È GIUSTO INFORMARE CON CORTE COSTITUZIONALE

è giusto informare,
la corte costituzionale decide sui 6 referendum, Referendum Popolari 2025, per il Lavoro ci metto la Firma

RACCOLTA FIRME REFERENDUM
Il lavoro in Italia è troppo precario e i salari sono troppo bassi.
Tre persone al giorno muoiono lavorando.
Per realizzare il massimo profitto possibile appalti, subappalti, finte cooperative, esternalizzazioni di attività sono diventati normali modelli organizzativi di ogni azienda privata e pubblica.
Il frutto di vent’anni di leggi sbagliate è un netto peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle persone che per vivere devono lavorare.
È il momento di ribellarci e di cambiare
Il lavoro deve essere tutelato perché è un diritto costituzionale.
Deve essere sicuro perché di lavoro si deve vivere e non morire.
Deve essere dignitoso e perciò ben retribuito.
Deve essere stabile perché la precarietà è una perdita di libertà.
Per questo ti chiediamo di firmare per poter poi cancellare attraverso il referendum alcune di queste leggi sbagliate
🔺Mettiamoci la firma‼️

👉🏾 Quesito 1 “Lavoro Tutelato”
REFERENDUM: Abrogazione delle norme che impediscono il reintegro al lavoro in caso di licenziamenti illegittimi
Iniziativa annunciata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°87 del 13-4-2024
Quesito referendario:
«Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza?»
Per dare a tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo
Cosa vogliamo cancellare?
Le norme sui licenziamenti del Jobs Act che consentono alle imprese di non reintegrare una lavoratrice o un lavoratore licenziata/o in modo illegittimo nel caso in cui sia stato assunto dopo il 2015
👉🏾 Quesito 2 “Lavoro Dignitoso”
REFERENDUM: Abrogazione delle norme che facilitano i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese
Iniziativa annunciata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°87 del 13-4-2024
Quesito referendario:
« Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali”, come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: “compreso tra un”, alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»
Per innalzare le tutele contro i licenziamenti illegittimi per le lavoratrici e i lavoratori che operano nelle imprese con meno di quindici dipendenti
Cosa vogliamo cancellare?
Il tetto massimo all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato nelle piccole aziende, affinché sia il giudice a determinare il giusto risarcimento senza alcun limite
👉🏾 Quesito 3 “Lavoro Stabile”
REFERENDUM: Abrogazione delle norme che hanno liberalizzato l’utilizzo del lavoro a termine
Iniziativa annunciata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°87 del 13-4-2024
Quesito referendario:
«Volete voi l’abrogazione dell’articolo 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b bis)”; comma 1 -bis , limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “,in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,”?»
Per superare la precarietà dei contratti di lavoro
Cosa vogliamo cancellare?
La liberalizzazione dei contratti a termine per limitare l’utilizzo a causali specifiche e temporanee
👉🏾 Quesito 4 “Lavoro Sicuro”
REFERENDUM: Abrogazione delle norme che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante
Iniziativa annunciata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°87 del 13-4-2024
Quesito referendario:
«Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.”?»
Per rendere il lavoro più sicuro nel sistema degli appalti
Cosa vogliamo cancellare?
La norma che esclude la responsabilità solidale delle aziende committenti nell’appalto e nel subappalto, in caso di infortunio e malattia professionale della lavoratrice o del lavoratore
sei sì per sei referendum,
lunedì 20 gennaio 2025,
ore9e30,sapevatelo2025
#ègiustoinformare con
CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro ~ Collettiva
#laCortedecidesui6referendum
🔹 Lunedì i giudici in camera di consiglio per pronunciarsi sull’ammissibilità dei sei quesiti.
🔺Se ci sarà il via libera si andrà a votare la prossima primavera‼️
Autonomia, lavoro e cittadinanza: la Corte decide sui referendum
I giudici in camera di consiglio per pronunciarsi sull’ammissibilità dei sei quesiti. Se ci sarà il via libera si andrà a votare la prossima primavera
#autonomia #lavoro e #cittadinanza: sono sei i quesiti referendari su cui la Corte Costituzionale si pronuncerà #lunedì20gennaio2025 durante una camera di consiglio cruciale.
Tra questi, spicca la richiesta di un referendum per l’abrogazione totale della riforma sull’autonomia differenziata, già oggetto di un precedente esame da parte della Consulta lo scorso novembre, che aveva bocciato diversi aspetti della legge.
Quattro quesiti, promossi dalla Cgil, si concentrano invece sul mondo del lavoro.
In cima alla lista troviamo la proposta di eliminare il Jobs Act, una normativa più volte sotto scrutinio, con particolare attenzione al contratto a tutele crescenti e alla disciplina dei licenziamenti illegittimi.
Altri quesiti chiedono modifiche significative: la parziale abrogazione delle norme sui contratti a termine, una revisione delle regole sull’indennità in caso di licenziamenti nelle piccole imprese e, infine, un intervento sulle norme che escludono la responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore negli appalti in caso di infortuni sul lavoro.
L’ultimo quesito affronta il tema della cittadinanza: l’obiettivo è dimezzare, da 10 a 5 anni, il periodo minimo di residenza legale in Italia richiesto agli stranieri maggiorenni extracomunitari per ottenere la cittadinanza italiana.
La Corte non è ancora al completo, mancano quattro giudici, il cui voto è stato posticipato a una seduta parlamentare prevista per il 23 gennaio.
Per questo motivo, il plenum esaminerà l’ammissibilità dei quesiti con un collegio di 11 membri, presieduto dal facente funzioni Giovanni Amoroso.
La camera di consiglio inizierà lunedì mattina alle #ore9e30con l’audizione dei rappresentanti dei promotori, seguita dalla riunione finale tra i giudici.
Una decisione è attesa entro sera.
Qualora i quesiti venissero dichiarati ammissibili, i cittadini saranno chiamati alle urne in una data compresa tra il #15aprile e il #15giugno come stabilito dalla normativa vigente e il governo ha un mese di tempo per battezzare la domenica del voto.
MAURIZIO LANDINI segretario CGIL
“SEI SÌ PER SEI REFERENDUM”

