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GLI OPERATORI SANITARI DEVONO VACCINARSI SEMPRE

Un operatore sanitario che si ammala può contagiare molte persone, coloro che gli vivono accanto, colleghi ma anche pazienti in condizioni di vulnerabilità

EMERGENZA SANITARIA CORONAVIRUS 

è necessario intensificare la vaccinazione obbligatoria per tutti contro COVID19 in tempi brevi 


Covid, dai medici a chi lavora negli studi privati: scatta la vaccinazione obbligatoria

Le indicazioni del nuovo decreto-legge in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.

COVID-19: il nuovo decreto-legge e gli obblighi vaccinali

In questi mesi l’emergenza COVID-19  ha focalizzato l’attenzione non solo sui rischi delle malattie infettive, ma anche su quello delle misure necessarie per contrastarle a partire, laddove presenti, dei vaccini. Ed è indubbio che riguardo al virus SARS-CoV-2 la vaccinazionecostituisce oggi l’arma fondamentale nella lotta alla pandemia.

A ricordare l’importanza e la necessità della vaccinazione anti-covid si sono succeduti in questi giorni diversi documenti di Regioni che hanno preso posizioni chiare sulla vaccinazione degli operatori del servizio sanitario regionale. A titolo esemplificativo ci soffermeremo oggi su un documento della Regione Emilia-Romagna.

Tuttavia per evitare che, come spesso capita nel nostro Paese, anche su questo tema i vari territori regionali si muovano in “ordine sparso”, è stata presa una posizione chiara anche dal Consiglio dei Ministri che il 31 marzo ha approvato un nuovo decreto, il decreto-legge 1 aprile 2021, n.44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.

Il decreto, che contiene diverse indicazioni sulle misure di contenimento del contagio del virus SARS-CoV-2, è entrato in vigore dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (1 aprile 2021).

Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:

Regione Emilia-Romagna: la non idoneità specifica temporanea

In queste ultime settimane, anche in conseguenza dei recenti casi di focolai di infezione in RSA e ospedali, sono state diverse le Regioni ad intervenire sul tema delle vaccinazioni degli operatori sanitari in relazione all’emergenza COVID-19.

A titolo esemplificativo riprendiamo un documento elaborato dalla Regione Emilia-Romagna avente per oggetto “Vaccinazione contro il Sars-CoV-2 negli operatori del Servizio Sanitario Regionale e delle Strutture Private Convenzionate: applicazione della DGR n. 351 del 12 marzo 2018 recante ‘Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica e via aerea, indicazioni per l’idoneità dell’operatore sanitario’.

È utile segnalare queste indicazioni regionali perché, per quanto superate dalle indicazioni nazionali del decreto legge, si soffermano sul ruolo del medico competente e al protocollo di sorveglianza sanitaria a cui invece non fa riferimento il decreto.

Il documento regionale indica che la vaccinazione contro il COVID-19 rientra a pieno titolo nelle indicazioni contenute in una Delibera regionale del 2018 sul rischio biologico in ambiente sanitario. Delibera che prevede “che il medico competente subordini il rilascio dell’idoneità lavorativa allo svolgimento del ciclo vaccinale completo per operatori sanitari che operino in contesti a rischio e che risultino suscettibili a patologie trasmissibili per via aerea, prevenibili con vaccino”.

Alla luce di quanto specificato nel documento (si fa riferimento anche al D.Lgs. 81/2008 e all’ art. 2087 c.c.), si indica che “il protocollo di sorveglianza sanitaria finalizzato al controllo del rischio biologico e in particolare al controllo delle malattie contagiose di interesse occupazionale, attualmente in essere nelle aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna”, debba “considerarsi esteso anche alla protezione da Sars-CoV-2 in funzione della modifica del rischio biologico introdotta dal rischio pandemico, rimodulando i requisiti idoneativi per il mantenimento della idoneità a poter operare nel contesto lavorativo aziendale”. E si ritiene pertanto che “in assenza delle condizioni che presumibilmente determinano uno stato immunologico di non suscettibilità a contrarre la malattia, quali gli interventi vaccinali sopra richiamati, il Medico Competente dovrà esprimere un giudizio di non idoneità specifica temporanea allo svolgimento di attività assistenziali e più in generale di attività che prevedano contatti continuativi a rischio con utenti o altri operatori sanitari e non”.

