danno per le Amministrazioni Pubbliche che avevano erogato fondi in favore dell’Associazione finalizzati al perseguimento delle finalità istituzionali di pubblico interesse in ambito sanitario.
Correttamente la Procura regionale ha ricordato come nel caso in analisi venga in rilievo un’inversione dell’onere della prova a carico dei convenuti.
Così la giurisprudenza consolidata di questa Corte che ha da ultimo affermato: “è onere imprescindibile di colui che riceve pubbliche risorse da destinare ad un determinato fine, quello di rendicontarne puntualmente il relativo utilizzo, sia con riferimento all’an che al quomodo. Risponde, infatti, ai più elementari principi di sana gestione di pubbliche risorse la necessità di imporre al beneficiario l’onere di dimostrare non solo la ‘sussistenza’ ma anche ‘l’inerenza’ della spesa sostenuta con la pubblica provvista di cui ha avuto la disponibilità per lo svolgimento di una determinata funzione” (C. conti, Sez. Giur. III App., sent. n. 54/2024).
Nel caso all’odierna attenzione di questo Collegio, Katia Sartori e Cristian Sorrentino non hanno in alcun modo fornito tale prova, in quanto la contabilità è risultata non veritiera, lacunosa e, pertanto, del tutto inattendibile. Quasi superfluo, quindi, aggiungere come la Guardia di Finanza abbia dimostrato che molte spese sostenute dalla sig.ra Katia Sartori hanno sicuramente avuto ad oggetto acquisti riconducibili ad esigenze di carattere personale, come per esempio quelli di prodotti cosmetici.
4.1.2. Una specifica voce di danno da sviamento di risorse pubbliche azionata dall’Accusa concerne, come già sopra evidenziato, l’utilizzo personale da parte della Presidente Katia Sartori della autovettura Jeep Renegade, di proprietà della Pubblica Assistenza Sant’Agata.
La documentazione in atti consente di considerare provata l’illiceità di tale utilizzo e il conseguente danno all’erario.
Il sig. Davide Groppi in sede di sommarie informazioni rese alla Guardia di Finanza, in data 11 marzo 2021, ha affermato di aver constatato quotidianamente il parcheggio della Jeep Renegade nei posti antistanti l’abitazione della sig.ra Katia Sartori; dello stesso tenore sono le dichiarazioni rese, sempre alla Guardia di Finanza, dal sig. Stefano Bulla.
In ogni caso, trattandosi di un bene acquistato con risorse quasi esclusivamente pubbliche, giacché l’affermazione della difesa della signora Katia Sartori per cui sarebbe stata acquistata con fondi provenienti da elargizioni private è sfornita di prova, sarebbe stato onere dei vertici dell’ente dimostrarne il corretto utilizzo mediante la produzione un registro di uscita automezzi regolarmente tenuto, o con documentazione analoga. Invece, consta agli atti solo che l’Associazione era dotata di un registro telematico dei veicoli che indicava il chilometraggio percorso quotidianamente dai singoli mezzi.
Per completezza, si evidenzia che la circostanza, sostenuta dal difensore della sig.ra Sartori, per cui il veicolo sarebbe stato acquistato utilizzando in parte fondi provenienti dalla vendita di un altro veicolo dell’Associazione, non rileva in alcun modo, in quanto detta cessione avrebbe comunque avuto ad oggetto un bene già acquistato con risorse di natura pubblicistica e, quindi, finalizzato al perseguimento di un pubblico interesse.
Per quanto sopra, il danno per l’illecito utilizzo della Jeep Renegade di proprietà della Pubblica Assistenza di Sant’Agata è provato e dev’essere risarcito.
4.2. La Procura contabile chiama a rispondere i convenuti anche per il danno da disservizio cagionato all’AUSL di Piacenza.
4.2.1. La prima voce di danno da disservizio oggetto di pretesa attorea è quella relativa ai costi per le attività straordinarie svolte dai dipendenti dell’AUSL di Piacenza per gestire la complessa situazione venutasi a creare a seguito della cessazione del rapporto con la Pubblica Assistenza Sant’Agata.
