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CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE SENTENZA TAR LAZIO SU CURE DOMICILIARI COVID19

La decisione con decreto monocratico firmato dal presidente Franco Frattini

BUONA LETTURA DI RIFLESSIONE CONDIVISA 
https://www.lecronachelucane.it/2022/01/16/sentenza-tar-del-lazio-numero-419-del-15-gennaio-2022/

 


Cure domiciliari covid, Consiglio Stato sospende sentenza Tar Lazio

Quanto scritto nella circolare del ministero è perciò un insieme di consigli rivolti al personale sanitario, senza obblighi

AGGIORNAMENTI

CONSIGLIO DI STATO SOSPENDE SENTENZA TAR LAZIO SU CURE DOMICILIARI COVID19 

Palazzo Spada è l’edificio di Roma nel quale hanno sede il Consiglio di Stato e la Galleria Spada

Si trova in Piazza Capo di Ferro, una piccola piazzetta del Rione Regola lungo il percorso che da Piazza Farnese conduce a via Arenula.

Covid, il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar contro vigile attesa e paracetamolo:
«Solo raccomandazioni»
Palazzo Spada
Palazzo storico di Roma, sede del Consiglio di Stato e della Galleria Spada

❇️ Il Tar del Lazio aveva accolto il ricorso del Comitato Cura Domiciliare.

❇️ Ora la sospensione del presidente Frattini riapre la questione.
Fissata per il 3 febbraio una Camera di consiglio

❇️ Il presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, ha sospeso la sentenza con cui il Tar Lazio aveva annullato la circolare sulle terapie domiciliari nella parte della vigile attesa e trattamento con paracetamolo.

✅ La bocciatura che era arrivata da parte del Tar a seguito di un ricorso del Comitato :
Terapia domiciliare C-19
è stata quindi sospesa da Frattini che nel decreto spiega come la circolare ministeriale contenga «raccomandazioni e non prescrizioni vincolanti»

❇️ Il dibattito sui punti più discussi delle linee guida ministeriali in merito alla cura dei pazienti positivi a Covid-19 (non gravi) rimane quindi ancora aperto.

?️ Per il prossimo 3 febbraio è stata fissata una camera di consiglio «per la discussione collegiale della questione»

LA SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO (testo completo nell’articolo di cui sopra)

Il 15 gennaio scorso il Tar del Lazio, Sezione Terza Quater, aveva accolto il ricorso presentato contro il ministero della Salute per l’annullamento, previa sospensiva, della circolare del ministero della Salute “recante ‘Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-Cov-2’ aggiornata al 26 aprile 2021, nella parte in cui, nei primi giorni di malattia da Sars-Cov-2, prevede unicamente una ‘vigilante attesa’ e somministrazione di fans e paracetamolo e nella parte in cui pone indicazioni di non utilizzo di tutti i farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da covid”

Cure domiciliari covid, il Consiglio di Stato, con un decreto monocratico firmato dal presidente Franco Frattini, ha sospeso la sentenza con la quale il Tar del Lazio aveva annullato la circolare sulle terapie domiciliari. Fissata la trattazione collegiale in una camera di consiglio che si terrà il 3 febbraio.

Cure domiciliari Covid. Il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar Lazio che aveva bocciato circolare del ministero della Salute 

19 gennaio – La decisione finale il 3 febbraio. Il Tribunale amministrativo laziale aveva bloccato la circolare sulla gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-CoV-2, nella parte in cui si prevede una “vigile attesa” e la somministrazione di Fans e Paracetamolo.

Ma ora Palazzo Spada ferma tutto:

“Si tratta di raccomandazioni e non di prescrizioni vincolanti”

Questa la tesi sostenuta dal Consiglio di Stato in sede monocratica

IL DECRETO 

Pubblicato il 19/01/2022
ha pronunciato il presente
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Il Presidente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 411 del 2022, proposto dal Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente le linee guida per la gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-Cov-2 (Covid-19);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che la sintetica motivazione della sentenza appellata afferma la natura vincolante, ai fini delle scelte terapeutiche dei medici di medicina generale, per la cura domiciliare dei pazienti Covid, della circolare ministeriale;

Ritenuto che, in questa sede di delibazione sommaria, laddove non emerge una puntuale motivazione circa il carattere vincolante censurato, appare invece:
– che il documento contiene, spesso con testuali affermazioni, “raccomandazioni” e non “prescrizioni”, cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica ivi allegata in bibliografia, sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto;
– che di conseguenza non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del MMG di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale;
– che, dunque, la sospensione della circolare, lungi da far “riappropriare” i MMG della loro funzione e delle loro inattaccabili e inattaccate prerogative di scelta terapeutica (che l’atto non intacca) determinerebbe semmai il venir meno di un documento riassuntivo delle “migliori pratiche” che scienza ed esperienza, in costante evoluzione, hanno sinora individuato, e che i MMG ben potranno, nello spirito costruttivo della circolazione e diffusione delle informazioni scientifico-mediche, considerare come raccomandabili, salvo scelte che motivatamente, appunto in scienza e coscienza, vogliano effettuare, sotto la propria responsabilità (come è la regola), in casi in cui la raccomandazione non sia ritenuta la via ottimale per la cura del paziente;

P.Q.M.

accoglie l’istanza e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza appellata fino alla discussione collegiale che fissa alla camera di consiglio del 3 febbraio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti appellate.
Così deciso in Roma il giorno 19 gennaio 2022.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Il Presidente Franco Frattini

IL SEGRETARIO
N. 00207/2022 REG.PROV.CAU. N. 00411/2022 REG.RIC.

Palazzo Spada
Palazzo storico di Roma, sede del Consiglio di Stato e della Galleria Spada

Come avevamo ventilato, in linea con una decisone precedente in materia, con decreto monocratico del presidente Franco Frattini, il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza con la quale nei giorni scorsi il Tar Lazio aveva annullato il contenuto della circolare del Ministero della Salute in merito alla gestione domiciliare dei pazienti con infezione da Sars-CoV-2, nella parte in cui si prevede una “vigile attesa” e la somministrazione di Fans e Paracetamolo. Per i giudici amministrativi, queste indicazioni si ponevano infatti “in contrasto con l’attività professionale così come demandata al medico nei termini indicati dalla scienza e dalla deontologia professionale”.
 
Di contro, secondo il parere del Consiglio di Stato, il documento ministeriale “contiene, spesso con testuali affermazioni, ‘raccomandazioni’ e non ‘prescrizioni’ cioè indica comportamenti che secondo la vasta letteratura scientifica sembrano rappresentare le migliori pratiche, pur con l’ammissione della continua evoluzione in atto”

Di conseguenza “non emerge alcun vincolo circa l’esercizio del diritto-dovere del medico di scegliere in scienza e coscienza la terapia migliore, laddove i dati contenuti nella circolare sono semmai parametri di riferimento circa le esperienze in atto nei metodi terapeutici a livello anche internazionale”

Quanto scritto nella circolare del ministero è perciò un insieme di consigli rivolti al personale sanitario, senza obblighi.
 
Il prossimo 3 febbraio è stata fissata una camera di consiglio per la trattazione collegiale 

#sapevatelo2022 

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