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DL AIUTI BIS : DOCENTI ESPERTI

La misura è legata alla riforma del reclutamento e formazione dei docenti recentemente approvata. L’articolo 16 ter prevede proprio il piano che dovrebbe dunque prendere corpo con il Dl aiuti bis

In arrivo i “docenti esperti”

avranno un assegno annuale di 5.650 euro in aggiunta allo stipendio ma dal 2032.

Lo prevede il Dl Aiuti bis

”I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili” possono accedere alla qualifica di ”docente esperto e maturano il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento”

Lo prevede la bozza del decreto legge aiuti bis, in cui si precisa che la qualifica di docente esperto ”non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento” e si fissa un tetto massimo di 8 mila unità per ciascuno degli anni 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036.

Il provvedimento stabilisce, riportano le agenzie di stampa, inoltre che “per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10% e non superiore al 20% del trattamento stipendiale in godimento”

Il provvedimento sulla scuola giunge un po’ a sorpresa visto che non era stato annunciato nelle scorse ore.

La misura è legata alla riforma del reclutamento e formazione dei docenti recentemente approvata. L’articolo 16 ter prevede proprio il piano che dovrebbe dunque prendere corpo con il Dl aiuti bis.

Dalle prime informazioni note, si prevede con il Dl aiuti un aumento lieve degli stipendi con il taglio dei contributi.

Viene promesso così l’aumento all’1% della decontribuzione dei redditi fino a 35 mila euro fino al 31 dicembre 2022 che si tradurrà in un aumento del netto in busta paga, così come era stato richiesto da Cgil, Cisl e Uil.

Cosa significa? I lavoratori (sia i dipendenti pubblici che quelli privati) si troveranno in busta paga una somma che ordinariamente va invece allo Stato come contributo per la pensione. Il lavoratore, però, continua a maturare la stessa pensione, senza alcuna penalizzazione.

TESTO CAPO VI Istruzione

ART 39 (Norme in materia di istruzione)

1. All’articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) il secondo periodo è soppresso;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste.»;

3) le parole «di cui al settimo periodo» sono sostituite dalla seguente: «di cui al presente comma»;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Può accedere alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento, un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica. I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9 e le modalità di valutazione sono precisate nel regolamento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto regolamento non è emanato per l’anno scolastico 2023/2024 le modalità di valutazione seguite dal comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell’istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al quinto periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall’Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma.

4-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2036/2037 le procedure per l’accesso alla qualifica di docente esperto sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell’assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura massima di 32 mila unità.»

c) al comma 5 dopo le parole «di carattere accessorio di cui al comma 4» sono aggiunte le seguenti «e al beneficio economico di cui al comma 4-bis»

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali»;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere il costo dell’energia e dei carburanti, nonché per contrastare l’emergenza idrica;
Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure in materia di politiche sociali, salute, istruzione e accoglienza, nonché a favore delle regioni e degli enti locali; Considerata, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale, anche in ordine allo svolgimento delle attività produttive;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della transizione ecologica, delle politiche agricole, alimentari e forestali e del lavoro e politiche sociali

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I
Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti
ART. 1.
(Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas)
1. Per il quarto trimestre dell’anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all’articolo 6 del decreto- legge 21 marzo 2022, n. 21, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambientecondeliberadaadottareentroilXXX,….., conl’obiettivo,nellimitedixxxmilioni di euro complessivamente tra elettricità e gas, di contenere la variazione rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’importo di xxx milioni di euro è trasferito, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
ART. 2.
(Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale)
1. All’articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 2-bis è sostituito dai seguenti:
«2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili:
a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
b) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) lecuiutenzesonoubicatenelleisoleminorinoninterconnesse;
d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi
calamitosi;
e) dietàsuperioreai75anni.
2-bis.1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis, la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati. L’ARERA definisce altresì le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza».

ART. 3.
(Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)

1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

ART. 4.

(Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022)
1. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. 2. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi 1.100 milioni di euro per l’anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022, si provvede ai sensi ….

ART. 5.

(Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022)
1. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5 per cento si applica anche
alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 798,72 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo…
3. Al fine di contenere per il quarto trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’ARERA mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1.820 milioni di euro, per l’anno 2022, si provvede ai sensi…. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022.

ART. 6.

(Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale)
1. Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Tale credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. È impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all’allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 8 gennaio 2022 e ha consumato, nel primo trimestre solare dell’anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
5. I crediti d’imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2022. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. I crediti d’imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 
ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122- bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all’articolo 121, commi da 4 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 3.373,24 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 1.036,88 milioni di euro relativi al comma 1, 1.070,36 milioni di euro relativi al comma 2, 995,40 milioni di euro relativi al comma 3 e 270,60 milioni di euro relativi al comma 4, si provvede ai sensi dell’articolo xxx.
8. Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall’ articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

ART. 7.

(Credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si applicano anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel terzo trimestre solare dell’anno 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 194,41 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante ……….

