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L’attività conoscitiva e di indirizzo svolta dalla VII Commissione della Camera

Le misure adottate a seguito dell’emergenza Coronavirus (COVID-19) per il mondo dell’istruzione (scuola, istruzione e formazione professionale, università, Istituzioni AFAM)

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Le misure adottate a seguito dell’emergenza Coronavirus (COVID-19) per il mondo dell’istruzione (scuola, istruzione e formazione professionale, università, Istituzioni AFAM)

7 aprile 2021


A seguito dell’emergenza da Coronavirus (COVID-19), dal 5 marzo 2020 sono state sospese, su tutto il territorio nazionale, le attività didattiche in presenza relative all’anno scolastico 2019/2020 nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché quelle relative all’anno accademico 2019/2020 nelle università e nelle istituzioni AFAM.

Al contempo, è stata attivata la didattica a distanza.


Per fronteggiare tale situazione, sono stati assunti diversi interventi volti a contemperare la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico e universitario con la salvaguardia del diritto allo studio, al contempo garantendo gli stessi da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza.

Successivamente, è stato consentito, in particolare, pur nel rispetto delle norme di distanziamento fisico, lo svolgimento in presenza degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo relativi allo stesso a.s. 2019/2020 .
Nel prosieguo, sono state introdotte varie disposizioni volte a garantire la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza nei servizi educativi e nelle scuole per l’a.s. 2020/2021, nonché nelle università e nelle istituzioni AFAM, per l’a.a. 2020/2021.

Tuttavia, a partire da ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state progressivamente introdotte nuove disposizioni limitative delle attività didattiche in presenza.
Un riavvio delle stesse attività, con diverse modulazioni, è stato poi previsto per le università e le istituzioni AFAM a partire da gennaio 2021 e, per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole, dal 7 aprile 2021.



La VII Commissione della Camera, in argomento, ha svolto una intensa attività conoscitiva e di indirizzo.

Le misure per il contenimento della diffusione del virus
Le prime misure attuate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 erano recate dal D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (L. 13/2020) che, allo scopo di evitare la diffusione del virus nei comuni o nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di sospensione, con DPCM, del funzionamento dei servizi educativi dell’infanzia, delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza, nonché la sospensione dei viaggi di istruzione, sia sul territorio nazionale, sia all’estero (art. 1, co. 2, lett. d) ed f).

A seguire, erano dunque intervenuti vari DPCM che avevano progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e territoriali, tali previsioni. In particolare, a seguito del DPCM 4 marzo 2020, dal 5 marzo 2020 sull’intero territorio nazionale erano stati sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, i viaggi di istruzione comunque denominati, nonché la frequenza delle attività di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Erano stati esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie.Per tutta la durata della sospensione, i dirigenti scolastici erano stati chiamati ad attivare modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Anche nelle università e nelle Istituzioni AFAM le attività didattiche o curriculari potevano essere svolte con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Le università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, dovevano assicurare il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultassero funzionali al completamento del percorso didattico

Preliminarmente, si ricorda che le disposizioni di tutti i DPCM si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Successivamente, il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (L. 35/2020) ha previsto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, può essere disposta, con DPCM, per periodi predeterminati, ciascuno originariamente (v. infra) di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, originariamente (v. infra) fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), e con possibilità di modularne l’applicazione in aumento, ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del virus, la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, delle attività delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma restando la possibilità di svolgimento delle attività con modalità a distanza, nonché la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, sia sul territorio nazionale sia all’estero (art. 1, co. 2, lett. p) e q) e art. 2, co. 1).
Ha, altresì, disposto l’abrogazione, salvo alcune disposizioni, del D.L. 6/2020 (art. 5, co. 1).
Si erano, dunque, succeduti vari altri DPCM che avevano confermato senza soluzione di continuità le sospensioni già indicate.
Qualche prima variazione era intervenuta, limitatamente alla formazione superiore dal 4 maggio 2020: infatti, il DPCM 26 aprile 2020 aveva previsto che nelle università e nelle istituzioni AFAM potevano essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed era, altresì, consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi fosse un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che fossero adottate misure organizzative di prevenzione e protezione adeguate .

È, poi, intervenuto il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 (L. 74/2020) che ha previsto che le attività dei servzi educativi per linfanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni AFAM, di corsi per le professioni sanitarie e università per anziani sono svolte con modalità definite con DPCM ai sensi del D.L. 19/2020 (art. 1, co. 13).

In linea generale, lo stesso D.L. 33/2020 ha disposto che, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul proprio territorio, nelle more dell’adozione dei DPCM, le regioni, informando contestualmente il Ministro della salute, potevano introdurre misure derogatorie, originariamente ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte dagli stessi DPCM (art. 1, co. 16). Successivamente, tale previsione è stata modificata dal D.L. 125/2020 (L. 159/2020: art. 1, co. 2, lett. a)), che ha disposto che le regioni possono introdurre, informando contestualmente il Ministro della salute, misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte dai DPCM, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative.

Lo stesso D.L. 33/2020 aveva altresì previsto che le sue disposizioni si applicassero fino al 31 luglio 2020 (al riguardo, vedi infra) (art. 3, co. 1).

Nel prosieguo, il DPCM 11 giugno 2020 aveva previsto che dal 15 giugno 2020 erano esclusi dalla sospensione gli esami di qualifica dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, a condizione che fossero rispettate le misure di prevenzione e sicurezza adeguate.
Successivamente, il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 (L. 124/2020) aveva prorogato al 15 ottobre 2020 (nuovo termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 29 luglio 2020) la possibilità di

intervento con DPCM prevista dall’art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, aveva prorogato alla stessa data quanto previsto dall’art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1 e 2).
Nel prosieguo, il DPCM 7 agosto 2020 – come modificato dal DPCM 7 settembre 2020 – aveva previsto che, fino al 7 ottobre 2020, sull’intero territorio nazionale:
in relazione alla ripresa in presenza delle attività dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari (v. infra, successivo paragrafo), le istituzioni scolastiche continuavano a predisporre ogni misura utile all’avvio e al regolare svolgimento dell’a.s. 2020/2021, anche sulla base delle (nuove) Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, di cui all’allegato 21, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanità, con il Ministero dell’istruzione, il Ministero della salute, l’INAIL, la Fondazione Bruno Kessler, la regione Veneto e la regione Emilia-Romagna;
le attività didattiche e curriculari delle università dovevano essere svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18 – che, in particolare, delineavano il ricorso ad una didattica mista, parte in presenza e parte a distanza -, nonché sulla base del (nuovo) Protocollo per la gestione dei casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22. Le linee guida ed il protocollo si applicavno, in quanto compatibili, anche alle istituzioni AFAM.
Ancora dopo, è intervenuto il già citato D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 (L. 159/2020) che aveva prorogato al 31 gennaio 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall’art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, aveva prorogato alla stessa data quanto previsto dall’art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1, lett. a) e co. 2, lett. b).
Si sono dunque succeduti vari altri DPCM che, in particolare, considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, hanno innanzitutto progressivamente esteso il ricorso alla didattica digitale integrata nelle scuole di istruzione secondaria.
In particolare, dal 6 novembre al 3 dicembre 2020, in base al DPCM 3 novembre 2020, su tutto il territorio nazionale:
il 100% delle attività nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado si doveva svolgere tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.
Nelle regioni con un livello di rischio alto (c.d. zone rosse), il ricorso alla didattica a distanza si estendeva anche agli studenti del secondo e terzo anno di istruzione secondaria di primo grado.
Restava in ogni caso salva la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso dei laboratori o per garantire l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e, in generale, con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal DM 89/2020 (con il quale sono state adottate le Linee guida per la Didattica digitale integrata), e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione 134/2020 (relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi: v. infra), garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che erano in didattica digitale integrata;

le attività didattiche continuavano a svolgersi in presenza nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e in quelle del primo ciclo di istruzione (salvo quanto già detto per le regioni rosse), ma con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
restavano sospesi le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (tali attività erano state sospese dal 14 ottobre 2020);

Per l’università, il medesimo DPCM 3 novembre 2020 aveva stabilito che nelle c.d. zone gialle e arancioni si potevano svolgere in presenza solo le attività relative al primo anno dei corsi di studio, nonché quelle dei laboratori. Nelle c.d. zone rosse era, invece, sospesa la frequenza delle attività 
formative delle università, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza, fatta eccezione per i corsi post universitari delle professioni sanitarie, che, come in precedenza, potevano proseguire anche in presenza.

A seguito dello stesso DPCM, che aveva sospeso anche “lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private” (art.1, co. 9, lett. z)), con nota prot. 1979 del 4 novembre 2020 il Ministero dell’istruzione aveva disposto la sospensione dello svolgimento delle prove scritte della procedura straordinaria per l’immissione in ruolo di personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

In base alla medesima nota 1979/2020, le procedure del concorso per Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), proseguivano, invece, regolarmente.
Nel prosieguo, è intervenuto il D.L. 158 del 2 dicembre 2020, che ha esteso da 30 a 50 giorni il termine massimo di vigenza delle misure adottate con i DPCM adottati ai sensi del D.L. 19/2020 (art. 1, co. 1).
Tale previsione è poi stata riversata nel D.L. 172/2020 (art. 1, co. 3-bis), la cui legge di conversione (L. 6/2021: art. 1, co. 2) ha abrogato il D.L. 158/2020, facendone salvi gli effetti.

È, dunque, stato adottato il DPCM 3 dicembre 2020 – le cui disposizioni si sono applicate, in generale, fino al 15 gennaio 2021 – che, confermando l’attività didattica in presenza nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nel primo ciclo, aveva stabilito che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado dovevano garantire, a decorrere dal 7 gennaio 2021, l’attività didattica in presenza al 75% degli studenti.
Prima di tale data, l’attività didattica doveva essere svolta al 100% tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.

Nelle c.d. zone rosse, in ogni caso, l’attività didattica doveva essere svolta – come in precedenza – a distanza a cominciare dal secondo anno della scuola secondaria di primo grado.

