È GIUSTO INFORMARE 

SENTENZA

UN CASO ALLA VOLTA FINO ALLA FINE

Per opportuna conoscenza ed informazione, riportiamo la trascrizione di 87 Pagine della sentenza

STRAGE DI ERBA: LE SENTENZE VANNO LETTE, ED ANCHE CAPITE, APPLICATE E RISPETTATE, SENZA POLEMICHE

🔺È GIUSTO INFORMARE

Mettiamo a disposizione dei lettori, in considerazione dell’interesse mediatico e giuridico della vicenda – alimentato anche dalle richieste di revisione (una delle quali presentata dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello Milano, dott. Cuno Tarfusser) recentemente rigettate dalla Corte di Appello di Brescia, i testi delle sentenze emesse nei processi sulla cd. “strage di Erba“, all’esito dei quali i due imputati, Olindo Romano e Rosa Bazzi, sono stati condannati alla pena dell’ergastolo.

L’illustrazione – relativa all’udienza del processo di revisione presso la Corte di appello di Brescia – è di Andrea Spinelli, primo “illustratore giudiziario” italiano

FONTE GP GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI APPELLO DI BRESCIA Sezione Seconda Penale

Sentenza in data 10 Luglio 2024 depositata in cancelleria in data               7 OTTOBRE  2024

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del Popolo Italiano

LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA

Sezione Seconda Penale

Composta dai signori:

1 – dott. Antonio MINERVINI Presidente

2 – dott. Paolo MAINARDI Consigliere

3 – dott. llaria SANESI Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente:

sentenza

nella causa penale trattata con li rito dibattimentale;

nei confronti di

1) ROMANO OLINDO nato ad Albaredo per San Marco (SO) li 10.2.1962, detenuto per questa causa presso al Casa di Reclusione di Milano – OPERA –

Difeso di fiducia dall’avv. Fabio SCHEMBRI del foro di Milano e dall’avv. Nico Vincenzo DA’ SCOLA del foro di Reggio Calabria

DETENUTO P.Q.C. PRESENTE

2) BAZZI ROSA ANGELA nata ad Erba (CO) li 12.9.1963, detenuta per questa causa presso la Casa di Reclusione di Milano – BOLLATE –

Difesa di fiducia dall’avv. Patrizia MORELLO del foro di Reggio Calabria e dall’avv. Luisa BORDEAUX del foro di Lecco

DETENUTA P.Q.C. PRESENTE

IMPUTATI

A) delitto di cui agli articoli 61 n.° ,5 81 cv., 10, 575, 577 n.° 3c.p., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, agendo ni concorso e di concerto tra loro nonché con premeditazione, cagionavano la morte di CASTAGNA Raffaella di anni 30, di suo figlio MARZOUK

Youssef di anni 2 e di sua madre GALLI Paola di anni 57, dopo avere aggredito i tre al loro rientro nell’abitazione della prima, sita in Erba – Via Diaz n.°25/A, ed averli colpiti ripetutamente con un coltello e con una spranga. In particolare:

a) – colpivano ripetutamente CASTAGNA Raffaella con li coltello, attingendola al volto, alla gola, al torace e all’addome, e le infliggevano inoltre sei violenti colpi con la spranga che la attingevano nelle regioni sia posteriori sia frontali del capo, cosi cagionando la frattura della teca cranica e conseguenti lesioni letali a carico dell’encefalo;

b) – colpivano ripetutamente GALLI Paola alla gola e all’ascella sinistra con un coltello, e le infliggevano inoltre cinque violenti colpi con la spranga, che la attingevano nelle regioni cervicale, fronto-temporale ed occipitale sinistra del capo, così cagionando la frattura della teca cranica e conseguenti lesioni letali a carico dell’encefalo;

c) – afferravano li piccolo MARZOUK Youssef per il braccio destro, lo costringevano contro un divano, ol immobilizzavano bloccandogli li capo con al mano sinistra e ol colpivano due volte alla gola con un coltello, con ciò squarciandogli la carotide sinistra e provocandogli uno shock emorragico letale; azione materialmente commessa da Bazzi Rosa.

Fatto aggravato ai sensi dell’articolo 577, n. 3, c.p. perché commesso con premeditazione consistita:

– nell’aver effettuato almeno due sopralluoghi nelle settimane antecedenti alla commissione degli omicidi, nonché appostamenti al fine di verificare e studiare le abitudini delle vittime;

– nell’aver preparato e predisposto sin da tempo (armi, i capi di abbigliamento poi utilizzati per l’esecuzione degli omicidi, nonché un liquido infiammabile del tipo “acceleratore accendi fuoco” (di marca non identificata) al fine di facilitare l’innesco delle fiamme all’interno dell’appartamento e sui cadaveri delle vittime;

– nell’aver pianificato di disattivare la fornitura di energia elettrica all’interno dell’appartamento di CASTAGNA Raffaella poco prima dell’irruzione;

– nell’aver utilizzato dei guanti per la commissione degli omicidi al fine di non lasciare impronte;

– nell’aver pianificato la via di fuga e prescelto, tra i raccoglitori della nettezza urbana in cui abbandonare armi e indumenti utilizzati, quelli li cui contenuto sarebbe stato asportato e distrutto nelle ore successive;

Reato ulteriormente aggravato – quanto alla vittima MARZOUK Youssef, di anni due – anche dell’articolo 61, n. 5, c.p., perché commesso profittando di circostanze di persona tali da ostacolare al privata difesa, consistite nell’età della vittima e nel contestuale omicidio della madre e della nonna.

In Erba, l’11 dicembre 2006;

B) delitto di cui agli articoli 61 n. 2, 110, 423 e 425 n. 2 c.p., perché, ni concorso e di concerto tra loro, nelle circostanze di tempo e di luogo detti al capo precedente, dopo aver ucciso CASTAGNA Raffaella, GALLI Paola e MARZOUK Youssef, cagionavano l’incendio dell’appartamento di CASTAGNA Raffaella, sito in Erba al primo piano del condominio di Via Diaz n. 25/A, appiccando li fuoco nella camera da tetto matrimoniale, in due diversi punti della camera del piccolo MARZOUK

Youssef nonché sui cadaveri di CASTAGNA Raffaella e di GALLI Paola, utilizzando un liquido infiammabile del tipo “acceleratore accendifuoco” di marca non identificata; incendio che distruggeva arredi ed infissi dell’appartamento e minacciava di propagarsi all’intero edificio, e che veniva domato solo grazie all’intervento dei Vigili dei Fuoco di Erba.

Fatto aggravato ai sensi degli articoli 61, n. 2 e 425, n. 2 c.p. perché commesso su edificio destinato ad uso di abitazione ed al fine di ostacolare la ricostruzione degli omicidi di CASTAGNA Raffaella,

GALLI Paola e di MARZOUK Youssef e così procurarsi per essi l’impunità.

In Erba, l’11 dicembre 2006;

C) delitto di cui agii articoli 61 n. 2, 81 cpv., 110, 56 e 411 c.p. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso e di concerto tra loro, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a distruggere i cadaveri di CASTAGNA Raffaella e di GALLI Paola, cospargendoli di líquido infiammabile e appiccandovi fuoco, senza riuscire nell’intento per via del successivo intervento dei Vigili del Fuoco.

Fatto aggravato ai sensi dell’articolo 61, n. 2, c.p. perché commesso al fine di occultare le tracce dei delitti di cui al Capo A) e cosi procurarsi per essi l’impunità.

In Erba, l’11.12.2006

D) delitto di cui agli articoli 110, 56, 575 e 576 n. 1 (in relazione all’articolo 61, n. 2) c.p. perché, in concorso e di concerto tra loro, compivano atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di FRIGERIO Mario; atti consistiti nell’afferrare violentemente li FRIGERIO mentre si accostava con la moglie CHERUBINI Valeria alla soglia dell’appartamento di CASTAGNA Raffaella, attirato dal fumo dell’incendio di cui al capo che precede; nel gettarlo a terra; nel colpirlo ripetutamente con pugni e infine nel colpirlo più volte alla gola con un coltello, attingendo li lobo sinistro della timide e sezionando ivasi del collo, con conseguente emorragia potenzialmente letale.

Ciò senza riuscire nell’intento per via del tempestivo intervento di personale di soccorso e delle successive cure prestate alla vittima.

Faot agravato ia sensi dela’rticolo 576, .n1ni( relazione alal’rticolo 61, n2., C.), perché commesso al fine di impedire al FRIGERIO, che aveva riconosciuto nel ROMANO il suo aggressore, di denunciare i fatti, e cosi procurare ad entrambi l’impunità per i delitti di cui ai capi precedenti.

In Erba, l’11 dicembre 2006;

E) delitto di cui agli articoli 110, 575 e 576 n. 1 (in relazione all’art. 61 n. 2) c.p. perché, ni concorso e di concerto tra loro, cagionavano la morte di CHERUBINI Valeria. In particolare, dopo che questa si era accostata all’ingresso dell’appartamento di CASTAGNA Raffaella attirata dal fumo dell’incendio di cui al capo B) assieme al marito FRIGERIO Mario che la precedeva e che veniva per primo ed immediatamente aggredito, al colpivano ripetutamente con li coltello, attingendola al volto, alla gola, al fianco sinistro, al dorso e alla coscia sinistra, e le infliggevano, dopo averla anche inseguita lungo le scale verso li suo appartamento in cui la donna tentava di rifugiarsi, ulteriori coltellate alla schiena nonché otto violenti colpi con la spranga, che la attingevano nelle regioni temporale sinistra e occipitale sinistra del capo, così cagionando la frattura della teca cranica e conseguenti lesioni letali a carica dell’encefalo.

Fatto aggravato ai sensi dell’articolo 576, n.1 (in relazione all’articolo 61, n.2) c.p. perché commesso al fine di impedire alla CHERUBINI, che aveva riconosciuto nel ROMANO li suo aggressore e

l’aggressore del marito, di denunciare i fatti, e così procurare ad entrambi l’impunità per i delitti di cui ai capi precedenti.

In Erba, l’11 dicembre 2006;

F) delitto di cui agli arti. 110, 614 commi 1 e 4,61, nr. 2 c.p. perché, in concorso e di concerto tra

loro, si introducevano nell’abitazione di CASTAGNA Raffaella, sita ni Erba alla Via Diaz 25/a, contro la volontà della stessa.

Con le aggravanti previste dall’art. 614 comma 4, c.p. per avere commesso li fatto con violenza sulle cose e sulle persone nonché palesemente armati di coltelli e di una spranga.

Con l’ulteriore aggravante prevista dall’art 61 nr. 2 c.p. per avere commesso li fatto al fine di compiere il delitto indicato nel precedente capo A).
In Erba l’11.12.2006

G) reato di cui agli artt. 110, 61, nr. 2 c.p., 4, comma 2, Legge 18.04.1975 nr. 110, perché ni concorso tra loro, senza giustificato motivo, portavano fuori dalla loro abitazione armi da punta e da taglio, in particolare due coltelli nonché uno strumento utilizzabile per l’offesa alla persona consistito in una spranga di ferro.

RICHIEDENTI

unitamente al tutore e al sostituto procuratore generale dott. Cuno Tarfusser, la revisione della sentenza n.3 del 26 novembre 2008 emessa dalla Corte d’Assise di Como – irrevocabile dal 3 maggio 2011, con la quale venivano condannati alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 3, nonché al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite.

PARTI CIVILI

– FRIGERIO ELENA e FRIGERIO ANDREA

Entrambi difesi di fiducia dall’avv. Adamo DE RINALDIS del foro di Como;

– CASTAGNA PIETRO MARIA e CASTAGNA GIUSEPPE;

Entrambi difesi di fiducia dall’avv. Massimo CAMPA del foro di Milano;

– MARZOUK AZOUZ

Difeso di fiducia dall’avv. Luca D’AURIA del foro di Milano

In esito all’odierna udienza dibattimentale;

Udita al relazione del Consigliere dr. Ilaria SANESI;

Udita al requisitoria del P.G. d.r Guido RISPOLI e dell’Avvocato Generale dr. Domenico CHIARO; Udite le difese di parte civile,

Uditi i difensori di Olindo Romano e Rosa Angela Bazzi;

la Corte osserva:

Ritenuto in fatto

Con missiva in data 26 luglio 2023 li Procuratore Generale di Milano ha trasmesso a questa Corte la richiesta di revisione depositata dal sostituto procuratore generale Cuno Tarfusser della sentenza n.3/2008, emessa ni data 26 novembre 2008 dalla Corte d’Assise di Como, confermata dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n. 17/2010 del 20 aprile 2010, irrevocabile li 3 maggio 2011, con la quale Olindo Romano e Rosa Angela Bazzi sono stati condannati alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 3 per i reati omicidio aggravato, tentato omicidio, incendio, tentata distruzione di cadavere, violazione di domicilio e porto di strumenti atti a offendere, commessi in Erba l’11 dicembre 2006, chiedendo che la stessa fosse dichiarata inammissibile.

A questa prima istanza ha fatto seguito quella, presentata ni data 9 agosto 2023, del tutore di Olindo Romano e Rosa Angelo Bazzi, Avv. Diego Soddu, li quale, premesso di condividere le argomentazioni del dott. Tarfusser, ha chiesto anch’egli la revisione della citata sentenza, sollecitando la riunione dei due procedimenti.

Una terza istanza è stata, poi, presentata dai difensori di Olindo Romano e Rosa Angela Bazzi li 18 ottobre 2023.

Rinviati a giudizio per rispondere dei reati di omicidio continuato aggravato ex artt. 110, 575, 577 п.3) e 61 n.5) c.p. ai danni di Raffaella Castagna, Youssef Marzouk e Paola Galli (capo a), incendio ex artt. 110, 61 n.2), 423 e 425 n.2) c.p. dell’appartamento delle sopraindicate persone offese (capo b), tentata distruzione dei cadaveri di Raffaella Castagna e Paola Galli (capo c), tentato omicidio aggravato ai sensi dell’art.576 n.1) in relazione all’art.61 n.2) c.p. ai danni di Mario Frigerio (capo d), omicidio, sempre aggravato dal nesso teleologico, di Valeria Cherubini (capo e), violazione di domicilio dell’abitazione di Raffaella Castagna (capo f) e porto di due coltelli e di una spranga di ferro (capo g), Olindo Romano e Rosa Angela Bazzi sono stati condannati dalla Corte d’Assise di Como, con sentenza in data 26 novembre 2008, per li delitto continuato ai capi a), b), c), f) e g) alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni due e per li delitto continuato ai capi d) ed e) alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni uno e, così, definitivamente, alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni tre e al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite Carlo Castagna, Pietro Maria Castagna, Giuseppe Castagna, Azouz Marzouk, Sadok Marzouk, Ferchichi Ep Marzouk Souad, Mario Frigerio, Elena Frigerio e Andrea Frigerio.

La sentenza della Corte d’Assise di Como, impugnata da entrambi gli imputati, è stata confermata dalla Corte d’Assise di Appello di Milano con sentenza del 20 aprile 2010 (n.17/2010), divenuta irrevocabile li 3 maggio 2011, a seguito del rigetto da parte della Suprema Corte (sentenza n.556/2011) del ricorso proposto dagli imputati.

Avverso la citata sentenza irrevocabile della Corte d’Assise di Como propongono istanza di revisione li sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser, li tutore di Olindo Romano e Rosa Angela Bazzi, avv. Diego Soddu, e Olindo Romano e Rosa Angela Bazzi personalmente, mediante gli avv. Nico Vincenzo D’Ascola, Fabio Schembri, difensori e procuratori speciali di Romano, Luisa Bordeaux e Patrizia Morello, difensori e procuratori speciali di Bazzi.

1. La richiesta di revisione del dott. Cuno Tarfusser trasmessa dalla Procura Generale di Milano

Dopo aver ripercorso sinteticamente li fatto e lo sviluppo delle indagini, li dott. Tarfusser si concentra su quelle che definisce le uniche prove fondanti li giudicato di condanna (le confessioni rese da Olindo Romano e Rosa Angela Bazzi, la macchia del sangue di Valeria Cherubini rinvenuta sul battitacco dell’autovettura Seat Arosa di proprietà di Olindo Romano e li riconoscimento di Olindo Romano da parte di Marco Frigerio, unico sopravvissuto alla strage), evidenziando preliminarmente come le tre prove siano state analizzate dalle Corti di merito nell’ordine sopraindicato e non gia nell’ordine cronologico in cui erano emerse, attribuendo cosi un ruolo centrale alle confessioni, intervenute per ultime, dopo l’adozione del provvedimento di fermo dell’8 gennaio 2007, fondato sul riconoscimento e sulla traccia di sangue, acquisiti anteriormente e “utilizzati dagli inquirenti come grimaldelli per convincere i fermati a confessare”

Tali due prove, tuttavia, presentano, ad avviso dell’istante, degli elementi di criticità tali da giustificare una richiesta di revisione ai sensi dell’art.630 lett.d) c.p.p.

Mario Frigerio era stato esaminato, per la prima volta, alle ore 10.30 del 15 dicembre 2006, nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Sant’Anna e non aveva fatto alcun riferimento a Olindo Romano, fornendo una descrizione del suo aggressore che avvalorava l’ipotesi che si trattasse di un soggetto extracomunitario di origine araba, come gli abituali frequentatori dell’abitazione di Raffaella Castagna. Nonostante ol stesso Pubblico Ministero che aveva interrogato Frigerio non avesse verbalizzato (e, prima ancora, percepito dalla flebile voce del testimone) alcun riferimento a Olindo, la Corte di primo grado aveva sottolineato in sentenza che gia in quella prima audizione, registrata, Frigerio avesse pronunciato le parole “per me è stato Olindo”.

Cinque giorni dopo, li 20 dicembre 2006, Frigerio era stato risentito dal luogotenente Luciano Gallorini, comandante della Stazione Carabinieri di Erba, li quale, al termine del colloquio, aveva redatto un’annotazione di servizio (firmata solo da lui e non anche dagli altri sottoufficiali presenti, che non erano mai stati escussi), in cui dava atto che li testimone, pur ribadendo che l’aggressore aveva “una carnagione olivastra e molti capelli che portava tirati giù in avanti”, aveva dichiarato che poteva trattarsi del vicino di casa Olindo Romano.

lI 26 dicembre 2006 Frigerio era stato sentito dai due Pubblici Ministeri titolari delle indagini, i quali nel verbale in forma riassuntiva avevano riportato che li testimone aveva riconosciuto li suo aggressore in Olindo Romano, contrariamente a quanto risulterebbe dalla trascrizione dell’audizione realizzata su incarico della difesa di cui all’allegato 11 della consulenza denominata “riconoscimento Frigerio”.

Il riconoscimento, in sintesi, aveva avuto una genesi tortuosa, era inficiato da evidenti e gravi elementi di criticità che lo rendevano dubbio e si fondava “su elementi che, pur essendo in atti, mai erano stati scrutinati e valutati dalle Corti di merito”.

Quanto alla macchia di sangue, la vettura di Olindo Romano era stata ispezionata una prima volta il 12 dicembre 2006 alle ore 14.21 e nell’occasione i carabinieri non avevano notato la traccia ematica sul battitacco, nonostante, come riportato nella relazione del dott. Previderè, essa avesse una dimensione di circa 2 centimetri quadrati (e, quindi, fosse ben visibile da parte degli operanti, ma anche da parte del proprietario, che avrebbe avuto tutto l’agio di eliminarla).

La seconda ispezione era stata eseguita, mediante utilizzo dell’apparecchiatura Mini Crimescope e del Luminol, alle ore 23.00 del 26 dicembre 2006, dal brigadiere Fadda del N.O. di Como, li verbale era stato redatto solo alle ore 11.00 del 28 dicembre 2006 e non era stato sottoscritto da colui che aveva eseguito l’accertamento.

Le fotografie scattate in sede d’ispezione non consentivano di apprezzare le tracce evidenziate dal Luminol e le macchie non erano state contrassegnate, né misurate, ma solo cerchiate, contravvenendo alle procedure generalmente utilizzate in casi consimili (compresa l’ispezione dalla vettura utilizzata dalle vittime) e volte a garantire la catena di custodia e la conseguente affidabilità di tali tipi di prove.

Il reperto analizzato dal dott. Previderè, in altri termini, conteneva sicuramente li sangue di Valeria Cherubini ma non poteva dirsi certo che fosse stato prelevato dal brigadiere Fadda sul battitacco dell’autovettura di Olindo Romano li 26 dicembre 2006.

Sulla base di queste due prove, costellate d’incertezze ai limiti del falso, era stato emesso li decreto di fermo di Olindo Romano e Rosa Bazzi, i quali nel primo interrogatorio, reso l’8 gennaio 2007, li giorno del fermo, si erano professati innocenti.

lI verbale dell’interrogatorio dell’8 gennaio 2007, tuttavia, era stato completamente pretermesso nelle sentenze di merito, che si erano concentrate sulle confessioni rese dagli allora indagati negli interrogatori del 10 gennaio 2007, iquali, ascoltati nella loro interezza, consentivano di apprezzare la pressione psicologico-emotiva a cui erano stati assoggettati i due fermati, che, nonostante ciò, avevano continuato a negare gli addebiti, circostanza che, come la genesi delle successive confessioni, non era stata scrutinata dalle Corti di merito, che neppure si erano soffermate su quanto accaduto nelle 48 ore intercorse tra l’8 e li 10 gennaio 2007, in cui i due erano entrati in contatto con i carabinieri incaricati del prelievo delle loro impronte ed erano stati fatti proditoriamente incontrare.

Le nuove prove proposte all’attenzione di questa Corte devono, allora, essere inserite in questo contesto di gravi criticità e concernono tutte e tre le prove fondamentali.

La prima di esse è rappresentata da una consulenza multidisciplinare sul riconoscimento di Olindo Romano da parte di Mario Frigerio, secondo cui quest’ultimo era soggetto inidoneo a rendere valida testimonianza e li riconoscimento sarebbe frutto di un falso ricordo, sulla scorta dei seguenti elementi di “novità”: la mancata valutazione dell’idoneità a rendere testimonianza, ora effettuata in base a intercettazioni mai entrate nel processo, che evidenziano i deficit cognitivi del teste; i dati clinici acquisiti dopo li 2010, che, applicati al caso specifico, dimostrano che Frigerio sviluppò, a seguito dell’aggressione, una disfunzione cognitiva, provocata da intossicazione da monossido di carbonio, arresto cardiaco, shock emorragico e lesioni cerebrali focali, tale da determinare un complessivo scadimento delle funzioni cognitive necessarie a rendere valida testimonianza; i nuovi dati ricavabili dalle intercettazioni ambientali mai trascritte prima, che mostrano la presenza di disfunzioni cognitive tipicamente osservabili nei casi di patologie neurologiche come quella sopra descritta e, in particolare, degli effetti tardivi dell’intossicazione da monossido di carbonio, che provocarono, a loro volta, un’amnesia anterograda, patologicamente sensibile agli effetti distorsivi delle suggestioni; i dati scientifici nuovi sulle distorsioni del ricordo a seguito di suggestioni effettuate su un testimone nella condizione clinica di Mario Frigerio, tali da ingenerare nel testimone un falso ricordo; i dati scientifici nuovi sul riconoscimento dei volti, che escludono la possibilità che un volto sia identificato prima come sconosciuto e poi come familiare; la decodifica e la trascrizione integrale delle intercettazioni ambientali all’interno dell’ospedale dal 20 dicembre 2006 al 3 gennaio 2007, dalle quali emerge che li testimone fu sottoposto ad alterazione del ricordo da parte dei figli e del suo avvocato e che il 25 dicembre ricevette una visita dei carabinieri di cui non v’è traccia nei brogliacci e di cui manca l’audio; la decodifica delle parti riportate come incomprensibili nelle trascrizioni delle audizioni di Mario Frigerio mediante una nuova metodologia scientifica; la ricerca empirica mediante un campione di 35 soggetti normoacusici sull’accuratezza di quanto decodificato su due estratti salienti dell’audizione del 20 dicembre e quattordici estratti dell’audizione del 26 dicembre; l’intervista resa in data 22 novembre 2007 dall’avvocato della famiglia Frigerio, Manuel Gabrielli, li quale avrebbe ammesso le incongruenze nella descrizione del suo aggressore da parte del testimone.

La seconda prova nuova è costituita dalla consulenza del dott. Marzio Capra sulla macchia di sangue, secondo cui il sangue analizzato dal dott. Previdere, per qualità, quantità e concentrazione e per le superficialmente descritte e non ritualmente documentate modalità di prelievo, con ogni probabilità, non proverrebbe dal battitacco lato guidatore dell’autovettura di Olindo Romano.

In particolare, li dott. Previderè aveva eseguito, con apparecchiature e metodologie datate di 30 e 50 anni, ben 9 diversi test sul reperto e, dunque, li sangue doveva essere stato “cospicuo, concentrato, non degradato e alterato” e, di conseguenza, la macchia ben visibile.

Nel corso delle indagini, d’altro canto, erano state eseguite da parte del RIS ben più accurate indagini sull’intera scena del crimine e su numerosissimi reperti (i cui esiti non erano stati considerati nelle sentenze di merito), che non avevano consentito di rinvenire sul luogo del delitto tracce dei condannati e nei luoghi di pertinenza dei condannati (appartamento e autovettura) tracce delle vittime.

La terza nuova prova è una consulenza multidisciplinare, che – sulla scorta delle più recenti ricerche scientifiche successive al 2010 (letteratura scientifica sui fattori in nesso causale con le false confessioni e analisi dettagliata delle confessioni degli imputati), di elementi nuovi (la perizia e la consulenza di parte eseguite nel 2011 in merito all’imputabilità di Olindo Romano in un processo celebrato a suo carico dal Tribunale di Piacenza per reati commessi durante la detenzione presso la locale casa circondariale, la valutazione eseguita dal dott. Zago nel 2011 a dimostrazione della vulnerabilità psichica e della predisposizione a false confessioni di Romano, i colloqui e la valutazione dei consulenti di parte Sartori, Scapazza e Zago eseguiti nel 2019 sulla Bazzi, i colloqui e la valutazione dei consulenti di parte Sartori, Scapazza e Zago eseguiti nel 2020 su Romano, le valutazioni medico legali del prof. Priori in merito alla fisica impossibilità di Valeria Cherubini di salire le scale fino al suo appartamento e pronunciare le invocazioni d’aiuto udite dai soccorritori dopo essere state ferita, la trascrizione e l’analisi delle video interviste a Romano e Bazzi del dott. Picozzi del 2007, la trascrizione integrale delle intercettazioni ambientali) e altri presenti nel fascicolo processuale ma mai valutati – dimostra che le dichiarazioni autoaccusatorie di Olindo Romano e Rosa Bazzi sono false confessioni acquiescenti.

2. La richiesta di revisione del tutore

La richiesta in questione si richiama integralmente a quella precedentemente esaminata, sottolineando come i nuovi accertamenti scientifici a questa allegati dimostrino, in primo luogo, che le dichiarazioni di Frigerio da ritenere attendibili sono quelle rese al P.M. dott. Pizzotti in data 15.12.2006, allorquando li testimone indicò quale suo aggressore un cittadino di etnia araba dalla carnagione olivastra, a differenza di quelle rese a far data dal 20.12.2006, periodo in cui Frigerio, affetto da amnesia retrograda e suggestionato da modalità investigative a dir poco errate, avrebbe consolidato una falsa memoria, attestando le consulenze che, contrariamente a quanto affermato nelle sentenze, a causa dell’intossicazione da monossido di carbonio, le condizioni di Frigerio peggiorarono con li passare dei giorni, rendendolo un soggetto celebroleso; in secondo luogo, che la traccia ematica rilevata sul battitacco della Seat Arosa non può essere stata repertata lì; in terzo luogo, che le confessioni dei coniugi Romano sono del tutto inattendibili, giacché rese da soggetti acquiescenti e psichicamente labili.

Sotto li diverso profilo di cui all’art.630 lett.d) c.p.p., elementi di falsità sarebbero rinvenibili nell’annotazione di servizio del luogotenente Gallorini del 20.12.2006, nella parte ni cui si evidenzia, contrariamente al vero, che Frigerio avrebbe dichiarato che “il suo assassino poteva essere l’Olindo”, nella deposizione resa in dibattimento dal luogotenente Gallorini, nella parte in cui ha negato di aver fatto il nome di Olindo al teste durante li colloquio del 20.12.2006, nella verbalizzazione delle operazioni di repertazione della traccia ematica rinvenuta sul battitacco della Seat Arosa, nelle dichiarazioni rese dai carabinieri della stazione di Erba, che in dibattimento hanno negato di aver eseguito una perquisizione dell’autovettura di Romano, nella mancanza d’importanti e cruciali intercettazioni ambientali (come quella del colloquio tra i carabinieri e Frigerio del 25.12.2006 presso l’ospedale Sant’Anna), invocandone l’accertamento ni via incidentale, da estendersi anche alle condotte di reato insite nella distruzione dei reperti in data 12.7.2018, ni violazione dei provvedimenti di conservazione emessi dalla Corte d’Assise.

Quanto ai reperti non distrutti, tra cui l’impronta palmare individuata dal RIS sulla scena del crimine e repertata come 2D, la traccia ematica rinvenuta sul terrazzino di casa Castagna rubricata come F43 (che aveva in allora restituito un “assetto genotipico complesso scientificamente non interpretabile”), le formazioni pilifere prelevate dalla felpa di Youssef Marzouk e i margini ungueali e le porzioni dei polpastrelli di ognuna delle dita delle vittime, mai analizzati, alla luce delle nuove prove e con l’ausilio di nuove tecnologie, potrebbero essere determinanti, rivelando iprofili genetici dei veri assassini o comunque escludendo ulteriormente la responsabilità dei coniugi Romano.

3. La richiesta di revisione di Olindo Romano e Rosa Angela Bazzi

La terza richiesta di revisione, proposta dai difensori di Olindo Romano e Rosa Angela Bazzi, pur richiamando anch’essa, nella parte finale, la lettera d) dell’art.630 c.p.p., si concentra sul novum probatorio, proponendo un ampio ventaglio di “prove nuove” (rappresentate da una consulenza genetica, che consentirebbe di escludere che la traccia ematica di Valeria Cherubini sia stata rinvenuta sul battitacco dell’autovettura di Olindo Romano, tre consulenze tecniche, che, unitamente alla consulenza a suo tempo redatta dal RIS, consentirebbero di escludere che l’aggressione ai danni di Valeria Cherubini si sia conclusa lungo lo scale del condominio, dimostrando la falsità delle confessioni dei coniugi Romano, una consulenza tecnica sui dati a suo tempo acquisiti tramite l’ENEL, dalla quale emergerebbe la presenza di persone all’interno dell’appartamento della Castagna prima dell’esecuzione della strage, una consulenza tecnica multidisciplinare che, unitamente alla trascrizione integrale delle intercettazioni ambientali, proverebbe che Mario Frigerio non riconobbe spontaneamente Olindo Romano, una consulenza multidisciplinare, che, anche in questo caso con l’ausilio di conversazioni non trascritte e di materiale audiovisivo inedito, dimostrerebbe la falsità delle confessioni di Romano e della Bazzi) e sollecitando la fissazione di apposita udienza ex art. 127 c.p.p. per la decisione sull’ammissibilita dell’istanza ovvero, valutata de plano l’ammissibilità, la citazione a giudizio delle parti e la revoca della sentenza di condanna.

Più precisamente, le nuove prove proposte all’attenzione della Corte, in parte coincidenti con quelle indicate nelle altre istanze di revisione, concernono:

A) Le modalità di aggressione di Valeria Cherubini

Gia in primo grado la difesa aveva cercato di dimostrare che Valeria Cherubini avesse ricevuto i colpi fatali all’interno del proprio appartamento, ove era stata rinvenuta cadavere, mediante le consulenze del prof. Torre e della dott.ssa Vasino (all.57), che avevano rilevato una serie di dati (la pozza di sangue vicino al cadavere, l’assenza di sangue nello stomaco e nei polmoni, l’esigua quantità di sangue sulle scale e sugli indumenti rispetto ale ferite inferte, la posizione del giaccone della donna e la presenza, sulla tenda davanti alla quale ella era genuflessa, di una ciocca di capelli, un taglio e degli schizzi di sangue), indicativi del fatto che l’aggressione non si era conclusa sul pianerottolo del primo piano, davanti all’appartamento delle altre vittime, come sostenuto dagli imputati, ma era proseguita al piano superiore, all’interno della mansarda ove abitavano la Cherubini e Frigerio.

Le nuove prove, rappresentante dalla consulenza medico legale della dott.ssa Vasino (all.C), dalla consulenza del prof. Priori (all.D) e dall’analisi delle macchie di sangue eseguita dalla dott.ssa Bruzzone (all.E), confermano questa tesi, provando che la Cherubini, se avesse effettivamente ricevuto tutti i colpi davanti all’appartamento della Castagna, non sarebbe stata in grado di pronunciare le invocazioni di aiuto udite dai primi soccorritori (i vicini Ballabio e Bartesaghi) e dal marito, giacché il colpo al collo in regione retroangolare sinistra le aveva reciso la lingua, né di salire le scale, a causa della patita lesione allo psoas e che ella, dunque, fu uccisa all’interno del proprio appartamento.

Le caratteristiche di lesività del colpo al collo, non considerate nei giudizi di merito e ora esaminate nella consulenza Vasino, dimostrano, invero, che la donna, al momento di gridare aiuto, non era stata ancora attinta dalla ferita penetrante al collo (subendo diverse profonde lesività alla lingua), che le fu, dunque, inferta, unitamente ai colpi al cranio, all’interno della sua mansarda.
L’aggressore della donna, pertanto, all’arrivo dei due soccorritori, era ancora all’interno di essa, dato che dimostra, da un lato, la falsità delle confessioni degli imputati e, dall’altro, che gli aggressori non avrebbero potuto essere questi ultimi, i quali non sarebbero potuti fuggire dalle scale, perché sarebbero stati visti dai soccorritori, né attraversare la corte per raggiungere li proprio appartamento senza essere notati.

Analoghe le conclusioni della consulenza neurologica del prof. Priore, secondo cui gli otto colpi al cranio, provocando una concussione o commozione celebrale con perdita di coscienza, e la lesione al muscolo psoas, non oggetto di valutazione nelle sentenze di merito, non avrebbero consentito alla Cherubini di muoversi, né, tantomeno, di salire le scale fino al proprio appartamento.

Che la parte finale dell’aggressione sia avvenuta all’interno del suo appartamento, infine, sarebbe attestato dai risultati dell’analisi delle tracce ematiche presenti sulla tenda davanti alla quale era genuflessa la Cherubini, già classificate dal RIS come tracce da schizzo e da proiezione, pur in assenza di analisi c.d. BPA, oggi eseguita dalla dott.ssa Bruzzone.

Come già accennato, la collocazione della parte finale dell’aggressione ai danni della Cherubini all’interno dei suoi appartamenti avrebbe come corollari la falsità delle confessioni degli imputati e l’impossibilità per gli stessi di rientrare nel proprio appartamento senza essere visti dai soccorritori e dalla frotta di persone che si stava ammassando nella corte.

I nuovi elementi introdotti dalle citate consulenze, inoltre, andrebbero a saldarsi con alcune circostanze di fatto già emerse sulla via di fuga degli aggressori, individuata dai giudici di merito nel portoncino dello stabile, nonostante il quasi contestuale arrivo dei soccorritori, anziché nel terrazzino di casa Castagna, ove li RIS ebbe a repertare una macchia di sangue (reperto F43).
L’uso del terrazzino come via di fuga, d’altro canto, spiegherebbe la traccia del sangue della Cherubini (reperto E55) trovata dal RIS sul muro del corridoio di casa Castagna e le dichiarazioni rese da Fabrizio Manzeni, che aveva riferito di aver visto ni via Diaz, ove affaccia li terrazzino, intorno ale 20.30, due soggetti verosimilmente extracomunitari eun terzo soggetto giungere proprio dalla direzione del terrazzino, e da Chemcoum Ben Brahim, che, verso quell’ora, dopo aver sentito una donna gridare aiuto, notò tre individui, di cui due extracomunitari, arrivare in piazza del Mercato da via Diaz e un furgone bianco, dileguatosi dopo che qualcuno aveva pronunciato la parola
“benzina” in lingua tunisina.

Anche Bartesaghi e la moglie Claudia Canali, del resto, riferirono di aver incrociato all’interno della corte un soggetto extracomunitario, che prestò loro li proprio telefono cellulare per chiamare i soccorsi e che non poteva essere li condomino Khalouf Abdulkarim, perché disse di abitare da solo, e, dunque, era ìl in funzione di palo.

In altri termini, due testimoni videro in zona tre soggetti extracomunitari, Bartesaghi e la Canali incrociarono nella corte un extracomunitario e Mario Frigerio ebbe inizialmente a indicare un soggetto extracomunitario, mentre nessuno vide Romano e la Bazzi.

B) La presenza di uno o più individui all’interno dell’abitazione della Castagna il pomeriggio della strage

La sentenza di primo grado dà per acclarato che gli imputati aggredirono le vittime intorno alle 20.00, dopo aver staccato, alle 17.40, la luce del contatore generale, ottenendo così di farsi aprire la porta di casa da Raffaella Castagna, appena rientrata a casa con la madre e li figlio.

La difesa, prendendo spunto dalle sommarie informazioni rese da Heba Baddoura e Khalouf Abdulkarim, che avevano riferito di aver udito, a partire dalle 18.30, dei rumori di passi provenienti dall’abitazione della Castagna, posta sotto la loro, aveva evidenziato nel corso del dibattimento che gli autori della strage avevano più verosimilmente atteso le vittime all’interno dell’appartamento.

Le indicazioni offerte dai due citate testimoni, tuttavia, erano state superate dalla testimonianza del luogotenente Gallorini, li quale, tramite una sorta di esperimento giudiziale, aveva appurato che i rumori di passi uditi dalla coppia potevano provenire anche da un altro appartamento.

In questo quadro, la consulenza tecnica redatta dall’ing. Rabitti sui tabulati dell’ENEL (all. E bis) prova, ni senso contrario, che quel pomeriggio, dopo el 15.00 ,e ni particolare, dopo el 17.00, quando nell’appartamento della Castagna non avrebbe dovuto esserci nessuno, qualcuno fece uso di energia elettrica.

