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CRPO E DIFENSORE CIVICO UNITI CONTRO LE DISEGUAGLIANZE

Firmato un protocollo sui diritti umani e pari opportunità: presenti Perretti, Fiordelisi e il presidente del Consiglio Cicala. Si sono impegnate a concertare la progettazione e realizzazione di momenti comuni di informazione, formazione e consulenza sui temi.

«Impegnarsi in un reciproco scambio di informazioni sui rispettivi ruoli e concertare la progettazione e realizzazione di momenti comuni di informazione, formazione e consulenza in tema di tutela dei diritti umani e sul ruolo delle pari opportunità e della difesa civica, con particolare riferimento a coloro che, versando in condizioni di disagio, hanno maggior difficoltà a far valere i propri diritti e in tal senso progettare la realizzazione di una rete di servizi pubblici e di presidi territoriali con l’offerta di strumenti per la conciliazione e la condivisione rapportandosi con le Autorità locali». E’questo uno degli obiettivi del protocollo d’intesa sottoscritto nella sala A del Consiglio, presente il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, dalla Presidente della Commissione regionale pari opportunità, Margherita Perretti e dal Difensore civico Antonia Fiordelisi. Il Presidente Cicala, dopo aver ringraziato Perretti e Fiordelisi per il proficuo lavoro che svolgono quotidianamente e per gli importanti risultati che hanno conseguito nel corso di questi anni, ha evidenziato come “tutelare i diritti dei cittadini è cosa fondamentale per le Istituzioni. Farlo tutti insieme, mediante un lavoro sinergico e coordinato, di certo ci consentirà di ottimizzarne i risultati”. Il Presidente del Consiglio ha poi annunciato a breve la pubblicazione di un opuscolo che sappia meglio esplicitare l’azione portata avanti da Commissione pari opportunità e Difensore civico in modo da far conoscere, in modo più capillare, l’attività di questi due importanti organismi di garanzia. «Il testo del protocollo – ha spiegato la Presidente della Crpo, Perretti – riprende quanto già siglato a livello nazionale con il Protocollo per la tutela dei diritti delle persone, il superamento delle disuguaglianze e la promozione di pari opportunità sottoscritto in data 12 febbraio 2016 dalla Conferenza nazionale delle Presidenti degli Organismi di pari opportunità regionali e delle Province autonome e dal Coordinamento nazionale dei Difensori civici regionali e delle Province autonome». «Il nostro protocollo – ha detto il Difensore civico Fiordelisi – ha già suscitato l’interesse dei miei colleghi delle altre regioni. La Basilicata ha fatto da apripista e nei prossimi mesi saranno in molti, a cominciare da Lazio ed Abruzzo, a seguire il nostro esempio». Tra gli altri intenti del protocollo, quello di monitorare l’applicazione della normativa vigente in materia di pari opportunità e di rappresentanza paritaria presso gli Enti locali, predisponendo di concerto gli strumenti atti a garantire l’effettiva rappresentanza delle quote di genere all’interno degli organi pubblici, anche comunali, in attuazione dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56 (cd. “legge Delrio”), attivarsi per la realizzazione di eventi pubblici tesi alla diffusione e alla conoscenza delle modalità di tutela e promozione dei diritti e al ruolo che gli Organismi di pari opportunità e i Difensori civici possono svolgere in questo contesto, promuovere momenti comuni di riflessione su tematiche trasversali quali le politiche paritarie per il coinvolgimento attivo di donne e uomini per una corretta condivisione delle responsabilità, l’armonizzazione e l’adeguamento normativo per percorsi di crescita sostenibile nel superamento delle diseguaglianze, la valutazione delle performance dei servizi pubblici, degli standard di qualità in riferimento ai bisogni effettivi dei cittadini e/o in materia di trasparenza dell’operato della pubblica amministrazione e dei gestori di servizi pubblici. Infine il protocollo intende mettere le competenze della Difesa Civica in materia di soluzione non giurisdizionale dei conflitti a servizio della Commissione Pari Opportunità laddove pervengano ai rispettivi Uffici ricorsi individuali in materia di discriminazione, realizzare azioni di sensibilizzazione nella diffusione di una cultura paritaria e nell’uso di un linguaggio non discriminatorio e inclusivo che coinvolgano scuole, associazioni culturali, sportivi e ludico-ricreative. Il Protocollo ha la validità di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere, d’accordo tra le Parti, integra- to, implementato e modificato. Esso è tacitamente rinnovato alla scadenza, salvo diversa intesa tra le Parti. Qualora una delle Parti non intenda rinnovare il presente Protocollo, dovrà darne comunicazione scritta entro un mese dalla data di scadenza. Nel testo si fa riferimento alla Carta delle Nazioni Unite del 1945 nel cui preambolo si afferma chiaramente