Restava comunque confermata la possibilità di svolgere attività in presenza, anche nelle scuole secondarie di secondo grado, qualora fosse necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzasse l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Lo stesso DPCM ha altresì previsto l’istituzione presso ciascuna prefettura di un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto – e al quale partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile), delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale – per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico.

In base allo stesso DPCM, all’esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza.

Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel documento, il prefetto ne dà comunicazione al Presidente della regione, che adotta una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale.

Inoltre, aveva confermato la sospensione di viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Per l’università, lo stesso DPCM aveva confermato quanto già previsto dal DPCM 3 novembre 2020.
Successivamente, l’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, sostanzialmente modificando quanto previsto dal DPCM 3 dicembre 2020, aveva ridotto al 50%, per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021, l’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado.
Tali previsioni sono poi state superate dal D.L. 1/2021 (art. 4), il cui contenuto è stato poi riversato nel già citato D.L. 172/2020 (art. 1-quater), la cui legge di conversione (L. 6/2021: art. 1, co. 3) ha abrogato il D.L. 1/2021, facendone salvi gli effetti.
In particolare, è stata disciplinata in via legislativa la graduale ripresa dell’attività scolastica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado nel periodo dal 7 al 16 gennaio 2021, prevedendo che:
nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, su tutto il territorio nazionale, l’attività didattica delle scuole secondarie di secondo grado si doveva svolgere a distanza per il 100% della popolazione studentesca;

nei giorni dall’11 al 16 gennaio 2021, nelle c.d. zone rosse l’attività didattica delle scuole secondarie di secondo grado continuava a svolgersi a distanza per il 100% della popolazione studentesca.

nei giorni dall’11 al 16 gennaio 2021, nelle c.d. zone gialle e arancioni le scuole secondarie di secondo grado dovevano garantire l’attività didattica in presenza almeno al 50% degli studenti. La restante parte dell’attività didattica era svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.


Con riferimento a tale previsione, con nota n. 13 del 6 gennaio 2021, il Ministero dell’istruzione aveva fatto presente che “In una lettura sistematica delle disposizioni vigenti, la ripresa dell’attività in presenza per almeno il 50% della popolazione studentesca dovrà essere realizzata secondo le azioni delineate dai piani operativi derivanti dall’attività dei ‘tavoli prefettizi‘, di cui al DPCM 3 dicembre 2020, che hanno provveduto a coordinare le esigenze delle istituzioni scolastiche e dei servizi di trasporto sui territori di competenza, proprio in vista della ripresa della scuola in presenza.

Resta inteso che sono da osservarsi le eventuali diverse determinazioni più restrittive deliberate dalle Regioni e dagli Enti locali nell’esercizio delle rispettive competenze”.
A fronte di tali previsioni, alla data dell’11 gennaio 2021 l’attività didattica era stata ripresa in presenza almeno al 50% solo in 3 regioni (Toscana, Abruzzo, Valle d’Aosta), nonché nelle due province autonome di Trento (dal 7 gennaio) e di Bolzano (dal 7 gennaio e fino al 75%). Nelle altre regioni erano state adottate ordinanze che avevano rinviato la data della ripresa dell’attività didattica in presenza.
Ancora dopo, il D.L. 2/2021 (L. 29/2021) ha prorogato al 30 aprile 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2021) la possibilità di intervento con DPCM prevista dall’art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, ha prorogato alla stessa data quanto previsto dall’art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1 e 2).
Nel prosieguo, è dunque intervenuto il DPCM 14 gennaio 2021, le cui disposizioni si sono applicate dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.
In base al DPCM:
dal 18 gennaio 2021 le scuole secondarie di secondo grado dovevano adottare forme flessibili nell’organizzazione didattica in modo che, almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% degli studenti fosse garantita l’attività didattica in presenza. La rimanente parte dell’attività si doveva svolgere a distanza. Restava garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora fosse necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali;
nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nel primo ciclo la didattica continuava a svolgersi in presenza. Restava fermo l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
restavano sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento;
continuavano ad essere operativi i tavoli di coordinamento costituiti presso le prefetture;
per l’università, ferme restando le disposizioni limitative già previste per le c.d.zone rosse, per le c.d. zone gialle e arancioni era stata reintrodotta la possibilità di erogare la didattica sia in presenza sia a distanza, sulla base di piani di organizzazione della didattica predisposti dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22. Tali previsioni si applicavano anche, per quanto compatibili, alle Istituzioni AFAM, ferme restando le attività che dovevano necessariamente svolgersi in presenza.
Rispetto allo scenario delineato dal DPCM, peraltro, si erano susseguiti i provvedimenti regionali che, in termini diversi, avevano disposto un più massiccio ricorso, per le scuole, alla didattica digitale integrata.
Infine, il DPCM aveva previsto che dal 15 febbraio 2021 erano consentite le prove selettive dei concorsi pubblici nei casi in cui era prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a 30 per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico.

Su questa base, con nota del 19 gennaio 2021, il Ministero dell’istruzione aveva pubblicato le nuove date delle prove della procedura per l’immissione in ruolo del personale docente su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, che si sono svolte fra il 15 e il 19 febbraio.


Successivamente, sono stati introdotti con legge i parametri per la classificazione in zone di rischio. In particolare, il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 – le cui previsioni sono poi state riversate nel D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 (L. 29/2021: art. 1, co. 5) – inserendo il co. 16-septies nell’art. 1 del D.L. 33/2020 (L. 74/2020), ha disposto che sono denominate:

a) “Zona bianca“, le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
b) “Zona arancione“, le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;
c) “Zona rossa“, le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
d) “Zona gialla” le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c)

Nel prosieguo, è intervenuto il DPCM 2 marzo 2021, che per le attività scolastiche ha previsto ulteriori possibilità di ricorso alla didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado.


Le disposizioni si sono applicate dal 6 marzo al 6 aprile 2021, fatta eccezione per la cessazione delle limitazioni previste per le zone gialle nelle zone bianche (art. 7), che si sono applicate dal 3 marzo 2021 (art. 57).

In particolare, per le zone gialle (artt. 21) e arancione (art. 34):
– le scuole secondarie di secondo grado dovevano adottare forme flessibili nell’organizzazione didattica in modo che almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% degli studenti fosse garantita l’attività didattica in presenza. La rimanente parte dell’attività si doveva svolgere a distanza. Restava garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora fosse necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali;
– nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nel primo ciclo la didattica continuava a svolgersi in presenza, fermo restando l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Nelle zone rosse, le attività dei servizi educativi dell’infanzia erano sospese e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si dovevano svolgere esclusivamente con modalità a distanza, salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora fosse necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali (art. 43).
Tuttavia, con ordinanza del Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico poteva essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l’esenzione dell’applicazione di tali misure (art. 38, co. 2).

Il DPCM ha altresì, previsto che nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali i Presidenti delle regioni e delle province autonome adottavano misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti del COVID-19, nonché in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi fosse superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico (c.d. zone arancione scuro), gli stessi Presidenti potevano sospendere le attività dei servizi educativi per l’infanzia e disporre lo svolgimento delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado con modalità a distanza (art. 21).
Si tratta di previsioni sulle quali è poi intervenuto, con riferimento al periodo 15 marzo-6 aprile 2021, il D.L. 30/2021 (v. infra).

Infine, il DPCM ha confermato l’operatività del tavolo di coordinamento istituito presso ciascuna prefettura (art. 21) e ha confermato che restavano sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (art. 22).

Per le attività di formazione superiore, il DPCM ha confermato la possibilità, nelle zone gialle e arancioni, di erogare la didattica universitaria sia in presenza sia a distanza, sulla base di piani di organizzazione della stessa didattica predisposti dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, e di quanto previsto dagli allegati 18 e 22 (artt. 23 e 34).

Nelle zone rosse, il DPCM ha confermato che la frequenza delle attività formative e curriculari delle università era sospesa, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, potevano proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza, fermo restando il rispetto delle linee guida di cui agli allegati 18 e 22 (art. 44).

Tuttavia, con ordinanza del Ministro della salute, d’intesa con il Presidente della regione interessata, in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico poteva essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l’esenzione dell’applicazione di tali misure (art. 38, co. 2).

Tutte le previsioni si applicavano anche, per quanto compatibili, alle Istituzioni AFAM, ferme restando le attività che dovevano necessariamente svolgersi in presenza, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento che poteva acquisire il parere, per i Conservatori di musica, del Comitato territoriale di coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori (artt. 23 e 44) .

Successivamente, il già citato D.L. 30/2021, constatato l’aggravamento dell’emergenza epidemiologica, ha disposto (art. 1), per quanto qui interessa, che dal 15 marzo al 6 aprile 2021:
le misure stabilite per la zona rossa si applicavano anche nelle regioni e province autonome, individuate con ordinanza del Ministro della salute, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi era superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile;

i Presidenti delle regioni e province autonome potevano disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive, nelle province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi era superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, nonché nelle aree in cui la circolazione di varianti del virus determinava alto rischio di diffusività o induceva malattia grave.

Da ultimo, il D.L. 44/2021 ha disposto che, dal 7 al 30 aprile 2021:

continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal DPCM 2 marzo 2021, salvo diverse determinazioni recate dallo stesso D.L. (che riguardano, per quanto qui interessa, le attività nei servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole) (art. 1, co. 1);
le misure previste per le zone rosse continuano ad applicarsi nelle altre fattispecie già previste dal D.L. 30/2021 (art. 1, co. 4 e 5);
sull’intero territorio nazionale è assicurato lo svolgimento in presenza, anche nelle zone rosse, delle attività dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado.

È possibile derogare solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità (art. 2, co. 1);
è confermata, per le zone gialle e arancioni, l’attività didattica in presenza anche per gli studenti del secondo e terzo anno di scuola secondaria di primo grado.

È altresì confermato che nella scuola secondaria di secondo grado l’attività didattica in presenza deve essere garantita ad almeno il 50% e fino a un massimo del 75% degli studenti (art. 2, co. 2);
è confermato che, sull’intero territorio nazionale, è sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per garantire l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali (art. 2, co. 3).

