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PROVINCIA DI MATERA, RIMBORSI BENZINA: IN APPELLO CONFERMATO IL DANNO ERARIALE

Gli ex consiglieri dovranno restituire 189mila euro: tra di loro i due attuali sindaci Cosma (Tursi) e Soranno (Salandra)

Spese viaggio alla Provincia di Matera: confermato in Appello il danno erariale. La sentenza è stata depositata 48 ore fa e le motivazioni adesso sono note. Per l’ex presidente della Giunta provinciale, Francesco Stella, deceduto nel maggio del 2019, come da prassi giuridica, il Pubblico ministero non ha intrapreso alcuna iniziativa finalizzata alla riassunzione del processo nei confronti degli eredi, il processo  è stato dichiarato estinto.

Per tutti gli altri, invece, tra cui spiccano i nomi di 2 attuali sindaci, Soranno di Salandra e Cosma di Tursi, respinti gli appelli contro la sentenza della Corte dei Conti di Basilicata, risalente all’aprile del 2018, e confermato il verdetto.

NOMI E ACCUSA

La Procura contabile regionale contestò a Stella, Antonio Stigliano, Serafino Di Sanza, Francesco Carbone,  Anna Maria Amenta, Nicola Buonanova; Salvatore Cosma, Nicola Tauro, Vito Anio Di Trani; Saverio D’Amelio, Cosimo Damiano Cinnella, Antonio Santochirico, Giuseppe Domenico Labriola, Michele Donato Paterino, Nunziata Marzano, Giuseppe Soranno, Francesco Garzone, Augusto Toto, Vincenzo Di Pierro, di aver, nella loro veste di consiglieri della Provincia di Matera, espresso all’unanimità il voto a favore della relativa deliberazione del 2010 con la quale è stato escluso che i rimborsi delle spese di viaggio sostenute per espletare il mandato, nel caso di utilizzo di un mezzo proprio per lo spostamento dal comune di residenza alla sede degli Uffici della Provincia di Matera, fossero disciplinati,  come, peraltro, rappresentato loro dal Segretario generale dell’Ente, in conformità con decreto legislativo 112 del 2018,  ovverosia prendendo quale parametro di riferimento la misura di un quinto del prezzo del carburante moltiplicato per i chilometri di percorrenza, e per avere viceversa stabilito che tali rimborsi avvenissero nella più favorevole misura di un terzo del predetto prezzo.

BENZINA: 189MILA DI DANNO ERARIALE

I citati,  oltre ad Aldo Chietera ex presidente del Consiglio provinciale che però non ha proposto appello, sono stati così solidalmente condannati a risarcire alla Provincia di Matera il danno complessivamente determinato in euro 189mila e 598 euro. La condotta politica fu bollata come dolosa per via della «particolare per vicacia nel conseguire un risultato», l’approvazione di una  disposizione regolamentare «palesemente illegittima e, comunque, del tutto irrazionale», che per molti significò un «non trascurabile vantaggio economico»: «assoluta e deplorevole non curanza per gli interessi finanziari dell’Ente amministrato».

Come evidenziato nella sentenza di Appello, che poi materialmente non tutti i consiglieri provinciali avessero beneficiato dei rimborsi illegittimi, poco conta.

Poichè comunque ciascun consigliere, con il suo voto, ha «intenzionalmente contribuito, in concorso e all’unanimità con gli altri componenti del Consiglio», all’approvazione di una disposizione «chiaramente foriera di danno erariale» che ha stabilito la misura del rimborso delle spese di trasferta dei consiglieri in misura maggiore rispetto a quella normativamente prevista. Correttamente, è stato precisato, il giudice di pri-mo grado ha delineato una responsabilità dolosa, «il cui vincolo di solidarietà costituisce elemento imprescindibile e distintivo». La consapevolezza dei protagonisti della vicenda è stata dedotta soprattutto a fronte del parere negativo di regolarità tecnica sullo schema dell’adottanda deliberazione, così come formulato nell’ottobre del 2010 dal Segretario generale, nonchè del parere , sempre negativo al riguardo espresso dal Ministero dell’Interno, nel luglio dello stesso anno, in risposta ad un quesito formulato dalla stessa Segretario generale.

Tra le linee difensive, in estrema sintesi, quella per cui l’aver deciso il regime di rimborso più favorevole nella misura di un terzo del prezzo del carburante per chilometro e non quindi pari a un quinto del costo di un litro di benzina, risultava meno oneroso rispetto «alla modalità di calcolo basata sulle effettive spese sostenute, che avrebbe ricompreso diverse voci riguardanti l’uso dell’auto» quali la quota ammortamento capitale, l’assicurazione, la tassa automobilistica, l’usura dei pneumatici e via discorrendo.

Oltre ai pareri citati, sulla base del ricostruito quadro normativo di riferimento, di «palmare evidenza» che l’unico rimborso spese ammissibile fosse quello parametrato a un quinto del prezzo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi, «non restando alcuno spazio di discrezionalità».

Per questi e altri motivi, la conferma delle condanne per danno erariale.

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