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DECRETO LEGGE : Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID- 19

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID- 19.

Il Presidente Sergio Mattarella all’Ospedale Spallanzani, in occasione della somministrazione del vaccino anti Covid-19


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, comma 2 e 3, della Costituzione;


Visto l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;


Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;


Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;


Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;


Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, «recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;


Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;


Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;


Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia;


Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica;


Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del …………;


Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell’economia e delle finanze;


EMANA

il seguente decreto-legge:

ART.1
(Ulteriori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID- 19)


1. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni i cui territori si collocano in zona gialla ai sensi dell’articolo 1, comma 16-septies, lettera d), del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per la zona arancione di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera b), del decreto-legge n. 33 del 2020.


2. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa di cui all’articolo 1, comma 16-septies, lettera c), del decreto-legge n. 33 del 2020, si applicano anche nelle Regioni individuate con ordinanza del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell’ultimo monitoraggio disponibile.


3. Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l’applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020:


a) nelle Province in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;


b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.


4. Dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021, nelle Regioni nelle quali si applicano le misure stabilite per la zona arancione, è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.


5. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull’intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni i cui territori si collocano in zona bianca, si applicano le misure stabilite dai provvedimenti di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa.
Nei medesimi giorni è consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui al comma 4.


6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell’ambito del monitoraggio previsto dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge n. 33 del 2020, comunicano giornalmente al Ministero della salute il numero dei tamponi eseguiti sulla popolazione. La 
cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 ne verifica l’adeguatezza e la congruità dal punto di vista quantitativo in relazione al livello di circolazione del virus in sede locale.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19, del 2020.

ART. 2
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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