AttualitàBasilicataBlog

SENTENZA “Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende”

È nuovamente inesorabile il responso che arriva dalla Giustizia riguardo il percorso intrapreso da Mario Altieri, sindaco eletto ma non proclamato a Scanzano Jonico

Di seguito riportiamo integralmente il testo completo della sentenza della CASSAZIONE 


Respinto “Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende”

È nuovamente inesorabile il responso che arriva dalla Giustizia riguardo il percorso intrapreso da Mario Altieri, sindaco eletto ma non proclamato a Scanzano Jonico

All’ex primo cittadino, a cui a poche ore dall’elezione era stata negata la proclamazione da parte della Commissione elettorale, per la terza volta è stato respinto il ricorso presentato dai due legali Agostino Meale e Livia Lauria.

Dopo il Tar di Basilicata e il Tribunale di Matera, che si era pronunciato sulla riabilitazione, anche il Consiglio di Stato ha espresso il parere negativo sull’incandidabilità del politico di Scanzano Jonico 

Ad Altieri non rimaneva che il giudizio della Cassazione che doveva pronunciarsi sul ricorso fatto dopo la sentenza di Matera

SENTENZA 

Penale Sent. Sez. 1 Num. 38851 Anno 2022 Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
Data Udienza: 30/09/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ALTIERI MARIO nato a MONTALBANO JONICO il 19/04/1952

avverso l’ordinanza del 18/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG Fulvio Baldi che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Potenza dichiarava inammissibile l’istanza di Mario Altieri di correzione di errore materiale presente nell’ordinanza del 12/12/2018.

Con tale provvedimento il Tribunale aveva concesso la riabilitazione parziale ad Altieri, limitatamente alla condanna contenuta in un provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera il 13/10/2020.

Nell’istanza di correzione, Altieri chiedeva di correggere tale provvedimento e di dichiarare la riabilitazione con riferimento ai reati oggetto del successivo provvedimento di cumulo della stessa Procura dell’11/4/2014.

Il Tribunale, dopo aver ribadito la possibilità di dichiarare una riabilitazione parziale, giustificava la mancata riabilitazione per i reati compresi nel secondo provvedimento di cumulo nell’essere stata contestata e ritenuta la recidiva ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod. pen.: di conseguenza, il termine di cui all’art. 179 cod. pen. non era ancora decorso. Per questo motivo il Tribunale aveva proceduto allo scorporo dei reati, pronunciando la riabilitazione per quelli per i quali il termine era decorso.

In definitiva, non sussisteva alcun errore materiale.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Mario Altieri, deducendo distinti motivi.
Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 130 cod. proc. pen. con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di correzione. Secondo il ricorrente, il Tribunale di Sorveglianza aveva reinterpretato la precedente ordinanza, mentre era evidente che il rimando al cumulo del 13/10/2010 era stato frutto di una mera svista. L’istanza di Altieri era diretta ad ottenere la riabilitazione per tutte le condanne riportate nel suo casellario giudiziale, confluite nel provvedimento di cumulo dell’11/4/2014; il provvedimento aveva accolto tale domanda, così dovendosi ritenerlo definitivamente riabilitato.

Il ricorrente nega la possibilità di una riabilitazione parziale ed osserva che, nell’ordinanza di cui si chiedeva la correzione, il Tribunale aveva compiuto un errore valutativo, non avvedendosi che, per l’ultima condanna, era necessario il decorso di otto anni dall’esecuzione della pena per pronunciare la riabilitazione: ma tale errore non poteva essere emendato con il procedimento di correzione.

La lettura dell’ordinanza del 12/12/2018 dimostrava che il Tribunale di Sorveglianza non aveva affatto compiuto una cernita tra le condanne né aveva preso in considerazione l’applicazione della recidiva nell’ultima sentenza: quindi, il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto procedere alla correzione dell’ordinanza.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge per l’affermazione per cui il Tribunale di Sorveglianza può applicare la riabilitazione soltanto su alcune sentenze di condanna, scindendo il cumulo giuridico, violando il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Tale possibilità, secondo il ricorrente, è preclusa dagli artt. 178 e 179 cod. pen. In presenza di provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero, la pena espianda è unica.
In un terzo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato.