Le misure per contrastare gli effetti del contenimento e per la ripresa delle attività in 
presenza

1. Gli interventi specifici per il mondo della scuola
I primi interventi specifici per fronteggiare l’emergenza epidemiologica nel settore dell’istruzione sono stati previsti dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9, che aveva introdotto disposizioni inerenti alla validità dell’a.s. 2019/2020 (art. 32), all’assistenza agli alunni con disabilità (art. 9), alla disciplina applicabile in relazione ai viaggi di istruzione sospesi (art. 28, co. 9), alla presa di servizio dei vincitori della procedura per l’internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole (art. 20).
Le previsioni recate dal D.L. 9/2020 sono poi state inserite, durante l’esame parlamentare, in alcuni casi con modifiche, nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18, al contempo prevedendo, nella relativa legge di conversione (L. 27/2020), l’abrogazione dello stesso D.L. 9/2020, con salvaguardia degli effetti giuridici da esso prodotti.
Nel prosieguo, sono intervenuti numerosi altri decreti-legge. In vari casi, le previsioni recate da un D.L. sono state integrate, ovvero modificate, ovvero estese all’a.s. 2020/2021, da successivi D.L. o da successive leggi, che, a loro volta, hanno introdotto nuove previsioni.
Di seguito si darà conto delle previsioni, per quanto possibile, in maniera accorpata.

In particolare:
il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 121-ter) ha previsto che, qualora le scuole del sistema nazionale d’istruzione non potevano effettuare almeno 200 giorni di lezione (previsti a regime), l’a.s. 2019-2020 conservava comunque validità. Erano del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale e per il riconoscimento dell’anzianità di servizio.
In seguito, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 91) ha previsto che le attività didattiche (relative all’a.s. o formativo 2019/2020) dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), nonché dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), erano svolte, a seguito dell’emergenza da COVID-19, con modalità a distanza. Per i medesimi percorsi, sono state fatte altresì salve la validità dello stesso anno scolastico o formativo 2019/2020, anche qualora non si fosse riusciti ad effettuare il numero minimo di ore previsto, nonché l’attribuzione delle risorse dei Fondi strutturali di investimento europei, anche qualora si fosse determinata una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi delle attività svolte;
il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 87, co. 3-ter) ha ha disposto che la valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell’attività didattica svolta a distanza nell’a.s. 2019/20, produceva gli stessi effetti della valutazione in presenza.
Tale previsione è poi stata estesa all’a.s. 2020/2021 dal D.L. 183/2020 ((L. 21/2021: art. 5, co. 3);
il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 120, co. 1-3, 5-5-bis, 6 e 7) ha incrementato di € 85 mln per il 2020 le risorse destinate all’innovazione digitale e alla didattica laboratoriale. L’incremento è stato destinato: per € 10 mln, a consentire alle scuole statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; per € 70 mln, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle medesime piattaforme, nonché alla necessaria connettività di rete; per € 5 mln a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. Le scuole potevano comunque utilizzare le risorse loro assegnate per le piattaforme e gli strumenti digitali, qualora superiori alle necessità riscontrate, anche per le altre due finalità.
Gli € 85 mln previsti dal D.L. 18/2020 sono stati ripartiti con DM 26 marzo 2020, n. 187, che ha anche disposto che, sempre per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, le somme di cui al DM 28 marzo 2019, n. 279, concernente le risorse in conto capitale per il 2019 e il 2020 destinate al Piano nazionale per la scuola digitale, erano incrementate di € 2 mln, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020 dall’art. 1, co. 62, secondo periodo, della L. 107/2015. Infine, ha previsto la predisposizione di una relazione di monitoraggio entro 3 mesi dalla data di efficacia del decreto.

Ulteriori incrementi delle risorse destinate all’innovazione digitale e alla didattica laboratoriale sono stati
 previsti:
– dal D.L. 8 aprile 2020, n. 22 (L. 41/2020: art. 2, co. 3-bis): € 2 mln per il 2020;
– dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (L. 176/2020: art. 21, co. 1-6, 6-quinquies e 7-bis):

€ 85 mln per il 2020, nonché € 2 mln per il 2021 specificamente destinati alla regione Val D’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso agli studenti meno abbienti, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete.

Per il riparto degli 85 mln previsti dal D.L. 137/2020 è intervenuto il DM 2 novembre 2020, n. 155. Qui l’allegato;

– dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art 1, co. 512): € 8,1 mln annui, dal 2021, al fine di potenziare le azioni per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso il coinvolgimento degli animatori digitali in
ciascuna istituzione scolastica;
– dal D.L. 41/2021 (art. 32): € 35 mln per il 2021 per consentire il completamento del programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

In particolare, le risorse sono destinate all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d’uso agli studenti meno abbienti, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza.
Sono altresì destinate alle istituzioni scolastiche per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata;

il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 120, co. 6-bis e 7) ha stanziato € 2 mln per il 2020 a favore delle scuole paritarie per la dotazione di piattaforme e strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza e per i dispositivi digitali individuali da mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, disponendo che le risorse dovevano essere ripartite con gli stessi criteri utilizzati per le scuole statali.
In attuazione, è intervenuto il DM 29 luglio 2020, n. 78. Qui il D.D. n. 1019 e il D.D. n. 1020 del 25 agosto 2020, con i quali sono state assegnate le risorse agli Uffici scolastici regionali;
il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 120, co. 4-7) ha autorizzato le scuole statali a sottoscrivere, per l’a.s. 2019-2020, contratti sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2020) con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia e in quelle del primo ciclo la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all’utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza.
Al riparto degli assistenti tecnici si è proceduto con il medesimo DM 26 marzo 2020, n. 187, che ha assegnato la dotazione organica aggiuntiva agli Uffici scolastici regionali.
Analoga possibilità è poi stata prevista per i mesi da settembre a dicembre 2020 – e, dunque, con contratti fino al 31 dicembre 2020 – dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (L. 77/2020: art. 230-bis, co. 1). Da ultimo, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 966-967) ha previsto la proroga dei contratti fino al 30 giugno 2021 e, al fine di assicurare stabilmente la presenza di assistenti tecnici nei medesimi ordini e gradi di scuole, ha incrementato la relativa dotazione organica di 1000 posti a decorrere dall’a.s. 2021/2022 ;
il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 121-bis) ha previsto che i soggetti vincitori della procedura selettiva per l’internalizzazione dei servizi di pulizia scolastica che non avevano potuto prendere servizio il 1o marzo 2020 a causa della chiusura della scuola di titolarità, avrebbero sottoscritto il contratto di lavoro e preso servizio dalla stessa data, provvisoriamente, presso gli ambiti territoriali degli uffici scolastici regionali.
Nel prosieguo, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 230, co. 2-ter e 2-quater) ha previsto, al fine di contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, di favorire la piena ripresa dell’attività didattica in presenza e di assicurare la continuità occupazionale e retributiva, la stipula di contratti aggiuntivi a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2020, a completamento dell’orario di servizio nella sede di titolarità, con soggetti già assunti a tempo parziale;

il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 121) ha previsto che, al fine di favorire la continuità occupazionale dei docenti già titolari di contratti di supplenza breve e saltuaria, nei periodi di chiusura o di sospensione delle attività didattiche il Ministero dell’istruzione assegnava comunque alle scuole statali le relative risorse finanziarie. Inoltre, nel limite di tali risorse, le scuole statali stipulavano contratti a tempo determinato con personale amministrativo, tecnico, ausiliario e docente provvisto di propria dotazione strumentale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, al fine di potenziare le attività didattiche a distanza;
il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 77) ha autorizzato la spesa di € 43,5 mln nel 2020 per consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione – incluse, dunque, le scuole paritarie degli enti locali – di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personale.
In attuazione, è intervenuto il DM 26 marzo 2020, n. 186 che, anzitutto, ha destinato le risorse a tutte le scuole (e non solo a quelle pubbliche) del sistema nazionale di istruzione. Ha, poi, precisato che le stesse erano riferite al “Fondo per il funzionamento finalizzato alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici”. Infine, ha previsto la predisposizione di una relazione di monitoraggio entro 3 mesi dalla data di efficacia del decreto;
il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 4-ter, co. 1) ha disposto che, per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, gli enti locali potevano fornire l’assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate in particolare al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza. Ciò, tenendo conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi. Inoltre, ha previsto ( art. 48) che durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, le pubbliche amministrazioni garantivano, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi (per quanto concerne gli alunni con disabilità, ciò riguarda anche le prestazioni rese dall’assistente all’autonomia e alla comunicazione). In seguito, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (L. 77/2020: art. 109) ha disposto che tali prestazioni potevano essere fornite anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto;
il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 73, co. 2-bis) ha disposto che, fino al 31 luglio 2020, le sedute degli organi collegiali delle scuole potevano svolgersi in videoconferenza, anche ove ciò non fosse previsto nei regolamenti interni. Successivamente, tale possibilità è stata consentita prima fino al 15 ottobre 2020 (D.L. 83/2020-L. 124/2020: art. 1, co. 3, e allegato 1, punto 16), poi fino al 31 dicembre 2020 (D.L. 125/2020: art. 3, co. 1) e, da ultimo, fino al 30 aprile 2021 (D.L. 183/2020 -L. 21/2021: art. 19 e allegato 1, punto 10);
il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 88-bis, co. 8-10) ha previsto un rimborso per i viaggi e le iniziative di istruzione sospesi, da corrispondere anche mediante un voucher di pari importo utilizzabile entro 12 mesi dall’emissione (tranne nei casi in cui il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguardasse la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria, nei quali doveva essere sempre corrisposto un rimborso). Sono stati fatti salvi, con effetto per l’a.s. 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 (giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 6/2020, che ha disposto la sospensione) dalle scuole committenti con gli organizzatori aggiudicatari, per i quali, tuttavia, le scuole possono modificare le modalità di svolgimento anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni. Successivamente, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 182, co. 3-bis, lett. a) e b)) ha esteso (da 12) a 18 mesi il periodo di validità dei voucher e ha esteso la previsione di corresponsione del rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, anche ai soggiorni di studio degli studenti del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca previsti per gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 .