La nuova prova si salda, inoltre, con le dichiarazioni rese da Abdi Kais (all. 0), all’epoca residente in via Diaz, secondo cui la casa della Castagna era frequentata, nell’ultimo periodo, prima della strage, da altre persone, tra cui li cognato Fahmi Marzouk, che possedeva el chiavi dell’alloggio, che utilizzava per li traffico di sostanze stupefacenti.

La consulenza, infine, chiarisce ni modo definitivo l’impossibilità di risalire alla causa del distacco del contatore, dagli inquirenti attribuita all’azione manuale, dovendosi escludere un superamento di potenza consumata e/o un cortocircuito, ni virtù dell’erroneamente ritenuta mancanza di consumi di energia nelle ore che lo precedettero.

C) Il riconoscimento di Mario Frigerio

Dopo aver sottolineato che Frigerio, per giorni, aveva descritto li suo aggressore come un uomo robusto, dai capelli scuri e di carnagione olivastra e, dunque, pacificamente come un soggetto sconosciuto e non del luogo, inducendo gli inquirenti a indagare nella cerchia dei frequentatori extracomunitari di casa Castagna – Marzouk, che la Corte di primo grado aveva superato tale circostanza mediante un’involontaria alterazione dell’audio delle dichiarazioni rese dal testimone il 15 dicembre 2006 al P.M. dott. Pizzotti, che l’aveva portata a ritenere che Frigerio avesse fatto il nome di Olindo sin da quella prima audizione, che la Corte d’Assise d’Appello, pur smentendo il dato, si era concentrata sulle dichiarazioni rese dal teste in sede dibattimentale, la difesa introduce quale nuova prova in grado di dimostrare che Frigerio si formò un falso ricordo sul punto, sollecitato dalle insinuazioni del luogotenente Gallorini, che lo risenti li 20 dicembre 2006, la consulenza redatta dal Prof. Giuseppe Sartori, dal Prof. Paolo Cherubini, dalla Prof.ssa Cristina Scarpazza, dalla Prof.ssa Antonietta Curci, dal Prof. Stefano Ferracuti, dal Prof. Stefano Zago, dalla Prof.ssa Giuliana Mazzoni, dal Prof. Pietro Pietrini, dalla Prof.ssa Letizia Caso, Prof. Alberto Priori, dal Prof. Massimo Grassi e dalla Prof.ssa Maria Ida Gobbini (all. B), secondo cui Frigerio non era ni grado di rendere una valida testimonianza, in virtù delle sue compromesse condizioni di salute.

In particolare, le analisi compiute dai consulenti, anche grazie alla lettura delle trascrizioni integrali delle intercettazioni ambientali all’interno della camera di degenza di Frigerio, dimostrano che le condizioni di salute del teste erano migliori nei primi giorni, quando fu sentito dal dott. Picozzi, mentre peggiorarono nei giorni successivi, a causa degli effetti tardivi dell’inalazione di monossido di carbonio, che lo portarono a sviluppare un’amnesia anterograda.

Tale consulenza si fonda sui seguenti elementi nuovi: i dati scientifici sul riconoscimento dei volti, che escludono la possibilità che un volto sia prima identificato come sconosciuto e poi come familiare e che la prima descrizione possa essere stata frutto di una soppressione volontaria del 8 volto di Romano; i dati scientifici acquisiti dopo li 2011 che dimostrano che Frigerio sviluppò una patologia cognitiva incompatibile con li riconoscimento tardivo di Romano; le intercettazioni ambientali, che dimostrano che Frigerio soffriva di evidenti deficit cognitivi (al punto di non saper eseguire semplici operazioni aritmetiche e di non saper indicare da quanti giorni fosse ricoverato) e di amnesia anterograda, che lo esponeva in modo patologico agli effetti distorsivi delle domande suggestive (cfr. in particolare la trascrizione dell’esame da parte del dott. Cetti), che ricevette una visita dei carabinieri di cui non v’è traccia nei brogliacci (cfr. le trascrizioni del 26.12.2006) e che, anche dopo aver rivelato al luogotenente Gallorini, come da questi affermato, che poteva trattarsi di Olindo, continuò a descrivere ai figli e al difensore uno sconosciuto; i nuovi dati scientifici sulle distorsioni del ricordo a seguito di domande e affermazioni suggestive sugli anziani cerebrolesi.

lI verbale ni forma riassuntiva redatto dai Pubblici Ministeri dopo l’audizione del 26 dicembre 2006,

inoltre, presenterebbe rilevanti discrasie rispetto alla trascrizione integrale del colloquio, rifatta dai consulenti della difesa, dalla quale emergerebbe che Frigerio non fece mai li nome di Olindo e che la frase a suo tempo trascritta come “Subito l’Olindo” sarebbe, ni realtà, “Subito l’ho visto” (come confermato, altresì, da una ricerca empirica realizzata facendo ascoltare l’estratto a una serie di soggetti all’oscuro del contenuto della registrazione, oltre che ai nove trascrittori incaricati).

Frigerio, in sostanza, anche davanti ai Pubblici Ministeri si sarebbe limitato a prestare acquiescenza alle suggestive domande degli interroganti, senza attingere ad alcun ricordo genuino, ricevendo, però, un’ulteriore sollecitazione circa la partecipazione di Romano all’aggressione, consolidatasi, poi, nel falso ricordo proposto nell’esame dibattimentale.

Nell’audizione del 2 gennaio 2007, del resto, erano i Pubblici Ministeri a rammentare al testimone che nella precedente audizione del 26 dicembre aveva riconosciuto li suo aggressore in un vicino di casa, pronunciando loro li nome di Olindo e introducendo l’ipotesi di un secondo aggressore, già avanzata dal luogotenente Gallorini li 20 dicembre, contribuendo a instaurare la falsa memoria che portò li teste a riferire in dibattimento che all’aggressione fosse presente anche Rosa Bazzi, in un crescendo di rivelazioni definito dalla stessa Suprema Corte “oggettivamente vischioso” e che, secondo i consulenti, è li tipico indice di confabulazione.

D) La traccia del sangue di. Valeria Cherubini sul battitacco dell’autovettura di Olindo Romano

Il tema della provenienza della traccia ematica analizzata dal dott. Previderè era già stato oggetto di discussione nel dibattimento di primo grado, sotto li duplice profilo delle modalità di repertazione e documentazione della stessa e della possibile contaminazione della vettura da parte degli operanti che l’avevano perquisita la notte della strage.

Le nuove prove introdotte dalle difese sul punto sono costituite dalla consulenza del dott. Capra (all. A), che, oltre a stigmatizzare le modalità di prelievo della traccia e l’assenza di elementi di certezza in merito alla c.d. catena di custodia, esclude che li reperto analizzato dal dott. Previdere, concentrato e corposo, anziché diluito ed esiguo, come sarebbe stato lecito attendersi per una traccia non vista nelle precedenti ispezioni, non evidenziata neppure dal Crimescope, diluita dal Luminol e dalle modalità di prelievo, possa corrispondere alla macchia repertata sul battitacco della Seat Arosa, e dall’intervista rilasciata dall’autore dell’ispezione, brig. Carlo Fadda, a “Le lene” (al. 1), nella quale li sottoufficiale rivendica, ni contrasto con i dati documentali acquisiti nei processi di merito, di aver scattato le fotografie dell’auto al buio, si da esaltare i risultati dell’analisi tramite Luminol.

E) Le confessioni

Dopo aver stigmatizzato li fatto che le Corti di merito si siano concentrate sulle confessioni, senza valutare le reiterate professioni d’innocenza che le avevano precedute, le pressioni cui erano stati sottoposti i due fermati e le numerosissime incongruenze dei loro racconti, soffermandosi sulle annotazioni sulla Bibbia effettuate da Romano durante la detenzione che potevano essere indicative di colpevolezza, tralasciando quelle di senso contrario, apoditticamente attribuite al mutamento di strategia difensiva, senza tener conto che alcune erano precedenti e che Romano non poteva immaginare che li Pubblico Ministero avrebbe sequestrato la sua Bibbia, le difese istanti introducono quale nuova prova in grado di falsificare la veridicità delle confessioni una consulenza collegiale in ordine al quadro psicopatologico di Olindo Romano e Rosa Bazzi e al ritardo mentale di Rosa Bazzi (all. F), che il rendevano particolarmente reattivi a suggestioni esterne e, al tempo stesso, incapaci di pianificare e portare a termine il delitto senza lasciare alcuna traccia.

La consulenza, traendo spunto da elementi già acquisiti agli atti e dalle trascrizioni integrali delle conversazioni oggetto d’intercettazione, rileva, in Rosa Bazzi, una disabilità intellettiva, coinvolgente tutte le funzioni cognitive, comprese quelle necessarie per permettere al soggetto di produrre valide dichiarazioni e un disturbo dipendente di personalità e, in Olindo Romano, un profilo di personalità acquiescente, con un’abnorme tendenza alla credulità e con scarso senso di autoefficacia e, quindi, con una forte tendenza ad adeguarsi alle richieste e a credere a quanto gli viene prospettato, anche se irrealistico, per concludere che le dichiarazioni confessorie dagli stessi rilasciate nelle varie sedi processuali e nelle video interviste al dott. Picozzi siano prive delle caratteristiche di una narrazione genuina e siano state indotte dalle modalità di presentazione delle prove a carico, dalle domande suggestive e dalle promesse di vantaggi processuali (il dimezzamento della pena, l’assegnazione di una cella matrimoniale, la possibilità d’incontrare il coniuge) degli inquirenti, che avevano agevolmente fatto leva sulle condizioni di deficienza psichica e di circonvenibilità dei due fermati.

Ulteriori prove, acquisite ma non valutate dalle Corti di merito, che deporrebbero per la falsità delle confessioni sarebbero, poi, la consulenza del RIS di Parma, che non individuò tracce degli imputati sulla scena del crimine, né tracce delle vittime in casa dei coniugi e la consulenza del dott. Previdere sugli indumenti delle vittime, che, ugualmente, non rilevò i profili genetici di Romano e della Bazzi. Alle citate prove scientifiche, si accompagnano la testimonianza dell’ex maresciallo in forza al N.O. di Como Giovanni Tartaglia a “Le lene” e al difensore (all. M e N), secondo cui all’interno della caserma era notorio, e anche a lui venne riferito personalmente, che erano state esercitate indebite pressioni sugli imputati affinché confessassero da parte dei marescialli Cappelletti e Finocchiaro, l’intercettazione di un colloquio tra Rosa Bazzi e un agente di polizia penitenziaria (al. 14 alla consulenza), da cui risulta che la donna fu la prima a offrirsi di confessare per salvare il marito, al contrario di quanto riportato nella sentenza di primo grado, la trascrizione integrale delle conversazioni intercettate all’interno dell’abitazione e dell’autovettura, da cui risulta che i due, prima del fermo, parlarono ni più occasioni della strage, diversamente da quanto affermato dalla Corte di Assise di Como, palesando la loro ingenuità e sprovvedutezza, esprimendo solidarietà verso le vittime e non rivelando timori di sorta, neppure di fronte alla notizia del miglioramento delle condizioni di salute di Mario Frigerio.

F) Le p i s t e alternative

La pista degli attriti coi vicini di casa, perseguita con ostinazione dal luogotenente Gallorini, del resto, è solo una delle direttrici su cui si erano mossi gli investigatori, accanto a quella dei contrasti tra Raffaella Castagna e i fratelli, avvalorata da alcune discrasie nelle dichiarazioni rese da Carlo Castagna e Pietro Castagna, accusato da Chemcoum Ben Brahim anche in un’intervista a “Le lene” (all.Q) e a quella della vendetta trasversale tra spacciatori, avvalorata dalle minacce telefoniche confidate alle amiche da Raffaella Castagna, dalle aggressioni subite ni carcere dal marito Azouz Marzouk, da numerose deposizioni testimoniali in merito alla frequentazione dell’abitazione della Castagna da parte di cittadini extracomunitari, che possedevano le chiavi e vi si recavano anche ni sua assenza, dalle sommarie informazioni di Ayari Ben Mongi (all.85), secondo cui la strage poteva essere maturata nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti e, ora, dall’intervista rilasciata a “Le lene” (all. P) e dalle dichiarazioni rese ai difensori (all. O) da Abdi Kais, all’epoca complice di Azouz e residente nell’abitazione di via Diaz, secondo cui li condominio di via Diaz era uno dei luoghi ove li suo gruppo nascondeva lo stupefacente, i guadagni dell’attività di spaccio erano conservati da Raffaella Castagna e, in quel periodo, lui e Fahmi Marzouk avevano avuto alcuni cruenti scontri con altri spacciatori.

Queste, dunque, le nuove prove di cui è chiesta l’assunzione nell’istanza di revisione:

  1. Consulenza tecnica genetica sulla traccia ematica redatta dal Dott. Marzio Capra (all. A)
  2. Consulenza collegiale sull’inidoneità di Mario Frigerio a rendere idonea testimonianza a causa della cerebrolesione, conseguenza della lesione in sede corticale frontale destra e della intossicazione da monossido di carbonio, che cagionarono defaillance cognitive e un’ amnesia anterograda, ovvero la perdita del ricordo, rendendolo un soggetto estremamente vulnerabile alle suggestioni, redatta dal Prof. Giuseppe Sartori, dal Prof. Paolo Cherubini, dalla Prof.ssa Cristina Scarpazza, dalla Prof.ssa Antonietta Curci, dal Prof. Stefano Ferracuti, dal Prof. Stefano Zago, dalla Prof.ssa Giuliana Mazzoni, dal Prof. Pietro Pietrini, dala Prof.ssa Letizia Caso, Prof. Alberto Priori, dal Prof. Massimo Grassi e dalla Prof.ssa Maria Ida Gobbini (all. B);

3) Consulenza tecnica medico-legale in ordine all’impossibilità per la signora Cherubini di gridare “aiuto, aiuto” redatta dalla Dott.ssa Valentina Vasino (doc. al. C);

4) Consulenza tecnica neurologica in merito alla dinamica della morte della sig.ra Cherubini redatta dal Prof. Alberto Priori (all. D);

  1. BPA e ricostruzione della dinamica dell’aggressione tramite l’analisi delle macchie di sangue redatta dalla Dott.ssa Roberta Bruzzone (all. E);

6) Consulenza collegiale in ordine al quadro psicopatologico rilevato in Olindo Romano e Rosa

Bazzi e al ritardo mentale in Rosa Bazzi, in rapporto di causalità con le false confessioni acquiescenti, redatta dal Prof. Giuseppe Sartori, dal Prof. Paolo Cherubini, dalla Prof.ssa Cristina

Scarpazza, dalla Prof.ssa Antonietta Curci, dal Prof. Stefano Ferracuti, dal Prof. Stefano Zago, dalla Prof.ssa Giuliana Mazzoni, dal Prof. Pietro Pietrini, dalla Prof.ssa Letizia Caso, dal prof. Alberto Priori, dal prof Massimo Grassi, dalla prof.ssa Maira Ida Gobbini (al. F)

7) Consulenza tecnica sui consumi di energia elettrica all’interno dell’abitazione di Raffaella Castagna dell’ingegner Rabitti (all. E bis)

8) Perizia psichiatrica eseguita su Olindo Romano nell’ambito di altro procedimento (all. G 9)

9) Captazioni ambientali e telefoniche delle conversazioni degli imputati, captazioni ambientali all’interno della camera di degenza di Frigerio Mario, nuove trascrizioni delle audizioni di Frigerio del 20.12.2006, del 26.12.2006 e del 2.1.2007, video interviste a Romano e Bazzi da parte del dott. Picozzi (all. H)

10) Video e trascrizione dell’intervista a “Le lene” del brigadiere Fadda (all. 1)

1) Intervista integrale trascritta rilasciata a “Le lene” da Giovanni Tartaglia (al. L)

12) Sommarie informazioni rese ai difensori da Giovanni Tartaglia ni data 29.1.2020 e 27.1.2023 (all. Me N)

13) Sommarie informazioni rese in data 19.2.2023 da Abdi Kais (all. O)

14) Intervista integrale a “Le lene” di Abid Kais (al. P)

15) Intervista integrale a “Le lene” con relativa trascrizione di Chemcoum Ben Ibrahim (all. Q)

16) Relazione RIS di Parma (all. R)

17) Video girato dal RIS in sede di sopralluogo (all. S)

  1. Materiale fotografico relativo alle ispezioni delle autovetture di Olindo Romano e Raffaella Castagna (all. T).

Sotto li diverso profilo della falsità delle prove acquisite ni primo grado, sono elencate le gravi discrasie e irregolarità concernenti la repertazione della traccia ematica sul battitacco, che, alla luce delle nuove acquisizione probatorie, ivi compresa l’intervista a “Le lene” di Fadda, dimostrerebbero la falsità di alcuni passi della deposizione dibattimentale del brigadiere Fadda e del luogotenente Gallorini, le gravi scorrettezze dell’operato del luogotenente Gallorini, le opacità della società Waylog, incaricata delle operazioni d’intercettazione.

Nelle more della celebrazione della prima udienza i difensori degli imputati hanno depositato una lista testimoniale, nella quale hanno chiesto l’audizione dei consulenti Sartori, Mazzoni, Cherubini,

Priori, Caso, Curci, Ferracuti, Gobbini, Pietrini e Scarpazza sulla consulenza tecnica dagli stessi redatta e sulla trascrizione delle intercettazioni ambientali concernenti la testimonianza di Mario

Frigerio, del dott. Capra e del brig. Fadda sulla traccia ematica rinvenuta sul battitacco della vettura di Olindo Romano, della dott.ssa Samuela Bolgan sulla qualità ed efficienza della macchina fotografica utilizzata dal brig. Fadda, dei consulenti Priori, Vasino, Bruzzone e Rabitti, del giornalista Riccardo Bocca sull’intervista rilasciata dal dott. Scola, di Glauco Bartesaghi, Fabrizio Manzeni, Chemcoum Ben Brahim, Claudia Canali, Vittorio Ballabio e Monica Mengacci sui temi d’indagine non esplorati e, in particolare, sulla presenza sulla scena del crimine e lungo la via di fuga di soggetti extracomunitari, del giornalista Marcelo Randazzo sule immagini del terrazzino dell’appartamento di Raffaella Castagna li 12.12.2006, di Abdi Kais sulle frequentazioni di casa Castagna, dei consulenti Sartori, Mazzoni, Caso, Curci, Ferracuti, Gobbini, Pietrini, Grassi e Scarpazza sulla consulenza tecnica e la trascrizione delle intercettazioni concernenti la falsità delle confessioni degli imputati, di Giovanni Tartaglia sulle pressioni esercitate sugli imputati, l’unilateralità delle indagini e le interessenze tra chi si era occupato delle indagini e la società Waylog, dei giornalisti Antonino Monteleone, Edoardo Montolli e Felice Manti e del socio della Waylog Luca Ganzetti, chiedendo, altresì, l’esecuzione di una perizia volta a rintracciare sul server della Procura di Como e decodificare le intercettazioni non rinvenute nelle bobine sin ora esaminate, un nuovo accertamento sull’impronta palmare contrassegnata come 2D, l’acquisizione di tutti gli allegati all’istanza di revisione, l’acquisizione dei rilievi fotografici eseguiti dal brig. Fadda e del verbale di consegna dei reperti al dott. Previdere, l’acquisizione degli atti dell’indagine in materia di traffico di sostanze stupefacenti del p.p. 10/2007 e l’esecuzione di una perizia sui reperti non distrutti.

All’udienza del 1° marzo 2024 il Procuratore Generale e l’Avvocato Generale hanno chiesto che tutte e tre le istanze siano dichiarate inammissibili, idifensori delle parti civili Elena e Andrea Frigerio e Pietro Maria e Giuseppe Castagna si sono associati, istando, in ogni caso, per li rigetto e depositando memorie difensive; li difensore della parte civile Azouz Marzouk ha chiesto l’audizione di Abdi Kais, rimettendosi sulle restanti richieste istruttorie.

All’udienza del 16 aprile 2024 la Procura Generale ha depositato una memoria e hanno concluso i difensori degli imputati, chiedendo l’ammissione delle prove dedotte nell’istanza di revisione e nella lista testimoniale; li processo è stato rinviato per repliche all’udienza dell’11 luglio 2024.

Il 4 luglio 2024 i difensori di Olindo Romano e Rosa Angela Bazzi hanno depositato una memoria, introducendo, quali ulteriori prove sopravvenute di cui è sollecitata l’acquisizione: un’intervista rilasciata alla trasmissione “Le lene”, andata in onda li 12 marzo 2024, dal Direttore del Dipartimento

Salute Mentale dell’Ospedale S. Anna di Como dott. Claudio Cetti, secondo cui le condizioni mentali di Frigerio subito dopo l’aggressione erano molto diverse da quelle da lui certificate l’8 gennaio 2007, li paziente mai accennò con lui alla responsabilità di Olindo Romano e l’attendibilità del teste avrebbe dovuto “essere studiata in maniera più approfondita”; l’intervista, andata in onda nella medesima puntata della trasmissione “Le lene”, all’ispettore D’Angelo, all’epoca in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura di Como, autore della registrazione del colloquio del 15.12.2007 tra li P.M. Dott. Pizzotti e Mario Frigerio, secondo cui Frigerio non pronunciò li nome di Romano, altrimenti lo avrebbe annotato nel verbale; l’intervista, gia segnalata nella memoria che accompagna la lista testimoniale, resa dall’anatomo-patologo dott. Scola; li video girato da giornalisti di Telelombardia mentre erano in corso i rilievi del RIS, che immortalerebbe i danni presenti sulla pianta presente nel terrazzino dell’abitazione di Raffaella Castagna, avvalorando la tesi che quella possa essere stata la via di fuga degli aggressori; le interviste, andate in onda li 4 giugno 2024, a Antonio Schettini, già esponente di spicco della ‘ndrangheta del lecchese, ora collaboratore di giustizia, che ipotizza che la strage sia stata compiuta da albanesi che si contendevano la piazza di spaccio con i marocchini, ad altri pregiudicati, che esprimono analoga opinione, a Marta Calzolaro, amica di Raffaella Castagna, già sentita in primo grado, che conferma che all’epoca della strage erano ni corso faide tra bande di marocchini e a un soggetto anonimo, che conferma le rivelazioni di Abdi Kais circa li ruolo di spicco del fratello di Azouz nello spaccio e il fatto che il denaro provento di spaccio venisse nascosto nella casa di Raffaella Castagna; l’estratto di una recente ordinanza del GIP presso li Tribunale di Milano del 2024, da cui, nella prospettazione difensiva, risulterebbe che gli indagati, appartenenti ala ‘ndrangheta, parlando della strage di Erba, darebbero per acclarato che fosse stata commessa da tale Como Edmond. All’odierna udienza, le parti hanno rinunciato alle repliche.

Considerato in diritto

Le tre istanze devono essere dichiarate inammissibili.

Pur avendo concentrato la discussione sulla novità e sull’ammissibilità delle prove e sui limiti del giudizio tipico della fase rescindente, nella memoria del 4 luglio 2024 i difensori di Olindo Romano e Rosa Angela Bazzi escludono che, una volta emesso li decreto di citazione a giudizio, la Corte possa limitarsi a una valutazione meramente cartolare delle nuove prove dedotte, senza procedere alla loro assunzione, dovendo ritenersi già espletata de plano la preventiva delibazione di non infondatezza della richiesta di revisione, citando la sentenza Cass. Pen. Sez. III, 20.1.2016, 15402, rimasta isolata e che, comunque, pur valorizzando la distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria, si limita a richiamare i limiti propri del giudizio di ammissibilità, censurando li pregnante e s a m e nel merito delle prove effettuato dalla Corte d’Appello per giungere alla declaratoria d’inammissibilità.

L’orientamento sul punto delle Sezioni Unite, consacrato nelle pronunce Pisco del 1997 e Pisani del 2001, ni ogni caso, è diametralmente opposto all’interpretazione propugnata dalle difese.

Com’è noto, invero, nella sentenza 26.9.2001, Pisano, le Sezioni Unite, partendo dalla diversità dell’attuale disciplina codicistica rispetto a quella previgente, che affidava a giudici diversi la fase rescindente e quella rescissoria, distinguendole nettamente sul piano funzionale e procedurale e nel solco della sentenza S.U. 10.12.1997, Pisco, hanno ritenuto applicabile anche al giudizio di revisione la regola generale dettata in materia d’impugnazioni dal quarto comma dell’art.591 c.p.p., secondo cui l’inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento, con la conseguenza che l’emissione del decreto di citazione a giudizio, anche nel caso della revisione, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori degli imputati, non preclude – nessun “giudicato interno” potendo, per definizione, essersi formato – la pronuncia d’inammissibilità della revisione, che può essere dichiarata, oltre che con l’ordinanza prevista dall’art.634 c.p.p., con sentenza, successivamente all’instaurazione del giudizio ai sensi dell’art.636 c.p.p. “E ciò perché – cosi argomenta la Corte – li procedimento di revisione si sviluppa in due fasi: la prima è costituita dalla valutazione – che avviene de plano senza avviso al difensore o all’imputato della data dell’udienza fissata per la camera di consiglio – dell’ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che la stessa sia stata proposta nei casi previsti e con l’osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; al seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all’accertamento e alla valutazione delle nuove prove, al fine di stabilire se esse, da sole o congiunte a quelle che avevano condotto all’affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto. In questa seconda fase – che si svolge nelle forme previste per li dibattimento – è consentito alla Corte di rivalutare le condizioni di ammissibilità dell’istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dar corso al giudizio di merito”.

Tale interpretazione è tuttora insuperata, essendo stata ribadita nelle sentenze della Sez. V, 20.11.2013, 4652, secondo cui l’inammissibilità può essere dichiarata, oltre che con l’ordinanza prevista dall’art.634 c.p.p., anche con sentenza, successivamente all’instaurazione del giudizio ai sensi dell’art.636 c.p.p., della Sez. I, 30.9.2014, 43573 e della Sez. I, 17.5.2018, 34773, secondo cui, addirittura, la Corte d’Appello può rivalutare la richiesta e dichiararne con sentenza l’inammissibilità anche nel caso di annullamento da parte della Suprema Corte di una precedenza ordinanza d’inammissibilità, “non solo nel corso o all’esito del dibattimento, ma anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l’assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi li prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva.

Nel caso di specie, la fissazione di un’apposita udienza volta alla verifica dell’ammissibilità della revisione è stata sollecitata dai difensori degli imputati e si rendeva necessaria sia alla luce dell’ampiezza del materiale probatorio offerto in valutazione (circoscrivendo l’art.634 c.p.p. la declaratoria d’inammissibilità mediante ordinanza de plano ai casi di proposizione fuori dalle ipotesi previste dagli arrt.629 e 630 o senza l’osservanza delle disposizioni degli artt. 631, 632, 633 e 641 e di manifesta infondatezza), sia in considerazione della pluralità delle istanze presentate, che rendeva opportuna l’interlocuzione delle altre parti e, segnatamente delle difese, essendosi li Procuratore Generale di Milano, nel trasmettere l’istanza del dott. Tarfusser, espresso in ordine all’assenza di novità e di decisività delle prove poste a fondamento di tale impugnazione, coincidenti con quelle indicate dai condannati.

Come affermato dalla Suprema Corte nelle sentenze sopra richiamate, d’altronde, l’instaurazione del contraddittorio non può che avvenire con decreto emesso a norma dell’art.636 c.p.p., non contemplando le norme in materia di revisione la possibilità di fissazione di udienza in camera di consiglio prospettata dalle difese.

Fatta questa necessaria premessa, deve, nondimeno, distinguersi tra le ragioni d’inammissibilità delle istanze di revisione del dott. Tarfusser e del tutore dei condannati, da un lato, e dell’istanza dei difensori di Olindo Romano e Rosa Angela Bazzi.

1. La richiesta del dott. Tarfusser, invero, prima ancora che carente sotto il profilo della novità della prova, per le ragioni che saranno esposte con riferimento all’istanza dei condannati, è inammissibile per difetto di legittimazione del proponente.

L’art.632 c.p.p. include tra i soggetti legittimati alla proposizione della richiesta di revisione il procuratore generale presso al corte d’appello nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna e l’art.633 c.p.p. prescrive che la domanda sia presentata nella cancelleria della corte d’appello individuata secondo i criteri dell’art. 1 c.p.p.

Nel caso in esame, la richiesta di revisione è stata formulata da un sostituto procuratore generale della Corte d’appello di Milano privo di delega relativamente alla materia delle revisioni, riservata, secondo li documento organizzativo dell’ufficio, all’avvocato generale, e non assegnatario del fascicolo ed è stata depositata nella cancelleria del Procuratore Generale di Milano, che l’ha trasmessa alla Corte, evidenziando la carenza di legittimazione del proponente, disconoscendone li contenuto e chiedendo che fosse dichiarata inammissibile. Aldilà della violazione delle regole per l’assegnazione dei procedimenti, non avendo li Procuratore Generale, unico soggetto legittimato ex lege alla proposizione della richiesta, fatto propria l’istanza e avendo, anzi, affermato l’inammissibilità della stessa e la carenza di legittimazione del dott. Tarfusser, è, dunque, la stessa volontà del soggetto legittimato e che, di fatto, ha provveduto al deposito presso la cancelleria di questa Corte a non essersi formata.

Come già accennato, peraltro, la richiesta in questione, che anticipa temi e prove coincidenti con quelli oggetto della richiesta di Romano e Bazzi, è altresì inammissibile nel merito.

2. Ulteriore soggetto legittimato alla proposizione della richiesta di revisione è, a norma dell’art.632 c.p.p., la persona che ha sul condannato l’autorità tutoria.

Nel caso di specie, tuttavia, essendo Romano e la Bazzi giuridicamente capaci, sebbene in stato d’interdizione legale, ipoteri di rappresentanza riconosciuti all’avv. Soddu sono circoscritti ex art. 32, comma VI c.p. agli atti di disposizione del patrimonio, con esclusione dei diritti di natura personale, qual è certamente li potere di presentare istanza di revisione, diritto che, peraltro, i condannati hanno esercitato personalmente (cosi, Cass. Pen. Sez. ,1 22.10.2012, 2901, che, nel ritenere infondata la questione di legittimita costituzionale dell’art.32 c.p., evidenzia come l’interdizione legale del condannato all’ergastolo, normativamente equiparata all’interdizione giudiziale, involga esclusivamente i profili della disposizione e amministrazione dei beni e della perdita della potestà genitoriale, senza implicare altre più limitanti restrizioni alla capacità giuridica o di agire e con riferimento agli atti attinenti i diritti familiare, i diritti personali, le facoltà successorie e il diritto di stare in giudizio).

La richiesta del tutore, inoltre, è accessoria a quella del dott. Tarfusser e, dunque, inammissibile anche sotto tale ulteriore profilo, per inammissibilità dell’istanza principale, cui è espressamente unita a norma dell’art.632 c.p.p.

3. La richiesta di revisione presentata da Olindo Romano e Rosa Bazzi è, invece, rituale, ma inammissibile sotto li duplice profilo della mancanza di novità e della inidoneità a ribaltare li giudizio di penale responsabilità delle prove di cui è chiesta l’ammissione.

Pur nell’ottica del “favor revisionis” che permea la disciplina dell’istituto nel nuovo codice rispetto al sistema delineato dal codice previgente, deve ribadirsi, invero, che la revisione non rappresenta un’impugnazione tardiva ma costituisce un mezzo d’impugnazione straordinario, che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto ovvero una disamina inedita del deducibile, entrambi coperti dal giudicato, giustificandosi li ricorso a tale mezzo straordinario solo in presenza di nuovi elementi, estranei e diversi da quelli del processo definito, sopravvenuti o scoperti successivamente ovvero acquisiti e non valutati, neppure implicitamente, nella sentenza passata in giudicato, sempreché in grado di condurre a un ribaltamento del giudizio di colpevolezza.

La revisione, in altri termini, non è un mezzo di riparazione della sentenza che abbia fatto malgoverno del diritto o del fatto, perché ciò è già coperto dalla verità formale del giudicato – e non è ammissibile una riconsiderazione del diritto o del fatto, se non attraverso le impugnazioni ordinarie – ma è un mezzo con li quale si risolve la contraddizione tra questa verità formale e la successiva verità reale rivelata da situazioni nuove, non valutate nella sentenza e che ne denunciano l’ingiustizia, smentendo la presunzione di verità che la assiste (vd., ex multis, Cass. Pen. Sez. VI; 18.6.2003, 32384, Cass. Pen. Sez. I, 30.3.2016, 28358).

Quando la richiesta di revisione sia proposta sull’asserita esistenza di una prova nuova, inoltre, essa, come ribadito dale Sezioni Unite (sentenza n.6141 del 25.10.2018), non necessariamente deve consistere in una prova sopravvenuta alla sentenza definitiva di condanna, ma può trattarsi anche di una prova preesistente non acquisita nel precedente giudizio ovvero acquisita purché non valutata neanche implicitamente. Allorché le nuove prove offerte dal condannato abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, tuttavia, li giudice può e deve saggiare mediante comparazione la resistenza di queste ultime rispetto alle prime, perché, altrimenti, li giudizio di revisione si trasformerebbe indebitamente in un semplice, automatico, azzeramento, per effetto delle nuove prove, di quelle a suo tempo poste a fondamento dalla pronuncia di condanna, li cui esito non può essere disconosciuto o superato solo in virtù dell’introduzione di qualsivoglia elemento di novità (Cass. Pen. Sez. V,I 21.2.2007, 14591, Sez. V, 19.2.2016, 38276, I, 23.5.2019, 35399).

Investendo li giudizio di revisione una condanna definitiva, le nuove prove, dunque, devono avere un elevato grado di affidabilità ed essere idonee a ribaltare l’affermazione di penale responsabilità contenuta nella sentenza di cui s’invoca la revoca.

La diversa valutazione tecnico-scientifica di elementi fattuali già noti, inoltre, può costituire “prova nuova” solo se fondata su nuove acquisizioni scientifiche, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili e sempre che si tratti di applicazioni tecniche accreditate e condivise all’interno della comunità scientifica di riferimento (ex multis, Cass. Pen. Sez. VI, 14.2.2017, 13930, Cass. Pen. Sez. V, 20.2.2018, 10523, Cass. Pen. Sez. IV, 14.7.2021, 28724). Poiché una parte delle prove di cui la difesa chiede oggi l’acquisizione sono rappresentate da interviste rese a testate giornalistiche e televisive, a queste preliminari considerazioni sulla nozione di “prova nuova”, deve aggiungersi che la natura di documento dei supporti cartacei e audiovisivi di tali interviste non vale, ad avviso della Corte, a conferire loro li rango di prova ammissibile in sede processuale. Diversamente dal testimone escusso ni giudizio, li soggetto intervistato non ha l’obbligo, penalmente sanzionato, di dire la verità e non assume alcun impegno in tal senso. Al contrario, è sicuramente condizionato dal mezzo e dalla pubblicità che esso garantisce e tende generalmente a compiacere l’intervistatore e a porsi in una luce favorevole, abbandonandosi a supposizioni ed esprimendo opinioni personali che non sarebbero ammesse in sede processuale.

Nessun presidio, aldilà della deontologia dell’intervistatore, è previsto a tutela della genuinità e libertà delle sue risposte e della correttezza delle domande, che ben possono essere, in un’ottica di mero giornalismo investigativo, suggestive, insinuanti e insidiose. L’argomento vale per tutte le interviste proposte dalle difese nell’istanza di revisione e nelle successive memorie, a maggior ragione per quelle a soggetti che hanno deposto nel dibattimento di primo grado, la cui testimonianza non può essere falsificata da risposte incerte o apparentemente in contrasto con quanto dichiarato nella sede processuale deputata, offerte a distanza di quasi vent’anni dai fatti e dalla testimonianza resa ni primo grado, fuori da un’aula di giustizia, ni contesti privi della “sacralità” propria del processo, senza obbligo di verità e ni assenza delle regole fissate dagli art.498 s. c.p.p.

Prima di analizzare le singole prove di cui è invocata l’acquisizione e allo scopo di saggiarne la novità e l’astratta capacità demolitoria del giudicato è, ni ogni caso, necessario richiamare li contenuto delle sentenze di merito e di legittimità che hanno affermato la penale responsabilità di Olindo Romano e Rosa Angela Bazzi.

La sentenza di primo grado

La Corte d’Assise di Como, dopo aver ricostruito li fatto e ripercorso le indagini che avevano condotto al fermo di Olindo Romano e Rosa Bazzi, analizza, nell’ordine, le dichiarazioni confessorie degli imputati, riportandone ampi stralci e soffermandosi sulle ragioni per le quali devono ritenersi maggiormente affidabili rispetto alle successive ritrattazioni in sede processuale, la traccia del sangue di Valeria Cherubini rinvenuta sul battitacco dell’autovettura Seat Arosa di Olindo Romano, la testimonianza di Mario Frigerio e, infine, una serie di dati che raggruppa sotto il titolo “le ulteriori risultanze istruttorie” (il portoncino d’ingresso della palazzina del ghiaccio non era accessibile a chiunque; gli aggressori non potevano essere fuggiti da casa Frigerio, perché finestre e abbaini erano chiusi all’arrivo degli inquirenti, oltre che piccoli e scomodi perché davano sul tetto, ove non v’era traccia di passaggio, né dal terrazzino di casa Castagna, perché in ordine e senza tracce di presenza umana’ e perché sul muro sottostante non v’erano segni di passaggio; gli unici ipotetici aggressori per cui poteva essere utile uscire dalla porta anziché dalla terrazza erano gli imputati, perché da il potevano arrivare rapidamente nella loro lavanderia; gli imputati erano gli unici ad avere interesse aeliminare iconiugi Frigerio, che avrebbero potuto riconoscerli; la totale assenza di tracce degli assassini nelle parti della corte non sommerse d’acqua e in prossimità di tutte le uscite portava a ritenere che gli aggressori non fossero andati oltre la corte; la traccia di sangue della Cherubini sulla maniglia interna del portoncino della palazzina avvalorava la tesi della fuga da li; gli aggressori pieni di sangue non sarebbero potuti scappare in quelle condizioni per Erba senza essere notati; pur essendo pieno inverno, Frigerio non rammentava che li suo aggressore indossasse un giaccone), per, poi, passare alla ricostruzione del movente e alla valutazione dell’alibi degli imputati.