Nuovo decreto-legge: destinatari e scadenze dell’obbligo vaccinale

Veniamo ora, invece, a quanto contenuto nel nuovo decreto legge facendo riferimento – in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – ad una bozza del testo che si presume non sarà diversa da quanto pubblicato a breve.

Nel decreto legge si parla direttamente di obblighi vaccinali a cui è dedicato l’articolo 4recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”.

Il comma 1 indica destinatari, obblighi e scadenze.

Fino alla completa attuazione del “piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” (legge 30 dicembre 2020, n.178), e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”.

In questo senso non si parla più di idoneità o non idoneità ma si ribadisce direttamente che la vaccinazione “costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano”.

Si indica che “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita”.

Nuovo decreto-legge: procedure e conseguenze del rifiuto del vaccino

L’articolo 4 riporta poi una precisa tempistica e delle scadenze che possono arrivare alla “sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

Vediamo di soffermarci più nel dettaglio dei criteri e dei tempi prescritti:

  • entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (art. 4 – comma 3), “ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmettel’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica”;
  • entro dieci giorni (comma 4) dalla data di ricezione degli elenchi le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, “verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione  della  richiesta di  vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati”;
  • ricevuta la segnalazione (comma 5) l’azienda sanitaria locale di residenza “invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’ obbligo vaccinale”. In caso di mancata presentazione della documentazione l’azienda sanitaria locale “invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo” (…);
  • decorsi i termini di cui al comma 5, “l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorita’ competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”. L’Ordine professionale di appartenenza (comma 7) comunica immediatamente la sospensione di cui al comma 6.

Quali sono le conseguenze sul lavoratore (di cui al comma 1) che non ha voluto vaccinarsi?

Il comma 8 dell’articolo 4 del nuovo decreto-legge indica che “ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”. E la sospensione di cui al comma 6 “mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021”.

Il comma 11 indica poi che per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, “al fine di contenere il rischio di contagio, nell’esercizio dell’attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Segnaliamo, infine, che il nuovo decreto legge prevede (art. 3) anche una sorta di scudo penale per gli operatori che eseguono le vaccinazioni, viene cioè esclusa la responsabilità penale del personale medico e sanitario incaricato della somministrazione del vaccino per il virus SARS-CoV-2 in relazione ai fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, allorché le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute.

{di Tiziano Menduto puntosicuro.it}

Scarica i documenti da cui è tratto l’articolo:

Regione Emilia-Romagna – Direzione generale Cura della persona, salute e welfare – “ Vaccinazione contro il Sars-CoV-2 negli operatori del Servizio Sanitario Regionale e delle Strutture Private Convenzionate: applicazione della DGR n. 351 del 12 marzo 2018 recante ‘Rischio biologico in ambiente sanitario. Linee di indirizzo per la prevenzione delle principali patologie trasmesse per via ematica e via aerea, indicazioni per l’idoneità dell’operatore sanitario’” (formato PDF, 162 kB).

DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 – Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Per quanti rifiutano la somministrazione, prevista la sospensione senza stipendio

{di: Michele Bocci 30 Marzo, 2021 la Repubblica}
“Il governo stringe i tempi sull’obbligo di fare il vaccino anti Covid per il personale sanitario e per chi in generale è a contatto con i pazienti. Più ministeri hanno lavorato a una norma, un decreto, che è stato approvata con CdM10 e riguarderà circa 35mila persone solo nel sistema sanitario pubblico.
Si tratta del 3,5% dei lavoratori, quelli che non hanno fatto neanche la prima dose.”
Anche negli anni scorsi per altre emerge sanitarie si è sempre reso necessario istituire OBBLIGO VACCINALE 
Vaccini: convertito in legge il decreto che istituisce l’obbligo vaccinale