A sua volta, il D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha disciplinato la regolare conclusione dell’a.s. 2019/2020, anche con riferimento agli esami di Stato, e ha dettato le prime indicazioni per l’ordinato avvio dell’a.s. 2020/2021.

In particolare, con riferimento all’a.s. 2019/2020, ha stabilito che con ordinanze del Ministro dell’istruzione si dovevano disciplinare:
i requisiti per l’ammissione alla classe successiva degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tal fine, si derogava alle previsioni relative alla frequenza minima necessaria e alla parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, ovvero alla sospensione, in sede di scrutinio finale, del giudizio.

Rimaneva comunque ferma la non ammissione in caso di sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità, ovvero l’esclusione dallo scrutinio finale. Inoltre, su richiesta delle famiglie, i dirigenti scolastici dovevano valutare la reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nell’a.s. 2019-2020 per alunni con disabilità per i quali fosse stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano educativo individualizzato (PEI) (art. 1, co. 3, lett. a), co. 4, alinea e lett. a), co. 4-ter).
In attuazione, è intervenuta l’ ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020;
i criteri generali dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/2020, che deve avvenire nel corso dell’attività didattica ordinaria dell’a.s. 2020/2021, a decorrere dal 1° settembre 2020 (art. 1, co. 2).
Al riguardo, ha disposto la già citata ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020;
i requisiti di ammissione e l’ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo.
A tal fine, si doveva prescindere, oltre che dai requisiti relativi alla frequenza e alla votazione minime necessarie, anche dai requisiti relativi alla partecipazione alle prove INVALSI (primo e secondo ciclo) e allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (secondo ciclo). Anche in tal caso, rimaneva ferma la non ammissione ove presenti sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità, ovvero l’esclusione dallo scrutinio finale. Le previsioni si dovevano applicare anche ai candidati esterni (art. 1, co. 3, lett. a), e co. 6, primo e secondo periodo);

le modalità di costituzione e di nomina delle Commissioni per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo che fossero composte da commissari interni, con presidente esterno. I risparmi così realizzati sono stati destinati per metà al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, e, per l’altra metà, al recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/2020 (art. 1, co. 3, lett. c), co. 4, alinea, e co. 9).
In attuazione , sono intervenute l’ OM 197 del 17 aprile 2020, e l’ OM 21 del 3 giugno 2020.
Il medesimo D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha disposto che le ordinanze avrebbero disciplinato altresì le modalità di svolgimento degli esami di Stato.
In particolare, ha profilato due diverse discipline, a seconda che l’attività didattica riprendesse o meno in presenza entro il 18 maggio 2020.
Con specifico riguardo all’ipotesi – poi concretizzatasi – di mancata ripresa dell’attività didattica in presenza alla data del 18 maggio 2020, per il primo ciclo ha previsto la rimodulazione dell’esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che doveva tenere conto altresì di un elaborato del candidato.
Per il secondo ciclo, ha previsto l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, anche in modalità telematica. Del colloquio dovevano costituire comunque parte le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Specifiche disposizioni riguardavano i candidati esterni, nonché i candidati provenienti da percorsi di istruzione parentale, per i quali doveva essere salvaguardata l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni (art. 1, co. 3, lett. b) e d), co. 4, lett. b), c), e d), co. 6, secondo e terzo periodo).
Quanto ai tempi, ha previsto che i candidati esterni dovevano svolgere gli esami preliminari per l’ammissione all’esame di Stato in presenza e sostenere lo stesso esame di Stato nel corso della sessione straordinaria. Qualora l’esame di Stato non si fosse concluso in tempo utile, essi, limitatamente all’a.a. 2020/2021, dovevano partecipano con riserva alle prove di ammissione ai corsi di istruzione terziaria e a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Anche i candidati provenienti da un sistema di studio estero che non avessero conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste, dovevano partecipare con riserva (art. 1, co. 7).
In attuazione, sono intervenute, per il primo ciclo, l’ ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020 e, per il secondo ciclo, l’ ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020.

Il 27 giugno 2020 è, poi, intervenuta l’ordinanza n. 41, concernente l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità per il primo e per il secondo ciclo di istruzione e degli esami integrativi e preliminari per il secondo ciclo di istruzione, nonché della sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Il medesimo D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha disposto, altresì, che le ordinanze avrebbero previsto specifiche modalità per l’adattamento di tutte le previsioni agli studenti con disabilità e a quelli con disturbi specifici dell’apprendimento, ovvero con bisogni educativi speciali, tenendo conto della disciplina a regime, nonché per gli studenti degenti in luoghi di cura o ospedali, detenuti o impossibilitati a lasciare il domicilio o con specifiche condizioni di salute, con particolare riferimento all’immunodepressione (art. 1, co. 3, lett. d), co. 4, lett. c), co. 5).
Al riguardo, hanno disposto le già citate ordinanze 9, 10 e 11/2020.
Inoltre, sempre con riguardo all’a.s. 2019/2020, lo stesso D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha previsto che:
i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, erano sospesi fino al termine dell’a.s. (dunque, fino al 31 agosto 2020) (art. 2, co. 6);
le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici previste nel caso di reiterazione del periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo (art. 1, co. 119, L. 107/2015), qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, dovevano essere sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione (art. 2, co. 5).
In relazione all’a.s. 2020/2021, il D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha disposto che, con ordinanze del Ministro dell’istruzione, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si doveva procedere, in particolare:
ad adattare e modificare le procedure e i tempi di immissione in ruolo, da concludere comunque entro il 20 settembre 2020, nonché le procedure e i tempi relativi a utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine del 31 agosto previsto per la conclusione delle stesse. Rimaneva comunque fermo il vincolo di permanenza quinquennale sulla sede (art. 2, co. 1, alinea e lett. b));
a definire la data di inizio delle lezioni, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, anche tenendo conto dell’eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell’a.s. (art. 2, co. 1, alinea e lett. a)).
Nella seduta del 22 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri – non essendo intervenuta l’intesa entro 30 giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l’oggetto era stato posto all’ordine del giorno – ha approvato, a norma dell’art. 3, co. 3, del d.lgs. 281/1997, una deliberazione motivata che ha autorizzato il Ministro dell’istruzione ad adottare l’ordinanza in questione. E’, conseguentemente, intervenuta l’ ordinanza n. 69 del 23 luglio 2020, in base alla quale le lezioni dell’a.s. 2020/2021 nell’intero territorio nazionale potevano avere inizio a decorrere dal 14 settembre 2020. Le regioni dovevano adottare le restanti determinazioni in materia di calendario scolastico, fermo restando che allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni;
all’eventuale conferma dei libri di testo adottati per l’a.s. 2019/2020 (art. 2, co. 1, alinea e lett. d)). In attuazione, è intervenuta l’ ordinanza n. 17 del 22 maggio 2020;
a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi (art. 2, co. 1, alinea e lett. d-bis).

In attuazione, è intervenuta l’ordinanza n. 134 del 9 ottobre 2020. Infine, il D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha previsto che:
in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, il personale docente doveva assicurare comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza e che, fermo restando ciò, le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici, nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, potevano svolgersi nelle modalità del lavoro agile (art. 2, co. 3);
fino al 31 dicembre 2020, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, sindaci e presidenti delle province e delle città metropolitane operavano con i poteri dei commissari straordinari (art. 7-ter). Tale possibilità è poi stata estesa fino al 31 dicembre 2021 dalla L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 812).
Inoltre, oltre a quanto già detto:
il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 231-bis) ha previsto che, con ordinanza del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, potevano essere adottate misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali a derogare, nei soli casi necessari, al numero minimo e massimo di alunni per classe, e ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni e fino al termine delle stesse . A tal fine si utilizzano le risorse del Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione al fine di contenere, nelle scuole statali, il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’a.s. 2020/2021, con uno stanziamento iniziale di € 377,6 mln nel 2020 ed € 600 mln nel 2021.
In attuazione, è intervenuta l’ OM 83 del 5 agosto 2020 che ha disposto che i dirigenti preposti agli USR, previa acquisizione e valutazione delle motivate istanze dei dirigenti scolastici, e nelle situazioni ove non fosse possibile procedere diversamente, potevano derogare, nel limite delle risorse, al numero minimo e massimo di alunni per classe. A tal fine, gli stessi dirigenti attivavano, per il solo a.s. 2020/2021, con loro decreti, ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA, con priorità per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo, con particolare riferimento alla scuola primaria; in subordine, per la scuola secondaria di secondo grado. Ha, altresì, disposto che le risorse dovevano essere ripartite tra gli USR con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per il 50% sulla base del numero degli alunni presenti al sistema informativo del Ministero e, per il rimanente 50%, proporzionalmente sulla base delle richieste avanzate dagli USR. I posti relativi ai contratti così attivati hanno durata fino al termine delle lezioni.
Nel prosieguo, il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (L. 126/2020: art. 32, co. 1, 2, 3, 5) ha incrementato il Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 di € 400 mln nel 2020 e di € 600 mln nel 2021. In particolare, di tali risorse aggiuntive:
1) € 32 mln nel 2020 ed € 48 mln nel 2021, sono stati destinati: al trasferimento di risorse agli enti locali competenti in materia di edilizia scolastica, ai fini dell’acquisizione – in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee – di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’a.s. 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche; alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunità, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attività didattica ad attività ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo.
Con D.I. 28 agosto 2020, n. 109, è stato stabilito che le risorse destinate all’ acquisizione in affitto o con altre modalità, incluso l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’a.s. 2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche, erano € 70 mln, di cui € 29 mln nel 2020 e € 41 mln nel 2021, e che le stesse erano assegnate prioritariamente agli affitti e alle spese di conduzione e di adeguamento degli spazi locati alle esigenze didattiche, a seguito di verifica con gli Uffici scolastici regionali e previa rilevazione degli effettivi fabbisogni con avviso pubblico. Le risorse destinate agli uffici scolastici regionali, per il sostegno finanziario ai patti di comunità, erano pari a € 3 mln nel 2020 ed € 7 mln nel 2021;
2) € 368 mln nel 2020 ed € 552 mln nel 2021, sono stati destinati: al potenziamento delle misure previste dall’art. 231-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), consentendo, fra l’altro, la sostituzione del personale così