Si affermava che, con l’ordinanza del 12/12/2018 si era provveduto allo scorporo delle pene quando, al contrario, il Tribunale aveva provveduto sull’istanza di riabilitazione con riferimento a tutte le sentenze di condanna riportate nel certificato del casellario giudiziale, così come già avvenuto in precedenza con una precedente ordinanza del 12/1/2018.

3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi conclude per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La costante giurisprudenza di legittimità ritiene ammissibile l’istanza di riabilitazione limitata ad alcune sentenze di condanna per le quali sia già maturato il termine previsto dall’art. 179 cod. pen., mentre la presenza di ulteriori condanne per fatti posteriori va esaminata dal giudice competente solo ai fini della valutazione di merito del requisito della buona condotta (Sez. 1, n. 21348 del 18/05/2005, Buenza, Rv. 231961 – 01; Sez. 4, n. 1485 del 13/05/1998, Conti, Rv. 210987 – 01).

Il ricorrente, tuttavia, sottolineando che l’istanza di riabilitazione aveva ad oggetto tutte le sentenze di condanna, sostiene l’illegittimità di un provvedimento che, al contrario, la concede soltanto per alcune di esse.


Si tratta di tesi manifestamente infondata.

La nullità di un provvedimento per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato – vale a dire del principio della domanda – ricorre soltanto se il giudice provvede ultra petita e non nel caso opposto in cui accoglie solo parzialmente un’istanza, rigettandola per altra parte.

L’art. 683 cod. proc. pen. non smentisce questa impostazione, limitandosi a pretendere che il Tribunale di sorveglianza provveda solo in presenza della richiesta dell’interessato; analogamente, la lettura degli artt. 178 e 179 cod. pen. non dimostra affatto che l’istanza di riabilitazione possa essere soltanto integralmente accolta ovvero respinta.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
Si deve sottolineare che il ricorrente ammette implicitamente che la decisione adottata con l’ordinanza per la quale aveva chiesto la correzione dell’errore materiale era corretta, avendo il Tribunale negato la riabilitazione per la condanna rispetto alla quale non era decorso il termine di otto anni dall’esecuzione della pena previsto dall’art. 179, secondo comma, cod. pen., applicabile in presenza della recidiva qualificata.

Paradossalmente, con il ricorso si chiede di accreditare – con il tramite della correzione dell’errore materiale – una decisione del Tribunale di Sorveglianza contraria alla legge: la concessione della riabilitazione rispetto ad una condanna pur non essendo decorso il termine minimo previsto dalla norma.

Si tratta di richiesta che il Tribunale di Sorveglianza non poteva né doveva soddisfare.

3. Tuttavia, in radice, la richiesta di correzione dell’errore materiale era inammissibile in quanto la correzione proposta avrebbe comportato una modificazione essenziale dell’atto, in violazione dell’art. 130 cod. proc. pen.

Il ricorrente sostiene (pag. 6 ricorso) che l’ordinanza di cui aveva chiesto la correzione non era stata da lui impugnata non avendo egli “alcun interesse a presentare (l’impugnazione) essendo stato riabilitato”, ribadendo che “oggi, a dispetto di quanto sostiene il Collegio della Sorveglianza, l’odierno ricorrente è stato definitivamente riabilitato”.

Tuttavia, proprio l’istanza di correzione dell’errore materiale dimostra che quell’ordinanza non aveva la portata di una riabilitazione estesa anche alla sentenza di condanna per la quale non era decorso il termine di cui all’art. 179, secondo comma, cod. pen.: quindi, l’interesse a modificarla sussisteva.

In effetti, il riferimento presente nell’ordinanza alle sentenze di condanna menzionate nel provvedimento di cumulo del 13/10/2010 limitava la portata della riabilitazione, escludendola per la sentenza successivamente emessa, compresa nel cumulo dell’11/4/2014.

Il fatto è che una eventuale impugnazione del provvedimento era destinata ad un sicuro rigetto, proprio per la mancanza della condizione del decorso del termine di otto anni dall’ultima sentenza; l’accoglimento dell’istanza di correzione avrebbe prodotto l’effetto di una riforma del provvedimento senza il passaggio sotto le forche caudine dell’impugnazione.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 settembre 2022

Il Consigliere estensore

Il Presidente
Corte di Cassazione

~ copia non ufficiale ~

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Contentuti protetti