PER CORRETTA INFORMAZIONE, SI RIPORTA IL TESTO COMPLETO
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Testo dell’interrogazione
ATTO CAMERA
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/05110
Dati di presentazione dell’atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 486 del 27/05/2025
Firmatari
Primo firmatario: CALDERONE TOMMASO ANTONINO
Gruppo: FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE – PPE
Data firma: 27/05/2025
Destinatari
Ministero destinatario:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 27/05/2025
Stato iter: 22/07/2025
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/07/2025
NORDIO CARLO MINISTRO – (GIUSTIZIA)
Fasi iter:
RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/07/2025
CONCLUSO IL 22/07/2025
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-05110
presentato da
CALDERONE Tommaso Antonino
testo di
Martedì 27 maggio 2025, seduta n. 486
CALDERONE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
da giorni si sta assistendo ad una vera e propria telecronaca sulla riapertura delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi: la lunga e complessa vicenda processuale del così detto «omicidio di Garlasco» che ha condotto alla condanna definitiva di Alberto Stasi quale autore del delitto;

le notizie circa l’evoluzione delle indagini preliminari del nuovo procedimento penale che oggi vede indagato Andrea Sempio, sono quotidianamente oggetto di minuziosa diffusione da parte degli organi di stampa: dalla data dell’interrogatorio dell’indagato, alla data di audizione dei testimoni, fino all’esito di una consulenza dattiloscopica eseguita sulle impronte, l’ubicazione delle medesime; ovvero la nuova ricostruzione dei fatti ad opera della procura di Pavia;

si tratta di fatti intollerabili, atteso che questo procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, fase che, per definizione, è soggetta al segreto istruttorio, vieppiù se si considera che il 21 maggio 2025 è stato diramato un comunicato stampa della procura di Pavia ove si fa riferimento agli esiti di una consulenza tecnica eseguita dal pubblico ministero che attribuisce ad Andrea Sempio «l’impronta 33» «per la corrispondenza di nr. 15 minuzie dattiloscopiche» –:
se, alla luce della descritta divulgazione di atti di indagine, nonché del processo mediatico costruito attorno al caso «Garlasco» e della conseguente imponente pubblica gogna subita da persone presunte innocenti, il Ministro interrogato non ritenga di valutare la sussistenza dei presupposti per attivare i propri poteri ispettivi, anche ai fini dell’eventuale esercizio dell’azione disciplinare.
(4-05110)
Atto Camera
Risposta scritta pubblicata Martedì 22 luglio 2025 nell’allegato B della seduta n. 515
4-05110 presentata da calderone
Risposta. — Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo in esame, riferito «al processo mediatico costruito attorno al caso “Garlasco” e della conseguente imponente pubblica gogna subita da persone presunte innocenti», con il quale il deputato interrogante chiede al Ministro della giustizia di valutare la sussistenza dei presupposti per attivare i propri poteri ispettivi, si rappresenta quanto segue.
Con nota del 20 maggio 2025 il procuratore generale della Repubblica di Milano, opportunamente interpellato dalla competente articolazione ministeriale, ha trasmesso la relazione che, per completezza di esposizione, di seguito si riporta integralmente.
Il procuratore della Repubblica aggiunto, titolare del relativo procedimento penale, ha rappresentato che «A seguito del deposito di elementi degni di approfondimento investigativo da parte della difesa di Alberto Stasi, condannato irrevocabilmente, la Procura della Repubblica di Pavia chiedeva in data 14.2.2024 ai sensi dell’art. 414 c.p.p. l’autorizzazione al GIP per la riapertura delle indagini a carico di Andrea Sempio, già oggetto di un decreto di archiviazione che aveva definito il procedimento penale […]. A seguito del rigetto dell’istanza da parte del GIP, il PM in data 20.03.2024 proponeva nuova istanza di riapertura indagine. In data 09 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia dichiarava non luogo a provvedere. Il Pubblico Ministero impugnava per abnormità il provvedimento del GIP e in data 18 novembre 2024 la Corte di Cassazione, a seguito di ricorso presentato da questo ufficio, annullava l’ordinanza di non luogo a provvedere del GIP del 9.5.2024 con rinvio per nuovo giudizio, osservando come il provvedimento impugnato determinava sotto il profilo funzionale “una stasi del procedimento non superabile, dal momento che il Pubblico Ministero non ha la possibilità di procedere se non in violazione delle norme di legge, che impongono la necessaria modifica della iscrizione nel registro delle notizie di reato, nonché delle norme di legge che non consentono l’utile svolgimento delle indagini senza la previa autorizzazione del giudice alla riapertura delle stesse”. In data 23 gennaio 2025 il GIP del Tribunale di Pavia autorizzava la riapertura delle indagini del p.p. […]».