🔹 L’ammissibilità del referendum sull’autonomia differenziata

Estratto degli atti del Convegno su “L’ammissibilità del referendum sull’autonomia differenziata”, tenuto lo scorso 14 novembre presso l’Università la Sapienza di Roma, su iniziativa dell’Associazione “Salviamo la Costituzione” e con la partecipazione de “La Via Maestra”

Ai sensi dell’articolo 33 della legge n. 352 del 1970 entro e non oltre il 20 gennaio la Corte costituzionale si riunirà in camera di consiglio per valutare l’ammissibilità del referendum che richiede l’abrogazione della legge n. 86 del 2024.
La giurisprudenza in materia di referendum è notoriamente ondivaga. Nel nostro caso però appaiono solidi gli argomenti che sostengono le ragioni dell’ammissibilità e il favor referendario dovrebbe far superare ogni ulteriore ricerca di appigli che possano impedire al corpo elettorale di pronunciarsi ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione, esercitando un suo diritto costituzionale.
In particolare, tre sono le principali obiezioni che vengono avanzate per contrastare l’ammissibilità.
Tutte ci sembrano infondate
1️⃣ IL PRESUNTO COLLEGAMENTO CON LA LEGGE DI BILANCIO
Il primo argomento fa riferimento al collegamento con la legge di bilancio. L’obiezione che viene proposta si radicherebbe nel fatto che la legge Calderoli è stata inserita tra i “disegni di legge collegati” e in alcune sentenze la Corte ha esteso l’inammissibilità del referendum oltre che direttamente alla legge di bilancio (in quanto espressamente indicata dall’articolo 75 Costituzione), anche a quelle disposizioni che alla legge di bilancio si collegavano. La Consulta, però, ha sempre tenuto ad evidenziare come questa connessione dovesse operare “al di là della loro qualificazione formale”, che “di per sé non [è] idonea a determinare effetti preclusivi in relazione alla sottoponibilità a referendum” (così la sent. n. 2 del 1994). Consapevole la Consulta che altrimenti basterebbe includere un qualunque disegno di legge tra i “collegati” alla finanziaria per impedire il referendum: rimane dunque “intatta l’esigenza di non ampliare eccessivamente l’orbita del divieto di cui all’art. 75, secondo comma della Costituzione” (così in modo chiaro nella sent. n. 6 del 2015). È sulla base di questo nesso sostanziale con la manovra di bilancio che la Corte in passato ha dichiarato l’inammissibilità di richieste referendarie, ma adesso è proprio questa stessa giurisprudenza che dovrebbe garantire l’ammissibilità del quesito sull’autonomia differenziata, stante che ora il collegamento con la legge finanziaria è puramente formale, mentre è esplicitata la dichiarazione di invarianza finanziaria “nell’applicazione della presente legge” (così espressamente si scrive all’art. 9, della legge n. 86 del 2024), mentre l’individuazione delle modalità di finanziamento delle funzioni trasferite saranno definite dalle successive intese, cui la legge in oggetto espressamente rinvia (art. 5, secondo comma). Pertanto, nessuna incidenza diretta sugli equilibri finanziari può imputarsi alla legge Calderoli, legge di natura procedurale e non di spesa. In questo caso, dunque, per usare le parole della Corte, dovrebbe essere evidente che non sussiste il presupposto necessario per dichiarare l’inammissibilità, ovvero “quello stretto collegamento delle disposizioni legislative oggetto dei quesiti referendari con le leggi di bilancio, tale da escludere l’ammissibilità delle richieste referendarie”
(così ancora la sent. n. 2 del 1994)
In conclusione sul punto, deve ritenersi che la legge Calderoli (l. n. 86 del 2024) è una normativa di natura meramente procedurale inidonea di per sé a produrre effetti “nell’ambito di operatività delle leggi di bilancio”; tantomeno appare una legge essenziale per la realizzazione degli equilibri finanziari e di bilancio, che sono le condizioni ritenute necessarie per incorrere nella preclusione di cui (indirettamente) all’articolo 75 (sul punto vedi, ad esempio, la sent. n. 12 del 1995). Dunque, la richiesta di abrogazione per via referendaria è da ritenere ammissibile.