assunto dal primo giorno di assenza; all’autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario nei mesi di agosto e settembre 2020 da parte del personale degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell’a.s. 2020/2021 e all’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (art. 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018), anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche.
Con lo stesso D.I. 28 agosto 2020, n. 109, è stato stabilito che: € 363 mln nel 2020 e € 552 mln nel 2021 eranodestinati al potenziamento delle misure previste dall’art. 231-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020); € 0,2 mln erano destinati all’autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell’a.s. 2020/2021; € 4,8 mln all’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale delle istituzioni scolastiche impegnato nelle operazioni di avvio dell’a.s. 2020/2021;
il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 231, co. 1-5, 9, 10, 11 e 12) ha incrementato di € 331 mln per il 2020 il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche per interventi volti a garantire nelle stesse scuole statali lo svolgimento dell’a.s. 2020/2021 in condizioni di sicurezza e in modo adeguato alla situazione epidemiologica. Le risorse dovevano essere destinate, tra l’altro, a: acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la didattica a distanza e per l’assistenza medico- sanitaria e psicologica; acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l’igiene individuale e degli ambienti; interventi in favore della didattica per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali; acquisto e messa a disposizione di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettività di rete per la fruizione della didattica a distanza; acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi; adattamento degli spazi interni ed esterni (art. 231, co. 1-5, 9, 10, 11 e 12).
Successivamente, per il perseguimento di alcune delle stesse finalità, il D.L. 41/2021 (art. 31, co. 1-3) ha incrementato il medesimo Fondo di € 150 mln per il 2021;
il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 231, co. 6, 7, 8, 10, 11 e 12) ha autorizzato la spesa di € 39,23 mln per il 2020 da destinare alle scuole statali e paritarie per interventi volti a garantire lo svolgimento degli esami di Stato dell’a.s. 2019/2020 in condizioni di sicurezza, assicurando interventi di pulizia degli ambienti scolastici e acquisto di dispositivi di protezione individuale (art. 231, co. 6, 7, 8, 10, 11 e 12). Per le medesime finalità, ha stanziato (art. 231, co. 7-bis), sempre per il 2020, ulteriori € 2 mln da trasferire alla regione autonoma Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza;
il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 233, co. 1, 2 e 5) ha incrementato di € 15 mln per il 2020 il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni, stabilendo che al riparto dello stesso, solo per l’anno 2020, si sarebbe provveduto anche nelle more dell’adozione del Piano di azione nazionale;
il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 233, co. 3, 4 e 5) ha autorizzato la spesa di € 165 mln per il 2020 a favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi per l’infanzia e delle scuole per l’infanzia non statali, e una spesa complessiva di € 120 mln per le scuole primarie e secondarie paritarie, quale sostegno economico a fronte della riduzione o del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in presenza;
Con DM 118 dell’8 settembre 2020 sono stati definiti criteri e parametri per la ripartizione delle risorse destinate al sostegno economico alle scuole paritarie primarie e secondarie. Qui il D.D. 1131 e il D.D. 1132 del 14 settembre 2020, con i quali sono state assegnate le risorse agli Uffici scolastici regionali.
Con DM 119 dell’8 settembre 2020 sono stati definiti criteri e parametri per la ripartizione delle risorse destinate ai soggetti gestori dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia paritarie. Qui il D.D. 1136 e il D.D. 1137 del 15 settembre 2020, con i quali sono state assegnate le risorse agli Uffici scolastici regionali;

il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 232) ha introdotto varie novità in materia di edilizia scolastica, finalizzate, in particolare, a semplificare le procedure di autorizzazione e di pagamento degli interventi, a garantire liquidità agli enti locali e alle imprese impegnate nella realizzazione dei lavori, a velocizzare l’esecuzione di interventi durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, a incrementare di € 30 mln per il 2020 il “fondo per le emergenze” di cui al Fondo unico per l’edilizia scolastica. Specifiche disposizioni hanno riguardato gli interventi finanziati con i c.d. “mutui BEI” e quelli connessi alla realizzazione di scuole innovative.
Successivamente, il D.L. 83/2020 (L. 124/2020: art. 1, co. 3, e allegato 1, punto 34), il D.L. 125/2020 (L. 159/2020: art. 1, co. 3, lett. a) e il D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 19 e allegato 1, punto 31) hanno disposto l’applicazione, da ultimo fino al 30 aprile 2021, delle previsioni volte a velocizzare l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica e a semplificare le procedure di pagamento degli stessi.
Inoltre, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 811) ha incrementato lo stesso “fondo per le emergenze” di € 1 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Per il riparto dei 30 milioni di euro è stato adottato il DM 77 del 29 luglio 2020. Qui la tabella con la ripartizione tra province, città metropolitane e comuni.
il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (L. 120/2020: art. 8, co. 8) ha disposto che, fino alla scadenza dello stato di emergenza epidemiologica, il Commissario straordinario per l’emergenza da COVID-19 procede all’acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché di ogni necessario bene strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a garantire l’ordinato avvio dell’a.s. 2020-2021, nonché a contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali;
il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 32-bis, co. 1-3) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione un Fondo – con una dotazione di € 3 mln nel 2020 ed € 6 mln nel 2021 – destinato agli enti locali per affitto di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche, nonché per il noleggio di strutture temporanee. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante ricorso alle risorse destinate alla realizzazione di scuole innovative, scuole e poli scolastici innovativi nelle aree interne, poli per l’infanzia innovativi. Inoltre, ha destinato agli enti locali un importo pari a € 10 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021, nonché € 5 mln disponibili in conto residui, per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione (art. 32-bis, co. 1- 3).
In attuazione, è intervenuto il DM 1 del 4 gennaio 2021, che ha definito i criteri per l’assegnazione delle risorse agli enti locali;
il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 32, co. 6-bis e 6-ter) ha previsto che per l’a.s. 2020/2021 gli enti locali: possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche anche in assenza delle certificazioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, dopo una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell’ente locale, dai Vigili del fuoco e dalla ASL, purché siano comunque rispettate le norme sulla sicurezza sul lavoro; possono stipulare contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle scuole anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla L. 392/1978;
il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 26, co. 1-ter) ha autorizzato la spesa di € 54 mln per il 2020, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, e ATA delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione ad alcune condizioni di rischio per la salute. Inoltre, ha autorizzato la spesa di € 1,5 mln per il 2020, al fine di garantire la sostituzione del medesimo personale che usufruisse dei congedi in corrispondenza della quarantena prevista per un figlio convivente minore di 14 anni in caso di contagio (art. 21-bis, co. 8). Tale seconda autorizzazione di spesa è stata poi elevata a € 4 mln dal D.L. 137/2020 (L. 176/2020: art. 22), a seguito dell’estensione dell’ambito di applicazione anche al caso

in cui la suddetta ipotesi riguardasse un figlio minore di anni 16, nonché al caso in cui fosse stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16. Inoltre, lo stesso D.L. 137/2020, inglobando (art. 22-bis) una ulteriore previsione originariamente recata dal D.L. 149/2020 (art. 13), ha autorizzato la spesa di € 2,4 mln per il 2020 per la sostituzione del personale docente, educativo e ATA che, in corrispondenza della sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado prevista dal DPCM 3 novembre 2020 nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (v. ante), non potendo svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, usufruisse della facoltà di astenersi dal lavoro, ovvero che fosse genitore di figli con disabilità grave, iscritti a scuole di ogni ordine e grado le cui attività in presenza fossero state sospese ai sensi dei DPCM 24 ottobre 2020 e 3 novembre 2020.
Da ultimo, il D.L. 30/2021 (art. 2, co. 9) ha autorizzato la spesa di € 10,2 mln per il 2021 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, ATA che: avendo figli minori di 14 anni, usufruisce dei congedi – previsti dallo stesso art. 2 – per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, ovvero dell’infezione da Covid- 19 del figlio, ovvero della quarantena del figlio; indipendentemente dall’età, sia genitore di figli con disabilità grave, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o che siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura; sia genitore di figli fra 14 e 16 anni;
il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 32, co. 4 e 6-quater) ha previsto che per l’a.s. 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalità di lavoro agile, tranne nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell’emergenza epidemiologica. Al contempo, ha previsto che il personale docente e ATA assunto con contratti a tempo determinato nell’a.s. 2020/2021, in caso di sospensione delle attività didattiche, può assicurare le relative prestazioni con le modalità di lavoro agile. A supporto dell’erogazione di tali prestazioni, le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di € 10 mln.
Al riguardo, si veda l’ipotesi di contratto sulla didattica digitale integrata e la conseguente nota operativa del Ministero dell’istruzione prot. 2002 del 9 novembre 2020;
il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 34) ha incrementato di € 580 mln per il 2020 il Fondo per le emergenze nazionali (art. 44 del d.lgs. 1/2018) da destinare, per € 500 mln, alle attività di acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché dei beni strumentali, compresi gli arredi scolastici, per garantire l’ordinato avvio dell’a.s. 2020/2021 e contenere e contrastare l’eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali;
il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 39, co. 1-bis) ha autorizzato i comuni a finanziare i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di € 150 mln e nel limite, per ciascun comune, del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019, attraverso le risorse del fondo per assicurare l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell’interno 24 luglio 2020.
Nel prosieguo, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 790) ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione di € 150 mln per il 2021, al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto scolastico nei comuni in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Inoltre, ha istituito nello stesso stato di previsione un ulteriore fondo (art. 1, co. 816), con una dotazione di € 200 mln per il 2021, finalizzato a consentire l’erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti;
il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 32, co. 6) ha prorogato (dal 30 settembre 2020) al 30 settembre 2021 il termine di validità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, approvate negli anni dal 2012 al

