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IL CONSIGLIO DI STATO ACCOGLIE IL RICORSO DELLE LISTE RICUSATE PER LE AMMINISTRATIVE IN TRICARICO E LAGONEGRO

A Tricarico (MT) sarà corsa a due, tre invece i possibili primi cittadini per Lagonegro (PZ)

🔴 AMMINISTRATIVE IN BASILICATA ACCOLTI I RICORSI‼️

CONSIGLIO DI STATO

#ègiustoinformare
❇️ Tornano in pista
#Locuoco e #Iannibelli

IL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato accoglie i ricorsi delle liste ricusate.

A Tricarico sarà corsa a due, tre invece i possibili primi cittadini per Lagonegro

A Tricarico torna in corsa “Alternativa in Comune” di Pancrazio Locuoco

Candidato Sindaco Pancrazio Locuoco

Lo ha deciso il Consiglio di Stato in seguito al ricorso presentato dalla lista contro la sentenza pronunciata dal Tar di Basilicata, ricusata perché nei documenti di presentazione era stata riscontrata la mancanza dei requisiti formali.

 

Il supremo organo di consulenza giuridico-amministrativa si è pronunciato anche sul ricorso della lista “Lagonegro Libertà e progresso” della candidata sindaco Concetta Iannibelli

candidata sindaco Concetta Iannibelli
I giudici hanno accolto il suo ricorso contro l’esclusione della lista poiché presentata oltre i termini di legge

Un ritardo dovuto, per la ricorrente, all’affollamento nei locali comunali.

Il Consiglio ha rilevato che anche le altre liste sono state presentate in ritardo, seppure più lieve, e che risulta accertato il notevole afflusso di persone nella sede del Municipio.

#sapevatelo2023

IL PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO 

Pubblicato il 26/04/2023

N. 04211/2023REG.PROV.COLL.

N. 03546/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3546 del 2023, proposto da  Pancrazio Locuoco, rappresentato e difeso dall’avvocato Franco Gagliardi La Gala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno, Prefettura di Matera-UTG, in persona del legale rappresentante, per legge con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Elettorale Circondariale di Materia, non costituita in giudizio;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 245/2023, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Prefettura di Matera-UTG;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica speciale elettorale del giorno 26 aprile 2023 il Cons. Alessandro Enrico Basilico e udito per l’appellante l’avvocato Franco Gagliardi La Gala;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, nella duplice qualità di cittadino elettore e di candidato Sindaco della lista “ALTERNATIVA in Comune” nelle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Tricarico, impugna la sentenza con cui il TAR ha respinto il ricorso promosso avverso la ricusazione della candidatura e della lista decisa dalla Commissione elettorale circondariale di Matera.

2. In punto di fatto, si rileva che le sottoscrizioni di cittadini elettori, raccolte a supporto della lista e autenticate dal funzionario comunale incaricato, sono state racchiuse in un “atto principale”, contenente 26 firme, nonché in due “atti separati”, contenenti rispettivamente 26 firme e 8 firme (doc. 3 e 4 prodotti in primo grado dalla Commissione).

3. Con verbale n. 137 del 14 aprile 2023, notificato il giorno successivo, la Commissione elettorale circondariale di Matera, all’esito della verifica del numero dei presentatori con particolare riferimento alla regolarità dei moduli contenenti le firme dei sottoscrittori, ha disposto di ricusare la lista in quanto «le sottoscrizioni dei presentatori apposte sui due atti separati e le relative autenticazioni risultano effettuate su fogli disgiunti e privi di elementi di continuità e consequenzialità tra gli stessi. Difatti, detti fogli non recano né il contrassegno della lista, né l’elenco di tutti i candidati, né alcun elemento quali timbro di congiunzione o altro che possano acclarare con inequivocabile certezza che gli elettori, apponendo le sottoscrizioni su fogli “allegati”, intendessero effettivamente e consapevolmente sostenere proprio quella lista e quei candidati» (doc. 2 prodotto in primo grado dalla Commissione).