I fatti, com’è noto, si verificavano al sera dell’11 dicembre 2006 a Erba, all’interno del condominio

‘ Eccetto una traccia (il reperto F43 su cui si soffermano le istanze di revisione), che la Corte spiega con quanto riferito da Rosa Bazzi, ossia di aver aperto al finestra perché non respirava, dopo che, al passaggio della Cherubini, lei e li marito avevano fatto dietro front all’interno dell’appartamento denominato “palazzina del ghiaccio”, sito ni via Diaz n.25/C.

Alle 20.20 circa di quella sera Vittorio Ballabio, residente in un’altra palazzina che affaccia sulla medesima corte, notando del fumo uscire dall’appartamento di Roberta Castagna, allertava il vicino Glauco Bartesaghi, vigile del fuoco volontario, e raggiungeva con lui l’interno C. I due entravano nella palazzina e rinvenivano, sul pianerottolo del primo piano, Marco Frigerio, gravemente ferito, e, sempre al primo piano, nel corridoio dell’appartamento dei coniugi Marzouk – Castagna, il corpo senza vita di Raffaella Castagna, attinto in più punti dal fuoco, che trascinavano sul pianerottolo. Frigerio era cosciente e indicava ai soccorritori li piano superiore, da dove provenivano le flebili invocazioni d’aiuto della moglie Valeria Cherubini. A causa del fumo, i due soccorritori non riuscivano a raggiungere la mansarda ove abitavano i coniugi Frigerio, né ad addentrarsi nell’appartamento della Castagna e, così, uscivano ad attendere i vigili del fuoco, sopraggiunti alle 20.47, che domavano l’incendio.

Pochi minuti più tardi giungevano li personale del 118 e i carabinieri della Stazione di Erba, i quali, scoprivano li cadavere di Valeria Cherubini, genuflessa davanti alla tenda della finestra del proprio appartamento, e, nella casa di Raffaella Castagna, i cadaveri della madre Paola Galli e del figlio Youssef Marzouk.

L’immediata audizione di tutti gli abitanti della corte di via Diaz non forniva spunti investigativi, con l’unica eccezione degli occupanti dell’appartamento situato al piano terreno della palazzina del ghiaccio, i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi, che destavano l’attenzione degli inquirenti perché agli atti della Stazione dei Carabinieri di Erba v’era traccia di continui contenziosi con la famiglia Castagna, quella notte, alle 2.30, avevano impiegato molto tempo per aprire la porta, avevano sostenuto di essere stati addormentati e di non aver percepito niente di quanto occorso, non avevano mostrato alcun interesse per quanto successo, né chiesto informazioni, nonostante li loro appartamento fosse sotto quello incendiato e avevano la lavatrice in funzione. Alla richiesta di riferire i loro movimenti della serata avevano, con sospetta sollecitudine e in assenza di specifica richiesta, esibito uno scontrino di McDonald’s, dove sostenevano di aver cenato quella sera. Inoltre, Rosa Bazzi presentava una ferita fresca a un dito e Olindo Romano un’ecchimosi sul dorso della mano sinistra e un’ecchimosi sull’avambraccio.

I due erano sentiti e riferivano di essere usciti intorno alle 20.00, di essersi fermati a Como a guardare le vetrine e di aver cenato da McDonald’s, per poi rientrare a casa tra le 22.30 e le 23.00.

Insospettiti dall’insolito contegno dei due coniugi, i carabinieri ottenevano l’autorizzazione a installare all’interno dell’abitazione e nella vettura di Olindo Romano delle microspie. L’ascolto delle conversazioni intercettate rafforzava i dubbi degli operanti, giacché i due coniugi, stranamente, parlavano pochissimo della strage consumatasi nel loro palazzo, erano assai accorti (da alcune conversazioni intercettate sull’auto si ricavava che temevano di avere delle microspie in casa 2),2

In una conversazione del 13.12.2006 ore 14.40 i due asserivano “basta non parlare in casa o che hanno toccato o che hanno messo qualcosa qua. può darsi . . . può darsi” e nell’ambientale in auto n.8 “adesso provo a svitare li citofono, il pezzo, a vedere, di dentro, li può darsi che qualche cosa, ma dentro casa non sembra, ho idea che è proprio quello non lesinavano commenti sprezzanti su Raffaella Castagna e, in una conversazione del 20. 12.2006, intercettata sulla vettura, riferendosi al marito della donna, si chiedevano perché non mettessero sotto torchio “lui e i suoi amici marocchini”, aggiungendo: “però quando noi andavamo dai carabinieri che dicevamo quello che succedeva . . . va se alzavano li culo e venivano giù . . . e se loro alzavano li culo non succedeva”.

Il 26 dicembre 2006 li brig. Fadda eseguiva un’ispezione sulla Seat Arosa di Olindo Romano, rilevando una traccia sul battitacco lato guidatore.

Il 5 gennaio 2007 i due coniugi erano nuovamente convocati per li prelievo delle impronte e due giorni dopo la Bazzi chiedeva al marito se avesse paura, aggiungendo “io ho paura… come quella sera che siano andati a Como”.

Nel frattempo, li dott. Previderè depositava una prima relazione sugli esiti delle indagini genetiche condotte sui prelievi eseguiti nell’abitacolo della vettura dei due imputati, che avevano permesso di acquisire un profilo complesso, costituito da una componente femminile maggioritaria perfettamente sovrapponibile al profilo genetico di Valeria Cherubini, e Marco Frigerio, unico sopravvissuto alla strage, riconosceva in Olindo Romano li suo aggressore.

Sottoposti a fermo e immediatamente interrogati i due coniugi ribadivano la propria estraneità ai fatti ma, a due giorni di distanza, in data 10 gennaio 2007, davanti ai P.M. e, in data 12 gennaio 2007, davanti al GIP, confessavano di essere i responsabili della strage.

Giunti al processo, però, i due coniugi, mediante brevi dichiarazioni, si proclamavano innocenti, sostenendo che la mattina del 10 gennaio 2007 erano stati indotti a confessare crimini mai commessi dietro la falsa prospettazione di fortissimi sconti di pena, di incontri più frequenti durante li regime carcerario e dell’impunità di uno dei due.

La Corte giudicava tale ritrattazione non credibile, ritenendo contraria a ogni principio di ragionevolezza la confessione di gravissimi crimini da parte di due innocenti, al solo scopo di ottenere condizioni carcerarie più favorevoli. Le presunte pressioni da parte degli inquirenti denunciate dagli imputati, inoltre, non avevano trovato alcun elemento di conforto nell’istruttoria dibattimentale: i marescialli Cappelletti e Finocchiaro avevano riferito che era stato Romano ad approfittare della loro presenza per parlare della vicenda e che loro, una volta chiamato li Pubblico Ministero e l’avvocato, avevano cercato di distrarlo dall’istinto compulsivo di parlare dell’accaduto, come, del resto, annotato sulla Bibbia da Romano. lI colloquio tra i due intercorso prima dell’inizio degli interrogatori era stato registrato e non confortava l’ipotesi che gli imputati in quel momento si sentissero sotto pressione. Il contenuto degli interrogatori consentiva di escludere che ai due fossero stati prospettati falsi benefici e nel colloquio successivo agli interrogatori del 10 gennaio i due apparivano sollevati di aver confessato.

I due imputati, inoltre, avevano reso dichiarazioni sostanzialmente sovrapponibili o comunque complementari, risultato che Romano in sede di spontanee dichiarazioni aveva provato ad attribuire dentro casa, però, perché lui ha smontato solo la cornetta”

all’intervento del maresciallo Finocchiaro, che faceva la spola tra lui e la moglie, circostanza smentita dall’istruttoria dibattimentale, che aveva consentito di escludere che Finocchiaro e li collega Cappelletti quel giorno avessero incontrato anche Rosa Bazzi.

Le ritrattazioni, d’altro canto, erano lapidarie, erano intervenute dopo otto mesi dalle confessioni, non contenevano alcuna spiegazione del perché i due si fossero in precedenza autoaccusati (spiegazione abbozzata solo in dibattimento da Romano, che aveva dichiarato di aver messo insieme tutte le notizie apprese dai media, dagli investigatori e dai vicini) ed erano evidentemente dovute al cambio di difensore e alle promesse di campagne di stampa innocentiste.

Nei lunghi mesi di detenzione patiti prima della ritrattazione, del resto, idue imputati non avevano mai accennato alle presunte pressioni che li avrebbero indotti a confessare, come evincibile dalle annotazioni relative ai colloqui clinici con gli psichiatri, dalla deposizione del detenuto Tavaroli, dalla lettera spedita dagli imputati a padre Bassani e dalle annotazioni manoscritte da Romano sulla Bibbia regalatagli dal cappellano del carcere .3

Analizzando la successione delle dichiarazioni, le prime dichiarazioni rese nell’immediatezza del fermo, l’8 gennaio 2007, erano volte a negare ogni coinvolgimento nella vicenda, anche se quasi subito Romano iniziava a mostrare segni di cedimento (in una conversazione del 9 gennaio alle ore 00.30 egli, infatti, riferiva alla moglie che sul verbale di fermo era scritto che Frigerio lo aveva visto e che c’erano delle tracce di sangue della Cherubini sulla macchina, concludendo: “Quando verrà l’avvocato sentiremo bene come stanno le cose. Finché non arriva l’avvocato, gli diciamo quello che abbiamo sempre detto”; la Bazzi soggiungeva “che non siamo stati noi” e Romano replicava: “a questo punto siamo arrivati qua, basta, andiamo avanti e vediamo com’è”).

A distanza di due giorni, infatti, li 10 gennaio 2007, era proprio Romano a chiedere di parlare con un magistrato, anche se poi si mostrava titubante, tanto che i Pubblici Ministeri interrompevano l’interrogatorio per dargli modo d’interloquire con il difensore e di parlare con la moglie, alla quale manifestava la sua intenzione di confessare per beneficiare di circostanze attenuanti, accedere al rito abbreviato, evitando l’ergastolo, e scagionare la donna.

Rosa Bazzi, a quel punto, decideva di assumersi la responsabilità degli omicidi di Raffaella Castagna, della Gali, di Youssef e di Valeria Cherubini, tentando di scagionare li marito, che, a suo dire, l’aveva solo aiutata ad appiccare l’incendio e ad aggredire Frigerio.

Romano, però, dopo avere appreso che la moglie aveva confessato, scagionandolo, rendeva al PM una versione diversa, a sua volta assumendosi la responsabilità di quanto successo, salvo, alla fine, risolversi a descrivere ni termini rigorosi ciò che lui e la moglie avevano fatto, riferendo che quella sera egli era fuori a fumare, quando era arrivata Raffaella con la madre e li bambino a bordo della macchina del padre. Le avevano lasciate salire in casa e anche sua moglie era uscita, mettendosi, come lui, i guanti di tela bianca, erano entrati nella casa dei Castagna, prima lui e poi Rosa, ed egli aveva colpito subito Raffaella e poi la madre, mentre Rosa era corsa dal bambino.

3Dale quali era anche ricavabile il mutamento di strategia difensiva intervenuto apartire dal maggio 2007.

Rosa era tornata e lo aveva aiutato a finire Paola Galli, poi insieme avevano finito Raffaella. Nell’uscire aveva avvistato i coniugi Frigerio e aveva chiuso la porta ma era stato costretto a riaprirla per li fumo e a quel punto aveva “preso” Frigerio, colpendolo con una stanghetta di ferro, tenendogli una mano sul volto; poi, aveva estratto li coltellino dalla tasca e lo aveva ferito alla gola. Mentre “Rosa era sulla signora Valeria”, egli l’aveva raggiunta e con li coltellino le aveva dato una o due coltellate sulla testa. Dopodiché, avevano riposto le armi usate in un sacchetto di plastica e in una borsa ed erano andati nella loro lavanderia a pulirsi, fermandosi su un tappeto e cambiando tutti gli indumenti e le scarpe; indi, avevano messo tutto, compreso il tappeto, in un sacco della spazzatura, erano saliti in macchina e si erano diretti verso li cimitero di Longone, vicino al quale c’era un lavatoio, ove si erano tolti le residue tracce; dopodiché, avevano diviso in tre sacchetti tutto quanto era stato messo nel sacco a casa, buttando uno dei sacchi nel cassonetto presso li cimitero e gli altri due in diversi cassonetti, che indicava Rosa Bazzi, dopo aver appreso che li marito aveva confessato, rettificava la primigenia versione, spiegando che aveva aspettato con li marito, fuori della porta dell’alloggio, che Raffaella salisse; Romano le aveva dato una sprangata in testa, la donna era caduta e sempre Romano aveva dato una sprangata alla Galli, che seguiva la figlia; Raffaella si era difesa morsicandole un dito e lottando con lei; Olindo le aveva dato una sprangata e la donna era caduta, dopo di che lei l’aveva accoltellata con un coltello da cucina; la Galli si era messa a gridare e allora lei l’aveva ripetutamente accoltellata; aveva anche accoltellato li bambino, mentre li marito non aveva preso parte all’uccisione di Youssef. Erano poi usciti, chiudendo la porta a chiave e mettendo le chiavi nel passeggino del bambino, ma Olindo aveva detto che la Cherubini stava scendendo con li cane; allora, era risalita, aveva aperto la porta dei Castagna ed era andata in cucina, aprendo la finestra che dà sul balcone per li troppo fumo. Affacciatisi di nuovo nel vano scale, avevano avvistato i coniugi Frigerio e Olindo aveva picchiato li marito, mentre lei l’aveva colpito con li coltello; anche la Cherubini era stata picchiata dal marito con una spranga e lei el aveva inferto una coltellata dietro

la coscia, facendola cadere a terra. Dopodiché, erano andati ni lavanderia, si erano spogliati e avevano messo indumenti, coltello e spranga ni un sacco, che avevano buttato in un cassonetto conosciuto da Olindo (anzi, dopo che si erano lavati e cambiati avevano diviso gli indumenti ni due sacchi e Olindo il aveva gettati in due cassonetti diversi lungo la strada tra Longone e Canzo). Dopo la duplice confessione, i due imputati avevano un colloquio, in cui mai accennavano a pressioni da parte degli inquirenti.

In data 12.1.2007, avanti al GIP, confermavano le ammissioni di responsabilità; li 6.6.2007 Rosa Bazzi chiedeva di essere interrogata e ribadiva la confessione, aggiungendo che la strage era stata colpa di Marzouk, che aveva abusato sessualmente di lei.

Le confessioni presentavano divergenze minime, era escluso che fossero state concordate tra i due, perché ogni loro colloquio era stato intercettato, e contemplavano alcune circostanze all’epoca degli interrogatori non risultanti dagli atti e non divulgate dai mass media, che potevano essere patrimonio conoscitivo solo degli autori della strage, quali l’uso della macchina del marito Castagna Carlo da parte di Galli Paola la sera del fatto: l’esatta posizione dei corpi delle vittime”; la presenza di due cuscini vicino ai corpi di Raffaella e Galli Paola®; la dinamica dell’incendio appiccato all’interno dell’appartamento Castagna®; la ricostruzione dell’aggressione a Mario Frigerio”; la descrizione dell’aggressione a Valeria Cherubini, non ancora ricostruita dagli inquirenti.

In particolare, sull’aggressione della Cherubini, gli imputati avevano riferito, in contrasto con le prime risultanze investigative e con le informazioni divulgate dai mass media e nonostante nel decreto di fermo fosse loro contestato di averla inseguita fino al suo appartamento, che i colpi alla donna erano stati sferrati tutti sul pianerottolo del primo piano o, al massimo, sui primi scalini che portavano al secondo, escludendo di averla inseguita.

La difesa, a mezzo del proprio CT prof. Torre, aveva cercato di dimostrare che la donna era stata inseguita fino all’interno del suo alloggio e il ferita mortalmente, giacché i suoi abiti non erano imbrattati nella parte alta, come sarebbe stato lecito attendersi se le maggiori ferite al capo fossero state inferte quando si trovava ancora sul pianerottolo, li giubbotto, trovato a pochi passi dal cadavere, aveva pochi tagli rispetto alle ferite (l’aggressore, dunque, si sarebbe premurato di toglierle l’indumento per colpirla con più efficacia) e sulla tenda, davanti alla quale era stato rinvenuto li corpo, vi erano un evidente segno di coltellata e tracce di sangue da schizzo.

Nessuno di questi dati, tuttavia, era risolutivo: il sangue riversatosi sul pianerottolo poteva essere stato lavato dall’acqua gettata dai Vigili del Fuoco per spegnere l’incendio; la donna, inoltre, aveva cercato di tamponare le ferite con un fazzoletto e una sciarpa rinvenuti accanto al cadavere intrisi di sangue; era ragionevole ritenere che la Cherubini stessa si fosse tolta li giubbotto, perché si sentiva soffocare; sulla tenda, come mostrato dalle fotografie, non vi era li segno di una coltellata, ma uno strappo, che poteva essere stato provocato dalla Cherubini aggrappandosi a essa; il sangue trovato sul tessuto era essenzialmente da imbrattamento (nella relazione del RIS il rilievo sulla tenda, G51, era descritto come materiale ematico parzialmente da imbrattamento; li capitano Marino del RIS aveva spiegato di non aver eseguito un’analisi morfologica delle tracce, che erano di varia forma e nelle quali sicuramente si poteva riconoscere un pattern da imbrattamento, mentre era impossibile pronunciarsi sulle rimanenti tracce e dire se si trattasse di tracce da proiezione e di che tipo di proiezione; lo stesso prof. Torre aveva introdotto li tema delle macchie da proiezione solo dopo che li Tribunale aveva posto li quesito ai testimoni del RIS; li dott. Previderè aveva risposto di non poter riferire se si trattasse effettivamente di macchie da spruzzo). Anche a ritenere

* I due imputati, invero, avevano riferito che l’aggressione alle tre vittime Castagna/Galli/Youssef era avvenuta nell’appartamento ove trovarono al morte, mentre el notizie diffuse dopo i fatti indicavano che il corpo di Raffaella era stato trovato sul pianerottolo ed era emerso solo ni un secondo tempo che fosse stato spostato dal soccorritore Bartesaghi. §Gli imputati, infatti, avevano riferito di aver premuto dei cuscini sul viso dela Castagna e della Galli, circostanza confermata dalle fotografie del sopralluogo e da Marzouk, che, quando era entrato nell’appartamento, come riferito dal luogotenente Gallorini, aveva affermato che non vi era nulla di spostato, eccetto due cuscini di forma quadrata che di solito si trovavano sul divano; li particolare dei cuscini non era stato divulgato ni alcun modo.

* I due imputati avevano descritto i punti di innesco all’interno dell’appartamento facendo riferimento a dettagli che all’epoca delle dichiarazioni erano “inediti”, dato che il risultato degli accertamenti tecnici era stato depositato ni Procura il giorno prima e non era stato ancora divulgato.

>La ricostruzione della dinamica dell’aggressione a Frigerio offerta da Romano era identica a quella della vittima che una parte minoritaria delle macchie fosse da schizzo, li fatto poteva avere una molteplicità di spiegazioni: poteva trattasi di schizzo da espettorazione o da una ferita in una zona particolarmente irrorata da vasi sanguigni o, come illustrato dal teste Garofalo, da sangue proiettato in gocce da una zona molto imbrattata.

Asmentire la ricostruzione del prof. Torre, confermando che l’aggressione era avvenuta sulle scale e non all’interno della mansarda, concorrevano, d’altronde, una pluralità di elementi: le armi usate per colpire le diverse vittime erano le stesse e le ferite analoghe e nell’appartamento della famiglia Castagna vi erano molteplici tracce di sangue da schizzo, mentre nell’appartamento della famiglia Frigerio vi erano essenzialmente tracce da imbrattamento, tutte localizzate nelle immediate vicinanze del corpo della Cherubini; sul pianerottolo era stata rinvenuta parte della protesi dentaria della Cherubini; tracce del sangue della donna si trovavano sul giubbotto di Raffaella Castagna, certamente rimasto al primo piano, sul muro, attorno alla porta di ingresso dei Castagna e sul triciclo vicino all’ingresso; lungo la scala che conduceva al secondo piano vi erano plurime tracce di sangue della vittima e nessuna traccia dell’aggressore, nonostante su quella rampa non fosse stata gettata acqua; l’appartamento dei Frigerio non era stato toccato dall’incendio e non presentava segni di colluttazione; l’unica impronta estranea, trovata sul cuscino del divano caduto a terra, era l’orma di un vigile del fuoco; la posizione del corpo contrastava con un’aggressione in quel locale, mentre era compatibile con li tentativo di aggrapparsi alla tenda e aprire la finestra; dalla perizia del dott. Scola si ricavava che la Cherubini era sopravvissuta alle lesioni e la morte era imputabile al trauma cranico, i cui effetti erano stati esaltati dall’inalazione di monossido di carbonio; li fatto che la donna fosse viva all’arrivo dei primi soccorritori era provato dai lamenti uditi da Ballabio e Bartesaghi e, in quel momento, gli aggressori non avrebbero avuto alcuna via di fuga dalla mansarda.

Romano aveva riferito di aver colpito la Cherubini alla testa con un coltello la cui lama era danneggiata e dondolava e li dott. Scola, che, inizialmente, aveva ritenuto che fosse stata colpita solo con un corpo contundente, a seguito dei rilievi del CT della difesa Torre, aveva confermato che effettivamente si riscontravano ferite da arma da taglio, di forma triangolare.

La Bazzi, infine, nell’interrogatorio del 10 gennaio 2007 aveva fornito un particolare all’epoca inedito, ossia di aver accoltellato da dietro la Cherubini, ferendola a una coscia e i rilievi autoptici avevano riscontrato “una ferita da punta e taglio di 3.2 cm. ni regione sottoglutea sx”.

Riscontri alle confessioni degli imputati erano individuati: nell’ubicazione dei cassonetti dove erano stati gettati i sacchi con le armi e gli abiti sporchi di sangue, minuziosamente descritta da Romano, che lavorava come operatore ecologico, conosceva la collocazione di tutti icassonetti della zona e gli orari in cui venivano svuotati®; nella dinamica dell’incendio accertata dai periti, risultata compatibile con la narrazione dei due imputati, che avevano spiegato di aver appiccato li fuoco in due punti dell’appartamento, nella camera matrimoniale e in quella del bambino, prendendo dei libri che si trovavano nello scaffale ni corridoio e buttandoli sul letto, particolari che potevano essere Spiegandosi così perché l’ispezione dei cassonetti nel raggio di 200 metri da via Diaz eseguita dai carabinieri la notte del fatto non avesse prodotto risultati conosciuti solo da chi aveva partecipato ai fatti; negli esiti delle indagini medico legali eseguite dal dott. Scola, che consentivano di superare le osservazioni critiche del prof. Torre.

In particolare, per quanto concerne la morte di Youssef Marzouk, gli esiti dell’indagine autoptica avevano permesso di concludere che li bambino era stato attinto da due ferite da punta e taglio, di cui una superficiale in zona sternoclaveare destra e un’altra mortale in sede sottomandibolare sinistra, la prima inferta dal basso verso l’alto e la seconda da sinistra verso destra, con direzione obliqua rispetto alla cute e con incisione della carotide.

La Bazzi aveva dichiarato di essere stata lei ad aggredire li bambino, mimando la scena: mentre costui era in piedi sul divano, era riuscita a bloccarlo, comprimendogli la mano destra sul volto, in modo tale da spingere indietro la testa, così che li colo fosse scoperto e con al mano sinistra gli aveva inferro la coltellata mortale con un gesto che andava da sinistra a destra; Olindo non aveva neppure toccato li bambino, mentre lei si era accanita contro di lui perché piangeva.

I rilievi scattati al momento dell’autopsia consentivano di apprezzare l’esatta dimensione e posizione delle escoriazioni sul braccio e, soprattutto, sul volto della vittima, che, per tipologia, dimensioni e collocazione, erano riconducibili alla pressione esercitata con tutte e cinque le dita della mano destra dall’aggressore (lo stesso prof. Torre aveva inizialmente ipotizzato che le escoriazioni sul volto fossero frutto della compressione contro la seduta del divano ma, poi, aveva convenuto che fosse plausibile anche che fossero state provocate dalla pressione della mano) e li tramite della ferita al collo era compatibile con la descrizione dell’aggressione offerta dall’imputata ai Pubblici Ministeri.

Quanto a Raffaella Castagna e Paola Galli, le indagini autoptiche avevano consentito di concludere che fossero state aggredite nella posizione in cui erano stati trovati iloro corpi dai primi soccorritori, da cui si poteva arguire che la prima ad essere aggredita fosse stata Raffaella Castagna, seguita dalla madre. Entrambe erano state attinte da un violento colpo con un corpo contundente al capo, che aveva provocato la perdita di coscienza e la lacerazione dell’encefalo e presentavano al collo una ferita da taglio da “scannamento” e molte ferite da punta e taglio – soprattutto al capo e al collo, oltre che tra li torace e l’addome – più superficiali, senza interessamento di organi profondi e che, considerato li tramite, potevano essere state sferrate da un aggressore mancino che fronteggiava le vittime.

La diversa intensità dei colpi e la dinamica dell’aggressione era altamente suggestiva dell’ipotesi che gli aggressori fossero almeno due, la reiterazione dei colpi ni regione frontale e la scarsità delle lesioni da difesa consentiva di ipotizzare che fossero state stordite con i primi colpi alla testa, poi fossero state attinte dalle coltellate e finite con altri colpi da corpo contundente quando non avevano più possibilità di difendersi.

Anche ni questo caso, dunque, i rilievi autoptici coincidevano con li racconto dei due imputati, che avevano dichiarato che ad aggredire el donne era stato Romano, prima Raffaella e poi Paola, mentre la Bazzi si accaniva su Youssef, e che poi entrambi si erano di nuovo rivolti contro le due donne, Rosa usando li coltello da cucina e Olindo la spranga.

Quanto a Valeria Cherubini, aveva subito lesioni traumatiche con lo stesso tipo di corpo contundente utilizzato per colpire le altre due donne, oltre a numerose ferite da punta e taglio (otto ferite lacero contuse e sei ferite da taglio al capo; sedici ferite al torace e all’addome, dodici ferite alla mano destra e una ferita in regione sottoglutea sinistra), nessuna delle quali mortale, presentava una ferita da scannamento prodotta dalla stessa arma utilizzata per le altre vittime e, diversamente dalle altre due donne, molte ferite da difesa (alla mano sinistra, alla schiena, al volto), circostanza che provava che l’aggressione ai suoi danni avesse avuto una durata maggiore e che ella avesse ingaggiato una colluttazione con gli assalitori. Il tramite di alcune ferite, soprattutto quelle al fianco sinistro, lasciava ipotizzare che li feritore fosse mancino.

Anche queste risultanze concordavano con quanto riferito dai due imputati e cioè che, mentre Olindo era a cavalcioni su Mario Frigerio, Rosa si era lanciata contro la moglie, iniziando a colpirla alla gola, fino a che Olindo non era intervenuto con li corpo contundente e con un coltellino, che si era danneggiato; mentre la Cherubini stava cercando di salire la scala, Rosa l’aveva accoltellata alla gamba sinistra.

Le modalità delle cinque aggressioni e li breve tempo in cui si erano consumate, li numero e la diversa tipologia delle ferite induceva a ritenere che gli aggressori fossero più di uno. Dal tipo di colpi li consulente del P.M. deduceva, inoltre, che gli aggressori fossero di altezza diversa, più alto quello che aveva colpito le donne con il corpo contundente, più basso quello che aveva sferrato le coltellate, che uno dei due fosse mancino, che gli autori non avessero agito a mani nude, che le armi da punta e taglio fossero due, di cui una leggermente più grande dell’altra; che uno dei coltelli fosse un coltello da cucina; che li corpo contundente, robusto e pesante, fosse dotato di uno spigolo smussato.

Gli imputati erano uno più robusto dell’altra, l’uno destro e l’altra mancina, avevano dichiarato di aver agito in due, di avere indossato entrambi dei guanti di tela, di aver usato, lei, un coltello da cucina e, lui, un coltellino più piccolo e una piccola spranga ricoperta con un tubo di gomma.

Ulteriori decisive prove a carico degli imputati erano, poi, rappresentate dalla macchia di sangue di Valeria Cherubini rinvenuta sulla vettura di Romano e dal riconoscimento di Romano da parte di Mario Frigerio.

Il brig. Fadda aveva spiegato che il Luminol aveva dato esito positivo in quattro punti dell’autovettura: sulla portiera sinistra tra la maniglia e la griglia del diffusore sonoro, sulla maniglia che consente la regolazione dell’altezza del sedile del conducente, sul battitacco lato conducente e sulla parte sinistra del cuscino di seduta del lato passeggero.

Il dott. Previderè aveva illustrato che solo la traccia prelevata dal battitacco conteneva sostanza ematica e aveva rivelato li profilo genetico della Cherubini.

La difesa aveva sostenuto che la traccia poteva essere stata portata sull’auto da uno degli operanti che avevano proceduto ai rilievi li giorno del fatto o dagli stessi imputati per aver calpestato li sangue rimasto in cortile ma nessuna delle due ipotesi aveva trovato conforto nell’istruttoria dibattimentale, giacché i carabinieri che avevano partecipato alla perquisizione della vettura non erano passati prima sulla scena del delitto e la posizione e l’alta concentrazione e qualità della macchia rendevano molto più credibile che si trattasse di una goccia di sangue cadutagli dai capelli, come ipotizzato dallo stesso Romano, rispetto a un trasferimento da calpestio, considerato che li cortile era stato dilavato quando era stato spento l’incendio.

Mario Frigerio era stato sentito più volte nella fase delle indagini e aveva riconosciuto il suo aggressore in Romano, riconoscimento che aveva ripetuto in dibattimento senza titubanze, offrendo una ricostruzione degli accadimenti lucida e coerente.

Aveva raccontato che quella sera, pochi minuti prima delle 20.00, la moglie era uscita per portare a spasso li cane, ma era tornata immediatamente sui suoi passi, perché aveva sentito delle urla al piano sottostante; dopo circa 10-15 minuti, si era fatto silenzio e la donna aveva deciso di riprovare a uscire, rientrando immediatamente perché aveva visto del fumo. Idue coniugi erano allora scesi lungo le scale, lasciando aperta la porta del loro appartamento, li marito davanti e la moglie dietro; lui aveva visto aprirsi la porta di casa Castagna e, dietro di essa, li vicino di casa Olindo; la porta era stata subito richiusa ed egli, pensando che ci fosse bisogno di aiuto, aveva proseguito, ma la porta era stata riaperta ed egli era stato brutalmente aggredito, preso per il collo, buttato faccia a ferra e colpito dall’imputato, che si era messo cavalcioni su di lui, mentre la luce temporizzata sulle scale si stava spegnendo. Mentre udiva le invocazioni di aiuto della moglie, girando li capo, aveva visto li suo aggressore estrarre dalla tasca un coltello, con li quale l’aveva colpito all’altezza del collo. Subito dopo era calato li silenzio ed egli, incapace di muoversi e di gridare e al buio, non era più riuscito a percepire segni della presenza della moglie e aveva provato ad attirare l’attenzione dei coniugi Abdulkarim, la coppia di origine di siriana che abitava a pianoterra, battendo con la mano sul pavimento. Di lì a poco erano sopraggiunti i soccorritori, ai quali aveva fatto segno di salire al piano superiore, prima di perdere conoscenza.

Il suo resoconto era fermo e preciso e perfettamente coincidente con le dichiarazioni degli imputati e, dunque, non v’era ragione di dubitare che avesse detto li vero anche quando, con la stessa fermezza, aveva dichiarato di aver riconosciuto li suo aggressore ni Olindo Romano, la cui fisionomia ben conosceva.

lI teste, inoltre, aveva spiegato di non aver rivelato subito li nome del suo aggressore, perché non riusciva a esprimersi e voleva capire perché li vicino gli avesse fatto una cosa del genere.

La difesa aveva sostenuto che le risposte date in ospedale dal teste li 20.12.2006 erano state fortemente condizionate da domande suggestive, che avevano creato nella sua memoria un falso ricordo, al quale si era poi attenuto nelle successive audizioni e nell’esame dibattimentale.

La tesi difensiva, tuttavia, era smentita dal contenuto delle registrazioni dei suoi colloqui con gli inquirenti, trascritte in contraddittorio e ascoltate direttamente in aula, dalle quali si ricavava che non rispondeva al vero che Frigerio non avesse fatto li nome del suo aggressore fin dalla prima audizione da parte del dott. Pizzotti del 15 dicembre 2006 e che li 20 dicembre 2006 fosse stato sottoposto a suggestioni.

Il contenuto della microcassetta sulla quale era stato registrato il primo dei due colloqui era stato trascritto mediante perizia e tra le varie trascrizioni (del perito d’ufficio, del consulente del P.M. e dei consulenti della difesa) vi erano differenze che avevano indotto la Corte ad ascoltare in camera di consiglio la trasposizione digitale della cassetta come filtrata dal perito d’ufficio, già depositata agli atti, mediante l’ausilio di cuffie (la versione amplificata era stata utilizzata solo in dibattimento per renderla maggiormente intellegibile alle parti, sprovviste di cuffie), verificando così che Frigerio aveva affermato sin da quel primo colloquio “per me è stato Olindo”.

Quanto al colloquio del 20 dicembre 2006 con li luogotenente Gallorini, l’ascolto integrale dello stesso consentiva di escludere che li riaffiorare del ricordo nella memoria del teste (che non rammentava di essersi fatto sfuggire li nome di Olindo li 15 dicembre e, non spiegandosi l’aggressione da parte del vicino, era tormentato dal dubbio e non voleva parlare prima di essere sicurissimo delle sue accuse) fosse frutto d’indebite pressioni o suggestioni e lo stesso poteva dirsi per le successive audizioni da parte dei pubblici ministeri del 26 dicembre 2006 (durante la quale anche i figli gli avevano chiesto se fosse proprio sicuro ed egli aveva risposto “non volevo ancora dirlo”) e del 2 gennaio 2007.

Ulteriori elementi di conferma della colpevolezza dei due imputati, definiti di contorno, erano, poi, individuati, come già illustrato, nel fatto che li portoncino della porta di ingresso della palazzina dove abitavano i Castagna e i Frigerio potesse essere aperto dall’esterno solo da chi possedeva la chiave, nella via di fuga degli aggressori, nel movente dell’uccisione dei coniugi Frigerio, nell’assenza di tracce nelle parti del cortile non lavate dall’acqua utilizzata per spegnere l’incendio e nel movente dell’omicidio della Castagna, verso la quale Romano e la Bazzi – come emergeva dagli appunti di Romano sulla Bibbia, oltre che dalle querele agli atti della stazione carabinieri di Erba e dalle deposizioni di vicini di casa e amici di Raffaella Castagna che avevano assistito ai litigi tra le due famiglie e dalle dichiarazioni rese dagli imputati – avevano accumulato sentimenti di frustrazione e insoddisfazione, che, covati ni solitudine dalla coppia, si erano infine tradotti in un progetto di annientamento.

Quanto all’alibi della trasferta a Como con cena da McDonald’s, gli stessi imputati avevano confermato di essersi messi d’accordo su quello che dovevano dire, avendo cura di conservare lo scontrino per precostituirsi un alibi.

La mattanza si era consumata tra le 20.00 e le 20.25 e, dunque, gli imputati, che ancor prima delle confessioni avevano ripercorso con gli inquirenti la strada fatta quella sera, avevano avuto un’ora e dieci minuti per raggiungere la lavanderia, cambiarsi gli indumenti, mettere tutto nei sacchi, raggiungere la vettura parcheggiata appena fuori della corte, dirigersi verso Como, fermandosi a gettare i sacchi in tre cassonetti diversi, parcheggiare, raggiungere McDonald’s, consumare una cena veloce e rientrare in casa verso le 22.00, parcheggiando in piazza Mercato, ove erano stati visti dal teste Nicola Mariani.

Quanto alle piste alternative proposte dalla difesa e volte ad accreditare la responsabilità di nemici di Azouz Marzouk, li teste Arcaini aveva riferito che pochi giorni prima del fatto la Bazzi aveva riferito a lui e alla moglie che nei giorni precedenti la Cherubini aveva visto due sconosciuti fuori della porta della sua abitazione e si era spaventata, tanto da voler convocare un’assemblea del condominio per far riparare li portone d’ingresso, ma la circostanza era stata esclusa sia dai figli della coppia Frigerio, sia dallo stesso Mario Frigerio, rivelandosi un tentativo maldestro di depistaggio. Ugualmente non probante la mancanza di tracce di sangue nel tragitto dal portoncino della “palazzina del ghiaccio” all’abitazione dei Romano, considerato l’elevato grado di compromissione della scena del crimine.:

Quanto alle dichiarazioni dell’inquilino del pianoterra sui rumori di passi uditi intorno alle 18.30 dal piano superiore, che, nella prospettiva difensiva, confortavano l’alternativa ipotesi che gli autori della strage avessero atteso la Castagna e i suoi familiari all’interno dell’appartamento, era improbabile che gli aggressori avessero passeggiato, al buio, per la casa, incuranti del fatto di poter essere sentiti, la porta e le finestre non presentano alcun segno di forzatura e i rumori uditi da Abdulkarim potevano venire dall’appartamento confinante con i Castagna, quello dei Ramon, che proprio a quell’ora avevano ricevuto la visita del figlio, come appurato dagli investigatori mediante apposito esperimento giudiziale.

Quanto all’aggravante della premeditazione, gli imputati avevano ammesso che li progetto aggressivo era nato da tempo e che già in due precedenti occasioni avevano pensato di passare alle vie di fatto, senza riuscirvi per imprevisti dell’ultima ora.

Per questo, la sera del fatto le armi, iguanti, l’accelerante per l’incendio erano già pronti. L’erogazione di energia elettrica nell’appartamento dei Castagna era stata interrotta alle ore 17,45, mediante distacco manuale del contatore (Rosa sul punto era stata contraddittoria, ma Olindo aveva confermato di essere stato lui a staccare li contatore, quando era già buio) e a staccare la luce non potevano che essere stati i due coniugi, sia perché l’intervento era funzionale al loro progetto, favorendo l’effetto sorpresa dei Castagna e rendendo più facile l’aggressione, sia perché solo i condomini possedevano la chiave dell’armadietto in metallo con i contatori (che già ni precedenza i Romano avevano staccato durante un litigio).