2017. Il termine di validità è poi stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2022 dal D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 5-bis);
il D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 48-bis) ha previsto che, per l’a.s. 2020/2021, la maggiore spesa rispetto al 2019 sostenuta dai comuni e dalle unioni di comuni per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con il personale educativo, scolastico e ausiliario non si computa nel calcolo del limite finanziario per le forme di lavoro flessibile;
il D.L. 137/2020 (L.176/2020: art. 21, co. 6-bis-6-quinquie), oltre a quanto già detto, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione il fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione, per il 2021, di € 5,5 mln. Il fondo è destinato esclusivamente all’attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza, per il recupero degli insegnamenti curricolari, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell’attività didattica in forma integrata ovvero a distanza. Esso deve essere ripartito tra le scuole del primo ciclo con uno svantaggio maggiore nei livelli di apprendimento.
A sua volta, il D.L. 41/2021 (art. 31, co. 6) ha incrementato di € 150 mln per il 2021 il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi. L’incremento è finalizzato a supportare le scuole nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle competenze disciplinari, nonché a promuovere il recupero della socialità, della proattività e della vita di gruppo degli studenti.
Le attività in questione possono essere svolte anche nel periodo che intercorre fra la fine delle lezioni dell’a.s. 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’a.s. 2021/2022;
la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 504-506), oltre a quanto già detto, ha destinato alle scuole statali e paritarie sede di esame di Stato per il 2021 € 30 mln e ha affidato ad ordinanze del Ministro dell’istruzione la possibilità di adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento dei medesimi esami, anche fra quelli già adottati per l’a.s. 2019/2020 a seguito del D.L. 22/2020 (L. 41/2020).
In attuazione sono intervenute:
– l’OM 52 del 3 marzo 2021, relativa all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
In base alla stessa, per l’ammissione all’esame occorre aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica, e non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione allo stesso esame. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione .
L’esame – che si svolgerà in presenza (fatte salve disposizioni diverse connesse all’andamento della situazione epidemiologica) nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021 – prevede una prova orale, condotta a partire dalla discussione di un elaborato su una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio. L’elaborato deve essere trasmesso da ciascun alunno al consiglio di classe entro il 7 giugno. I docenti devono essere a disposizione degli alunni durante la realizzazione degli elaborati.
L’elaborato può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico pratica o strumentale per gli alunni che frequentano i percorsi a indirizzo musicale, e può coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.
Nel corso della prova orale devono essere accertati i livelli di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze in educazione civica.
La valutazione finale è espressa con votazione in decimi. Per il conseguimento del diploma è richiesta una valutazione di almeno sei decimi. E’ possibile ottenere la lode;
-l’OM 53 del 3 marzo 2021, relativa all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (qui gli allegati C/1, C/2 e C/3 – relativi alle materie caratterizzanti oggetto dell’elaborato dell’esame di Stato, rispettivamente nei licei, negli istituti tecnici e negli istituti professionali -, l’allegato A – relativo alle tabelle di conversione dei crediti per

il terzo e quarto anno e per l’assegnazione del credito del quinto anno – e l’allegato B, recante la griglia di valutazione della prova orale).
In base alla stessa, l’ammissione dei candidati è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, che valuta le deroghe rispetto al requisito di frequenza per i tre quarti dell’orario individuale, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. La partecipazione alle prove nazionali Invalsi e la partecipazione per il monte orario minimo previsto a regime ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) non costituiscono requisito di accesso.
La sessione di esame – che si svolgerà in presenza (fatte salve disposizioni diverse connesse all’andamento della situazione epidemiologica) – avrà inizio il 16 giugno.
L’esame prevede un colloquio orale – la cui durata indicativa è di 60 minuti – che parte dalla discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti, che potranno essere integrate anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai PCTO o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile. Il consiglio di classe indica anche docenti di riferimento per il supporto nella redazione dell’elaborato, che deve essere trasmesso dal candidato entro il 31 maggio.
Dopo la discussione dell’elaborato, il colloquio prosegue con la discussione di un testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, con l’analisi di materiali predisposti dalla commissione, con l’esposizione dell’esperienza svolta durante i PCTO. Nel corso del colloquio il candidato deve dimostrare di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. Inoltre, deve dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste nell’ambito dell’educazione civica.
Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Per il colloquio possono essere assegnati fino a 40 punti.
La valutazione finale è espressa in centesimi. Per il conseguimento del diploma è richiesta una valutazione di almeno sessanta centesimi. E’possibile ottenere la lode.
I candidati esterni svolgono l’esame preliminare di norma nel mese di maggio, e comunque non oltre il termine delle lezioni.
In entrambe le ordinanze, specifiche disposizioni riguardano gli studenti con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e con altri bisogni educativi speciali.
-l’ OM 54 del 3 marzo 2021, relativa alle modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. In particolare, si prevede che le commissioni – costituite una ogni due classi – sono presiedute da un presidente esterno e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi.
L’attività conoscitiva e di indirizzo svolta dalla VII Commissione della Camera
La VII Commissione della Camera:
il 13 maggio 2020 ha svolto l’audizione del Ministro dell’istruzione on. Lucia Azzolina sulle iniziative per fronteggiare l’emergenza epidemiologica. L’audizione si è conclusa con la replica il 19 maggio 2020;
il 9 giugno 2020 ha svolto l’audizione del prof. Patrizio Bianchi, coordinatore del Comitato degli esperti istituito presso il Ministero dell’istruzione con DM 21 aprile 2020, n. 203, con il compito di presentare proposte per la scuola con riferimento all’emergenza sanitaria in atto e al miglioramento del sistema di istruzione nazionale. Qui le slide presentate nel corso dell’audizione.

Qui il Rapporto finale del Comitato di esperti;

il 10 giugno 2020 ha svolto l’audizione del prof. Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico istituito presso il dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio, sulle modalità di ripresa delle attività didattiche nel successivo anno scolastico. Qui le slide presentate nel corso dell’audizione;

iIl 29 luglio 2020 la VII Commissione della Camera ha svolto l’audizione del dott. Domenico Arcuri, Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, in materia di avvio dell’a.s. 2020/21 e di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica nelle scuole;
il 27 agosto 2020 ha nuovamente audito il prof. Agostino Miozzo sulle valutazioni del Comitato tecnico-scientifico in merito alle prospettive per la ripresa delle attività scolastiche;
il 23 settembre 2020, nell’ambito delle attività attraverso cui il Parlamento partecipa all’elaborazione, da parte del Governo, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), strumento attraverso il quale il Paese avrà accesso alle risorse del programmaNext Generation EU, ha svolto un’audizione informale sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund del Ministro dell’Istruzione on. Lucia Azzolina.
Nel medesimo contesto, la VII Commissione, nella seduta del 29 settembre 2020, esaminato lo schema di relazione all’Assemblea sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund deliberato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 23 settembre 2020 e tenuto conto della proposta di Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvata dal Comitato interministeriale per gli affari europei e trasmessa dal Governo alle Camere il 15 settembre 2020, ha valutato favorevolmente lo schema di relazione, formulando alcuni rilievi.
I rilievi sono stati ripresi nella relazione all’Assemblea approvata dalla V Commissione il 12 ottobre 2020.
A sua volta, l’Assemblea, nella seduta del 13 ottobre 2020, al termine dell’esame della relazione della V Commissione (DOC XVI, N. 4) ha approvato la risoluzione 6-00138 che ha impegnato il Governo, per quanto qui interessa, a dare attuazione alle indicazioni contenute nella stessa relazione, inclusiva dei rilievi formulati dalle Commissioni permanenti.
l’11 novembre 2020 ha svolto una audizione informale sugli effetti dell’epidemia di Covid-19 sul sistema di istruzione, di: Maria Rita Calvosa, direttrice dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria (qui, qui, qui e qui le memorie presentate); Rocco Pinneri, direttore dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio; Stefano Suraniti, direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia (qui la memoria presentata); Antonella Tozza, direttrice dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo (qui la memoria presentata); Stefano Versari, direttore dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna (qui la memoria presentata).
il 17 novembre 2020 ha svolto una audizione informale sugli effetti dell’epidemia di Covid-19 sul sistema di istruzione di rappresentanti del Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (qui la memoria presentata) e del Forum nazionale delle associazioni studentesche (qui la memoria presentata);
il 2 dicembre 2020 ha nuovamente audito il dottor Agostino Miozzo, sulle valutazioni del CTS in merito alle prospettive per la ripresa delle attività didattiche in presenza (qui e qui i documenti acquisiti);
il 9 dicembre 2020 ha svolto una audizione informale sugli effetti dell’epidemia di Covid-19 sul sistema di istruzione, di Giovanni Biondi, Presidente dell’INDIRE (qui la memoria presentata), Augusta Celada, direttrice dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia (qui, qui e qui la memoria presentata), Fabrizio Manca, direttore dell’Ufficio scolastico regionale per il Piemonte (qui, qui, qui e qui la memoria presentata) e di rappresentanti delle associazioni di studenti Schools for future e Studenti Presenti (qui la memoria presentata);

