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BASILICATA, FALSE INVALIDITÀ: MEDICO ASSOLTO

Corte dei Conti, caso oculista Pagliara: nessun danno erariale da 365mila €

Assenza di un sufficiente riscontro probatorio: la Corte dei Conti di Basilicata ha assolto Vincenzo Pagliara, in qualità di specialista oculista dell’Asl numero 2 di Potenza, dall’addebito del maxi danno erariale quantificato dalla Procura contabile in 365 mila e 448 euro. Perno dell’accusa, l’ipotizzata indebita erogazione da parte dell’Inps di pensioni di invalidità per cecità-ipovedenza come conseguenza del rilascio, da parte di Pagliara, di certificazioni mediche false. In particolare, tali certificati sarebbero stati rilasciati dal dottore salernitano senza visitare alcun paziente. Da ricordare che sul fronte penale, risale al 2020 la sentenza con cui il giudice dichiarò il non doversi procedere nei confronti di Pagliara in relazione ai reati ascritti connessi al mercimonio della funzione pubblica, gli stessi alla base del presunto danno erariale, «perché estinti per intervenuta prescrizione». Sulla prescrizione, la Corte dei Conti ha, invece, respinto l’eccezione avanzata dalla difesa dello specialista oculista. Pagliara assolto «non  essendo acquisita la prova del nesso causale» tra la condotta illecita a lui contestata, presumibilmente consistita nella predisposizione e rilascio di certificati medici falsi e il pregiudizio patrimoniale ad essa asseritamente conseguente, integrato dalla liquidazione di indennità pensionistiche non spettanti da parte dell’Inps. Nel giudizio contabile non è stato acquisito e versato in atti il corredo probatorio relativo al processo penale, verbali di testimonianze, intercettazioni telefoniche ed ambientali, riprese audiovisive, acquisizioni documentali e via discorrendo, che ipoteticamente avrebbe potuto portare al «ragionevole riscontro della falsità di plurime certificazioni rilasciate dal dottor Pagliara». Non sufficiente, pertanto, la citazione della sentenza penale di prescrizione dei reati. Lo specialista oculista, da parte sua, a riscontro che la falsità della certificazione avrebbe riguardato la mancanza della visita medica in presenza dell’assistito ma non la natura-entità della patologia invalidante attestata, da cui conseguiva il corretto trattamento economico assistenziale, ha prospettato ai giudici contabili più eccezioni come quella che le indennità in contestazione non sarebbero state revocate dall’Inps, come pare emergere anche dalle note, datate 2021, della Direzione provinciale Inps di Potenza. Fatto notare, inoltre, come le patologie attestate nei certificati da Pagliara allegati alle domande di riconoscimento del beneficio sarebbero state comunque vagliate, previa visita medica del richiedente, dall’apposita Commissione medica dell’Inps, nell’ambito del procedimento di concessione della pensione di invalidità-inabilità di cui, comunque, il pronunciamento della citata Commissione medica avrebbe rappresentato il fatto costitutivo. Di conseguenza, dato l’autonomo accertamento sulla sussistenza o meno delle patologie utili a dar luogo al trattamento pensionistico, l’eventuale certificazione rilasciata da Pagliara senza la necessaria visita, non avrebbe comunque originato alcun indebito trattamento pensionistico. Non a caso, in 3 casi, così come dà atto la sentenza penale, l’evento dannoso per l’Inps «non si era verificato per cause indipendenti dalla volontà degli imputati “in particolare per le idonee  verifiche disposte dalla predetta Commissione medica”». Per questi e altri motivi, in conclusione, la Corte dei Conti di Basilicata ha assolto Vincenzo Pagliara.

Ferdinando Moliterni

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