RESPINTO RICORSO FIGC, CARTA COVISOC ALLA JUVENTUS
Il giudice amministrativo ha fissato l’udienza collegiale il 23 marzo ma non ha concesso la sospensiva non ravvisando un danno definibile come catastrofico per la parte deducente
F.I.G.C.
🔴 L’ESCLUSIVA‼️
Ecco la “carta Covisoc”: sei pagine in cui la Juve non è mai nominata
COVISOC
(Compensi: Presidente – € 25.000 annui lordi; Componenti – € 10.000 annui lordi)
COGNOME NOME CURRICULUM DATA NOMINA DURATA MANDATO
🔹BOCCARDELLI PAOLO (Presidente) CV CU 236/A del 26/06/2020 Quadriennale
🔹CASTRIOTA SCANDERBEG GIULIO CV
CU 102/A del 07/11/2019 Quadriennale
🔹MARINI GIUSEPPE CV CU 82/A del 01/10/2021 Quadriennale
🔹PAPARELLA FRANCO CV CU 102/A del 07/11/2019 Quadriennale
Pubblicato il 11/03/2023
N. 00979/2023 REG.PROV.CAU.
N. 02339/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2329 del 2023, proposto da Federazione Italiana Gioco Calcio – FI.G.C, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungoterere dei Mellini 17;
contro
Fabio Paratici, non costituito in giudizio;
per la riforma.
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Pama) e. 03693/2023, resa tra le parti, per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare, anche monocratica, del provvedimento della Covisoc dell’8 febbraio 2023, prot. n. 255/2023 e per la conseguente declaratoria dell’obbligo della Covisoc di ostendere al ricorrente copia della nota della Procura Federale 10940/pf/GC/blp del 14 aprile 2021.
Visti il nicorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricortente, ai sensi degli art. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod proc. amm;
Considerato che non sussistono i presupposti per la misura monocratica e osservato che quanto dedotto dall’appellante può, in ipotesi, suffragare la sussistenza di un periculum in funzione di un’ordinaria richiesta cautelare collegiale, ma non di una richiesta ex art. 56 e p.a., riservata alle sole ipotesi di “estrema gravità ed urgenza” e, quindi, collegata ad un danno definibile come “catastrofico” per la parte deducente;
POM
Respinge l’istanza.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 23 marzo 2023, ore di rito.
Il presente decreto sasa eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a dare comunicazione alle parti.
Cosi deciso in Roma il giorno 11 marzo 2023,
Il Presidente
Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti
Il contenuto della comunicazione tra la procura federale e la Covisoc a cui i legali di Paratici e Cherubini avevano chiesto l’accesso.
“Ove emergano elementi sufficienti a corroborare la necessità di indagare”
è il passaggio chiave che sembra dimostrare l’assenza di notitia criminis
Uno scambio di informazioni di appena sei pagine in cui la Juventus non viene mai nominata
È questo il contenuto della famosa nota Covisoc del 14 aprile 2021 che oggi, dopo le decisioni del Tar e il ricorso respinto dal Consiglio di Stato, gli uffici della Figc hanno consegnato ai legali di Paratici e Cherubini.
Il tema delle plusvalenze è ovviamente trattato, il procuratore federale scrivendo al presidente della Covisoc riporta i casi di Chievo e Cesena e quello di Perugia e Atalanta, ma lo stesso Chiné pone una questione di metodo nell’individuazione di un possibile dolo legato alle valutazioni alterate dei giocatori.
LA NOTIZIA CRIMINIS
Nelle conclusioni poi si aggiunge:
“Sulla scorta di tali considerazioni in diritto, dalle quali questa Procura non può prescindere nell’esercizio delle proprie prerogative inquirenti e requirenti, è evidente che l’esercizio dell’azione disciplinare in questa materia, in una logica metodologica di continuità rispetto alle valutazioni già svolte nelle precedenti fattispecie disciplinarmente rilevanti esaminate, potrà essere utilmente perseguito ove emergano elementi sufficienti a corroborare la necessità di indagare su casi che fanno ragionevolmente ritenere la sussistenza di operazioni di scambio di calciatori fra due o più società professionistiche, in termini di sistematicità delle medesime operazioni di mercato, non già un’episodica operazione, finalizzati a sopravvalutare i dati di bilancio delle medesime società mediante, appunto, il sistema delle ccdd. Plusvalenze”
Quell’ “ove emergano elementi sufficienti a corroborare la necessità di indagare” sembrerebbe mostrare l’assenza di notitia criminis, come invece sostenuto a più riprese dai legali della Juve.
