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“CASA DELLA COMUNITÀ”: ROTONDA VINCE IL DERBY CON VIGGIANELLO

Tar boccia regione, Polese: «l’errore si doveva evitare»

Case della comunità e presa in carico della persona, un errore sistematico al centro del problema della validità dell’atto di Giunta regionale relativo all’approvazione dei progetti lucani ed allo stanziamento delle connesse risorse: vizi invalidanti, atto nullo. Come triste eredità dell’ex Direttore generale del Dipartimento regionale Sanità, Domenico Tripaldi, attualmente Dg al Consiglio, per la Regione anche la vicenda della Misura 6 del Piano nazionale di resistenza e resilienza (Pnrr), oltre 25 milioni di euro assegnati alla Basilicata, che ha condotto via Verrastro all’inevitabile schianto al Tribunale amministrativo regionale (Tar) di Basilicata. Così di «palmare evidenza» gli svarioni della Regione, che per i giudici amministrativi lucani, il Comune di Rotonda ha avuto «buon gioco» nel predisporre una strategia che portasse alla facile vittoria in giudizio. Nel maggio scorso, la Giunta regionale a guida Bardi decise che la “casa della comunità” per la Valle del Mercure dovesse essere costruita a Viggianello. Di qui l’impugnazione del Comune di Rotonda, che invece riteneva, e lo ritiene ancora, più idoneo il proprio comprensorio territoriale. Rotonda preferibile a Viggianello perchè, tra le al- tre cose e come sostenuto dall’Amministrazione comunale, la nuova struttura poteva, ed o potrebbe, implementare l’offerta del locale Poliambulatorio che è un presidio sanitario sub-distrettuale di secondo livello esistente da oltre trent’anni. Queste ed altre ragioni, sono riportate in un nota dal Comune inviata ad aprile all’assessore regionale e al presidente Bardi. A giugno, tuttavia, l’ufficializzazione: la scelta dell’intervento da 1 milione di euro, ricaduta su Viggianello. Il Tar di Basilicata con due espressioni ha pesantemente bocciato la Regione: «difetto di istruttoria» e «difetto di motivazione». La Regione Basilicata non poteva, e viene naturale aggiungere non può, ma soprattutto non deve, il Tar costretto a ricordare al centrodestra ovvietà quasi imbarazzanti, basare un atto relativo ad «interessi rilevanti» come quello di come distribuire i milioni di euro per le “case della comunità” e di dove allocarle sul territorio, sull’«accenno a generiche e non meglio specificate consultazioni coi vertici delle Aziende sanitarie locali». A maggior ragione se, come nel caso della Valle del Mercure, c’è un’iniziativa comunale, come quella del Comune di Rotonda, volta a rappresentare le considerazioni per le quali sarebbe preferibile una differente ubicazione della “casa della comunità”. L’elenco delle strutture con relative assegnazioni è solo l’approdo non il tutto. Cioè, la Giunta non poteva «laconicamente» dare, nell’atto approvato nel maggio scorso, «solo notizia della prevista realizzazione di una di tali strutture nel Comune di Viaggianello, con assegnazione di un importo di 1 milione di euro». Il perchè e il per come, ignoti. Per questo il Tar non è entrato nel merito della scelta di Viggianello, data la discrezionalità della Regione che connota la decisione circa la localizzazione di un’opera pubblica e dei servizi che essa è chiamata a includere, ma ha stigmatizzato il fatto che via Verrastro non abbia fornito «conto alcuno» dell’avvenuta valutazione anche, ma non solo, considerando tutti gli interessi coinvolti, compresi quelli sacrificati. Disorientante, inoltre, il fatto che la Regione si sia svegliata soltanto dopo il ricorso del Comune di Rotonda inserendo negli scritti difensivi qualche indicazione sulle ragioni che avrebbero indotto a privilegiare la sede di Viggianello. Nettamente cassata dai giudici amministrativi lucani, quella che hanno definito una «motivazione postuma del provvedimento», e, pertanto, come tale «inammissibile». Tra l’altro neppure gli elementi addotti in sede di «inammissibile motivazione postuma», a leggerli, potrebbero assumere «valenza solutoria della questione». Resta la «carenza delle indefettibili valutazioni di dettaglio omesse dall’Ente regionale», e, di conseguenza, «non può essere allo stato obliterato in fatto che anche il poliambulatorio di Rotonda soddisfi i requisiti». Per il Tar il già «acclarato difetto motivazione» lo si riscontra anche da differente prospettiva, posto che alcun accenno è rinvenibile in ordine alla coerenza dell’ubicazione qui avversata con le finalità enunciate dal Pnrr in punto di potenziamento e riorganizzazione dei servizi offerti sul territorio, tra l’atro creando punti unici di accesso alle prestazioni sanitarie muniti di competenze multidisciplinari e adeguato spettro di professionalità in termini di risorse umane. Per questi e altri motivi, il ricorso del Comune di Rotonda è stato accolto e l’atto di Giunta regionale sulle “case della comunità” è stato annullato, ma, la fortuna della Regione, per i soli profili attinenti alla localizzazione in Viggianello. Con fortuna per la Regione poichè, dato il non metodo seguito, e dato il giudizio del Tar, con altre impugnazioni, l’atto con ogni probabilità avrebbe perso anche altri pezzi. Dal Tar un’ultima indicazione a via Verrastro: la futura approvazione sulla “casa della comunità” della Valle del Mercure, dovrà «tenere conto dell’ordinario regime delle competenze delineato dal quadro normativo di riferimento, non derogato stabilmente dalla mera urgenza dell’agire amministrativo». Le motivazioni alla base di scelte decisionali governative, sono «presidio di legalità sostanziale insostituibile». Il centrodestra regionale, a sostenerlo è anche la Corte dei Conti, pare proprio non aver ancora compreso che l’assenza di motivazioni rappresenta un’anomalia che assume rilevanza in termini di «lesione del legittimo affidamento della collettività amministrata rispetto all’attuazione dei programmi di spesa e di allocazione delle risorse stanziate dalle norme».

Ferdinando Moliterni

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