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ATTERRAGGIO SENZA DECOLLO

Aeroporto Salerno-Pontecagnano, perdite costanti e la Regione esce: la sua quota però di base vale solo 226 mila €


Nell’ambito dell’istruttoria finalizzata al Giudizio di Parificazione del Bilancio regionale in riferimento agli esercizi 2019 e 2020, l’udienza della Corte dei Conti risale al dicembre scorso, con specifico riferimento al cosiddetto “Gruppo Regione Basilicata”, emerse il risultato negativo di esercizio 2019 del “Consorzio aeroporto Salerno- Pontecagnano”: registrata una «nuova perdita» per 631 mila e 617 euro.

Tant’è che, sempre come rilevato nell’ultimo Giudizio di Parifica, era ricompreso nel Fondo rischi da danno al Bilancio anche l’importo di 1 milione e 136mila euro in considerazione delle spese sostenute per la sottoscrizione di quote consortili della “Società Aeroporto Salerno Pontecagnano Scarl”.

Da ricordare, tra le altre cose, che in riferimento al 2018, era stata contestata alla Regione il capitolo di spesa denominato sottoscrizioni quote consortili nella società Aeroporto Salerno Pontecagnano, per l’importo di 688mila e 458 euro. Dopo anni che nel capitolo dedicato ai trasferimenti della Regione in favore delle partecipate, l’aeroporto Salerno-Pontecagnano ha rappresentato un appuntamento fisso in negativo, adesso, la Giunta regionale ha approvato «il recesso immediato» della Regione Basilicata dalla società consortile.

Il presidente Bardi, sulla scia del suo predecessore facente funzioni, Flavia Franconi, che già aveva rassicurato la magistratura contabile lucana sull’impegno in questione, unitamente agli assessori hanno, pertanto, dato mandato a notificare la decisione del l’esercizio di recesso al legale rappresentante della società consortile aeroporto di Pontecagnano A.r.l., per l’avvio della procedura di liquidazione del valore della partecipazione che avverrà nei modi e nei termini stabiliti dallo Statuto societario, nonchè dalla vigente normativa. Nella Regione Basilicata possiede una partecipazione pari al 6,78893% del capitale sociale. Dato l’impegno economico, la Regione non era né in posizione di controllo, nè nella disponibilità di voti sufficienti ad esercitare un’influenza dominante.

Per quanto controllante, tecnicamente fuori sia dal controllo di diritto, che si esercita nell’Assemblea ordinaria, sia dal controllo di fatto. Ad ogni modo, l’approdo al 6,7% è stato consumato negli anni. La partecipazione della Regione nella società è stata fortemente diluita passando dal 16.50% del 2015, primo anno di adesione, al 29,75% del 2016, per scendere al 6,79% del 2019.

Ciò nonostante, continuava a comportare oneri di ripiano e di accantonamento a carico delle finanze regionali, in ragione delle continue perdite registrate. La Regione Basilicata, comunque è il secondo socio della società: il primo, la Regione Campania che possiede l’88,90% delle quote. Non è di immediata percezione contabile, quanto sia costato l’affaire mai decollato del Consorzio aeroportuale.

Il 6,7% della Regione Basilicata corrisponde ad un valore di 226 mila euro. L’articolo 27 comma 4 dello Statuto societario stabilisce che «i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione della propria partecipazione », in base al valore che risulta determinato dall’applicazione di altro articolo, il 29. Quest’ultimo, sancisce il rimborso della partecipazione «in proporzione del patrimonio sociale, al netto del fondo consortile».

Per cui, il rimborso è determinato dagli amministratori, sentito il Collegio Sindacale ed il soggetto incaricato della revisione contabile, «tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie». Previsto anche l’intoppo del disaccordo: in tale circostanza, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.

Se così, pronto il conto alla rovescia poichè la liquidazione delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguita «entro 6 mesi dalla comunicazione del recesso fatta alla società».



 

Ferdinando Moliterni

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