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel riconoscere un danno da disservizio risarcibile per le prestazioni lavorative straordinarie resesi necessarie in conseguenza della commissione di un illecito (cfr. Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 2021/2021) e tali prestazioni sono state correttamente documentate dalla AUSL di Piacenza.
Il danno di cui sopra deve, pertanto, essere riconosciuto.
4.2.2. Deve trovare accoglimento anche la richiesta della Procura regionale di condannare i convenuti a risarcire una seconda posta di danno da disservizio, conseguente al maggiore costo che è gravato sull’AUSL di Piacenza per assicurare i servizi precedentemente erogati dalla Pubblica Assistenza Sant’Agata.
Tale maggiore costo, infatti, sostenuto per ripristinare la funzionalità del servizio, è direttamente conseguente alle condotte antigiuridiche degli odierni convenuti che, pertanto, devono essere chiamati a risponderne.
Le condotte della signora Sartori, documentate dalla difesa, finalizzate a tentare di consentire la continuità del servizio, peraltro, non sono state sufficienti ad ottenere il risultato sperato e, quindi, ad impedire il verificarsi del danno.
5. L’elemento psicologico che ha caratterizzato le condotte dei convenuti chiamati a rispondere in via principale va ravvisato, come da prospettazione accusatoria, nel dolo. Nella già menzionata ordinanza di applicazione di misura cautelare da parte del GIP del Tribunale di Piacenza, con la quale è stata disposta la misura degli arresti domiciliari a carico della signora Katia Sartori e il sequestro preventivo sui beni sia di quest’ultima che del sig. Cristian Sorrentino, sono ben esposti i gravi indizi di colpevolezza a carico dei convenuti per concorso nel reato di peculato continuato, oltre che, per la sola Katia Sartori, per falso in atto pubblico.
Anche la condotta del sig. Cristian Sorrentino è stata caratterizzata da dolo, in ragione della sua evidente consapevolezza di violare gli obblighi di servizio che, come già evidenziato, gli avrebbero imposto, in quanto Vice Presidente dell’Associazione, di denunciare i comportamenti appropriativi della Presidente, sua moglie, dei quali non poteva non essere a conoscenza.
Emerge dalla documentazione in atti che il sig. Cristian Sorrentino non solo non ha denunciato questi comportamenti, ma ne ha approfittato, sia indirettamente, in quanto coniuge della sig.ra Katia Sartori, che in prima persona, per esempio coltivando anche grazie al bonifico disposto a carico dell’Associazione, l’onerosa passione del volo da diporto, incompatibile con il suo solo stipendio mensile di circa 2.000,00 euro (stipendio altresì gravato da un canone per noleggio di un’autovettura e dalle rate di un mutuo per l’acquisto dell’abitazione di residenza).
6. Dev’essere ora esaminata la posizione dei revisori della Pubblica Assistenza di Sant’Agata, i quali sono chiamati dalla Procura contabile a rispondere in via sussidiaria a titolo di colpa grave.
6.1. In merito alla posizione del sig. Manuele Bulla, risulta agli atti, in mancanza di un formale atto di nomina, una delibera assembleare che lo annovera quale membro del Collegio dei revisori, nonché la dichiarazione resa dal sig. Stefano Bulla il 16 aprile 2021, in sede di sommarie informazioni alla Guardia di Finanza, secondo cui ”Dopo aver accettato la proposta, proposi quindi alla mia compagna Venturi Sabina e a mio nipote Bulla Emanuele di parteciparvi; proposta successivamente accettata da entrambi”.
Sulla base di questi elementi la Procura contabile argomenta, a sostegno dell’affermata responsabilità del sig. Manuele Bulla, che “non si comprende come il nipote, per tutto il lungo periodo di riferimento possa essere rimasto ignaro della sua posizione nel collegio insieme allo zio Bulla Stefano ed alla sua compagna”.
La difesa, al contrario, sostiene che non fosse a conoscenza dell’atto di nomina.