ART. 8.
(Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 22 agosto 2022 e fino al 20 settembre 2022:
a) le aliquote di accisa, di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi; 4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 agosto 2022 al 20 settembre 2022.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 7 ottobre 2022, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l’utilizzo dei modelli di cui al comma 6, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 20 settembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell’applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo, venga disposta la proroga dell’applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).
4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall’articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione è applicata per l’invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a) e dalla diminuzione dell’aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti e approvati i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati di cui al comma 3 del presente articolo, unitamente alle istruzioni per la loro corretta compilazione.
7. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, valutati in 1.042,61 milioni di euro per l’anno 2022 e in 46,82 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede ai sensi dell’articolo…

ART. 9.
(Organizzazione dell’Unità di missione di cui all’articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)
1. Nelle more dell’adozione dei decreti di organizzazione previsti dalla legislazione vigente l’Unità di missione di livello dirigenziale generale istituita dall’articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è collocata presso il Segretariato generale del Ministero dello sviluppo economico ed il dirigente di prima fascia che vi è preposto ne coordina le attività e le relative funzioni, che sono esercitate in raccordo e collaborazione con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del medesimo Ministero. L’Unità di missione:
a) coordina i rapporti di collaborazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi di cui agli articoli 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 21 del 2022;
b) provvede ad acquisire dati e informazioni utili per agevolare le attività del Garante per la sorveglianza dei prezzi anche in coerenza con le attività già espletate e gli strumenti già adottati dal Garante;
c) svolge attività di supporto diretto al Garante per la sorveglianza dei prezzi e ogni altra attività istruttoria, di analisi, valutazione e di elaborazione dei dati in raccordo con le strutture che il Garante utilizza in avvalimento di cui all’articolo 2, comma 200 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ART. 10.
(Gestore dei servizi energetici)
1. All’articolo 27, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 dopo le parole “prezzo finale dell’energia” è inserito il seguente periodo: «La stessa Autorità può avvalersi del Gestore di cui al primo periodo e delle società controllate per i compiti previsti dalla legge 14 novembre 1995, n.481 e da nome successive, anche relativamente al settore idrico, del telecalore e dei rifiuti urbani e assimilati.»
2. Ulteriori interventi (IN ATTESA NORMA MITE)

ART. 11.

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

1. Limitatamente al periodo d’imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 516,46. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 81,9 milioni di euro per l’anno 2022 e 7,2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede…

CAPO II

Misure urgenti relative all’emergenza idrica

ART. 12.
(Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità)
1. Le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative che svolgono l’attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome di Trento e di Bolzano, che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell’evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
2. Le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli eventi calamitosi le cui manifestazioni sono terminate a tale data.
3. Le regioni nelle more della deliberazione della proposta di cui al comma 2, verificato il superamento della soglia di danno di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, con le modalità di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo possono chiedere un’anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell’attività produttiva. Il saldo dell’importo verrà ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei fabbisogni risultanti dall’istruttoria delle domande presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 2.
4. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del «Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori» di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, è incrementata di xxx milioni di euro per il 2022, di cui fino a xx milioni di euro riservati per le anticipazioni di cui al comma 3.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a xxx milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante…

ART. 13.
(Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato)
1. Gli enti di governo dell’ambito che non abbiano ancora provveduto all’affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall’articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni.
3. Per l’adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, gli enti di governo dell’ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.
5. Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui al comma 3 opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall’affidamento di cui al comma 4, qualora non coperti da entrate tariffarie e da altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del servizio idrico integrato, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria. Gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all’individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l’eventuale debito residuo nei confronti della società uscente.
6. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell’ente di governo dell’ambito entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l’affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, si applica l’articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021.

ART. 14.

(Stato di emergenza derivante da deficit idrico)
1. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Allo scopo di assicurare maggiore efficacia operativa e di intervento, in relazione al rischio derivante da deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale di cui all’articolo 24 può essere adottata anche preventivamente, qualora, sulla base delle informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e delle analisi prodotte dalle Autorità di bacino distrettuali e dai centri di competenza di cui all’articolo 21, sia possibile prevedere che lo scenario in atto possa evolvere in una condizione emergenziale.».

CAPO III Regioni ed enti territoriali
ART. 15.
(Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali)

1. Il contributo straordinario di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, già incrementato dall’articolo 40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è incrementato per l’anno 2022 di 400 milioni di euro, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per XX milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a XXX milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo…
3. All’articolo 1, comma 53-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Le risorse assegnate agli enti locali per l’anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2022, a cura del Ministero dell’interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell’interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli enti locali beneficiari confermano l’interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell’interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Il Ministero dell’interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.».