LE RAGIONI
Allora perché la Procura ha più volte rifiutato l’invito a mostrare la carta❓
Chiné anche in udienza ha sottolineato che
“certe comunicazioni fanno parte degli scambi quotidiani tra noi e la Covisoc”
non rientrando quindi negli atti processuali.
Il timore della Federazione è legato soprattutto al rischio di dover assecondare in futuro qualsiasi tipo di richiesta analoga e continuerà a difendere questo principio in udienza davanti al Consiglio di Stato il 23 marzo.
Juventus, ecco la carta Covisoc consegnata dalla Figc: cosa c’è nel documento
Si tratta di una lettera del procuratore Chinè alla Covisoc in cui il 14 aprile 2021 chiede di indagare sugli scambi fittizi e detta una linea sul modus operandi. Per la difesa questo prova che il processo è da annullare per scadenza dei termini dell’inchiesta. Ma questo non emerge chiaramente dal documento
“Questa procura non può non partire dall’analisi delle plusvalenze fittizie”
Così il Procuratore federale Giuseppe Chinè scriveva, il 14 aprile 2021, alla Covisoc – all’attenzione del presidente Boccardelli e per conoscenza al presidente della Federcalcio Gravina – per chiedere approfondimenti sulle plusvalenze delle squadre di calcio.
È la famosa carta segreta che la Juventus, attraverso i ricorsi di Cherubini e Paratici, ha ottenuto di poter leggere dal Tar del Lazio, l’elemento che per la difesa potrebbe scardinare l’intero procedimento, dimostrando l’esistenza di un’indagine preesistente la data di apertura – o comunque la conoscenza di un illecito – che determinerebbe il superamento dei termini per la chiusura indagini.
In realtà, dalla lettera non emerge nulla di tutto ciò. Solo un’indicazione di Chiné alla Covisoc, l’organo di controllo sulle società, su cosa ricercare,
“al fine di fornire un contributo costruttivo e definire un modus procedendi comune per tutte le componenti federali”
Il motivo? Il pronunciamento sul caso degli affari tra Chievo e Cesena:
“La materia, con gli ultimi pronunciamenti in termini, è stata caratterizzata da una presa di posizione chiara da parte dei giudici federali”
In pratica la Procura chiede alla Covisoc
“La necessità di indagare su casi che fanno ragionevolmente ritenere la sussistenza di operazioni di scambio di giocatori tra due società professionistiche, in termini di sistematicità delle medesime operazioni di mercato, non già un’episodica operazione, finalizzati a sopravvalutare i dati di bilancio delle medesime società mediante, appunto, il sistema delle cosiddette plusvalenze”
Nella lunga lettera, anche l’intero pronunciamento della Corte federale d’appello del 2018 sul caso Chievo-Cesena.
Ritenendo che “queste valutazioni possano valere – dotto il profilo metodologico – per ogni fenomeno di elusione dei dati iscritti a bilancio che alterano l’affidabilità degli stessi”
Juve: respinto ricorso Figc, Carta Covisoc consegnata oggi
Ricevuto il decreto, la Figc si è subito attivata con la Covisoc per la consegna del documento nella giornata di oggi.
Il giudice amministrativo ha fissato l’udienza collegiale il 23 marzo ma non ha concesso la sospensiva non ravvisando
“un danno definibile come catastrofico per la parte deducente”
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza monocratica della Figc contro la decisione del Tar del Lazio che dispone la consegna della cosiddetta “carta Covisoc’, chiesta nel processo plusvalenze Juventus, a Fabio Paratici e Federico Cherubini, che avevano fatto ricorso al Tar.