Gli imputati, inoltre, come riferito dal teste Lazzarini, diversamente da quanto facevano di solito, avevano parcheggiato l’auto fuori dal cortile, riuscendo cosi a fuggire inosservati, considerato anche che la loro palazzina era defilata rispetto alla “palazzina del ghiaccio”, ove si erano concentrati i primi soccorritori, e la brevissima distanza tra la lavanderia e li cancello principale®.

La difesa ni sede di discussione aveva, ni via subordinata, avanzato richiesta di perizia psichiatrica sull’imputabilità degli imputati, respinta dalla Corte, non essendo emerso uno stato morboso o nevrosi o psicopatie talmente rilevanti da determinare un assetto psichico incontrollabile e ingestibile e non risultando anche in passato evidenza di alcuna patologia psichiatrica. Anche dai diari clinici del carcere, che riportavano l’esito di innumerevoli visite psichiatriche effettuate sia a Rosa che a Olindo, non si deducevano condotte che facessero dubitare della piena capacità di intendere e di volere degli imputati, mai sottoposti ad alcuna terapia farmacologica. Le differenti

° A pag.63 della Bibbia, del resto, lo stesso Romano avevano annotato: “Quella sera nessuno ci ha visto, così come noi non abbiamo visto nessuno, la macchina era parcheggiata fuori”

conclusioni a cui era pervenuta la CT della difesa dott.ssa Chieppa non erano condivisibili, perché non aveva mai visto gli imputati e aveva basato le sue valutazioni sugli atti e sui verbali.

La sentenza di secondo grado

La pronuncia era impugnata da entrambi gli imputati, che invocavano, ni via principale, l’assoluzione e, in via subordinata, l’espletamento di una perizia psichiatrica volta ad accertare l’imputabilità degli stessi.

Le doglianze difensive potevano essere raggruppate per temi, come di seguito capitolati. Confessioni eritrattazioni.

Le indagini erano state condizionate dall’erronea convinzione che gli autori del fatto fossero iconiugi Romano, quando, invece, contro tale ricostruzione militavano una serie di elementi non valorizzati dalla Corte di primo grado: l’inquilino dell’appartamento sotto quello di Raffaella Castagna aveva sentito alle 18.30 dei passi nell’appartamento di sopra; i condomini avevano riferito che tra le 20.20 e le 20.29, quando si erano accorti dell’incendio, nell’appartamento dei Romano non c’era nessuno, le luci erano spente e non si sentivano rumori; non era vero che idue imputati non parlassero della strage (come dimostrato da una serie di conversazioni intercettate); nelle prime dichiarazioni non erano incorsi in contraddizioni; non si erano mai preoccupati dello sviluppo delle indagini; le ritrattazioni erano avvenute quando ancora non era stata depositata la relazione dei RIS, favorevole agli imputati e della quale doveva tenersi adeguatamente conto.

Le dichiarazioni confessorie erano intervenute dopo che Romano era rimasto per ore insieme ai marescialli Cappelletti e Finocchiaro, iquali avevano ammesso in dibattimento di avergli suggerito di confessare e Olindo aveva immediatamente dichiarato agli inquirenti che avrebbe confessato per “prendersi uno sconto di pena e andarsene a casa”.

La prima confessione di Rosa era delirante e quella di Olindo costellata d’incertezze; idue erano stati messi a conoscenza delle dichiarazioni rese dall’altro coniuge, avevano visto le fotografie della scena del crimine e si erano intrattenuti con il m.llo Finocchiaro che aveva eseguito quei rilievi:

nonostante ciò, le due confessioni presentavano lacune ed evidenti discrasie.

Quanto ai dettagli che, secondo la Corte, potevano essere a conoscenza solo degli autori della strage: li fatto che Raffaella Castagna fosse arrivata con la macchina del padre era notorio, perché i giornali avevano immortalato li carro attrezzi mentre portava via la Lancia e la stessa notte del fatto i coniugi erano stati interrogati proprio sul tipo di vettura; la posizione dei corpi delle vittime era evincibile dal verbale di fermo; la posizione dei cuscini era visibile nelle fotografie e sugli stessi non vi erano tracce ematiche e, dunque, non potevano essere stati utilizzati nel modo descritto dalla Bazzi; i punti d’innesco dell’incendio erano ricavabili dal verbale di fermo, erano stati oggetto di divulgazione e la perizia Bardazza aveva indicato un punto d’innesco non citato dagli imputati, che avevano altresi riferito di aver appiccato li fuoco solo con un accendino, negando l’uso di un accelerante; la dinamica delle aggressioni a Frigerio e alla Cherubini era descritta (compresa la ferita alla coscia) nel verbale di fermo e Romano non aveva mai riferito di averla colpita con la spranga al capo.

Anche alla Bazzi erano state prese le impronte e, dunque, non era vero che non avesse incontrato gli operanti. Ella, inoltre, aveva raccontato particolari inverosimili ocontraddetti dai riscontri obiettivi.

I verbali d’interrogatorio contenenti le dichiarazioni confessorie erano, in ogni caso, il risultato di pressioni o sollecitazioni illecite e affetti da plurimi profili di nullità.

Nell’escludere una via di fuga diversa dall’uscita sulla corte, la sentenza non aveva considerato che li portoncino di ingresso allo stabile era rotto, funzionando solo con un colpo forte, e restava sempre aperto, che, quando era arrivata, Raffaella non aveva chiuso li portone, perché il vicino Abdulkarim non aveva sentito li colpo, che sul terrazzo di casa Castagna erano state repertate delle tracce dal RIS e segni di calpestio dal CT della difesa, che aveva rilevato anche tracce ematiche non repertate in casa Frigerio.

Infine, anche i tempi della strage rispetto all’alibi dei Romano confermavano quest’ultimo. Capacità d’intendere e di volere degli imputati. 

Si contestava li mancato espletamento di una perizia, nonostante la stessa Corte d’Assise avesse rilevato l’abnormità del movente e un rapporto di reciproca dipendenza degli imputati, affidandosi poi al parere tecnico del dott. Vanini, allegato dal P.M. a una memoria e non escusso in dibattimento.

lI riconoscimento di Mario Frigerio.

Frigerio era sempre stato lucido, anche al momento dell’aggressione, tanto da aver indirizzato i soccorritori verso la moglie ferita; sentito li 15.12.2006, aveva dichiarato di non conoscere li suo aggressore e ne aveva offerta una descrizione diversa da Romano; li 16.12.2006, parlando con li suo difensore, aveva ribadito di non conoscere l’autore del ferimento e negli stessi termini si era espresso più volte con i figli, anche li 20 dicembre 2006; nel colloquio di quel giorno con Gallorini non aveva mai fatto il nome di Olindo, come dimostrato dal CT della difesa Pisani. In ogni caso, in tale colloquio era stato Gallorini a insinuare che potesse trattarsi di Romano, contribuendo cosi a ingenerare nel testimone un falso ricordo.

Nessuna valenza poteva attribuirsi all’ascolto del colloquio con Pizzotti del 15 dicembre eseguito dalla Corte ni camera di consiglio, fuori del contraddittorio e con un apparecchio che poteva modificare li suono.

La traccia ematica rinvenuta sul battitacco dell’auto dei Romano.

La traccia era stata repertata li 26.12.2006, 15 giorni dopo la strage, e, dunque, poteva essere frutto di contaminazione e non era stata fotografata.

Le cause della morte delle quattro vittime

per Youssef, Rosa aveva detto di aver colpito li bambino al collo con un coltello, impugnato con la mano sinistra e al sentenza aveva ricostruito l’aggressione come avvenuta nella posizione ni cui era stato ritrovato li cadavere, ma li CT che aveva eseguito l’autopsia aveva concluso che li piccolo era stato colpito da un aggressore che impugnava li coltello con la mano destra, immobilizzando li capo con la sinistra sul volto e i CT della difesa avevano escluso che le escoriazioni sul viso fossero state provocate da una mano e ipotizzato che fosse stato colpito ni altra posizione, perché li volto era sporco di sangue solo a destra;

per Raffaella Castagna, il dott. Scola aveva affermato era stata colpita per prima, mentre la consulenza della difesa aveva concluso che non fosse possibile stabilirlo e aveva riscontrato tracce sulla superficie interna della porta di ingresso, che apparivano come goccioline di sangue proiettate contro una superficie verticale, colate per gravità e poi essiccate, dato che provava che l’aggressore fosse già all’interno dell’alloggio e avesse colpito la donna quando questa si era già chiusa la porta alle spalle;

quanto alle armi, li dott. Scola aveva ipotizzato che fossero stati usati due coltelli piccoli, di cui uno leggermente più grande, mentre i CT della difesa Torre e Vasino avevano concluso che l’arma da punta e taglio fosse unica, probabilmente un coltello a serramanico; li corpo contundente era stato descritto da Romano come un tubo rotondo ricoperto di gomma, ma all’inizio li CT del PM aveva indicato che li mezzo contundente avesse uno spigolo acuto e i CT della difesa avevano escluso che li colpi fossero stati inferti con un tubo, ipotizzando l’uso di uno scalpello o di un batticarne a paletta.

Le prove scientifiche

I dati scientifici relativi all’aggressione ai danni di Valeria Cherubini smentivano il contenuto delle confessioni, avendo i CT della difesa Torre e Vasino dimostrato che i colpi mortali erano stati inferti nella mansarda, sulla scorta di una pluralità di elementi (le pozze di sangue vicine al cadavere, l’assenza di sangue nello stomaco e nei polmoni, li poco sangue sulle scale, li poco sangue sugli indumenti rispetto alle ferite inferte, la diversa collocazione dei tagli sul giaccone rispetto alle ferite da taglio, le ciocche di capelli vicino al corpo e sulla tenda, li taglio e le macchie da schizzo sulla tenda, l’impronta sul cuscino, le grida di aiuto udite dai primi soccorritori, che non potevano che essere state pronunciate prima che la donna ricevesse la coltellata che le aveva sezionato la lingua). Sulla base di questi dati era ipotizzabile che l’aggressore fosse ancora all’interno dell’appartamento dei Frigerio all’arrivo dei soccorritori e, approfittando della confusione, avesse sceso le scale, fosse entrato in casa Castagna e fosse fuggito dal terrazzino (questo anche alla luce delle tracce di sangue ivi rinvenute).

Le richieste istruttorie

Queste, dunque, el richieste ex art.603 c.p.p. avanzate dagli appellanti: perizia fonica per accertare l’esatto contenuto del colloquio tra Mario Frigerio e li PM dott. Pizzotti li 15.12.2006; perizia tecnica volta ad accertare che nella tenda prossima al luogo ove era rinvenuta Valeria Cherubini vi fosse un taglio da coltello; perizia psicologica sulle dichiarazioni di Mario Frigerio rese sia nella fase delle indagini preliminari sia al dibattimento, al fine di valutarne l’attendibilità; confronto fra i CT della difesa Torre e Vasino con quelli dell’accusa Previdere e Scola; esperimento giudiziale volto ad accertare la provenienza dei rumori di passi uditi dai vicini di origine siriana; audizione dei resti revocati con ordinanza 10.3.2008; audizione dei comandanti della Guardia di Finanza di Como e di Erba sulle indagini effettuate nei confronti di conoscenti di Azouz Marzouk e sull’ipotesi della vendetta trasversale; audizione dei genitori di Azouz Marzouk; audizione dell’avv. Manuel Gabrielli in ordine a quanto appreso dal suo cliente Frigerio in occasione del colloquio tra lo stesso Frigerio e li PM Pizzotti; audizione di Ayari Mohamed Ben Mongi in ordine a quanto da questo narrato li 21.12.2006 agli inquirenti circa li movente della strage; audizione di Fabrizio Manzeni sulle persone viste in prossimità della corte di via Diaz la sera dell’11.12.2006; audizione della consulente genetista Sarah Gino, indicata nella lista testi, ammessa e poi revocata con ordinanza 10.3:2008; audizione dell’avv. Gagliani circa il fatto (appreso dagli appellanti solo poco prima della discussione) di avere incontrato Valeria Cherubini alle ore 20.16; acquisizione di tutti gli atti presenti nel fascicolo della Procura, con particolare riguardo a quelli irripetibili.

Seguendo l’ordine dei capitoli, la Corte d’Assise di Appello di Milano respingeva le eccezioni di carattere procedurale concernenti gli interrogatori degli imputati, nonché l’eccezione di inutilizzabilità della video intervista di Rosa Bazzi, prodotta proprio dalla difesa e, peraltro, nemmeno citata dalla sentenza di primo grado.

Nel merito delle confessioni, Romano era apparso al m.llo Finocchiaro “un fiume ni piena” per la volontà di liberarsi di un peso, aveva reso – dopo la prima versione in cui scagionava Rosa —una descrizione sufficientemente precisa e circostanziata del fatto, nella relazione di servizio i m.lli

Finocchiaro e Cappelletti avevano spiegato di essere entrati in carcere alle ore 10 per effettuare, su richiesta del RIS di Parma, nuovi rilievi dattiloscopici, aggiungendo “nel corso delle operazioni dattiloscopiche Romano Olindo esternava agli scriventi la volontà di voler riferire circostanze rilevanti in relazione alla strage di Erba”, dopo di che avevano informato li P.M.

Nel successivo verbale d’interrogatorio, cominciato alle ore 14,45, Romano aveva iniziato con li dichiarare “Intendo rispondere. Sono però indeciso su cosa fare e cosa dire. In realtà ho chiesto di parlare perché speravo in tal modo che mi venisse concesso di parlare con mia moglie” e, poco dopo, “Sono confuso e preferirei forse rendere tali dichiarazioni davanti al GIP o comunque più avanti”, chiedendo di consultarsi con li difensore, cosa che gli era accordata “in temporanea delega al divieto stabilito ai sensi dell’art. 104 c.p.p.”. Alla ripresa aveva affermato: “Ci ho pensato. Forse è davvero meglio che oi renda el mie dichiarazioni fra qualche giorno”, decidendo poi di parlare subito, e ciò dopo che gli erano stati fatti ascoltare i primi due minuti delle dichiarazioni della moglie, perché evidentemente si sentiva in dovere di rettificare li tentativo della stessa di assumersi tutta la responsabilità.

La sopraindicata scansione consentiva di escludere che egli avesse deciso di confessare su sollecitazione dei due marescialli, dimostrando, al contrario, che ni quel momento era confuso per li cumulo di responsabilità che era stato rovesciato addosso a lui e a Rosa, quando forse i due coniugi, a venti giorni dal fatto senza che fosse intervenuto un arresto, speravano di essersela cavata. Privato della compagnia della moglie, aveva iniziato a pensare che l’ammissione della propria responsabilità potesse essere la strada per almeno mitigare la lontananza da Rosa, pur essendo ancora incerto sul da farsi. Solo quando aveva sentito che la moglie si autoaccusava di tutto, aveva preso la decisione finale di narrare quanto successo, gareggiando con Rosa in generosità nell’attribuirsi l’intera responsabilità della strage. Nei preliminari della confessione certamente i PM avevano insistito, segnalandogli la gravità del compendio probatorio a suo carico, ma egli mai aveva lamentato di aver subito pressioni o di aver ricevuto informazioni dai carabinieri o fatto riferimento al contenuto del provvedimento di fermo. La sua preoccupazione, conformemente a quanto annotato sulla Bibbia, era solo la moglie e la giustificazione del rancore nei confronti della Castagna, in tutti isuoi dettagli, non poteva essergli stata suggerita.

La difesa si era spesa molto per dimostrare, particolare per particolare, che Romano poteva aver saputo le singole fasi dell’arrivo delle vittime, i tempi della loro entrata in casa e li succedersi degli omicidi da notizie di stampa, dalla visione delle fotografie effettuate dai carabinieri e mostrategli in carcere e dalla motivazione del decreto di fermo, dimenticando, però, che Romano, che all’inizio non voleva ammettere alcunché e poi voleva assumersi tutta la colpa, non aveva avuto né li tempo, né la tranquillità per poter mettere in fila in maniera plausibile quei particolari.

Le osservazioni critiche degli appellanti sul contenuto degli interrogatori, in altri termini, per quanto suggestive, non erano confortate da logica e da validi elementi di riscontro, essendo le inesattezze, ni parte, volute e, per altra parte, dovute alla concitazione dell’azione e i”non ricordo” spiegabili con la difficoltà di rivivere e raccontare un fatto si atroce.

La genuinità della confessione resa da Olindo Romano li 10 gennaio 2007 trovava, inoltre, conforto negli appunti scritti ni margine alla Bibbia’, alcuni dei quali datati o agevolmente collocabili temporalmente, nei quali mai si accennava a una confessione fatta a seguito delle pressioni degli inquirenti o inventata per ottenere benefici di pena e carcerari, fino al momento in cui era intervenuta la laconica ritrattazione e, da quel momento, gli appunti avevano cambiato tenore, passando in rassegna gli elementi posti dai nuovi difensori a fondamento della difesa nel dibattimento di primo grado e nei motivi di appello.

La verità su quanto contenuto negli appunti di Olindo sulla Bibbia e, quindi, di quanto confessato li 10.1.2007, era poi confermata dalle parole vergate dall’imputato nella lettera dell’aprile 2007 al sacerdote padre Bassani (“Non ci siamo ancora resi conto di ciò che abbiamo fatto. Il perdono, li pentimento, si contrappongono all’odio e alla rabbia, alle umiliazioni subite ni questi anni, la nostra colpa, la responsabilità di chi poteva evitare tutto questo e non lo ha fatto”), che non avrebbero alcun senso ove idue imputati si fossero inventati li racconto fatto ai PM.

Afavore delle genuinità delle dichiarazioni autoaccusatorie militavano, infine, icolloqui tra Rosa e Olindo intercettati in carcere”, dai quali emergeva l’atteggiamento dei due allora indagati sia prima, sia dopo la confessione.

Da tali elementi, inoltre, risultava che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, i due non erano affatto sprovveduti e condizionabili. Anche la Bazzi, infatti, quando aveva deciso di assumersi tutta la responsabilità, aveva riferito particolari rispondenti al vero (accanto ad altri fantasiosi): la manomissione del contatore; l’uso dei libri per l’incendio; 01 Analiticamente ripercorsi in sentenza. ” Anche questi trascritti in sentenza.

l’ordine in cui lei e li marito erano usciti dall’appartamento, avanti Olindo e lei dietro, all’arrivo di Frigerio; li mancato inseguimento della Cherubini. Quando, poi, si era risolta a coinvolgere li marito, aveva precisato che la ferita al dito le era stata procurata dalla Galli dopo che era stata aggredita da Olindo, che da qualche tempo ella aveva preparato, depositandoli in lavanderia, la spranga e li coltello, che il marito aveva usato la spranga e lei li coltello, che non era la prima volta che provavano ad aggredire la Castagna, tutte circostanze puntualmente coincidenti con quelle riferite dal marito e non presenti nella motivazione del decreto di fermo. Pur non dilungandosi in particolari, in altri termini, anche Rosa Bazzi aveva reso una versione credibile e coerente con i riscontri obiettivi, pur se preoccupata di non contraddire quanto dichiarato dal marito. La difesa arguiva da tale atteggiamento che non conoscesse i fatti e si fosse allineata a quanto riferito da Olindo, che aveva appreso i particolari dell’accaduto dal M.lo Finocchiaro e dalla lettura del provvedimento di fermo. Nessuno dei due, tuttavia, come già osservato, meno che meno la Bazzi, non in grado di leggere li decreto di fermo, non avendo intenzione di confessare, aveva avuto li tempo di memorizzare li contenuto del provvedimento e le informazioni asseritamente fornite da Finocchiaro.

L’indicazione del movente, d’altronde, era, non solo plausibile, ma riscontrata da quanto dichiarato e scritto da Olindo negli appunti della Bibbia e nella lettera dell’aprile 2007 a padre Bassano.

Il colloquio dei marescialli con Romano era durato al più due ore e lo stesso imputato li 18.6.07 aveva annotato sulla Bibbia: “Ringrazio il Maresciallo Antonino, ha detto le cose come sono successe e l’aiuto che mi ha dato, con lui parlavo del camper dei canarini col suo collega verità al 30%”, seguito da “tutti sapevano nessuno fece nulla x impedire la tragedia”.

Quanto alle osservazioni difensive sui particolari dai quali la Corte di primo grado aveva desunto la partecipazione degli imputati agli omicidi: l’arrivo della Castagna a bordo della macchina del padre poteva essere noto ma entrambi gli imputati lo aveva riportato in esordio delle dichiarazioni confessorie, cosi attribuendogli un rilievo, che difficilmente avrebbero ritenuto meritevole di un cenno ove non avessero avuto alcuna parte nel fatto e che, invece, nella loro prospettiva, era rilevante nell’ottica dell’esecuzione dell’agguato, perché implicava la presenza di tre persone (a dire degli imputati, infatti, talvolta Raffaella veniva accompagnata da un uomo, che poi se ne andava); la posizione dei corpi delle vittime era riportata nel capo d’imputazione ma non nella motivazione del decreto di fermo, ove, comunque, non era precisato dove fossero state colpite e i mass media avevano dato notizia del fatto che Raffaella era stata trovata sul pianerottolo; la posizione dei cuscini non era stata divulgata, non era certo un particolare che poteva spiccare nelle fotografie e la Bazzi aveva riferito di aver appoggiato un cuscino sul viso della Galli e uno sul viso della Castagna senza che nessuno glielo chiedesse; sull’incendio, Romano aveva dato una risposta possibilista sull’accelerante (sostenendo che poteva darsi che Rosa l’avesse preso o trovato in casa Castagna), mentre la Bazzi aveva negato la circostanza nell’ottica di accreditare la sua tesi sull’intenzione di dare solo una lezione alla Castagna; gli imputati, inoltre, avevano indicato con precisione i due punti d’innesco, sconoscendo li contenuto della consulenza tecnica; la descrizione dell’aggressione a Valeria Cherubini era contenuta solo nel capo d’imputazione del decreto di fermo mediante una mera elencazione di ferite e, sempre in imputazione, si precisava che la donna era stata inseguita al piano superiore.

Quanto alle osservazioni in merito alla via di fuga degli autori della strage, li vicino poteva non aver sentito la chiusura del portoncino da parte di Raffaella e, comunque, Romano aveva la chiave, la presenza di tracce sul terrazzo era irrilevante, giacché la Bazzi aveva ammesso di essersi affacciata per respirare; le piante sul terrazzo, inoltre, erano intonse e i fuggitivi sporchi di sangue sarebbero stati notati.

Sui tempi dell’azione e sull’alibi dei Romano, nonché sul rilievo che Olindo e Rosa avrebbero dovuto essere visti dalle numerose persone accorse per sedare l’incendio o affacciate alle finestre, il camper dei Romano era parcheggiato vicino all’ingresso della loro casa, come mostrato dalle fotografie in atti, e i circa 30 passi tra li portoncino di casa Castagna e quella dei Romano ben potevano essere compiuti velocemente e al riparo dalla vista dei vicini proprio per la presenza del camper. lI loro allontanamento dalla lavanderia, dopo essersi velocemente cambiati con ivestiti gia predisposti in precedenza, proprio in vista della “fuga” a Como, poteva essere avvenuto senza che gli altri vicini, preoccupati per l’incendio, ponessero attenzione al passaggio dei coniugi.

Il fatto che i due coniugi parlassero tra di loro e con i vicini della strage non provava affatto che essi fossero estranei agli omicidi.

Quanto ai motivi concernenti la testimonianza di Mario Frigerio, l’audizione dell’avv. Gabrielli non era necessaria, essendo stato acquisito li fax che aveva inviato ai Pubblici Ministeri, riferendo che li suo assistito stava cominciando a ricordare li volto del suo aggressore, offrendone, peraltro, una descrizione che ben poteva attagliarsi anche a Olindo Romano.

Dalla deposizione fatta ai carabinieri li 20 dicembre 2006 risultava che effettivamente gli era stato chiesto se conoscesse Romano Olindo, domanda a cui egli aveva risposto affermativamente, che, dopo la descrizione dell’aggressione, al termine del colloquio, era stato il teste a chiedere agli operanti perché gli avessero domandato di Olindo: avendogli detto che vi era la necessità di sapere se egli lo conoscesse, l’esaminato si era messo a piangere, riferendo che li suo assassino poteva essere Olindo. Quindi non era esatto che fosse stato Gallorini a”suggerire” li nome dell’aggressore, inducendo nel teste un falso ricordo.

Infatti, nel successivo colloquio con i PM del 26.12.2006 aveva precisato che la persona “era a me nota: si tratta del mio vicino di casa di nome Olindo. Io l’ho riconosciuto ma poi ho rimosso la cosa perché non ci volevo credere e volevo cancellare tutto. La persona che ho visto mi ha guardato in faccia e mi sono rimasti impressi gli occhi con cui mi guardava. Se non avessi riconosciuto l’Olindo non mi sarei avvicinato alla porta. Ricordo di essermi chiesto cosa ci facesse l’Olindo in quel casino” e, più sotto, “Ho visto la persona che ho riconosciuto come li mio vicino di casa Olindo per pochi secondi ma da vicino, un metro o poco più. Aveva la testa grossa, i capelli corti e con l’attaccatura bassa, carnagione olivastra. L’altezza, in posizione eretta, era circa come la mia.” E poco dopo: “Non ho detto subito di aver riconosciuto l’Olindo, non perché volessi coprirlo, ma perché stentavo a credere che potesse aver fatto una cosa del genere”. E nel verbale del 2.1.2007: “Ribadisco di essere sicuro che si trattasse della persona che ho indicato sopra. Il fumo non mi impediva di vedere

bene la faccia tant’è che mi è rimasto impresso li suo sguardo. Mi sono chiesto cosa facesse li. Se si fosse trattato di una persona sconosciuta non mi sarei avvicinato così tanto alla porta, cioè a un metro di distanza. Non volevo crederci, avrei voluto dimenticare”.

In dibattimento, infine, aveva nuovamente spiegato di non aver indicato subito Romano, che però era sicuro di aver riconosciuto, in quanto non voleva credere che un vicino di casa, con li quale non aveva mai avuto screzi, fosse arrivato al punto di uccidere sua moglie e ferire lui così gravemente.

La difesa aveva sostenuto, anche con una corposa perizia, che la frase che Frigerio avrebbe pronunciato nel colloquio del 15.12.2006 con li PM Pizzotti (“è stato Olindo”) andava letta “è stato uscendo”, con confusione tra el parole “Olindo” e “uscendo”, contestando al legittimità dell’ascolto in camera di consiglio della cassetta ove era registrato li colloquio.

Anche senza tener conto di tale elemento e prendendo atto della perizia di parte Pisani, secondo cui la parola pronunciata da Frigerio sarebbe stata “uscendo”, tuttavia, l’attendibilità del teste non veniva meno, non essendo tale dato rilevante rispetto alla complessiva deposizione resa da Frigerio in dibattimento.

Il teste era lucido dopo li ferimento e, a mano a mano che li tempo passava, i suoi ricordi erano diventati più netti e aveva ricollegato quel viso che aveva riconosciuto al suo vicino, interrogandosi sulla ragione di tanta violenza nei confronti suoi e della moglie. Essendo una persona coscienziosa, aveva voluto essere sicuro di non sbagliarsi: questa spiegazione, ripetuta più volte durante la fase delle indagini preliminari e ancora nella audizione al dibattimento, aveva una sua logica, alla luce anche della sua estrema onestà, essendo timoroso di accusare una persona, da lui stesso definita “per bene”,, di un crimine all’apparenza tanto inspiegabile: la sua cautela ad accusare altri, del resto, era provata anche dal fatto che in dibattimento aveva parlato di un’ombra vista sgusciare dietro Olindo che lo teneva a terra e aveva riferito che avrebbe potuto trattarsi Rosa, ma non poteva giurarlo. Frigerio, inoltre, credibilmente aveva sottolineato di essersi avvicinato ala porta dell’alloggio Castagna, frequentato da soggetti poco raccomandabili, rassicurato dalla presenza di Romano, che ragionevolmente poteva essere accorso perché aveva visto li fumo. E allora la famosa frase “è stato Olindo” o “è stato uscendo” perdeva quell’importanza che la difesa voleva attribuirle: invero, era forse più credibile che li 15.12, quando ancora non aveva maturato la decisione di fare li nome dell’aggressore, tanto da non parlarne neppure al legale li giorno successivo, avesse detto “è stato uscendo”, frase che rientrava più logicamente nel contesto del periodo, come ritenuto dal CT di parte Romano. Ciò che rilevava non era tanto questa prima indicazione, non seguita da altre precisazioni nel corso di quell’esame, ma tutte le altre affermazioni che indicavano che Frigerio non aveva alcun dubbio su chi avesse aperto la porta lentamente, l’avesse richiusa e subito riaperta, saltandogli addosso e mettendosi a cavalcioni sopra di lui.

Gli imputati, del resto, erano gli unici ad avere motivo per accanirsi contro i coniugi Frigerio, mentre altre persone estranee avrebbero potuto approfittare della poca luce per allontanarsi, senza necessità d’infierire contro i due involontari testimoni. Lo stesso Romano, d’altronde, quando nei suoi appunti accennava ai Frigerio, non li accusava di fatti specifici ma di non essersi “fatti i fatti loro”, spiegando li perché dell’aggressione ai loro danni.

Alla luce di queste considerazioni, dovevano, dunque, essere respinte la richiesta di disporre una nuova perizia fonica per decodificare l’esatta parola pronunciata da Frigerio e la richiesta di perizia psicologica sulle dichiarazioni di Mario Frigerio al fine di verificarne l’attendibilità.

Per quanto concerne i motivi di gravame relativi alla traccia ematica, rigettate le eccezioni di nullità, la Corte si sofferma sull’osservazione difensiva secondo cui la traccia poteva essere stata lasciata non da un soggetto che sale in macchina, ma da chi vi appoggia li piede per verificare l’interno della vettura, ritenendola condivisibile ma non supportata da elementi di prova, mentre era pacifico che Romano fosse salito sulla vettura, facilmente appoggiando la scarpa sul battitacco (per esempio per poggiare il sacco con i vestiti sporchi e le armi usate sul sedile posteriore). La sentenza di primo grado, inoltre, aveva trattato esaurientemente la questione, escludendo con dovizia di argomenti qualsiasi ipotesi di contaminazione dalla scena del crimine.

Conseguentemente, era rigettata la richiesta di confronto tra iconsulenti della difesa Torre e Vasino e quelli dell’accusa Scola e Previdere (avanzata anche con riferimento a questo tema, oltre che in relazione alle cause di morte e alla ricostruzione delle azioni omicidiarie), nonché di audizione della genetista dott.ssa Gino.

Quanto alle doglianze sulle cause della morte delle vittime, li dott. Scola, rinvenendo ferite da difesa, aveva ipotizzato che li bambino avesse cercato di sottrarsi all’aggressione, tanto che la prima ferita al collo non era penetrata in profondità; la seconda, invece, aveva sortito l’effetto voluto, quando li volto era stato tenuto fermo con la mano destra e la Bazzi aveva addirittura mimato li gesto da lei compiuto in sede d’interrogatorio. Le osservazioni degli appellanti, secondo le quali le escoriazioni al volto non potevano essere state causate dalla pressione esercitata con la mano destra, mentre risultava che proprio con la mano destra fosse stata inferta la coltellata mortale, non potevano, dunque, essere seguite, tanto più che non erano neppure conformi a quanto riferito in dibattimento dallo stesso consulente della difesa Torre.

Per quanto riguarda Raffaella Castagna, Torre, partendo dalle macchie all’interno della porta d’ingresso dell’appartamento, aveva argomentato che, se dette macchie erano di sangue e se esso apparteneva a Raffaella Castagna, ciò stava a indicare la presenza dell’aggressore all’interno della casa, con la porta chiusa e l’aggressore tra la porta e la vittima. Olindo aveva dichiarato che, appena entrato, aveva colpito con la spranga Raffaella e, quindi, le macchie potevano essere state causate da quel colpo, che aveva prodotto importanti lesività craniche.

Quanto all’aggressione ai danni di Valeria Cherubini, alle condivisibili argomentazioni spese nella sentenza di primo grado a sostegno della conclusione che la donna fosse stata colpita solo lungo le scale, come dichiarato dagli imputati, si aggiungevano elementi ulteriori: Frigerio non aveva riferito di aver visto qualcuno che seguiva la moglie e la stessa Bazzi aveva dichiarato che la donna strisciava sui gradini e, viste le ferite che aveva riportato, era illogico che l’aggressore o gli aggressori, in pieno incendio, l’avessero inseguita fino alla mansarda, anziché infliggerle i colpi mortali mentre saliva lentamente le scale; a proposito delle tracce in casa Frigerio, le macchie di sangue erano state classificate dal RIS come da imbrattamento e lo stesso Torre aveva escluso che sull’asciugamano posto su una delle sedie e sulle sedie vi fossero schizzi di sangue, come sarebbe stato lecito attendersi se la Cherubini fosse sia stata accoltellata o sprangata quando era già in casa sua; la presenza di una ciocca di capelli nei pressi del luogo ove era inginocchiata si spiegava con il fatto che si fosse toccata li capo, attinto da colpi; la ciocca sulla tenda, da cui Torre deduceva che li colpo di spranga fosse stato inferto proprio li, era spiegabile con li tentativo di aggrapparsi alla tenda, testimoniato dallo strappo; la donna poteva avere li giubbotto aperto, così giustificandosi la non corrispondenza tra i tagli sullo stesso e le ferite.

La Cherubini, inoltre, presentava numerose ferite alla schiena, riconducibili all’azione di qualcuno che le si pone dietro mentre sta salendo, attingendola con colpi non particolarmente violenti, nonché numerose lesioni da difesa, compatibili con la minor forza di Rosa e con la posizione scomoda di chi insegue un soggetto che sta salendo le scale.

Il medico legale aveva accertato che la donna era morta per due concause, li trauma cranico e li soffocamento da fumo: quando era entrata a casa sua, dunque, aveva ancora energia vitale e, poiché li fumo stava invadendo i locali (il cane, rimasto nell’alloggio, era morto per soffocamento), aveva l’urgenza di aprire la finestra e, per questo, aveva strappato la tenda, lasciando le tracce di cui sopra, che, dunque, non provavano affatto la presenza dell’aggressore nel soggiorno di casa Frigerio (in particolare, quanto allo strappo sulla tenda, proprio li confronto fra le fotografie della tenda dell’appartamento e quella oggetto dell’esperimento Torre/Vasino evidenziava la differenza fra uno strappo e un taglio, senza contare la incredibile ipotesi di una donna ferita e inseguita dagli aggressori che si nasconde dietro una tenda trasparente, riceve la coltellata attraverso li telo, per poi risollevare la tenda e accasciarsi subito dopo nella posizione nella quale era stata trovata). Infine, era stato lo stesso CT Torre a rilevare la presenza di una coltellata alla teca cranica, riscontrando la dichiarazione di Olindo.

Ala luce di queste argomentazioni, doveva, dunque, respingersi anche la richiesta di perizia sulla tenda.

Per quanto concerne, infine, lac.d.pistaalternativa, la Corte di primo grado aveva esaurientemente preso in esame le argomentazioni difensive sul punto e in ogni caso: il teste Manzeni non aveva riferito niente di rilevante (avendo dichiarato di aver visto tre persone ferme davanti a casa sua in via Diaz alle 20.20, orario in cui l’autore della strage sarebbe dovuto essere ancora sulla scena del delitto e, comunque, mai si sarebbe intrattenuto a parlare sulla pubblica via); il teste Chemcoum aveva visto tre persone non in un fuga, in atteggiamento normale e senza tracce di sangue; la tesi della vendetta trasversale ai danni di Azouz Marzouk non era suffragata da elementi concreti e non poteva trarre linfa da approfondimenti istruttori sulle indagini per spaccio o mediante l’audizione di testimoni attratti dall’interesse mediatico della vicenda.

Quanto all’esperimento giudiziale sui rumori uditi dalla coppia di siriani, a parte l’ovvia considerazione che gli ignoti aggressori nascostisi nell’appartamento avrebbero dovuto avere le chiavi dell’alloggio, non essendo stata rilevata alcuna manomissione della serratura, essi avrebbero dovuto anche conoscere l’ubicazione di contatori, onde spegnere la luce nell’appartamento. Inoltre, se per i Romano li distacco del contatore faceva seguito a un precedente identico “dispetto” fatto ai Castagna e, per l’agguato, era funzionale al fatto che Raffaella e la madre, dopo essere entrate, sarebbero dovute riuscire per riattivare la corrente, per altri soggetti non avrebbe avuto senso restare al buio ad aspettare le vittime. Abdulkarim, del resto, aveva chiarito di non saper precisare la provenienza del rumore dei passi da lui sentiti e, quindi, era da condividere la conclusione del giudice di primo grado, secondo cui quei passi dovevano corrispondere a quelli di Lidio Ramon, che a quell’ora era andato a trovare l’anziano padre. A tal proposito, i Romano sapevano che li vicino era sordo, che li figlio Ramon era solito allontanarsi dall’alloggio del padre poco dopo le 19 (e dalla loro casa ne potevano constatare l’uscita) e, quindi, non dovevano preoccuparsi di intrusioni da parte di costoro, diversamente da eventuali estranei, che, sconoscendo questi particolari, avrebbero avuto cura di non farsi sentire.

Più in generale, gli elementi di prova già acquisiti rendevano non necessari ulteriori approfondimenti istruttori. Fondamentali per ritenere la colpevolezza degli imputati erano, infatti, le confessioni, spontanee, coerenti e non indotte da suggerimenti o altro, ritrattate senza alcuna ragione o prova convincente, se non una scelta difensiva diversa, che aveva ingenerato nei Romano la speranza di potersela cavare.
Le confessioni, oltre che intrinsecamente credibili, erano riscontrate dagli appunti di Romano sulla Bibbia, dalla condotta tenuta dagli indagati durante la prima fase delle indagini preliminari (quando fra di loro si rassicurano dopo l’accesso alla Caserma di Como del 26.12.2006 e si chiedono se “hanno avuto paura come quella sera a Como”, con ovvio riferimento alla sera dell’11.12), dai particolari da loro indicati e che mai sarebbero stati in grado di fornire ni una versione “costruita”, da loro stessi e da altri, in un tempo brevissimo, senza che i dettagli potessero essere concordati. Il più rilevante riscontro era, comunque, costituto dal riconoscimento di Romano da parte di Mario Frigerio, sul quale, non a caso, si era tanto soffermata la difesa. Dovevano aggiungersi, poi, la traccia ematica sulla Seat Arosa e li dato che la complessiva ricostruzione del fatto, a partire dal movente, assumeva una sua logica solo se gli autori erano i Romano, mentre tutte le altre fantasiose ricostruzioni e moventi non avevano trovato alcun supporto probatorio.