4. Il candidato alla carica di Sindaco cui la lista era collegata ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR, sostenendo l’irrilevanza della circostanza per cui i fogli dei due atti separati non erano materialmente congiunti con l’apposizione di un timbro o sigla di continuità, in quanto comunque la consapevolezza dei sottoscrittori di presentare proprio quella lista si sarebbe chiaramente evinta dal fatto che le compagini in competizione erano solamente due e l’altra era stata presentata il giorno precedente, pertanto non potevano sussistere equivoci o ambiguità di sorta (a supporto di questa ricostruzione, ha depositato in primo grado, quale doc. 5, una dichiarazione dell’ufficiale autenticante che attestava come ciascuno dei sottoscrittori avesse risposto affermativamente alla domanda circa la consapevolezza della lista che stava appoggiando, la cui denominazione e il cui simbolo erano stati posti in adiacenza al foglio su cui questi avevano posto la firma).

5. Il Tribunale ha respinto il ricorso, osservando che, nel procedimento elettorale, «non possono essere applicati i generali principi in tema di semplificazione amministrativa, di dequotazione dei vizi formali e di strumentalità delle forme», con la conseguenza che «l’omessa apposizione del timbro o di altro elemento grafico equivalente di congiunzione da parte del pubblico ufficiale non costituisce una mera irregolarità», ma comporta la carenza di un «elemento essenziale non integrabile della presentazione della lista o delle candidature», la cui mancanza non può essere sanata mediante una ricostruzione postuma della volontà dei sottoscrittori.

6. Il candidato ha proposto appello, ribadendo che i sottoscrittori erano pienamente consapevoli del supporto dato alla lista, che dunque dovrebbe essere ammessa, sia in ragione del fatto, già posto in luce in primo grado ed erroneamente non valorizzato dal TAR, che gli aspiranti alla carica di Sindaco, con i relativi candidati alla carica di Consigliere comunale, erano solamente due, pertanto la mancanza dei timbri di congiunzione non avrebbe determinato alcuna ambiguità nella ricostruzione della volontà dei sottoscrittori, sia considerando la circostanza, dedotta solo in appello (anche quale motivo aggiunto) a seguito della produzione dei due “atti separati” da parte della Commissione, che almeno due gruppi di 6 cittadini ciascuno avevano firmato un foglio che indicava i nomi dei presentatori della lista, così manifestando la volontà inequivocabile di supportarla.

7. Si è costituita la Prefettura di Matera-UTG, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.

8. All’udienza del 26 aprile 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

9. L’appello è fondato.

10. Ai sensi dell’art. 28, co. 4, del DPR n. 570 del 1960, «i sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi».

L’esigenza che la sottoscrizione sia apposta su moduli contenenti il contrassegno della lista e le generalità dei candidati è finalizzata a garantire e attestare la consapevolezza e volontà dei firmatari di fornire supporto a quella specifica compagine politica e al relativo progetto di governo.

Di regola, questo comporta, come afferma la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato, che «i “moduli aggiuntivi” utilizzati per la sottoscrizione delle liste, quando siano privi dell’indicazione del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, devono necessariamente essere uniti al primo foglio da elementi ulteriori rispetto alla semplice spillatura (timbri lineari, firme, etc.), in modo da consentire alla Commissione elettorale di verificare in maniera inequivoca che i sottoscrittori fossero consapevoli di dare il proprio appoggio a quella determinata lista ed ai relativi candidati» (sent. n. 4203 del 2022 e precedenti ivi richiamati).

11. Non è tuttavia da escludere che, in determinate e particolari circostanze, la volontà degli elettori firmatari emerga in maniera univoca da altri elementi, che possono emergere nel corso del procedimento ovvero in sede giurisdizionale e che, in virtù del generale principio di strumentalità delle forme, consentono di ritenere comunque indubbio il loro sostegno alla lista.

