POTENZA VINCE AL CONSIGLIO DI STATONessun risarcimento a Lucana Servizi. Rigettato il ricorso presentato da Petrullo

POTENZA VINCE AL CONSIGLIO DI STATO

Il Comune di Potenza nulla deve alla Lucana Servizi, questo il finale di un lungo e articolato processo amministrativo che si è concluso definitivamente ieri con la Sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato in parte inammissibile, in parte improcedibile ed in parte ha respinto il ricorso presentato contro il Comune dall’Avv. Luciano Petrullo. L’avvocato Petrullo, prima ancora di essere il difensore di Lucana Servizi ha “patrocinato” le ragioni della sua assistita anche da un punto di vista politico tramite il suo blog.

Il famoso avvocato potentino è, del resto, un autentico oppositore social del Comune di Potenza e con il suo autorevole e pregevole piglio ciceroniano ha più volte evidenziato presunti illeciti da parte dell’amministrazione comunale.

Questa volta il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Potenza riconoscendo che nulla deve alla Lucana Servizi.

UNA STORIA LUNGA

Il Consiglio di Stato, nella sua sentenza fa una lunga disamina della questione che ha radici antiche e si è svolta in più procedimenti connessi e distinti.

Per comprendere la genesi della vertenza è necessario risalire alla deliberazione del Consiglio 7 febbraio 2015 n.10 con la quale “il Comune di Potenza ha approvato il nuovo regolamento per la pubblicità e le installazioni pubblicitarie, con il quale ha stabilito di passare da un regime autorizzatorio ad uno concessorio; con l’art. 62 comma 2 di questo regolamento ha poi stabilito una norma transitoria, nel senso che per le autorizzazioni preesistenti che “risultassero scadute, i titolari hanno facoltà di richiedere entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, a pena di irricevibilità dell’istanza, la conferma della validità del titolo abilitativo per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data della richiesta, con espressa decadenza anticipata contestualmente alla data di approvazione del PRIP per gli impianti di cui al Capo IV e, per gli impianti di cui al Capo III, a seguito di completamento delle procedure ad evidenza pubblica”.

Successivamente l’amministrazione, con determinazione dirigenziale n.377del 5 settembre 2017 ha indetto la procedura per affidare in concessione, per la durata di cinque anni, dodici lotti da 250 mq ciascuno di spazi pubblicitari riuscendo, però, ad aggiudicare solo quattro lotti soltanto, di cui uno a favore proprio della Lucana Servizi, a questo punto, il Comune ha quindi prorogato il regime delle autorizzazioni, in attesa di assegnare tutti i lotti.

A dicembre del 2020 il Comune procedeva alla indizione di una nuova gara, specificando la decadenza delle precedenti autorizzazioni non già alla conclusione della procedura di aggiudicazione ma ordinando la rimozione a marzo 2021.

Un’altra società, però, presentava ricorso al TAR contro la delibera del Consiglio Comunale nel, il Tribunale Amministrativo di Basilicata accoglieva il ricorso ordinando “l’annullamento della delibera comunale n. 580 del 15 dicembre 2020, nella parte in cui si dispone la decadenza del titolo autorizzatorio vantato dalla ricorrente (e l’obbligo di rimozione delle corrispondenti installazioni) in una data antecedente al “completamento delle procedure ad evidenza pubblica”, precisando che “la portata annullatoria va limitata agli spazi in uso alla ricorrente che non siano sovrapponibili o comunque interferenti con le superfici incluse nei lotti già aggiudicati in favore dei subentranti concessionari, per i quali, invece, l’effetto decadenziale deve dirsi pienamente maturato in applicazione dell’art. 62, co. 2, del Regolamento comunale per la pubblicità”.

Da queste pronunce scaturiva l’annullamento del regolamento da parte del Comune e la successiva richiesta di risarcimenti danni da parte della Lucana Servizi.

L’INTERVENTO DEL COMMISSARIO AD ACTA

L’autorità amministrativa riconosceva il diritto al risarcimento e nominava il commissario ad ACTA. Nel frattempo il Consiglio di Stato riconosceva la legittimità della determina- zione comunale n. 580 del 2020,.

Da questo nuovo cambiamento di vedute scaturiva la richiesta, da parte del Commissario ad Acta, di chiarimenti al Consiglio di Stato sulle modalità di esecuzione dell’ordine del giudice.

Il Consiglio di Stato diceva al Commissario ad Acta che doveva rifarsi all’ultima pronuncia e, quindi, quest’ultimo dichiarava concluse le operazioni assegnateli per impossibilità giuridica di realizzarle.

Contro questa decisione si muoveva Lucana Sistemi proponendo al Consiglio di Stato tre distinti ricorsi, uno di ottemperanza, uno di revocazione e uno di reclamo.

Il giudice d’appello amministrativo, riunendo tutte e tre i ricorsi, ne ha dichiarato inammissibili due mentre ne ha respinto uno stabilendo che il cambiamento dell’orientamento giurisprudenziale faceva decadere anche il diritto al risarcimento del danno.

Al termine di una lunga battaglia giuridica alla fine ha vinto il Comune di Potenza e, di rimando, il cittadino che non si vedrà costretto a far fronte a ulteriori spese.

Massimo Dellapenna

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