Occorre per completezza ricordare come Manuele Bulla non abbia partecipato alle due riunioni che il collegio dei revisori dell’Associazione risulta aver tenuto. Rispetto alla sua assenza alla prima riunione, svoltasi informalmente durante una cena presso l’abitazione della Presidente Katia Sartori, in mancanza di una verbalizzazione agli atti, non è documentata la giustificazione. Per quanto riguarda la seconda riunione, quella del 1° aprile 2019, il menzionato revisore nel verbale è indicato “assente giustificato per motivi di salute”, senza che però sia stato specificato con quali modalità tale impedimento sia stato comunicato.
Dal quadro esposto consegue che, se è vero che si può considerare accertato che il sig. Manuele Bulla risultava effettivamente componente del collegio dei revisori (anche in mancanza di un formale atto di nomina), è altresì da considerare che, in totale assenza di una sua partecipazione alle pochissime attività svolte dal menzionato collegio, è comunque plausibile che, dopo aver dato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico, il quale si ricorda era a titolo gratuito, poi non sia stato messo a conoscenza della sua nomina da parte di Bulla Stefano e Sabina Venturi. Questi ultimi ben potrebbero averlo coinvolto solo formalmente, affinché vi fosse sulla carta il terzo componente necessario per costituire il collegio.
Per quanto sopra evidenziato, la domanda nei confronti del sig. Manuele Bulla non può essere accolta.
6.2. Diversa è la posizione dei revisori dei conti Stefano Bulla e Sabina Venturi.
Innanzitutto, bisogna evidenziare come la circostanza per cui non vi è agli atti un formale atto di nomina, né a maggior ragione un’accettazione di un’eventuale nomina, non consenta di escludere la loro responsabilità. Questi ultimi, infatti, hanno comunque ammesso, sia in sede di sommarie informazioni rese da entrambi il 16 aprile 2021 alla Guardia di Finanza, che con la memoria di costituzione, di avere effettivamente operato in qualità di revisori della Pubblica Assistenza Sant’Agata.
Pochissimi sono stati i controlli eseguiti nel periodo in cui sono rimasti in carica (dal 2018 a fine 2020). Nella memoria di costituzione si fa riferimento a un incontro in occasione di una cena presso l’abitazione della Presidente, che costituì l’occasione per esaminare il bilancio 2018 nonché le ricevute d’incasso che furono “visionate rapidamente e a campione”, come si legge nella memoria difensiva, nonché ad una successiva verifica, in data 1° aprile 2019, nel corso della quale la Presidente della Pubblica Assistenza Sant’Agata sottopose loro alcune ricevute d’incasso. Agli atti non risultano ulteriori verifiche.
La sig.ra Venturi Sabina ha peraltro dichiarato alla Guardia di Finanza: “Nel corso dell’anno 2020 non sono stata contattata per la revisione dei conti e mi sono chiesta se fosse stato approvato il bilancio”.
A fine 2020 i revisori rassegnarono le dimissioni.
Risulta evidente che i revisori hanno palesemente contravvenuto al loro dovere di svolgere la vigilanza generale sulla regolarità delle spese sostenute dalla Pubblica Assistenza Sant’Agata.
È stato altresì del tutto disatteso quanto previsto dallo Statuto dell’Associazione che, all’art. 11 dedicato al collegio dei revisori dei conti, prevede la verifica almeno trimestrale della regolare tenuta delle scritture contabili e dello stato di cassa; la verifica del bilancio con conseguente redazione di una relazione da presentare all’Assemblea dei soci; infine, la redazione di un verbale delle riunioni da trascrivere in un apposito libro.
Il fatto che la Presidente della Pubblica Assistenza Sant’Agata avesse totalmente accentrato su di sé la gestione del patrimonio dell’Associazione rispetto ai membri del consiglio direttivo e agli altri organi associativi non costituisce in alcun modo un elemento utile, come invece sostiene la difesa, per affermare l’impossibilità per il collegio dei revisori di operare. Al contrario, la situazione descritta avrebbe dovuto indurre questi ultimi ad attuare controlli più rigorosi ed approfonditi, i quali sarebbero stati a maggior ragione necessari per la mancanza nell’ente dell’operare di altre forme di contrappesi.