Ricevuto il decreto, la Figc si è subito attivata con la Covisoc per la consegna del documento nella giornata di oggi
Il giudice amministrativo ha fissato l’udienza collegiale il 23 marzo ma non ha concesso la sospensiva non ravvisando “un danno definibile come catastrofico per la parte deducente”
Ecco la Carta Covisoc consegnata alle difese della Juventus: cosa c’è scritto e perché è importante
La famosa carta Covisoc è ora in mano agli avvocati di Fabio Paratici, ex ds della Juventus, e di Federico Cherubini, dirigente bianconero. L’hanno consegnata i legali della Figc dopo che il Consiglio di Stato oggi ha respinto la richiesta di sospensiva notificata ieri dalla stessa Federazione in cui si chiedeva di annullare i pronunciamenti del Tar che obbligavano gli uffici a consegnare la carta e fissato, per discuterne, la camera di consiglio per il 23. Ma, appunto, le difese della Juventus non hanno avuto bisogno di aspettare quella data perché la carta è già stata consegnata.
Quello che premeva alla Figc, infatti, al di là del contenuto del documento, che poi vedremo e che può risultare, dopo tanto parlare di carta segreta, anche deludente, era sottolineare l’autonomia della giustizia sportiva, la «pregiudiziale sportiva», in base alla quale è consentito rivolgersi al giudice statale solo quando si è completato il giudizio sportivo con il terzo grado e non a metà dell’iter, come avvenuto in questo caso.
La Figc aveva chiesto la misura cautelare monocratica, quindi una decisione con carattere d’urgenza: una volta consegnato il documento alle difese, non era possibile evidentemente tornare indietro.
Ma per il Consiglio di Stato, si legge nel pronunciamento firmato dal presidente della V sezione Paolo Giovanni Nicolò Lotti, non sussistono i presupposti per la misura monocratica di «estrema gravità e urgenza», collegata a un danno definibile come «catastrofico» e quindi si può aspettare la camera di consiglio.
Superata in qualche modo dalla consegna del documento, come detto, ma dove sarà posto appunto il tema dell’autonomia del procedimento sportivo.
La Carta Covisoc
Ma cosa c’è in questa famosa carta Covisoc, datata 14 aprile 2021, protocollata con il numero 10940❓
Sono sei pagine inviate dal procuratore Giuseppe Chiné al presidente della Covisoc Paolo Boccardelli, con in copia il presidente federale Gabriele Gravina, in cui si forniscono chiarimenti interpretativi sulla vicenda plusvalenze e in cui non si nomina mai la Juventus.
È un riassunto di come si è espressa la giurisprudenza sul tema.
«A fine di fornire un contributo costruttivo e delineare un modus procedendi condiviso con tutte le componenti federali, questa Procura non può che partire dall’analisi della giurisprudenza che, da ultimo, si è formata sul tema delle plusvalenze fittizie»
è l’incipit.
È importante perché, secondo gli avvocati della Juventus, da qui bisogna far partire l’inchiesta, retrodatando quindi i termini, cosa che renderebbe fuori tempo massimo la richiesta di revocazione che ha portato alla sentenza dei 15 punti di penalizzazione.
È questo uno dei motivi del ricorso dei bianconeri al Collegio di garanzia, ed è per questo che le difese premevano per entrarne in possesso ed è per questo che la decisione del Tar è stata interpretata come un punto segnato dalla Juventus.
Ma è tutto da stabilire che il Collegio di garanzia veda in questa carta l’inizio effettivo dell’inchiesta.
Per la procura e per la Figc si tratta solo di una scrittura interna di nessuna rilevanza e che non deve rientrare negli atti processuali.
L’obiettivo, come detto, era tutelare l’autonomia del procedimento sportivo.
Sei pagine
Ma vediamo che dice la carta una volta per tutte.
Si parte considerando casi passati di plusvalenze come quelli relativi agli scambi tra Chievo e Cesena e tra Perugia e Atalanta.