12. Nel caso di specie, tali elementi sussistono e sono stati allegati e provati dall’appellante.

In primo luogo, l’ufficiale autenticante delegato dal Commissario straordinario del Comune di Tricarico ha reso una dichiarazione in cui ha attestato, sotto la propria responsabilità, che i vari firmatari (di cui sono indicate le generalità e il documento mediante il quale sono stati identificati) avevano esplicitato la propria consapevolezza di supportare la lista dell’appellante, della quale vi era garanzia anche perché nel corso di tutte le operazioni di sottoscrizione il foglio con la denominazione e il simbolo della lista nonché il nome del candidato Sindaco era stato posto «in evidente adiacenza fisica al foglio sul quale è stata apposta la firma autenticata» (doc. 5 del fascicolo di primo grado).

Inoltre, il Segretario generale del Comune ha a sua volta attestato di aver ricevuto la lista, alla quale erano allegati «n. 60 certificati comprovanti la condizione di elettori del comune da parte dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati», e di averla trasmessa alla Commissione elettorale circondariale (doc. 4 e 6 prodotti solo in grado di appello ma ritenuti ammissibili dal Collegio perché indispensabili per la decisione): tanto il modulo principale, quanto gli atti separati sono stati dunque raccolti e trasmessi in un’unica soluzione alla Commissione.

Non è infine da trascurare la circostanza, opportunamente posta in luce dalla difesa dell’appellante, che, per l’autenticazione delle firme, i vari sostenitori della lista si siano recati direttamente in Comune, rivolgendosi al funzionario incaricato dal Sindaco e così “affidandosi” all’Amministrazione, anche in relazione al rispetto delle formalità e delle regole di procedura per la presentazione della candidatura, circostanza che rende particolarmente significative, sul piano probatorio, le dichiarazioni scritte sopra riportate.

13. In questo contesto, vi sono dunque elementi sufficienti per ritenere che, nonostante l’omessa congiunzione dei fogli su cui sono state apposte le sottoscrizioni per la presentazione della lista dell’appellante, sia stata dimostrata in maniera univoca la volontà dei cittadini elettori di sostenere quella data compagine politica e il suo progetto di governo dell’Ente locale.

14. L’appello merita quindi di essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato in primo grado, in riforma della sentenza gravata.

15. La peculiarità della vicenda e la natura degli interessi coinvolti giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, annulla il provvedimento impugnato in primo grado; compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:

Dario Simeoli, Presidente FF

Giovanni Sabbato, Consigliere

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Consigliere

 

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro Enrico Basilico Dario Simeoli

IL SEGRETARIO

CONSIGLIO DI STATO
SENTENZA N. 03528/2023 REG.RIC.

N. 03528/2023 REG.RIC.
N. _____/____REG.PROV.COLL. N. 03528/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3528 del 2023, proposto dalla signora Concetta Iannibelli, rappresentata e difesa dagli avvocati Dario Gioia, Lorenzo Lentini e Giuseppe Buscicchio, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’interno, la Commissione elettorale circondariale di Lagonegro, la Prefettura di Potenza ed il Comune di Lagonegro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
della signora Maria Di Lascio, rappresentata e difesa dall’avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Basilicata, n. 244 del 19 luglio 2023, resa inter partes, concernente l’esclusione della lista “Lagonegro Libertà e Progresso” dalla competizione elettorale per l’elezione diretta del sindaco e per il rinnovo del N. 03528/2023 REG.RIC.
consiglio comunale di Lagonegro del 14 e 15 maggio 2023.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora Maria Di Lascio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 26 aprile 2023 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti gli avvocati Dario Gioia e Italo Rocco, quest’ultimo in sostituzione dell’avvocato Lorenzo Lentini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 129 c.p.a., R.G. n. 202/2023, proposto innanzi al T.a.r. Basilicata, l’avv. Concetta Iannibelli, nella espressa qualità di candidato Sindaco con la lista “Lagonegro Libertà e Progresso” e di cittadino elettore, ha chiesto
quanto segue:
– l’annullamento:
a) della delibera n. 17 del 15 aprile 2023, con la quale la Commissione Elettorale Circondariale di Lagonegro ha ricusato la lista “Lagonegro Libertà e Progresso”, presentata per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Lagonegro prevista per i giorni 14 e 15 maggio 2023, a fronte di un presunto ritardo di presentazione;
b) ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 6985 del 15 aprile 2023, di trasmissione del verbale sub a);
c) ove e per quanto occorra, della delibera n. 14 del 15 febbraio 2023, 2 con la quale la C.E.C. ha chiesto chiarimenti al Segretario Comunale in ordine all’imputabilità dei ritardi, in uno alla successiva relazione del Segretario Comunale prot. n. 6982 del 15 aprile 2023 di chiarimenti;
d) ove e per quanto occorra, della dichiarazione di ricezione atti elettorali, rilasciata dal Segretario Comunale di Lagonegro del 15 aprile 2023;