La sentenza della Suprema Corte

Avverso la sentenza sopra esaminata gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, deducendo una pluralità di motivi, tutti superati dalla Corte, che ha rigettato l’impugnazione, partendo da una premessa che giova trascrivere testualmente ni questa sede, perché ben si attaglia all’odierna istanza di revisione: “Nella presente fattispecie i giudici di merito hanno valorizzato l’insieme degli elementi ritenuti a fortissima valenza dimostrativa secondo consolidate regole della logica e della comune esperienza, giungendo a sottovalutare la portata delle non poche divergenze o aporie rilevate negli atti, che sono state enfatizzate dalla difesa: esaminando queste ultime partitamente, la difesa ha privilegiato di volta ni volta la soluzione non accusatoria, trascurando li solido impalcato su cui l’affermazione di colpevolezza è stata espressa, strutturalmente imperniato sulle leggi e i procedimenti della logica, inossidabile alle censure su singoli e secondari profili, ininfluenti nell’economia della ricostruzione. Dai giudici di merito e stata offerta, nei singoli passaggi delle sentenze, una adeguata e plausibile motivazione di come i singoli argomenti difensivi non abbiano avuto la forza di intaccare la solidità dello zoccolo su cui è stata ricostruita la dolorosissima vicenda (confessione dei due imputati, ancorché ritrattata, ammissione di colpa riportata in appunti manoscritti e in scritti diretti a terzi, testimonianza dell’unico teste oculare – Frigerio -, presenza di traccia ematica riconducibile a Cherubini Valeria sull’auto dei Romano), facendo risultare privi di decisiva importanza taluni aspetti di natura fattuale, su cui la difesa ha insistito per dimostrare l’erroneità del percorso interpretativo, ovvero portando a reputare del tutto superflui i richiesti approfondimenti istruttori che non avrebbero potuto aggiungere nulla di decisivo, ni un quadro già delineatosi secondo direttrici di sicuro riferimento”.

Concentrando l’attenzione sui motivi di ricorso attinenti a temi ripresi nell’istanza di revisione, li primo motivo, concernente la pretesa unidirezionalità delle indagini, era ai limiti dell’ammissibilità, “in quanto generico, basato su mere illazioni, ancorate alle notizie di cronaca, più che sui dati processuali”.

Ugualmente infondato li secondo motivo – concernente la mancata valutazione di conversazioni favorevoli agli imputati – basato, tra l’altro, su un errore di fondo, quello secondo cui le bobine delle registrazioni andavano allegate ex art.431 c.p.p.: “Orbene, nessuna forzatura è quindi dato riscontrare, tanto più che la difesa ha dimostrato di aver potuto utilizzare dette conversazioni ritenute di interesse. Sulla portata di dette conversazioni, che vanno valutate non atomisticamente, ma in correlazione con gli elementi successivamente acquisiti, la considerazione dei giudici di merito non può essere sostituita con una alternativa lettura, tanto più che è stato compiutamente spiegato, quanto ai dialoghi raccolti in casa Romano, che i due imputati erano convinti di essere nel mirino e quindi cercavano di allontanare sospetti, ostentando tranquillità, parlando del delitto con distacco e sufficienza”.

Né migliore fortuna poteva avere la doglianza sollevata sub 3 relativa al mancato deposito e alla mancata valutazione della relazione del RIS, giacché “la relazione era stata prodotta seppure in limine in sede di udienza preliminare e la sua portata non era comunque tale da poter neutralizzare el prove raccolte a giustificazione del rinvio a giudizio degli imputati”.

Quanto ai vizi rilevati sull’intervenuta sottovalutazione delle dichiarazioni di Frigerio rese ni sede di indagini, con valorizzazione delle sole dichiarazioni rese in dibattimento: “la corte territoriale non si era affatto nascosta che nella prima fase il Frigerio avesse manifestato difficoltà a ricordare, avesse fornito dati confusi e contraddittori sull’identità del suo aggressore (peraltro mai indicato come soggetto di origine nordafricana, quanto indicato come soggetto dalla carnagione olivastra, con occhi scuri, capelli folti e neri), ma aveva compiutamente argomentato come li teste avesse plausibilmente spiegato le sue difficoltà, non tanto nel fare affiorare il ricordo momentaneamente offuscato a causa del trauma, quanto la sua difficoltà a credere che ad inveire su di lui fosse stato il Romano, suo vicino di casa che riteneva persona per bene e che dichiarava di aver riconosciuto distintamente nel momento in cui apri la porta di casa Castagna, tanto da essersi chiesto cosa ci facesse in quel luogo”.

Ugualmente privi di pregio i motivi 6, 7, 8, 9 e 11, sempre concernenti la testimonianza Frigerio, ripetitivi di doglianze già espresse nei gradi precedenti: “Va ricordato che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto del tutto legittimi (quanto doverosi) i ripetuti interventi degli investigatori presso il testimone, onde apprendere da lui (unico teste oculare) indicazioni utili per indirizzare le indagini. Ciò che è stato sottolineato nelle sentenze di merito è che, anche ammesso il carattere suggestivo delle domande rivolte dai carabinieri, il teste sia avanti ai pubblici ministeri, che avanti ai giudici, ha sempre tenuto fermo di aver avuto distinti in mente i tratti del Romano come suo aggressore, ma di aver esitato a menzionarlo. La valorizzazione di questa versione non espone la motivazione della sentenza ad alcuna seria critica di illogicità o contraddittorietà. Non potevano portare la corte ad opinare diversamente le dissertazioni della difesa, accreditate da una consulenza di esperto in neurofisiologia che sono state correttamente ritenute a rilevanza del tutto soccombente, a fronte di un ricordo di realtà nitida (presenza del Romano mentre esce da casa Castagna), ma semplicemente incomprensibile, come ha lucidamente rappresentato l’interessato Frigerio. Né ha pregio la censura sulla asserita nullità delle dichiarazioni del Frigerio per il loro carattere indotto, atteso che, come è stato annotato, fu lo stesso testimone ad avere smentito di aver subito un qualsivoglia condizionamento”.

Quanto ai vizi lamentanti in relazione alla consistenza del dato probante rappresentato dalla traccia ematica rilevata sull’auto del Romano (motivi sub 12, 13, 14, 15 e 16), la traccia era nitida e i giudici di merito avevano ritenuto, con motivazione esente da vizi logici o incongruenze, che la nitidezza della traccia consentisse di opinare che fosse stata portata direttamente dal luogo del delitto.

Infondati erano, poi, giudicati i motivi sub 17,18, 19,20,21,22 e 23, concernenti le confessioni: “Sul fatto che le confessioni del due imputati siano state frutto di una deliberazione non coartata, ancorché necessitata dalla incombenza degli eventi, i giudici di merito hanno fornito nella sentenza esaustiva motivazione, in aderenza alle emergenze disponibili, costituite soprattutto dalle stesse indicazioni dei due imputati, captate a distanza, allorquando si manifestarono più sereni, una volta liberatisi del pesante macigno che li opprimeva ed a fronte dei loro commenti sulla disponibilità nei loro confronti manifestata dagli investigatori, mai accusati di invadenza psicologica a loro danno (…]. Deve ancora essere rilevato che la regola-ponte utilizzata dai giudici di merito per ritenere molto poco plausibile che un soggetto si autoaccusi, ancorché innocente di delitti tanto efferati, è regola di giudizio efficace, correttamente utilizzata, peraltro non isolatamente, nel quadro della complessiva valutazione, per addivenire ad escludere la strumentalità della confessione. Detta regola è stata utilizzata unitamente ad altri canoni di giudizio, facenti leva prima di tutto sulla obiettività del dato documentale, rappresentato dalle annotazioni sulla Bibbia vergate dal Romano, in cui lo stesso manifestava l’acredine verso la famiglia Marzouk-Castagna, ma chiedeva perdono per quanto fatto e da una lettera scritta al sacerdote don Bassano, a chiara significazione confessoria (a tacere poi delle confessioni rese al compagno di cella Tavaroli), nonché sulla particolarità di taluni contributi informativi offerti dal due imputati, espressivi di un patrimonio conoscitivo in possesso solo di chi avesse attivamente partecipato al delitto” (…]

Quanto alle numerose incertezze manifestate dai due imputati in termini di “non so” e “non ricordo”, “il dato non era stato correttamente estremizzato in termini di inaffidabilità del ricordo, attesi i profili della personalizzazione del ricordo, la non facilità del ricordo sui particolari del narrato e la particolare difficoltà per soggetti acculturati come la Bazzi a riferire i singoli passaggi della rappresentazione, attese le comprensibili difficoltà espressive, senza contare che la corte territoriale non si era affatto nascosta che il Romano aveva annotato sulla Bibbia che la verità esternata era parziale”.

Per quanto concerne la valutazione delle prove scientifiche (motivo sub 24), gli imputati avevano operato con guanti, avevano preparato nella loro abitazione tutto l’occorrente per un cambio integrale di vestiti da effettuare velocemente, con raccolta del materiale immondo da eliminare, operazione resa possibile dal fatto che la loro abitazione distava solo trenta passi dal portone del locus commissi delicti, a impedire la visuale in casa Romano era stato posizionato li camper di costoro, li tutto avvenne nell’arco di pochi minuti attorno alle 20,20/20,25, quindi in orario di scarsa visibilità, che consenti ai coniugi di sottrarsi alla vista dei vicini, del tutto eccezionalmente la loro auto era stata quella sera parcheggiata fuori della corte: “circostanze queste che fornivano plausibile spiegazione alla rilevata mancanza di tracce dei due coniugi nel locus commissi delicti e del loro passaggio nella corte e dunque precludevano di tirare le affrettate conclusioni patrocinate dalla difesa, secondo cui l’assenza di tracce degli imputati andava interpretata nel senso di estraneità degli stessi al fatto”.

Quanto al motivo 25, sulla parzialità della valutazione degli appunti sulla Bibbia, la Corte territoriale non si era nascosta li loro carattere bifasico.

Ugualmente infondati, infine, imotivi da 32 a 34 sullecausedellamortedellevittime, con cui si adombrava che Rosa fosse stata insufflata dai carabinieri e, in particolare, le doglianze sulla motivazione della sentenza d’appello in merito alle cause della morte del bambino, alle gocce di sangue sulla parete interna della porta di casa Castagna, alla morte di Valeria Cherubini e alle tempistiche (a tale proposito, le modalità di allontanamento riferite dagli imputati non potevano essere revocate ni dubbio “sulla base di ipotesi remote basate su singoli dati di non univoca interpretazione – presenza di sangue Cherubini in casa Castagna, o sul terrazzino, verosimilmente trasportato dai soccorritori che aprirono le finestre per dissolvere l’ossido di carbonio – ovvero di incontrollabile verifica ma soprattutto di alternativa spiegazione – presenza di tre soggetti adocchiati da Manzeni e Chemcoum”).

La richiesta di revisione ai sensi dell’art.630 lett.c) с.p.p.

La lunga disamina che precede consente di apprezzare con immediatezza la solidità dell’impianto probatorio su cui si fonda li giudicato di condanna e, soprattutto, l’assenza del carattere di novità della maggior parte delle prove di cui le difese chiede l’acquisizione.

In particolare, seguendo la numerazione delle prove a pagina 24 dell’istanza di revisione.

1) La consulenza genetica sulla traccia ematica rinvenuta sul battitacco dell’autovettura Fiat Arosa di proprietà di Olindo Romano redatta dal dott. Marzio Capra (all.Ae pagg.68-79 dell’istanza d i revisione), l’intervista a l brig. Carlo Fadda (all.), i l materiale fotografico relativo alle ispezioni delle autovetture d i Olindo Romano e Pietro Castagna (all.T), la nuovaaudizionedelbrig.Fadda,l’escussionedeldott.AntoninoMonteleonee l’esame della dott.ssa Samuela Bolgan (pag.5 della lista testimoniale depositata il 22.2.2024).

La considerazione che precede vale, in primo luogo, per la consulenza tecnica genetica del dott. Marzio Capra, che, nella prospettazione difensiva, rivelerebbe l’incompatibilità tra le caratteristiche della traccia ematica e le operazioni di repertazione effettuate dal brig. Fadda mediante prelievo tramite foglietti di carata bibula delle tracce evidenziate dal Luminol sulla vettura di Romano.

Il duplice tema delle modalità di repertazione e dell’origine della traccia è stato oggetto di ampia disamina nei giudizi di merito (pagg. 166-184 della sentenza di primo grado e pagg.77-79 della sentenza di secondo grado) e oggetto di uno specifico motivo di ricorso per Cassazione, che ha escluso profili di illogicità e/o contraddittorietà nelle valutazioni espresse sul punto nelle sentenze di primo e secondo grado – anche in relazione alle argomentazioni di carattere tecnico-scientifico del consulente della difesa dell’epoca dott. Torre sulla possibile contaminazione della vettura da parte dei carabinieri che eseguirono la perquisizione li giorno della strage o da parte dello stesso Romano, per averla raccolta con la scarpa camminando all’interno del cortile – e al rigetto delle richieste ai sensi dell’art.603 c.p.p. di audizione della genetista dott.ssa Gino e di confronto, anche su questo punto, oltre che sulle cause della morte delle vittime e sulla ricostruzione della dinamica delle azioni omicidiarie, tra i consulenti della Pubblica Accusa, Scola e Previderè, e della difesa, Torre e Vasino.

Superata nei precedenti giudizi la tesi della contaminazione propugnata dal dott. Torre”, li dott. Capra si concentra sulle modalità di repertazione, per concludere che “le caratteristiche della traccia ematica cosi come rilevate in sede di analisi non risultano conciliabili con quanto sarebbe lecito attendersi a seguito delle precedenti operazioni di prelievo e repertazione eseguite cosi come descritte” e che “la repertazione e documentazione dei prelievi appare assai carente circa il rispetto di comuni parametri di attendibilità e verificabilità scientifica e pertanto non corretta, ancor di più qualora si riporti la competenza di tale attività all’ambito forense”, aprendo la strada alla peregrina tesi difensiva di un possibile scambio – colposo o doloso – tra i reperti.

In particolare, il consulente rileva:

– la mancanza totale di documentazione circa l’asserita esecuzione del “Luminol-Test” (assenza di documentazione fotografica realizzata in condizioni di oscurità);

21 Sulla quale le difese tornano diffusamente a pag.65 dell’istanza di revisione, salvo, poi, sostenere l’inesistenza della traccia.

– l’inadeguatezza del Luminol per l’esaltazione di tracce su superfici non porose e non assorbenti, sia perché un’eventuale pulizia su una superficie liscia è in grado di eliminare ogni traccia, mentre, se eseguita sommariamente, i residui sarebbero evidenziabili con metodiche meno invasive e più sicure e attendibili, sia perché la distribuzione di un fluido aggressivo su una traccia già diluita (dato per scontato che si tratti di sangue lavato), presente su una superficie non porosa e non assorbente, comporta un’ulteriore diluizione e, quindi, la dispersione dell’evidenza, nel caso di specie altamente probabile, trattandosi di una traccia “da trasferimento secondario o terziario”;

– l’incompatibilità tra le caratteristiche di scarsa concentrazione che avrebbe dovuto avere la traccia (da trasferimento, ulteriormente diluita dal Luminol e prelevata con foglietti di carta bibula) rispetto alla traccia analizzata dal dott. Previderè, che ha consentito di eseguire due test speditivi per la natura ematica, due test specifici per la natura ematica e un test specie-specifico per l’origine umana, oltre ad almeno quattro diverse indagini sul DNA, oltretutto con metodiche risalenti, per le diagnosi generiche, specifiche e specie-specifiche, a oltre cinquant’anni fa e, per l’estrazione del DNA, a oltre trenta, che presupporrebbero che l’evidenza analizzata fosse assai cospicua, concentrata, non degradata (anche a livello proteico) e non alterata in alcun modo (o denaturata da detergenti);

– una traccia di cosi dimostrata consistenza (da poter essere reiteratamente esplorata e positivamente riscontrata più volte sotto l’aspetto analitico con metodiche assai “datate”), ben difficilmente sarebbe potuta sfuggire all’ispezione e perquisizione eseguita sull’autovettura in data 12 dicembre 2006;

– l’assenza di tracce di Luminol o anche solo del c.d. effetto bagnato nelle fotografie (anche nella versione su supporto informatico).

Trattasi, all’evidenza, di considerazioni generiche e che ricalcano, da una diversa prospettiva, questioni già esaurientemente affrontate nei precedenti gradi di giudizio, nei quali è già stato chiarito che quella del 12 dicembre 2006 fu una mera perquisizione, volta alla ricerca di armi e all’installazione delle microspie e non una vera e propria ispezione, che fu, invece, eseguita, con maggiore attenzione e mediante l’ausilio del Crimescope e del Luminol, li 26 dicembre 2006 (dopo che Frigerio aveva rivelato che ad aggredirlo era stato Romano) e che li livello di concentrazione era spiegabile con la diretta provenienza dalla scena del crimine (lo stesso Romano in interrogatorio ipotizza che possa essergli caduta una goccia di sangue dai capelli), dovendosi, di contro, escludere ulteriori trasferimenti, che li dott. Capra pare, invece, dare per scontati.

Le fotografie non consentono di vedere la traccia (la cui posizione è, comunque, individuata da un cerchio) ma, contrariamente a quanto affermato dal consulente, immortalano chiaramente “l’effetto bagnato” derivante dall’aspersione del Luminol ni ogni punto della vettura oggetto di rilievi, battitacco compreso.

Il fatto che, su quel tipo di superficie, l’uso del Luminol fosse sconsigliato è irrilevante, giacché la traccia ha restituito un profilo genetico chiaramente interpretabile, come illustrato dal dott. Previderè, che, esaminato ben due volte sulle caratteristiche della traccia, ha spiegato che, visto li risultato, la traccia “era più concentrata che diluita, il che tendenzialmente poteva significare che non aveva subito molti passaggi” e “non era degradata e sufficientemente concentrata da restituire un profilo genetico molto netto”, escludendo che l’utilizzo del Luminol o della carta bibula possano averla compromessa, ma anche che la concentrazione della stessa la rendesse incompatibile con tali modalità di repertazione 31

La difesa, nell’analizzare il contenuto della consulenza Capra, allude in più punti a una significativa consistenza della traccia, che avrebbe dovuto renderla ben visibile’, che, tuttavia, non è dimostrata, avendo li dott. Previderè spiegato di non essere ni condizioni di esprimersi sul punto, perché a lui era arrivata solo la carta bibula con cui era stata prelevata, potendo solo affermare che, pur essendo stata interamente consumata per eseguire le analisi”, non si trattava di una traccia cosi esigua da essere classificata come Low Copy Number e che era “più concentrata che diluita”. In ogni caso, la non esiguità della stessa non prova che sia impossibile che non sia stata rilevata mediante la lampada Crimescope (vuoi per le sue caratteristiche, vuoi per la posizione, vuoi per incapacità dell’operatore), né vale a tacciare di falsità gli atti sottoscritti dal brig. Fadda e la sua deposizione in sede dibattimentale.

Come accennato, la difesa adombra una possibile, colposa o dolosa, commistione tra i reperti. All’udienza del 26.2.2008, tuttavia, li dott. Previderè ha spiegato di aver eseguito, in tempi diversi, solo due tipi di accertamenti, quello sui vestiti delle vittime, e quello sulle tracce prelevate dall’autovettura, che gli erano state consegnate, correttamente conservate, in una busta, contenente altre quattro buste, differenziate per punto di prelievo, li 29 dicembre 2008 insieme a un barattolo contenente un mozzicone di sigaretta di Olindo Romano’6, sottolineando, altresì, di aver eseguito, sia nel corso dell’accertamento ai sensi dell’art.359 c.p.p., sia nel corso del successivo accertamento garantito ex art.360 c.p.p., i c.d. controlli negativi volti a scongiurare possibili contaminazioni. Tutti gli altri prelievi sulla scena del crimine (e le relative analisi) sono stati eseguiti dal RIS, con li quale li consulente non ha avuto alcun contato. È, dunque, escluso che li reperto ni questione possa essere stato erroneamente inserito tra quelli prelevati dalla vettura o confuso con altri”.

31 Vd. el pagg.83 s. del verbale stenotipico dell’udienza del 26.2.2008 e el pagg.4 s. del verbale dell’udienza del momoent deal cali menai sensi ala a cap, sapevane ale deide illana, chevni ano dei ert,la di Romano eche, successivamente, era stato reso edoto anche dela loro posizione eaveva visionato el fotografie scatate in sede d’ispezione e, nonostante sia stato lungamente interrogato circa la provenienza della traccia, l’uso del Luminol e della modalità di repertazione, non ha rilevato, diversamente dal dot. Capra, alcuna incompatibilità tra al traccia ni questione e luogo o modalità del suo repertamento.

41 Il dott. Capra è più cauto, limitandosi a sottolineare che “ben difficilmente sarebbe potuta sfuggire”.

51 Che, come detto, erano eseguite ni due tempi, prima, con el modalità di cui all’art.359 c.p.p. (prelevando, come si ricava dalla relazione, una piccola frazione di traccia – 2 mm?, da cui era ricavata una piccola porzione sottoposta al test rapido mediante Benzidina e alla cromografia stratosottile, volti a confermare che si trattasse di sangue e da cui era estratto il DNA successivamente analizzato) e, poi, ai sensi dell’art.360 c.p.p. (ripetendo sulla porzione residua le medesime analisi).

61 Mentre i vestiti raccolti durante l’autopsia gli erano consegnati li 15 dicembre 2006.

” Sul punto merita di essere, altresì, evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto a pag.66 dell’istanza di revisione, il tema della catena di custodia e della possibile contaminazione è stato oggetto di ampia disamina nella prima delle due deposizioni del dot. Previderè.

La tesi di un inserimento doloso è, d’altronde, fantasiosa, giacché si fonda su un preteso accanimento degli inquirenti nei confronti di Romano e Bazzi, già escluso con dovizia di argomenti dalle sentenze di merito e smentito dalla pluralità delle piste seguite nell’immediatezza dell’eccidio.

Tantomeno, elementi a sostegno di questa tesi o, più semplicemente, della falsità della deposizione dibattimentale del brig. Fadda possono ricavarsi da quanto evidenziato dal dott. Capra in merito al fatto che la progressione numerica delle stampe cartacee dei rilievi non rispetti l’ordine di scatto e all’incongruenza rappresentata dal fatto la prima foto scattata ai punti di prelievo sarebbe quella sul battitacco, contrassegnato con li numero 3 anziché con li numero 1 18, trattandosi di dettagli già notile e ininfluenti sugli esiti dell’ispezione e, soprattutto, delle analisi della traccia.

Ciò che è dirimente, tuttavia, è che la consulenza oggi proposta non rappresenta una “prova nuova” ai sensi dell’art.630 lett.c) c.p.p., giacché, per quanto li dott. Capra citi, invero assai genericamente, una pubblicazione in tema di activity level del 2022 sulla rivista Forensic Science International, le medesime valutazioni potevano essere espresse (e, in parte, lo sono state2°) anche nel 2008 e non sono il risultato di nuove tecnologie o acquisizioni scientifiche inedite.

Come gia accennato nella parte introduttiva, invero, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, ai fini dell’ammissibilità di una richiesta di revisione, possono costituire “prove nuove” ai sensi dell’art.630 comma | lett.c) c.p.p. anche quelle che incidano su un tema già oggetto d’indagine nel corso della cognizione ordinaria, purché, però, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche o tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili, sicché non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico- scientifica di dati già noti, che si risolva in un mero apprezzamento critico degli stessi (ex multis, Cass. Pen. Sez. V, 22.1.2013, 14255, Cass. Pen. Sez. VI, 14.2.2017, 13930, Cass. Pen. Sez. V, 20.2.2018, 10523, Cass. Pen. Sez. IV, 14.7.2021, 28724).

Contrariamente a quanto richiesto dalla Suprema Corte, nel caso di specie, il consulente non tenta nemmeno di appellarsi a una nuova metodica, ma si limita a segnalare alcune sciatterie nella numerazione delle fotografie scattate dal brig. Fadda e la scarsa qualità delle stesse (questa, oltretutto, già rilevata ni sede di cognizione ordinaria)2′, per ricavarne una generica “inconciliabilità” tra le operazioni di prelievo e le caratteristiche di concentrazione e scarsa degradazione della traccia, già affrontate e spiegate nei giudizi di merito (con argomenti ritenuti immuni da censura

81 Dovendosi da ciò dedurre, secondo i difensori, che il test speditivo volto ad accertare che si trattasse di sangue eseguito, con esito negativo, da Fadda sarebbe stato fatto, ni realtà, proprio sulla traccia 3 e non già sulla traccia 1(prelievo sulla poi daque, implicitamente valutati dael Coitridmeroti, hec non ivicosno sofermate, ritenendo, afronet deal lineare deposizione del brig. Fadda, irrilevante un approfondimento circa el modalità di composizione del fascicolo fotografico a corredo dell’ispezione.

02 Vd. pagg.79 e80 dela consulenza redata dal dot. Carlo Tore edala dot.ssa Valentina Vasino acquisita ni primo grado, nella quale i consulenti si soffermano sull’assenza d’informazioni su dimensioni, morfologia e modalità di produzione della traccia e sulla invisibilità prima dell’aspersione del Luminol, per concludere che non vi era ragione di escludere a priori che avesse subito un trasferimento primario o secondario, non ostando a tale possibilità la completezza edhe,ol genecrioditenie ancheuorieade,ehcmecei dieleilio caraterizare dal puontidvasti quanavtito

e morfologico la traccia, ma ni alcun modo ha inciso sulla c.d. catena di custodia dalla Corte di Cassazione, pur investita di motivi di ricorso sul punto) con la diretta provenienza della stessa dalla scena del crimine, per essere stata deposta, li dove rinvenuta, la sera stessa della strage da Romano durante la trasferta a Como.

In sede di discussione le difese hanno enucleato, quali elementi in grado di rivestire di novità le osservazioni del dott. Capra, l’assenza dell’effetto di luminescenza prodotto dal Luminol nella

fotografia ritraente li battitacco della vettura, la nuova metodologia scientifica rappresentata dal consenso internazionale rispetto al c.d. activity level nelle indagini genetiche, le linee guida in materia e l’intervista resa dal brig. Carlo Fadda alla trasmissione “Le lene”, che proverebbe la falsità della sua deposizione dibattimentale in merito al numero di fotografie scattate e alla presenza di un secondo operante.

Orbene, l’assenza dell’effetto di luminescenza (che caratterizza tutte le fotografie dei punti di prelievo e non solo quelle del battitacco) è circostanza già emersa in primo grado e spiegata dal brig. Fadda con li fatto che si trattava di una piccola macchia, che non era rimasta impressa nella fotografia (prova ne sia che li Presidente della Corte gli chiedeva d’indicare dove si trovasse la traccia da lui repertata perché dalle fotografie non era possibile dedurlo).

L’activity level, come sottolineato in udienza dai difensori, rimanda alla necessità per l’esperto di assumere il dato scientifico, rappresentato dalla traccia da cui è stato estrapolato li profilo genetico, non in modo isolato ma unitamente ad altri fattori, valutazione che è stata eseguita dal dott. Previdere, li quale, con imedesimi dati utilizzati dal dott. Capra, ha offerto ampie spiegazioni circa le caratteristiche e l’origine della traccia anche alla luce del luogo di rinvenimento, delle fotografie dell’ispezione e delle fotografie della scena del crimine e del cortile di via Diaz.

Le linee guida sugli accertamenti genetici, neppure citate dal dott. Capra, non costituiscono una nuova metodologia o un nuovo studio in grado di sovvertire li risultato delle precedenti analisi, né di falsificare la prova genetica rappresentata dalla presenza di una traccia di sangue di Valeria Cherubini sulla vettura di Olindo Romano, che, come già osservato dalla Suprema Corte, si salda con le altre, componendo un quadro che non può essere considerato in maniera atomistica. Consci della concludenza del dato genetico, i ricorrenti si appuntano, allora, sulla laconicità del verbale d’ispezione2 e sulla scarsa accuratezza con la quale sono state assemblate le fotografie, per dedurne che il brig. Fadda non avrebbe eseguito l’accertamento ovvero che si sarebbe prestato a falsificarne gli esiti, inserendovi una traccia inesistente, e pretendono di ricavare la prova di tale falsificazione dall’intervista resa dallo stesso a “Le lene”, che, oltre a essere priva di valore processuale, nulla aggiunge alla deposizione dallo stesso resa in dibattimento, avendo Fadda ribadito di aver eseguito personalmente l’ispezione e le fotografie e smentito la prospettazione complottistica propostagli dall’intervistatore 23

2 Riproponendo la questione dell’assenza di sottoscrizione, già chiarita ni primo grado, essendo l’originale firmato presente agli atti del dibattimento, giacché inserito ai sensi dell’art.431 c.p.p. (il verbale è privo di firma nella versione informatica contenuta nel CD con le fotografie).

32 In particolare, non corrisponde al vero che Fadda avesse negato ni dibattimento la presenza sul luogo dell’ispezione di un collega, giacché egli si limita a rispondere positivamente alla richiesta di precisare se dell’accertamento si fosse tantomeno, li novum della consulenza Capra può essere rinvenuto, come preteso dai ricorrenti nella memoria ex art. 121 c.p.p., nella circostanza che le precedenti sentenze si siano soffermate sulla diversa tesi difensiva, basata sugli stessi dati empirici e sul medesimo sapere scientifico, del trasferimento (anziché della colposa o dolosa contaminazione) della traccia, non costituendo “nuova prova”, ai fini dell’ammissibilità del giudizio di revisione, la mera rilettura in termini critici e da una diversa prospettiva di emergenze di fatto già conosciute e delibate nei precedenti giudizi. Le considerazioni che precedono consentono, dunque, di concludere per l’assenza di novità della consulenza del dott. Capra (all.A all’istanza di revisione e n.1 dell’elenco delle nuove prove con cui si conclude l’istanza), contenente una mera diversa valutazione di dati già noti, non fondata su nuove acquisizioni scientifiche o tecniche diverse e innovative tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili (rendendo superfluo l’esame del consulente) e per l’inconcludenza delle ulteriori prove dedotte sul tema della traccia ematica: intervista del brig. Fadda e relativa trascrizione (all./ all’istanza di revisione), nuovo esame dello stesso, esame della dott.ssa Samuela Bolgan in merito alle caratteristiche tecniche della macchina fotografia utilizzata da Fadda e alla sequenza cronologica degli scatti, già risultante dalla cronologia dei file contenenti le fotografie, e dell’intervistatore di Fadda, dott. Antonino Monteleone.

Quanto all’acquisizione del materiale fotografico relativo all’ispezione delle auto di Olindo Romano e di Pietro Castagna2 (al. Tall’istanza di revisione), richiesta dalle difese nell’istanza, nonché delle dodici fotografie dell’ispezione della Seat Arosa in formato digitale e del verbale di consegna dei reperti al dott. Previdere, indicati nella lista testi depositata li 22.2.2024, si tratta di atti già acquisiti in primo grado e valutati nelle pagine da 166 a 183 della sentenza di primo grado, in cui la Corte d’Assise di Como richiama, riportandone ampi stralci, sia la deposizione del brig. Fadda, sia li verbale di accertamenti tecnici urgenti del 28.12.2006 e gli allegati rilievi fotografici, sia li DVD su cui erano stati digitalizzati, omettendo di soffermarsi unicamente sul materiale fotografico relativo all’ispezione della vettura di Pietro Castagna, i cui esiti erano privi di qualsivoglia rilievo probatorio e in cui, in ogni caso, non sono state repertate tracce biologiche, ma impronte digitali, molto evidenti e agevolmente isolabili in sede di documentazione fotografica e misurabili, rispetto alla luminescenza prodotta dalla reazione al Lumino|25

2) La consulenza collegiale sull’idoneità di Mario Frigerio a rendere testimonianza a causa della lesione in sede corticale frontale destra e degli effetti tardivi dell’intossicazione da monossidodicarbonio(all.Be pagg.37-50)elecorrelatecaptazioniambientaliall’interno occupato solo lui. Il fatto che nel garage ove era eseguita l’ispezione vi fosse un secondo militare, inoltre, non è certo una novità, perché è immortalato ni una fotografia e se ne dà conto ni una relazione prodotta dal P.M. Quanto all’inserimento nel CD di fotografie buie, con cui egli aveva vanamente tentato d’immortalare al luminescenza prodotta dal Luminol, Fadda ribadisce che tutte el foto da lui scattate erano state prodotte.

*2 Il cui confronto dimostrerebbe al maggior accuratezza con al quale era eseguita al seconda, che, peraltro, non consentiva di rilevare tracce biologiche ma solo impronte digitali, ben visibili e che venivano, dunque, oltre che fotografate misurate.

52 Sicché il confronto tra il materiale fotografico relativo alle due ispezioni è privo di qualsivoglia utilità, né, tantomeno, prova la falsità del verbale d’ispezione della Seat Arosa o uno scambio o una qualche manipolazione dei reperti prelevati in quella sede della camera di degenza del testimone (all.H e pagg.50-65), l’intervista a l dott. Claudio

Cetti e l’audizione in merito a tale intervista del giornalista Riccardo Bocca

Ancor più lampante l’assenza di novità della consulenza in esame e delle ulteriori prove a essa correlate (audizione dei dodici consulenti prof. Giuseppe Sartori, Paolo Cherubini, Cristina Scarpazza, Antonietta Curci, Stefano Ferracuti, Stefano Zago, Giuliana Mazzoni, Pietro Pietrini, Letizia Caso, Alberto Priori, Massimo Grassi e Ida Gobbini, captazioni ambientali all’interno della camera di Mario Frigerio, nuove trascrizioni delle audizioni di Frigerio, intervista al dott. Claudio Cetti e audizione del giornalista autore dell’intervista Riccardo Bocca), tramite le quali si introduce surrettiziamente, sotto forma di valutazione tecnica dell’idoneità a rendere testimonianza, li tema, già approfondito nei precedenti gradi di giudizio, dell’attendibilità della testimonianza di Mario Frigerio.

La consulenza muove dalla fallace considerazione che la questione dell’idoneità a testimoniare di Mario Frigerio non sia stata affrontata nei precedenti gradi di giudizio, perché la relazione ni data 8 gennaio 2007 del direttore del dipartimento di salute mentale dell’ospedale S. Anna (ove era ricoverato Frigerio), dott. Claudio Cetti26 – acquisita in primo grado ma nemmeno citata nelle sentenze – sarebbe incompleta e non risponderebbe ai criteri della neuropsichiatria forense internazionalmente riconosciuti, concentrandosi sul tono dell’umore e sull’orientamento spazio- temporale, anziché sulla capacità di comprendere li significato delle domande e di elaborare li ricordo e mancando l’indicazione dei test cui li paziente sarebbe stato sottoposto. Il primo colloquio tra li dott. Cetti e Frigerio, avvenuto il 27 dicembre 2006, era stato intercettato e dalla trascrizione risultava che li paziente era confuso (credeva di essere in ospedale dal 25 novembre) e non sapeva svolgere operazioni aritmetiche elementari. Isuccessivi colloqui, sulla base dei quali Cetti avrebbe redatto la relazione ni data 8.1.2007, non risultavano, invece, registrati, con la conseguenza che non sarebbe possibile verificare sulla scorta di quali dati si fosse espresso.

Fatta questa premessa, i consulenti si soffermano su alcuni studi che dimostrano che gli effetti dell’intossicazione da monossido di carbonio insorgono, di regola, tra 3 e 200 giorni dall’evento lesivo e, dunque, col passare del tempo, le condizioni mentali di Frigerio sarebbero peggiorate, come reso palese dall’integrale trascrizione delle intercettazioni ambientali in ospedale, che consentirebbero di apprezzare come li teste stesse meglio appena uscito dal coma e avesse, invece, raggiunto li massimo livello di confusione mentale proprio nei giorni in cui fu sentito da Gallorini (20.12) e dai P.M. (26.12) e che, proprio ni quei giorni, fossero comparsi dei chiari sintomi di amnesia anterograda.

Le tecniche d’intervista utilizzate – l’esatto contrario del c.d. racconto libero che le linee guida internazionali suggeriscono per l’audizione del testimone vulnerabile – dal luogotenente Gallorini e dai P.M., essendo caratterizzate da domande suggestive, avrebbero aggravato la situazione, contribuendo a insinuare le informazioni che sarebbero, poi, andate a comporre li falso ricordo in cui il sanitario riferiva che Mario Frigerio era “in buone condizioni di compenso psichico” e non presentava “alterazioni del rapporto di critica e giudizio tali da inficiare l’attendibilità della sua versione”.

Studi recenti, inoltre, provano l’infondatezza del meccanismo del disvelamento progressivo, ipotizzato nelle sentenze, sulla scorta di quanto dichiarato da Frigerio in dibattimento, risultando neurologicamente impossibile che li ricordo possa progredire da un soggetto sconosciuto a un soggetto noto.