Un discorso simile dev’essere fatto in riferimento all’argomentazione difensiva per cui la Presidente avrebbe artatamente scelto revisori inesperti e privi di competenze tecniche, in modo da non poter essere ostacolata. In realtà, proprio la limitata professionalità ed esperienza di un organo di revisione dovrebbe indurre quest’ultimo ad operare un maggior numero di verifiche e ad eseguire controlli con più accentuato scrupolo.
I convenuti affermano, altresì, che avrebbero comunque effettuato controlli a campione. In proposito, innanzitutto occorre rilevare che nel caso di specie non risulta alcun campionamento deciso dai revisori. Né è possibile sostenere che, di fatto, i revisori sarebbero comunque stati guidati dal principio del campionamento dei controlli, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la “tecnica del “campionamento”, pur utilizzabile dal revisore, deve essere, oltreché motivata, efficace, avuto riguardo alla natura dei documenti da esaminare ed alla capacità degli stessi di registrare, con ragionevole attendibilità, i fenomeni più rilevanti della gestione” (Sez. Giur. Calabria, sent. n. 554/2010); le Sezioni riunite di questa Corte, con sent. n. 441/1985 (richiamata dalla “Circolare vademecum per la revisione amministrativo contabile degli enti e organismi pubblici” del 2017, pubblicata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato) hanno altresì precisato che il principio del campionamento, se implica l’assenza di un obbligo, in capo ai revisori dei conti, di esaminare tutti gli atti emanati da un ente, tuttavia richiede che si proceda a “verifiche su atti individuati con criteri di completezza logico sistematica, per singoli settori di attività e per rami di funzioni”.
Con ogni evidenza i principi di cui sopra non hanno caratterizzato l’attività dei revisori odierni convenuti i quali, infatti, hanno affermato, con la memoria di costituzione, che “le verifiche dei revisori erano inficiate dalla stessa presenza agli incontri per la verifica dei conti della Presidente, la quale, con ogni probabilità, evitava di sottoporre la documentazione che avrebbe potuto portare alla scoperta degli illeciti, occultando parte della contabilità che non è mai stata portata a conoscenza dei revisori”.
In realtà, ogni attività di controllo deve necessariamente tenersi nel rispetto del generale principio di alterità tra soggetto controllato e controllante.
L’eventuale presenza alle verifiche dei revisori dei conti del soggetto controllato o, comunque di suoi collaboratori, pertanto, affinché detto principio non risulti eluso, dev’essere limitata ad un’attività di supporto tecnico, come per l’attività di verbalizzazione delle attività, oltre che amministrativo, nella misura in cui gli organi di amministrazione attiva possono contribuire a chiarire il contenuto degli atti sottoposti a controllo, nonché il contesto nel quale gli stessi si inseriscono. Nel momento in cui, invece, è lo stesso soggetto controllato che sceglie la documentazione da sottoporre al controllo dei revisori, innanzitutto sotto un aspetto formale non risultano rispettati i criteri di selezione del campione (selezione che può essere casuale, sistematica o accidentale, ma comunque dev’essere eseguita dai revisori); inoltre, in un’ottica sostanziale, è evidente che se il controllato sceglie gli atti da sottoporre al controllo, quest’ultimo risulta del tutto desostanziato. I revisori, pertanto, sono tenuti ad operare direttamente la scelta degli atti da sottoporre a controllo, in assenza di interferenze esterne.
Ovviamente, il discorso si pone in termini diversi rispetto all’attività di collaborazione in senso stretto, che si attua quando all’organo di revisione viene chiesto dagli amministratori di un ente un’attività di natura essenzialmente consulenziale, sulla base di un confronto preventivo sulla legittimità del possibile contenuto di un atto: nell’ambito di quest’ultima, ulteriore rispetto a quella di controllo nella quale il momento collaborativo, pur presente, non risulta centrale, ben possono gli amministratori individuare gli atti che ritengono utile sottoporre all’organo di revisione.
In tale contesto, sarebbe quasi inutile evidenziare anche l’inopportunità di tenere un incontro del collegio dei revisori a casa della Presidente dell’ente controllato, peraltro “in occasione di una cena”, come chiarito dai convenuti.