La decisione del Governo di intervenire sulla prevenzione vaccinale con una legge (D.L. 7 giugno 2017, n. 73), è stata sollecitata dalla flessione, preoccupante, delle coperture per le principali profilassi vaccinali, tutte ormai al di sotto della soglia del 95% (al di sotto di tale soglia  viene meno la sicurezza) raccomandata dall’OMS. Rispetto al testo iniziale, l’impianto del provvedimento, risulta snellito, sia sul versante degli obblighi, sia su quello delle sanzioni. Inoltre, i vaccini obbligatori sono ridotti da 12 a 10.
Viene mantenuto l’obbligo per bambini e ragazzi da zero a 16 anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati.
Per le scuole dell’obbligo, la mancata vaccinazione non preclude l’accesso, ma, per le famiglie inadempienti, sono previste multe massime fino a 500 euro (a partire da 100 euro e modulate sulla base della gravità dell’infrazione).
Per gli asili nido e materne, invece, il rispetto dell’obbligatorietà costituisce requisito di accesso. È condivisibile la cancellazione di ogni riferimento alla possibilità di perdita della patria potestà per quei genitori che rifiutano di far vaccinare i loro figli  (il testo del Governo prevedeva la segnalazione delle Asl alle Procure presso i Tribunali dei minori).
Durante queste settimane, i contenuti del decreto, sono stati oggetto di un forte dibattito sui rischi delle vaccinazioni e sui rischi per la salute pubblica. Abbiamo assistito a posizioni estreme, spesso non supportate da evidenze scientifiche, fra coloro schierati a favore dei vaccini e coloro che si sono dichiarati contrari.
Come Cisl riteniamo che la questione “vaccinale” sia un tema molto complesso e delicato. Ed è per questo motivo che non può essere utilizzato come strumento per battaglie politiche e ideologiche, ma va ricondotta all’interno di una discussione di merito basata sulle migliori evidenze scientifiche. Siamo anche convinti che, come risulta dai dati dell’OCSE, la coercizione non sia lo strumento adeguato per costruire un consenso informato sulla prevenzione vaccinale. Anzi, può radicalizzare ulteriormente i dubbiosi e i dissidenti.  Riteniamo invece che, a fronte dei crescenti “dubbi e incertezze” nei confronti delle vaccinazioni sia necessario lavorare per recuperare la fiducia dei cittadini nelle indicazioni provenienti dalle istituzioni sanitarie e nel rapporto con pediatri e medici di base, con l’obiettivo di promuovere un’adesione consapevole e responsabile al programma vaccinale

Presentiamo di seguito una sintesi dei contenuti del provvedimento

A. Vaccinazioni Obbligatorie.
Per garantirela tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale (come previsto da Piano Nazionale vaccini 2017/2019), per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati diventano obbligatorie e gratuite le seguenti vaccinazioni:

  1. anti-poliomielitica;
  2. anti-difterica;
  3. anti-tetanica;
  4. anti-epatite B;
  5. anti-pertosse;
  6. anti-Haemophilus influenzae tipo b.

Per gli stessi motivi sopra indicati diventeranno obbligatorie e gratuite anche le seguenti vaccinazioni:

  1. anti-morbillo;
  2. anti-rosolia;
  3. anti-parotite;
  4. anti-varicella

Per una o più di queste ultime 4 vaccinazioni elencate, decorsi tre anni, si potrà disporre la cessazione dell’obbligatorietà sulla base della verifica dei dati epidemiologici, delle eventuali reazioni avverse segnalate in attuazione delle vigenti disposizioni di legge e delle coperture vaccinali raggiunte 

Inoltre, seppur senza obbligo, le Regioni si impegneranno ad offrire in maniera attiva e gratuita le seguenti vaccinazioni:

  1. anti-meningococcica B;
  2. anti-meningococcica C;
  3. anti-pneumococcica;
  4. anti-rotavirus.
     

L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante o dagli esiti dell’analisi sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione. Conseguentemente il soggetto immunizzato adempie all’obbligo vaccinale, di norma e comunque nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l’antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste immunizzazione. 
Annualmente l’Aifa pubblicherà sul proprio sito i dati relativi alla disponibilità dei vaccini in formulazione monocomponente e parzialmente combinati. Sempre l’Aifa provvederà, avvalendosi della Commissione tecnico-scientifica integrata da esperti indipendenti e che non si trovino in situazioni di conflitto di interesse, e in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità (Iss), a predisporre e a trasmettere al Ministero della salute una relazione annuale sui risultati del sistema di farmacovigilanza e sui dati degli eventi avversi per i quali è stata confermata un’associazione con la vaccinazione. Il Ministro della salute trasmetterà a sua volta la predetta relazione alle Camere. 
In caso di mancata osservanza dell’obbligo vaccinale, i genitori saranno convocati dall’Asl territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione. Se poi, dovesse continuare a non essere rispettato l’obbligo vaccinale, ai genitori verrà attribuita una sanzione da cento euro fino a cinquecento euro

La Commissione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) verificherà il rispetto degli obiettivi del Calendario vaccinale nazionale ed avvierà le misure di competenza atte a garantire la piena e uniforme erogazione dei Lea previste per i casi di mancata, ritardata o non corretta applicazione.