4. Per il solo anno 2022, il raggiungimento dell’obiettivo di servizio di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da trasmettere digitalmente a SOSE S.p.a. entro il 30 settembre 2022.
5 All’articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: «Le somme che a seguito del monitoraggio, di cui al settimo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».
6. I comuni sede di capoluogo di città metropolitana di cui al comma 567 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che sono in procedura di riequilibrio ai sensi dell’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto possono esercitare la facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio di cui al comma 5 dell’articolo 243-bis, in deroga al termine ordinariamente previsto possono presentare la preventiva delibera entro la data del 28 febbraio 2023.
7. All’articolo 12 del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni dall’articolo 1, legge 9 novembre 2021, n. 156 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole «entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto» sono sostituite dalle seguenti «entro 12 mesi dalla pubblicazione del decreto»;
b) al comma 8 bis le parole «fino a 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti «fino a 20.000 abitanti».
8. All’articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole «fino ad un massimo di 5.000 abitanti» sono inserite le seguenti: «, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori».
9. Le dotazioni dei comparti di cui all’articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, non impegnate alla data del 31dicembre 2021, sono rispettivamente utilizzate per le finalità del Fondo di garanzia di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del Fondo speciale di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295. I contributi in conto interessi relativi ad interventi di impiantistica sportiva sono concessi previo parere tecnico del CONI sul progetto.

ART. 16.
(Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici)

1. All’articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «2017-2022» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2023»;
b) al secondo periodo, la parola «2023» è sostituita dalla seguente: «2024»;
c) al terzo periodo la parola «2022» è sostituita dalle seguenti: «2022-2023».
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti possono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze di non essere interessati per l’esercizio 2023 alla sospensione di cui all’articolo 44, comma 4, primo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5,2 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante … .
4. Per il completamento della ricostruzione in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, della regione Emilia Romagna, è autorizzata la spesa di euro di 1 milione per l’anno 2022, 20 milioni per l’anno 2023 e 26 milioni e trecentomila per l’anno 2024, destinati alla ricostruzione di beni privati vincolati; 1 milione per l’anno 2023 e 9 milioni per l’anno 2024, destinati all’incremento dei costi per le opere da appaltare nel 2022; 8 milioni per l’anno 2023 e 8 milioni per l’anno 2024 destinati alle manutenzioni e allestimenti finali. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma 2, pari a un milione di euro per il 2022, 29 milioni per il 2023 e 43 milioni e trecento mila euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni, delle risorse stanziate sul capitolo 7458 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze relativamente all’ autorizzazione di spesa in favore del cap. 908 della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Per il completamento della ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, della regione Lombardia è autorizzata la spesa di 1 milione per l’anno 2022, 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro, destinati a edifici, beni culturali e centri storici rientranti negli elenchi degli edifici danneggiati dal sisma 2012, già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto dal Commissario delegato della regione Lombardia. A tale onere pari a 1 milione di euro per l’anno 2022, 10 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede mediante riduzione delle risorse stanziate sul capitolo 7458 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze relativamente alla autorizzazione di spesa in favore del cap. 908 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 della regione Veneto, è autorizzata la spesa di euro 600.000 euro per l’anno 2022. All’ onere si provvede mediate corrispondente riduzione delle risorse stanziate sul capitolo 7458 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze relativamente alla autorizzazione di spesa in favore del cap. 908 della Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Fermo restando per la ricostruzione pubblica quanto previsti dalla legislazione vigente, al fine di permettere la conclusione degli interventi di ricostruzione privata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Soggetto responsabile della ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici del 20-29 maggio 2012 è autorizzato a rimodulare i contributi concessi per l’esecuzione degli interventi previsti nei Piani, entro il limite massimo del 20 per cento, a compensazione di aumenti dei prezzi delle materie prime superiori all’8 per cento così come certificati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nel corso delle rilevazioni semestrali di competenza.

ART. 17.
(Accordo sulle procedure per il ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto dei dispositivi medici)

1. Entro e non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della salute trasmette alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano la proposta di Accordo prevista dall’articolo 9-ter, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

ART. 18.
(Riparto risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard)

1. All’articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5-ter, le parole: «dell’anno 2021» sono sostituite dalle parole: «degli anni 2021 e 2022»;
b) al comma 7, al quinto periodo le parole: «per il solo anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2022»; le parole: “per il medesimo anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2021 e 2022”; dopo le parole «al 1° gennaio 2020» sono aggiunte le seguenti: «, per il riparto 2021 e al 1° gennaio 2021 per il riparto 2022»; alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: «Per l’anno 2022, nel caso in cui non venga raggiunta l’intesa prevista dal comma 1, il decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1-bis, lettera b), è adottato entro il 30 settembre 2022 mentre il decreto di determinazione definitiva di cui al comma 1-bis, lettera d), è adottato entro il 31 dicembre 2022. Entro il 31 dicembre 2022 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.».