N. 03528/2023 REG.RIC.
e) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali;
– la declaratoria
di riammissione integrale della lista “Lagonegro Libertà e Progresso”, con candidato Sindaco “Concetta Iannibelli” alla competizione elettorale, per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco di Lagonegro.
2. Parte ricorrente ha premesso che, non avendo avuto la possibilità di fare ricorso all’autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste da parte dei soggetti abilitati, si recava, in uno ai delegati, ai candidati ed ai sottoscrittori delle liste, sin dalle ore 9.30 del giorno 15 aprile 2023, presso la sede del Comune di Lagonegro per completare la sottoscrizione delle candidature, per la sottoscrizione della lista e per l’acquisizione dei certificati elettorali dei sottoscrittori.
Tali operazioni non venivano effettuate tempestivamente per cui la Commissione Elettorale Circondariale, con la delibera n. 17 del 15 aprile 2023, ricusava la lista della ricorrente per inosservanza del termine perentorio sancito dall’art. 32 del D.P.R. n. 570/1992 ritenendo che “il ritardo non sia imputabile all’Ente bensì ai presentatori della lista”.
3. A sostegno del ricorso ha dedotto, in sintesi, quanto segue:
i) il difetto del presupposto e travisamento, in quanto il Segretario Comunale non avrebbe mai addebitato la responsabilità del ritardo ai presentatori della lista quanto ad una situazione di oggettiva eccezionalità ed imprevedibilità, escludendo qualsiasi addebito in capo alla ricorrente;
ii) la violazione di legge, l’eccesso di potere e la violazione del principio del favor partecipationis, in quanto le operazioni di presentazione delle liste sarebbero state compromesse da evidenti disfunzioni organizzative dell’apparato comunale preposto alla redazione degli atti preparatori presupposti, tanto più che le due liste ammesse, alle ore 12,00, avevano ancora in corso le operazioni di accettazione.
3. Nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto ha così deciso il gravame al suo esame:
– ha respinto il ricorso;
– ha condannato parte ricorrente alle spese di lite (€ 1.500,00).
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che l’esclusione della Lista “Lagonegro Libertà e Progresso” è stata causata dal comportamento negligente dei presentatori della stessa per aver deciso di “far autenticare le firme del suo candidato Sindaco, dei suoi 12 candidati alla carica di Consigliere comunale e dei suoi sottoscrittori […] presso gli uffici comunali, quando mancavano meno di 2 ore alla scadenza del suddetto termine perentorio ex art. 32, penultimo comma, DPR n. 570/1960delle ore 12,00 del 15.4.2023, non tenendo conto delle circostanze che entro le predette ore 12,00 dovevano essere completate le formalità di ammissione di tutte le Liste e che, come avvenuto, in quel momento anche altre Liste avrebbero potuto recarsi negli uffici comunali per autenticare le firme dei N. 00202/2023 REG.RIC. candidati e dei sottoscrittori”.
5. Avverso tale pronuncia la signora Iannibelli ha interposto appello, notificato il 20 aprile 2023 e depositato in pari data, lamentando, attraverso tre motivi di gravame (pagine 9-24), quanto di seguito sintetizzato:
I) il T.a.r. non avrebbe considerato che non si può imporre al cittadino, per esercitare il diritto di elettorato passivo, di rivolgersi a soggetti diversi da quelli pubblici preposti per legge ai compiti di autenticazione delle sottoscrizioni e nessun addebito di negligenza potrebbe essere mosso all’odierna appellante tanto che si recava presso gli uffici comunali già alle 9,30, quindi ben due ore e mezza prima dell’orario di scadenza; il difetto di negligenza sarebbe desumibile anche dal fatto che la disponibilità del Giudice di Pace per le autenticazioni era stata negata per la giornata di sabato e che si era attivata sin dal venerdì per l’accettazione di ben otto candidature su 13, con le relative autentiche e certificati elettorali;
II) error in iudicando – violazione di legge (artt. 28 e 32 d.p.r. n. 570/1960 – art. 97 cost) – eccesso di potere, in quanto le operazioni di presentazione delle liste sarebbero state compromesse da evidenti disfunzioni organizzative dell’apparato comunale preposto alla redazione degli atti preparatori presupposti tanto che si avvaleva di un solo operatore; richiama in tal senso uno specifico orientamento giurisprudenziale;