Ulteriore elemento che supporta la valutazione della condotta dei revisori come antigiuridica, nonché connotata da colpa grave, è costituito dalla sorprendente affermazione della sig.ra Sabina Venturi, la quale candidamente ha affermato di non essere stata contattata per un intero anno solare per svolgere l’attività di revisione e che aveva finito per chiedersi se fosse stato approvato il bilancio. Costituisce un principio generale, infatti, che l’attività di revisione debba essere eseguita d’iniziativa; comunque, nel caso specifico il già menzionato art. 11 dello statuto dell’Associazione al comma 3 prevede espressamente che “L’operato dell’amministrazione può essere sottoposto in qualsiasi momento e senza preavviso a verifiche e controlli da parte del Collegio dei Revisori dei conti”.
Peraltro, lo Statuto dell’Associazione espressamente stabilisce che il revisore “verifica…il bilancio redigendo una relazione da presentare all’Assemblea dei soci”, relazione che non può che essere preventiva rispetto all’approvazionedel bilancio. Quindi, la signora Sartori, la quale ha affermato che nel 2020 si era chiesta se fosse stato approvato il bilancio, in realtà se ne sarebbe dovuta accertare, in quanto sarebbe stato molto grave se fosse stato approvato senza essere stato preventivamente sottoposto al vaglio dell’organo di revisione dei conti. Ovviamente, la situazione non sarebbe stata meno grave qualora semplicemente il bilancio non fosse stato approvato.
Neppure la circostanza per cui i revisori svolgevano l’incarico a titolo gratuito può escludere la responsabilità, né è in alcun modo in grado di incidere sul loro apporto causale agli eventi dannosi oggetto del presente giudizio, giacché è evidente che un organo di revisione che avesse esercitato le proprie funzioni con un minimo di diligenza avrebbe costituito un importante ostacolo alle condotte truffaldine dei due convenuti a titolo di dolo; ciò, a prescindere dalla circostanza che l’incarico fosse gratuito. Tuttavia, tale elemento sarà nel prosieguo di questa pronuncia valutato al fine dell’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.
Da quanto sopra emerge senza dubbio l’antigiuridicità delle condotte tenute dai signori Stefano Bulla e Sabina Venturi, che hanno causalmente contribuito allo sviamento delle risorse pubbliche erogate in favore dell’Associazione e che devono essere altresì considerate come connotate dall’elemento psicologico della colpa grave, essendosi discostate notevolmente dalla diligenza che sarebbe ragionevole attendersi da un revisore dei conti.
I signori Stefano Bulla e Sabina Venturi, inoltre, contestano specificamente la possibilità di essere considerati corresponsabili per il danno conseguente all’improprio utilizzo, da parte del Presidente della Pubblica Assistenza Sant’Agata, dell’auto medica intestata all’ associazione, in quanto le relative verifiche non sarebbero rientrate nei controlli contabili di loro competenza.
I revisori dei conti sono chiamati a svolgere un controllo di regolarità amministrativo-contabile: non solo quello contabile, quindi, ma anche quello di regolarità amministrativa, che implica verifiche sulla legittimità degli atti, oltre che sulla congruenza dei comportamenti. Il revisore non è ovviamente tenuto a controllare tutti gli atti posti in essere dall’ente, ma può avvalersi, come già ricordato, di tecniche di campionamento, salva la necessità di sottoporre in ogni caso a verifica i più rilevanti atti di gestione. Ne consegue che ben potrebbe un organo di revisione non sottoporre a controllo la documentazione relativa all’utilizzo degli automezzi intestati ad un ente, quale ad esempio, se presente, il registro di uscita degli automezzi stessi.
Nel caso specifico, però, dagli atti emerge che i revisori erano a conoscenza dell’utilizzo improprio che veniva fatto del veicolo in argomento. Il sig. Stefano Bulla, infatti, in data 16 aprile 2021 ha dichiarato alla Guardia di Finanza in sede di sommarie informazioni: “Riferisco di essere stato residente […] a pochi metri dall’abitazione di residenza di SARTORI Katia. In merito vi riferisco di aver constatato, per un lungo periodo […] l’utilizzo continuativo dell’automedica Jeep Renegade con insegne della P.A. Sant’Agata da parte di Sartori Katia, nonché il posteggio della citata autovettura nelle immediate vicinanze della sua abitazione, davanti a casa sua. Ricordo che in tale circostanza feci la battuta a mio figlio dicendo: ’Ma la Sartori ha comprato la macchina per la Pubblica Assistenza o per sé’”. Inoltre, è del tutto ragionevole ritenere che anche Sabina Venturi fosse a conoscenza di quanto sopra, se non altro in quanto era la compagna di Stefano Bulla, né la medesima ha contestato detta circostanza con la memoria di costituzione.