CAPO IV
Misure in materia di politiche sociali e salute e accoglienza

ART. 19.
(Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)
1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i
relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di un punto percentuale. Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 984,3 milioni di euro per l’anno 2022 e in 438,7 milioni di euro per l’anno 2023, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto a 1.378 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede, quanto a 290,7 milioni di euro per l’anno 2022 e a 116,3 milioni di euro per l’anno 2023 e, in termini di indebitamento netto, a 407 milioni di euro per l’anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 693,6 milioni di euro per l’anno 2022 e a 322,4 milioni di euro per l’anno 2023 e, in termini di indebitamento netto a 971 milioni di euro per l’anno 2022 e 45 milioni per l’anno 2023, ai sensi dell’articolo XXX.

ART. 20.

(Anticipo della rivalutazione delle pensioni all’ultimo trimestre 2022)
1. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale:
a) il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all’articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l’anno 2021 è anticipato al 1° ottobre 2022;
b) nelle more dell’applicazione della percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2022, ivi inclusa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto, di due punti percentuali, calcolato con le stesse modalità di cui all’articolo 1, comma 478, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L’ incremento di cui alla presente lettera non rileva, per l’anno 2022, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L’incremento di cui alla presente lettera è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo di 2.692 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento disciplinato dalla presente lettera l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che ai fini della rivalutazione delle pensioni per l’anno 2022 il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio di cui alla presente lettera il quale non rileva a tali fini e cessa i relativi effetti al 31 dicembre 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 1.965 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede quanto a 518 milioni di euro per l’anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 e quanto a 1.447 milioni di euro per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo XXX.

ART. 21.
(Estensione ad altre categorie di lavoratori dell’indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50)
1. L’indennità di cui all’articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91 è riconosciuta anche ai lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non hanno beneficiato dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui all’articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino alla data indicata al primo periodo.
2. All’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La medesima indennità di cui al comma 1 è erogata automaticamente da Sport e Salute S.p.a. in favore dei collaboratori sportivi che siano stati beneficiari di almeno una delle indennità previste dall’articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dall’articolo 98 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dall’articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall’articolo 17, comma 1, e 17 bis, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dall’articolo 10, commi da 10 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e/o dall’articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. A tal fine, per il 2022, è trasferita a Sport e Salute S.p.A. la somma di euro 30 milioni. Sport e Salute e INPS si scambiano tempestivamente tutti i dati utili ad evitare sovrapposizioni di pagamento ai sensi delle incompatibilità espresse dal comma 20 del presente articolo o, comunque, alla più corretta e tempestiva applicazione della misura.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 38 milioni di euro per l’anno 2022, di cui 8 milioni di euro derivanti dal comma 1, lettera a) e 30 milioni di euro derivanti dal comma 1, lettera b) si provvede…

ART. 22.

(Rifinanziamento Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi)
1. All’articolo 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, al comma 1, le parole «500 milioni di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni di euro per l’anno 2022».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede …..

ART. 23.
(Iniziative multilaterali in materia di salute)
1. Al fine di consentire la partecipazione dell’Italia alle iniziative multilaterali in materia di salute, in particolare ai fini della prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla partecipazione italiana al Financial Intermediary Fund per la prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie, istituito nel 2022 presso la Banca mondiale, con un contributo di 100 milioni di euro da erogarsi nel 2022;
b) al contrasto alla pandemia del COVID-19, tramite un finanziamento a dono di 100 milioni di euro nel 2022 alla GAVI Alliance, organizzazione facente parte dell’Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), per dell’acquisto dei vaccini destinati ai Paesi a reddito medio e basso tramite il COVAX Advance Market Commitment.
3. Agli oneri derivanti del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176.

ART. 24. (Bonus psicologi)

1. All’articolo 1-quater, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «10 milioni di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l’anno 2022».

ART. 25.

(Modifica e ottimizzazione delle misure di accoglienza di cui all’articolo 44 del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)
1. All’articolo 44 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alcomma1:
1) alla lettera a), le parole «15.000 unità» sono sostituite dalle seguenti «7.000 unità»; 2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) corrispondere al Ministero dell’interno un contributo di euro 50.500.000,00 finalizzato all’attivazione fino a un massimo di ulteriori 8.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a XXX milioni di euro si provvede …. (oppure Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 pari a XXX milioni di euro per l’anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022, che è incrementato dell’importo complessivo di XXX milioni di euro) 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, a partire da quelli già resi disponibili dai Comuni e non ancora finanziati, ad integrazione di quanto previsto dell’articolo 5-quater, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. L’incremento della disponibilità di posti per l’accoglienza nei Centri di assistenza straordinaria (CAS) e nel Sistema di accoglienza integrata (SAI) derivante dall’attuazione dell’articolo 5-quater del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come integrato ai sensi del presente articolo, è reso disponibile prioritariamente per soddisfare le eccezionali esigenze di accoglienza profughi provenienti dall’Ucraina e dall’Afghanistan di cui all’articolo 7 del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.».

