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OBBLIGO USO MASCHERINA FINO AL 30 APRILE 2023

Proteggi te stesso e le persone più fragili

Fino al 30 aprile 2023 resta l’obbligo di indossare la #mascherina per lavoratori, utenti e visitatori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, compresi ambulatori e studi medici.

OBBLIGO USO DELLA MASCHERINA
FINO AL 30 APRILE 2023 

Proteggi te stesso e le persone più fragili.

Portale Norme & Concorsi Salute

Numero Atti: 72912
Ultima Gazzetta Ufficiale del: 02 gennaio 2023Ultima Modifica: 03 gennaio 2023
Dettaglio atto
Ministero della Salute Ordinanza 29 dicembre 2022 Proroga delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (22A07445)

(G.U. Serie Generale , n. 305 del 31 dicembre 2022)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del Servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l’art. 32, il quale prevede, tra l’altro, che «Il Ministro della  sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e  di  polizia  veterinaria,  con efficacia  estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso  comprendente  più regioni»;

Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in materia di conferimento di funzioni e  compiti amministrativi  dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l’art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale  della  sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia da COVID-19  è stata valutata come «pandemia» in   considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  28  maggio  2021,  n.  76,  e  successive modificazioni,  recante   «Misure   urgenti   per   il  contenimento dell’epidemia  da  COVID-19,  in   materia   di   vaccinazioni   anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  17  giugno  2021,  n.  87,  e  successive modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa  delle attivi economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge  24  marzo  2022,  n.  24, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19  maggio   2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle  misure  di  contrasto alla diffusione  dell’epidemia  da  COVID-19,  in  conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in  materia sanitaria»;

Vista l’ordinanza del Ministro  della  salute  29  settembre  2022, recante  «Misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei  dispositivi  di protezione  delle  vie  respiratorie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 settembre 2022, n. 229;

Vista l’ordinanza  del  Ministro  della  salute  31  ottobre  2022, recante «Misure  urgenti  in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie  respiratorie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 ottobre 2022, n. 255;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione  sanitaria del 29 dicembre 2022, in materia;

Tenuto conto della maggiore pericolosità del  contagio  connessa alle situazioni di   fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e  socio-assistenziali  in relazione all’attuale scenario della pandemia da COVID-19 e  all’andamento della stagione influenzale;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente  prorogare  le  misure disposte con la citata ordinanza del 31 ottobre 2022, concernenti l’utilizzo dei  dispositivi di protezione delle vie  respiratorie sull’intero  territorio nazionale  in  relazione  all’accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, compresi ambulatori e studi medici;

Emana la seguente ordinanza:

                               Art. 1

1. Le misure disposte con l’ordinanza del Ministro della salute 31 ottobre 2022, citata in premessa, sono prorogate fino  al 30 aprile 2023.

La presente ordinanza è  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2022

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell’istruzione, del  Ministero dell’Università e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del Ministero della salute, n. 3295


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