2. Gli interventi specifici per il mondo dell’università e delle istituzioni AFAM
I primi interventi specifici per fronteggiare l’emergenza epidemiologica nel settore della formazione superiore sono stati previsti dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (L. 27/2020), che ha inteso garantire i docenti, i ricercatori e gli studenti universitari da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione delle attività didattiche in presenza. L’efficacia di alcune sue previsioni è poi stata in parte prorogata, in parte stabilizzata successivamente. Anche in tal caso, nel prosieguo, le previsioni saranno esposte, per quanto possibile, in maniera accorpata.
In particolare:
il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 101, co. 1) ha previsto – in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo – che la data ultima per lo svolgimento dell’ultima sessione delle prove finali dell’anno accademico 2018/2019 per il conseguimento del titolo di studio era il 15 giugno 2020. Ha disposto, inoltre, che era conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle stesse prove.
Tali previsioni sono state replicate dal D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 6, co. 7-bis), che, in particolare, ha fissato al 15 giugno 2021 la data ultima per lo svolgimento dell’ultima sessione delle prove finali dell’a.a. 2019/2020 per il conseguimento del titolo di studio;
il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 101, co. 5) ha previsto che le attività formative svolte con modalità a distanza erano valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU), previa attività di verifica dell’apprendimento, nonché ai fini dell’attestazione della frequenza obbligatoria.
L’efficacia di quest’ultima previsione era stata poi estesa, in un primo momento, fino al 15 ottobre 2020 dal D.L. 83/2020 (L. 124/2020: art. 1, co. 3, e allegato, numero 18).
In seguito, il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (L. 126/2020: art. 33, co. 1, lett. b)) ha disposto l’equiparazione a tutti gli effetti, a regime, delle attività formative e di servizio agli studenti svolte nel sistema terziario con modalità a distanza a quelle svolte in presenza, stabilizzando la validità delle disposizioni introdotte dal D.L. 18/2020;
il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 101, co. 2-4) ha previsto che le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell’apprendimento, svolte o erogate con modalità a distanza, erano computate ai fini dell’assolvimento dei compiti dei professori e ricercatori di ruolo, ed erano valutabili ai fini dell’attribuzione degli scatti biennali, nonché ai fini della valutazione per l’attribuzione della classe stipendiale successiva. Esse erano computate anche ai fini della valutazione dell’attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di tipo A (ai fini della proroga del contratto) e della valutazione per il passaggio dei ricercatori a tempo determinato di tipo B al ruolo di professore associato, nonché ai fini dell’assolvimento degli obblighi derivanti daicontratti di insegnamento (art. 101, co. 2-4,).
Anche l’efficacia di tali previsioni – estesa, in un primo momento, fino al 15 ottobre 2020 dal D.L. 83/2020 (L. 124/2020: art. 1, co. 3, e allegato, numero 18) – è stata successivamente stabilizzata dal D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 33, co. 1, lett. b));
il 16 marzo 2021 ha svolto l’audizione del Ministro dell’istruzione, prof. Patrizio Bianchi, sui contenuti della Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 2021: Doc. XXVII, n. 18);
il 23 marzo 2021, concludendo l’esame del PNRR, ha approvato un parere favorevole con osservazioni.

il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 101, co. 6-ter) ha previsto che, per la valutazione finalizzata al passaggio dei ricercatori di tipo B al ruolo di professore associato le Commissioni valutatrici tenevano conto delle limitazioni all’attività di ricerca scientifica derivanti dallo stato di emergenza (art. 101, co. 6-ter).
L’efficacia di tale previsione è poi stata estesa in un primo momento fino al 15 ottobre 2020 dal D.L. 83/2020 (L. 124/2020: art. 1, co. 3, e allegato, numero 18), successivamente fino al 31 dicembre 2020 dal D.L. 125/2020 (L. 159/2020: art. 1, co. 3, lett. b), numero 2) e, da ultimo, fino al 30 aprile 2021 dal D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 19 e allegato 1, n. 14);
il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 101, co. 7) ha previsto che si applicavano anche alle Istituzioni AFAM, in quanto compatibili, le disposizioni finalizzate a garantire gli studenti e i docenti universitari da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche.
Anche l’efficacia di tale previsione è stata estesa, in un primo momento, fino al 15 ottobre 2020 dal D.L. 83/2020 (L. 124/2020: art. 1, co. 3, e allegato, numero 18), e successivamente stabilizzata dal D.L. 104/2020 (L. 126/2020: art. 33, co. 1, lett. b));
il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 101, co. 6) ha differito vari termini relativi alla procedura per l’acquisizione dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) per le tornate 2018-2020 e 2020-2022. Ulteriori differimenti dei termini sono stati poi operati dal D.L. 22/2020 (L. 41/2020: art. 7-bis), che ha anche istituito un VI quadrimestre nella tornata di abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, e, da ultimo, dal D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 6, co. 6 e 6-bis), che ha anche differito un termine relativo alla tornata 2021/2023;
il D.L. 18/2020 (L. 27/2020: art. 100, co. 1) ha istituito, per il 2020, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca (MUR), il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema delle università, anche non statali legalmente riconosciute, delle istituzioni AFAM (nonché degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR), con una dotazione pari a € 50 mln, disponendo che delle risorse potevano beneficiare anche i collegi universitari di merito accreditati.
Successivamente, il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, co. 1) ha previsto un incremento di € 62 mln per il 2020 del Fondo, da utilizzare prioritariamente per iniziative a sostegno degli studenti che necessitassero di servizi o strumenti per l’accesso alla ricerca o alla didattica a distanza.
In attuazione, è intervenuto il DM 294 del 14 luglio 2020 che ha operato la seguente ripartizione: € 75 mln alle università statali, di cui € 30 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 45 mln per le finalità del D.L. 34/2020; € 7 mln alle università non statali, di cui € 3 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 4 mln per le finalità del D.L. 34/2020 ( L. 77/2020); € 8 mln alle Istituzioni AFAM statali, di cui € 3.350.000 per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 4.450.000 per le finalità del D.L. 34/2020; € 1 mln alle Istituzioni AFAM non statali, di cui € 450.000 per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 550.000 per le finalità del D.L. 34/2020; € 3 mln ai collegi universitari di merito accreditati, di cui € 2 mln le finalità del D.L. 18/2020 ed € 1 per le finalità del D.L. 34/2020; € 18 mln agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di cui € 11 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 7 mln per le finalità del D.L. 34/2020.
Nel prosieguo, la L. di bilancio 2021 ( L. 178/2020: art. 1, co. 525) ha assegnato al Fondo, per il 2021, € 34,5 mln.
Da ultimo, il D.L. 41/2021 (art. 33) ha incrementato il Fondo, per il 2021, di € 78,5 mln. In particolare, l’incremento è destinato all’acquisto di dispositivi digitali per gli studenti, ovvero per piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica;
il D.L. 22/2020 (L. 41/2020: art. 6, co. 2) ha previsto che con decreti del Ministro dell’università e della ricerca potevano essere individuate, fra l’altro, modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste nell’ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio (art. 6, co. 2).

In attuazione, è intervenuto il DM 29 aprile 2020, n. 58 recante la definizione delle modalità di svolgimento delle attività pratiche e laboratoriali obbligatorie e necessarie per il conseguimento dei titoli di studio universitari;
il D.L. 22/2020 (L. 41/2020: art. 7) ha previsto che le procedure elettorali degli organi di università e istituzioni AFAM erano sospese fino al 30 giugno 2020 e che gli organi in carica proseguono nell’incarico fino al subentro dei nuovi organi.
Successivamente, il D.L. 83/2020 (L. 124/2020: art. 1, co. 3 e allegato, numero 24), il D.L. 125/2020 (L. 159/2020: art. 1, co. 3, lett. a)), e il D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 19 e allegato 1, n. 20) hanno prorogato, prima al 15 ottobre 2020, poi al 31 dicembre 2020 e, da ultimo, al 30 aprile 2021, l’efficacia di alcune previsioni finalizzate a garantire la continuità degli organi monocratici delle università qualora si determini un caso di impedimento alla prosecuzione nell’incarico;
il D.L. 22/2020 (L. 41/2020: art. 7-quater) ha previsto che la data ultima per lo svolgimento dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio dell’a.a. 2018/2019 nelle istituzioni AFAM era fissata al 31 luglio 2020. Con riferimento al conseguimento del titolo di studio relativo all’a.a. 2019/2020, invece, il D.L. 183/2020 (L. 21/2020: art. 6, co. 7-bis) ha fissato il termine al 15 giugno 2021 .
Al riguardo, si ricorda che, a seguito di quanto previsto dall’art. 1, co. 1, lett. n), del DPCM 26 aprile 2020, e della conseguente richiesta di adozione di specifiche disposizioni presentata dalle Conferenze nazionali dei direttori e presidenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori delle industrie artistiche con nota 11 maggio 2020, con DM 112 del 26 maggio 2020 erano state indicate le modalità di svolgimento dell’attività didattica in presenza presso le Istituzioni AFAM durante l’emergenza epidemiologica.
Nel prosieguo, a seguito di quanto previsto dal DPCM 3 dicembre 2020, il DM 112/2020 è stato sostituito dal DM 1951 del 13 gennaio 2021 che ha precisato che “I riferimenti al d.P.C.M. 3 dicembre 2020 si intendono riferiti a ogni successivo d.P.C.M. che integri o sostituisca il d.P.C.M. 3 dicembre 2020”.
il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, co. 3) ha previsto, per il 2020, un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 165 mln e un incremento del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di € 8 mln, allo scopo di ampliare il numero degli studenti beneficiari dell’esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
In attuazione, è intervenuto, anzitutto, il DM 234 del 26 giugno 2020 che ha disposto che le università statali provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale per l’ a.a. 2020/2021:
a) all’ esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 20.000. Al finanziamento di tale misura sono stati destinati € 50 mln;
b) ad incrementare l’entità dell’ esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000. Al finanziamento di tale misura sono stati destinati € 65 mln;
c) a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti. Al finanziamento di tale misura sono stati destinati € 50 mln.
Ai fini dell’erogazione delle risorse disponibili, le università eranotenute a comunicare entro il 15 novembre 2020 i dati parziali e, entro il 15 marzo 2021, i dati definitivi, necessari ai fini dell’erogazione di una prima quota e delle restanti risorse.
Qui il riparto.
Successivamente, è intervenuto il DM 295 del 14 luglio 2020 che ha disposto che le istituzioni AFAM statali provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, per l’a.a. 2020/2021:
a) all’esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE sia non superiore a € 20.000. Al finanziamento di tale misura sono stati destinati € 2,5 mln;
b) ad incrementare l’entità dell’esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000. Al finanziamento di tale misura sono stati destinati € 3 mln della contribuzione studentesca relativa agli studenti esonerati
parzialmente per l’a.a. 2020/2021;
c) a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti. Al finanziamento di tale misura sono stati destinati € 2,5 mln.
Ai fini dell’erogazione delle risorse disponibili, le università erano tenute a comunicare entro il 15 novembre 2020 i dati parziali e, entro il 15 marzo 2021, i dati definitivi, necessari ai fini dell’erogazione di una prima quota e delle restanti risorse.
Qui il riparto.
Successivamente, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 518) ha confermato, a decorrere dal 2021, l’incremento del FFO € 165 mln annui e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM statali di € 8 mln annui, al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell’esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale;
il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, co. 4) ha incrementato il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio di € 40 mln per il 2020.
Successivamente, la L. di bilancio 2021 (L. 178/2020: art. 1, co. 519) ha incrementato il Fondo di € 70 mln annui dal 2021;
il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 29, co. 1-bis ha destinato € 20 mln del complessivo incremento del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione al rimborso, fino al 31 luglio 2020, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti appartenenti ad un nucleo familiare con ISEE fino a € 15.000, residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato. In attuazione, è intervenuto il DM 57 del 14 gennaio 2021.
Successivamente, la più volte citata L. di bilancio 2021 (art. 1, co. 526-527) ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca un Fondo, con una dotazione di € 15 mln per il 2021, destinato agli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore ad € 20.000, che siano residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato;
il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 182, co. 1-bis e 1-ter) ha riconosciuto per il 2020 ad alcune categorie di studenti iscritti ai corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione, nel limite di spesa di € 10 mln, la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l’ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, in musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si dovevano svolgere in essi;
il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, co. 5) ha previsto che i dottorandi di ricerca titolari di borse di studio che terminavano il percorso di dottorato nell’a.a. 2019/2020 potevano chiedere una proroga di 2 mesi del termine finale del corso di studio, con conseguente mantenimento della borsa di studio. A tal fine, per il 2020 il FFO è stato incrementato di € 15 mln.
Successivamente, il D.L. 137/2020 (L. 176/2020: art. 21-bis) ha previsto, in considerazione del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, che i dottorandi che avessero già beneficiato della proroga prevista dal D.L. 34/2020 possono presentare una ulteriore richiesta di proroga, non superiore a 3 mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio. Ha, inoltre, disposto che della proroga possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. A tali fini, il FFO è stato incrementato di € 21,6 mln per il 2021;
il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, co. 5) ha previsto che, per il 2020, il termine per la conclusione della selezione per l’ammissione ai corsi di dottorato era differito (dal 30 settembre) al 30 novembre;

