È online dal 5 marzo sul sito Internet dell’Inps la circolare n. 54, che fornisce chiarimenti sul “Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza” e indica le modalità di presentazione delle domande. La misura, approvata con decreto del ministro per la Famiglia di concerto con il ministro del Lavoro e con il ministro dell’Economia, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2025. «Il “Reddito di libertà” è riconosciuto alle donne vittime di violenza, con o senza figli, che – spiega la Consigliera regionale di parità, Ivana Pipponzi – si trovano in condizioni di povertà e sono seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali. Si tratta di un intervento di particolare importanza, perché sostiene l’autonomia finanzia- ria delle donne che intendono uscire da situazioni di abuso». Il Reddito di libertà con- cede un contributo economico di 500 euro mensili, per un massimo di 12 mensilità, e non è incompatibile con altre forme di sostegno, come l’assegno di inclusione. La misura è finanziata con dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A questi si aggiungerà un ulteriore milione, strutturale, stanziato dall’ultima legge di bi- lancio. La domanda di aiuto deve essere presentata all’Inps attraverso i Comuni di riferimento. Il “Reddito di libertà” prevede un regime transitorio fino al 18 aprile. Fino a quella data concede alle donne la possibilità di ripresentare le domande non accolte per “insufficienza di budget”, con priorità rispetto alle nuove pratiche. Il tramite è sempre quello dei Comuni, i quali verificano la sussistenza dei requisiti per l’accesso alla misura. Per la presentazione delle domande i Co- muni dovranno accedere al servizio on line raggiungibile sul sito www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni”, selezionando tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.