L’omicidio di Chiara Poggi è stato oggetto di un processo innanzi al GUP di Vigevano terminato con assoluzione dell’imputato Alberto Stasi, di un processo innanzi alla Corte d’Assise di Appello di Milano terminato del pari con assoluzione di Alberto Stasi. L’assoluzione impugnata dalla Procura Generale veniva cassata con rinvio dalla Corte di cassazione e la Corte d’Assise d’appello di Milano condannava l’imputato. Quest’ultima sentenza diveniva irrevocabile a seguito del rigetto dei motivi di ricorso per cassazione. Il caso è sempre stato particolarmente seguito dalle cronache nazionali.
«[…] della controversa fase che ha condotto alla riapertura delle indagini nulla è trapelato sui mezzi di comunicazione di massa.
Con il primo atto di indagine che ha visto partecipare la difesa dell’indagato, Andrea Sempio – il prelievo del suo DNA –, la notizia di un atto di indagine, che vedeva necessariamente la partecipazione dell’indagato, ha dato la stura alla riproposizione pubblica di atti di indagine e circostanze oggetto dei numerosi processi sopra indicati.
Le notizie di atti di indagini che vedono coinvolti l’indagato o che si devono svolgere anche in luoghi aperti al pubblico, in presenza di un parossistico interesse dell’opinione pubblica, sono state effettivamente colte dalla stampa e dalla televisione che assediano gli interessati. […]».
Il Procuratore Capo della Repubblica di Pavia, a sostegno di quanto riferito dai propri procuratori e nella nota da lui sottoscritta, ha aggiunto inoltre quanto segue.
«Per meglio chiarire quanto riferisce il magistrato titolare dell’indagine, appare opportuno tenere nella dovuta considerazione il contesto, considerato che nella interrogazione parlamentare si parla di divulgazione degli atti di indagine e di processo mediatico costruito intorno al caso. Trattasi di vicenda che si è dipanata in 18 anni attraverso una lunga indagine e ben 5 diverse fasi dibattimentali. Vi è stata anche una fase di revisione chiesta dalla difesa del condannato Stasi con prospettazioni alternative alla sentenza definitiva in cui sono confluiti ulteriori elementi di fatto a sostegno della richiesta.
Il materiale, confluito nell’attuale procedimento penale, è composto da centinaia di voluminosi incartamenti relativi a tutte le predette fasi, che è all’attenzione minuziosa degli inquirenti, ma che costituisce un materiale non segreto e conosciuto dalle parti e dai loro difensori, i quali quotidianamente compaiono nei vari Talk Show televisivi o in interviste sui quotidiani. Numerosi soggetti, a vario titolo coinvolti nella vicenda, risultano essere stati sentiti nelle pregresse fasi più volte e così molteplici sono stati gli accertamenti anche di natura tecnica. L’imponente materiale risulta essere già a conoscenza dei mass media che, da 18 anni e cioè dal giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, si occupano della vicenda con un’attenzione del tutto eccezionale, allora come ai giorni nostri. Si sono occupati del caso libri, documentari, Talk Show, Editoriali per non parlare di tutto il mondo dei social. Tutti questi elementi nel più recente clamore vengono dai Media variamente rappresentati e collegati tra loro. Ma non costituiscono violazione del segreto investigativo.
