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BASILICATA ZONA ROSSA: TAR RESPINGE RICORSO

Nella sentenza è specificato che: “C’erano i presupposti ed è impossibile differenziare fra zone”

Il Tribunale amministrativo di Basilicata ha bocciato il ricorso presentato da nove avvocati lucani contro l’ordinanza del Ministero della Salute, che ha istituito la zona rossa in Basilicata a decorrere dal 1 al 15 marzo. Rappresentati dall’avvocato Donatello Genovese, i ricorrenti avevano chiesto l’applicazione di misure restrittive limitate solo ai comuni a maggiore rischio epidemiologico, evidenziando la differenza con numerosi centri lucani dove i contagi risultavano esigui o pari allo zero , dunque in assenza di presupposti di rischio. “Il residuo orizzonte temporale di vigenza dell’ordinanza impugnata – si legge nella sentenza emessa dal Tar- ogni eventuale questione di costituzionalità… sarebbe comunque privata del requisito di rilevanza. Non ricorrono i profili di violazione di legge denunciati”. Inoltre è specificato nelle motivazioni della sentenza che prevede la deroga per “specifiche parti del territorio regionale” Che è, peraltro, impossibile “differenziare una zona al suo interno”: sono due delle motivazioni inserite nella sentenza.
Il ricorso inoltre voleva ottenere anche l’annullamento dell’ordinanza del presidente della Regione, Vito Bardi, che aveva deciso la didattica a distanza per elementari e prima media dal primo al 5 marzo: tale parte del ricorso è stata dichiarata improcedibile dal Tar
in quanto per effetto del nuovo D.P.C.M. del 2/3/2021, “all’introduzione della “zona rossa” consegue che le attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”.

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