l’impegno dei Popoli delle Nazioni Unite “a riaffermare la fede dei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità del valore della persona umana, dell’uguaglianza degli uomini e delle donne delle nazioni grandi e piccole”; alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948 nella quale si afferma all’art. 1 l’uguaglianza in dignità e diritti di tutti gli esseri umani vietando all’art. 2 ogni forma di discriminazione; al Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, adottato dalle Nazioni Unite nel 1966 e ratificato dall’Italia con la legge n. 881 del 25 ottobre 1977, che vieta all’art. 26 ogni tipo di discriminazione; alla Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), ratificata e resa esecutiva con la legge 14 marzo 1985, n. 132 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979); alla Convenzione di Istanbul dell’11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 giugno 2013 n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell’11 maggio 2011); alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, adottata dal Consiglio d’Europa il 4 novembre 1950, ratificata con legge n. 848 del 4 agosto 1955, che all’art. 14 vieta ogni forma di discriminazione; alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, del Trattato sull’Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, comma 7 della Costituzione italiana, che non solo garantisce il principio di uguaglianza fra donne e uomini e il divieto di ogni forma di discriminazione, ma attribuisce alle Istituzioni la promozione della effettiva partecipazione alla vita della Repubblica in termini di pari opportunità; ai principi della Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale promossa dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa, che, nel rispetto delle competenze dello Stato, concorrono alla realizzazione del- l’eguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, allo sviluppo di un sistema ispirato ai principi della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità che compongono la Comunità e alle pari opportunità. Vengono poi esplicitati i compiti dei due organismi regionali: «Il Difensore Civico regionale – si legge nel testo del protocollo – assicura a tutti gli individui la tutela non giurisdizionale nei casi di cattiva amministrazione e svolge funzioni atte a supportare le amministrazioni pubbliche per obiettivi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed equità, anche mediante la formulazione di proposte e, al contempo, assiste gratuitamente e supporta i soggetti che versano in condizione di particolare fragilità dipendente da ragioni economiche, culturali e di integrazione sociale, garantendo, fra l’altro, la tutela contro ogni possibile forma di discriminazione, al fine di agevolare l’esercizio dei loro diritti nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di servizi pubblici. La funzione del Difensore Civico non si esaurisce nel perimetro di tutela giustiziale per una corretta amministrazione pubblica, ma è anche promotore e attore di “cultura ed educazione civica” a sostegno di una democrazia sostanziale; i documenti delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa e di altre organizzazioni internazionali hanno inserito la Difesa Civica fra gli Istituti di tutela non giurisdizionale dei Diritti Umani, nonché paradigma fondamentale per contrastare la corruzione e accrescere la democrazia”. «La C.R.P.O. – si legge ancora – favorisce il pieno sviluppo della persona e sostiene la soggettività e l’autodeterminazione femminile come elemento di cambiamento e progresso della società; contrasta ogni tipo di violenza e discriminazione di genere in quanto lesive dei diritti umani, della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona; promuove la cultura della rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, cura e benessere della persona anche in relazione al genere, dell’educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisce l’equilibrio tra l’attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini. La rete territoriale di tutela rappresenta una priorità nell’azione di protezione dei diritti garantiti dagli Organismi di pari opportunità e dalla Difesa civica e la conciliazione e condivisione sono elementi fondamentali che caratterizzano le azioni di pari opportunità e di difesa civica, per cui necessita un percorso integrato tra i rispettivi uffici, al fine di attivare modalità e percorsi finalizzati alla prevenzione delle discriminazioni, sensibilizzazione e informazione sui diritti e sulle pari opportunità. Le condizioni e i prerequisiti del funzionamento del circuito democratico, infine, prevedono la disciplina normativa e le prassi applicative riguardanti l’accesso alle informazioni e la partecipazione alle decisioni pubbliche, quali strumenti di funzionamento della democrazia rappresentativa».

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