Il generale VITO BARDI ha firmato ordinanze numero 13 e numero 14
ZONA ROSSA LOCALIZZATA
#ordinanza13 e #ordinanza14
Anno 2021 N. 27
REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE BASILICATA
Con due distinte ordinanze, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, sta disponendo la “zona rossa” per i comuni di Picerno, Palazzo San Gervasio e Teana (PZ) e Pomarico (MT).
Inoltre, saranno garantiti i servizi aggiuntivi di Trasporto pubblico locale, per assicurare un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al cinquanta per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, in vista della riapertura degli istituti superiori in presenza.
Di fatto si tratta di un raddoppio del trasporto pubblico locale.
Si ricorda che – come prevede l’ultimo decreto del Governo Draghi – per le Regioni in zona arancione vale sempre la regola che si va in presenza fino alla terza media e con un minimo del 50% alle superiori.
L’unica discrezionalità riconosciuta alle regioni era la possibilità di chiudere e convertire in DaD le attività delle classi dalla seconda media in poi in quei territori che dovessero rivelare un livello di contagio superiore ai 250 positivi per 100 mila abitanti in una settimana.
In Basilicata, tale situazione si riscontra solo nei sopracitati Comuni in zona rossa.
Potenza, 06 aprile 2021
ORDINANZE DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Ordinanza 06 aprile 2021, n.13
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.
Ordinanza 06 aprile 2021, n.14
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.
Speciale N. 27 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA – 06/04/2021 1
REGIONE BASILICATA
PRESIDENTE DELLA GIUNTA, UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE
Ordinanza 06 aprile 2021, n.13
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.
ORDINANZA N. 13 DEL 6 APRILE 2021
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. –
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;
VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all’articolo 117 (Interventi d’urgenza), si prevede che: “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;
VISTA dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO l’articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”, come richiamato dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
VISTO il decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, art. 1, comma 2.;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021. recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
VISTA l’evoluzione epidemiologica sul territorio regionale, secondo il Report 46 Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020), i dati relativi alla settimana 22 marzo 2021-28 marzo 2021 (aggiornati al 31/3/2021), in Regione sono stati accertati 19098 casi totali, con una incidenza cumulativa di 3451.94 per 100000 abitanti; i casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 22 marzo 2021-28 marzo 2021 sono 786, con una incidenza di 142.07 per 100000 abitanti ed un Rt pari a 1.07 (CI: 0.69-1.52) sulla media di 14gg. Alla data del 3 aprile 2021 si registrano complessivamente 4735 soggetti diagnosticati positivi al virus SARS-Cov2, di cui 4548 si trovano in isolamento domiciliare, e 187 ricoverati nelle strutture ospedaliere della Regione, di cui 12 ricoverati in terapia intensiva;
VISTA la comunicazione della Task Force Sanitaria Regionale, che afferma “In relazione all’oggetto e nell’ambito delle misure di contrasto del Covid-19 (comma 1 dell’art. 43 ed art. 21 del D.P.C.M. pubblicato sul supplemento ordinario N. 17 alla Gazzetta Ufficiale N. 52 del 2 marzo 2021), la Regione Basilicata adotta sul territorio regionale un “Sistema di Monitoraggio” basato sugli indicatori di seguito declinati: percentuale di casi positivi per Covid-19 ogni 100.000 abitanti, settimanale per Comune e percentuale di casi positivi per Covid-19 sui casi testati, settimanale per Comune, indicatori elaborati sui casi positivi per Covid-19 segnalati sulla piattaforma regionale nella settimana precedente a quella della rilevazione. Da una valutazione eseguita in data odierna, in relazione ai criteri su esposti, per i seguenti comuni della Regione si suggeriscono misure di contrasto da zona rossa in ambito comunale: per la Provincia Potenza: Palazzo San Gervaso per la Provincia di Matera: Pomarico. Per quanto riguarda il comune di Melfi, i dati indicano la necessità di un costante monitoraggio ed un’attenta analisi, finalizzate ad eventuali misure di contenimento (zone rosse) da definire nei prossimi 2/3 giorni.
Da una valutazione dei comuni già zona rossa emerge quanto segue: Picerno e Teana, pur rimanendo al di sopra dei valori di riferimento, mostrano un lieve miglioramento ma si ritiene necessario mantenere ancora le misure di contenimento e di contrasto adottate (zona rossa); Episcopia e Forenza mostrano, invece, un miglioramento di tutti i parametri e pertanto si può ipotizzare l’abolizione della zona rossa per questi comuni che hanno rivisto nel corso della settimana i miglioramenti dell’andamento dei contagi nel Comune di Forenza (provincia di Potenza) e che consentono una rivisitazione del quadro sanitario del territorio comunale, relativamente all’andamento epidemiologico locale”;
VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
emana la seguente
ORDINANZA
Art. 1
(Disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con decorrenza 7 aprile 2021 e fino al giorno 11 aprile 2021, è disposta l’applicazione delle disposizioni del capo V – Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa -, dall’articolo 38 all’articolo 48 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in combinato disposto agli artt. 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021 nr. 44, ai territori comunali di Picerno, Palazzo San Gervasio e Teana (provincia di Potenza) e al territorio comunale di Pomarico (provincia di Matera).
