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CORRETTA LA SVISTA LESSICALE CHE PORTÒ LA CORTE DEI CONTI A MULTARE IL SINDACO

Ricognizione partecipate, Lorenzo ha vinto il ricorso in Appello: cancellata la sanzione pecuniaria di 5mila euro

Ritardi burocratici e responsabilità sanzionatoria: ribaltata in appello la multa comminata nel 2021 al sindaco di Rapone, attualmente in carica, Felicetta Lorenzo. La controversia contabile ha ruotato intorno alla specifica parte normativa del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tusp) che prescrive alle Amministrazioni pubbliche di effettuare, annualmente, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, nel caso in cui ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. La “svista” è stata risolta in Appello con estrema semplicità avendo i giudici contabili ricostruito in Appello il significato letterale della norma: «Il tenore lessicale della disposizione sanzionatoria è tale da non consentire margini di opinabilità circa la condotta sanzionata». Il Tusp modula la cadenza temporale con la quale l’approfondimento sulle partecipate deve essere compiuto prevedendone l’effettuazione «entro il 31 dicembre di ogni anno». In via generica, il mancato rispetto di tale obbligo, è punito con la sanzione pecuniaria, da un minimo edittale di 5mila euro ad un massimo di € 500mila euro, comminata dalla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. Ma, per questa prima parte, al Comune di Rapone tutto in ordine avendo ottemperato entro il 31 dicembre dell’anno 2018. Il Tusp, tuttavia, pone a carico dell’Amministrazione pubblica, l’onere di trasmettere l’atto sulle partecipate sia alla struttura del Ministero dell’economia e delle finanze, sia alla Corte dei conti competente. La Procura regionale, indotta dai magistrati contabili aveva prima chiesto e poi «invano» sollecitato l’invio dell’atto di ricognizione, contestando al Sindaco ed al responsabile della Ragioneria e del Settore finanziario dell’Ente all’epoca dei fatti, la violazione dell’obbligo di trasmissione. All’esito del giudizio per l’applicazione della sanzione pecuniaria, il giudice designato, esclusa la sussistenza del reputato indispensabile requisito della colpa grave in capo al responsabile della Ragioneria e del Settore finanziario, ha ritenuto sussistente, invece, la responsabilità del sindaco, «culpa in vigilando», condannato al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura minima edittale, 5mila euro. Pagandola nell’«immediato», ci sarebbe stato anche lo sconto: mille e 500 euro soltanto. La sindaca si è opposta e in Appello ha avuto ragione. Una cosa è l’atto di ricognizione, un’altra la trasmissione agli Organi competenti: la perimetrazione della condotta sanzionata ha un «riferimento esclusivo alla «mancata adozione». Il Tusp, in altri termini, circoscrive la condotta sanzionabile alle sole omissioni e non anche ai ritardi nella comunicazione dell’atto ricognitivo. Il principio di «tassatività» e «sufficiente determinatezza» delle norme sanzionatore, di conseguenza, impediva dilatazioni del perimetro applicativo della sanzione. La mancata adozione è, «sia come espressione lessicale comune che nell’accezione tecnica», riferibile solo alla condotta omissiva del non approntamento dell’analisi dell’assetto delle società in cui l’Amministrazione detiene partecipazioni e dell’eventuale piano di riassetto. Inoltre, la comunicazione dell’atto, benché adempimento strumentale all’innesco delle attività di controllo, «non è in alcun modo temporizzata, come, invece, l’adozione, prevista, ordinariamente, “entro il 31 dicembre di ogni anno”». In assenza della predeterminazione della soglia temporale entro cui eseguire l’adempimento, per i giudici contabili dell’Appello, «la discriminazione tra l’omissione ed il mero ritardo sarebbe irrimediabilmente lasciata agli apprezzamenti dell’Organo chiamato ad irrogare la sanzione, con evidente compromissione delle basilari garanzie tipiche del diritto sanzionatorio». Ricorso accolto e multa di 5mila euro, a carico del sindaco Felicetta Lorenzo, annullata. Avendo vinto, a pagare la difesa della prima cittadina, il Comune. Soldi e lessico, liquidate in 2mila euro, oltre accessori di legge, le spese processuali, con relativo onere a carico del Comune di Rapone, cioè dell’Amministrazione di appartenenza del sindaco che ha fatto il ricorso.

Ferdinando Moliterni

3807454583

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