AttualitàBasilicataBlog

LA PROPOSTA: LA PARTITA ITALIA-TURCHIA SIA ARBITRATA DA UNA DONNA

Una risposta in nome dei Giusti dello sport al ritiro del governo di Erdogan dalla Convenzione di Istanbul

LA BASILICATA ADERISCE ALLA PROPOSTA

Margherita Perretti :


“Come Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata C.R.P.O aderiamo alla richiesta, rivolta alla Sottosegretaria #Vezzali Valentina Vezzali di raccogliere l’appello di #Gariwo perché l’ UEFA Champions League faccia arbitrare la partita inaugurale degli #Europei da arbitri donna. Una risposta al ritiro della #Turchia ?? dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne.”
#sapevatelo2021

 

LA PROPOSTA: LA PARTITA ITALIA-TURCHIA SIA ARBITRATA DA UNA DONNA
Una risposta in nome dei Giusti dello sport al ritiro del governo di Erdogan dalla Convenzione di Istanbul

La UEFA ha ricevuto la conferma da parte del governo italiano, tramite la FIGC, che le partite di UEFA EURO 2020 (rinviate per la pandemia di COVID-19) si giocheranno nelle stesse 12 città previste originariamente dal Comitato Esecutivo UEFA.

Il torneo si giocherà dall’11 giugno all’11 luglio 2021 e lo Stadio Olimpico di Roma è stato designato per ospitare la partita inaugurale venerdì 11 giugno, che vedrà impegnate Turchia e Italia.

La partita sarà la prima alla presenza di spettatori: un ritorno alla vita e al tempo stesso un ritorno allo sport con i suoi valori, i suoi insegnamenti, le sue pratiche esemplari. Le donne e gli uomini dello sport con il loro comportamento possono affermare o negare i diritti umani, offrire messaggi e comportamenti esemplari.

Gariwo lancia un appello alle donne e agli uomini dello sport, agli sportivi, ai cittadini perché possano chiedere all’UEFA che la partita inaugurale degli Europei venga arbitrata da un team di arbitri donna.

La partita, di fatti, si svolgerà solo poche settimane dopo il decreto governativo del 20 marzo che ha sancito il ritiro della Turchia dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica nota anche come Convenzione di Istanbul. Il 12 marzo 2012 la Turchia era stata il primo Paese a ratificare la Convenzione.


Fai sentire la tua voce! Condividi questo appello sui social taggando @uefa o scrivi a: media@uefa.ch.

 

——————-

Da sapere:

  • Nel marzo 2021 La Turchia ha abbandonato la Convenzione di Istanbul, firmata nel 2011 proprio nella città turca, il cui obiettivo è proteggere le donne dalla violenza e combattere la violenza domestica. La decisione è in un decreto della Presidenza turca pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La notizia solleva forti preoccupazioni, soprattutto tra le esponenti del movimento femminista turco. Tenendo conto che nel 2019 nel Paese si sono registrati 474 femminicidi, rispetto ai 440 del 2018 e ai 180 del 2010. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejcinovic Buric, ha definito “una notizia devastante” il ritiro della Turchia dalla Convenzione di Istanbul, giudicata “un’enorme battuta di arresto” per le iniziative internazionali a tutela di donne e ragazze dalla violenza “che affrontano ogni giorno nelle nostre società”, e “tanto più deplorevole perché compromette la protezione delle donne in Turchia, in tutta Europa e oltre”.
  • In Europa sono diverse le risposte nazionali alla violenza contro le donne e la violenza domestica. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, nota anche come Convenzione di Istanbul, è una trattato internazionale contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l’11 maggio 2011 a Istanbul. Il trattato si propone di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l’impunità dei colpevoli. È stato firmato da 45 paesi e il 12 marzo 2012 la Turchia è stato il primo paese a ratificare la Convenzione.
  • In Italia, il 19 giugno 2013, dopo l’approvazione unanime del testo alla Camera, il Senato ha votato il documento con 274 voti favorevoli e un solo astenuto. La convenzione è stata ratificata finora da 34 stati, e solo firmata da 12 Paesi (tra questi Armenia, Ucraina, Gran Bretagna, Slovacchia, Ungheria, Repubblica Ceca e Bulgaria etc). Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sono giuridicamente vincolati dalle sue disposizioni.
  • La Convenzione di Istanbul è “il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza” ed è incentrata sulla prevenzione della violenza domestica, proteggere le vittime e perseguire i trasgressori. Essa caratterizza la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione (art. 3 lett. a). I paesi dovrebbero esercitare la dovuta diligenza nel prevenire la violenza, proteggere le vittime e perseguire i colpevoli (art. 5).
  • La Convenzione è il primo trattato internazionale per contenere una definizione di genere. Infatti l’art. 3, lett. c), il genere è definito come “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”.
  • Inoltre, il trattato stabilisce una serie di delitti caratterizzati da violenza contro le donne. Gli Stati dovrebbero includere questi nei loro codici penali o in altre forme di legislazione o dovrebbero essere inseriti qualora non già esistenti nei loro ordinamenti giuridici. I reati previsti dalla Convenzione sono: la violenza psicologica (art. 33); gli atti persecutori stalking (art. 34); la violenza fisica (art. 35), la violenza sessuale, compreso lo stupro (art. 36); il matrimonio forzato (art. 37); le mutilazioni genitali femminili (art. 38), l’aborto forzato e la sterilizzazione forzata (art. 39); le molestie sessuali (art. 40). La convenzione prevede anche un articolo che prende di mira i crimini commessi in nome del cosiddetto “onore” (art. 42).