Art. 2
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e dei relativi allegati.
2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
4 Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dal 7 aprile 2021 e fino all’11 aprile 2021 per quanto disposto, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.
Potenza, 6 aprile 2021
BARDI
Speciale N. 27 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA – 06/04/2021 8
REGIONE BASILICATA
PRESIDENTE DELLA GIUNTA, UFFICIO GABINETTO DEL PRESIDENTE
Ordinanza 06 aprile 2021, n.14
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19.
ORDINANZA N. 14 DEL 6 APRILE 2021
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19. –
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’articolo 32 in base al quale si dispone che “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.”;
VISTO l’articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” con il quale si è disposto che: (omissis) “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in base al quale, all’articolo 117 (Interventi d’urgenza), si prevede che: “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;
VISTA la legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3 recante “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio sanitario regionale”, ed in particolare l’articolo 4, recante le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale relativamente all’emanazione di ordinanze in materia di igiene, di sanità pubblica e di polizia veterinaria;
VISTA la legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, con il quale sono stati individuati i livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020;
VISTA dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO l’articolo 4 del predetto decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, che stabilisce sanzioni e controlli per i casi di mancato rispetto delle misure di contenimento;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n, 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, concernenti disposizioni attuative del decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante “Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”, come richiamato dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 ha consentito lo svolgimento delle attività economiche e produttive nel rispetto dei protocolli e delle linee guida nazionali e regionali, salve le specifiche eccezioni oggetto di provvedimento di sospensione;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2020 recante disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, con il quale sono state prorogate le disposizioni di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché la vigenza di alcune misure correlate con lo stato di emergenza, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n.124 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
VISTO il decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158, art. 1, comma 2.;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti
per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021. recante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;
VISTA l’evoluzione epidemiologica sul territorio regionale, secondo il Report 46 Monitoraggio Fase 2 (DM Salute 30 aprile 2020), i dati relativi alla settimana 22 marzo 2021-28 marzo 2021 (aggiornati al 31/3/2021), in Regione sono stati accertati 19098 casi totali, con una incidenza cumulativa di 3451.94 per 100000 abitanti; i casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 22 marzo 2021-28 marzo 2021 sono 786, con una incidenza di 142.07 per 100000 abitanti ed un Rt pari a 1.07 (CI: 0.69-1.52) sulla media di 14gg. Alla data del 3 aprile 2021 si registrano complessivamente 4735 soggetti diagnosticati positivi al virus SARS-Cov2, di cui 4548 si trovano in isolamento domiciliare, e 187 ricoverati nelle strutture ospedaliere della Regione, di cui 12 ricoverati in terapia intensiva;
VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
emana la seguente
ORDINANZA
Art. 1
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
1. A decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021 è disposto che sul territorio regionale i servizi di trasporto pubblico locale siano esercitati secondo i criteri riportati al successivo comma 3 del presente articolo.
2. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, tutte le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale devono esercitare i servizi nel pieno e totale rispetto delle disposizioni di cui all’Allegato 14 recante “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”, nonché dell’Allegato 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” .
3. Devono essere garantiti i servizi di Trasporto pubblico locale, così come previsto dai contratti di servizio con gli Enti affidanti competenti attualmente in esecuzione, per il cui esercizio deve essere rispettato un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al cinquanta per cento dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.