L’effettiva conoscenza da parte di un organo di revisione di un’attività potenzialmente illecita (peraltro, protrattasi per un lungo periodo) determina necessariamente il superamento del criterio di campionamento e il preciso dovere di verificare tale attività. Ne consegue che, nel caso di specie, sarebbe stato dovere dei revisori chiedere ed esaminare la documentazione attestante l’utilizzo dell’autoveicolo. Qualora avessero riscontrato l’assenza della documentazione, sarebbero stati tenuti a dare indicazioni per l’istituzione di un apposito registro, oltre a provvedere ad inoltrare una formale denuncia alla Procura regionale contabile e alla Procura della Repubblica.
Il doveroso approccio che un organo di revisione deve tenere nello svolgimento dell’attività di competenza, infatti, non può essere di tipo burocratico-formale, ma dev’essere finalizzato a individuare e controllare gli atti e le condotte più a rischio; tra essi, ovviamente, vi sono quelli che, sulla base di informazioni comunque acquisite, risultano in concreto potenzialmente illeciti.
I due revisori in argomento devono essere considerati corresponsabili anche per le due poste di danno da disservizio, che ha tratto origine dalle difficoltà nelle quali si è trovata l’Associazione, difficoltà causalmente attribuibili anche alla quasi totale assenza di controlli.
7. Accertata la parziale fondatezza dell’azione erariale nell’an, seppur nei limiti sopra esposti, dev’essere verificata la corretta quantificazione del danno.
7.1.1. La posta generale di danno da sviamento di pubbliche risorse dalle finalità istituzionali è calcolata dalla Procura regionale che, come evidenziato meglio nella parte in fatto, ha proceduto a sommare: l’ammontare dei trasferimenti dai conti correnti intestati alla Pubblica Assistenza Sant’Agata alle carte di credito intestate alla sig.ra Katia Sartori e poi utilizzati per scopi personali; gli ingiustificati prelievi per cassa eseguiti dalla medesima dai predetti conti correnti, nonché il bonifico di 2.000,00 euro in favore del sig. Cristian Sorrentino avente come causale la convenzione con la Fly for freedom.
L’ammontare di queste voci, pari a 90.560,00 euro, è stato correttamente ridotto dal Pubblico Ministero del 10% in ragione della quota delle risorse utilizzate dall’Associazione non provenienti da pubbliche amministrazioni pervenendo a un totale di 81.504,00 euro.
Il danno così determinato, non avendo i convenuti documentato il corretto utilizzo delle risorse, deve considerarsi pienamente provato, in ragione del principio dell’inversione dell’onere della prova ricorrente nella fattispecie in cui risorse pubbliche sono state erogate per il raggiungimento di una finalità di natura pubblicistica.
7.1.2. Altra posta di danno da sviamento di risorse dalla finalità pubblicistica azionata dalla Procura contabile è quella relativa all’utilizzo dell’auto Jeep Renegade di proprietà della Pubblica Assistenza Sant’Agata.
In proposito, la Procura chiede che il danno sia quantificato in un importo pari alla distanza tra la residenza della sig.ra Katia Sartori e la sede della Pubblica Assistenza moltiplicata per tutti i giorni dei tre anni della sua carica, quindi dal 2018 al 2020, con l’ausilio della tabella ACI, escludendo i giorni feriali e non lavorativi.
Il danno dev’essere in realtà rideterminato rispetto alla pretesa attorea.
Innanzitutto, come documentato dalla difesa di Katia Sartori e di Cristian Sorrentino, il veicolo in argomento risulta acquistato solo il 13 maggio 2019.
