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SERGIO MATTARELLA CONCEDE GRAZIA PARZIALE A EX GUARDIA GIURATA NEL 2007 UCCISE LADRO

Cancellati 6 anni di pena a Crocifisso Martina che nel 2007 uccise Marco Tedesco

Il Presidente della Repubblica Italia Sergio Mattarella

SERGIO MATTARELLA CONCEDE GRAZIA PARZIALE A EX GUARDIA GIURATA NEL 2007 UCCISE LADRO

Mattarella concede grazia parziale a ex guardia giurata che uccise un ladro nel Leccese

Cancellati 6 anni di pena a Crocifisso Martina che nel 2007 uccise Marco Tedesco

Il presidente della Repubblica, SERGIO MATTARELLA  ha concesso una grazia parziale a Crocifisso Martina, ex guardia giurata di Torchiarolo (Brindisi), detenuto nel carcere di Matera dove sta scontando una condanna definitiva a 14 anni di reclusione per OMICIDIO di Marco Tedesco, avvenuto la notte del 23 gennaio 2007 nel corso di un tentativo di rapina. 

Sparò a un ladro: a giudizio per omicidio volontario un vigilante

maggio 2011 LECCE

Rinviato a giudizio per omicidio volontario Crocefisso Martina, il vigilante 45enne di Torchiarolo che uccise il 28enne di Brindisi Marco Tedesco, sorpreso mentre ripuliva distributore di benzina “Q8”, situato lungo la superstrada Brindisi-Lecce, all’altezza dello svincolo per Trepuzzi.

Era il 23 gennaio del 2007, Martina, guardia giurata dell’istituto privato “La Vigile” di Trepuzzi era in servizio a Campi Salentina, quando sorprese il giovane brindisino, con altri complici non identificati che avevano caricato su una Panda cinquecento pacchetti di sigarette e cento euro in monetine.
Nel fuggi-fuggi gli spari che trasformarono il furto in tragedia.

Il potere di grazia
L’art. 87 della Costituzione prevede, al comma undicesimo, che il Presidente della Repubblica può, con proprio decreto, concedere grazia e commutare le pene. 

Si tratta di un istituto clemenziale di antichissima origine che estingue, in tutto o in parte, la pena inflitta con la sentenza irrevocabile o la trasforma in un’altra specie di pena prevista dalla legge (ad esempio la reclusione temporanea al posto dell’ergastolo o la multa al posto della reclusione).
La grazia estingue anche le pene accessorie, se il decreto lo dispone espressamente; non estingue invece gli altri effetti penali della condanna (art. 174 c.p.). Ai sensi dell’art. 681 del codice di procedura penale può essere sottoposta a condizioni🔹

Il procedimento di concessione della grazia è disciplinato dall’art. 681 del codice di procedura penale. La domanda di grazia è diretta al Presidente della Repubblica e va presentata al Ministro della Giustizia.

È sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore o curatore, oppure da un avvocato.
Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere però direttamente presentata anche al magistrato di sorveglianza. Il presidente del consiglio di disciplina dell’istituto penitenziario può proporre, a titolo di ricompensa, la grazia a favore del detenuto che si è distinto per comportamenti particolarmente meritevoli.

Sulla domanda o sulla proposta di grazia esprime il proprio parere il Procuratore generale presso la Corte di Appello e, se il condannato è detenuto – anche presso il domicilio – ovvero affidato in prova al servizio sociale, il Magistrato di sorveglianza.
A tal fine, essi acquisiscono ogni utile informazione relativa, tra l’altro, alla posizione giuridica del condannato, all’intervenuto perdono delle persone danneggiate dal reato, ai dati conoscitivi forniti dalle Forze di Polizia, alle valutazioni dei responsabili degli Istituti penitenziari …. Acquisiti i pareri, il Ministro trasmette la domanda o la proposta di grazia, corredata dagli atti dell’istruttoria, al Capo dello Stato, accompagnandola con il proprio “avviso”, favorevole o contrario alla concessione del beneficio.
Come stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 2006, al Capo dello Stato compete la decisione finale.

L’art. 681 del codice di procedura penale prevede anche che la grazia possa essere concessa di ufficio e cioè in assenza di domanda e proposta, ma sempre dopo che è stata compiuta l’istruttoria.

Se il Presidente della Repubblica concede la grazia, il pubblico ministero competente ne cura l’esecuzione, ordinando, se del caso, la liberazione del condannato.


🔹Generalmente nei decreti di grazia o di commutazione della pena è inserita la condizione – risolutiva – della revoca dell’atto di clemenza in caso di commissione da parte del beneficiario di un delitto non colposo entro 5 anni dal decreto presidenziale (10 anni in caso di grazia riguardante la pena dell’ergastolo) 

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