In particolare:
a) i servizi da e verso tutte le aree industriali della regione in cui vi sono stabilimenti produttivi in attività devono essere effettuati dal COTRAB sulla base dei programmi di esercizio di cui ai contratti di servizio provinciali attualmente in esecuzione, opportunamente adattati anche in relazione alla effettiva pianificazione produttiva della FCA di San Nicola di Melfi, potenziando le corse dei servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. Il COTRAB è tenuto altresì a garantire, con le stesse modalità, i servizi di trasporto pubblico da e verso tutte le aree industriali della regione riportati di seguito:
• Linea Ferrandina – Pisticci – Viggiano Zona Industriale; • Linea Irsina-San Nicola di Melfi-Crob Rionero;
• Corse automobilistiche Avigliano – San Nicola di Melfi, previste in parallelo con la linea n.265 del contratto di servizio provinciale, con capolinea ad Avigliano e ritorno;
• Corse automobilistiche sulla relazione Lagopesole-San Nicola di Melfi in andata e San Nicola di Melfi- San Nicola di Pietragalla al ritorno, a completamento della linea n. 266 del contratto di servizio provinciale;
• Linea Potenza – Viggiano (Centro Oli) con percorso Potenza-Brienza- Autostazione Paterno/Galaino-Viggiano (Centro Oli) e viceversa;
b) a far data dal 7 aprile 2021 di ripresa delle attività didattiche in presenza negli istituti scolastici secondari superiori nella percentuale del 50% secondo le modalità stabilite dalla presente Ordinanza, il COTRAB, la Società ferroviarie Ferrovie Appulo Lucane srl (FAL), Trenitalia SpA e i Gestori dei servizi comunali sono obbligati a svolgere sia i servizi di TPL scolastici di cui ai contratti di servizio in esecuzione, sia i potenziamenti dei servizi di cui ai documenti operativi dei Prefetti di Potenza e di Matera definiti in data 26.01.2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 10, lett. s) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, questi ultimi secondo le modalità stabilite dalla DGR n. 40 del 28.01.2021, tenendo conto di un coefficiente di riempimento massimo dei mezzi del 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi;
c) tutti gli altri servizi, devono essere effettuati dal COTRAB sulla base dei programmi di esercizio di cui ai contratti di servizio provinciali attualmente in esecuzione, potenziando le corse dei servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi;
d) i potenziamenti dei servizi di TPL devono essere effettuati in modo puntuale e i Gestori dei servizi COTRAB e FAL srl procedono all’utilizzo di autobus adibiti a noleggio, sia nella disponibilità delle stesse aziende e per i quali le amministrazioni provinciali devono rilasciare tempestivamente al COTRAB e alle relative aziende consorziate specifica autorizzazione all’impiego dei mezzi su linee di TPL, sia ricorrendo al mercato del noleggio, attuando perentoriamente quanto stabilito dalla DGR n. 40 del 28.01.2021.
4. Al fine dell’applicazione omogenea delle misure di carattere generale di contenimento della diffusione del COVID-19, delle raccomandazioni da dare agli utenti dei mezzi di trasporto, nonché delle misure specifiche applicabili alla modalità del trasporto automobilistico, il COTRAB è tenuto ad impartire a tutte le aziende consorziate precise disposizioni e direttive per il pieno rispetto delle prescrizioni della presente ordinanza e degli Allegati 14 e 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, in modo che ciascuna azienda applichi le suddette misure di sicurezza.
5. Il COTRAB deve inviare con cadenza settimanale, alle Province, Enti affidanti competenti e titolari dei contratti di servizio attualmente in esecuzione, ed alla Direzione generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, il programma di potenziamento dei servizi effettuati, con la rendicontazione analitica delle linee e delle corse potenziate con relative percorrenze svolte, orari di effettuazione, corrispondenti oneri, attestazione del riempimento che le stesse linee avevano nel periodo antecedente al COVID-19, nonché i dati di monitoraggio sul riempimento delle corse effettuate, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui alle disposizioni finali della presente ordinanza da parte delle Province.
6. Le Province tramite i propri uffici preposti, devono:
– sottoscrivere con il Cotrab gli atti negoziali aggiuntivi finalizzati alla liquidazione dei corrispettivi connessi ai servizi di potenziamento di cui alla DGR n.40 del 28.01.2021, come da schema tipo approvato con la suddetta Deliberazione di Giunta Regionale. In ogni caso, nelle more e/o in assenza della sottoscrizione degli atti negoziali, il Cotrab è obbligato comunque a garantire dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza l’effettuazione dei servizi di potenziamento scolastici di cui alla DGR n.40 del 28.01.2021 così come riportato al precedente comma 3, lettera b);
– richiedere al COTRAB la tempestiva trasmissione dei programmi di esercizio e di potenziamento attuati, nonché i dati di monitoraggio delle frequentazioni e procedere ad effettuare le relative verifiche degli stessi, applicando sia nel caso di inadempienza allo svolgimento dei servizi sia di mancata trasmissione dei dati le sanzioni di cui alle disposizioni finali della presente ordinanza.
– proporre e organizzare, coordinandosi con la Regione, e con particolare riferimento ai servizi operai e ai servizi scolastici, le eventuali variazioni dei programmi di potenziamento in relazione all’evoluzione della domanda di trasporto, che le Province devono acquisire e valutare di concerto rispettivamente con lo stabilimento FCA di San Nicola di Melfi per i servizi operai e con l’Ufficio Scolastico Regionale per i servizi scolastici;
– impartire tutte le disposizioni autorizzative al COTRAB affinché sia garantito l’esercizio di tutte le citate corse di potenziamento dei servizi di TPL, come disposto dalla presente Ordinanza.