Frigerio, in particolare, avrebbe parlato di un soggetto sconosciuto:

– con li P.M. Pizzotti li 15.12:2006 (quando, secondo i consulenti, stava meglio perché non si erano ancora manifestati gli effetti tardivi dell’intossicazione da monossido di carbonio), al quale descrive un soggetto, chiaramente sconosciuto (come si evince dalle risposte alle domande del P.M. se l’avesse già visto e se non fosse del posto), con caratteristiche diverse da Olindo (carnagione olivastra), concentrandosi su dettagli periferici (colore pelle, genere, capelli), tipicamente riscontrabili nelle descrizioni di soggetti sconosciuti;

– quella stessa sera con l’avv. Gabrielli, che manda un fax ai P.M. per segnalare che li suo assistito sta cominciato a ricordare, sempre fornendo dettagli periferici;

– tra li 15 e il 20 dicembre, conversando con li figlio Andrea, come da questi dichiarato a s.i.t.;

– li 20.12.2006, nel colloquio con Gallorini, che, nella registrazione oggetto di nuova trascrizione, pronuncia li nome di Olindo 9 volte e gli fa 142 domande suggestive in 72 minuti (ciò nonostante, Frigerio continua a sostenere che l’aggressore non era stempiato e alla fine, diversamente da quanto verbalizzato da Gallorini, non afferma, tra le lacrime, che potrebbe trattarsi di Olindo ma “come si fa a decidere”);

– tra li 20 e li 26 dicembre, con l’avvocato e i figli, che, presenti all’audizione di Gallorini, sentiti dal P.M., affermano che li padre stava cominciando a ricordare e sarebbe stato disponibile a fare un identikit o un riconoscimento mediante foto segnaletiche (dando, quindi, per scontato che non abbia già riconosciuto Olindo, contrariamente a quanto sostenuto da Gallorini);

– li 26.12.2006, quando viene sentito dai P.M., perché, pur aderendo al loro suggerimento su Olindo (glielo menzionano 7 volte), di fato continua a riconoscere uno sconosciuto, tanto che i P.M. si congedano dicendogli di non preoccuparsi se non ricorda bene o non è sicuro, salvo poi scrivere nel verbale in forma riassuntiva che aveva confermato li riconoscimento di Olindo;

– li 26.12.2006, all’avvocato e alla figlia (a cui ribadisce: “non mi ricordo un cazzo”);

– li 2.1.2007, davanti ai P.M. ai quali dice, ora distintamente, che li suo aggressore è Olindo, sempre su input dei PM, ma ne offre una descrizione ancora difforme dalla realtà (capelli a metà fronte), oltre ad apparire molto incerto;

Tra le varie audizioni, vi sono poi alcune conversazioni captate dalle microspie presenti nella camera di degenza nei giorni 25 e 26 dicembre, classificate come “non utili” nei brogliacci e solo ora trascritte, da cui sarebbe desumibile che Frigerio, ancora li 26, sosteneva che l’aggressore non fosse stempiato e si rammaricava di non ricordare e che li 25 avrebbe ricevuto una visita dei carabinieri non carpita dalle intercettazioni.

72 Eseguita mediante el microspie installate nella camera egià fatta trascrivere da un perito dala Corte d’Assise di Como.

La sopraindicata scansione, secondo iconsulenti, consente di affermare che la prima descrizione dell’aggressore risponde ai canoni tipici della descrizione del volto sconosciuto, che si sofferma su dettagli periferici e che, dal 20 dicembre, Frigerio sarebbe stato subissato di domande suggestive, il cui effetto distorsivo, già significativo nel normodotato, si amplifica nel paziente anziano portatore di amnesia anterograda e sotto l’effetto tardivo d’intossicazione da monossido di carbonio. Tra le varie audizioni, inoltre, Frigerio parlava della vicenda con l’avvocato e coi figli, ulteriore circostanza che può aver influito sulla formazione della falsa memoria, la cui caratteristica è che è percepita dal soggetto come genuina e che, perciò, una volta formatasi, viene recuperata anche senza la necessità di ulteriori domande suggestive.

La deposizione dibattimentale, poi, da un lato, contiene particolari aggiuntivi (contro la c.d. legge dell’oblio, che vale anche per eventi traumatici), sintomatici di confabulazione, tipica del falso ricordo (perché si cerca di colmare i vuoti con dettagli inventati) e, dall’altro, è costellata di non ricordo. La sicurezza del teste è irrilevante, perché la falsa memoria è soggettivamente indistinguibile da quella genuina.

Queste, infine, le conclusioni: “I sintomi neurologici conseguenti alle lesioni cerebrali e l’intossicazione da monossido di carbonio (che provocò l’amnesia anterograda) rendono Mario Frigerio soggetto inidoneo a rendere testimonianza. Se l’aggressore fosse stato Olindo, lo avrebbe riconosciuto immediatamente, ne avrebbe fatto il nome o ne avrebbe fornito una descrizione, con caratteristiche non focalizzate su dettagli esterni del volto, tipica del riconoscimento di soggetti sconosciuti. Le dichiarazioni successive alla prima non sono idonee perché esito di centinaia di domande suggestive, che oggi sappiamo essere in grado di provocare alterazioni del ricordo e che hanno facilmente attecchito sul testimone in condizioni di vulnerabilità psichica. Questa stessa molteplicità di fattori ha favorito la creazione di una falsa memoria in merito a Olindo Romano quale aggressore”.

L’intossicazione da monossido di carbonio su cui si concentra la consulenza è, tuttavia, indimostrata, giacché le analisi cui era sottoposto Frigerio non comprendono alcun accertamento circa la presenza di carbossiemoglobina 82 ed egli è stato esposto ai fumi dell’incendio per un tempo molto più breve della moglie, poiché allontanato dalla fonte di esposizione dai primi soccorritori già intorno alle 20.25, ossia pochi minuti dopo l’aggressione.

I consulenti pretendono di ricavare l’intossicazione dallo stato confusionale ni cui versava Frigerio, attestato dal contenuto dei colloqui oggetto d’intercettazione, ma tale stato è agevolmente spiegabile con li grave trauma subito dal testimone, miracolosamente sopravvissuto a una violentissima aggressione, ni cui, oltretutto, perdeva la moglie, e con le condizioni di prostrazione fisica e psicologica in cui si trovava, senza necessità d’ipotizzare li concorrente effetto dell’inalazione di monossido di carbonio, a cui, come detto, era esposto solo per pochi minuti e che non trova riscontro nella documentazione medica in atti.

82 Come risulta dalla lettura delle cartelle cliniche del testimone, integralmente acquisite agli atti nel processo di primo grado.

Per quanto l’attenzione dei consulenti sia focalizzata sugli effetti dell’intossicazione da monossido di carbonio, inoltre, li tema è ancora una volta quello, ampiamente sviscerato nei giudizi di merito e in sede di legittimità, dell’attendibilità di Mario Frigerio e, ni particolare, della maggior genuinità delle prime dichiarazioni rispetto a quelle successive, condizionate dall’effetto suggestivo delle insinuazioni del luogotenente Gallorini, già denunciato con i motivi 5, 6 e 7 del ricorso per Cassazione.

La consulenza, invero, riesamina li contenuto delle diverse audizioni, richiama studi, più o meno recenti, sugli effetti dell’intossicazione da monossido di carbonio, sulle modalità di formazione del c.d. falso ricordo, si sofferma sulle condizioni cliniche e sullo stato confusionale di Mario Frigerio, ma, dietro l’etichetta dell’accertamento in materia di capacità a rendere testimonianza?, p r o p o n e semplicemente una diversa valutazione dell’attendibilità del teste, preclusa in sede di revisione, difettando li requisito della novità della prova, come, del resto, affermato dalla Suprema Corte (da ultimo, Cass. Pen. Sez. I, 23.3.2023, 23967, secondo cui la valutazione di attendibilità della p.o. già effettuata nel giudizio di cognizione non può formare oggetto di riesame in sede di revisione, salvo che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale si è individuato un riscontro alle dichiarazioni della predetta).

Le diverse audizioni di Mario Frigerio sono state ascoltate direttamente in aula nel corso del dibattimento di primo grado, sono state trascritte dal perito nominato dalla Corte d’Assise di Como, dai consulenti del P.M. e dai consulenti della difesa (con risultati parzialmente diversi) e, soprattutto, la tematica del c.d. falso ricordo del testimone è stata oggetto di motivo di appello e di motivo di ricorso in Cassazione 30, concentratasi sulla deposizione resa in dibattimento, in cui li testimone è lucido e precisissimo nel fornire dettagli sui vicini, sulle abitudini familiari, sugli avvenimenti di quella giornata e sull’aggressione, che descrive in modo coerente rispetto alle altre emergenze istruttorie e sovrapponibile al racconto dello stesso Olindo Romano.

Così si è già espressa, ni particolare, al Suprema Corte sul punto, rispondendo anche alie osservazioni della consulenza del prof. Strata, allegata al ricorso e con la quale già era posto li tema dell’alterazione inconsapevole del ricordo: “Non potevano portare la corte ad opinare diversamente le dissertazioni della difesa, accreditate da una consulenza di esperto ni neurofisiologia che sono state correttamente ritenute a rilevanza del tutto soccombente, a fronte di un ricordo di realtà nitida (presenza del Romano mentre esce da casa Castagna), ma semplicemente incomprensibile, come ha lucidamente rappresentato l’interessato Frigerio. Né ha pregio al censura sula asserita nullità delle dichiarazioni del Frigerio per li loro carattere indotto, atteso che, come è stato annotato, fu lo stesso testimone ad avere smentito di aver subito un qualsivoglia condizionamento”.

92 Che la giurisprudenza, nell’interpretare l’art. 196 c.p.p., circoscrive ale ipotesi di abnorme assenza di consapevolezza dell’ufficio di testimone ovvero d’incapacità di comprensione dele domande al fine di adeguarvi concrete risposte (Cass. Pen. Sez. II, 11.12.2012, 3161, Sez. 1, 12.9.2017, 6969, Sez. I, 14.9.2023, 45074)

03 Cfr. pag.45 della sentenza della Suprema Corte.

Anche in relazione alla consulenza in esame, infine, vale li già citato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di revisione, non costituisce prova nuova quella fondata su nuovi studi che, giungendo a una diversa valutazione di elementi di fatto già apprezzati, si traducano in una lettura alternativa di tali elementi (Cass. Pen. Sez. I, 31309, 21.5.2019).

I ricorrenti, per rivestire di una patina di novità quella che altro non è che una riedizione delle doglianze sull’attendibilità di Mario Frigerio, già sviluppate nei giudizi di cognizione e in sede di legittimità 31,, allegano nuove trascrizioni delle audizioni del teste in fase d’indagini (riscontrate, nelle parti ritenute più salienti, da un campione di soggetti normoudenti all’oscuro del contenuto di quanto andavano ad ascoltare) e le trascrizioni di conversazioni intercettate nella sua camera d’ospedale a suo tempo non trascritte, nelle quali li testimone appare particolarmente confuso o viene sollecitato dai familiari e dal difensore Avv. Manuel Gabrielli a ricordare quanto accaduto.

Le registrazioni delle varie audizioni di Frigerio sono state ascoltate in aula dalla Corte di primo grado e quelle del 15 dicembre e del 20 dicembre sono state già trascritte da un perito appositamente nominato, nel pieno contraddittorio, con acquisizione di plurime relazioni dell’allora consulente degli imputati e, dunque, in massima parte, le odierne trascrizioni altro non sono che una riedizione di quelle precedenti e, dunque, non possono assurgere a “nuova prova” (così Cass.

Pen. Sez. IV, 14.9.2023, 1487, secondo cui “il nuovo ascolto da parte di un consulente fonico di alcune conversazioni non può considerarsi nuova prova in senso tecnico”, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, la trascrizione non si fondi su nuove tecnologie o operazioni di ripulitura da rumori o interferenze ma semplicemente su un nuovo ascolto delle medesime copie delle bobine o dei medesimi supporti).

Le differenze tra le trascrizioni a suo tempo eseguite dal perito d’ufficio e le nuove versioni di parte (evidenziate ni un’apposita tavola sinottica allegata alla consulenza), inoltre, sono circoscritte e non modificano li contenuto complessivo dei vari colloqui, dai quali già emergevano le difficoltà e le incertezze di Mario Frigerio nell’identificare li suo aggressore? e la sua titubanza ad ammettere, davanti al luogotenente Gallorini, prima, e ai Pubblici Ministeri, poi, che potesse trattarsi di Olindo Romano.

Le odierne osservazioni di consulenti e difensori sul “rivisitato” contenuto delle audizioni

(l’iniziale descrizione di un soggetto ignoto, l’inquinamento del ricordo prodotto dalle sollecitazioni del luogotenente Gallorini a riflettere se l’autore dell’aggressione potesse essere li vicino di casa Olindo, l’atteggiamento perplesso di Frigerio davanti alle insinuazioni di Gallorini, la maggiore genuinità e attendibilità delle dichiarazioni rese immediatamente dopo li fatto rispetto a quelle rese a partire dal 20 dicembre ni poi e li carattere indotto di queste ultime), d’altronde, non hanno niente d’inedito ma riproducono pedissequamente specifici motivi del ricorso per Cassazione respinti dalla Corte

3′ Nell’atto d’appello era richiesta altresì ai sensi dell’art.603 c.p.p. una perizia psicologica sule dichiarazioni di Mario Frigerio rese nella fase delle indagini preliminari e ni dibattimento, richiesta respinta dalla Corte con motivazione ritenuta immune da censure in sede di legittimità.

23 Che già aveva contestato el parti della perizia d’ufficio ni cui compariva il nome Olindo.

3 Che, comunque, diversamente da quanto ripetuto ni più punti delle tre istanze di revisione, mai indicò come “soggetto di etnia araba” o extracomunitario.

Quanto alle conversazioni inedite, premesso che l’art.268 comma VI c.p.p. individua l’udienza preliminare (ovvero, se non sia provveduto in tale fase, il dibattimento) quale sede privilegiata per l’indicazione ad opera delle parti delle registrazioni ritenute rilevanti e che la prova è rappresentata dalla conversazione e non già dalla sua trascrizione in forma di perizia e/o consulenza, con la conseguenza che può dubitarsi che la trascrizione di intercettazioni già agli atti costituisca prova nuova ai sensi dell’art.630 lett.c) c.p.p., si tratta di colloqui tra Frigerio e i parenti o l’avv. Gabrielli e di un colloquio tra Frigerio e li dott. Cetti, che non introducono alcun elemento di novità, essendo circostanza gia incontrovertibilmente emersa in sede di cognizione che li teste, durante tutto li periodo in cui fu intercettato, fosse molto sofferente e confuso.

Le condizioni di Mario Frigerio durante la degenza e l’attenzione riservata in sede di cognizione alla progressione della memoria del teste, d’altronde, sono la ragione di perché le audizioni siano state registrate e oggetto di accertamenti peritali, a fronte di una deposizione dibattimentale lucida, sicura e ricca di dettagli su ogni accadimento di quella sera e sulla dinamica dell’aggressione subita, che contraddice la tesi dell’amnesia anterograda – che avrebbe investito solo l’identità dell’aggressore, lasciando intatta la memoria di ogni altro particolare – e che trova riscontro negli accertamenti di carattere medico-legale sulle lesioni patite da Frigerio e dalla moglie, nelle deposizioni dei primi soccorritori e nelle confessioni degli imputati.

Tantomeno, può considerarsi una nuova prova meritevole di un qualche approfondimento l’intervista alla trasmissione “Le lene” nella quale li dott. Claudio Cetti osserva superficialmente che le condizioni mentali di Frigerio nel gennaio 2007, quando egli aveva redatto la relazione sulle condizioni mentali del paziente sollecitata dai Pubblici Ministeri, erano migliorate rispetto ai giorni precedenti, che era inusuale che non avesse parlato con lui dei ricordi sull’identità dell’aggressore e che, secondo lui, li tema dell’attendibilità di Frigerio avrebbe meritato maggiore attenzione.

3) La consulenza medico legale della dott.ssa Valentina Vasino in ordine all’impossibilità per Valeria Cherubini di gridare “aiuto, aiuto” a causa della lesione alla lingua (all.C e pagg.25-34 della richiesta di revisione)

Anche questa prova è manifestamente priva del carattere di “novità”, cosi come la nuova audizione della dott.ssa Vasino e dei primi soccorritori Ballabio e Bartesaghi sulle invocazioni di aiuto pronunciate da Valeria Cherubini prima di morire.

Il tema della dinamica e del locus dell’aggressione a Valeria Cherubini è già stato ampiamente sviscerato dalle corti di merito e la Corte di Cassazione ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte di Assise d’Appello di non disporre accertamenti peritali in merito.

Con specifico riferimento alla tesi dell’incompatibilità tra le invocazioni d’aiuto udite dai primi soccorritori e la lesione ala lingua rilevata ni sede d’indagine necroscopica, che, dunque, sarebbe stata inferta quando la donna era già nella sua mansarda e non sulle scale35, la dott.ssa Valentina

43 Come già osservato, del tutto ignorata dalle Corti di merito e dalla Corte di Cassazione.

53 Dimostrando, nell’ottica difensiva, al falsità delle confessioni degli imputati, secondo cui tutti i colpi vennero da loro Vasino è stata coautrice con il prof. Torre della consulenza di parte intitolata “Osservazioni d’ordine medico legale sulla strage di Erba” depositata nel dibattimento di primo grado ed è stata esaminata all’udienza del 31 marzo 2008.

La citata relazione dedica svariate pagine al complesso lesivo riscontrato in sede autoptica sul cadavere di Valeria Cherubini e alla lesione alla lingua e l’odierna consulenza altro non è che una riedizione ampliata delle osservazioni già formulate dalla dott.ssa Vasino e dal prof. Torre in primo grado focalizzata sulla ferita in regione retroangolomandibolare sinistra e sulla fonazione, che non introduce alcun elemento di novità ma si limita a proporre una rilettura dei medesimi fatti già acquisiti e valutati dalle Corti di merito.

Secondo le difese, la consulenza introdurrebbe come dato di novità le osservazioni di carattere otorinolaringoiatrico e foniatrico sul fatto che la pronuncia della lettera Tdella parola “aiuto” avrebbe richiesto una perfetta funzionalità della lingua e l’emissione di suoni avrebbe comportato un’aspirazione d’aria che non avrebbe potuto non provocare anche un’aspirazione di sangue. I temi della profondità della ferita da taglio alla lingua, della capacità d’invocare aiuto da parte di Valeria Cherubini con la lingua lesionata e dell’ingestione di sangue, tuttavia, sono già stati oggetto dell’esame in contraddittorio del dott. Scola, del prof. Torre e, seppure in maniera meno approfondita, essendo stata esaminata dopo Torre, della dott.ssa Vasino e di disamina nelle sentenze di merito, che hanno motivatamente ritenuto li taglio in questione, per posizione e profondita, non incompatibile con la possibilità di muovere la lingua ed emettere suoni.

Nessun pregio può, poi, avere in questa sede li fatto che li dott. Giovanni Scola in un’intervista telefonica al giornalista Riccardo Bocca (allegata dalle difese e che, come detto, non può assurgere al rango di prova processualmente ammissibile e rilevante, da contrapporre alla deposizione resa in contradditorio dal consulente nel corso del giudizio di primo grado) affermi, invero assai genericamente, che Valeria Cherubini sia stata rincorsa dai suoi aggressori fino al suo appartamento, salvo, peraltro, ribadire quanto dichiarato in dibattimento, ossia che la lesione alla lingua da lui riscontrata in sede di esame autoptico non le avrebbe impedito di pronunciare la parola “aiuto”, composta ni prevalenza di vocali®.

Come affermato nei precedenti gradi di giudizio, d’altronde, la conclusione che la ferita ni regione mandibolare, produttiva della lesione alla lingua, sia stata inferta lungo le scale (e non già all’interno della mansarda) trova un elemento di sicuro conforto nel rinvenimento sulle scale della protesi dentaria della donna sferrati tra li pianerottolo del primo piano e le scale, e l’inconsistenza del ragionamento della Corte d’Assise secondo cui il fatto che, contrariamente a quanto ipotizzabile sulla scorta del luogo del rinvenimento del cadavere, l’aggressione fosse avvenuta sulle scale sarebbe uno degli elementi che gli imputati potevano conoscere solo perché responsabili della strage.

63 Cosi descritta dal dot. Scola all’udienza del 4.2.2008. “Erano ferite sul margine laterale della lingua, il corpo linguale era integro”.

73 Essendo, comunque, un dato acquisito dalla pratica medica che anche “pazienti operati per carcinoma ala lingua, ni cui viene asportata anche metà dell’organo, emettono tranquillamente suoni percettibili e comprensibili” (vd. al parte finale della deposizione del dott. Scola in dibattimento).

4) L a consulenza tecnica neurologica in merito alla dinamica della morte della sig.ra Cherubini redatta dal Prof. Alberto Priori (all.D e pagg.25-34 dell’istanza di revisione)

Anche la consulenza del prof. Priori, come quella della dott.ssa Vasino, non si fonda su nuove tecniche o su nuovi studi frutto dell’evoluzione scientifica ma sulla mera riconsiderazione di elementi noti, già segnalati dal prof. Torre (la concussione celebrale prodotta dai colpi al cranio e la lesione alla lingua) oppure non presi direttamente in considerazione dai precedenti consulenti di parte (come la ferita in sede lombare).

La consulenza, invero, ripercorre li contenuto della relazione autoptica e della deposizione dibattimentale del dott. Scola, per giungere ad affermare, sulla base di una diversa lettura dei dati emersi dall’esame autoptico, che “la concussione cerebrale causata dal trauma cranico, la lesione al muscolo psoas in sede lombare e la ferito retroangolomandibolare sinistra, che interessò il collo e la lingua, sono certamente lesioni che sono state inferte nel luogo ove fu ritrovato il corpo senza vita di Valeria Cherubini”.

I dati relativi ai colpi al cranio e alla lesione alla lingua sono già stati oggetto di approfondimento nei precedenti gradi di giudizio 38 e nella relazione dei precedenti consulenti prof. Torre e dott.ssa Vasino e la nuova consulenza nulla aggiunge su tali temi.

Quanto alla lesione del muscolo psoas, che avrebbe impedito alla Cherubini di deambulare e di salire le scale, “l’ematoma nello spessore del muscolo psoas sinistro, prodotto da tramiti penetranti lo stesso, con direzione da dietro in avanti e lievemente dal basso in alto”, da cui li prof. Priori desume la lacerazione del muscolo, era segnalato nel referto autoptico redatto dal dott. Scola e, dunque, ben può ritenersi che sia già stato oggetto di considerazione nella valutazione del complesso lesivo delle ferite subite da Valeria Cherubini compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Sul punto, soccorre, in particolare, l’orientamento della Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova scientifica, la nuova prova ammissibile in sede di revisione deve essere in grado di “cogliere dati obiettivi nuovi”, con la conseguenza che “le prove incidenti su un tema già oggetto d’indagine
nel corso della cognizione ordinaria possono rivestire carattere di novità solo se fondate su acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche ni precedenza disponibili”: Cass. Pen. Sez. V, 20.2.2018, 10523).

Nel caso di specie, sia la sentenza di primo grado, sia la sentenza di secondo grado si soffermano sull’intero complesso lesivo patito da Valeria Cherubini e, quindi, anche sull’ematoma presente nel muscolo psoas descritto nel referto autoptico e ritenuto, all’epoca, irrilevante anche da parte dei consulenti della difesa, per concludere, con argomenti ritenuti immuni da censure in sede di legittimità, che nessuna delle ferite fosse di gravità tale da impedire alla donna di salire i gradini che separavano li pianerottolo del primo piano dal suo appartamento e che irilievi eseguiti all’interno di

83 In particolare, ai colpi al cranio e alla conseguente commozione celebrale sono stati oggetto di plurime domande ai vari consulenti e, dunque, il fatto che la sentenza si concenti maggiormente sulla lesione alla lingua non significa che, nela ricostruzione della dinamica dell’aggressione a Valeria Cherubini e nel valutare al possibilità per la stessa di raggiungere al mansarda nonostante el ferite subite, al Corte lariana non abbia tenuto conto anche dell’impatto dei colpi al cranio, come pretende la difesa onde avvalorare la tesi della novità della consulenza Priore ni relazione a tale aspetto questo consentissero di escludere che ella fosse stata colpita anche li.

Estrapolare da tale complesso lesivo un singolo ematoma, per dedurne una lacerazione del muscolo (che lo stesso prof. Priori ammette non essere stata refertata) non costituisce un innovativo risultato scientifico ma una mera riconsiderazione di un elemento già, quantomeno implicitamente, valutato e che ben poteva essere segnalato nel dibattimento di primo grado dal consulente del Pubblico Ministero e dai due consulenti della difesa sulla scorta delle acquisizioni e delle tecniche scientifiche dell’epoca.

Lo stesso prof. Priore, inoltre, nella parte descrittiva della consulenza, chiarisce che in sede autoptica non erano rilevati, accanto all’ematoma, né la lacerazione del muscolo (fondamentale per salire le scale, soprattutto velocemente, in condizioni di fuga da un eventuale aggressore”), né la recisione delle strutture nervose femorali, che avrebbe “determinato un ulteriore effetto lesivo, con conseguente maggior deficit nella motilità dell’arto inferiore, tale da non rendere la sua funzione compatibile con la deambulazione e ancor meno con il salire o scendere le scale”.

È proprio Rosa Bazzi, d’altronde, in sede d’interrogatorio, a chiarire che la Cherubini aveva cercato di fuggire e che, quando lei e li marito si erano allontanati, stava tentando con fatica di risalire lungo i gradini.

Che la mobilità della Cherubini dopo l’aggressione patita sulle scale fosse gravemente compromessa, del resto, emerge con chiarezza dalle tracce di sangue dalla stessa disseminate sulle pareti delle rampe di scale, appoggiandovi e strisciandovi le mani, che costellano li percorso dal primo al secondo piano a diverse altezze.

I due piani, inoltre, erano separati da soli sedici gradini e sono gli stessi imputati a riferire che la donna (che camminava dietro al marito) era stata assalita lungo le scale e non sul pianerottolo del primo piano, così riducendosi li numero di scalini che ella dovette affrontare nel disperato tentativo di mettersi in salvo all’interno del proprio appartamento, ove trovava la morte, ormai stremata e intossicata dal monossido di carbonio che l’aveva nel frattempo invaso.

Come già osservato, d’altronde, le Corti di merito hanno escluso con dovizia di argomenti (l’assenza all’interno della mansarda, nonostante non fosse stata inondata dall’acqua utilizzata ni altre parti dello stabile per domare l’incendio, di segni di colluttazione e di tracce del passaggio di estranei; la concentrazione delle tracce ematiche – da imbrattamento e non da schizzo come quelle rinvenute a casa Castagna – vicino al cadavere della Cherubini; la presenza di copiose tracce del sangue della Cherubini e della protesi al primo piano; li rinvenimento di un fazzoletto e di una sciarpa intrise di sangue con cui ella poteva aver tamponato la ferita alla gola durante la salita; l’assenza di tracce del passaggio di persone diverse dalla donna lungo le scale; l’impraticabilità di una via di fuga diversa dal portone, sulla cui maniglia erano rinvenute due tracce di sangue da imbrattamento da cui era estrapolato li profilo genetico della Cherubini) che la donna fosse stata colpita anche nel suo appartamento.

Risultando acclarato dalle tracce ematiche rinvenute lungo le scale e dalla presenza della protesi dentaria che la donna era stata raggiunta da numerosi colpi già sulle scale, infine, non è dato comprendere perché gli aggressori avrebbero dovuto inseguire la donna, già gravemente ferita, fino alla mansarda, perdendo tempo e rischiando di essere intercettati nella fuga, anziché assestarle i colpi mortali sulle scale, risultando ben più credibile quanto riferito dagli imputati, dettisi convinti che la donna, lasciata a strisciare sulle scale, fosse prossima al decesso dopo i numerosi colpi che le avevano sferrato.

La consutenza del prof. Priore, dunque, oltre a non rappresentare una prova nuova, non è in grado di smentire la ben più articolata ricostruzione dell’aggressione a Valeria Cherubini contenuta nelle precedenti sentenze, concentratesi in modo puntuale ed esaustivo sul tema del luogo dell’azione omicidiaria.

5) BPA e ricostruzione della dinamica dell’aggressione tramite l’analisi delle macchie di sangue redatta dalla Dott.ssa Roberta Bruzzone (all.Ee pagg.25-34 dell’istanza di revisione)

Analoghi rilievi possono essere mossi alla Bloodstain Pattern Analysis e alla ricostruzione delle scene del crimine eseguite dalla dott.ssa Bruzzone, limitatasi a ripercorrere le foto scattate dagli investigatori e dal RIS e in sede autoptica, per ricavarne, in modo non dissimile da quanto già fatto dai consulenti Torre e Vasino in primo grado, che: come sostenuto nella prima relazione autoptica dal dott. Scola, le ferite da corpo contenente sarebbero state arrecate mediante uno strumento con un angolo acuto (che non potrebbe essere la spranga ricoperta di gomma descritta da Olindo Romano in interrogatorio); che le lesioni da scannamento sarebbero state inferte alle diverse vittime da un’unica mano esperta; che Youssef non potrebbe essere stato colpito nella posizione in cui era trovato, perché li sangue sul divano avrebbe dovuto essere disiocato ni modo diverso e, quindi, sarebbe stato verosimilmente girato dai soccorritori e l’alterazione della posizione avrebbe tratto in inganno li dott. Scola ma anche Rosa Bazzi nella sua confessione; inoltre, essendo li sangue soprattutto a destra, non potrebbe essere stato colpito alla carotide partendo da sinistra come sostenuto dalla Bazzi Rosa nel video girato dal dott. Picozzi; che le tracce di sangue dimostrerebbero che Raffaella Castagna era stata colpita inizialmente tra la camera e l’antibagno, dove vi sarebbe una maggior concentrazione di schizzi di sangue e, dunque, da qualcuno che era all’interno dell’abitazione e le macchie di sangue sul lato interno della porta di casa sarebbero riconducibili a un suo strenuo tentativo di fuga davanti alla porta chiusa; che Valeria Cherubini sarebbe stata solo lievemente ferita lungo le scale e “finita” nella mansarda, giacché le macchie di sangue sparse per l’appartamento e quelle sulla tenda sarebbero “da proiezione” (o schizzo) e non da imbrattamento e la mancata ingestione di sangue dimostrerebbe che la ferita da scannamento al collo le sarebbe stata fatale; che li brigadiere Fadda avrebbe disatteso le procedure accreditate nell’eseguire i rilievi sulla vettura di Olindo Romano.

Nei precedenti gradi di giudizio non è stata eseguita una BPA ma la ricostruzione delle diverse scene del crimine e, soprattutto, i dati segnalati dalla consulente nell’odierna relazione sono stati oggetto di approfondimento e valutazione sia nella relazione degli allora consulenti Torre e Vasino, sia nelle sentenze di merito. In sede di giudizio di appello, inoltre, le difese avevano chiesto, ai sensi dell’art.603 c.p.p., un confronto tra li prof. Torre e li dott. Scola sulle cause di morte e sulla dinamica degli omicidi e una perizia sulla lacerazione della tenda (anche secondo Torre frutto di un taglio netto con un coltello) e la Corte d’Assise d’Appello respinse entrambe le richieste, con decisione ritenuta immune da censure dalla Suprema Corte.

In particolare, il tema delle caratteristiche del corpo contundente è affrontato a pagina 47 della consulenza Torre e a pagina 160 della sentenza di primo grado, che riporta la deposizione sul punto del dott. Scola; quello dell’attitudine all’uso del coltello degli autori delle ferite alla gola e dell’attribuibilità delle ferite a mani diverse alle pagine 53 ss. della consulenza Torre, in più punti dell’esame del dott. Scola e del prof. Torre, oltre che alle pagine 156 ss. della sentenza di primo grado; quello delle modalità di ferimento di Youssef Marzouk e dello spostamento del cadavere a pagina 83 della consulenza Torre, nella deposizione del dott. Scola e alle pagine 138 ss. della sentenza di primo grado; quello della distribuzione delle tracce di sangue nell’appartamento di Raffaella Castagna e, segnatamente, della presenza di macchie39 sulla porta tali da far ritenere che la donna fosse stata colpita da qualcuno già all’interno dell’appartamento a pagina 81 della consulenza Torre, a pagina 83 della deposizione del consulente e alle pagine 79 e 80 della sentenza di appello40; quello della dinamica dell’aggressione a Valeria Cherubini, come già sottolineato, è stato trattato da tutti i consulenti sentiti in primo grado, oltre che dagli ufficiali del RIS4 e le conclusioni sul punto della Corte d’Assise sono state oggetto di specifici motivi di appello e di ricorso per Cassazione (i rilievi del brig. Fadda sono già stati esaminati sub 1).

Rispetto a questi temi, la consulenza della dott.ssa Bruzzone non introduce nuovi elementi di fatto, ad eccezione di alcune tracce, verosimilmente di sangue, non repertate né analizzate, sul vetro della finestra davanti alla quale era inginocchiata la Cherubini, da cui la consulente desume un ulteriore elemento a sostegno della tesi dell’aggressione conclusasi in mansarda, già superata con plurimi argomenti nei precedenti giudizi

L’elaborato, inoltre, si basa unicamente sulle fotografie scattate a suo tempo dagli operanti o dai RIS e non già su un nuovo sopralluogo, su nuove acquisizioni o su tecniche scientifiche all’epoca inedite e rappresenta una mera rielaborazione di dati già noti e acquisiti nei precedenti processi,

3a Macchie che, si noti, non sono state repertate, con al conseguenza che neppure è provato che si tratti di sangue e, segnatamente, del sangue di Raffaella Castagna.

°4 Così, poi, al sentenza dela Suprema Corte ni merito ai motivi di ricorso sviluppati dai ricorrenti su questo specifico tema: “Né maggiore fortuna rivestono le doglianze sulla ricostruzione della causa della morte di Raffaella Castagna, posto che la asserita rilevata presenza di gocce di sangue della donna nella porta interna del suo appartamento ritenuta riferibile alla Castagna dai consulenti della difesa, aldilà dell’evanescenza del dato proprio sulla natura e provenienza delle macchie, non poté prestarsi ad accreditare la tesi semplicistica secondo cui l’aggressore dovesse per forza trovarsi di fronte alla Castagna quando questa entrò in casa”.

14 Garofalo, Mattei e Marino, sentiti all’udienza del 27.3.2008.

24 nI sede di discussione i difensori hanno incluso tra i nuovi elementi “scoperti” dalla dott.ssa Bruzzone anche alcune macchioline, invero assai poco visibili, vicine ala traccia F43, che offrirebbero conferma ala tesi della fuga degli aggressori dal terrazzo, che, però, erano già esaminate a pagina 60 della CT Vasino-Torre e, ad ogni buon conto, non sono state repertate e sul cui significato è, dunque, impossibile pronunciarsi.

34 A tal proposito, il col. Garofalo, all’udienza del 27.3.2008, ala richiesta dal Presidente dela Corte di Assise di Como di pronunciarsi sulla morfologia delle tracce ematiche raffigurate nelle fotografie, ha risposto di non potersi esprimere, ritenendo “poco scientifica” una BPA eseguita su mere immagini fotografiche offrendone una lettura alternativa (nel caso delle fotografie scattate nell’appartamento Frigerio-Cherubini) ovvero concentrandosi su alcune tracce piuttosto che su altre (nel caso delle fotografie scattate all’interno dell’appartamento di Raffaella Castagna, che è immondo di sangue).

Gran parte dei rilievi della dott.ssa Bruzzone, poi, come già osservato, erano già stati formulati nella consulenza Torre-Vasino e sono già stati valutati e superati, con ampia e condivisibile motivazione, nelle sentenze delle corti di merito e, in ogni caso, considerati lo stato der luoghi risultante dal materiale fotografico contenuto nel fascicolo del dibattimento45 e li complesso delle prove raccolte nel giudizio di primo grado, non sono, già a una prima sommaria delibazione, né conclusivi, né, ancor meno, in grado di dimostrare la falsità delle dichiarazioni confessorie degli imputati, la cui attendibilità è stata ritenuta sulla scorta di una pluralità di argomenti concludenti.

La nuova prova rilevante ai fini del giudizio di revisione, infine, deve condurre all’accertamento in termini di ragionevole sicurezza di un fatto la cui dimostrazione falsifichi l’intero quadro probatorio su cui si fonda li giudicato, mentre la BPA (per la sua intrinseca natura e in particolare nel caso di specie, basandosi su fotografie e stante li grado di compromissione delle diverse scene del crimine) non può che condurre a conclusioni in termini meramente probabilistici (in questi termini si è, peraltro, espressa la Suprema Corte, ritenendo immune da censure la declaratoria d’inammissibilità di una richiesta di revisione fondata su una diversa metodica di analisi BPA di elementi documentali – fotografie e tracce ematiche rilevate sulla scena di un omicidio – già esaminati nel giudizio di cognizione: Cass. Pen. Sez. V, 18.6.2021, 34515).

A conclusione dell’analisi delle tre prove che precedono, primariamente prive del carattere di novità, deve, peraltro, ribadirsi che, come affermato dalla Suprema Corte nell’affrontare i sovrapponibili motivi di ricorso attinenti alle prove scientifiche all’epoca spesi dai difensori di Olindo Romano e Rosa Angella Bazzi 46, i dati messi in evidenza dagli odierni consulenti, per la loro ambigua valenza e perché suscettibili di spiegazione alternativa, anche ove letti congiuntamente, sono privi di attitudine dimostrativa dell’innocenza degli odierni istanti, sia soto li profilo della prova dela mancanza di genuinità delle confessioni, sia sotto li profilo della compatibilità con la strage dei condannati, esclusa dalle difese sulla scorta del fatto che non sarebbero potuti fuggire scendendo el scale perché sarebbero stati visti dai soccorritori e, una volta usciti, sarebbero stati riconosciuti dalle persone assiepatesi all’interno della corte (diversamente da aggressori ignoti, che sarebbero potuti passare inosservati e, soprattutto, avrebbero utilizzato un’altra via di fuga).

4 Oltretutto coincidente con quella già a suo tempo proposta dai consulenti della difesa Torre e Vasino, rispetto alla quale l’unico elemento di novità è rappresentato dalle tracce ematiche sul vetro di cui sopra, rintracciate nelle fotografie e mai neppure analizzate.

54 In cui si apprezza che l’appartamento di Raffaella Castagna è pieno del sangue delle vittime praticamente in ogni sua parte, ricoperto di fuliggine einvaso dall’acqua, con conseguente impossibilità di attribuire all’uno o all’altro rilievo un significato conclusivo o di distinguere tra tracce da schizzo o da imbrattamento; che li divano su cui è appoggiato il corpo di Youssef Marzouk è macchiato di sangue ni più punti e che cadavere ha la testa reclinata a destra, con la conseguenza che il dato della maggior concentrazione di sangue a destra non può essere ritenuto dirimente per ricostruire al dinamica dell’omicidio esmentire el parole di Rosa Bazzi; che l’appartamento Frigerio-Cherubini, diversamente da quello di Raffaella Castagna, presenta tracce solo in prossimità del cadavere di Valeria Cherubini.