III) si ripropone, da ultimo, il primo motivo di ricorso non esaminato dal T.a.r. tornando a lamentare che il Comune sarebbe incorso in travisamento, in quanto il Segretario comunale, contrariamente a quanto affermato in seno al provvedimento impugnato in prime cure, non avrebbe mai addebitato la responsabilità del ritardo ai presentatori della lista bensì ad una situazione di oggettiva eccezionalità ed imprevedibilità.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi “la riammissione integrale della lista “Lagonegro Libertà e Progresso”, con candidato Sindaco “Concetta Iannibelli” alla competizione elettorale, per il rinnovo del Consiglio Comunale e del Sindaco di Lagonegro, con decisione da rendersi, ai sensi dell’art. 129 – comma 6 C.P.A., nei termini, ivi previsti, con ogni conseguenza di legge”.
7. In data 20 aprile 2023 la controinteressata Maria Di Lascio si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’avverso gravame.
8. In data 21 aprile 2023 parte appellata ha depositato memoria insistendo per il rigetto dell’appello. In particolare ha evidenziato, sul piano fattuale, che la lista di parte appellante sarebbe stata presentata, completa di tutti i documenti necessari, soltanto alle ore 13,40 e quindi con un ritardo non lieve e che in alcun modo le operazioni di presentazione delle prime due liste (“Salvatore Falabella Sindaco” e “Maria Di Lascio Sindaca”) avrebbero intralciato le operazioni di raccolta delle sottoscrizioni relative alle altre due liste, dato che la loro accettazione è avvenuta molto tempo prima, ossia alle ore 12,05.
9. In data 24 aprile 2023 parte appellata ha depositato istanza di passaggio in decisione della causa senza discussione.
10. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 23 aprile 2023, è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello è fondato.

11.1. Come esposto in narrativa, la questione che emerge dalla presente controversia involve l’effettiva o meno addebitabilità del ritardo accusato nella presentazione della lista ai relativi presentatori. Premesso che la rilevanza temporale del ritardo (pari a circa 2 ore e trenta minuti) non è in sé dirimente non potendosi escludere ex se che esso non sia addebitabile ai presentatori della lista ma a disfunzioni della stessa Amministrazione comunale, risulta significativo il fatto che, come dedotto col primo motivo del ricorso di primo grado riproposto in questa sede d’appello, il Segretario comunale, nel relazionare circa la tempistica in oggetto, si è limitato a prendere atto di “una situazione di oggettiva eccezionalità ed imprevedibilità” connessa al notevole afflusso di persone dopo le ore 10,26. Emerge così l’elemento distonico evidenziato in sede di ricorso, in quanto, contrariamente a quanto affermato dall’Ufficio in sede provvedimentale, il Segretario comunale non ha addebitato alla lista appellante alcun comportamento inerte o omissivo.
11.2 Non resta che stabilire se sia ad ogni modo addebitabile ai presentatori della lista il mancato ricorso alle modalità alternative di autenticazione previste in sede ordinamentale. La risposta al quesito non può che essere negativa dovendosi rilevare che:
– nulla vieta che si possa confidare nelle modalità di autenticazione in loco quando, come nel caso di specie, l’accesso agli uffici comunale sia avvenuto con largo anticipo, segnatamente già dalle 9,30, come risulta dalle dichiarazioni sostitutive in atti non documentalmente contraddette;
– parte appellante, per giunta, ha documentato già in primo grado (cfr. doc. 12) l’indisponibilità del Giudice di Pace di Lagonegro, all’uopo interpellato, di provvedere alle autenticazioni nella giornata di sabato 15 aprile nonché l’effettuazione già in data 14 aprile delle operazioni di autenticazione per ben 8 candidati (cfr. doc. 6).
Risulta altresì dagli atti di causa che fino alle ore 10,25 circa i locali del Comune non erano particolarmente affollati e non vi era ragione di prevedere l’impossibilità materiale di effettuare le operazioni di autenticazione nel termine previsto.

