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CONDOTTA ANTISINDACALE, IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL COMUNE DI POTENZA

Terzo turno della Polizia Municipale, le sigle: «Accolte le nostre richieste, sua istituzione è prerogativa sindacale»

Grande soddisfazione di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl per la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Potenza che ha «confermato la condanna al Comune di Potenza per condotta antisindacale per violazione dell’art.28 dello Statuto dei lavoratori, una condanna già sancita da una precedente pronuncia alla quale il Comune aveva proposto opposizione». Dunque, il Tribunale ha quindi rigettato il ricorso del Comune di Potenza, al contempo ponendo «le spese di lite a carico della parte ricorrente». Una vertenza che nasce, come hanno ricordato i sindacati, «dall’istituzione del terzo turno di servizio per il corpo di polizia municipale del capoluogo adottata con una mera determinazione dirigenziale trasmessa ai sindacati, senza alcun previo confronto, per “opportuno garbo istituzionale». In modo particolare, così come si evince dal testo della sentenza «sensibilizzato da problemi di ordine pubblico inerenti atti di vandalismo nel Centro Storico di Potenza, perlopiù negli orari serali del fine settimana, ed in accordo con la Prefettura,, il Comune con la determinazione n°193 del 6 Novembre 2019 si de terminava ad “istituire in via sperimentale dall’11 novembre 2019 fino al 31 gennaio 2020, tutti i venerdì e sabato, il terzo turno di servizio dalle ore 18:00 alle ore 24:00 da parte del personale operativo costituito da n. 5 unità».  Il giudice del lavoro del Tribunale del capoluogo ha quindi «accolto totalmente le nostre richieste riconoscendo che il confronto sull’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, nell’ambito della quale rientra l’istituzione di un nuovo turno, rappresenta una ineludibile prerogativa sindacale» hanno dichiarate le sigle. In modo particolare, secondo  Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, l’azione del Comune è stata «un errore di metodo e di merito a nostro avviso inaccettabile, che l’amministrazione ha continuato a sostenere con erronea pervicacia facendo ricorso contro la prima pronuncia che già aveva accolto le nostre istanze riconoscendo l’antisindacabilità della condotta» ed è scaturita, quindi, in una sentenza importante «che afferma un principio fondamentale per la tenuta di corrette relazioni con le organizzazioni sindacali le cui prerogative vanno garantite in modo sostanziale “rendendo effettivo ed efficace il dialogo tra le parti”, così si esprime testualmente il giudice del lavoro».

LA SENTENZA

Nel testo della sentenza, si apprende che, alla base del ricorso del Comune, ci sarebbe stata una «erronea applicazione e mal interpretazione delle norme» da parte del giudice che «da un lato avrebbe male interpretato il contratto in merito alle prerogative sindacali applicabili alla disciplina della turnazione e, dall’altra avrebbe erroneamente interpretato il riparto di competenze tra poteri e prerogative dirigenziali e prerogative e dialogo Ente Sindacati». Ma, come sostrato della pronuncia “opposta” del Tribunale, vi sarebbero diverse motivazioni: «Il Ccnl del Comparto Funzioni Locali  si legge nella sentenza all’art. 1 delinea gli obiettivi delle forme di partecipazione sindacale, prevedendo testualmente che : “ Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori». In modo particolare, il Tribunale ha sottolineato «la partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale degli enti, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: informazione; confronto; organismi paritetici di partecipazione», specificando al contempo che il confronto «si avvia mediante l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la in formazione». Sottesa all’opposizione del Comune, «la dicitura che prevede l’istituto del confronto tra l’altro nella materia della “articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro” non si estenderebbe alla determina censurata, perché essa istituisce un nuovo turno per personale che già lavora, ordinariamente in turni». Una asserzione, qui riportata in modo parziale, che il Tribunale ha ritenuto «poco calzante» poiché la norma specifica prevede «in maniera chiara che sia oggetto di confronto (previa informazione dettagliata dei provvedimenti da assumere) “l’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro. ”Articolare un turno significa non solo “istituire” un turno prima non esistente ex novo, come nel caso di specie, ma anche modificare l’articolazione oraria ricompresa nel turno stesso, come precedentemente definita”. Per il Tribunale, infine, «non appaiono conferenti infine le massime menzionate nel ricorso inerenti il potere del datore di lavoro di variare unilateralmente l’orario di lavoro, posto che nel caso di specie non si dubita che tale potere sussista, ma si discute del coinvolgimento, in termini di diritti di previa informazione e confronto con la parte sindacale, che attiene ad una fase precedente rispetto all’esercizio dei poteri datoriali, assolutamente non scalfiti dai diritti di informazione e di consultazione».

L’ AUSPICIO DEI SINDACATI

I sindacati, infine, hanno auspicato che «questa pronuncia, che ripristina le regole democratiche e la centralità del confronto, sia da monito per il pieno rispetto delle norme contrattuali poste a salvaguardia delle prerogative sindacali che costituiscono il perno per la piena tutela dei lavoratori che rappresentiamo».

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