Quindi l’importo calcolato dalla Procura dev’essere ridotto modificando la base da 3 anni, in 19 mesi e mezzo, secondo la seguente operazione:
Quest’ultimo importo dev’essere ulteriormente ridotto in quanto, se risulta provato il costante utilizzo dell’autovettura in argomento da parte della sig. Katia Sartori per recarsi al lavoro, tuttavia è ragionevole ritenere che detto impiego non sia stato costante tanto da dover considerare il costo per tutti i giorni lavorativi del periodo in questione. In mancanza di un dato certo sull’ammontare del danno, comunque provato nell’an, questo Collegio ritiene equo decurtare ulteriormente l’importo del 20%.
Il totale, così determinato in 3.293,33 euro, tuttavia, affinché possa essere quantificato il danno effettivamente cagionato, dev’essere infine ridotto di un ulteriore 10%, per tenere conto delle risorse gestite dall’ente nel periodo in questione non di natura pubblicistica. Il risultato finale è di 2.964,00 euro.
7.2. Il danno da disservizio, sia per quanto concerne la voce relativa ai costi per le attività straordinarie svolte dai dipendenti dell’AUSL di Piacenza, sia in relazione ai maggiori costi sostenuti per assicurare la continuità del servizio, è stato documentato dalla Procura.
La prima posta è stata oggetto della nota n. 92543 del 6 settembre 2023, con la quale il Direttore dell’U.O. Affari generali della AUSL Piacenza ha esposto analiticamente le ore di lavoro per le attività straordinarie in questione, dettagliandole per ruoli, costo orario e natura delle specifiche attività svolte, in tal modo giungendo a una spesa totale di 7.998,00 euro.
La quantificazione della seconda posta di danno da disservizio, invece, si ricava dalla determina del Direttore dell’U.O. Acquisizione beni e servizi dell’AUSL di Piacenza, n. 37 del 24/1/2022 con la quale gli acconti dovuti alle associazioni sono stati ridefiniti per l’anno 2021, come conseguenza della sospensione dei servizi da parte della Pubblica Assistenza Sant’Agata. Il saldo dei maggiori costi, a esito della quantificazione dei singoli incrementi e decrementi, è stato con essa determinato in 30.325,00 euro.
Per quanto sopra esposto questo Collegio ritiene di dover aderire alla prospettazione attorea che ha quantificato il danno da disservizio, come somma delle due poste sopra analizzate, in 38.323,00 euro complessivi.
7.3. Determinato il danno cagionato, è necessario chiarire che i convenuti a titolo di dolo devono rispondere in solido dello stesso e per l’intero a prescindere dal rispettivo apporto causale, in linea con la consolidata giurisprudenza contabile formatasi sugli autori di fatti illeciti dolosi (cfr. Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 114/2023).
7.4. Rispetto ai convenuti Stefano Bulla e Sabina Venturi è possibile esercitare il potere riduttivo in quanto questo Collegio ritiene di dover tenere conto della circostanza oggettiva che l’incarico da loro svolto era a titolo gratuito. Pertanto, sono condannati in via sussidiaria a risarcire il danno complessivamente cagionato alle Amministrazioni nei limiti del 20% cadauno.
8. Conclusivamente, Katia Sartori e Cristian Sorrentino sono condannati in via principale e in solido tra loro a risarcire il danno di 84.468,00 euro da sviamento di risorse pubbliche in favore delle amministrazioni indicate dalla Procura regionale nell’atto di citazione e secondo le percentuali ivi evidenziate, nonché il danno da disservizio in favore della sola AUSL di Piacenza pari a 38.323,00 euro, oltre alla rivalutazione monetaria fino alla pubblicazione della presente sentenza e agli interessi sugli importi rivalutati dalla data di pubblicazione fino al soddisfo.
La rivalutazione monetaria sul danno da sviamento di risorse pubbliche decorre dal mese di dicembre 2020, cioè da quando è terminato l’illecito danno permanente ed è cessata la condotta offensiva.
In merito alla prima voce di danno da disservizio, pari a 7.998,00 euro, la rivalutazione dev’essere calcolata dal momento dell’accertamento, quindi dal mese di settembre 2023, in quanto non si evince dalla documentazione depositata quando hanno avuto termine le attività lavorative straordinarie delle quali è stato gravato il personale della AUSL di Piacenza.