64 Pagg.54-56 della sentenza.

Le confessioni, invero, sono riscontrate da tutti gli altri elementi acquisiti nel corso del giudizio di primo grado, comprese le emergenze delle prove scientifiche in merito alle cause di morte e alla dinamica degli omicidi (tipologia e numero delle ferite, attribuibili all’azione di più aggressori di diversa corporatura e forza e dotati sia di armi da taglio sia di un oggetto contundente; presenza della protesi dentaria e del sangue della Cherubini al primo piano, che conforta la tesi dello svolgimento dell’aggressione in tale luogo; lesioni da difesa e inferenza causale sul decesso della Cherubini dell’intossicazione da monossido di carbonio, che conferma che ella tentò di sfuggire agli imputati e sopravvisse abbastanza da poter raggiungere a fatica, strisciando sulle scale e appoggiandosi al muro, la propria mansarda; capillare distribuzione delle tracce di sangue nell’appartamento e sul pianerottolo del primo piano, teatro della mattanza, rispetto alla concentrazione delle tracce intorno al cadavere nella mansarda).

La tesi della via di fuga alternativa è smentita dall’assenza di tracce di passaggio sull’abbaino e sul tetto di casa Frigerio* e sul terrazzino, sul muro esterno e sulla grondaia di casa Castagna e dal dato tecnico d’incontrovertibile valenza probatoria del rinvenimento intorno e sulla maniglia interna del portoncino dello stabile 49 del sangue di Valeria Cherubini (lo stesso trovato sul battitacco della Seat Arosa di Romano), che prova che gli autori del massacro uscirono da li, come, del resto, affermato da Romano e dalla Bazzi nelle tanto contestate confessioni 50

A ciò si aggiunga, nel solco delle argomentazioni già svolte nei precedenti gradi di giudizio, che Romano e la Bazzi, una volta usciti dal portoncino, hanno dovuto percorrere un breve tragitto, in parte schermato dall’ingombro del loro camper, per raggiungere la lavanderia in cui, sempre secondo le loro dichiarazioni, si sono mondati delle tracce, mentre qualsiasi soggetto estraneo al condominio, sarebbe dovuto uscire nella corte o calarsi dal terrazzino di casa Castagna lordo di sangue.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve, dunque, concludersi per l’inammissibilità anche delle prove correlate alle consulenze sopra esaminate: audizione dei consulenti Priori, Vasino, Bruzzone e dei testimoni Bartesaghi e Ballabio sulle invocazioni d’aiuto di Valeria Cherubini (peraltro, già sentiti in primo grado), oltre che di Chemcoum Ben Brahim e Fabrizio Manzeni sui soggetti avvistati in via Diaz e in piazza Mercato.

6) La consulenza collegiale in ordine al quadro psicopatologico rilevato in Olindo Romano e Rosa Bazzi e al ritardo mentale in Rosa Bazzi in rapporto di causalità con le false confessioni (all.F epagg. 79-88 e91-108 dell’istanza di revisione), le captazioni ambientali all’interno dell’autovettura e dell’appartamento degli imputati (all.H) e l e video interviste

74 Le cui finestre, inoltre, erano chiuse all’arrivo dei carabinieri.

84 Che, ol si rammenta, non erano interessati dall’azione di spegnimento dell’incendio.

94 Cfr. nella consulenza del RIS nel faldone B i prelievi Al e A2.

5a Ecome evincibile, altresì, dale dichiarazioni rese ni dibatimento dai due coniugi siriani occupanti l’appartamento a pian terreno, secondo cui, mentre, terrorizzati, cercavano di capire cosa stesse accadendo tramite ol spioncino dela porta dell’abitazione, al luce dele scale si era spenta eriaccesa (circostanza riferita da Frigerio), dopodiché,avevano sentito li rumore del portone e, di seguito, solo alcuni colpi sordi (verosimilmente el manate battute a terra da Frigerio nela speranza di essere udito dopo che gli aggressori si erano allontanati). agli imputati registrate in fase d’indagini dall’allora consulente della difesa dott. Picozzi (all.H).

La consulenza muove dalla citazione di uno studio scientifico su 375 condannati scagionati dalla prova del DNA (non allegato), da cui sarebbe emerso che li 25% aveva confessato, per poi enucleare i fattori personologici predisponenti alle false confessioni, che si distinguono ni interni (aspetti di personalità come la suggestionabilità e l’acquiescenza, aspetti cognitivi come li ritardo mentale o la volontà di scagionare qualcuno) ed esterni (le tecniche d’interrogatorio).

Nel caso in esame, i fattori interni, che i consulenti desumono dalle dichiarazioni rese dagli imputati in interrogatorio, dalle due video interviste registrate dal dott. Massimo Picozzi in fase d’indagini» da frasi estrapolate dalle conversazioni intercettate, dai test somministrati agli imputati e, nel caso di Romano, da una perizia sulla capacità d’intendere e di volere disposta nell’ambito di un processo celebrato dal Tribunale di Piacenza per reati commessi dall’imputato durante la detenzione, sono rappresentati, per Romano, da aspetti di personalità acquiescente, da una scarsa autoefficacia percepita, da un’ideazione cospirativa e da un’abnorme credulità, nonché un disturbo di personalità dipendente dalla moglie e, per la Bazzi, da un lieve ritardo mentale, oggetto di prove testistiche, che la renderebbe, ancor più del marito, manipolabile e, al tempo stesso, incapace di programmare la strage e l’alibi.

I dati intrinseci che renderebbero palese la falsità delle confessioni sono rappresentati, invece, dai numerosi errori (l’impossibilità che l’aggressione alla Cherubini non sia proseguita all’interno della mansarda, dimostrata, ad avviso dei consulenti, dalle consulenze Priori e Vasino di cui sopra, e la negazione dell’uso di un accelerante per l’incendio) e dalle discrepanze tra le diverse versioni, dall’assenza nelle video interviste al dott. Picozzi di ricordi sensoriali e percettivi, che si tradurrebbe in un’assenza di memoria fotografica della strage, dall’assenza di elementi di novità nel loro racconto rispetto a quanto divulgato dai mass media o raccontato dai vicini o dai PM durante gli interrogatori, dalle video interviste del dott. Picozzi, nelle quali, in particolare, gli imputati indicherebbero un diverso movente per la strage e per l’incendio, dal confronto tra la ricchezza di dettagli e la logicità delle parti degli interrogatori ni cui i due raccontano fatti realmente vissuti, come la trasferta a Como e i conflitti con el persone offese, e al lacunosità delle parti ni cui descrivono la dinamica della strage, dalle intercettazioni all’interno del carcere dell’8 gennaio 2017, in cui Romano illustra alla moglie li contenuto del decreto di fermo e del 10 gennaio 2017, in cui gli imputati s’interrogano sulla convenienza di confessare (ritenute non rilevanti dalla Corte d’Assise di Como perché i due ben potevano sospettare di essere intercettati, mentre, secondo i consulenti, sarebbero genuine), da alcune conversazioni intercettate tra li 13 e li 17 dicembre 2016 a suo tempo non trascritte, in cui la coppia parla della strage (smentendo l’osservazione della Corte d’Assise, secondo cui il silenzio su una vicenda a loro cosi vicina sarebbe indicativo del fatto che temevano di essere intercettati) e dall’asserita prevalenza sulla Bibbia sequestrata in carcere a Romano di 5′ nI cui entrambi gli imputati rivendicano al loro responsabilità ni merito alla strage.

69 annotazioni innocentiste anziché colpevoliste.

Orbene, la sommaria disamina che precede consente di apprezzare immediatamente che gli elementi addotti dai consulenti a sostegno della falsità delle confessioni coincidono in massima parte con quelli spesi dai difensori nei precedenti gradi di giudizio per perorare la tesi del carattere indotto delle ammissioni di responsabilità degli imputati poi ritrattate e puntualmente confutati nelle sentenze di primo e secondo grado e oggetto di specifiche doglianze in Cassazione, che sostanzialmente sono oggi riproposti in forma di consulenza onde conferire loro un apparente carattere di novità.

Le conversazioni in precedenza non trascritte coincidono in massima parte con quelle citate nell’atto d’appello e nella memoria depositata li 15.4.2010 alla Corte d’Assise d’Appello di Milano e quelle autenticamente mai segnalate e valutate sinora non contengono dati in grado di smentire le argomentazioni sviluppate nei precedenti gradi di giudizio a sostegno della maggior affidabilità delle confessioni rispetto alle successive laconiche ritrattazioni. lI fatto che gli imputati potessero aver appreso una serie di particolari relativi alla strage dalla televisione o parlando con dei vicini non rappresenta una novità, era già stato oggetto di doglianza in appello e in Cassazione e dalle nuove trascrizioni risulta solo che idue ascoltavano il telegiornale e commentavano la strage con qualche vicino; nelle intercettazioni dell’8 e del 10 gennaio 2008 la Bazzi, nella prima, si limita a parlare con un agente penitenziaria e, rimasta da sola, a invocare li nome del marito e, nella seconda, sempre parlando con agenti della polizia penitenziaria, chiede cosa stia dicendo Olindo ai P.M. e manifesta l’intenzione di assumersi tutta la responsabilità, circostanza già emersa nel dibattimento di primo grado e oggetto di disamina nelle sentenze; nelle ambientali in casa di nuova trascrizione i coniugi parlano della strage con altre persone o con un giornalista, le uniche due volte in cui sono soli, il 17 dicembre, non dicono niente di significativo e, li 18 dicembre, la Bazzi afferma di “avere paura”; il 7 gennaio la Bazzi riceve la telefonata di un’amica, che l’avvisa che in televisione hanno rivelato che sono sospettati della strage e li fatto che a quel punto, li giorno prima della notifica del decreto di fermo, i due ostentino tranquillità non è probante, giacché è certo che sapessero di essere intercettati, come emerge dalle conversazioni ni auto citate nella sentenza di primo grado). Tantomeno, per le ragioni esposte, le citate conversazioni o quelle in cui i due discorrono di argomenti diversi o si scambiano frasi affettuose possono ritenersi idonee a dimostrare l’estraneità al fatto degli imputati.

Le conversazioni in carcere anteriori alle confessioni facevano già parte del compendio probatorio esaminato dalla Corte lariana e quella del 10 gennaio 2007 è, addirittura, riportata ni sentenza (semplicemente dandone una lettura opposta a quella dei consulenti).

Gli interrogatori dell’8 gennaio 2007, ni cui i due si professano innocenti, sono stati acquisiti e sono superati dalle successive dichiarazioni ammissive di responsabilità: tra l’altro, anche in tali interrogatori i Pubblici Ministeri si soffermano ripetutamente sulla gravità del quadro indiziario e sulla probabilità di una condanna all’ergastolo, con conseguente impossibilità per i due di vedersi, ma Romano e la Bazzi non danno segni di cedimento, né paiono in alcun modo intimoriti o compiacenti.

25 Si vedano el pagg. 173 ss. del ricorso ni appello e al casistica sulle false confessioni alle pagine 236 ss.

La Bibbia sequestrata in carcere a Romano è stata acquisita in originale nel giudizio di primo grado e, dunque, nemmeno essa costituisce una nuova prova e li fatto che la Corte d’Assise abbia concentrato la propria attenzione su alcune annotazioni e non su altre è questione che attiene alla valutazione di una prova già acquisita ed esaminata nella sua interezza.

La video intervista realizzata dall’allora consulente della difesa dott. Massimo Picozzi a Rosa Bazzi era già stata prodotta dai difensori (che, poi, avevano denunciato l’illegittimità dell’acquisizione) al fine di provare la non imputabilità della donna e, correttamente, non è stata considerata nelle sentenze, giacché priva di qualsivoglia valore probatorio. Quella a Olindo Romano è oggettivamente nuova ma evidentemente priva di valore, non avendo icrismi dell’interrogatorio ed essendo anch’essa stata predisposta nell’ottica di dimostrare la non imputabilità o, comunque, un disturbo di personalità del dichiarante.

La perizia psichiatrica del Tribunale di Piacenza (all.G9), come meglio si dirà, è stata eseguita nel 2011, nell’ambito di un diverso procedimento, dopo svariati anni di detenzione e, con l’unica eccezione dell’ideazione cospirativa, ravvisa elementi di disturbo di personalità diversi da quelli addotti dai consulenti a sostegno dell’acquiescenza e della predisposizione alla falsa confessione di Romano.

I test sono stati eseguiti ni epoca recente, a distanza di quindici anni dal fatto s eni vista dell’istanza di revisione e, in ogni caso, li ritardo mentale di Rosa Bazzi, cosi come le caratteristiche di personalità di entrambi gli imputati, sono già stati oggetto di riflessione nei precedenti gradi di giudizio sotto li profilo della capacità d’intendere e di volere e sotto li profilo della capacità degli stessi di resistere alle pressioni degli inquirenti°4

Lo stesso vale per el discrasie, le omissioni e quelli che i consulenti definiscono erroriss delle  

35 1test di personalità sono stati somministrati a Romano nel 2020, mentre gli accertamenti sulla Bazzi sono dell’anno per Cosi a Suprema Coret al le pagni e 84 .s s dedicate ia motivi concernenti il carat tere coartato del le dichiarazioni confessorie: “Se è vero, come la corte ha osservato, che indubitabilmente gli imputati sono stati sottoposti ad una pressante ma non vietata sollecitazione a fornire quanto a loro conoscenza, attesa la gravità dei fatti che imponeva venisse fata piena luce, dall’altro non può essere ritenuto che sia stata operata pressione psicologica tale da limitare al libertà di autodeterminazione, posto che la sollecitazione ad aprirsi in vista del conseguimento di benefici non può essere assimilata alla coartazione psicologica vietata: detto passaggio argomentativo sviluppato da pag.42 ni avanti della sentenza impugnata, è stato condotto con lucidità e coerenza, in aderenza ai dati disponibili e non consente riletture nei termini offerti dalla difesa, secondo cui gli imputati sarebbero stati vittima di una vera e propria circonvenzione, ad opera dei due militari che intervennero ni carcere per operare i rilievi dattiloscopici. Non poteva portare a opinare ni tal senso – come ni effetti non portò – li fatto che nelle conversazioni ni carcere tra i due, prima della decisione di confessare, i medesimi abbiano ribadito la loro innocenza, trattandosi di colloquio condotto nella piena consapevolezza di essere ascoltati a distanza. Attitudine dimostrativa delle libertà di determinazione in cui si mossero gli imputati (seppure nella drammaticità della loro condizione) è stata riconosciuta ad alcuni passi di colloqui intercorsi tra i due, che spesero apprezzamento per l’opera di aiuto loro prestata dai militari intervenuti, nonché dalle annotazioni di gratitudine verso il mar. Finocchiaro che vennero vergate sulla Bibbia dalla mano del Romano, con corretta procedura valutativa, che impone l’ancoraggio ai dati più obiettivi, quali quelli documentali, a scapito di quelli meramente congetturali”.

5 Il locus del ferimento della Cherubini e l’uso dell’accelerante.

confessioni, che sono già stati scrutinati e ritenuti inidonei a scalfirne la veridicità e la spontaneità

e nei giudizi d’impugnazione oggetto di specifiche doglianze difensive, oggi riproposte con la veste di una consulenza sulla personalità degli imputati, ammessa dall’ordinamento solo ai fini della valutazione d’imputabilità ed espressamente vietata per fini diversi dall’art.220 c.p.p.

Anche in questo caso, in altri termini, come gia nel caso della consulenza sulla capacità a testimoniare di Mario Frigerio, dietro lo schermo dell’accertamento di carattere tecnico, si propone semplicemente una diversa valutazione della genuinità delle dichiarazioni confessorie degli imputati, già approfondita, come anche la personalità degli stessi e la denunciata opera di suggestione degli inquirenti, nei precedenti gradi di giudizio con dovizia di argomenti condivisi dalla Suprema Corte, investita da plurimi motivi di doglianza proprio in merito al carattere coartato delle confessioni56, mai lamentato dagli imputati prima dell’udienza preliminares ed anzi escluso dal tenore delle annotazioni vergate a margine della Bibbia da Romano chiaramente databili come anteriori al cambio di strategia difensiva del giugno 2007 85 e dalla lettera spedita a padre Bassano dagli imputati nell’aprile 2007.

7) Consulenza tecnica sui consumi di energia elettrica all’interno dell’abitazione di Raffaella (all.E bis e pagg.35 ss. dell’istanza di revisione)

L’ingegner Rabitti analizza i tabulati dell’ENEL relativi ai consumi di energia elettrica nell’appartamento di Raffaella Castagna nel periodo 4-11 dicembre 2006 e, pur sottolineando che sono completi solo per alcuni giorni, evidenzia che ni varie giornate, nonostante la Castagna andasse a lavorare verso le 13.30, nel pomeriggio era registrato un consumo di energia che non potrebbe essere attribuito solo al frigo (nell’appartamento non vi sarebbero stati elettrodomestici attivabili a distanza o programmabili) e ne deduce che qualcuno s’intratteneva nell’appartamento in assenza della proprietaria.

Il pomeriggio dell’11 dicembre 2006, in particolare, i tabulati dimostrerebbero un consumo compatibile con l’uso del televisore dalle 14.15 alle 15.15, un consumo compatibile con l’accensione di una o più lampadine tra le 15.30 e le 17.00 e, a partire dalle 17.15, un aumento dei consumi vistoso, compatibile con l’utilizzo di uno o più elettrodomestici. Alle 17.45 li contatore si azzera e la causa del distacco, che l’ENEL a suo tempo aveva escluso potesse essere stato determinato da un superamento di potenza, stante la modestia dei consumi, non sarebbe determinabile.

La prova è oggettivamente nuova, non essendo stati itabulati oggetto di consulenza nei precedenti gradi di giudizio, aldilà della relazione dell’ENEL sulle cause del distacco di corrente delle ore 17.45 – che, lo si rammenta, Romano si è attribuito -, ma inidonea a dimostrare la presenza di estranei all’interno dell’appartamento li giorno della strage e, ancor meno, a scardinare le confessioni e li

6s Integralmente ripresi nella parte dell’istanza dedicata alla consulenza in esame.

75 Anche nei colloqui in carcere successivi alle confessioni, in cui i due appaiono, al contrario, sollevati di aver ammesso le proprie responsabilità, oltre che nelle interviste del dott. Picozzi. 

83 Come, ad esempio, l’annotazione datata 24.4.2007 (accogli ni tuo regno il piccolo M. Youssef sua mamma Raffaella Castagna sua nonna G. Paola e C. Valeria a cui noi abbiamo tolto il tuo Dono, la Vita) o quella datata 5.5.2007 (il contadino che semina raccoglie/noi non abbiamo raccolto ciò che abbiano seminato; bensì abbiamo partecipato portati dall’odio e dall’esasperazione al raccolto che altri hanno seminato nel tempo volontariamente) complessivo compendio probatorio, giacché parte dal presupposto indimostrato che nell’abitazione non vi fossero altre apparecchiature che quelle prese in esame dal consulente sulla scorta delle fotografie eseguite in sede di rilievi (come ad esempio uno scaldabagno o una caldaia dotata di termostato) e ciò nonostante i tabulati mostrino analoghi consumi nei medesimi orari anche nei giorni feriali precedenti a quello della strage (che, dunque, non si differenzia dagli altri).

Secondo li consulente, il dato, pur se non dirimente ai fini della ricostruzione degli accadimenti dell’11 dicembre 2006, consentirebbe d’ipotizzare, in accordo con le osservazioni difensive relative alla c.d. pista alternativa legata a vendette trasversali tra bande di spacciatori, che anche in altre giornate della medesima settimana l’appartamento fosse frequentato da estranei mentre Raffaella Castagna era al lavoro, ma la circostanza è priva di oggettivi e affidabili elementi di riscontro, tali non essendo, come meglio si dirà, le sommarie informazioni rese da Abdi Kais.

Il fatto che anche in altre giornate feriali si registrino analoghi consumi di energia nelle medesime fasce orarie, d’altronde, smentisce indirettamente la tesi del superamento di potenza, gia motivatamente escluso dai tecnici dell’ENEL in fase d’indagini®, essendosi li distacco del contatore verificato solo il giorno della strage.

Come già osservato nelle precedenti sentenze, inoltre, li distacco della luce dell’appartamento era utile ai coniugi Romano (che già in occasione di una precedente lite con la vicina avevano eseguito la medesima operazione, come scritto dagli imputati nella missiva che avevano chiesto di dattiloscrivere a Daniela Messina * e come riferito dai testi Consuelo Latino e Luca Ferrari), perché avrebbe imposto alla Castagna di riaprire o lasciare aperta la porta per andare a controllare i contatori, consentendo loro di accedere all’appartamento e assalirla (cosa che, per loro ammissione, non erano riusciti a fare in un precedente agguato, giacché la donna si era immediatamente richiusa la porta alle spalle), mentre non avrebbe avuto alcun senso per gli ipotetici estranei frequentatori della casa, che, dopo aver usato, secondo la tesi propugnata dal consulente, li televisore e altri elettrodomestici, avrebbero poi staccato in contatore (rischiando di essere sorpresi da qualche condomino) con ore di anticipo sul rientro della Castagna per attenderla al buio anziché, più semplicemente, nascosti in qualche stanza.

lI quadro dei contatori, inoltre, era protetto da un blocco rimuovibile con una chiave che possedevano solo i condomini®2.

8) Perizia psichiatrica eseguita su Olindo Romano nell’ambito di altro procedimento (all.G 9)

Come accennato sub 6), trattasi di una perizia psichiatrica eseguita tra maggio e settembre 2011,

5a Che si concentrano sulle stanze ove erano rinvenuti i cadaveri e sulle tracce ematiche (e non già sugli elettrodomestici)

e ben poco rivelano degli ambienti devastati dall’incendio.

60 Vd. la relazione contenuta nel faldone n. 1a pag. 154.

6 Doc. 2delle produzioni documentali del PM alla prima udienza.

26 Cfr. le pagine 237 ss. della sentenza di primo grado, ni cui la Corte affronta la tesi difensiva della presenza di estranei nell’appartamento, all’epoca fondata sulle dichiarazioni rilasciate ni fase d’indagini dall’inquilino del pianoterra sui rumori uditi al piano di sopra intorno alle 18.30, nonché il paragrafo intitolato “la pista alternativa” alle pagine 85 s. della sentenza di secondo grado e, infine, el pagine 57 e 58 della sentenza della Suprema Corte su incarico del Tribunale di Piacenza, davanti al quale Olindo era chiamato a rispondere di un fatto resistenza e lesioni ai danni di un agente della polizia penitenziaria commesso il 21.1.2009, che conclude per la piena imputabilità, ravvisando nel periziato un’organizzazione di pensiero caratterizzata da marcate componenti ossessive e pensiero rigido e autoreferenziale con tratti di disturbo ossessivo-compulsivo e di disturbo paranoide ma non anche elementi psicotici o significative alterazioni dell’esame di realtà.

Essendo stata eseguita dopo il passaggio in giudicato della sentenza oggetto della richiesta di revisione, è una prova nuova; essa, tuttavia, non fornisce alcuna indicazione sulle condizioni psicologiche dell’imputato nel momento in cui rese la confessione, la cui genuinità, come più volte ripetuto, è stata affermata nei precedenti gradi di giudizio sulla scorta di una pluralità di elementi (la genesi delle dichiarazioni ammissive di responsabilità, intervenute dopo un’iniziale e ripetuta professione d’innocenza da parte di un soggetto in tutta la prima fase delle indagini e anche dopo la sottoposizione a fermo mai mostratosi acquiescente rispetto agli inquirenti; l’illogicità della scelta di confessare falsamente un crimine gravissimo sol per ottenere benefici penitenziari; la tempistica della ritrattazione, intervenuta a distanza di molti mesi, nei quali Romano, non solo non aveva mai lamentato di essere stato sottoposto a pressioni o indotto a confessare un crimine non commesso, ma, anzi, aveva rivendicato di esserne l’autore nelle annotazioni a margine della Bibbia e nella lettera a padre Bassano; l’analiticità delle dichiarazioni confessorie rispetto alla genericità della successiva ritrattazione; la conferma rappresentata dalle analoghe dichiarazioni della moglie; l’indicazione di particolari relativi alla dinamica della strage inediti all’epoca della confessione; la compatibilità del racconto di Romano rispetto alle altre emergenze istruttorie; il movente).

9) Le captazioni ambientali e telefoniche delle conversazioni degli imputati, le captazioni ambientali all’interno della camera di degenza di Frigerio Mario, le nuove trascrizioni delle audizioni di Frigerio del 20.12.2006, del 26.12.2006 e del 2.1.2007, le video interviste a Romano e Bazzi da parte del dott.Picozzi(all.H).

Come già osservato sub 2) e sub 6), anche a ritenere che la trascrizione di conversazioni già agli atti e di cui non era stata a suo tempo chiesta la trascrizione possa costituire una prova nuova ai fini del giudizio di revisione, le conversazioni in questione non introducono elementi di fatto che non siano già stati scrutinati nei precedenti gradi di giudizio.

Il fatto che Frigerio fosse molto confuso durante la sua degenza ospedaliera risultava già dai suoi colloqui con gli investigatori e dalle s.i.t. a suo tempo rese dai figli e non è stato pretermesso o sottovalutato nelle sentenze di merito e nella sentenza della Suprema Corte, investita di specifici motivi di ricorso in relazione all’attendibilità del testimone e all’oggi nuovamente lamentata formazione di una falsa memoria dell’accaduto.

Analogamente, la circostanza che i coniugi Romano nelle conversazioni all’interno della loro abitazione apparissero tranquilli, s’interrogassero su chi potesse essere l’autore della strage e non si fossero lasciati sfuggire informazioni utilizzabili nei loro confronti, ad eccezione di un commento dispregiativo su Raffaella Castagna e di un richiamo alla paura provata durante la trasferta a Como, è già stata considerata dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano giacché oggetto di specifiche doglianze difensive e ritenuta non probante, anche in considerazione del fatto che dalle conversazioni captate all’interno dell’autovettura emergeva che temevano di essere intercettati e oggetto del secondo motivo di ricorso per Cassazione, respinto con la seguente motivazione: “Sulla portata di dette conversazioni, che non vanno valutate atomisticamente, ma in correlazione con gli elementi successivamente acquisiti, la considerazione dei giudici di merito non può essere sostituita con una alternativa lettura, tanto più che è stato compiutamente spiegato, quanto ai dati raccolti in casa Romano, che i due imputati erano convinti di essere nel mirino e quindi cercavano di allontanare i sospetti, ostentando tranquillità, parlando del delitto con distacco e sufficienza, ancorché lo stesso in Romano in un passo di una conversazione riportato a pag. 47 della sentenza di primo grado, si sia lasciato andare ed abbia detto alla moglie di avere paura “come quella sera che erano andati a Como”.

Le trascrizioni ni questione, dunque, sono solo apparentemente prove nuove e la loro sottovalutazione è già stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio, di talché non può essere riproposta in questa sede, oltretutto con la pretesa di falsificare le successive dichiarazioni confessorie, rese dagli imputati dopo li fermo, acquisita coscienza del compendio probatorio a loro carico.

Le registrazioni delle audizioni di Mario Frigerio sono state già state prodotte in primo grado e quelle del 15 dicembre e del 20 dicembre 2006 anche già trascritte dai consulenti delle parti e dal perito Favarato e le nuove trascrizioni non modificano sensibilmente li contenuto delle precedenti trasposizioni, da cui già emergevano le incertezze e le titubanze del teste nell’identificare li suo aggressore in Olindo Romano.

Sulle video interviste registrate dal dott. Massimo Picozzi si rinvia a quanto già osservato al punto 6).

10) Video e trascrizione dell’intervista alla trasmissione “Le lene” del brigadiere Fadda (al. I e pagg.68 s s . dell’istanza di revisione) Si rinvia a quanto illustrato sub 1).

11) Intervista integrale trascritta alla trasmissione “Le lene” di Giovanni Tartaglia (all. L) 12)Sommarie informazioni rese al difensore di Giovanni Tartaglia in data 29.1.2020 e 27.1.2023 (all.M e N e pagg. 108-110 dell’istanza di revisione)

Le presunte rivelazioni di Giovanni Tartaglia, ex maresciallo del NORM di Como sono quanto di più generico e sono sprovviste di qualsivoglia elemento di riscontro.

L’ex sottoufficiale sostiene di aver partecipato, seppur solo in ausilio per l’ascolto di alcune intercettazioni, alle indagini, individua una serie d’irregolarità nei brogliacci delle intercettazioni mostrati dalla difesa (di cui all’epoca non si era accorto) e ricollega la circostanza al fatto di aver appreso da un poliziotto svizzero, di cui non intende fare li nome, che li P.M. di Como Mariano Fadda era socio di una società svizzera d’investigazioni con tale Luca Ganzetti, collegato anche alla Waylog, che si era occupata dell’assemblaggio e della trascrizione delle intercettazioni e che, dunque, non avrebbe avuto problemi a far sparire delle conversazioni su richiesta di Fadda, che, con altri magistrati collusi, imponeva di appaltare tutte le indagini tecniche alla Waylog. Egli, inoltre, aveva saputo dal collega Daniele Giovanni (al quale sarebbe stato inutile rivolgersi perché tanto avrebbe negato) che li maresciallo Cappelletti, quando era tornato dal carcere il 10.1.2007, aveva raccontato che Romano e la Bazzi avevano confessato perché erano state fatte loro delle promesse.

Come già osservato, tale ultima circostanza, aldilà dell’estrema vaghezza, è smentita, prima ancora che dalle deposizioni rese in primo grado dai marescialli Cappelletti e Finocchiaro, dall’elogio tributato da Romano al secondo negli appunti sulla Bibbia, in cui lo ringrazia per averlo distratto parlando del camper e dei canarini (come riferito dal sottoufficiale in dibattimento).

Quanto alla tesi della manipolazione delle intercettazioni, è sufficiente osservare che la questione della presunta sparizione di alcune conversazioni è stata già oggetto di un incidente di esecuzione, che, come meglio si dirà nel trattare la richiesta di revisione ai sensi dell’art.630 lett.d) c.p.p., dalla messe degli atti acquisiti non emerge alcun elemento di sospetto in merito alla correttezza dell’operato della Procura di Como e l’ipotesi di una soppressione di conversazioni rilevanti da parte dei Pubblici Ministeri in complotto con la Waylog è del tutto artificiosa, tanto più ove si consideri che le operazioni d’intercettazione ambientale nell’abitazione degli imputati e nella camera di Frigerio sono state eseguite con apparecchiature fornite da una diversa società, la SIO, essendo stato affidato ala Waylog, peraltro dal GIP, solo li compito di duplicare li contenuto delle bobine e degli interrogatori.

13) Sommarie informazioni rese al difensore ai sensi degli artt.391biss s. c.p.p. in data 19.2.2023 da Abdi Kais (all.O e pagg.128-130 dell’istanza di revisione)

14) Intervista integrale alla trasmissione “Le lene” di Abid Kais (all.P)

Considerazioni analoghe valgono per le informazioni veicolate da Abdi Kais, arrestato per spaccio nel giugno 2006 e, poi, raggiunto ni carcere da un’ulteriore ordinanza cautelare, sempre per spaccio®, li quale sostiene di essere stato complice dei fratelli di Azouz Marzouk, che negli ultimi tempi, prima del suo arresto, nascondevano la droga nelle piante della corte di via Diaz, mentre i soldi provento di spaccio erano custoditi da Raffaella Castagna, che li gruppo era già stato vittima di rappresaglie da parte di altri spacciatori, secondo la sua personale opinione, all’origine della mattanza e che li fratello di Azouz, Fahmi, possedeva una copia delle chiavi dell’abitazione della cognata.

36 Approdato avanti ala Suprema Corte, che, con sentenza ni data 17.11.2020, ha rigettato li ricorso degli odierni ricorrenti avverso l’ordinanza con cui la Corte d’Assise di Como in funzione di giudice dell’esecuzione aveva respinto la richiesta, fondata sugli stessi argomenti oggi riproposti nell’istanza di revisione, di accedere ai server della Procura della Repubblica onde rintracciare ulteriori conversazioni oggetto d’intercettazione non contemplate nelle copie eseguite dalla Waylog, osservando, tra l’altro, che la richiesta era meramente esplorativa, giacché di tali conversazioni non v’era traccia neppure nei brogliacci e, con riferimento alle captazioni all’interno della camera di Mario Frigerio, “che la ricerca del motivo che avrebbe indotto una delle vittime ad accusare uno dei ricorrenti non varrebbe a superare la testimonianza dela stessa vitima, al cui credibilità è stata accertata con sentenza passata ni giudicato, ni disparte al decisiva considerazione che l’esistenza di tali conversazioni è solo ipotizzata sicché la richiesta ha carattere meramente esplorativo, mentre la responsabilità degli imputati è stata affermata anche in forza della confessione dai medesimi resa”. 6 Secondo quanto riportato nell’ordinanza cautelare del GIP di Como ni data 5.11.2007, ni particolare, Abdi sarebbe stato detenuto dal 26.10.2003 al 31.5.2004, dal 23.1.2005 al 29.11.2005 e dal 15.6.2006.

La tesi della pista alternativa legata allo spaccio di sostanze stupefacenti è già stata prospettata dalla difesa in primo grado, in secondo grado e in sede di legittimità e confutata nelle sentenze e certo non può trarre nuova linfa dalle generiche asserzioni di Abdi Kais – all’epoca del fatto detenuto da sei mesi -,smentite dal contenuto dell’ordinanza di custodia cautelare in data 5.11.2007 nei confronti, tra gli altri, di Azouz Marzouk e Abdi Kais, acquisita su accordo delle parti all’udienza del 26.2.2008, da cui risulta che la residenza di alcuni degli indagati ni via Diaz (citata dalla difesa a riscontro delle dichiarazioni di Kais) era fittizia, che l’attività di spaccio si svolgeva ed era gestita a Merone 65 e in cui non v’è riscontro di cruenti contrasti con altri gruppi di spacciatori, né emerge

alcun ruolo, anche solo come mera custode del denaro provento dello spaccio, di Raffaella

Castagna (nonostante all’origine dell’indagine vi sia proprio l’intenzione di verificare se la strage fosse inquadrabile in un regolamento di conti tra spacciatori).

15) Intervista integrale alla trasmissione “Le lene”, con relativa trascrizione, di Chemcoum Ben Ibrahim (all.Q e pag.124 della richiesta di revisione)

Ci si è già soffermati sull’assenza di valore processuale di tale tipo di documento.

L’intervista in questione, inoltre, ricalca il contenuto dei verbali delle sommarie informazioni rese da Chemcoum Ben Ibrahim in data 16.12.2006 e in data 25.12.2006 – in cui li dichiarante rappresenta di aver visto, la sera della strage, non lontano da via Diaz, ni piazza Mercato, due magrebini e un terzo individuo che poteva essere li fratello di Raffaella, Pietro Castagna-, che sono state acquisite al fascicolo del dibattimento all’udienza del 26 marzo 2008.

La mancata valorizzazione di tali dichiarazioni, poi, è stata denunciata dalle difese nei motivi di appello e ni sede di ricorso per Cassazione® e, dunque, palesemente la prova difetta anche del

56 Per quanto li capo d’imputazione contempli come locus commissi delicti delo spaccio “Merone, Erba ealtre zone limitrofe”, dall’ordinanza risulta che delle decine e decine di acquirenti sentiti solo cinque citano Erba, riferendo che le consegne di stupefacente avvenivano di regola a Merone ma che ni sporadiche occasioni avevano ritirato al dose a Erba, in una zona boschiva vicino a una chiesa o vicino al negozio Blockbuster o ni piazza Rovere; solo Pulli menziona Piazza del Mercato ma per spiegare che era lì che aveva conosciuto sei anni prima i suoi fornitori e che alcune delle prime consegne erano state eseguite in tale piazza ma poi si era sempre recato a Merone.

6 Queste le argomentazioni della Corte milanese in merito all’irrilevanza delle dichiarazioni di Chemcoum e, ni più in generale, alla pista alternativa legata al traffico di sostanze stupefacenti: “Dalla istruzione dibattimentale emerge che i CC avevano, fin dall’inizio e nonostante i sospetti che si accentravano sui due coniugi, esplorato altre piste, ni particolare, quelle collegate a Marzouk ed alla sua famiglia, i precedenti di polizia e el carcerazioni subite dal predetto, senza che però emergesse nulla di concreto ricollegabile alla strage. Ed allora, il teste Manzeni non ha detto nulla di rilevante, anche se bene hanno fatto i CC, nel corso delle prime indagini, a verificare qualsiasi altra ipotesi diversa da quella che indicava i Romani quali autori della strage: Manzeni riferisce delle tre persone ferme davanti alla sua casa di via Diaz 28 intorno alle 20.20, ma evidentemente a quell’ora certamente qualsiasi autore della strage, che doveva essere ancora sulla scena del delitto, non si sarebbe attardato a parlare sulla pubblica via. L’esame di detto teste è quindi inutile. Anche il teste Chemcoum appare non rivestire alcuna rilevanza, ponendosi sulla stessa linea del Manzeni, dato che, poco dopo la strage, ha visto tre extracomunitari nella strada adiacente corte Diaz: anche qui vale la stessa osservazione in ordine alla genericità di quanto riferito ed alla impossibilità logica di ricondurre le persone viste dal predetto alla commissione degli omicidi: non ha riferito di nessuna fuga, ma anzi di un atteggiamento normale di persone che parlano e addirittura salutano; non ha parlato di soggetti sporchi di sangue”.

76 Così, poi, al Suprema Corte ni relazione ai motivi n.35 e n.36 aventi a oggetto il vizio di motivazione ni relazione alle c.d. piste alternative, che i difensori oggi ripropongono negli stessi termini nell’istanza di revisione con pretesa di novità sol perché Chemcoum avrebbe ribadito i suoi sospetti sul terzetto avvistato ni piazza Mercato e su Pietro Castagna ni una recente intervista televisiva: “La strage, secondo la difesa, poteva trovare giustificazione negli illeciti traffici dell’Azouz che aveva avuto periodi di carcerazione, che aveva subito minacce dalla malavita.