Si ricorda per esempio la vicenda della società veneta (penalizzata con 3 punti dal Tribunale federale nazionale) «che ha posto in essere una sistematica operazione di mercato, non già un’episodica operazione, legata al valore attribuito intuitu personae al particolare ipotetico talento riscontrabile in uno o più giocatori, volta inevitabilmente a sopravvalutare i dati di bilancio mediante, appunto, il sistema delle ccdd. “plusvalenze”»
Ma, se si considera lecito sanzionare «l’imprudenza di una condotta gestionale» della società, dall’altra parte si ricorda soprattutto perché è stato così difficile arrivare a stabilire valutazioni oggettive dei calciatori, il punto centrale in tutti i procedimenti sulle plusvalenze.
«Questo Collegio ritiene, tuttavia, non sia possibile aderire ai criteri di quantificazione operati dalla Procura Federale, condividendo sul punto la tesi difensiva dei deferiti scaligeri, secondo la quale difettano uniformi e oggettivi criteri di valutazione dell’effettivo valore del calciatore»
Una volta ricordati i casi passati (nell’altro caso Perugia-Atalanta terminato con il proscioglimento di tutti i deferiti) c’è la conclusione che dice esplicitamente
«ove emergano elementi sufficienti a corroborare la necessità di indagare i casi»
Secondo questa frase sembrerebbe che la «notitia criminis» ancora quindi non ci fosse in quella data e quindi sarebbe difficile far partire l’inchiesta da lì.
«Sulla scorta di tali considerazioni in diritto, dalle quali questa Procura non può prescindere nell’esercizio delle proprie prerogative inquirenti e requirenti, è evidente che l’esercizio dell’azione disciplinare in questa materia, in una logica metodologica di continuità rispetto alle valutazioni già svolte nelle precedenti fattispecie disciplinarmente rilevanti esaminate, potrà essere utilmente perseguito ove emergano elementi sufficienti a corroborare la necessità di indagare su casi che fanno ragionevolmente ritenere la sussistenza di operazioni di scambio di calciatori fra due o più società professionistiche, in termini di sistematicità delle medesime operazioni di mercato, non già un’episodica operazione, finalizzati a sopravvalutare i dati di bilancio delle medesime società mediante, appunto, il sistema delle ccdd. Plusvalenze. Ritengo, peraltro, che tali considerazioni possano utilmente valere – sotto il profilo metodologico – per ogni fenomeno di elusione dei dati iscritti a bilancio che alterano l’affidabilità degli stessi, pure menzionati nella nota indicata in oggetto»
Plusvalenze Juventus, cosa dice la carta tra Figc e Covisoc
Il contenuto del documento è stato svelato:
sei pagine dove i bianconeri non compaiono
Da nascosta a pubblica nel giro di minuti, la carta richiesta dalla difesa Juventus è ora nelle mani degli avvocati
Un documento di sei pagine, vergato da Chiné in risposta a una nota Covisoc del 31 marzo 2021.
Una lettera della procura federale che contiene chiarimenti interpretativi sulle plusvalenze e sulla definizione di “fittizie” e di “sistema” dove il nome dei bianconeri non viene mai nominato.
Carta Covisoc e l’assenza di “notizia di reato”
Il procuratore federale Giuseppe Chiné scriveva il 14 aprile 2021:
“Sulla scorta di tali considerazioni in diritto, dalle quali questa Procura non può prescindere nell’esercizio delle proprie prerogative inquirenti e requirenti, è evidente che l’esercizio dell’azione disciplinare in questa materia, in una logica metodologica di continuità rispetto alle valutazioni già svolte nelle precedenti fattispecie disciplinarmente rilevanti esaminate, potrà essere utilmente perseguito ove emergano elementi sufficienti a corroborare la necessità di indagare su casi che fanno ragionevolmente ritenere la sussistenza di operazioni di scambio di calciatori fra due o più società professionistiche, in termini di sistematicità delle medesime operazioni di mercato, non già un’episodica operazione, finalizzati a sopravvalutare i dati di bilancio delle medesime società mediante, appunto, il sistema delle ccdd. Plusvalenze”
Proprio la frase “ove emergano elementi sufficienti a corroborare la necessità di indagare” sembrerebbe mostrare l’assenza di notizia di reato come invece sostenuto più volte dai legali bianconeri che stanno vagliando parola per parola il documento.