B. Iniziative di comunicazione e di informazione sulle vaccinazioni
A decorrere dal 1º luglio 2017, il Ministero della salute promuoverà iniziative di comunicazione e informazione istituzionale per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni contenute nella legge, e per diffondere nella popolazione e tra gli esercenti le professioni sanitarie la cultura delle vaccinazioni. Queste iniziative verranno svolte anche grazie alla collaborazione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei farmacisti delle farmacie del territorio.
Anche i consultori familiari avranno il compito di diffondere le informazioni contenute nella legge.
Il Ministero della salute e il Ministero dell’istruzione, per l’anno scolastico 2017/2018, avvieranno inoltre iniziative di formazione del personale docente ed educativo, e iniziative di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e in particolare delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori e le associazioni di categoria delle professioni sanitarie.
 Per tutto questo è stata autorizzata una spesa di 200.000 euro per l’anno 2017.

C. Adempimenti vaccinali per l’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie.
 I dirigenti scolastici saranno tenuti, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni e del minore straniero non accompagnato, a richiedere ai genitori la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, l’esonero, l’omissione, il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’Asl territorialmente competente.
La presentazione della documentazione dovrà essere completata entro il termine di scadenza per l’iscrizione, o potrà essere sostituita da un’autocertificazione. In tal caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio di ogni anno. La mancata presentazione verrà segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici all’azienda sanitaria locale. 
Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionali, invece, non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami. 

D. Misure di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l’iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale d’istruzione ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie, a decorrere dall’anno 2019.  
A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 i dirigenti scolastici saranno tenuti a trasmettere alle Asl, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico di età compresa tra zero e sedici anni e i minori stranieri non accompagnati. Le Asl provvederanno a restituire gli elenchi entro il 10 giugno completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero o differimento. Nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi i dirigenti scolastici inviteranno i genitori dei minori indicati negli elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse.
Entro il 20 luglio, poi, i dirigenti scolastici trasmetteranno la documentazione pervenuta o l’eventuale comunicazione di mancato deposito all’Asl che provvederà agli adempimenti di competenza. 
Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione. Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione non determinerà invece la decadenza dall’iscrizione né impedirà la partecipazione agli esami.

E. Ulteriori adempimenti delle istituzioni scolastiche e educative
I minori per i quali è impossibile essere sottoposti a vaccinazione dovranno essere inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati. I dirigenti scolastici comunicheranno all’Asl, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due minori non vaccinati.

F. Anagrafe nazionale vaccini
Al fine di monitorare l’attuazione dei programmi vaccinali sul territorio nazionale, con decreto del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza Stato Regioni, verrà istituita presso il Ministero della salute, l’anagrafe nazionale vaccini, nella quale verranno registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti impossibilitati a vaccinarsi o già immunizzati, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati.
L’anagrafe nazionale vaccini raccoglierà i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico curante, nonché i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza.
Gli oneri sono stati quantificati in 300.000 euro per l’anno 2018 e 10.000 euro a decorrere dall’anno 2019.

G. Unità di crisi
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, provvederà ad integrare la composizione dell’Unita’ di crisi permanente, già operante presso il ministero della Salute, per il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e gestione delle emergenze sanitarie.

La partecipazione all’Unità di crisi è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

H. Disposizioni transitorie
 Per l’anno scolastico 2017/2018, la documentazione dovrà essere presentata entro il 10 settembre 2017 presso i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, ed entro il 31 ottobre 2017 presso le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i centri di formazione professionale regionali. La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere sostituita da un’autocertificazione; in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata  entro il 10 marzo 2018 

Per agevolare gli adempimenti vaccinali, le Regioni potranno provvedere che la prenotazione gratuita possa essere eseguita presso le farmacie convenzionate aperte al pubblico attraverso il Centro Unificato di Prenotazione (Sistema CUP).  

I. Procedure di ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusione o da emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie
Per definire le procedure finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi di un contingente fino a 20 unità di personale appartenente all’area III del comparto Ministeri, in posizione di comando da individuare prioritariamente tra quello in possesso di professionalità giuridico – amministrativa ed economico-contabile.
Le risorse destinate  ai fini dell’indennizzo dovuta a titolo di ristoro  dei soggetti danneggiati da trasfusione o da vaccinazioni obbligatorie, ammontano a  359mila euro per il 2017 e 1,076 milioni per il 2018.