Vale quindi il principio del favor partecipationis alle competizioni elettorali, richiamato di recente da questo Consiglio, secondo cui “Eccezionalmente, … al fine di contemperare il carattere rigoroso del predetto termine con il principio di massima partecipazione alla competizione elettorale, deve essere valorizzato l’indirizzo giurisprudenziale che ha ritenuto scusabile il ritardo nella presentazione delle liste e delle candidature allorché, come nella specie, sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1° settembre 2020, n. 5342; v. anche Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2019, n. 3032, secondo cui “la presenza dei presentatori della Lista nella sede comunale allo spirare del termine ultimo delle ore 12.00, induce a valorizzare il principio del favor partecipationis, di speciale rilievo in materia elettorale, anche avuto riguardo al protrarsi delle operazioni di presentazione della lista, comunque avviate entro il termine prescritto”).
È pur vero che questo Consiglio, secondo un orientamento più restrittivo, ha ritenuto non sufficiente ex se la presenza dei delegati all’interno degli uffici comunali prima dell’orario previsto, atteso che per assumere valenza esimente “quanto al mancato rispetto del suddetto termine, deve accompagnarsi alla contestuale disponibilità da parte degli stessi dei documenti all’uopo necessari: ne consegue che essa è idonea a giustificare il ritardo eventualmente consumatosi limitatamente al segmento terminale dell’iter di presentazione, relativo alla acquisizione delle candidature (e della documentazione prescritta a corredo) al protocollo comunale, non quello che sia eventualmente occorso nella stessa formazione del materiale documentale che alla presentazione delle candidature deve inderogabilmente accompagnarsi, a cominciare dalla raccolta delle sottoscrizioni con la relativa autenticazione del pubblico ufficiale abilitato” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 maggio 2019, n. 2942). Deve tuttavia rilevarsi che nel caso di specie, sebbene la documentazione portata con sé dai presentatori della lista non poteva dirsi completa, l’accesso negli uffici comunali avveniva con largo anticipo in maniera da poter ragionevolmente confidare nel tempestivo espletamento delle necessarie operazioni di autenticazione. Del resto le altre due liste venivano ammesse pur registrando anch’esse ritardi, sia pure di minore entità, rispetto al termine di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 570/1960.
12. In conclusione, l’appello è meritevole di accoglimento così imponendosi, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso di primo grado con l’annullamento dell’atto impugnato.
13. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante l’assoluta peculiarità della vicenda, per compensare le spese del doppio grado di giudizio

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 3528/2023), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado n. 202/2023 ed annulla l’atto ivi impugnato.
Spese del doppio grado di giudizio compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2023 con l’intervento dei magistrati:
Dario Simeoli, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere Alessandro Enrico Basilico, Consigliere Ugo De Carlo, Consigliere

L’ESTENSORE Giovanni Sabbato
IL PRESIDENTE Dario Simeoli

IL SEGRETARIO

 

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