2️⃣ LA PRESUNTA CLASSIFICAZIONE DELLA LEGGE COME “A CONTENUTO COSTITUZIONALMENTE NECESSARIO”
La seconda obiezione riguarda la natura della legge Calderoli che – secondo un’ipotesi da ritenersi infondata – sarebbe da classificare tra le leggi “a contenuto costituzionalmente necessario” se non addirittura tra quelle “costituzionalmente vincolate”. Ciò che ha determinato in passato la inammissibilità dei relativi quesiti è stato il timore manifestato dalla Corte che l’abrogazione, e la conseguente eliminazione della normativa vigente, determinasse “la soppressione di una tutela minima per situazioni che tale tutela esigono secondo Costituzione” (così la sent. n. 35 del 1997), ovvero anche solo che siano in grado di impedire di dare attuazione ad istituti, organi, procedure, principi stabiliti o previsti dalla Costituzione (vedi in tal senso la sent. n. 16 del 1978). Anche in questi ultimi casi, però, specifica opportunamente la Consulta, non basta un collegamento formale ad una qualunque disposizione costituzionale, è necessario che da tale abrogazione derivi una concreta lesione di quel minimo di tutela precedentemente concessa ovvero sia un’abrogazione finalizzata a cancellare una disciplina dettata dalla stessa Corte costituzionale (vedi in tal senso la sent. n. 26 del 1981 e la sent. n. 45 del 2005). Nessuno di questi casi è riferibile alla legge Calderoli, che è una legge ordinaria di natura procedurale, per nulla necessaria (tantomeno vincolata) per dare attuazione all’articolo 116, terzo comma della Costituzione. Lo testimonia il fatto che le intese tra Stato e Regioni possono essere approvate dal Parlamento ai sensi dell’attuale disposizione costituzionale direttamente, anche in assenza di una ulteriore legge di procedura, ritenuta attuativa della disposizione costituzionale (il governo Gentiloni, che ha iniziato il processo, era infatti così orientato, e così anche il successivo Governo Conte I), né, in ogni caso, le intese (per meglio dire: le successive leggi rinforzate di approvazione parlamentare delle intese) possono essere ritenute vincolate da una legge ordinaria precedente (com’è ora con la legge Calderoli). Se le future intese possono essere approvate anche in assenza o in deroga alla normativa vigente, va da sé che non siamo di fronte ad una normativa costituzionalmente necessaria o vincolante.
Neppure la tutela minima che sarebbe comunque apprestata dalla legge Calderoli può essere richiamata. A differenza che nei casi precedenti (in particolare le sent. n. 26 del 1981 e n. 35 del 1997) non può ora richiamarsi nessuna abrogazione di una disciplina vigente che opera un minimo di protezione di situazioni a contenuto costituzionalmente vincolato. Per quanto riguarda la parte relativa all’emarginazione del Parlamento, in caso, risulta realizzare una normativa limitativa delle prerogative parlamentari e costituzionali; per quanto riguarda la parte dedicata alla “determinazione” dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (Lep), essa si limita a definire un percorso per la loro individuazione e a definire i principi relativi all’attribuzione delle future risorse finanziarie, umane e strumentali alle funzioni trasferite, ma non appresta nessuna tutela diretta ad “assicurare” il loro necessario rispetto, come indiscutibilmente emerge dalla clausola espressa di invarianza finanziaria.
Anche per questo punto, dunque, la richiesta di abrogazione per via referendaria è da ritenere ammissibile.
3️⃣ LA PRESUNTA DISOMOGENEITÀ DEL QUESITO