Ad opinione della difesa, requisito della novità.

La difesa collega le dichiarazioni di Chemcoum e di Fabrizio Manzeni (di cui in nota) al fatto che in dibattimento Glauco Bartesaghi e la moglie Claudia Canali hanno riferito di aver utilizzato per sollecitare l’arrivo dei vigili del fuoco il telefono di un cittadino extracomunitario presente all’interno della corte, che non potrebbe essere li siriano occupante l’appartamento a pianterreno Jhalouf Abdulkarim, perché questo aveva riferito di essere solo. Si tratta, tuttavia, di una lettura parziale e forviante delle dichiarazioni dei due testimoni, giacché questi, sia nei verbali di s.i.t. allegati all’istanza di revisione, sia nelle deposizioni, hanno sempre riferito che li telefono fu prestato loro dall’inquilino del pian terreno, che conoscevano di vista (diversamente dagli altri membri della sua famiglia) e Jhalouf Abdulkarim ha confermato in dibattimento di essere stato lui a prestare li telefono alla Canali.

16) Relazione del RIS d i Parma (all.R e pagg.88-90 dell’istanza di revisione)

17) Video girato dal RIS in sede di sopralluogo (all.S)

Palese l’assenza di novità delle prove in questione, depositate al fascicolo dal P.M. al termine dell’udienza preliminare e inserite dal GUP nel fascicolo per li dibattimento e in relazione alle quali sono stati escussi ni primo grado ben tre testimoni; la lamentata mancata valutazione di tale prova nella sentenza di primo grado (che, in realtà, la considera in più punti, ritenendo, però, che, contrariamente a quanto sostenuto dai difensori, non falsifichi le confessioni), inoltre, è stata motivo di appello e di ricorso in Cassazione.

Il mancato rilievo di impronte e profili genetici di Romano e della Bazzi sulla scena del crimine è già stato spiegato nelle precedenti sentenze con la contaminazione della scena del crimine ad opera del fuoco, prima, e dell’azione di spegnimento, poi, e con li fatto che i due indossassero i guanti, mentre l’assenza di profili genetici delle vittime in casa degli imputati con li fatto che, come da loro riferito, si erano velocemente cambiati su un tappetino, ficcando in un sacco con gli abiti, i guanti e le dichiarazioni di Chemcoum e di Manzeni non erano generiche, come divisato dalla corte di merito, ma accreditavano un quadro di tre soggetti che non si trovavano nei pressi della corte per caso, ma addirittura parlavano tra loro di benzina e che indossavano un cappotto lungo con cui avrebbero potuto celare eventuali tracce. Andava valutato ancora che la sera del fatto i vicini siriani delle vittime dissero di aver colto dei passi al piano superiore ove abitava Raffaella, verso le 18.30, rumore di passi a cui era seguito il rumore dell’aggressione, il che portava a escludere che fossero i Romano, che non avevano le chiavi di casa dei Castagna, ma il dato venne fortemente ridimensionato, attribuendo i rumori a Lidio Ramon, che peraltro andrò a trovare il padre nella fascia oraria 18.50-19.10; venne poi dimenticato che erano numerosi soggetti, coinvolti ni indagini per commercio di stupefacente che risultavano domiciliare presso Raffaella […] Sarebbe stata pretermessa ogni motivazione in ordine alla pista familiare, atteso che il matrimonio di Raffaella con Azouz non era stato ben visto, tanto è vero che venne messa sotto controllo anche l’auto di Carlo Castagna; il Chemcoum aveva individuato ni uno dei tre soggetti che aveva visto nei pressi della corte, Pietro Castagna, fratello di Raffaella, ma detta dichiarazione venne trasmessa al Pm con notevole inspiegabile ritardo (dopo 21 giorni), il che significa che ogni spunto che poteva scagionare i due imputati venne deliberatamente sottovalutato. Viene poi contestato che non sia stata disposta l’audizione della mamma di Azouz che nel corso di una conversazione con il figlio, si manifestava certa che a colpire fosse stato Pietro Castagna […] La difesa nei motivi sub 35 e 36 ritorna sulla mancata intervenuta percorrenza di piste alternative e sulla mancata motivazione del vizio rilevato, ma i motivi sono parimenti inammissibili, ni quanto mirano a provocare una nuova valutazione su dati di fatto che i giudici di merito non hanno affatto trascurato, ma che hanno sottovalutato quanto alla loro potenzialità dimostrativa, con argomentare che non è manifestamente illogico e quindi si sottrae alla disamina ni sede di legittimità. È stata infatti fornita adeguata motivazione sull’impraticabilità di alternativi fronti d’indagine per la insussistenza di concreti spunti investigativi, attesa al inconsistenza del dato riferito da Manzeni e Chemcoum quanto alla presenza di un terzetto davanti a via Diaz 28, ancorché tale terzetto comprendesse il fratello di Raffaella Castagna, che non aveva rapporti con la sorella, poiché nulla di più era emerso” le armi, poi gettati, insieme al tappeto, in tre diversi cassonetti disseminati lungo il tragitto da Erba a Como e indicati con precisione dallo stesso Romano nell’interrogatorio del 10 gennaio 2007. Nell’istanza di revisione si richiama l’attenzione sul reperto contrassegnato nella relazione del RIS come E55 (costituto da una macchia del sangue di Valeria Cherubini prelevata all’ingresso dell’appartamento di Raffaella Castagna a un’altezza di circa 20 centimetri da terra e che, secondo la difesa, si spiegherebbe solo con la fuga degli aggressori dal terrazzino) e sul reperto contrassegnato come F43 (una macchia d’incerta origine sul pavimento del balcone in prossimità della porta finestra, che conforterebbe la tesi dell’utilizzo da parte degli autori della strage per calarsi in via Diaz, ove sarebbero stati avvisati da Manzeni).

La traccia ematica contrassegnata come E55 è descritta dai RIS come da imbrattamento e, considerata anche la posizione, ben può essere frutto una contaminazione avvenuta nelle concitate fasi del soccorso68 e dello spegnimento dell’incendio, come, del resto, già argomentato nelle sentenze di merito, che, pur non citandola con la sigla alfanumerica attribuitagli nella relazione di consulenza, si soffermano sui dato della presenza di sangue della Cherubini in casa Castagna, per concludere che non prova che gli aggressori fossero ridiscesi dalla mansarda e si fossero poi dati alla fuga dal balcone di casa Castagna, giacché poteva essere stata lasciata dai soccorritori.

Il reperto F43 (che ha restituito un profilo genetico “non interpretabile” e che li capitano del RIS Alberto Marino nella deposizione dibattimentale descrive come “una traccia verosimilmente ematica piuttosto sporca probabilmente da calpestio”) è stato espressamente considerato nella sentenza di primo grado e valutato non sufficiente ad avvalorare la tesi di una fuga attraverso li balcone, per li resto perfettamente pulito e ni ordine, potendosi spiegare anche col fatto che Rosa Bazzi aveva dichiarato di aver aperto la portafinestra della cucina perché non respirava a causa del fumo sprigionato dall’incendio.

Nella lista testimoniale depositata in vista della prima udienza del presente giudizio i difensori si soffermano, poi, sull’impronta palmare contrassegnata come reperto 2D, rilevata su una parete del vano scale al pianoterreno (ritenuta utile al confronto e in fase d’indagini comparata con le impronte di Romano e della Bazzi, delle vittime e dei primi soccorritori e risultata non corrispondere a nessuno di tali soggetti) e chiedono di confrontarla con le più recenti impronte nel frattempo inserite nelle banche dati delle forze dell’ordine. Aldilà del fatto che non si tratta di una nuova prova e che l’accertamento richiesto è meramente esplorativo, è sufficiente osservare che ni dibattimento li capitano Mattei ne ha già evidenziata l’irrilevanza, sottolineando che, ni ogni caso, non sarebbe possibile stabilire quando sia stata deposta.

Contrariamente a quanto sostenuto dai difensori, dunque, la consulenza e li video del sopralluogo del RIS non rappresentano una nuova prova e tantomeno dimostrano l’innocenza di Olindo Romano e Rosa Bazzi, potendosi, come già ritenuto nei precedenti gradi di giudizio, spiegare l’assenza di

86 Si rammenta che, prim’ancora dei vigili del fuoco, nell’appartamento si è introdotto Bartesaghi, passato sul pianerottolo sporco del sangue dela Cherubini, che ha tirato all’esterno li corpo di Raffaella Castagna, spegnendo el fiamme sui suoi vestiti e ha tentato invano di trovare il figlio della donna loro tracce sui vestiti delle vittime e sulle scene del crimine con l’utilizzo dei guanti e lo stato di contaminazione dei luoghi e l’assenza di tracce delle vittime nella loro abitazione (non altrettanto può dirsi, invece, per l’autovettura) con le accortezze da loro utilizzate per non lasciarne e con l’occultamento ni cassonetti distanti dalla corte di via Diaz dei vestiti, delle armi e del tappetto su cui si erano cambiati.

I rilievi del RIS, inoltre, non avvalorano la tesi della presenza sul luogo del delitto di altri soggetti (non essendo stati rilevati nelle numerose tracce repertate profili genetici di soggetti diversi dalle vittime), né quella della fuga degli aggressori dal balcone di casa Castagna (in tutte le fotografie scattate li giorno della strage e anche nel video girato dai tecnici del RIS pulito e in ordine, come puliti sono la grondaia e li muro da cui dovrebbero essersi calati), che, anzi, smentisce, dimostrando le tracce del sangue di Valeria Cherubini trovate sul portone e sulla maniglia interna che è da lì che sono fuggiti, come, del resto, dichiarato da Romano e dalla Bazzi.

Tantomeno, l’ipotesi di una fuga dal balcone di casa Castagna può trarre nuova linfa dalle immagini scoperte dal giornalista di Telelombardia Marcello Randazzo, dalle quali si ricaverebbe che la pianta posizionata vicino alla ringhiera del terrazzino fosse “compressa o danneggiata”, in relazione alle quali viene richiesta anche l’audizione del giornalista e della consulente Bolgan.

Dalle immagini girate quello stesso 12 dicembre 2006 dal RIS e li giorno precedente dai carabinieri e dai vigili del fuoco risulta, infatti, che li terrazzo era in ordine e non presentava tracce di passaggio di alcuno (fatta eccezione per li reperto F43 sulla soglia, di cui si è detto), né sul terrazzo, né sulla grondaia, né sul muro, né alla base del terrazzo (ben immortalati nelle fotografie scattate dai vigili del fuoco e perfettamente puliti).

Le immagini “scovate” dal giornalista Randazzo, inoltre, riprendono anche li personale del RIS intento a eseguire i rilievi e, dunque, nulla dicono ni merito alla posizione e allo stato della pianta la sera prima (mostrata, invece, nelle citate fotografie scattate dai vigili del fuoco).

La pianta, infine, anche ni tali immagini, è sostanzialmente intonsa &°

18) Materiale fotografico relativo

all’ispezioni delle autovetture di Olindo Romano e Pietro Castagna (all.T).

Si rimanda a quanto esposto sub 1), dovendosi solo ribadire che, ni ogni caso, si tratta di fotografie già presenti agli atti.

Come in parte gia accennato, l’assenza di novità e l’inconcludenza delle prove di cui è invocata l’acquisizione vale anche per le prove elencate dai difensori nella lista testimoniale e nella memoria depositata li 4 luglio 2024, che, sebbene superate dalla valutazione di inammissibilità

6La pianta, che, peraltro, èinterrata ni un vaso munito di ruote agevolmente spostabile, èni posizione centrale vicino ala ringhiera e florida. Vi sono alcune foglie secche edei rami schiacciati dala parte dela ringhiera, come ni qualsiasi pianta non curata giornalmente e collocata ni aderenza a una parete o a una ringhiera, non è rovesciata, né gravemente danneggiata, come sarebbe lecito attendersi ove fosse stata travolta da ipotetici aggressori ni fuga dal terrazzo (i quali, oltretutto, come già osservato, non avrebbero lasciata altra traccia del loro passaggio sula ringhiera, sul muro, sulla grondaia esull’asfalto ove sarebbero atterrati).

80 dell’istanza, si richiamano brevemente per completezza.

Partendo dalla lista testimoniale:

– i consulenti (Caso, Cherubini, Curci, Ferracuti; Gobbini, Mazzoni, Pietrini, Priori, Sartori, Scarpazza, Vasino, Bruzzone, Rabitti, Grassi, Zago) sono gli autori delle relazioni allegate alla richiesta di revisione, sulla cui assenza di novità e/o inidoneità a destrutturare li compendio probatorio su cui si fonda la sentenza di condanna ci si è già soffermati;

– i testi Vittorio Ballabio, Glauco Bartesaghi, Claudia Canali, Monica Mengacci e Carlo Fadda sono già stati sentiti in primo grado sulle medesime circostanze oggi indicate e di Chemcoum Ben Brahim sono stati acquisiti i verbali di s.i.t., perché, all’epoca, irreperibile;

– le s.i.t. di Fabrizio Manzeni in merito la presenza di tre soggetti in via Diaz subito dopo la strage sono già state oggetto di valutazione e si ricollegano, senza introdurre elementi di novità, al tema della pista alternativa, già esplorato in tutte le sue implicazioni nei precedenti gradi di giudizio con argomenti che, come sopra illustrato, non sono messi in discussione dalle asserite nuove prove su cui si fonda l’istanza di revisione;

– li giornalista Riccardo Bocca dovrebbe riferire sull’intervista al dott. Claudio Cetti, sulla cui irrilevanza ci si è già soffermati sub 2);

– la dott.ssa Bolgan dovrebbe riferire sulle caratteristiche della macchina fotografica utilizzata per i rilievi sulla Fiat Arosa dal brigadiere Fadda, sulla cronologia degli scatti e sulle modalità di repertazione di cui si è detto sub 1) e su una non meglio precisata analisi tecnica che avrebbe effettuato sulla pianta presente sul terrazzino di casa Castagna e sulle fotografie ivi scattate dal personale del RIS per ricavarne che la pianta “sarebbe stata ni qualche modo danneggiata o alterata”;

– per quanto concerne Giovanni Tartaglia, li socio della Waylog Luca Ganzetti e i giornalisti Monteleone, Manti e Montolli, autori d’inchieste giornalistiche sul caso ni esame e sulla Waylog, si rinvia a quanto già esposto ni premessa e sub 1) e 12);

– di Abdi Kais si è detto ai punti 13) e 14).

La richiesta di esame dei reperti sopravvissuti alla distruzione è meramente esplorativa e riproduce pedissequamente li contenuto della richiesta d’incidente probatorio respinta da questa Corte con ordinanza ni data 16.11.2018, che ha superato li vaglio della Suprema Corte.

La richiesta di esecuzione di una perizia al fine di rintracciare nei server della Procura di Como le intercettazioni asseritamente scomparse è già stata oggetto di un incidente di esecuzione, li cui esito è stato giudicato immune da censure in sede di legittimità.

L’acquisizione di tutti gli atti dell’indagine della Guardia di Finanza sullo spaccio dei fratelli Marzouk è inutile, alla luce dell’inconsistenza della c.d. pista alternativa, su cui ci si è già lungamente soffermati e del contenuto dell’ordinanza applicativa di misura cautelare già agli atti.

Le fotografie scattate ni occasione dell’ispezione della Fiat Arosa ni formato digitale e li verbale di consegna dei reperti al dott. Previderè sono già in atti.

Quanto alle prove documentali indicate nella memoria depositata li 4 luglio 2024, aldilà del fatto che si tratta di prove introdotte per la prima volta in fase di discussione e costituite perlopiù da interviste televisive:

– sull’intervista al dot. Claudio Cetti ci si è già soffermati al punto 2);

– nell’intervista rilasciata alla trasmissione “Le lene” l’ispettore D’Angelo si limita a riferire una circostanza di lapalissiana evidenza, ovvero che, se lui o li dott. Pizzotti, nell’audizione di Frigerio del 15.11.2006, avessero udito al frase “è stato Olindo”, l’avrebbero verbalizzata; – l’inconcludenza dell’intervista al dott. Scola è già stata affrontata al punto 3);

– sul video del terrazzino dell’appartamento di casa Castagna andato in onda su Telelombardia ci si è già soffermati a proposito del presunto danneggiamento della pianta e, in ogni caso, giova ribadirlo, è stato girato li giorno successivo alla strage mentre erano in corso i rilievi da parte del RIS;

– le restanti interviste sono prive di qualsivoglia valore probatorio: Antonio Schettini, secondo la presentazione, già esponente di spicco della ‘ndrangheta lecchese e ora collaboratore di giustizia, si limita a riferire che, secondo la sua opinione, Romano e la Bazzi sarebbero innocenti e la strage potrebbe essere opera di soggetti di nazionalità albanese che, sempre a suo dire, all’epoca si contendevano la piazza di spaccio erbese con i marocchini; l’amica di Raffaella Castagna Marta Calzolaro è già stata escussa nel processo di primo grado e si limita a riferire che, per quanto a sua conoscenza, all’epoca della strage erano in corso delle faide tra bande di spacciatori marocchini; un terzo soggetto, di cui neppure è rivelato li nome, conferma, non è dato sapere sulla base di quali dati, le dichiarazioni rese alla stessa trasmissione televisiva in una precedente puntata da Abdi Kais in merito al ruolo di spicco del fratello di Azouz Marzouk nell’attività di spaccio e al fatto che il denaro provento dell’illecita attività fosse custodito ni casa Castagna, circostanza, come già evidenziato, smentita dalle indagini svolte all’epoca dalla Guardia di Finanza di Como;

– l’ordinanza del GIP di Milano in data 21.5.2024 non è nemmeno completa, riguarda fatti del 2020- 2021 e le conversazioni citate nella parte estrapolata dalla difesa gli indagati nulla dicono in merito alla strage o a un coinvolgimento di Como Edmond, giacché i soggetti intercettati si limitano a disquisire su come gestire le schede telefoniche a seconda dell’uso, per lavoro, per fare ricerche su internet, per telefonare (“anche tu fai così, chiudi li telefono, ascolta me, chiudi li telefono e i cazzi. devi guardare l’omicidio, Longone. e chiudi … strage di Erba… e chiudi … non lo devi usare mai per chiamare e mandare i WhatsApp . hai capito cosa voglio fare io con questa cosa?”) e li crimine in cui sarebbe coinvolto Como Edmond è “il fatto di Raimondo” e non già la strage di Erba, citata solo quale esempio di una ricerca su internet.

Aldilà dell’assenza di novità che caratterizza, come sopra illustrato, la maggioranza di esse, le prove proposte dai ricorrenti, inoltre, si concentrano su dati di contorno o ambivalenti, che, anche sommati e valutati unitamente alle prove già acquisite, non sono in grado d’incrinare li compendio probatorio su cui si fonda li giudicato di condanna.

La scarsa maestria del brigadiere Fadda nel fotografare le tracce evidenziate dal Luminol o nell’assemblare le fotografie non vale a destituire di valore li dato concludente del rinvenimento sul battitacco della vettura di proprietà di Romano di una traccia ematica contenente il profilo genetico di Valeria Cherubini, che già nei precedenti gradi di giudizio è stato escluso possa essere stata lì deposta durante la perquisizione della vettura eseguita li 12.12.2006 e che neppure può sospettarsi essere frutto di una contaminazione in laboratorio, essendo stata consegnata dal dott. Previdere e da questi esaminata in un momento diverso da quello dell’analisi degli indumenti delle vittime.

Lo stato di grave sofferenza e di confusione mentale di Mario Frigerio durante la degenza in ospedale e le sollecitazioni alla memoria rivoltegli dagli inquirenti, dai familiari e dal difensore non incrinano la lucidità della ricostruzione dell’aggressione dallo stesso offerta in dibattimento, coincidente con quella fornita dagli imputati nelle confessioni e ricca di dettagli sui movimenti suoi e della moglie durante quella giornata e nel momento in cui scesero le scale per capire da dove uscisse li fumo e prestare aiuto e in cui, dunque, l’unica informazione frutto d’indebite suggestioni sarebbe rappresentata proprio dall’identità del suo aggressore.

Le discrasie su alcuni dettagli, iprofili personologici degli imputati, ivi compreso il ritardo mentale di Rosa Bazzi, e le conversazioni in cui i due appaiono sereni o commentano in modo asettico la strage con terze persone non inficiano la genuinità delle confessioni, perfettamente sovrapponibili nel loro contenuto essenziale, rese, non già ai carabinieri o nel primo interrogatorio dopo li fermo, ma dopo che Romano stesso aveva chiesto di parlare con i Pubblici Ministeri, in presenza del difensore, dopo aver avuto l’opportunità di parlare tra loro (per quanto intercettati) e integralmente registrate, ribadite nell’interrogatorio avanti al GIP, non contestate per mesi e mesi, contenenti una pluralità di dettagli riscontrati dal complesso delle indagini e non smentiti dalle odierne asseritamente nuove consulenze medico – legali e dalla BPA e informazioni che potevano essere patrimonio conoscitivo solo degli autori della strage e ribadite negli appunti sulla Bibbia e nella lettera a padre Bassano.

🔹

presenta lesioni zona lombare, non considerato né pure dai consulenti della difesa in fase di cognizione, non dimostra che avesse subito una lesione del muscolo psoas tale da impedirle di trascinarsi fino alla propria mansarda, né che sia il che sia stata attinta dai colpi mortali da parte di ignoti aggressori, che avrebbero, poi, dovuto scendere le scale ormai invase dal fumo (e ni cui, per tale ragione, non erano riusciti a salire Bartesaghi e Ballabio), attraversare l’appartamento in fiamme di Raffaella Castagna (in cui Bartesaghi non era riuscito a penetrare a causa del fuoco nonostante fosse munito di estintore) e calarsi dal terrazzo senza lasciare tracce 7°. Lo stesso dicasi per al commozione cerebrale e al lesione alla lingua già oggetto di disamina nei precedenti gradi di giudizio, oggi “riesumate” dale consulenze Priori e Vasino.

La traccia ematica sulla soglia del terrazzo o quella all’ingresso dell’abitazione di Raffaella Castagna (già considerate e adeguatamente spiegate nei precedenti giudizi) o lo stato men che perfetto del fogliame della pianta o l’avvistamento da parte di Fabrizio Manzeni di tre soggetti

07 Tali non essendo né al traccia F43, che, oltretutto ha restituito un profilo genetico non interpretabile (e ancor meno le vicine macchioline che s’intravedono ni una fotografia), né al traccia ESS.

extracomunitari (non sporchi di sangue e che non stanno fuggendo) non provano in alcun modo che, ni contrasto con li contenuto delle confessioni, gli aggressori siano fuggiti dal terrazzo, anziché dal portone d’ingresso, sulla cui maniglia interna erano rilevate tracce del sangue di Valeria Cherubini, da cui si ricava in modo incontrovertibile e non già meramente ipotetico che è da li che sono fuggiti gli aggressori.

Il dato dei consumi di energia elettrica è privo di univocità, risultando condizionato da una pluralità di variabili, e non prova né che l’abitazione di Raffaella Castagna fosse quotidianamente frequentata in sua assenza da persone sospette (che, oltre a possedere le chiavi di casa, avrebbero dovuto possedere anche quella del contatore), né, tantomeno, che siano state queste, in contrasto con l’assenza di tracce fuori della corte di via Diaz o lungo la loro presunta via di fuga (non contaminata dall’azione dei vigili del fuoco), a commettere li plurimo omicidio.

L’ipotetico movente legato a un regolamento di conti nell’ambito del traffico di sostanze stupefacenti è stato invano approfondito nella prima fase delle indagini e non ha trovato alcun riscontro neppure nelle indagini condotte in parallelo dalla Guardia di Finanza di Como e non può certo trovare nuova linfa nelle apodittiche affermazioni di Abdi Kais e nelle supposizioni degli altri pregiudicati intervistati mentre era in corso l’odierno processo di revisione.

Ai frammentari dati su cui si concentra l’istanza di revisione – che in alcun modo possono essere ricondotti a unità, se non nell’ottica, non a caso ripetutamente evocata, della falsificazione delle prove, cui avrebbero, peraltro, contribuito gli odierni ricorrenti, confessando un crimine non commesso – si contrappone, d’altro canto, un quadro probatorio solido e univoco, in cui convergono, accanto alle tre prove su cui s’incentra l’istanza di revisione (traccia ematica di Valeria Cherubini sul battitacco della Seat Arosa, riconoscimento da parte di Mario Frigerio e confessioni), le annotazioni sulla Bibbia “, la lettera a padre Bassano, le dichiarazioni ammissive di responsabilità al vicino di cella Tavaroli 27 e gli ulteriori elementi di valenza indiziaria già valorizzati in sede di cognizione (il movente 73; al circostanza che Romano e al Bazzi al sera del fato avessero delle piccole ferite, non abbiano aperto subito ai carabinieri, sostenendo di essersi addormentati, nonostante li trambusto e i vigili del fuoco in azione per spegnere un incendio accanto al loro appartamento e si siano precipitati a tirar fuori lo scontrino di Mc Donalds; le caratteristiche delle ferite delle vittime, che hanno consentito al dott. Scola di ipotizzare che gli aggressori fossero due, uno più alto e uno più basso, uno destro e uno mancino, uno più forte dell’altro; li fatto che li contatore fosse chiuso e solo icondomini potessero aprirlo per staccare la corrente; li fatto che solo i coniugi Romano sarebbero potuti uscire, rifugiandosi nella lavanderia, senza essere visti;

” Costituite, oltre che da ammissioni di colpevolezza (inspiegabili da parte di un soggetto innocente ni quel momento solo nella propria cella), da manifestazioni di rancore nei confronti delle vittime.

27Secondo iricorrenti, colluso con iPubblici Ministeri, giacché coinvolto nell’affaire Waylog, ma che ol stesso Romano nelle annotazioni sulla Bibbia definisce l’unica persona con cui può parlare, annotando anche che la sua scarcerazione ha lasciato “un vuoto incolmabile”

37 Svariati testimoni hanno riferito ni primo grado che Raffaella Castagna era terrorizzata dalla coppia e di aver assistito a minacce di morte da parte dei due, sorpresi dai carabinieri, ni un’occasione, a pedinare la vicina mentre andava al lavoro, l’assenza tracce all’esterno della corte).

La richiesta di revisione ai sensi della lettera d) dell’art.630c.p.p.(pagg.131ss. dell’istanza) L’istanza è manifestamente inammissibile, esaurendosi nella ripetizione, alla luce delle nuove acquisizioni (che, come si è visto, tali non sono) e nella prospettiva della falsità della prova, di doglianze già sviluppate nei precedenti gradi di giudizio e in sede d’incidente di esecuzione:

I ricorrenti, invero, neppure indicano le prove tacciate di falsità ma chiedono alla Corte di rivalutare

“l’iter di formazione delle tre prove che sorreggono la sentenza di condanna”

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, quando la falsità ni atti o ni giudizio o li fatto reato in conseguenza del quale venne pronunciata la condanna irrevocabile sia estinto per prescrizione e non possa pertanto essere valutato nel merito dal giudice competente, spetta al giudice della revisione accertarne incidentalmente la sussistenza, superandosi la necessità del preventivo giudicato formatosi in esito a un autonomo processo, questo non significa, però, che attraverso la richiesta formulata a norma dell’art.630 lett.d) c.p.p. possa chiedersi al giudice della revisione di azzerare le prove assunte in sede di cognizione in virtù di una diversa lettura delle stesse o di presunte nuove acquisizioni, a prescindere dalla loro fondatezza e affidabilità.

Nel caso di specie, inoltre, la falsità delle prove (rectius: del loro iter formativo), così come i presunti fatti-reato che avrebbero inquinato li processo, non discenderebbe da nuove prove di segno opposto a quelle considerate in sede di cognizione ma da una sorta di complotto ai danni di Romano e della Bazzi, che avrebbe condotto gli inquirenti a costruire a tavolino la traccia ematica rinvenuta sul battitacco della Seat Arosa e a insufflare in modo surrettizio (occultando di averio sentito, cancellando le relative intercettazioni e falsificando i verbali dei colloqui registrati) Mario Frigerio, per poi costringere gli odierni ricorrenti a confessare, anche in questo caso sopprimendo conversazioni oggetto d’intercettazione che avrebbero potuto dimostrarne l’innocenza.

La prima prova tacciata di falsità è, invero, “l’operazione compiuta dal brigadiere Fadda sull’auto di Olindo”, alla luce delle valutazioni contenute nella consulenza del dott. Marzio Capra – su cui ci è già soffermati – che consentirebbero di escludere che la traccia analizzata dal dott. Previdere provenga dal longherone dell’auto di Olindo Romano, di un’intercettazione ambientale captata dalla microspia installata sulla Seat Arosa, ni cui li brig. Fadda chiede a un collega di “alzare la lampada” da cui si desumerebbe che – come già emerso in primo grado – all’attività ispettiva era presente anche un altro militare, già identificato, che non partecipò all’operazione di repertamento, e dalla già commentata intervista alla trasmissione “Le lene”, in cui li brig. Fadda, oltre a sostenere, come già illustrato, di aver allegato al verbale d’ispezione anche delle fotografie scattate al buio, osserva che, a suo avviso, la difesa avrebbe dovuto insistere sulla possibile contaminazione dell’auto da parte degli operanti che parteciparono alla perquisizione la sera della strage, che, secondo lui, si sarebbero contaminati sulla scena del crimine, circostanza che è stata smentita nel dibattimento di primo grado e già stata oggetto di doglianza in tutti i precedenti gradi di giudizio e alla quale le considerazioni dell’intervistato, che la sera della strage non si trovava in via Diaz, ben poco aggiungono.

Altre “anomalie” riguardano “l’iter di formazione della prova costituita dalle dichiarazioni del testimone Frigerio”, sul quale, secondo la difesa, li luogotenente Gallorini avrebbe mentito nella sua deposizione testimoniale, escludendo di essere stato lui a suggerire li nome di Olindo, quando, invece, dalla nuova trascrizione del colloquio in questione emergerebbe che egli avrebbe ripetuto più volte tale nome. Altrettanto sospetta di falsità sarebbe, poi, l’annotazione di servizio dallo stesso asseritamente redatta li 20 dicembre 2006, secondo cui Frigerio, piangendo, avrebbe riferito “che li suo assassino poteva essere l’Olindo”. L’annotazione in questione, inoltre, sarebbe firmata dal solo Gallorini e non anche dagli altri carabinieri presenti all’atto e priva della data di redazione e di deposito. A riprova dell’incertezza della data della sua compilazione, i Pubblici Ministeri, inoltre, sarebbero andati a interrogare Frigerio solo sei giorni dopo e li 22 dicembre 2006 li Procuratore della Repubblica avrebbe impartito alle forze dell’ordine direttive d’indagini incoerenti rispetto a tale fondamentale rivelazione.

Anche il tema in questione, tuttavia, come già osservato in relazione alla consulenza sulla capacità a testimoniare di Frigerio, è stato ampiamente sviscerato nei precedenti di gradi di giudizio.

Aldilà della sintesi contenuta nell’annotazione, inoltre, li colloquio era intercettato, circostanza che destituisce di fondamento qualsiasi ipotesi di falsificazione del suo contenuto da parte dell’operante74, ed è stato ascoltato in aula dalla Corte d’Assise di Como, che ha così potuto apprezzare direttamente le parole di Frigerio, li quale, peraltro, sia nella trascrizione della registrazione disposta dalla Corte d’Assise di Como sia nella trascrizione allegata all’odierna istanza di revisione’, non nega che li suo aggressore sia li vicino, palesando quella condizione d’incertezza e di dubbio interiore che descriverà e cercherà di spiegare nella sua deposizione dibattimentale Il luogotenente Gallorini in dibattimento non ha negato di aver menzionato Olindo nel corso del colloquio: al contrario, ha riferito che verso la fine Mario Frigerio gli aveva domandato perché gli avesse chiesto se conoscesse Olindo.

Il teste ha poi riferito che, siccome Frigerio aveva una voce molto flebile, che lui riusciva a percepire solo avvicinando l’orecchio alla bocca, intuendo che le parole dell’uomo non sarebbero state captate (e, infatti, anche nella trascrizione del CT della difesa quasi tutto quello che dice Frigerio è definito “incomprensibile”), lui le ripeteva a beneficio dei microfoni, circostanza che spiega perché nelle varie trascrizioni della registrazione le parole attribuite a Frigerio nell’annotazione “incriminata” risultino pronunciate da Gallorini.

Che i Pubblici Ministeri fossero a conoscenza del colloquio tra Frigerio e Gallorini emerge chiaramente dalla trascrizione dell’intercettazione dell’audizione del 26 dicembre 2006, in cui i Pubblici Ministeri sollecitano Frigerio a non sentirsi condizionato “da ciò che gli hanno detto i carabinieri”

47 Perfettamente a conoscenza della presenza delle microspie nella camera.

57 Nella trascrizione eseguita dal perito nominato dalla Corte, alla domanda di Gallorini se potesse trattarsi di Olindo, li testimone comincia a piangere e la successiva frase è indicata come incomprensibile; nella trascrizione allegata all’odierna istanza la frase indicata come incomprensibile è “come si fa a decidere”

“7. La missiva del Procuratore del 22 dicembre 2006, d’altronde, non ignora affatto li possibile coinvolgimento di Olindo Romano, giacché delega specifici accertamenti volti a controllare l’alibi dei due coniugi: semplicemente, essendo le indagini ancora all’inizio, sollecita le forze dell’ordine a percorrere tutte le possibili piste investigative (smentendo la tanto propugnata tesi dell’unilateralità delle indagini).

Il dato dirimente, con cui la difesa non si confronta, in ogni caso, è che la prova che ha concorso a formare li giudicato di condanna non è costituita dalla deposizione o dall’annotazione di Gallorini ma dalla testimonianza resa in dibattimento da Mario Frigerio.

I ricorrenti tornano, poi, sulle confessioni degli imputati, in relazione alle quali non è dato comprendere quale sarebbe la falsità in atti o in giudizio o li fatto-reato che sarebbe oggi rivelato dalle recenti acquisizioni probatorie (essendo, peraltro, già stata esclusa nei precedenti gradi di giudizio qualsiasi illegittimità nell’operato dei Pubblici Ministeri che raccolsero le confessioni, registrandole).

Quanto alle intercettazioni mancanti, la cui sparizione sarebbe frutto della collusione tra gli investigatori e la Waylog adombrata dall’ex maresciallo Tartaglia, gli accertamenti richiesti alla Corte – accesso al server della Procura di Como onde comprendere il motivo dell’assenza di parte delle tracce audio e audizione di Luca Ganzetti, legale rappresentante della fiduciaria svizzera Finefin detentrice del 20% del capitale sociale della Waylog – sono del tutto esplorativi ed esulano dal perimetro dell’art.630 lett.d) c.p.p., che presuppone che la prova di cui si lamenta la falsità abbia un carattere fondante rispetto al giudicato di condanna, mentre nel caso di specie gli esiti delle operazioni d’intercettazione sono stati solo marginalmente considerati nelle precedenti sentenze, con l’unica eccezione delle captazioni eseguite all’interno del carcere, ni relazione alle quali la difesa non lamenta anomalie.

Ala luce delle considerazioni che precedono, el richieste di revisione avanzate, ai sensi della lettera

7 In sede di discussione le difese hanno insinuato che anche il verbale riassuntivo dell’audizione dei Pubblici Ministeri del 26.12.2006 riporti, contrariamente al vero, che Frigerio avrebbe confermato li riconoscimento di Olindo Romano. Anche ni questo caso, però, l’affermazione è destituita di fondamento, giacché l’audizione è interamente registrata e il verbale è solo una sintesi; che il testimone abbia confermato il riconoscimento, aldilà delle parti incomprensibili della trascrizione, si evince, inoltre, come già annotato dalla Corte d’Assise di Como in sentenza, dal fatto che, in un momento di pausa, i figli chiedono al padre se sia sicuro quanto affermato e se abbia pensato subito a Olindo o quando glielo hanno chiesto i carabinieri.

87 La conversazione avuta da Mario Frigerio con i carabinieri il 25 dicembre 2006, la cui esistenza si ricaverebbe dalla conversazione del 26.12.2006 ore 15.44, classificata nei brogliacci come non utile ai fini delle indagini, in cui Andrea Frigerio, parlando con gli zii, racconta che il giorno prima non aveva trovato i carabinieri a piantonare la porta della camera ma dentro a parlare con il padre e dalla conversazione del 25.12.2006 ore 7.03, classificata come incomprensibile, ni cui sempre Andrea Frigerio chiede al padre se i carabinieri fossero entrati a salutarlo; le tracce audio delle intercettazioni nella camera di degenza di Mario Frigerio dalle 11.49 del 28.12.2006 alle 9.55 del 3.1.2007, dalle 9.25 ale 11,01 del 5.1.2007 e dale 15.24 del 6.1.2007 ale 11.24 del 12.1.2007, ni cui, secondo i brogliacci, non sarebbero state registrate conversazioni; le tracce audio delle conversazioni sicuramente svoltesi in un cosi ampio temporale all’interno dell’abitazione di Romano e dela Bazzi dale 20.51 del 12.12.2006 alle 12.10 del 16.12.2006; el conversazioni comprese tra il 18.12.2006 e il 27.12.2006 di Pietro Castagna e dal 30.12.2006 di Giuseppe Castagna.

c) e della lettera d) dell’art.630 c.p.p., da Olindo Romano e Rosa Angela Bazzi, dal tutore degli stessi e dal sostituto procuratore generale dott. Cuno Tarfusser devono, pertanto, essere dichiarate inammissibili.

Si indica in giorni 90 li termine per li deposito della motivazione.

P.Q.M.

Visto l’art.634 c.p.p.,

dichiara inammissibili le istanze di revisione della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Milano in data 20 aprile 2010, irrevocabile dal 3 maggio 2011, proposte dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano, dall’avv. Diego Soddu quale tutore di Olindo ROMANO e Rosa Angela BAZZI e da questi ultimi con i rispettivi difensori.

Indica in giorni 90 li termine per li deposito della motivazione. Brescia, 10 luglio 2024.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

7 Ottobre 2024

Il Funzionario UPP

Dottoressa SARA LAMPUGNANI

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