Anche sull’importo della seconda voce di danno da disservizio la rivalutazione dovrà essere calcolata dalla data della determina di accertamento, quindi dal gennaio 2022; ciò, in quanto sulla base della stessa le associazioni sono state autorizzate a fatturare gli acconti.
Stefano Bulla e Sabina Venturi sono condannati in via sussidiaria per colpa grave, come in motivazione, a pagare, nella misura del 20% cadauno, tutti gli importi di cui sopra in favore delle medesime amministrazioni indicate, ripartiti tra esse nelle stesse percentuali, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sugli importi rivalutati, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.
Il convenuto Manuele Bulla è assolto.
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, rigettata l’eccezione di giurisdizione, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
– assolve il convenuto Manuele Bulla dall’addebito contestatogli, liquidando l’onorario del suo difensore nella misura di 2.000,00 (duemila/00) euro, oltre al 15% per spese generali e oneri come per legge, a carico, nella misura del 50% cadauno, del 5xmille – Ministero dell’economia e delle finanze e della AUSL di Piacenza;
– condanna Katia Sartori e Cristian Sorrentino, in via principale, in solido tra loro, a pagare l’importo di 84.468,00 (ottantaquattromilaquattrocentosessantotto/00) euro in favore delle seguenti amministrazioni, secondo la ripartizione di seguito indicata: a) Unione comuni Bassa Val Trebbia: 6.368,89 (seimilatrecentosessantotto/89) euro;
b) Comune di Rivergaro: 11.943,78 (undicimilanovecentoquarantatre/78) euro;
c) 5 x1000 – Ministero dell’economia e delle finanze: 38.466,72 (trentottomilaquatrocentosessantasei/72) euro;
d) AUSL di Piacenza: 21.378,38 (ventunomilatrecentosettantantotto/38) euro;
e) Comune di Piacenza: 3.768,42 (tremilasettecentosessantotto/42) euro;
f) ASP Città di Piacenza: 8,31 (otto/31) euro;
g) Comune di san Rocco al Porto: 445,79 (quattrocentoquarantacinque/79) euro;
h) Agenzia delle entrate-Direzione regionale 5xmille: 697,75 (seicentonovantasette/75) euro;
i) Comune di Gossolengo: 647,91 (seicentoquarantasette/91);
l) Ministero del lavoro e delle politiche sociali: 742,05 (settecentoquarantadue/05) euro; tutti gli importi di cui sopra sono maggiorati della rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo l’indice dei prezzi FOI/ISTAT, dal mese di dicembre 2020 alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché degli interessi legali sull’importo rivalutato, dalla data di pubblicazione fino all’effettivo soddisfo;
– Katia Sartori e Cristian Sorrentino, sono altresì condannati in via principale, in solido tra loro, a pagare l’importo di 38.323,00 (trentottomilatrecentoventitre/00) euro in favore dell’AUSL di Piacenza, oltre alla rivalutazione monetaria secondo l’indice dei prezzi FOI/ISTAT, da calcolarsi sull’importo di 7.998,00 euro dal mese di settembre 2023, mentre sull’importo di 30.325,00 euro dal gennaio 2022; per entrambe le poste la rivalutazione dev’essere calcolata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Inoltre, dovranno corrispondere gli interessi legali sull’importo rivalutato, dalla data di pubblicazione fino all’effettivo soddisfo;
– condanna Stefano Bulla e Sabina Venturi, in via sussidiaria per colpa grave, come in motivazione, a pagare, nella misura del 20% cadauno, tutti gli importi di cui sopra in favore delle amministrazioni indicate, ripartiti tra esse secondo le medesime percentuali, oltre alla rivalutazione monetaria da calcolarsi secondo l’indice dei prezzi FOI/ISTAT, dalle decorrenze sopra indicate alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché agli interessi legali sugli importi rivalutati, dalla data di pubblicazione fino all’effettivo soddisfo;
– le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in quote uguali a carico di Katia Sartori, Cristian Sorrentino, Stefano Bulla e Sabina Venturi.
Tali spese si liquidano in 64,00 (sessantaquattro/00) euro.
Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2024.