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MARIO DRAGHI FIRMA IL DPCM 21 GENNAIO 2022

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato oggi il Dpcm (in corso di registrazione) che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1

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Green pass ed accesso a servizi e attività, il Presidente Draghi firma il Dpcm del 21 gennaio

21 Gennaio 2022

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato oggi il Dpcm (in corso di registrazione) che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.
La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti:

  • alimentare e prima necessità;
  • sanitario;
  • veterinario;
  • di giustizia;
  • di sicurezza personale.

DPCM GREEN PASS, COSA PREVEDE

Il nuovo DPCM Green Pass firmato dal Presidente Mario Draghi è legato all’ultimo Decreto Covid 5 gennaio 2022 che ha introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50. Il testo va a dettagliare le realtà in cui non sarà richiesto il Super Green pass – quello che possono esibire i vaccinati o guariti da Covid – o il Green Pass base.
Il Green Pass base, per chiarire, è quello rilasciato o in seguito alla vaccinazione, o dopo guarigione da Covid-19, o dopo aver effettuato un tampone dall’esito negativo, eseguito nelle precedenti 72 ore nel caso di test molecolare, oppure nelle precedenti 48 ore nel caso di tampone antigenico rapido.

La norma firmata il 21 gennaio 2021 riporta l’elenco in cui è obbligatorio il possesso e l’esibizione almeno del Green Pass base per avere l’accesso, a partire dal 1° febbraio 2022.

Nel Dpcm si ribadisce che “nell’attuale contesto emergenziale” le uniche attività esentate possono essere “solamente quelle di carattere alimentare e prima necessità, sanitario, veterinario, di giustizia e di sicurezza personale”

DECRETO COVID 5 GENNAIO 2022, CHE COSA PREVEDE

Tra obbligo di vaccino per gli over 50 dal 15 gennaio 2022, che potranno andare al lavoro solo se immunizzati o guariti dal Covid, rientro a scuola e nuove regole per il Green Pass, il Decreto Covid 5 Gennaio fa molto discutere.
Il Governo guidato da Mario Draghi ha approvato l’ennesimo provvedimento per tentare di fermare la crescita senza fine dei contagi ma fa un passo indietro rispetto l’idea iniziale di introdurre l’obbligo vaccino per tutti i lavoratori.
Vediamo cosa prevede il Decreto Covid Gennaio e cosa cambia con l’entrata in vigore.

1) OBBLIGO VACCINI PER GLI OVER 50

Il Decreto Covid Gennaio introduce l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati che abbiano compiuto 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato (Super Green Pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022. L’ok arriva al fine di “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”. L’obbligo vaccinale  anti Covid 19 si applica a tutti i residenti in Italia, “anche cittadini europei e stranieri”, che abbiano compiuto il 50° anno di età. Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore”. Disposizioni particolari sono poi previste per i lavoratori over 50.

2) OBBLIGO VACCINI PER I LAVORATORI OVER 50

A partire dal 15 febbraio i lavoratori pubblici e privati (compresi i lavoratori in ambito giudiziario e i magistrati) che hanno compiuto 50 anni dovranno esibire il Super Green Pass per andare a lavoro. Parliamo cioè del certificato di vaccinazione o di guarigione da Covid. Per loro infatti, con il Decreto Covid 5 Gennaio diventa obbligatoria la vaccinazione. I lavoratori senza tale tipo di certificazione verde sono considerati assenti ingiustificati,senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata – viene specificato – “non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento”.

3) SANZIONI PER CHI NON RISPETTA L’OBBLIGO VACCINO

Il Decreto Legge, sull’obbligo vaccinale per gli over 50, stabilisce sanzioni da 100 a 3.000 euro per chi, pur avendo l’obbligo, non si vaccina. Ci sono tre tipi di sanzione:

  • 100 euro per coloro che non si sottopongono alle somministrazioni pur essendo obbligati (perché di età uguale o superiore ai 50 anni). A irrogare la sanzione sarà l’Agenzia delle Entrate per conto del Ministero della Salute. Tale sanzione vale per i soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o che non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute. Inoltre, la sanzione da 100 euro viene irrogata anche a coloro che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi previsti dal Decreto Riaperture, ovvero sei mesi;

  • sospensione dal lavoro, senza retribuzione, se l’obbligato al vaccino che non rispetta tale obbligo è un lavoratore. Nelle imprese, infatti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi. Tale sostituzione è rinnovabile fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. I datori di lavoro dunque, possono applicare le norme e le sanzioni previste dagli ultimi decreti emergenziali

  • sanzione da 600 a 1500 euro, oltre alle conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore, se l’obbligato al vaccino è colto sul luogo di lavoro senza Green Pass Rafforzato (Super Green Pass che si ottiene dunque, da vaccinazione o da guarigione). In caso di reiterata violazione la sanzione è raddoppiata. Tali sanzione è irrogata dal Prefetto competente.

Queste sanzioni si aggiungono a quelle già previste dalle norme che hanno prescritto il Green Pass “rafforzato” per accedere a determinati servizi e attività (ad esempio, ristoranti, palestre, treni, autobus, cinema, teatri, stadi ecc.). In questi casi, infatti, chi è tenuto al Green pass rafforzato e quindi alla vaccinazione (indipendentemente dall’età), rischia una multa da 400 a 1000 euro se  scoperto senza Super Green Pass nei luoghi nei quali è previsto dalla Legge.

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