ART. 26. (Rifinanziamento Fondo per bonus trasporti)

1. All’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole «79 milioni di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «180 milioni di euro per l’anno 2022».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 101 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede XXXX

ART. 27.
(Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali in materia trasmissione televisiva)
1. Al fine di consentire ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti la prosecuzione della trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi diffusi in ambito nazionale e locale ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e di garantire la continuità della fruizione dei programmi televisivi della popolazione residente in aree nelle quali gli interventi infrastrutturali necessari per la ricezione del segnale televisivo non risultano sostenibili economicamente è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2022 per l’adeguamento degli impianti di trasmissione autorizzati da riattivare nelle suddette zone con un limite massimo dell’80 per cento delle spese sostenute e comunque per un importo non superiore a 10.000 euro.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità operative e le procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1.

3. In caso di acquisto di apparecchio di ricezione televisiva via satellite, il contributo di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è innalzato fino ad un importo di 50 euro.
4. Alla copertura degli interventi di cui ai commi 1 e 3 sono destinati rispettivamente 2,5 milioni di euro e 7,5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

CAPO V

Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni alle imprese, di investimenti in aree di interesse strategico e in materia di contratti pubblici

ART. 28.

(Disposizioni in materia di procedura liquidatoria dell’amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.)
1. All’articolo 11-quater, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «i cui proventi» sono inserite le seguenti: «, al netto, fino al 31 dicembre 2022, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell’amministrazione straordinaria, nonché dell’indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall’amministrazione straordinaria di cui al comma 9”».

ART. 29.

(Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia)

1. All’articolo 1, comma 1-ter, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5:
a) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. è, altresì, autorizzata a sottoscrivere aumenti di capitale o diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale, ulteriori rispetto a quelli previsti ai precedenti periodi e sino all’importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 euro, addizionali rispetto a quelli di cui al primo periodo del presente comma.»;
b) al penultimo periodo, dopo le parole «Agli oneri di cui al presente comma si provvede», le parole «, per l’importo di 705.000.000 Euro,» sono soppresse;
c) dopo l’ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «Per l’attuazione di quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni finanziarie, senza applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite di spesa di 100.000 euro per l’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede…»

ART. 30.
(Modifiche all’articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, relativo alla Società 3-I S.p.A.)

1. All’articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla
legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole «45 milioni di euro» sono inserite le seguenti: «in fase di prima sottoscrizione» e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Sono consentiti successivi aumenti di capitale sociale per mezzo di conferimenti in natura da parte dei predetti soci. Ogni singolo socio non può comunque detenere una quota superiore al 65
per cento del capitale sociale.»;
b) al comma 7, dopo le parole «infrastrutture informatiche oggetto di gestione» sono
inserite le seguenti «, i contratti, i rapporti attivi e passivi», dopo le parole «ogni altra pertinenza, che sono» sono inserite le seguenti: «conferiti o» e le parole «della società» sono sostituite dalle le seguenti: «alla società»;
c) al comma 7-bis, dopo le parole «beni mobili, immobili,» sono aggiunte le seguenti: «contratti, rapporti attivi e passivi,».

ART. 31.
(Aree di interesse strategico nazionale)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico, di altra amministrazione centrale o della regione o della provincia autonoma territorialmente competente e previa individuazione dell’area geografica da parte di quest’ultima, possono essere istituite aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 300.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica. L’istituzione dell’area equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie ai sensi del primo periodo, anche ai fini dell’applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla costruzione e gestione delle stesse opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità, nonché titolo, ove occorrente, per l’automatica conforme variazione degli strumenti di pianificazione e urbanistici vigenti e per l’apposizione di vincolo espropriativo.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve motivare sulla rilevanza strategica dell’investimento in uno specifico settore ed è preceduto:
a) da una manifestazione di interesse da parte di un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di piani o programmi che prevedono un investimento pubblico o privato di importo cumulativamente pari a un importo non inferiore a 300.000.000,00 nei settori di cui al comma 1;
b) dalla presentazione di un piano economico-finanziario che descriva la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto;

c) contenga le informazioni sull’eventuale supporto pubblico richiesto nel limite delle risorse previste a legislazione vigente;
d) dall’individuazione dell’area geografica di riferimento.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su richiesta della regione o della provincia autonoma territorialmente competente o proponente può essere istituito nel limite delle risorse previste a legislazione vigente una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, partecipato dalla regione o provincia autonoma, dai Comuni interessati e dal Ministero dell’economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle amministrazioni statali competenti per il settore coinvolto, il cui oggetto sociale consiste nella pianificazione e nel coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In alternativa, con il medesimo decreto, può essere individuato una società di sviluppo o un consorzio comunque denominato, già esistenti, anche di rilevanza nazionale.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la regione o la provincia autonoma territorialmente competente o proponente può essere nominato un Commissario unico delegato del Governo per lo sviluppo dell’area, al cui compenso definito nel medesimo provvedimento. si provvede nel limite delle risorse previste a legislazione vigente, l’approvazione di tutti i progetti pubblici e privati e la realizzazione delle opere pubbliche, specificandone i poteri. Il Commissario, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del piano, provvede all’adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l’ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 5. Il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell’amministrazione territoriale interessata, del soggetto istituito ai sensi del comma 3, primo periodo, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. In caso di ritardo o inerzia da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o di un ente locale, tale da mettere a rischio il rispetto del cronoprogramma, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario di cui al comma 4, assegna al soggetto interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, anche avvalendosi di società di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate. In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di un ente locale, il Commissario di cui al comma 4 propone al 21
Orizzonte Scuola

Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza.
Decorso tale termine, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell’intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

7. Il soggetto istituito ai sensi del comma 3 2, primo periodo, è competente anche ai sensi dell’articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per consentire la realizzazione degli interventi inerenti all’area strategica di interesse nazionale di cui al comma 1, ivi comprese le opere di cui all’articolo 27-ter, comma 4, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal presente decreto.
8. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 1, è possibile richiedere l’applicazione del procedimentoautorizzatoriodicuiall’articolo27-ter,deldecretolegislativo n.152del2006, come introdotto dal presente decreto, secondo le modalità ivi previste.

ART. 32.
(Procedimento autorizzatorio accelerato regionale)

1. Dopo l’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: «Art. 27-ter
(Procedimento autorizzatorio unico accelerato regionale per settori di rilevanza strategica)
1. Nell’ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 300.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale, l’autorità ambientale competente è la Regione e tutte le autorizzazioni sono rilasciate, se il proponente ne fa richiesta nell’istanza di cui al comma 5, nell’ambito di un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale (PAUAR), come disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 .
2. Per i piani e i programmi di cui all’articolo 6, commi 3 e 3-bis, il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo è preceduto dalla verifica di assoggettabilità disciplinata dall’articolo 12, secondo le diverse tempistiche rese necessarie dell’urgenza della realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1. In ragione di ciò, il parere di cui all’articolo 12, comma 2, è inviato all’autorità competente ed all’autorità procedente entro venti giorni dall’invio del rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS di cui all’articolo 12, comma 1. Il provvedimento di verifica di cui all’articolo 12, comma 4, è emesso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del predetto parere.

3. Per i piani e i programmi afferenti ai settori di cui al comma 1, considerati assoggettabili a valutazione ambientale strategica ai sensi del comma 2, la valutazione ambientale strategica è integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo. Per i piani e i programmi di cui all’articolo 6, comma 2, ove coincidenti con quelli di cui al comma 1 del presente articolo, la valutazione ambientale strategica è in ogni caso integrata nel procedimento autorizzatorio unico accelerato.
4. Il procedimento autorizzatorio unico accelerato di cui al presente articolo si applica a tutte le opere necessarie per la realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da individuare secondo le modalità indicate dai commi 5 e 6.
5. Il proponente, nelle ipotesi individuate dal comma 1, presenta all’autorità competente e alle altre amministrazioni interessate un’istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale elenco sono indicate le opere necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi di cui al comma 1 per cui si richiede altresì l’applicazione del procedimento autorizzatorio unico accelerato. L’istanza deve contenere anche l’avviso al pubblico di cui all’articolo 24, comma 2, indicando ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
6. Entro cinque giorni dalla presentazione dell’istanza l’autorità competente verifica l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 33 e, qualora, l’istanza non sia stata inviata a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, la trasmette loro per via telematica e pubblica sul proprio sito web istituzionale l’avviso di cui all’articolo 24, comma 2, di cui è data informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. In caso di progetti che possono avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato, la pubblicazione è notificata al medesimo con le modalità di cui all’articolo 32.
7. Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente, l’autorità competente, nonché le amministrazioni e gli enti cui sono pervenute l’istanza di cui al comma 5 e le comunicazioni di cui al comma 6, per i profili di rispettiva competenza, verificano la completezza della documentazione e valutano altresì l’istanza di estensione del presente procedimento alle opere eventualmente indicate come dal proponente, ai sensi del comma 5, come necessarie alla realizzazione dei piani e dei programmi. Entro il medesimo termine, il pubblico interessato può contemporaneamente presentare le proprie osservazioni.
8. Entro venti giorni dal termine delle attività di cui al comma precedente, verificata la completezza della documentazione e viste le osservazioni del pubblico, l’amministrazione competente assegna al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni. Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al precedente periodo l’amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità. Ricevute le integrazioni da parte del proponente, l’amministrazione competente procede ad una nuova pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, a seguito della quale il pubblico interessato può far pervenire ulteriori osservazioni entro un termine non superiore a dieci giorni.
9. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall’articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 8 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA, e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di sessanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, i provvedimenti di VIA, e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto, nonché l’indicazione se uno o più titoli costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all’esproprio. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell’ambito di un’autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico accelerato regionale.
10. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse statale, al procedimento disciplinato dal presente articolo, partecipa con diritto di voto un esperto designato dallo Stato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell’impatto ambientale e del diritto ambientale.
11. Si applicano, in quanto compatibili e senza aggravi ai fini del celere rilascio del provvedimento, le disposizioni di cui all’articolo 27-bis, commi 7-bis e 9.
12. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