il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 243, co. 1, capoverso 65-sexies) ha destinato € 3 mln annui, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, al finanziamento in via sperimentale, per gli anni dal 2021 al 2023, da parte dei comuni presenti nelle aree interne del Paese, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati di ricerca (c.d. dottorati comunali) finalizzati allo studio e alla realizzazione di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile, in coerenza con l’Agenda 2030;
il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, co. 6) ha previsto la possibilità di prorogare la durata degli assegni di ricerca – che possono riguardare sia le università che gli enti pubblici di ricerca – in essere al 9 marzo 2020, per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell’attività di ricerca. Inoltre, ha previsto (art. 250, co. 5) che le procedure per il conferimento degli assegni di ricerca e le procedure di reclutamento già bandite dagli enti pubblici di ricerca potevanoo essere concluse con la valutazione dei candidati e lo svolgimento di prove orali in videoconferenza;
il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, co. 2 ha disposto che, per l’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività inerenti all’attività didattica delle università statali e delle istituzioni AFAM, non trovano applicazione le disposizioni che prevedono il ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip;
il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 236, co. 7) ha posticipato (dal 2021) al 2023 l’applicazione delle penalizzazioni economiche previste – nell’ambito dei criteri di ripartizione delle risorse ordinarie – per le università statali che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell’esercizio precedente. Inoltre, con riferimento allo stesso fabbisogno, ha previsto (art. 238, co. 8) che, nel calcolo dell’ammontare complessivo da non superare, si considerano (oltre all’incremento del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall’ultima Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanze), le maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al FFO;
il D.L. 34/2020 (L. 77/2020: art. 217-bis) ha incrementato di € 3 mln per il 2020 le risorse stanziate per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione dei relativi impianti, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 217-bis).
Lo stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha introdotto, poi, un Piano di investimenti straordinari nella ricerca, che prevede:
l’autorizzazione all’assunzione, nel 2021, di ricercatori universitari a tempo determinato di tipo B e di ricercatori a tempo indeterminato negli enti pubblici di ricerca. A tal fine, dal 2021 il FFO è stato incrementato di € 200 mln annui; il Fondo ordinario per gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR (FOE) è stato incrementato di € 50 mln annui, di cui € 45 mln da ripartire fra gli stessi enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR ed € 5 mln da ripartire fra gli altri enti pubblici di ricerca, ad esclusione di Istituto superiore di sanità ed ENEA (art. 238, co. 1-3);
la definizione, da parte del Ministro dell’università e della ricerca, di un nuovo programma per lo sviluppo dei Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) che, per complessità e natura, richiedano la collaborazione di più atenei o enti di ricerca. A tale scopo, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) è stato incrementato di € 250 mln per il 2021 e di € 300 mln per il 2022 (art. 238, co. 4);
In attuazione, è intervenuto il DM 10 agosto 2020, n. 443 che, in particolare, ha previsto che le risorse finanziarie previste dall’art. 238, co. 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) sono rese disponibili per gli anni 2020, 2021 e 2022

anche con un’unica procedura di finanziamento, da definirsi con uno o più bandi, recante il riparto delle stesse in più anni finanziari, e con eventuale indicazione di finestre di apertura annuale per la presentazione di proposte progettuali da parte dei soggetti ammissibili;
l’incremento del FFO di € 100 mln per il 2021 ed € 200 mln annui a decorrere dal 2022, al fine di promuovere l’attività di ricerca (art. 238, co. 5);
per il 2020, la non applicazione alle università, agli enti pubblici di ricerca e all’Istituto italiano di tecnologia delle previsioni in materia di risparmio di spesa nel settore informatico introdotte dalla legge di bilancio 2020 (art. 238, co. 6).
Successivamente, il D.L. 183/2020 (L. 21/2021: art. 6, co. 5) ha esteso tale previsione al 2021;
l’ammissione al finanziamento, da parte del MUR, anche prima della nomina dell’Esperto tecnico scientifico (ETS), dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo di cooperazione internazionale (art. 238, co. 7).
Infine, il D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha previsto, oltre a quanto già detto, che, limitatamente all’a.a. 2020/2021 – ma, ove possibile, anche per l’a.a. 2019/2020 – le regioni, le province autonome, le università e le istituzioni AFAM, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l’entità delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e possono considerare come fuori sede – in deroga all’art. 4, co. 8, lett. c), del DPCM 9 aprile 2001 – lo studente che, in quanto residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche se l’alloggio sia utilizzato per un periodo inferiore a 10 mesi, purché non inferiore a 4 mesi (art. 33, co. 2).
Si ricorda che il 14 dicembre 2020 l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), in risposta anche a un’esigenza rappresentata a livello europeo da parte di ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) ha avviato il Progetto Didattica a distanza- DAD, i cui risultati saranno anche riportati all’interno del Rapporto biennale sullo stato del sistema universitario e della ricerca e saranno comunicati all’ENQA per una comparazione tra le diverse esperienze europee.
In particolare, l’ANVUR ha definito tre questionari DaD rivolti a destinatari diversi:
1 – Governance dell’emergenza – Destinatari: Rettore/Direttore di ogni Ateneo. Le risposte al questionario sono state fornite dal 14 dicembre 2020 all’8 febbraio 2021;
2 – Didattica a Distanza – Destinatari: Docenti. Anche in questo caso, le risposte al questionario sono state fornite dal 14 dicembre 2020 all’8 febbraio 2021;
3 – Didattica a Distanza – Destinatari: Studenti. All’inizio del 2021 ANVUR invierà una nota a tutti gli atenei, fornendo maggiori informazioni in merito alla rilevazione delle opinioni degli studenti.
L’attività conoscitiva e di indirizzo svolta dalla VII Commissione della Camera
La VII Commissione della Camera:
il 9 aprile 2020 ha svolto una audizione del Ministro dell’università e della ricerca prof. Gaetano Manfredi sulle iniziative di competenza del dicastero per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso. L’audizione si è conclusa con la replica il 22 aprile 2020;
il 20 maggio 2020 la VII Commissione della Camera ha approvato la risoluzione 8-00074 (sintesi delle risoluzioni 7-00459, 7-00460, 7-00462, 7-00468, 7-00469, 7-00473 e 7-00477), contenente 25 impegni al Governo per la fase allora in atto e per quella seguente;

il 22 settembre 2020, nell’ambito delle attività attraverso cui il Parlamento partecipa all’elaborazione, da parte del Governo, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), strumento attraverso il quale il Paese avrà accesso alle risorse del programma Next Generation EU, ha svolto l’audizione informale sull’avvio dell’anno accademico 2020/21 e sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund del Ministro dell’università e della ricerca prof. Gaetano Manfredi.
Nel medesimo contesto, la VII Commissione, nella seduta del 29 settembre 2020, esaminato lo schema di relazione all’Assemblea sull’individuazione delle priorità nell’utilizzo del Recovery Fund deliberato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 23 settembre 2020 e tenuto conto della proposta di Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvata dal Comitato interministeriale per gli affari europei e trasmessa dal Governo alle Camere il 15 settembre 2020, ha valutato favorevolmente lo schema di relazione, formulando alcuni rilievi.
I rilievi sono stati ripresi nella relazione all’Assemblea approvata dalla V Commissione il 12 ottobre 2020.
A sua volta, l’Assemblea, nella seduta del 13 ottobre 2020, al termine dell’esame della relazione della V Commissione (DOC XVI, N. 4) ha approvato la risoluzione 6-00138 che ha impegnato il Governo, per quanto qui interessa, a dare attuazione alle indicazioni contenute nella stessa relazione, inclusiva dei rilievi formulati dalle Commissioni permanenti.
il 17 marzo 2021 ha svolto l’audizione del Ministro dell’università e della ricerca, prof.ssa Maria Cristina Messa, anche sui contenuti della Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (approvato dal Consiglio dei Ministri il 12 gennaio 2021: Doc. XXVII, n. 18);
il 23 marzo 2021, concludendo l’esame del PNRR, ha approvato un parere favorevole con osservazioni.

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