La terza obiezione denuncia una presunta disomogeneità del quesito che conterrebbe oggetti, disposizioni e discipline diverse. Questa obiezione non tiene conto che il referendum contro l’autonomia differenziata ha natura dichiaratamente abrogativa. Almeno da questo punto di vista assolutamente in linea con quanto imposto dall’articolo 75 della nostra Costituzione, che prevede espressamente l’abrogazione totale dell’intera legge. Non è applicabile, dunque, al caso di specie tutta quella pur ampia ma controversa giurisprudenza (ad iniziare dalla sent. n. 16 del 1978) elaborata per limitare i referendum manipolativi o di abrogazione parziale della legge. In questo caso non viene proposta alcuna manipolazione del quesito, nessun ritaglio della normativa a fini di introdurre surrettiziamente una nuova regolamentazione, e puntuale appare la ratio che la ispira. La matrice razionalmente unitaria è intrinseca al quesito posto, che punta all’abrogazione totale della normativa vigente, senza scendere a distinguere i differenti casi: pertanto il quesito risulta “chiaro, univoco ed omogeneo”, come richiede la giurisprudenza costituzionale.
La domanda è secca:
“Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n. 86” (la legge Calderoli)
La nettezza del quesito, la sua semplicità, cioè essenzialità, rende inconfondibile, inequivocabile e chiara la domanda formulata agli elettori.
Un quesito che è stato formulato in maniera da salvaguardare nel modo più proprio e rigoroso la genuina manifestazione della volontà popolare, che – in caso – sarebbe stata compromessa da una scelta arbitraria di commi, articoli o parti della legge, “indulgendosi al metodo della elaboratezza, che non si addice ed, anzi, contraddice all’istituto generale della abrogazione” (così la sent. 27 del 1981, ma vedi giurisprudenza costante sin dalla sent. n. 16 del 1978).
Nel nostro caso la scelta dei promotori del referendum è stata improntata alla chiarezza della domanda da sottoporre al corpo elettorale: unitaria e onnicomprensiva.
Sarebbe contraddittorio ora imputare a tale univoca scelta di volere confondere l’elettore.
Si tratta viceversa di un ritorno allo spirito del referendum e alla sua logica dicotomica, Sì o No alla legge vigente.
Ciò dovrebbe portare a ritenere, anche in questo caso, l’ammissibilità della richiesta referendaria.
→ Sul sito di “Salviamo la Costituzione”, gli atti integrali del Convegno su “L’ammissibilità del referendum sull’autonomia differenziata”
tenuto lo scorso 14 novembre presso l’Università la Sapienza di Roma, con gli interventi di Gaetano Azzariti, Christian Ferrari, Barbara Pezzini, Gaetano Silvestri, Massimo Villone, Alessandra Algostino, Vittorio Angiolini, Adriana Apostoli, Francesco Pallante, Mauro Volpi, Maria Agostina Cabiddu, Michele Della Morte, Laura Ronchetti, Massimo Siclari, Rolando Tarchi, Renato Balduzzi.
🔹La Corte Costituzionale si riunisce per l’ammissibilità del Referendum Cittadinanza

15 Gennaio 2025
Lunedì prossimo, 20 gennaio, alle ore 9:30, la Corte Costituzionale si riunirà per decidere se il Referendum Cittadinanza verrà ammesso oppure no
In pochi giorni abbiamo dimostrato a istituzioni sorde che sul tema della cittadinanza si è levata una voce forte. Oltre 637 mila persone hanno firmato, 75 organizzazioni hanno aderito, 60 sindaci e sindache, e un centinaio tra artisti, scrittori e influencer hanno usato la loro voce per rendere più forte la nostra.
Questa grande onda democratica si è sollevata, lasciando a bocca aperta solo chi non è capace di ascoltare il Paese: una nazione che sente, che sogna, che desidera

Ora la parola passa alla Corte Costituzionale e noi possiamo solo dire: abbiamo fiducia
Abbiamo una grande fiducia che i giudici diranno: SÌ
Questo primo “sì” avrebbe la forza di aprire un dibattito importante, non solo sul futuro delle persone che aspettano la cittadinanza, ma sul futuro stesso della nostra Italia 🇮🇹