J. Indennizzi danneggiati
Le norme vigenti in materia di indennizzi (legge 210/1992) saranno estesi anche a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nella legge, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica.

Emilia Romagna: gli operatori sanitari dovranno essere vaccinati
Medici, infermieri e ostetriche che lavorano in reparti a rischio dovranno essere immunizzati contro morbillo, parotite, rosolia e varicella. Cruciale il tema delle vaccinazioni fra gli operatori sanitari
Emilia Romagna: gli operatori sanitari dovranno essere vaccinati
PUBBLICATO IL 16-03-2018
Donatella Barus

In Emilia Romagna medici, infermieri e ostetriche dovranno essere immuni nei confronti di morbillo, parotite, rosolia e varicella per poter lavorare in alcuni reparti ospedalieri considerati più a rischio infezione di altri. Nello specifico, dovranno essere stati immunizzati (o tramite malattia o tramite vaccinazione) per operare in oncologia, ematologia, neonatologia, ostetricia, pediatria, malattie infettive, nei Pronto soccorso e nei Centri trapianti.

In Italia l’obbligo vaccinale funziona

Vaccini e operatori sanitari: l'obbligo non è la sola via

Vaccini e operatori sanitari: l’obbligo non è la sola via

30-03-2017

TUTELARE OPERATORI SANITARI E PAZIENTI

La decisione è stata presa con una delibera della Giunta regionale che approva il documento “Rischio biologico e criteri per l’idoneità alla mansione specifica dell’operatore sanitario”, stilato da un gruppo di esperti di Aziende sanitarie, università e Regione, previa discussione e confronto con i sindacati. L’obiettivo, specifica il comunicato della Regione Emilia Romagna, è “tutelare l’operatore sanitario e i pazienti assistiti”. Il documento non si limita a valutare il rischio di morbillo, parotite, rosolia e varicella, ma prende in considerazione altre malattie trasmissibili, come tubercolosi, epatite Be C, HIV, esaminando per ciascuna le attività e le aree a rischio. E se l’operatore sanitario non è immune ma non può vaccinarsi per una di queste malattie infettive? La delibera prevede che il medico del lavoro rilasci un certificato di idoneità parziale temporanea, secondo il quale il lavoratore non potrà svolgere “attività sanitaria nelle aree nelle aree ad alto rischio” né “prestare assistenza diretta a pazienti affetti dalle quattro patologie perché potrebbero contagiare l’operatore stesso ed i propri pazienti”. Il provvedimento riguarda circa 4.000 operatori sanitari in una Regione dove, fra il 2012 e il 2016, si sono contati 61 casi di morbillo fra operatori sanitari sul totale di 464 casi registrati. La Regione, infine, ha stanziato mezzo milione di euro per la promozione della salute nelle Aziende sanitarie dell’Emilia-Romagna, con un focus particolare sulle vaccinazioni

GLI OPERATORI SANITARI DEVONO VACCINARSI?
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PERCHÉ È IMPORTANTE CHE GLI OPERATORI SANITARI SIANO VACCINATI?

Lo spiega ad esempio un documento redatto dall’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) e ripreso anche  dall’Organizzazione mondiale della sanità in occasione della European Immunization Week (che quest’anno si terrà fra il 23 e il 29 aprile).

  • Un operatore sanitario è esposto a rischi maggiori. Ha un rischio di contrarre il morbillo 13 volte superiore a quello della popolazione adulta in generale.
  • Un operatore sanitario che si ammala può contagiare molte persone, coloro che gli vivono accanto, colleghi ma anche pazienti in condizioni di vulnerabilità.
  • E al tempo stesso è costretto a perdere giornate di lavoro in cui potrebbe assistere altri che si ammalano (si pensi ad esempio ai picchi di lavoro negli ospedali nel periodo di diffusione dell’influenza).
  • Un operatore sanitario è una fonte attendibile di informazioni sulla salute, nonché un esempio per pazienti, conoscenti e familiari. 

Nel 2017, i Paesi dell’Unione europea (Ue) e dello Spazio economico europeo (See) hanno segnalato al Centro europeo per il controllo delle malattie (Ecdc), 14.451 casi di morbillo (erano 4.643 nel 2016), inclusi 30 decessi. In Italia, dal 1 gennaio al 10 dicembre 2017, si sono contati 4 decessi, 4.885 casi di cui 315 riguardavano operatori sanitari.

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