Attualmente c’è una ricerca spasmodica della stampa e della televisione con interviste di indagato, condannato, loro difensori, loro consulenti tecnici, testimoni con un vero e proprio assedio dell’Ufficio requirente e della PG operante.
Nessun magistrato di questa Procura, tantomeno lo scrivente, e nessun consulente tecnico o dirigente della P.G. operante ha rilasciato interviste o mere dichiarazioni ai mass media. Neppure sono state indette conferenze stampa, peraltro consentite dalla legge, come si assiste quotidianamente in relazione agli atroci femminicidi della cronaca attuale.
Con riferimento alla riapertura dell’indagine nei confronti di Sempio (che, lo si ribadisce, in questa vicenda è stata prescritta dalla Corte di Cassazione) la prima disposizione impartita, fin dal deposito di accertamenti tecnici da parte dei difensori del condannato, è stato il divieto di diffusione di notizie.
Il divieto risulta essere stato rigorosamente osservato, tanto che, soltanto a seguito del recentissimo rifiuto da parte dell’attuale indagato Sempio e del successivo ordine del GIP di rilasciare il DNA la notizia è circolata, facendo divampare di nuovo l’attenzione mediatica, che di certo nuoce anche all’efficacia ed efficienza delle indagini.
Sottolineo che per più di un anno nessuna notizia è emersa nonostante consulenze tecniche sul DNA, l’inoltro all’ufficio GIP di due richieste di riapertura, la presentazione del ricorso presso la Corte di Cassazione, la pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione e la autorizzazione del GIP.
Vi sono, come noto, nel corso del procedimento penale in fase di indagine preliminare alcuni atti che non possono essere adottati senza la presenza dell’indagato o delle parti, come ad es. il prelievo del DNA, il prelievo di impronte digitali, gli interrogatori di indagati e del condannato, persone offese. E nel corso di questi atti, se emerge l’opportunità di compierli, non si può prescindere dal procedere alla discovery e contestare materiale istruttorio, dovendo l’indagine compendiarsi di ogni elemento utile per la decisione da adottare alla sua conclusione.
Nell’ambito dello sviluppo attuale dell’indagine, sono stato informato che i difensori del condannato, lo stesso condannato, i difensori dell’indagato Sempio e quest’ultimo, persone offese, testimoni e consulenti tecnici di parte risultano ripetutamente comparire in interviste sulla stampa e sulla televisione, dove commentano elementi in loro possesso e atti a cui hanno partecipato.
Lo scrivente Procuratore ha finanche impartito direttive ai colleghi ed alla PG di dirottare l’incontro dell’indagato per la raccolta del DNA e delle impronte nel caso di particolare concentrazione dei giornalisti nel luogo di convocazione.
Mi risulta che non vi sia stata adesione dalle parti.
Sono stati emessi dallo scrivente 2 comunicati in osservanza della legge nell’ambito dei rapporti che il Procuratore ha l’obbligo di tenere con la Stampa.
I comunicati sono stati emessi per correggere una serie di inesattezze e imprecisioni proprio nell’interesse delle parti.
Nel primo si è puntualizzata l’iniziativa della richiesta di incidente probatorio ed il perimetro degli accertamenti scientifici, considerata la circolazione di notizie su corpi di reato che, viceversa, erano stati distrutti su decisione della Corte d’appello di Milano.
L’avviso di incidente probatorio era stato trasmesso alle parti e al seguito erano stati trasmessi gli atti di indagine a fondamento della richiesta a disposizione delle parti ed al fine di consentire loro ogni interlocuzione.
Pertanto, non vi è stata alcuna rivelazione del segreto investigativo.
Nel secondo comunicato si è data notizia dell’esito della consulenza dattiloscopica sull’impronta n. 33 (l’impronta e la sua ubicazione aveva fatto parte del dibattito nel corso della lunga vicenda ed era stata oggetto anche di specifiche informative della P. G. in possesso delle parti, ma non era stata ancora attribuita ad un determinato soggetto).