ART. 33.
(Revisione prezzi Fondo complementare – Olimpiadi Milano-Cortina)

1. All’articolo 26 del decreto–legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 7-ter, è inserito il seguente:
7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 è incrementato di complessivi 1.300 milioni di euro, di cui 180 milioni di euro per l’anno 2022, 240 milioni di euro per l’anno 2023, 245 milioni di euro per l’anno 2024, 195 milioni di euro per l’anno 2025, 205 milioni di euro per l’anno 2026 e 235 milioni di euro per l’anno 2027. L’incremento di cui al precedente periodo, è destinato quanto a 900 milioni agli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 e quanto a 400 milioni per la realizzazione delle opere di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2022 la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali risorse eccedenti l’importo finalizzato agli interventi di cui al precedente periodo, rimangono nella disponibilità del Fondo per essere utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 180 milioni di euro per l’anno 2022, 240 milioni di euro per l’anno 2023, 245 milioni di euro per l’anno 2024, 195 milioni di euro per l’anno 2025, 205 milioni di euro per l’anno 2026 e 235 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede: a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 10 milioni di euro per l’anno 2025, 20 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 130 milioni di euro per l’anno 2022, 160 milioni di euro per l’anno 2023 e 165 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per 65 milioni di euro per l’anno 2022 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
2) l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;
3) l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;
4) l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione per 10 milioni di euro per l’anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
5) l’accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica per 10 milioni di euro per l’anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
6) l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della ricerca per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027;
7) l’accantonamento relativo al Ministero della difesa per 5 milioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027;
8) l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027; 9) l’accantonamento relativo al Ministero salute per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027.

3. L’articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. (Comitato Organizzatore)
1. Sono membri della Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell’articolo 14 del codice civile, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d’Ampezzo.
2. La Fondazione di cui al comma 1, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall’Italia in sede internazionale, nel rispetto della Carta Olimpica.
3. La Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un comitato di gestione con composizione e funzioni disciplinate dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è composto da quattordici membri, di cui:
a) sette nominati d’intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, uno dei quali con funzioni di presidente;
b) sei nominati d’intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d’Ampezzo; c) uno, con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d’Ampezzo.
4. I membri della Fondazione di cui al comma 1 provvedono, su proposta dell’amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c), al conseguente adeguamento dello statuto della Fondazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Nelle more dell’adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione è svolta dall’amministratore delegato nominato ai sensi del comma 3, lettera c).
6. Dall’istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
4. All’articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in materia di Commissari straordinari dopo le parole: «adeguamento della pista olimpica di bob e slittino “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo» sono inserite le seguenti: «e, entro il 31 dicembre 2025, in coordinamento con la Provincia autonoma di Trento, degli interventi di riqualificazione dell’impianto olimpico per il pattinaggio di velocità “Ice rink Oval” di Baselga di Piné».

ART. 34.
(Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del Ministero dello sviluppo economico)

1. Ai fini del rafforzamento e dell’attuazione degli interventi del PNRR e del relativo fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° luglio 2021, n. 101:
a) per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono stanziati XXX milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al XXX. Il 50 per cento di tali risorse è destinato al finanziamento di programmi di sviluppo industriali finalizzati alla tutela ambientale presentati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto.
b) per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di XXX milioni di euro per ciascuna annualità dal 2022 al XXX..
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede ………

ART. 35.
(Fondo Unico Nazionale Turismo)

1. Il fondo unico nazionale turismo di parte capitale di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di finanziare gli investimenti di cui all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministro del turismo 9 marzo 2022 n. 3462, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni 2022, 2023 e 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.
2. Il fondo unico nazionale turismo di parte corrente di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 16.958.333,00 di euro per l’anno 2023 e di 13 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di finanziare gli interventi di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro del turismo 9 marzo 2022 n. 3462, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per gli anni 2023 e 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del turismo.».

ART. 36.
(Disposizioni in materia di intelligence in ambito cibernetico)

1.Al decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198, dopo l’articolo 7-bis è inserito il seguente:
“Art. 7-ter
(Misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica e sentito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, emana, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124, disposizioni per l’adozione di misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, in situazioni di crisi o di emergenza a fronte di minacce che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e non siano fronteggiabili solo con azioni di resilienza, anche in attuazione di obblighi assunti a livello internazionale. Le disposizioni di cui al primo periodo prevedono la cooperazione del Ministero della difesa e il ricorso alle garanzie funzionali di cui all’articolo
17 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano il procedimento di autorizzazione, le caratteristiche e i contenuti generali delle misure che possono essere autorizzate in rapporto al rischio per gli interessi nazionali coinvolti, secondo criteri di necessità e proporzionalità. L’autorizzazione è disposta sulla base di una valutazione volta ad escludere, alla luce delle più aggiornate cognizioni informatiche, fatti salvi i fattori imprevisti e imprevedibili, la lesione degli interessi di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
3. Le misure di contrasto in ambito cibernetico autorizzate ai sensi del comma 2 sono attuate dall’Agenzia informazioni e sicurezza esterna e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna, ferme restando le competenze del Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 88 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66. Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza assicura il coordinamento di cui all’articolo 4, comma 3, lettera d-bis), della legge n. 124 del 2007.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica con le modalità indicate nell’articolo 33, comma 4, della legge n. 124 del 2007, delle misure intelligence di cui al presente articolo.
5. Al personale delle Forze armate impiegato nell’attuazione delle attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, e, ove ne ricorrano i presupposti, dell’articolo 17, comma 7, della legge n. 124 del 2007.
6. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto trasmette alle Camere una relazione sull’efficacia delle norme contenute nel presente articolo.”.