La struttura:

La convenzione contiene 81 articoli divisi in 12 capitoli. La struttura dello strumento è basato sulle “quattro P”: prevenzione, protezione e sostegno delle vittime, perseguimento dei colpevoli e politiche integrate. Ogni area prevede una serie di misure specifiche.

La Convenzione stabilisce inoltre obblighi in relazione alla raccolta dei dati e la ricerca di sostegno in materia di violenza contro le donne (art. 11). Con tale Convenzione, gli Stati membri:

  • Condannano ogni forma di violenza sulle donne e la violenza domestica;
  • Riconoscono che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere è un elemento essenziale per prevenire la violenza contro le donne;
  • Riconoscono che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali fra i sessi, che ha determinato discriminazioni e impedito la piena emancipazione;
  • Riconoscono che la violenza contro le donne ha natura strutturale; riconoscono che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali attraverso cui le donne si trovano in posizione subordinata;
  • Riconoscono con preoccupazione che le donne sono esposte spesso alla violenza e in misura superiore agli uomini, tra cui: violenza domestica, molestie sessuali, stupro, matrimonio forzato, delitti d’onore, mutilazioni genitali femminili;
  • Riconoscono che tali violenze costituiscono una grave violazione dei diritti umani;
  • Riconoscono che tali violenza costituiscono il principale ostacolo al raggiungimento della parità dei sessi;
  • Riconoscono che la violenza domestica colpisce le donne in modo sproporzionato e che anche gli uomini possono essere vittime di violenza domestica;
  • Aspirano a creare un’Europa libera dalla violenza contro le donne e dalla violenza domestica

Gli obiettivi della Convenzione riguardano:

  • La protezione e la prevenzione delle donne rispetto a ogni forma di violenza;
  • Il perseguimento e l’eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica, oltre che ogni forma di discriminazione;
  • La promozione della concreta parità fra i sessi;
  • La predisposizione di un quadro globale, di politiche e misure di protezione e assistenza a favore delle vittime di violenza;
  • La promozione della cooperazione internazionale, in questa direzione
  • Il sostegno e l’assistenza alle organizzazioni e alle autorità incaricate, in questa direzione.

La Convenzione chiarisce le definizioni di:

  • Violenza nei confronti delle donne: “violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”.
  • Violenza domestica: “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”.
  • Genere: “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini”.
  • Violenza contro le donne basata sul genere: “qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato”.
  • Vittima: “qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b”.
  • Donne: “da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni”.

In particolare:

  • Si prevede l’obbligo per gli Stati membri di adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie a promuovere e tutelare il diritto di tutti gli individui di vivere liberi dalla violenza;
  • Si prevede l’obbligo per gli Stati membri di inserire una prospettiva di genere nell’applicazione e della valutazione dell’impatto della stessa Convenzione, oltre che di promuovere e attuare politiche efficace per favorire la parità fra i sessi, l’emancipazione e l’autodeterminazione delle donne;
  • Si prevede l’obbligo per gli Stati membri di monitorare attraverso ricerche e raccolte di dati la situazione della violenza;
  • Si prevede l’obbligo per gli Stati membri di promuovere e porre in atto campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni in materia;
  • Si prevede l’obbligo per gli Stati membri di includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado materiali didattici su temi quali la parità dei sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il rispetto, la soluzione non violenza dei conflitti, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale;
  • Si prevede l’obbligo per gli Stati membri di provvedere a una formazione adeguata delle figure professionali che si occupano di queste problematiche;
  • Si prevede l’obbligo per gli Stati membri di provvedere a interventi di carattere preventivo e di trattamento degli autori di violenza;
  • Si prevede l’obbligo per gli Stati membri di coinvolgere anche il settore privato, il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e i mass media nella predisposizione di politiche e linee guida oltre che di norme di autoregolazione per prevenire la violenza contro le donne e il rispetto della loro dignità.
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Contentuti protetti