Al riguardo si precisa innanzitutto che prima di quel comunicato la consulenza dattiloscopica era stata depositata dai magistrati titolari del procedimento a disposizione delle parti al fine di consentire deduzioni in merito.
Si trattava, quindi, di atto non più coperto dal segreto investigativo. La scelta, da me condivisa, di anticipazione della discovery su una valutazione di natura scientifica consente di raccogliere dalle parti valutazioni di segno eventualmente opposto con pari dignità scientifica per consentire una decisione formata su un materiale istruttorio completo di ogni elemento.
Il comunicato si è reso necessario per correggere la circolazione di informazioni inesatte ed imprecise.
Erano comparsi articoli su una cd. “impronta insanguinata” che, secondo i mass media, avrebbe avuto potenzialità decisiva nell’attribuzione dell’omicidio. Viceversa, nel comunicato si è doverosamente precisato che la presenza di sostanze ematiche non era stata evidenziata nell’impronta e che sul punto erano in corso accertamenti.
In tale contesto, in cui il clamore mediatico è certamente dannoso anche per le indagini, in prevalenza risultano in circolazione notizie non coperte dal segreto investigativo, a cui hanno avuto o hanno potuto avere accesso le parti.
In ogni caso è costante la verifica da parte dello scrivente della sussistenza di reati di violazione del segreto investigativo con le relative conseguenze, se commessi nel circondario della Procura di Pavia.»
Pertanto, dalla ricostruzione dei fatti appena riportata risulta che l’autorità inquirente abbia adottato ogni utile iniziativa organizzativa volta a preservare il segreto delle indagini svolte e non sono emersi ulteriori elementi suscettibili di rilievo disciplinare.
Ciò posto, il fenomeno stigmatizzato dall’interrogante non può non sollecitare una urgente riflessione sulla necessità di assicurare il giusto contemperamento dei valori costituzionali della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione, della libertà di manifestazione di pensiero e del principio di non colpevolezza.
Ed è a questo bilanciamento di valori costituzionali che sono ispirati i recenti interventi normativi in tema di divieti di pubblicazione di atti del procedimento penale di cui all’articolo 114 del codice di procedura penale.
Ci si riferisce, in particolare, al divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento, introdotto dalla legge n. 114 del 2024, nonché al divieto di pubblicazione del testo dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare, introdotto dal decreto legislativo n. 198 del 2024, in attuazione dell’articolo 4 della legge di delegazione europea 2022-2023 con il quale il Governo è stato delegato ad adottare le disposizioni necessarie a garantire l’integrale adeguamento alla direttiva UE 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza della persona indagata o imputata nell’ambito di un procedimento penale.
All’effettività della garanzia della presunzione di non colpevolezza — che ha da sempre rappresentato per il Governo una battaglia di civiltà giuridica — corrisponde necessariamente l’effettività dell’esercizio del diritto di difesa, diritto inviolabile ed universale, fulcro di ogni sistema democratico.
Il Ministro della giustizia:
Carlo Nordio.
🔹
Ministero della Giustizia
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-05110 DEL DEP.
CALDERONE (res. n. 486 del 27 maggio 2025)
RISPOSTA
Con riferimento all’atto di sindacato ispettivo in oggetto, riferito “al processo mediatico costruito attorno al caso “Garlasco” e della conseguente imponente pubblica gogna subita da persone presunte innocenti”, con il quale il deputato interrogante chiede al Ministro della giustizia di valutare la sussistenza dei presupposti per attivare i propri poteri ispettivi, si rappresenta quanto segue.
Con nota del 20.5.2025 il Procuratore Generale delle Repubblica di Milano,
opportunamente interpellato dalla competente articolazione ministeriale, ha trasmesso la relazione che, per completezza di esposizione, di seguito si riporta integralmente.