– procedere, se necessario, anche all’affidamento direttamente ad operatori esterni al Cotrab esercenti servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge n. 218/2003 e s.m.i., dei servizi di potenziamento scolastici di cui alla DGR n. 40/2021.
– rilasciare tempestivamente le autorizzazioni richieste dalle aziende del COTRAB e dalle aziende esterne per l’impiego di autobus da noleggio per l’esercizio di servizi di potenziamento del TPL previsti;
– verificare che le aziende da noleggio esterne affidatarie di servizi di TPL procedano ad acquisire dai competenti Uffici della Motorizzazione Civile le autorizzazioni necessarie all’impiego dei mezzi su linee di TPL;
Le amministrazioni provinciali svolgono altresì i necessari controlli, verificando puntualmente l’effettivo affollamento sulle linee di TPL di competenza, anche avvalendosi delle Forze di Polizia locali di concerto con le amministrazioni comunali interessate, trasmettendone le risultanze alla Regione.
7. Le Società Trenitalia SpA e Ferrovie Appulo Lucane srl svolgono tutti i servizi ferroviari ed automobilistici di TPL contrattualmente previsti, garantendo il rispetto delle misure specifiche per il settore del trasporto pubblico locale di cui agli Allegati 14 e 15 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico” e potenziando i servizi nel rispetto del coefficiente di riempimento massimo del 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi. Per i servizi di TPL esercitati su ferro deve essere rispettato un coefficiente di riempimento dei treni pari al 50% dei posti omologati, con l’occupazione prioritaria dei posti a sedere.
8. La società Trenitalia SpA Direzione regionale Basilicata e la società Ferrovie Appulo Lucane srl, per i servizi ferroviari ed automobilistici di competenza, trasmettono con cadenza settimanale alla Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata secondo i criteri di cui ai precedenti commi 3 e 7, il programma di potenziamento dei servizi effettuati, con la rendicontazione analitica delle linee e delle corse potenziate con relative percorrenze svolte, orari di effettuazione, corrispondenti oneri, attestazione del riempimento che le stesse linee avevano nel periodo antecedente al COVID-19, nonché i dati di monitoraggio sul riempimento delle corse effettuate, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui alle disposizioni finali della presente ordinanza da parte della Regione.
9. Agli oneri conseguenti all’esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale relativi al potenziamento delle corse di cui ai commi 3 e 7 del presente articolo, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 22-ter della Legge 18 dicembre 2020, n. 176 e delle risorse di cui all’art 1, comma 816 della Legge di Bilancio dello Stato 30 dicembre 2020, n. 178 e sulla base delle disponibilità del bilancio regionale come stabilito dalla DGR n. 6 del 26.01.2021 sul bilancio regionale.
10. In relazione a quanto disposto con la presente ordinanza, tutte le aziende esercenti servizi di TPL automobilistico e ferroviario sono tenute a dare la più ampia diffusione della nuova programmazione dei servizi minimi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti istituzionali e con ogni altro mezzo di comunicazione, nonché alle stazioni e devono svolgere una rilevazione giornaliera delle frequentazioni su tutte le corse effettuate, da trasmettere perentoriamente alle rispettive amministrazioni titolari dei contratti di servizio.
11. I Comuni titolari di servizi di trasporto pubblico locale comunale /urbano procedono alla verifica che i servizi di competenza siano esercitati da parte dei rispettivi gestori nel rispetto della presente ordinanza, attuando, laddove applicabile, gli adempimenti di cui alla DGR n. 40 del 28.01.2021, tenendo conto della organizzazione della didattica in presenza degli istituti secondari superiori pari al 50% e impartendo le doverose disposizioni ai gestori dei servizi affinché sui mezzi di Tpl urbano sia rispettato un coefficiente di riempimento complessivo (posti a sedere + posti in piedi) che non superi il 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.
Le amministrazioni comunali svolgono altresì i necessari controlli riscontrando, mediante opportune verifiche, l’effettivo affollamento sulle linee di trasporto pubblico locale di competenza, anche avvalendosi delle Forze di Polizia locali.
Art. 2 (Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza trovano applicazione le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e dei relativi allegati.
2. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 al Ministro della salute ed è trasmessa ai Prefetti della Regione Basilicata e all’ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
4 Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è punito ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
5. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano dal 7 aprile 2021 per quanto disposto e sono efficaci fino al 30 aprile 2021 salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 16, terzo periodo, del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
6. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta Regionale.
Potenza, 6 aprile 2021
BARDI