#maratea

 


COMUNE DI MARATEA
Provincia di Potenza

Piazza B. Vitolo 1 – 85046 Maratea (Pz)

ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 22/07/2021

N. REGISTRO GENERALE 78 DEL 22/07/2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per la tutela della salute pubblica.

IL SINDACO

• Vista la relazione del Comando della Polizia Locale (Prot. 0011829/2021 del 22/07/2021) con la quale segnala che nell’ambito di accertamenti ambientali condotti sul torrente denominato Fiumicello da personale di ARPA di Basilicata e Polizia Locale in località Trecchinari e precisamente nel punto avente coordinate GPS (N 40° 0’36,11 LAT -E 15°43’18,453 LONG) è stato accertato uno sversamento proveniente dalla rete fognaria all’interno di detto Torrente;
• Accertato che la situazione risulta di grave pregiudizio per l’igiene, la salute pubblica e l’ambiente, tale da rendere necessario adottare provvedimenti di urgenza per la risoluzione degli inconvenienti esistenti nel tratto della rete fognaria in premessa indicata ed il ripristino delle idonee condizioni di funzionamento della rete fognaria;
• Ritenuto pertanto urgente ed indispensabile procedere all’eliminazione, in tempi ristretti, dello sversamento dei liquami al fine di salvaguardare la salute pubblica;
Verificato che non risulta, allo stato, vi siano in atto da parte di Acquedotto Lucano S.p.A., interventi per l’eliminazione del problema;
• Rilevato di dover adottare ogni utile provvedimento per l’eliminazione del problema;
• Visti gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.gs. 18.08.2000;

ORDINA

1. per quanto di competenza, alla società Acquedotto Lucano S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. con sede alla Via P. Grippo – 85100 Potenza di provvedere immediatamente e comunque entro e non oltre tre giorni dalla notifica della presente

Ordinanza all’esecuzione degli interventi necessari per all’eliminazione dello sversamento nel Torrente Fiumicello dei reflui della condotta fognante;
2. di far pervenire al Comune adeguata documentazione sulle misure messe adottate
nell’immediato per garantire quanto disposto al punto n. 1;


AVVERTE CHE:

– la presente Ordinanza vale quale formale messa in mora della società destinataria ai fini dell’eventuale richiesta di risarcimento di ogni danno;
in caso di mancata ottemperanza a quanto sopra ordinato, si provvederà alla denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale e all’applicazione delle eventuali sanzioni amministrative ed accessorie;

DISPONE

che la presente Ordinanza:
– venga immediatamente notificata alla società interessata;
– venga trasmessa alla Prefettura di Potenza
che gli organi di Polizia Locale vigilino sull’osservanza della presente Ordinanza;

AVVISA

?che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7.08.1990 n° 241 avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 gg. dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata o, in via alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso;

?che a norma dell’art. 8 della legge 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Cap. Dott. Francesco Fiorenzano, Responsabile della Polizia Locale del Comune di Maratea.

Il Sindaco

Firmato digitalmente

Stoppelli Daniele


Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Maratea. Responsabile Procedimento: SCHETTINI Mariafortuna (D.Lgs. n. 39/93 art.3).

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio on-line

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