Il Procuratore della Repubblica Aggiunto, titolare del relativo procedimento penale, ha rappresentato che
“A seguito del deposito di elementi degni di approfondimento investigativo da parte della difesa di Alberto Stasi, condannato irrevocabilmente, la Procura della Repubblica di Pavia chiedeva in data 14.2.2024 ai sensi dell’art. 414 c.p.p. l’autorizzazione al GIP per la riapertura delle indagini a carico di Andrea Sempio, già oggetto di un decreto di archiviazione che aveva definito il procedimento penale […].
A seguito del rigetto dell’istanza da parte del GIP, il PM in data 20.03.2024 proponeva nuova istanza di riapertura indagine.

In data 09 maggio 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia dichiarava non luogo a provvedere.
Il Pubblico Ministero impugnava per abnormità il provvedimento del GIP e in data 18 novembre 2024 la Corte di Cassazione, a seguito di ricorso presentato da questo Ufficio, annullava l’ordinanza di non luogo a provvedere del GIP del 9.5.2024 con rinvio per nuovo giudizio, osservando come il provvedimento impugnato determinava sotto il profilo funzionale “una stasi del procedimento non superabile, dal momento che il Pubblico Ministero non ha la possibilità di procedere se non in violazione delle norme di legge, che impongono la necessaria modifica della iscrizione nel registro delle notizie di reato, nonché delle norme di legge che non consentono l’utile svolgimento delle indagini senza la previa autorizzazione del giudice alla riapertura delle stesse”
In data 23 gennaio 2025 il GIP del Tribunale di Pavia autorizzava la riapertura delle indagini del p.p. […].
L’omicidio di Chiara Poggi è stato oggetto di un processo innanzi al GUP di Vigevano terminato con assoluzione dell’imputato Alberto Stasi, di un processo innanzi alla Corte d’Assise di Appello di Milano terminato del pari con assoluzione di Alberto Stasi.
L’assoluzione impugnata dalla Procura Generale veniva cassata con rinvio dalla Corte di cassazione e la Corte d’Assise d’Appello di Milano condannava l’imputato.
Quest’ultima sentenza diveniva irrevocabile a seguito del rigetto dei motivi di ricorso per Cassazione.
Il caso è sempre stato particolarmente seguito dalle cronache nazionali.
[….] della controversa fase che ha condotto alla riapertura delle indagini nulla è trapelato sui mezzi di comunicazione di massa.
Con il primo atto di indagine che ha visto partecipare la difesa dell’indagato, Andrea Sempio – il prelievo del suo DNA -, la notizia di un atto di indagine, che vedeva necessariamente la partecipazione dell’indagato, ha dato la stura alla riproposizione pubblica di atti di indagine e circostanze oggetto dei numerosi processi sopra indicati.

Le notizie di atti di indagini che vedono coinvolti l’indagato o che si devono
svolgere anche in luoghi aperti al pubblico, in presenza di un parossistico interesse dell’opinione pubblica, sono state effettivamente colte dalla stampa e dalla televisione che assediano gli interessati. […]”
Il Procuratore Capo della Repubblica di Pavia, a sostegno di quanto riferito dai
propri procuratori e nella nota da lui sottoscritta, ha aggiunto inoltre quanto segue.
“Per meglio chiarire quanto riferisce il magistrato titolare dell’indagine, appare opportuno tenere nella dovuta considerazione il contesto, considerato che nella interrogazione parlamentare si parla di divulgazione degli atti di indagine e di processo mediatico costruito intorno al caso.
Trattasi di vicenda che si è dipanata in 18 anni attraverso una lunga indagine e ben 5 diverse fasi dibattimentali.
Vi è stata anche una fase di revisione chiesta dalla difesa del condannato Stasi con prospettazioni alternative alla sentenza definitiva in cui sono confluiti ulteriori elementi di fatto a sostegno della richiesta.