Carta Covisoc, cos’è e perché potrebbe non bastare ad annullare i 15 punti di penalizzazione della Juventus
Secondo i legali bianconeri, il documento proverebbe che l’inchiesta è iniziata ben prima di quanto risulta ufficialmente dagli atti
La Juventus avrà accesso alla “carta Covisoc”. Lo ha deciso il Consiglio di Stato, respingendo l’istanza della Figc contro la decisione del Tar del Lazio che dispone la consegna del documento ai legali e ai consulenti degli ex dirigenti juventini Fabio Paratici e Federico Cherubini.
Ricevuto il decreto, la Federcalcio si è subito attivata con la Covisoc per la consegna della “carta” nella giornata di oggi.
Plusvalenze Juventus, respinto il ricorso della Figc sulla carta Covisoc
Cos’è la carta Covisoc
Ma perché questo documento è così importante e quali risovolti potrebbe avere sull’inchiesta plusvalenze❓
Innanzitutto è importante chiarire di cosa si tratta: la “nota 10940” è una comunicazione della Covisoc alla Procura Federale del 14 aprile 2021, un documento che la Juventus non ha mai potuto visionare.
Il procuratore Giuseppe Chiné, infatti, ha chiarito che il carteggio non fa parte della documentazione acquisita nell’ambito del procedimento disciplinare a carico della società bianconera.
Juventus, penalizzazione annullata?
Ebbene, secondo la difesa della Juventus, la “carta Covisoc” proverebbe invece che l’inchiesta è iniziata ben prima di quanto risulta ufficialmente dagli atti.
Se i legali dei bianconeri riuscissero a dimostrarlo, allora l’intero processo sportivo sarebbe invalidato per vizio di forma.
La palla a questo punto passa al Collegio di Garanzia del Coni, che dovrà esprimere un giudizio di legittimità – e non di merito – sulla decisione della Corte d’Appello federale di infliggere 15 punti di penalizzazione alla Juventus.
La “carta Covisoc” può risultare decisiva: se venisse riscontrato il vizio di forma, la penalità inflitta alla società bianconera verrebbe cancellata.
Cosa c’è scritto nella “carta Covisoc”
Secondo quanto rivelato in anteprima da La Gazzetta dello Sport, nella “nota 10940” – documento composto da appena sei pagine – non viene mai nominata la Juventus, pur affrontando il tema delle plusvalenze.
Se confermato, verrebbe a mancare la “notitia criminis”, come invece sostenuto a più riprese dai legali della Juve.
In tal caso, non ci sarebbero i presupposti per parlare di vizio di forma nella decisione della Corte d’Appello sulla penalizzazione dei bianconeri.
E annullare il -15 non sarebbe più possibile
RESPINTO RICORSO FIGC, CARTA COVISOC ALLA JUVE
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza monocratica della Figc contro
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza monocratica della Figc contro la decisione del Tar del Lazio che dispone la consegna della cosiddetta “carta Covisoc’, chiesta nel processo plusvalenze Juventus, a Fabio Paratici e Federico Cherubini, che avevano fatto ricorso al Tar.
Ricevuto il decreto, apprende l’ANSA in ambienti di via Allegri, la Figc si è subito attivata con la Covisoc per la consegna del documento nella giornata di oggi.
Il giudice amministrativo ha fissato l’udienza collegiale il 23 marzo ma non ha concesso la sospensiva non ravvisando “un danno definibile come catastrofico per la parte deducente”
Processo Juve, Consiglio di Stato boccia ricorso: Figc consegna ‘carta Covisoc’
Ricevuto il decreto la Federcalcio si è subito attivata con la Covisoc per la consegna del documento nella giornata di oggi
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato ieri dalla Figc in cui si chiedeva di cancellare i due pronunciamenti del Tar del Lazio che obbligavano gli uffici federali a consegnare ai legali e ai consulenti degli ex dirigenti juventini Fabio Paratici e Federico Cherubini la cosidetta ‘carta Covisoc’ del 14 aprile del 2021.
Ricevuto il decreto la Federcalcio si è subito attivata con la Covisoc per la consegna del documento nella giornata di oggi
Il giudice amministrativo ha fissato l’udienza collegiale il 23 marzo ma non ha concesso la sospensiva non ravvisando un danno definibile come catastrofico per la parte deducente.