AttualitàBasilicataBlog

SUL CREDITO DA 26MLN IL MEF PERDE ANCHE IL 2° ROUND, ALMENO PER ORA IL MAXI BONIFICO PER LA REGIONE RESTA SALVO ED ESIGIBILE

Corte dei Conti, chiusa la partita per le imposte non versate del 2011-2014, parte bene lo scontro sugli altri 25milioni e 836mila euro


Tasse, Regione Basilicata contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate: 2° round. Come per il 1°, che la Regione ha vinto sia alla Corte dei Conti di Basilicata, sia in Appello, si tratta di controversia dagli importi milionari avendo all’oggetto i tributi Irap e l’addizionale regionale Irpef. Cambiano le annualità, ma il tema è sostanzialmente lo stesso. Per il 1° round già doppiamente accertato dalla magistratura contabile che, per il periodo 2011- 2014, il credito di 32milioni e 275mila euro vantato dalla Regione è certo, liquido ed esigibile.

L’anno scorso, da via Verrastro l’ingiunzione di pagamento reclamante l’attribuzione delle somme derivanti dalla lotta all’evasione fiscale relative, in questo caso, il 2° round, agli anni di imposta 2015- 2018. La Regione, in sintesi, ha contestato al Ministero e all’Agenzia delle entrate, il mancato riservamento in proprio favore delle somme relative alla intervenuta riscossione dell’Irap e dell’addizionale regionale Irpef derivanti dall’attività di lotta all’evasione fiscale: nello specifico, 26milioni e 562 mila euro per 4 anni di imposta (2015-2018). Questi i calcoli della Regione, che in piccola parte ha sbagliato solo nell’includere anche somme del 2019: 22milioni di euro per l’Irap, 4milioni e 263mila euro per l’addizionale regionale Irpef, e, infine, 268mila euro per interessi moratori maturati. Ad ogni modo, nuovamente, il Mef ha tentato di ottenere l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento con l’impugnazione della stessa alla Corte dei Conti di Basilicata.

E nuovamente, come accaduto già per il 2011-2014, il Ministero ha perso la causa. Per Mef e Agenzia delle entrate, tra i vari tasselli della linea giuridica perseguita, non c’era, nel caso di specie, la copertura normativa per l’utilizzo dell’ingiunzione fiscale deputata al recupero di crediti di natura pubblicistica nei confronti di soggetti aventi natura pubblica. Sul punto, però, la Corte dei Conti di Basilicata, ha espresso orientamento opposto sottolineando come l’ingiunzione fiscale trovi il suo fondamento proprio nell’esigenza di consentire agli Enti pubblici «la celere riscossione delle proprie entrate senza ricorrere all’autorità giudiziaria per procurarsi il titolo esecutivo necessario all’esecuzione forzata» e, pertanto, si manifesta come espressione dell’autotutela esecutiva della pubblica amministrazione. Il riscaldamento in vista della sfida, tra Regione e Ministero, è stato rappresentato dalla diatriba sulla certezza ed esigibilità del maxi credito milionario.

Per la Corte dei Conti, la Regione ha ottemperato ai suoi doveri avendo esibito i dati posti a fondamento della determinazione del credito, derivanti dai flussi dei pagamenti, a mezzo modelli F24. Tutto, tra l’altro, confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate che avrebbe dovuto riversare alla Tesoreria regionale i gettiti derivanti dalla lotta all’evasione fiscale. Terminato lo stretching, il via, sulla sussistenza del credito intimato, allo scontro tra Regione e Ministero delle Finanze. Per il collegio giudicante, «appare sancito un obbligo di riversamento diretto alle Regioni non condizionato da alcun limite».

Dopo ampia ricostruzione del relativo quadro normativo, con importanza predominante al Decreto legislativo 68 del 2011, per la Corte dei Conti, è risultato esaustivamente definito l’oggetto del riversamento, riferito al gettito derivante da attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati, «intendendosi per attività di recupero quell’attività che determina incassi diversi dalla autoliquidazione del tributo». Per di più, «indubbiamente chiaro» che il gettito è attribuito per intero alla Regione e non si somma alle risorse imputabili al «finanziamento indistinto » del Sistema sanitario nazionale e, conseguentemente, non riduce l’entità del fondo perequativo che si sostanzia di risorse smistate sui territori italiani dal Governo.

Ministero e Agenzia delle entrate hanno sostenuto di aver adempiuto ai propri obblighi, avendo effettuato, per la spesa sanitaria, riversamenti «sul conto di tesoreria centrale dello Stato ed intestato alle Regioni ». Così non è poichè, in estrema sintesi, per la spesa sanitaria, il fondo statale di garanzia è una cosa e le entrate dalla lotta all’evasione fiscale, sono un’altra. Per cui, le risorse derivanti dal riversamento dell’accertamento di Irap ed Addizionale regionale Irpef da evasione fiscale avrebbero dovuto essere «integralmente» attribuite alla Regione Basilicata.

Le somme derivanti dalla lotta all’evasione, inoltre, avrebbero dovuto essere messe a disposizione della Regione «senza essere assoggettate a vincoli di destinazione», in quanto, «non facendo parte delle fonti di finanziamento del servizio sanitario», come da indicazione dell’articolo 15 del Decreto legislativo del 2011, «avrebbero potuto essere impiegate ai fini del finanziamento di spese correnti e in conto capitale oltre i limiti derivanti dal patto di stabilità». La limitazione al solo versamento del fondo perequativo dedicato alla spesa sanitaria, ha, pertanto, «sottratto alla disponibilità regionale delle risorse direttamente ed autonomamente disponibili» ed ha determinato «un minor finanziamento della spesa sanitaria regionale».

Più volte, ribadito il concetto: il riversamento sui conti di tesoreria unica dedicato alla spesa sanitaria, così come effettuato da Mef e Agenzia delle entrate, «non appare idoneo ad assicurare il riversamento dell’intero gettito derivante dal contrasto all’evasione fiscale dei tributi in argomento». In conclusione: questa «“sottrazione di risorse” liberamente gestibili», e la conseguente alterazione dei meccanismi previsionali o programmati di spesa pubblica, è apparsa, per la Corte dei Conti di Basilicata, «assai prossima alla configurazione, quanto meno in termini di oggettività, di un sostanziale pregiudizio alle finanze regionali». Per questi e altri motivi, il ricorso di Mef e Agenzia delle entrate è stato rigettato e il credito vantato dalla regione Basilicata è stato rideterminato in complessivi 25milioni e 863mila euro.


 

Ferdinando Moliterni

3807454583

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Contentuti protetti