Il materiale, confluito nell’attuale procedimento penale, è composto da centinaia di voluminosi incartamenti relativi a tutte le predette fasi, che è all’attenzione minuziosa degli inquirenti, ma che costituisce un materiale non segreto e conosciuto dalle parti e dai loro difensori, i quali quotidianamente compaiono nei vari Talk Show televisivi o in interviste sui quotidiani. Numerosi soggetti, a vario titolo coinvolti nella vicenda, risultano essere stati sentiti nelle pregresse fasi più volte e cosi molteplici sono stati gli accertamenti anche di natura tecnica. L’imponente materiale risulta essere già a conoscenza dei mass media che, da 18 anni e cioè dal giorno dell’omicidio di Chiara Poggi, si occupano della vicenda con un’attenzione del tutto eccezionale, allora come ai giorni nostri. Si sono occupati del caso libri, documentari, Talk Show, Editoriali per non parlare di tutto il mondo dei social. Tutti questi elementi nel più recente clamore vengono dai Media variamente rappresentati e collegati tra loro. Ma non costituiscono violazione del segreto investigativo. Attualmente c’è una ricerca

spasmodica della stampa e della televisione con interviste di indagato, condannato, loro difensori, loro consulenti tecnici, testimoni con un vero e proprio assedio
dell’Ufficio requirente e della PG operante.
Nessun magistrato di questa Procura, tantomeno lo scrivente, e nessun consulente tecnico o dirigente della P.G. operante ha rilasciato interviste o mere dichiarazioni ai mass media. Neppure sono state indette conferenze stampa, peraltro consentite dalla legge, come si assiste quotidianamente in relazione agli atroci femminicidi della cronaca attuale.
Con riferimento alla riapertura dell’indagine nei confronti di Sempio (che, lo si
ribadisce, in questa vicenda è stata prescritta dalla Corte di Cassazione) la prima disposizione impartita, fin dal deposito di accertamenti tecnici da parte dei difensori del condannato, è stato il divieto di diffusione di notizie. Il divieto risulta essere stato rigorosamente osservato, tanto che, soltanto a seguito del recentissimo rifiuto da parte dell’attuale indagato Sempio e del successivo ordine del GIP di rilasciare il DNA la notizia è circolata, facendo divampare di nuovo l’attenzione mediatica, che di certo nuoce anche all’efficacia ed efficienza delle indagini. Sottolineo che per più di un anno nessuna notizia è emersa nonostante consulenze tecniche sul DNA, l’inoltro all’Ufficio GIP di due richieste di riapertura, la presentazione del ricorso presso la Corte di Cassazione, la pronuncia della sentenza della Corte di Cassazione e la autorizzazione del GIP. Vi sono, come noto, nel corso del procedimento penale in fase di indagine preliminare alcuni atti che non possono essere adottati senza la presenza dell’indagato o delle parti, come ad es. il prelievo del DNA, il prelievo di impronte digitali, gli interrogatori di indagati e del condannato, persone offese. E nel corso di questi atti, se emerge l’opportunità di compierli, non si può prescindere dal procedere alla discovery e contestare materiale istruttorio, dovendo l’indagine compendiarsi di ogni elemento utile per la decisione da adottare alla sua conclusione.

Nell’ambito dello sviluppo attuale dell’indagine, sono stato informato che i
difensori del condannato, lo stesso condannato, i difensori dell’indagato Sempio e quest’ultimo, persone offese, testimoni e consulenti tecnici di parte risultano ripetutamente comparire in interviste sulla stampa e sulla televisione, dove commentano elementi in loro possesso e atti a cui hanno partecipato.
Lo scrivente Procuratore ha finanche impartito direttive ai colleghi ed alla PG di dirottare l’incontro dell’indagato per la raccolta del DNA e delle impronte nel caso di particolare concentrazione dei giornalisti nel luogo di convocazione. Mi risulta che non vi sia stata adesione dalle parti.
Sono stati emessi dallo scrivente 2 comunicati in osservanza della legge nell’ambito dei rapporti che il Procuratore ha l’obbligo di tenere con la Stampa. I comunicati sono stati emessi per correggere una serie di inesattezze e imprecisioni proprio nell’interesse delle parti. Nel primo si è puntualizzata l’iniziativa della richiesta di incidente probatorio ed il perimetro degli accertamenti scientifici, considerata la circolazione di notizie su corpi di reato che, viceversa, erano stati distrutti su decisione della Corte d’Appello di Milano.
