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D.L. Sostegni sui lavoratori fragili: UNIAMO, FAVO e AIL plaudono ad una norma di civiltà

“piena soddisfazione per la normativa contenuta nel D.L. appena approvato che risponde alle esigenze di tutela di quei lavoratori, malati e disabili, messi ancor più a dura prova dallo tsunami COVID-19 i cui effetti non impattano unicamente sulla salute ma si estendono, drammaticamente, sulla sfera lavorativa”

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15 aprile 2021

D.L. Sostegni sui lavoratori fragili: UNIAMO, FAVO e AIL plaudono ad una norma di civiltà

di Annalisa Scopinaro, Presidente UNIAMO

Quasi un anno fa la Federazione UNIAMO, insieme alla Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (FAVO), alla Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH) e all’Associazione Italiana contro le Leucemie (AIL), ha chiesto ai decisori politici di rivedere le norme a tutela delle assenze dei cosiddetti lavoratori fragili, persone particolarmente a rischio in caso di contagio da COVID-19, che necessitavano, durante l’emergenza sanitaria, e che necessitano tuttora, visto che l’emergenza non è terminata, di particolari forme di tutela. L’articolo 26 del Decreto Legge Cura Italia nella sua formulazione originaria dava luogo, infatti, ad equivoche interpretazioni che ne rendevano di fatto pressoché impossibile la concreta e corretta applicazione.
Tra queste, ad esempio, la mancanza di attribuzione di responsabilità su chi dovesse certificare lo stato di fragilità ha dato luogo, per mesi, ad un rimpallo fra medici di famiglia, medici legali della ASL e clinici dei centri di riferimento. 

In aggiunta, non era chiaro se le assenze dovessero essere equiparate ai ricoveri ospedalieri, senza incidere sul comporto, ossia sul tempo durante il quale, in caso di assenza per malattia o per infortunio, il lavoratore ha diritto a conservare il posto di lavoro.

In molti casi, invece, l’assenza è stata equiparata a quella per malattia e dunque, con questa interpretazione, il posto di lavoro delle persone più fragili (malati oncologici e oncoematologici, persone colpite da malattie rare, persone disabili), di fatto, non è stato messo in sicurezza e molti di loro hanno superato il numero massimo di giorni di assenza per malattia e, quindi, il periodo di comporto, rischiando il licenziamento.

Soprattutto nel comparto scuola, dove gli insegnanti sono assunti a settembre per essere licenziati a giugno, configurandosi quindi come personale a tempo determinato, la situazione si è rivelata critica: per i lavoratori a tempo determinato il periodo di comporto è inferiore a quello degli altri lavoratori. 

Questo ha significato per i “fragili fra i fragili” dover scegliere, ingiustamente, tra due diritti entrambi fondamentali della persona, costituzionalmente difesi e garantiti: la salute e il lavoro.

L’approvazione dell’art. 15 del Decreto Sostegni arriva dopo mesi di segnalazioni e di azioni di lobbying, anche mediante la presentazione di emendamenti da parte delle Associazioni di pazienti e disabili, fra cui appunto UNIAMO. 

Alla notizia del chiarimento e dell’approvazione di una norma finalmente chiara e a favore delle persone fragili, le tre Associazioni FAVO, AIL e UNIAMO hanno espresso, in un comunicato stampa, con le seguenti parole:

“piena soddisfazione per la normativa contenuta nel D.L. appena approvato che risponde alle esigenze di tutela di quei lavoratori, malati e disabili, messi ancor più a dura prova dallo tsunami COVID-19 i cui effetti non impattano unicamente sulla salute ma si estendono, drammaticamente, sulla sfera lavorativa”

Cosa prevede il decreto

Il decreto prevede la proroga fino al 30 giugno 2021, dell’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati in condizioni di particolare fragilità (lavoratori in possesso del riconoscimento di handicap grave e lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita). 

Molto opportunamente il D.L. Sostegni chiarisce espressamente che i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, non sono computabili nel periodo di comporto, scongiurando, in tal modo, il rischio di licenziamento per giusta causa conseguente al prolungarsi delle assenze dal lavoro. Inoltre, si esclude che l’assenza dal servizio (equiparata al ricovero) sospenda il pagamento dell’indennità di accompagnamento per quei lavoratori gravemente disabili che ne hanno diritto.
Il lavoratore che dimostra di rientrare nella categoria fragile può dunque chiedere di non recarsi al lavoro e che la sua assenza venga equiparata al ricovero ospedaliero, il cui trattamento economico, però, normalmente è inferiore alla retribuzione ordinaria che, invece, verrebbe mantenuta in caso di smart working, opzione certamente preferibile ove possibile. 

 

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