CAPO VI Istruzione

ART. 37.
(Norme in materia di istruzione)

1. All’articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:

1) il secondo periodo è soppresso;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo «Per gli insegnanti di ruolo di ogni ordine e grado del sistema scolastico statale, al superamento del percorso formativo triennale e solo in caso di valutazione individuale positiva è previsto un elemento retributivo una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del trattamento stipendiale in godimento, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5 e secondo le modalità ivi previste.»;
3) le parole «di cui al settimo periodo» sono sostituite dalla seguente: «di cui al presente comma»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. I docenti di ruolo che abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili di cui al comma 1, nel limite del contingente di cui al secondo periodo del presente comma e comunque delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, possono accedere alla qualifica di docente esperto e maturano conseguentemente il diritto ad un assegno annuale ad personam di importo pari a 5.650 euro che si somma al trattamento stipendiale in godimento. Può accedere alla qualifica di docente esperto, che non comporta nuove o diverse funzioni oltre a quelle dell’insegnamento, un contingente di docenti definito con il decreto di cui al comma 5 e comunque non superiore a 8 mila unità per ciascuno degli anni 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036. Il docente qualificato esperto è tenuto a rimanere nella istituzione scolastica per almeno il triennio successivo al conseguimento di suddetta qualifica. I criteri in base ai quali si selezionano i docenti cui riconoscere la qualifica di docente esperto sono rimessi alla contrattazione collettiva di cui al comma 9 e le modalità di valutazione sono precisate nel regolamento previsto dal medesimo comma. Nel caso in cui detto regolamento non è emanato per l’anno scolastico 2023/2024 le modalità di valutazione seguite dal comitato di cui al comma 4 sono definite transitoriamente con decreto del Ministro dell’istruzione da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche in deroga all’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In sede di prima applicazione, nelle more dell’aggiornamento contrattuale, si applicano i seguenti criteri di valutazione e selezione: 1) media del punteggio ottenuto nei tre cicli formativi consecutivi per i quali si è ricevuta una valutazione positiva; 2) in caso di parità di punteggio diventa prevalente la permanenza come docente di ruolo nella istituzione scolastica presso la quale si è svolta la valutazione e, in subordine, l’esperienza professionale maturata nel corso dell’intera carriera, i titoli di studio posseduti e, ove necessario, i voti con cui sono stati conseguiti detti titoli. I criteri di cui al sesto periodo sono integrativi di quelli stabiliti dall’Allegato B, annesso al presente decreto. Ai fini pensionistici e previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a partire dalla data di decorrenza del beneficio economico riconosciuto ai sensi del presente comma.
4-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2036/2037 le procedure per l’accesso alla qualifica di docente esperto sono soggette al regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle cessazioni riferite al personale docente esperto e della quota del fondo di cui al comma 5 riservata alla copertura dell’assegno ad personam da attribuire ad un contingente di docente esperto nella misura massima di 32 mila unità.»

c) al comma 5 dopo le parole «di carattere accessorio di cui al comma 4» sono aggiunte le seguenti «e al beneficio economico di cui al comma 4-bis».

CAPO VII Disposizioni in materia di giustizia
ART. 38. (Edilizia penitenziaria)

1. All’articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;
b) al comma 2, dopo le parole «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;
c) alla rubrica, dopo le parole «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria».

2. All’articolo 52 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate o dell’Amministrazione penitenziaria, anche connesse all’emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all’articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all’articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché alle opere destinate alla realizzazione o all’ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.».

ART. 39.
(Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia)

1. Per l’anno 2022, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data del 31 dicembre 2020, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all’entrata del bilancio dello Stato nel corso dell’anno 2021, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell’interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate altresì al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi energetica e il superamento dell’emergenza epidemiologica, nonché da destinare alla digitalizzazione, all’innovazione tecnologica e all’efficientamento delle strutture e delle articolazioni
ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all’integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

CAPO VIII Disposizioni finanziarie e finali
ART. 40.
(Misure in materia di versamenti del contributo straordinario)
IN ATTESA NORMA MEF

ART. 41. (Disposizioni finanziarie)
1. In relazione alle risultanze emerse dall’attività di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, le risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono ridotte di 630 milioni di euro per l’anno 2022.

ART. 42. (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a,

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