L’avviso di incidente probatorio era stato trasmesso alle parti e al seguito
erano stati trasmessi gli atti di indagine a fondamento della richiesta a disposizione delle parti ed al fine di consentire loro ogni interlocuzione.
Pertanto, non vi è stata alcuna rivelazione del segreto investigativo.
Nel secondo comunicato si è data notizia dell’esito della consulenza
dattiloscopica sull’impronta n. 33 (l’impronta e la sua ubicazione aveva fatto parte del dibattito nel corso della lunga vicenda ed era stata oggetto anche di specifiche informative della P.G. in possesso delle parti, ma non era stata ancora attribuita ad un determinato soggetto). Al riguardo si precisa innanzitutto che prima di quel comunicato la consulenza dattiloscopica era stata depositata dai magistrati titolari del procedimento a disposizione delle parti al fine di consentire deduzioni in merito.

Si trattava, quindi, di atto non più coperto dal segreto investigativo. La scelta, da me condivisa, di anticipazione della discovery su una valutazione di natura scientifica consente di raccogliere dalle parti valutazioni di segno eventualmente opposto con pari dignità scientifica per consentire una decisione formata su un materiale istruttorio completo di ogni elemento. Il comunicato si è reso necessario per correggere la circolazione di informazioni inesatte ed imprecise. Erano comparsi articoli su una cd. “impronta insanguinata” che, secondo i mass media, avrebbe avuto potenzialità decisiva nell’attribuzione dell’omicidio. Viceversa, nel comunicato si è doverosamente precisato che la presenza di sostanze ematiche non era stata evidenziata nell’impronta e che sul punto erano in corso accertamenti.
In tale contesto, in cui il clamore mediatico è certamente dannoso anche per le
indagini, in prevalenza risultano in circolazione notizie non coperte dal segreto investigativo, a cui hanno avuto o hanno potuto avere accesso le parti.
In ogni caso è costante la verifica da parte dello scrivente della sussistenza di reati di violazione del segreto investigativo con le relative conseguenze, se commessi nel circondario della Procura di Pavia.”.
Pertanto, dalla ricostruzione dei fatti appena riportata risulta che l’autorità
inquirente abbia adottato ogni utile iniziativa organizzativa volta a preservare il segreto delle indagini svolte e non sono emersi ulteriori elementi suscettibili di rilievo disciplinare.
Ciò posto, il fenomeno stigmatizzato dall’interrogante non può non sollecitare
una urgente riflessione sulla necessità di assicurare il giusto contemperamento dei valori costituzionali della libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione, della libertà di manifestazione di pensiero e del principio di non colpevolezza.
Ed è a questo bilanciamento di valori costituzionali che sono ispirati i recenti
interventi normativi in tema di divieti di pubblicazione di atti del procedimento penale di cui all’articolo 114 del codice di procedura penale.

Ci si riferisce, in particolare, al divieto di pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento, introdotto dalla legge n. 114 del 2024, nonché al divieto di pubblicazione del testo dell’ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell’udienza preliminare, introdotto dal decreto legislativo n. 198 del 2024, in attuazione dell’articolo 4 della legge di delegazione europea 2022-2023 con il quale il governo è stato delegato ad adottare le disposizioni necessarie a garantire l’integrale adeguamento alla direttiva UE 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza della persona indagata o imputata nell’ambito di un procedimento penale.
All’effettività della garanzia della presunzione di non colpevolezza – che ha da sempre rappresentato per il Governo una battaglia di civiltà giuridica – corrisponde necessariamente l’effettività dell’esercizio del diritto di difesa, diritto inviolabile ed universale, fulcro di ogni sistema democratico.
Il Ministro
Carlo Nordio

#sapevatelo2025
