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POLIZIA MUNICIPALE, ASSUNZIONI: DAL TAR AL GIUDICE ORDINARIO

Sullo scorrimento della graduatoria del 2012, dichiarata l’incompetenza giurisdizionale

Comune di Potenza, 2 assunzioni a tempo pieno ed indeterminato nella Polizia municipale come “Istruttore di vigilanza”: sullo scorrimento nel 2019 di una graduatoria approvata nell’ottobre del 2012, la battaglia legale degli esclusi proseguirà spostandosi dal Tribunale amministrativo regionale (Tar) di Basilicata al Giudice ordinario. Entrambi i ricorsi vagliati dal Tar, si sono, pertanto, conclusi con l’inammissibilità per incompetenza giurisdizionale. Per quanto la vicenda si snoda lungo più annualità, nel particolare, la cronologia degli eventi, è così sintetizzabile. Gli atti impugnati al Tar, sono relativo allo svolgimento della procedura indetta dal Comune di Potenza, finalizzata all’utilizzo di una precedente graduatoria concorsuale.

La “classifica” in questione è quella l’approvata, nel 2012, graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami, volto alla copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di 2 posti di Istruttore di Vigilanza categoria C. Chi si è rivolto ai giudici amministrativi, all’epoca risultò «idonea non vincitrice». La “classifica” di 9 anni fa, aveva validità limitata a 3 anni. Validità successivamente prorogata dalla legge fino ad arrivare al 2018. Nel 2018, come previsto dalla cosiddetta “Finanziaria”, la Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019, «la validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 è prorogata al 30 settembre 2019».

L’utilizzo delle stesse, però, è stato volontariamente condizionato al rispetto di determinate condizioni come la frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna Amministrazione, nonché il superamento, alla fine del corso, di un apposito esame colloquio diretto a verificare la perdurante idoneità. Inquadrato il contesto, il prosieguo è di agevole comprensione. Alla base del ricorso al Tar lucano, la valutazione di inidoneità «all’esito colloquio finale». Gli atti delle esclusioni, sono stati approvati nel giugno del 2019.

Contestata la violazione sia del relativo Decreto del presidente della Repubblica del 1994 che del regolamento dei concorsi del Comune di Potenza: l’esame idoneativo finale si è svolto, nel maggio del 2019, il giorno stesso della conclusione del corso. È mancato, quindi, è stato sostenuto dinanzi ai giudici amministrativi lucani, «il preavviso di 20 giorni richiesto dagli invocati parametri normativi». Altri dettagli sono stati, inoltre, contestati. Tra questi, per esempio, il fatto che il colloquio si sarebbe svolto secondo una tempistica inadeguata rispettivo agli obiettivi della prova orale: 150 minuti per la totalità dei 14 candidati.

Troppo pochi, è stato sostenuto, i circa 10minuti a testa concessi dalla Commissione esaminatrice, è stato chiesto anche l’annullamento delle nomine dei componenti della stessa, per valutare un complesso articolato di competenze e attitudini, quali, per esempio, il «l’insieme del sapere teorico, applicativo, tecnico e professionale riferito al profilo da ricoprire». Il Tribunale amministrativo regionale (Tar) di Basilicata, non è entrato, però, nel merito rimandando le cause all’Autorità giudiziaria ordinaria quale plesso munito di giurisdizione.

Ferdinando Moliterni

3807454583

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