PROCESSO OPEN ARMS : MEMORIA CONCLUSIONALE DEL PUBBLICO MINISTERO
Nella memoria si legge che
«la questione principale, oggetto del processo celebrato innanzi a codesto Tribunale, si è risolta nella sussistenza, o meno, dell’obbligo del Ministro dell’Interno italiano di procedere all’indicazione del posto sicuro per consentire lo sbarco, sul territorio nazionale, delle 147 persone salvate in acque internazionali»
è giusto informare
sto leggendo le 237 pagine della:
MEMORIA CONCLUSIONALE DEL PUBBLICO MINISTERO
– art. 121 c.p.p. –
🔺Processo Open Arms
(Ministro Matteo Salvini imputato per sequestro di persona):
la requisitoria della Procura di Palermo
{di Redazione Giurisprudenza Penale
15 Settembre 2024}
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ud. 14 settembre 2024
Pubblici Ministeri
👉🏾 dott.ssa Marzia Sabella,
👉🏾 dott. Calogero Ferrara,
👉🏾 dott.ssa Giorgia Righi
Segnaliamo ai lettori, in considerazione dell’interesse mediatico e giuridico della vicenda, la requisitoria della Procura di Palermo nel caso Open Arms, nel quale si contesta al Ministro Matteo Salvini il reato di cui all’art. 605 comma 1, comma 2 n. 2) e comma 3 c.p., per avere, nella sua qualità di Ministro dell’Interno, privato della libertà personale #147migranti di varie nazionalità giunti in prossimità delle coste di Lampedusa nella notte tra il 14 ed il 15 agosto 2019
Nella memoria si legge che
«la questione principale, oggetto del processo celebrato innanzi a codesto Tribunale, si è risolta nella sussistenza, o meno, dell’obbligo del Ministro dell’Interno italiano di procedere all’indicazione del posto sicuro per consentire lo sbarco, sul territorio nazionale, delle 147 persone salvate in acque internazionali»
La risposta a tale interrogativo
«di per sé indubbia in ossequio alle leggi del mare secondo cui “bisogna dare terra ai naufraghi”, ha impegnato il dibattimento nella ricerca capillare di qualsiasi elemento idoneo ad evidenziare la eventuale non configurabilità di quell’obbligo o il suo venir meno o, più semplicemente, la possibilità di un suo adempimento postergato.
Analisi questa che, di converso, ha dovuto considerare l’eventuale corrispondente insorgenza del diritto delle 147 parti offese a vedere immediatamente garantito, da parte dello Stato italiano ove erano sopraggiunte, il bene giuridico della loro libertà personale che la Repubblica tutela nell’art. 13 della sua Carta Costituzionale»
In punto di diritto, la memoria si sofferma su:
❇️ elemento oggettivo del reato di sequestro di persona
(a partire da pag. 121);
❇️ privazione della libertà personale come conseguenza dell’omesso rilascio del POS – place of safety
(a partire da pag. 205);
❇️ elemento soggettivo del reato di sequestro di persona
(a partire da pag. 212);
❇️ reato di rifiuto di atti d’ufficio
(a partire da pag. 229).
🔹Scarica la memoria della Procura di Palermo
Fai clic per accedere a requisitoria-salvini.pdf
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo
Al Tribunale di Palermo
II Sezione Penale
MEMORIA CONCLUSIONALE DEL PUBBLICO MINISTERO
– art. 121 c.p.p. –
Il Pubblico Ministero,
visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di:
Matteo SALVINI, già Ministro dell’Interno, nato a Milano il 9 marzo 1973, difeso di fiducia dall’avv. Giulia Bongiorno del Foro di Roma
IMPUTATO
1) per il delitto di cui agli artt. 81, comma 1 c.p., 605 comma 1, comma 2 n. 2) e comma 3 c.p., per avere, nella sua qualità di Ministro
dell’Interno pro-tempore, abusando dei suoi poteri, privato della libertà personale 147 migranti di varie nazionalità giunti in prossimità delle coste di Lampedusa nella notte tra il 14 ed il 15 agosto 2019; in particolare, in violazione di convenzioni internazionali e di norme interne in materia di soccorso in mare e di tutela dei diritti umani (Convenzione di Amburgo sulla ricerca ed il soccorso marittimi del 1979 – c.d. Convenzione SAR – Search and Rescue, ratificata con L. 3 aprile 1989, n. 147 e regolamento di attuazione emanato con D.P.R. n. 662/1994; Convenzione UNCLOS – United Nations Convention on
the Law Of the Sea, sottoscritta nel 1982 a Montego Bay e ratificata con L. 2 dicembre 1994 n. 689; Risoluzione MSC 167-78 del 20.5.2004; art. 33 della Convenzione di Ginevra, approvata il 28.7.1951 e ratificata con L. 24.7.1954 n. 722, art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea; art. 4 del Quarto Protocollo allegato alla Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo; art. 10-ter D. Lgs. n. 286/1998; L. n. 47/2017) ed abusando dei poteri allo stesso rimessi quale Autorità Nazionale di Pubblica Sicurezza, ex art. 1 L. n. 121/1981 ed ex art. 11 comma 1 bis del D. Lgs. n. 286/1998, ometteva, senza giustificato motivo, di esitare positivamente le richieste di POS (place of safety) inoltrate al suo Ufficio di Gabinetto da I.M.R.C.C. (Italian Maritime Rescue Coordination Centre) in data 14, 15 e 16 agosto 2019, così provocando consapevolmente l’illegittima privazione della libertà personale dei predetti migranti, costringendoli a rimanere a bordo della nave per un tempo giuridicamente apprezzabile, precisamente, dalla notte tra il 14 ed il 15 agosto 2019 sino al 18 agosto 2019, quanto ai soggetti minorenni, e per tutti gli altri sino al 20 agosto 2019, data in cui, per effetto dell’intervenuto sequestro
preventivo della nave, disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, venivano evacuate tutte le persone a bordo.
Fatto aggravato per essere stato commesso da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni, nonché per essere stato commesso anche in danno di soggetti minori di età.
Fatto commesso in Lampedusa dal 14 al 20 agosto 2019;
🔺….. continua
❇️ elemento oggettivo del reato di sequestro di persona
(a partire da pag. 121)
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❇️ privazione della libertà personale come conseguenza dell’omesso rilascio del POS – place of safety
(a partire da pag. 205)
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❇️ elemento soggettivo del reato di sequestro di persona
(a partire da pag. 212)
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❇️ reato di rifiuto di atti d’ufficio
(a partire da pag. 229)
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